ISTRUZIONI OPERATIVE SEZIONE C DPAR 2014

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1 ISTRUZIONI OPERATIVE SEZIONE C DPAR 2014 Regione Campania 01/01/2014

2 Sommario ATTIVITA ADEMPIMENTI INERENTI I SOSPETTI AVVELENAMENTI DI ANIMALI... 4 ATTIVITÀ SOCCORSO AGLI ANIMALI SENZA PADRONE... 7 ATTIVITÀ IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEI BUFALINI, BOVINI E OVICAPRINI (SIA NEI CASI PREVISTI CHE NON PREVISTI DALL'O.M. 9/8/12) PIANO DI MONITORAGGIO SULLA RADIOATTIVITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI PIANO DI MONITORAGGIO SULL IDONEITA DEI MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI PIANO DI MONITORAGGIO SULLE MALATTIE DEI PESCI E DEI MOLLUSCHI (AUTORIZZAZIONI E CATEGORIE SANITARIE EX D.L.VO 148/08 E DEL D.D. 31/13) PIANO DI MONITORAGGIO PER LA RICERCA DELL ACRILAMMIDE NEGLI ALIMENTI PIANO DI MONITORAGGIO COMUNITARIO DEI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE ED ANIMALE REG CE 788/ PIANO DI MONITORAGGIO DEI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE NON ANIMALE IMPORTATI DA PAESI TERZI PIANO DI MONITORAGGIO SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ANIMALI VIVI PIANO DI MONITORAGGIO DELLA RABBIA PIANO DI MONITORAGGIO SUGLI ALIMENTI E I LORO INGREDIENTI TRATTATI CON RADIAZIONI IONIZZANTI PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI SALMONELLE E LISTERIE IN STABILIMENTI ABILITATI ALL ESPORTAZIONE IN USA PIANO DI MONITORAGGIO DEI CENTRI RACCOLTA SPERMA ADIBITI AGLI SCAMBI COMUNITARI ED ALLE ESPORTAZIONI PIANO DI MONITORAGGIO DELLE STAZIONI DI FECONDAZIONE PUBBLICA, DEI CENTRI DI PRODUZIONE DI MATERIALE SEMINALE, DEI GRUPPI DI RACCOLTA EMBRIONI, DEI GRUPPI DI PRODUZIONE EMBRIONI E DEI RECAPITI E ACCERTAMENTI SANITARI DEI RIPRODUTTORI MASCHI E NEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI CON FECONDAZIONE ARTIFICIALE PIANO DI MONITORAGGIO MOLLUSCHI BIVALVI VIVI (MBV) NELLE ZONE DI PRODUZIONE, STABULAZIONE E BANCHI NATURALI PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DEI PARAMETRI PER LA VENDITA DIRETTA DI LATTE CRUDO IN AZIENDA E DISTRIBUTORI AUTOMATICI PIANO DI MONITORAGGIO SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO Pagina 2 di 182

3 62-PIANO DI MONITORAGGIO MEDIANTE TEST ISTOLOGICO PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI PRODOTTI NEGLI IMPIANTI RICONOSCIUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE/1069/ PIANO DI MONITORAGGIO CELIACHIA PIANO DI MONITORAGGIO DEI MANGIMI PROVENIENTI DA PAESI TERZI PIANO DI MONITORAGGIO IN STABILIMENTI ABILITATI ALL ESPORTAZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA E CUSTOM UNION PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI STABILIMENTI PRODUTTORI DI MSR PIANO DI MONITORAGGIO MPCD E GLICIDIL ESTERI PIANO DI MONITORAGGIO TOSSINE T-2 E HT-2 IN ALIMENTI E MANGIMI A BASE DI CEREALI PIANO DI MONITORAGGIO METALLI PESANTI NEI PESCI PESCATI LUNGO LE COSTE CAMPANE PIANO DI MONITORAGGIO COMUNITARIO DIOSSINE, PCB DIOSSINO-SIMILI, PCB DIOSSINO NON SIMILI PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DELLA CONTAMINAZIONE DA TESSUTO DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE NELLE CARNI PROVENIENTI DALLA TESTA DEI BOVINI (CARNI DI SPOLPO) Pagina 3 di 182

4 ATTIVITA 10 ADEMPIMENTI INERENTI I SOSPETTI AVVELENAMENTI DI ANIMALI 1. PIANIFICAZIONE L attività in questione è di estrema importanza sia in ambito urbano che rurale, in quanto gli avvelenamenti di animali, siano essi appartenenti alle specie domestiche/d affezione che selvatiche nei loro habitat naturali, sono considerati reati penali ai sensi della normativa vigente e spetta ai Servizi Veterinari pubblici un ruolo fondamentale negli accertamenti di tali reati, unitamente ad altre Autorità. 1.1 SCOPI Gli scopi della presente attività sono da riassumere sinteticamente in: Conferma o meno del sospetto di avvelenamento di animali domestici/selvatici; Accertamenti ed indagini epidemiologiche in caso di conferme dei sospetti, finalizzate all identificazione del/i responsabile/i 1.2 AUTORITA COMPETENTI Ciascuna per le proprie funzioni e ruoli attribuite dalle norme vigenti, sono A.C.: Servizi Veterinari delle AA.SS.LL.; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Comuni; Prefettura 1.3 FONTI NORMATIVE. Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in particolare l articolo 21, lettera u) ; Ordinanza del Ministero della Salute del 10 Febbraio 2012, che proroga e modifica l'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009 e dall Ordinanza 14 Gennaio 2010, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»; legge 20 luglio 2004 n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»; Legge Regionale n. 16/2001. Pagina 4 di 182

