Serve ancora votare con il Rosatellum?
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- Leonzio Vaccaro
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1 Serve ancora votare con il Rosatellum? Parlamento, Agenziami, flickr.com, licenza CC Una legislatura, due leggi elettorali Per la prima volta nella storia della Repubblica, il Parlamento si è trovato a discutere e approvare ben due leggi elettorali nella medesima legislatura. Il dato è emblematico del cattivo stato di salute del nostro sistema elettorale, che in soli 3 anni è stato dichiarato incostituzionale per due volte con le sentenze 1/2014 e 35/2017 della Consulta. In prospettiva di comporre il nuovo Senato in modo totalmente diverso a decorrere dalla XVIII legislatura che esordirà con le prossime elezioni, le assemblee parlamentari avevano approntato, legge 52/2015, un meccanismo elettorale per la sola Camera dei deputati, mentre il Senato della Repubblica (che non avrebbe potuto rimanere sprovvisto di una normativa elettorale idonea a consentirne il rinnovo in ogni momento) avrebbe potuto essere eletto con la normativa di risulta mantenuta dalla pronuncia del 2014 citata. Con il referendum del 4 dicembre 2016 la riforma costituzionale fu respinta, segnatamente il Senato è rimasto
2 quello della lettera originaria della Costituzione. L applicazione congiunta della legge 52/2015 prima delle censure della Corte costituzionale, per la Camera, e di quanto rimaneva della legge 270/2005, per il Senato, avrebbe prodotto una maggioranza alla Camera. Viceversa il Senato, vigente un meccanismo proporzionale senza premio di maggioranza, avrebbe visto il governo in balia di gruppi parlamentari creati ad hoc per garantirgli il sostegno, al prezzo di un annacquamento della maggioranza (fattualmente determinata, perché una maggioranza omogenea è garantita solo alla Camera), con conseguente snaturamento della stessa. Tuttavia, con la sentenza 35/2017 anche il meccanismo della Camera era divenuto proporzionale senza premio di maggioranza (per la verità, era ancora previsto per la lista che avesse oltre il 40%) e, come osservò la Consulta, compatibile all attuazione congiunta con la normativa di risulta del Porcellum (l. 270/2005). In altra sede ci si è diffusi sulla portata delle sentenze della Corte costituzionale in materia elettorale. Si può passare alla trattazione del nuovo sistema elettorale licenziato dal Senato il 26 ottobre in ultima lettura e promulgato il 3 novembre conosciuto, per usare il latinorum, come Rosatellum. Cosa rimane fuori dal sistema misto Per prima cosa, occorre definire il perimetro delle valutazioni che si faranno. Trentino Alto Adige e Valle d Aosta eleggono i propri rappresentanti in base, anche, alle previsioni del nuovo sistema elettorale, che, tuttavia, si applica in modo affatto peculiare a quelle realtà. La popolazione assai ridotta della Valle d Aosta le aggiudica un unico deputato e un unico senatore, i quali sono eletti all interno dell unico collegio uninominale (nel collegio uninominale si elegge un unico candidato) avente l ampiezza della circoscrizione: il territorio della regione. Parimenti, riguardo alla regione Trentino Alto Adige, con le norme
3 particolari che le si applicano, è prevista la suddivisione del territorio in 6 collegi uninominali (sia per la Camera sia per il Senato), da cui vengono eletti i 6 deputati e i 6 senatori che le spettano. Norme particolari regolano l elezione dei rappresentanti della circoscrizione estero, 12 deputati e 6 senatori. Al netto di 6+1 deputati e 6+1 senatori, nonché dei 12 deputati e dei 6 senatori eletti nelle circoscrizioni estero di Camera e Senato, il sistema misto previsto dal Rosatellum è compiutamente applicato nelle 18 regioni italiane tutte meno la Valle d Aosta e il Trentino Alto Adige ovvero per eleggere 611 deputati e 302 senatori. Struttura del nuovo sistema elettorale Un sistema elettorale misto può prevedere una parte uninominale e una parte proporzionale, in rapporto variabile a seconda delle scelte del legislatore. Come si vedrà, mentre il Mattarellum (sistema elettorale approvato nel 1993 e vigente fino al 2005) dava una netta prevalenza all uninominale, nel cui ambito era eletto circa il 75% dei parlamentari (con differenze di funzionamento tra Camera e Senato), la legge promulgata il 3 novembre reca oltre il 60% dei parlamentari selezionati attraverso la quota proporzionale del sistema elettorale, a fronte del 25% del Mattarellum. Il sistema che più privilegia la rappresentatività attitudine a rappresentare anche le formazioni politiche più esigue è un proporzionale, con candidati eletti in circoscrizioni ampie (al limite, una per l intero territorio nazionale) che andranno a costituire un parlamento di moltissimi deputati 630 è un numero che, in uno Stato come il nostro, darebbe una buona opportunità ai partiti più piccoli di avere alcuni deputati. Il sistema da ultimo descritto è stato usato in Italia fino al 1993, quando fu approvato il Mattarellum.