5 1.4 PROCEDURE OPERATIVE 1. Ogni segnalazione pervenuta ai Servizi Veterinari da qualsiasi fonte (cittadini; altre autorità; IZS; medici veterinari privati; ecc.) è seguita da un sopralluogo finalizzato all accertamento di eventuali rilievi probatori; 2. I sopralluoghi, preferibilmente eseguiti congiuntamente con la Polizia Locale per quanto di competenza, sono opportunamente registrati in GISA; 3. A tal fine, se la zona da controllare è suolo pubblico o privato, questa, se non già censita in precedenza, dovrà essere prioritariamente registrata secondo il seguente percorso: Macroarea IUV Zone di Controllo Aggiungi Nuova Zona di Controllo ed all interno di questa inserire il c.u. ispezione semplice specificandone il motivo Avvelenamento Animali ; 4. Nel caso invece l episodio sospetto sia avvenuto in relazione a: proprietari di animali, canili, colonie feline il c.u. andrà inserito all interno degli stessi, con eguali modalità di cui al punto soprastante; 5. Resta fermo quanto stabilito nella norma che ogni rinvenimento di animale deceduto e/o presunta esca, dovrà essere seguito dalla trasmissione ufficiale dei reperti presso la sede territoriale competente dell IZSM con l opportuna modulistica, ai fini della diagnosi ufficiale di conferma o meno dell avvelenamento. 6. La trasmissione dei campioni/reperti al competente IZSM dovrà essere opportunamente registrata sui sistemi informativi regionali disponibili: o In VAM sarà registrato il trasferimento di carogne intere per l esecuzione delle indagini necroscopiche; o In GISA saranno registrati i campioni/reperti eventualmente rinvenuti nei luoghi oggetti del controllo ufficiale. 1.5 DURATA L attività ha durata pari al DPAR relativo e quindi termina al 31/12/ COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL. Relativamente ai benefici, si sottolinea come tale attività consentirà una perfetta tenuta sotto controllo delle entità e tipologia di tutti gli interventi effettuati sul territorio successivamente alla segnalazione di sospetti avvelenamenti, consentendo una adeguata reportistica per la quantificazione accurata del fenomeno. 2. PROGRAMMAZIONE Pagina 5 di 182

6 Trattandosi di un attività assolutamente non programmabile in anticipo, dovrà necessariamente essere effettuata una stima di interventi da effettuare secondo dati storici in possesso dei Servizi Veterinari territoriali. 3. VERIFICA A fine anno, la presente attività sarà sottoposto a verifica da parte degli organi regionali preposti, che analizzeranno le risultanze e le inseriranno nella relazione annuale. In particolare sarà analizzata l attuazione dell attività a livello regionale ed i dati utili per l analisi del rischio allo scopo di verificare: Raggiungimento degli obiettivi e difficoltà incontrate; Andamento del fenomeno degli avvelenamenti; Eventuali modifiche da apportare alle procedure; Eventuale necessità di implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale. Pagina 6 di 182

7 ATTIVITÀ 13 SOCCORSO AGLI ANIMALI SENZA PADRONE 1. PIANIFICAZIONE Nel vigente DPAR è stata inserita, la linea di attività di cui al titolo, che contempla le attività di soccorso rese, in favore degli animali senza padrone (compreso i selvatici), da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie. Procedure Operative: Le attività di cui al titolo saranno registrate esclusivamente nel sistema operativo VAM, inserendo l accettazione della prestazione e selezionando il ricovero in pronto soccorso. Qualora si sia proceduto eccezionalmente con una prestazione sanitaria sul territorio, verrà selezionato il campo attività in esterno compilando, successivamente, i relativi campi. Se all intervento sul campo hanno partecipato veterinari o TPAL, essi dovranno compilare anche il Mod. 5 di ispezione 2. PROGRAMMAZIONE La programmazione viene effettuata in base ai dati storici 3. VERIFICA A fine anno, la presente attività sarà sottoposto a verifica da parte dell ORSA/CRIUV che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. L ORSA/CRIUV analizzerà l attuazione dell attività a livello regionale ed i dati utili per l analisi del rischio allo scopo di verificare se: gli scopi siano stati raggiunti sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di registrazione. Pagina 7 di 182