4 Il sistema inglese, a turno unico, è il modello di maggioritario più puro. In quel sistema il territorio è suddiviso in tanti collegi uninominali quanti sono i rappresentanti da eleggere: in ogni collegio vince chi prende un solo voto più di chi è arrivato secondo, senza che si ricorra al ballottaggio (da ciò il turno unico ). Questo modello è attuato dal Rosatellum per eleggere i rappresentanti dell uninominale. Se, per permettere ai grandi partiti di correre da soli, la legge 52/2015 aveva come riferimento le liste singole quindi non le coalizioni, come era in precedenza con la legge Calderoli (l. 270/2005) una novità della legge in discorso è la reintroduzione delle coalizioni, con ciò che comporta a livello di attribuzione dei seggi, soprattutto nella quota proporzionale. L art. 57 Cost. vincola il legislatore a prevedere l elezione del Senato della Repubblica su base regionale. Questo comporta che, a fronte di 28 circoscrizioni nazionali per la Camera dei deputati (una per regione, più 3 aggiuntive per la Lombardia, un ulteriore circoscrizione per ciascuna delle regioni: Campania, Lazio, Piemonte, Sicilia e Veneto), le circoscrizioni elettorali sul territorio della Repubblica per l elezione del Senato siano 20. Nondimeno, mentre in precedenza le soglie di sbarramento in essere, ora, per la mera quota proporzionale operavano a livello nazionale per quanto attiene alla Camera dei deputati, e regionale per il Senato, il legislatore, aderendo (almeno all apparenza) agli obiter dicta delle sentenze della Consulta succitate, ha imposto che, anche per il Senato, le soglie di sbarramento siano valutate, pur con meccanismi peculiari rispetto alla Camera, a livello nazionale. Le liste di candidati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute dalla Repubblica godono di un regime derogatorio rispetto alle soglie di sbarramento nazionali.