8 ATTIVITÀ 15 IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEI BUFALINI, BOVINI E OVICAPRINI (SIA NEI CASI PREVISTI CHE NON PREVISTI DALL'O.M. 9/8/12) 1. PIANIFICAZIONE Tutti i capi bufalini della Regione Campania e i bovini inseriti nel Progetto di identificazione elettronica ai sensi della DGRC 2044/2008 sono identificati conformemente al regolamento (CE) 1760/2000 e ulteriormente identificati per mezzo di boli endoruminali. L applicazione del bolo endoruminale deve avvenire entro le 6 settimane di vita dell animale e comunque prima che lo stesso venga spostato dall azienda di nascita, tranne il caso di invio diretto ad uno stabilimento di macellazione. I capi bufalini e bovini imbolati vengono registrati in BDN. A seguito di esito favorevole della registrazione, il passaporto del capo identificato elettronicamente riporta il codice dell identificativo auricolare e di quello elettronico. All atto dell esecuzione dei controlli sanitari previsti per i Piani di profilassi (Tbc, Brc e Leb) e di quelli previsti nei trenta giorni precedenti la movimentazione degli animali in uscita verso altre aziende, i Servizi Veterinari verificano che gli animali siano identificati elettronicamente. Nessun capo bufalino e nessun bovino inserito nel progetto può essere sottoposto a controllo sanitario se non correttamente identificato ai sensi del regolamento (CE) 1760/2000 e del Decreto Dirigenziale 8/2011 (identificativi auricolari + identificativo elettronico sotto forma di bolo endoruminale). Per la movimentazione dei capi bufalini e dei bovini identificati elettronicamente in uscita verso altre aziende e verso gli stabilimenti di macellazione, all atto della compilazione del Modello IV, gli allevatori e/o i Medici Veterinari competenti, verificano che i passaporti siano correttamente stampati e contengano entrambi i codici (auricolare e bolo endoruminale) e provvedono a riportare su detto modello la dicitura bovini identificati elettronicamente. Gli Operatori del Settore Alimentare responsabili degli stabilimenti di macellazione e i Medici Veterinari che operano in detti stabilimenti, procedono alla rilevazione sistematica dell identificazione elettronica dei capi bufalini e dei bovini inseriti nel progetto regionale. Essi verificano l assenza di anomalie e/o discrepanze che, se riscontrate, comportano la temporanea esclusione dell animale dalla macellazione in attesa di regolarizzazione da parte del detentore e del Servizio Veterinario competente sull azienda di provenienza. Nelle aziende bovine ed ovicaprine sede di focolaio di malattia infettiva, il Servizio Veterinario provvede all identificazione elettronica di tutti gli animali presenti. Sono soggette a registrazione nel GISA le attività di identificazione elettronica sopra specificate quando non siano effettuate contemporaneamente e contestualmente alle attività di profilassi SCOPI Identificazione degli animali. Pagina 8 di 182

9 1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Le attività sono attuate dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 2. PROGRAMMAZIONE In base alle richieste e alle esigenze di servizio (focolai, compravendite, ecc.). 3. MODALITÀ RENDICONTAZIONE Registrazione dei dati di attività nel sistema informativo GISA. Accedere a GISA Inserire codice aziendale ed effetuare la RICERCA Una volta caricata l azienda, entrare in Controlli Ufficiali e cliccare su Aggiungi Nuovo Controllo Ufficiale Pagina 9 di 182

10 1) Alla voce : o TIPO DI CONTROLLO selezionare Ispezione semplice o MOTIVO DELL ISPEZIONE selezionare Identif Elettron BUF./BOV./OVICA(ESCL. O.M.9/8/12); oppure Identif Elettron BUF./BOV./OVICA(CASI O.M.9/8/12); in base all attività svolta; o PER CONTO DI selezionare la UOV di appartenenza o DATA INIZIO CONTROLLO, inserire la data o OGGETTO DEL CONTROLLO selezionare ANAGRAFE nel Settore Sanità Animale o NUCLEO ISPETTIVO selezionare Servizi Veterinari ed inserire il nome o i nomi del personale che ha effettuato l Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio di TPAL, ecc.) o Cliccare su INSERISCI o Cliccare su CHIUDI. 4. VERIFICA L attività sarà sottoposta a verifica da parte dell ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Pagina 10 di 182

11 33-PIANO DI MONITORAGGIO SULLA RADIOATTIVITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI 1. PIANIFICAZIONE Il monitoraggio della radioattività ambientale, disciplinato dal D.lgs n.230/1995, viene effettuato in Italia da apposite reti di sorveglianza (reti nazionali, regionali e locali) ed è relativo al controllo della sola radioattività artificiale, dovuta all'immissione nell'ambiente di radionuclidi non presenti in natura. L'Arpac, con Deliberazione n. 193 del 26/07/2001 del Direttore Generale costituiva, nell'ambito della sua struttura organizzativa, il Centro Regionale Radioattività, nodo di riferimento della Rete Nazionale di Sorveglianza della Radioattività, la cui struttura ha sede a Salerno. Il CRR ha effettuato nel tempo misure di contaminazione in matrici alimentari e bevande secondo protocolli definiti annualmente di concerto con l'assessorato Regionale alla Sanità e le AA.SS.LL. quest'ultime hanno curato anche i campionamenti delle varie matrici sull'intero territorio regionale SCOPI: Verifica della conformità degli alimenti per quanto riguarda la radioattività lungo tutta la fase della commercializzazione (deposito all ingrosso, vendita al dettaglio, somministrazione). 1.2 AUTORITÀ COMPETENTI: Le A.C incaricate dello svolgimento del piano sono i SIAN ed i Servizi Veterinari delle 1.3. LABORATORI DI RIFERIMENTO: Il laboratorio di riferimento è il Centro Ricerca Radioattività (CRR) dell ARPAC con sede in Salerno. 1.4 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA: Si prevede di effettuare campionamenti sulle matrici di alimenti di originale animale e non, previste sia dalla Raccomandazione 2000/473/Euratom sia dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2011. Al momento le analisi concerneranno esclusivamente nella ricerca del Cesio ISTRUZIONI OPERATIVE: Le A.C. effettueranno campioni di prodotti alimentari sia a base di alimenti di origine animale che non di origine animale. I campioni verranno prelevati: nella produzione primaria, negli stabilimenti che commercializzano all ingrosso e nella grande distribuzione negli stabilimenti che producono pasti per la ristorazione collettiva, quali mense scolastiche, ospedaliere etc. Per la scelta degli stabilimenti, saranno privilegiati quelli che risultano inseriti nella categoria di rischio 5 per poi passare alle altre categorie in ordine decrescente. Pagina 11 di 182

12 1.6. PROCEDURE OPERATIVE Il Piano prevede l esecuzione di campioni fisici effettuati ai sensi del DPR 327/80. Come per gli altri campioni chimico-fisici, per l effettuazione dei campioni dovrà essere utilizzato il Mod. 3 specificando nel campo ricerca la dicitura radioattività. L ispezione dovrà comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il controllo ufficiale dovrà, come tutti gli altri, essere inserito nel sistema informatico GISA 4.4.DURATA Il Piano di durante quadriennale si conclude il 31/12/ COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed ai laboratori pubblici per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione tenendo sotto controllo uno dei fattori di rischio più temibili di estrema attualità. 2. PROGRAMMAZIONE Tabella 1 programmazione mensile dei Servizi Veterinari nella produzione primaria, negli stabilimenti che commercializzano all ingrosso e nella grande distribuzione AV BN CE NA1 NA2 Nord NaA3 Sud SA Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre Novembre TOTALE TOT 49 Tabella 2 programmazione mensile dei Servizi Veterinari negli stabilimenti che producono pasti per la ristorazione collettiva, quali mense scolastiche, ospedaliere etc. Pagina 12 di 182

13 AV BN CE NA1 NA2 Nord NaA3 Sud SA Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre Novembre TOTALE TOT 49 Tabella 3 programmazione mensile dei SIAN nella produzione primaria, negli stabilimenti che commercializzano all ingrosso e nella grande distribuzione AV BN CE NA1 NA2 Nord NaA3 Sud SA Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre Novembre TOTALE TOT 42 Pagina 13 di 182

14 Tabella 4 programmazione mensile dei SIAN negli stabilimenti che producono pasti per la ristorazione collettiva, quali mense scolastiche, ospedaliere etc. AV BN CE NA1 NA2 Nord NaA3 Sud SA Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre Novembre TOTALE TOT VERIFICA A fine anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. L ORSA analizzerà l attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l analisi del rischio allo scopo di verificare se: gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale Pagina 14 di 182

15 38-PIANO DI MONITORAGGIO SULL IDONEITA DEI MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI 1. PIANIFICAZIONE L attività di verifica sui materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, a seguito della recente emanazione di norme comunitarie, assume particolare rilievo nell ambito del controllo ufficiale. Tali norme hanno infatti esteso ai materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti alcuni obblighi, quali rintracciabilità e buone norme di fabbricazione, che peraltro già esistevano per la filiera alimentare, a dimostrazione del fatto che, dal punto di vista della sicurezza alimentare, essi vengono sempre più assimilati, dal legislatore, ad un ingrediente del prodotto alimentare finito. Ai sensi dell art. 3 del Regolamento 1935/04 ( noto come Regolamento Quadro) tutti i materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi ed intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone norme di fabbricazione, affinché in condizioni d impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana. Tali pratiche di buona fabbricazione sono esplicitate in un'altra norma di derivazione comunitaria e precisamente nel Reg. (CE) n. 2023/2006 del 22/12/ SCOPI Si ritiene quindi opportuno preparare un piano di intervento specifico su questo settore teso all effettuazione di campionamenti per verificare l idoneità dei materiali al contatto con gli alimenti. Principali riferimenti legislativi: Decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze ad uso personale. Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 Attuazione della direttiva (CEE) n. 109/89, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. D.M. 1 febbraio 2007; recepimento della Direttiva 2005/31/CE della Commissione del 29 aprile 2005, che modifica la Direttiva 1984/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.. Decreto del Ministero della Salute 25 settembre 2007 n Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari Decreto Ministero della Salute 12 dicembre 2007, n. 269, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con Pagina 15 di 182