5 Soglie di sbarramento La quota proporzionale del sistema elettorale di recente introduzione prevede soglie di sbarramento così stabilite (valutate a livello nazionale, pur con i distinguo di cui supra): 3% per le liste non coalizzate; 10% per le liste coalizzate che abbiano all interno della coalizione almeno una lista che superi il 3%. La lista coalizzata che superi il 3%, ma non il 10% con la coalizione, avrà attribuiti i seggi che le spettano in forza del proprio risultato superiore al 3%. Nel caso di liste coalizzate, concorrono all attribuzione infra-coalizione dei seggi quelle che hanno più dell 1%. La natura stessa del collegio uninominale fa sì che non operino soglie di sbarramento: il più votato vincerà nel collegio, a prescindere dal risultato che le liste che lo sostengono conseguiranno, valendo quest ultimo a determinare l attribuzione dei seggi con il proporzionale. Ratio dei collegi uninominali La legge dice che una minoranza di deputati e una minoranza di senatori saranno elette nei collegi uninominali. Nondimeno, quei deputati e quei senatori si caratterizzeranno per un forte radicamento territoriale. Ragionevolmente, chi è molto noto ha maggiori chances di vittoria di chi è sconosciuto ai più: ecco un motivo per cui il Movimento Cinque Stelle, i cui candidati sono scelti, solitamente, per il partito in cui militano e non per pregressa notorietà, non ha in simpatia questo sistema. Ratio della quota proporzionale criticità La maggioranza dei deputati e la maggioranza dei senatori sarà eletta per la quota proporzionale. Tuttavia, la medesima scheda elettorale in cui l elettore si esprime per l uninominale è usata per la quota proporzionale, affinché non sia possibile scegliere, nella quota proporzionale, una lista che non sostiene chi è stato indicato per l uninominale pena
6 la nullità del voto. Ne risulta che il candidato all uninominale trainerà l intera coalizione o lista non coalizzata. Il nuovo ruolo attribuito alle coalizioni è un altro punto dolente per quei partiti che non intendono allearsi con altri. L unico parlamentare che l elettore sceglierà direttamente è quello della componente uninominale. Per quanto concerne gli eletti del proporzionale, verranno individuati in base all ordine di lista: come accadeva con il Porcellum. L Italicum prevedeva i soli capilista bloccati, ma non è mai stato applicato. Si prevede che ciascun collegio plurinominale, ricomprendente diversi collegi uninominali contigui, eleggerà dai 3 agli 8 deputati e, per quanto riguarda il Senato, dai 2 agli 8 senatori. Tale previsione attua le indicazioni della Corte costituzionale (sentenza 1/2014), che ha dichiarato costituzionalmente compatibili le liste bloccate, costituite da pochi candidati agevolmente conoscibili le elezioni regolate dalla legge Calderoli vedevano liste prossime ai 20 candidati. La previsione di collegi plurinominali così piccoli non sembra, ad avviso di chi scrive, idonea a garantire la rappresentatività. Appare, invece, militare a favore delle coalizioni elettorali più forti. Conclusioni La tentazione delle forze politiche che scrivono le regole del gioco è di garantirsi uno spazio parlamentare il più ampio possibile alle successive elezioni. Da più parti si osserva che la nuova legge elettorale penalizzerà il Movimento Cinque Stelle: non è un caso che proprio questo partito si sia battuto strenuamente contro l approvazione. Nessun meccanismo del nuovo sistema elettorale fa sì che la sera delle elezioni si saprà chi ha vinto. Probabilmente, non vincerà nessuno. Sembra un sistema studiato da e per coloro
7 che combattono una guerra di posizione, i partiti e le coalizioni più tradizionali, che si pongono nelle condizioni, se perdenti, di non perdere troppo. Allo stesso tempo, il margine di scelta dell elettore è risicato. È l ennesima occasione sprecata: non aver introdotto le preferenze nella quota proporzionale o, quantomeno, non aver aumentato il numero di collegi uninominali. Condisce il tutto l approvazione con ricorso massiccio al voto di fiducia, mediante il quale si è consacrato un accordo ad excludendum contro le forze politiche che non hanno potuto contribuire alla redazione. La parvenza di incostituzionalità e le modalità di approvazione abbruttiscono un sistema già discutibile. Sulle regole del gioco dovrebbe esserci l accordo di tutti. Quando il popolo sovrano si esprimerà, non ci sarà legge elettorale capace di coartarne la volontà. Oltre un decennio di leggi elettorali al servizio di chi le ha scritte dimostra che c è il rischio di un effetto boomerang: può darsi che anche questa si ritorca contro i suoi creatori. Resta il rammarico, giacché il Parlamento, alla fine di una legislatura travagliata, ha perso l ennesima occasione di rivelarsi all altezza del suo ruolo. Federico Ciciliot Bibliografia: Bonanni, Borsi (a cura di), Frati, Riforma elettorale: Note sull A.S. n. 2941, ottobre 2017, servizio studi del Senato ( Gianni, Lupo, Corso di diritto parlamentare, 2013, il Mulino
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