16 sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili. Reg. Ce 1935/2004. E' la norma quadro stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Regolamento (CE) n. 282/2008 del 27/3/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il Regolamento CE 2023/ L art. 17 del Regolamento n. 1935/2004 estende ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti quanto previsto dal Regolamento 178/2002 per la filiera alimentare. Regolamento (CE) n. 2023/2006 del 22/12/2006stabilisce che tutti i materiali e gli oggetti elencati nell allegato I del Regolamento n.1935/2004 e le loro combinazioni, nonché i materiali ed oggetti riciclati vanno fabbricati nel rispetto delle norme generali e specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, definite in lingua inglese come Good Manufacturing Pratices (GMP). Decreto Ministeriale n 76 del 18/04/2007 Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti. Regolamento (CE) n. 450/2009 del 29 maggio 2009 relativo ai materiali attivi e intelligenti, cioè destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti imballati. Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano sarà attuato dai Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione e dei Servizi veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 1.3 LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell ARPA. 1.4 DURATA Il piano si concluderà il 31/12/ COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all ARPAC per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di Pagina 16 di 182

17 salvaguardare la salute della popolazione rilevando la presenza di prodotti non conformi a quanto previsto dalla Normativa nazionale e comunitaria, garantendo i consumatori circa la presenza in commercio di prodotti sicuri sotto tale aspetto. 1.6 PROCEDURE DOCUMENTATE I campionamenti dovranno essere effettuati prevalentemente, laddove possibile, presso le aziende di importazione/produzione, ove il prodotto viene confezionato e successivamente posto in vendita. Nella tabella sottoindicata si si riepilogano le tipologie di materiali e le relative determinazioni analitiche (come da D.M. 21 marzo 1973 e s.m.i.). Le determinazioni da effettuare vanno riferite al controllo dell'idoneità dei materiali stessi destinati a venire a contatto con sostanze alimentari, attraverso la determinazione della migrazione (o cessione) globale e specifica, e le altre prove previste dal DPR n.777/1982 e relativi decreti di attuazione, da ultimo modificato con Dlgs n.108/92. Come per gli altri campioni chimico-fisici, per l effettuazione dei campioni dovrà essere utilizzato il Mod. 3. L ispezione dovrà comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il controllo ufficiale dovrà, come tutti gli altri, essere inserito nel sistema informatico GISA 2. PROGRAMMAZIONE TAB 1 Programmazione campioni Ricerca: Migrazione metalli pesanti Matrice: Ceramiche (piatti, tazze ecc,) AV BN CE NA1 NA2 NA3 SA TOT N. CAMPIONI VERIFICA A fine anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. Pagina 17 di 182

18 L ORSA analizzerà l attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l analisi del rischio allo scopo di verificare se: gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale Pagina 18 di 182

19 41-PIANO DI MONITORAGGIO SULLE MALATTIE DEI PESCI E DEI MOLLUSCHI (AUTORIZZAZIONI E CATEGORIE SANITARIE EX D.L.VO 148/08 E DEL D.D. 31/13) 1. PIANIFICAZIONE Il presente Piano viene svolto sia per la verifica dei requisiti delle imprese di acquacoltura ai fini del rilascio dell autorizzazione ex D.lgs 148/2008, sia per la verifica del mantenimento di tali requisiti nel corso dell attività SCOPI Scopo di tale Piano è di attuare gli adempimenti ex D. lgs 148/2008 che è teso all eradicazione delle malattie dei pesci e molluschi. 1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 1.2. LABORATORI DI RIFERIMENTO Nel caso vengano effettuati campioni, essi vanno consegnati all 'IZSM di Portici 1.3. DURATA Il Piano di durata annuale si conclude il 31/12/ COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all IZSM per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di apportare elementi per l analisi del rischio ai fini dell eradicazione delle malattie dei pesci e dei molluschi PROCEDURE OPERATIVE Il piano prevede l effettuazione di ispezioni in base alla Categoria di rischio e al livello di rischio, ai sensi del D.lgs 148/2008. Gli stabilimenti da sottoporre a ispezione sono le imprese di acquacoltura di cui al D. lgs 148/2008. L ispezione dovrà essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione ed il controllo ufficiale inserito regolarmente nel sistema informatico GISA con le seguenti modalità: Accedere a GISA Inserire codice aziendale ed effetuare la RICERCA Una volta caricata l azienda, entrare in Controlli Ufficiali e cliccare su Aggiungi Nuovo Controllo Ufficiale Pagina 19 di 182

20 Alla voce : TIPO DI CONTROLLO selezionare Ispezione semplice MOTIVO DELL ISPEZIONE selezionare In Piano di Monitoraggio PIANO DI MONITORAGGIO selezionare Seleziona Piano di Monitoraggio e poi spuntare il piano oggetto dell ispezione (Piano 41) PER CONTO DI selezionare la UOV di appartenenza DATA INIZIO CONTROLLO, inserire la data OGGETTO DEL CONTROLLO selezionare Controllo Malattie Infettive nel Settore Sanità Animale NUCLEO ISPETTIVO selezionare Servizi Veterinari ed inserire il nome o i nomi del personale che ha effettuato l Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio di TPAL, ecc.) Cliccare su INSERISCI. Cliccare su CHIUDI. Nel caso in cui il Servizio Veterinario proceda ad effettuare dei prelievi da inviare al laboratorio, seguire le istruzioni relative all Inserimento Campioni riportate nei Piani precedenti. 2. PROGRAMMAZIONE Attività su richiesta o a seguito di programmazione locale. 3. VERIFICA Il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Pagina 20 di 182

21 42-PIANO DI MONITORAGGIO PER LA RICERCA DELL ACRILAMMIDE NEGLI ALIMENTI 1. PIANIFICAZIONE L acrilammide è un composto cancerogeno, mutageno, tossico. Si forma naturalmente negli alimenti a seguito di processi di cottura a temperatura superiore ai 120 C. la quantità di acrilammide che si forma dipende, oltre che dalla temperatura, dal tempo di cottura, dal ph e dalla quantità di asparagina e zuccheri riducenti presenti nell'alimento di partenza o aggiunti durante la lavorazione. Solitamente si forma nei prodotti amidacei tra cui patatine fritte, patate fritte a bastoncino, pane e fette biscottate. La Commissione europea ha avviato una serie di studi sull'argomento per migliorare le conoscenze e ridurre l'esposizione a tale sostanza. Ha pertanto avviato un indagine conoscitiva con lo scopo di raccogliere in tutta la Comunità, dati affidabili sui tenori di acrilammide negli alimenti alfine di riuscire a monitorare l impatto degli sforzi fatti dall industria alimentare per studiare i meccanismi di formazione dell acrilammide e i mezzi per ridurne il tenore negli alimenti. La Commissione europea ha inoltre ha emanato la Raccomandazione n. 307 del 2/6/10 sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti e la Raccomandazione n. 647 del 8/11/13 sui limiti di acrilamide in alcuni alimenti. Altre fonti normative sono le costituite dalle Linee Guida (Toolboxes) della FoodDrink Europe e del Codex Alimentarius dove vengono indicate le misure per l'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) da parte dell'osa, al fine di stabilire se le fasi di trasformazione che hanno un ruolo determinante nella formazione dell'acrilammide sono state identificate e se sono state prese misure appropriate per controllarle SCOPI Il presente piano di monitoraggio è attuato per dare seguito alle Raccomandazioni della Commissione Europea e verificare il grado di presenza di acrilamide negli alimenti ingeriti dai cittadini campani. Il piano è suddiviso nei sottopiani: A. Campionamenti teso all effettuazione di campioni B. Ispezioni senza campionamenti teso a verificare se gli OSA abbiano identificato nelle loro procedure HACCP le fasi in cui è più probabile la formazione del composto e la sua tenuta sotto controllo. 1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano sarà attuato dai SIAN dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali 1.3. ISTRUZIONI OPERATIVE DEL SOTTOPIANO CAMPIONAMENTI (A): Il campionamento dei prodotti deve essere effettuato al livello della commercializzazione (per esempio grandi supermercati, piccoli negozi, panetterie, chioschi per la vendita di patate fritte a bastoncino e ristoranti), se la rintracciabilità è buona, oppure nei luoghi di produzione. Il prelievo e le analisi devono essere effettuati prima della data di scadenza del campione PATATINE FRITTE A BASTONCINO PRONTE PER IL CONSUMO, COMPRENDENTI LE SEGUENTI SOTTOCATEGORIE: Pagina 21 di 182

22 - Patatine fritte a bastoncino a base di patate fresche - Patatine fritte a bastoncino a base di pasta di patate Il campionamento dei prodotti pronti per il consumo deve essere effettuato presso i chioschi, le catene di fast food e i ristoranti. Il campionamento deve essere effettuato due volte l anno, a marzo e novembre, negli stessi stabilimenti. Sul campione deve essere specificato: se la materia prima è formata da patate fresche o da prodotti a base di patate (pasta di patate) gli altri ingredienti, aromi o additivi eventualmente aggiunti processo di frittura: frittura in lotti o frittura continua Nel caso l esito dia un valore superiore ai 600 μg/kg, l A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra, notizierà quest ultima sul risultato delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa : o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all U.O.D. Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria della Regione o imporrà all impresa la modifica delle procedure lavorative e dell HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all OSA tre mesi per l adeguamento o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l OSA non abbia ottemperato a quanto imposto o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati PATATINE FRITTE COMPRENDENTI LE SEGUENTI SOTTOCATEGORIE: - Patatine fritte a base di patate fresche - Patatine fritte a base di pasta di patate (patatine preformate, patatine impilate) Il campionamento dei prodotti pronti per il consumo deve essere effettuato presso i chioschi, le catene di fast food e i ristoranti. Il campionamento deve essere effettuato due volte l anno, a marzo e novembre, negli stessi stabilimenti. Sul campione deve essere specificato: se la materia prima è formata da patate fresche o da prodotti a base di patate (pasta di patate) gli altri ingredienti, aromi o additivi eventualmente aggiunti processo di frittura: frittura in lotti o frittura continua Nel caso l esito dia un valore superiore ai μg/kg, l A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra, notizierà quest ultima sul risultato delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa : o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all U.O.D. Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria della Regione Pagina 22 di 182

23 o o o o imporrà all impresa la modifica delle procedure lavorative e dell HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all OSA tre mesi per l adeguamento effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida applicherà la sanzione amministrativa prevista dall art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l OSA non abbia ottemperato a quanto imposto procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati PATATE FRITTE A BASTONCINO/PRODOTTI A BASE DI PATATE DI TIPO PRECOTTO, DESTINATI ALLA COTTURA DOMESTICA, COMPRENDENTI LE SEGUENTI SOTTOCATEGORIE: - Patate fritte da forno - Patate da friggere Questa categoria comprende prodotti venduti freschi o surgelati. Il campionamento deve essere effettuato due volte l anno, a marzo e novembre, negli stessi stabilimenti. Sul campione deve essere specificato: se la materia prima è formata da patate fritte da forno o da patate fritte se la materia prima è formata da patate fresche o da prodotti a base di patate (pasta di patate) prodotto venduto fresco o surgelato le condizioni di preparazione riportate sulla confezione gli altri ingredienti, aromi o additivi eventualmente aggiunti Nel caso l esito dia un valore superiore ai 600 (patate a bastoncino) o (patate fritte) μg/kg, l A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra, notizierà quest ultima sul risultato delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa : o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all U.O.D. Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria della Regione o imporrà all impresa la modifica delle procedure lavorative e dell HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all OSA tre mesi per l adeguamento o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l OSA non abbia ottemperato a quanto imposto o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati PANE MORBIDO Pagina 23 di 182

24 Sul campione deve essere specificato il tipo di pane morbido, per esempio di frumento, di segale, pane multicereali, pane con altri ingredienti, ecc. Nel caso l esito dia un valore superiore agli 80 (pane di frumento) o 150 (pane non di frumento) μg/kg, l A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra, notizierà quest ultima sul risultato delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa : o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all U.O.D. Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria della Regione o imporrà all impresa la modifica delle procedure lavorative e dell HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all OSA tre mesi per l adeguamento o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l OSA non abbia ottemperato a quanto imposto o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati CERALI PER LA PRIMA COLAZIONE (ESCLUSI MUESLI E PORRIDGE) Sul campione deve essere specificato il tipo di cereale e se presenti altri ingredienti (per esempio zucchero, frutta secca, miele, cioccolato). Nel caso l esito dia un valore superiore agli: 400 μg/kg (prodotti a base di crusca e cereali integrali, grano soffiato) 300 μg/kg (prodotti a base di frumento e segale) (*) 200 μg/kg (prodotti a base di granturco, avena, farro, orzo e riso) (*) l A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra, notizierà quest ultima sul risultato delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa : o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all U.O.D. Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria della Regione o imporrà all impresa la modifica delle procedure lavorative e dell HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all OSA tre mesi per l adeguamento o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l OSA non abbia ottemperato a quanto imposto o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati (*) cereali non integrali e/o non a base di crusca. Il cereale presente nella quantità maggiore determina la categoria Pagina 24 di 182

25 BISCOTTI, CRACKER, PANE CROCCANTE E SIMILI (ESCLUSI PRODOTTI DA PASTICCERIA E TORTE), COMPRENDENTI LE SEGUENTI SOTTOCATEGORIE: - Cracker (per esempio cream crackers, cracker lievitati con bicarbonato, snack crackers) - Pane croccante (fermentato/non fermentato) - Cialde per gelati Nel caso l esito dia un valore superiore agli: 500 μg/kg (biscotti e cialde) 500 μg/kg (cracker esclusi i cracker a base di patate) 450 μg/kg (pane croccante) 500 μg/kg (prodotti simili agli altri prodotti di questa categoria) l A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra, notizierà quest ultima sul risultato delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa : o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all U.O.D. Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria della Regione o imporrà all impresa la modifica delle procedure lavorative e dell HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all OSA tre mesi per l adeguamento o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l OSA non abbia ottemperato a quanto imposto o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati CAFFÈ E SUCCEDANEI DEL CAFFÈ, COMPRENDENTI LE SEGUENTI SOTTOCATEGORIE: - Caffè torrefatto - Caffè (solubile) istantaneo - Succedanei del caffè Sul campione deve essere specificato: o sottocategoria cui appartiene il prodotto (come sopraccitato) o per il caffè torrefatto, il grado di torrefazione (per esempio media, spinta), il tipo di chicchi (se noto), informazioni sulla natura del prodotto venduto (macinato o in grani), decaffeinato/non decaffeinato o per il caffè (solubile) istantaneo: decaffeinato/non decaffeinato o per i succedanei del caffè: la materia prima (per esempio orzo, segale, cicoria). Nel caso l esito dia un valore superiore agli: 450 μg/kg (caffè torrefatto) 900 μg/kg (caffè solubile istantaneo) 2000 μg/kg (succedanei del caffè principalmente a base di cereali) Pagina 25 di 182

26 4000 μg/kg (altri succedanei del caffè) l A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra, notizierà quest ultima sul risultato delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa : o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all U.O.D. Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria della Regione o imporrà all impresa la modifica delle procedure lavorative e dell HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all OSA tre mesi per l adeguamento o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l OSA non abbia ottemperato a quanto imposto o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI, ESCLUSI GLI ALIMENTI A BASE DI CEREALI (come definiti all articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini) Sono da prendere in esame in particolare gli alimenti i cui ingredienti principali sono patate o radici commestibili. Sul campione deve essere specificato gli ingredienti principali. Nel caso l esito dia un valore superiore agli: 50 μg/kg (non contenenti prugne) 80 μg/kg (contenenti prugne) l A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra, notizierà quest ultima sul risultato delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa : o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all U.O.D. Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria della Regione o imporrà all impresa la modifica delle procedure lavorative e dell HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all OSA tre mesi per l adeguamento o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l OSA non abbia ottemperato a quanto imposto o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati Pagina 26 di 182

27 ALIMENTI A BASE DI CEREALI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI (come definiti all articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/125/CE), COMPRENDENTI LE SEGUENTI SOTTOCATEGORIE: - Biscotti e fette biscottate destinati ai lattanti e ai bambini - Altri alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini Sul campione deve essere specificato: sottocategoria cui appartiene il prodotto (come sopraccitato) descrizione del prodotto tipo di cereali, altri ingredienti Nel caso l esito dia un valore superiore ai 200 μg/kg, l A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra, notizierà quest ultima sul risultato delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa : o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all U.O.D. Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria della Regione o imporrà all impresa la modifica delle procedure lavorative e dell HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all OSA tre mesi per l adeguamento o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida o applicherà la sanzione amministrativa prevista dall art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l OSA non abbia ottemperato a quanto imposto o procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati ALTRI PRODOTTI Questa categoria comprende i prodotti a base di patate, i prodotti a base di cereali e i prodotti derivati dal cacao diversi dai prodotti che rientrano in una delle categorie di cui sopra [per esempio rösti di patate, snack salati a base di cereali (riccioli di mais, tortilla chips, popcorn), muesli, porridge, prodotti da pasticceria e torte, ecc.]. Sul campione deve essere specificato: nome e descrizione dettagliata del prodotto (per esempio ingredienti principali) condizioni di preparazione riportate sulla confezione Nel caso l esito dia un valore superiore ai 50 μg/kg, l A.C.: se il produttore è sito nel territorio di altra, notizierà quest ultima sul risultato delle analisi, affinché possa prendere i provvedimenti del caso se il produttore è sito nel territorio della stessa : o effettuerà una ispezione supplementare nello stabilimento compilando l apposita lista di riscontro comunitaria (All. 1); tale lista sarà poi inviata via pec all U.O.D. Prevenzione e Sanità pubblica veterinaria della Regione o imporrà all impresa la modifica delle procedure lavorative e dell HACCP adeguandosi alle Linee Guida del FoodDrinkEurope e del Codex Alimentarius, concedendo all OSA tre mesi per l adeguamento Pagina 27 di 182

28 o o o effettuerà dopo tre mesi una ispezione supplementare per verificare se l OSA si sia adeguato alle norme delle Linee Guida applicherà la sanzione amministrativa prevista dall art. 6 punto 7 del D.L.vo 193/05 nel caso l OSA non abbia ottemperato a quanto imposto procederà dopo tre mesi dal primo campionamento ad un nuovo campionamento, supplementare a quelli programmati 1.4. ISTRUZIONI OPERATIVE DEL SOTTOPIANO ISPEZIONI SENZA CAMPIONAMENTI (B): Le A.C. effettueranno ispezioni per verificare se gli OSA abbiano identificato nelle loro procedure HACCP le fasi in cui è più probabile la formazione del composto e la sua tenuta sotto controllo. L ispezione dovrà comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione PROCEDURE OPERATIVE Come per gli altri campioni chimico-fisici, per l effettuazione dei campioni dovrà essere utilizzato il Mod. 3. Ai sensi del DPR 327/80, il campione dovrà essere costituito da cinque aliquote di cui una da lasciare all OSA. L ispezione dovrà comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il controllo ufficiale dovrà, come tutti gli altri, essere inserito nel sistema informatico GISA 3.3. LABORATORIO DI RIFERIMENTO I campioni verranno consegnati all IZSM di Portici che li invierà al laboratorio di riferimento che è quello dell ARPA Piemonte DURATA Il Piano si conclude il 31/12/ COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione rilevando il grado di presenza di tale sostanza tossica. Pagina 28 di 182

29 Tab. A programmazione campioni 2.PROGRAMMAZIONE TOT marzo nov marzo nov marzo nov AV BN CE NA NA NA SA TOT Tab. B programmazione delle ispezioni senza campionamento AV 5 BN 5 CE 5 NA 1 5 NA 2 5 NA 3 5 SA 5 TOT VERIFICA A fine anno, il presente piano sarà sottoposto a verifica da parte dell ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. L ORSA analizzerà l attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l analisi del rischio allo scopo di verificare se: gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche occorra implementare altre metodiche e tecniche di controllo ufficiale Pagina 29 di 182

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