3. Il mediatore Affidamento dell incarico. Criteri.
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- Antonia Rocca
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2 presso l indirizzo indicato, è fatto obbligo alla parte istante comunicare tali eventi alla Segreteria. In tal caso, la Segreteria sospende il procedimento. 10. Se la parte avvisata non compare al primo incontro avanti al mediatore, il mediatore non potrà formulare la proposta ai sensi dell art. 11 del D.Lgs. 28/ Le parti unitamente alla domanda di conciliazione o all accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambe le parti, ad eccezione di quella che verrà prodotta con riserva di uso in favore del solo mediatore. 12. Le parti possono, in ogni caso, depositare una domanda congiunta e contestuale per l attivazione della procedura di mediazione presso la Segreteria. 13. Eventuali comunicazioni dell Organismo alle parti vengono fatte all indirizzo indicato per le comunicazioni nei loro atti. Le parti debbono obbligatoriamente indicare anche indirizzo di posta elettronica valido ai fini delle comunicazioni. 14. Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori e non sono sospesi nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre. 3. Il mediatore Affidamento dell incarico. Criteri. Il mediatore è nominato dal Responsabile dell Organismo, anche coadiuvato dal Segretario Generale. Il responsabile dell Organismo nell assegnazione degli incarichi si attiene a quanto previsto nell art.3 comma 1 lett.b) del d.m. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il responsabile dell organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, economica, tecnico, scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell attività di mediazione, dei titoli di abilitazione, delle specializzazioni possedute, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo etc.), nonché della tipologia di conflitto (per esempio multiparte), del livello di conflitto raggiunto dalle parti, della tipologia di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria). Sarà oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore. Inoltre, in considerazione della specificità della controversia oggetto di mediazione e delle circostanze concrete, il responsabile dell organismo potrà valutare di designare uno o più co-mediatori per la gestione della mediazione. Nell assegnazione dell incarico tra i diversi mediatori dunque si provvederà in primo luogo a valutare la natura della controversia e di conseguenza si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell organismo, sono da considerarsi di normale gestione potrà essere seguito un criterio di turnazione tra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza basato su un ordine alfabetico. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza, la selezione tra gli stessi potrà essere compiuta col criterio della turnazione in ordine alfabetico. L organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecnico-linguistiche e la disponibilità
3 del mediatore. In tal caso, se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro 5 giorni, l organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. Le parti, infine, possono proporre congiuntamente un indicazione del mediatore che comunque non è vincolante per il responsabile dell organismo Poteri del mediatore. Astensione e ricusazione. Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi. Il mediatore è tenuto ad osservare, rispettare ed applicare il Codice Etico adottato dall Organismo ed allegato al presente Regolamento (allegato A). Il mediatore ha l obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal Codice Etico e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel presente Regolamento. Le parti, hanno facoltà entro tre giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione del mediatore al Responsabile dell Organismo motivandone la ricusazione Accettazione dell incarico. Al momento dell accettazione dell incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è designato, deve sottoscrivere un apposita dichiarazione di imparzialità secondo la seguente formula: «In relazione all affare assegnatomi con atto del Responsabile dell Organismo di Mediazione dell Associazione Forense Area Piombinese Mediazione Val di Cornia dichiaro che non sussistono circostanze o fatti inficianti l indipendenza, la neutralità e l imparzialità dovute per lo svolgimento dell incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o, perlomeno da due anni a questa parte, alcun rapporto professionale; non ho prestato consulenza prima dell incontro designato riguardo l oggetto della mediazione. Parimenti, mi obbligo a comunicare a Codesto Organismo qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere adeguatamente le mie funzioni». Le parti possono richiedere al Responsabile dell Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore nominato. E facoltà del mediatore designato non accettare l incarico per giustificati motivi. Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Responsabile dell Organismo nel tempo più breve possibile. Il mediatore mai potrà svolgere nel futuro tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia funzioni di difensore, consulente o di arbitro; non potrà altresì assumere incarichi dalle parti prima che siano trascorsi due anni dalla conclusione della mediazione. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare Incompatibilità. Sospensione. Cancellazione. Sono cause di incompatibilità con l attività di mediatore per ogni singolo affare: a) avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura; b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado ovvero convivente more uxorio. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno due anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito; c) avere svolto funzioni di difensore o arbitro fra le medesime parti e per quella controversia; d) essere cliente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime; e) essere socio o associato dell avvocato o praticante avvocato che assiste una delle parti del procedimento, oppure condividere con questi i locali di uno studio; f) avere svolto funzioni di difensore o arbitro in favore di una delle parti nei 2 anni precedenti l introduzione della mediazione. Il Consiglio Direttivo dell Organismo dispone la sospensione cautelare dall elenco dei mediatori:
4 a) nel caso di esercizio dell azione penale per delitto non colposo; b) nel caso di apertura di procedimento disciplinare; c) nel caso di sospensione cautelare dall attività di avvocato. La sospensione viene revocata: a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento; b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitive, qualora siano di proscioglimento ovvero irroghino una pena o una sanzione compatibili con l iscrizione nell elenco. Il Consiglio Direttivo dell Organismo dispone la cancellazione dall elenco dei mediatori in tutti i casi in cui vengano meno i requisiti per l iscrizione. Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha facoltà di disporre la cancellazione: a) nel caso di mancato rispetto degli obblighi e doveri del mediatore; b) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di tre volte nell arco di un anno. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità costituisce requisito per il mantenimento dell iscrizione, oltre a quant altro previsto nel presente regolamento. Del provvedimento di cancellazione è immediatamente notiziato il Consiglio dell Ordine di appartenenza al fine dell apertura dell eventuale procedimento disciplinare. I provvedimenti di sospensione cautelare, di cancellazione e di revoca della sospensione cautelare, vengono assunti dal Consiglio Direttivo, previa audizione del mediatore nei primi due casi; nei casi di eccezionale urgenza la sospensione cautelare può essere assunta prima dell audizione del mediatore Incarichi per gli affari relativi alle parti ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. Il mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell Organismo, accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno. Il Responsabile dell Organismo, avrà cura di assegnare tali incarichi tra i mediatori iscritti, rispettando la distribuzione numerica degli stessi per ogni mediatore Il mediatore ausiliario o co-mediatore. Il Responsabile dell Organismo potrà affiancare al mediatore designato uno o più mediatori ausiliari (o co-mediatore) secondo quanto disposto dall art Il mediatore ausiliario concorre nell indennità di mediazione con il mediatore nominato per modo che l indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravi di oneri Il consulente tecnico del mediatore. Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite uno o più mediatori ausiliari, il mediatore, sentite le parti, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. I compensi dei consulenti sono calcolati sull indennità dovuta al mediatore per quel singolo affare, ridotta della metà. I compensi spettanti agli esperti sono liquidati a conclusione del procedimento di mediazione e devono essere versati dalle parti negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le indennità dei mediatori Tirocinio assistito Ai sensi degli artt. 4, co. 3, lett. b) e 8, co. 4, D.M. 180/2010, è istituito il registro dei tirocini assistiti da svolgersi nelle procedure di mediazione attivate presso l Organismo di Mediazione Mediazione Val di Cornia. Possono richiedere di essere iscritti esclusivamente i mediatori già inseriti nell elenco dei mediatori del detto Organismo. Il Responsabile dell Organismo provvede, al momento della nomina del mediatore designato e
5 assicurandone la conoscibilità alle parti, a nominare secondo le medesime condizioni valide per la nomina del mediatore, due ulteriori mediatori che prenderanno parte alla procedura in forma di tirocinio assistito e solo dopo aver sottoscritto apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza, neutralità ed adesione al Codice Etico. La partecipazione dei tirocinanti alla procedura di mediazione è comunque soggetta ad accettazione delle parti che potranno in ogni momento chiedere che questi abbandonino la seduta. Il tirocinante è soggetto, al pari del mediatore designato, alle medesime norme e restrizioni. Nel verbale di mediazione il mediatore deve dare atto della partecipazione dei tirocinanti. La Segreteria certificherà, su richiesta dell interessato, il numero dei tirocini assistiti effettuati indicando gli estremi delle procedure. 4. L incontro di conciliazione. Assistenza. Modalità e durata massima. Le parti partecipano all incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri così come indicato nella istanza iniziale. Le parti debbono obbligatoriamente farsi assistere da un avvocato o praticante avvocato. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all incontro, in caso siano diversi da quelli indicati nell apposita sezione del modulo di domanda.. Per le spese di avvio, a valere sull indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo stabilito nella Tabella delle indennità di cui all allegato B) al presente Regolamento e che è versato dall istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella Tabella delle indennità di cui all allegato B) al presente Regolamento e secondo quanto ivi disposto. Il mediatore conduce personalmente l incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, salvi i casi previsti dal presente Regolamento per il mediatore ausiliario e il consulente del mediatore. Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo. La durata massima dell incontro è di quattro mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il Giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5 D.Lgs. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale Sessioni separate. Il mediatore può fissare anche sessioni separate per l audizione delle parti anche senza che sia presente, in tali casi, l avvocato o praticante avvocato delle stesse. 5. Esito dell incontro di conciliazione. Proposta e verbale. Effetti. 1. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell accordo ovvero un verbale che contenga esso stesso l accordo delle parti. 2. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore non può formulare una proposta di conciliazione. 3. Se la parte avvisata non compare al primo incontro avanti al mediatore, il mediatore non potrà formulare la proposta ai sensi dell articolo 11 del D.Lgs 28/ In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs.
6 28/ La proposta di conciliazione su richiesta delle parti, è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 6. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente Regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. 7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 8. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 9. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale negativo con l indicazione della proposta del mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente Regolamento. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 10. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono Scheda di valutazione del servizio. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento (allegato C). Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l indicazione delle sue generalità, deve essere compilata ed immediatamente consegnata alla Segreteria dell Organismo. 6. Riservatezza. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. 7. Inutilizzabilità e segreto professionale. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del c.p.p. in quanto applicabili.
7 8. Casi specifici di negoziazioni previsti dalla legge. Il presente regolamento non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi. 9. Adempimenti e responsabilità delle parti Sono di esclusiva responsabilità delle parti: - la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta; - la qualificazione della natura della controversia; - la forma e il contenuto dell atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante; - la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio; - l indicazione del valore della controversia, fatto salvo il caso di cui all art VI dell allegato B); - l individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata; - la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non aver avviato presso altri Organismi la medesima procedura. L Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a: - mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell Organismo. - imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell istante. In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o prescrizione è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell incontro di mediazione. 10. Agevolazioni Il Consiglio Direttivo dell Organismo potrà stipulare convenzioni agevolate: 1) con gli avvocati e praticanti avvocati che intenderanno promuovere la mediazione obbligatoria in via esclusiva avanti all organismo di mediazione a cui il presente regolamento si riferisce. In tal caso, le parti assistite dai predetti avvocati o praticanti avvocati convenzionati usufruiranno dell'abbattimento del 10% dell indennità di mediazione da valere sulle spese di mediazione, ferme restando le spese di avvio del procedimento. 2) con gli avvocati e praticanti avvocati che inseriranno in tutte le proprie richieste stragiudiziali la dicitura che scelgono come proprio Organismo di conciliazione quello istituito dall Associazione Forense Area Piombinese nel caso in cui non si addivenisse ad alcuna transazione della controversia. In tal caso, le parti assistite dai predetti avvocati e praticanti avvocati usufruiranno dell'abbattimento del 5% dell indennità di mediazione da valere sulle spese di mediazione, ferme restando le spese di avvio del procedimento. All atto di presentazione della domanda di accesso, l avvocato o il praticante avvocato avrà l obbligo di allegare alla domanda copia della richiesta con la dicitura in oggetto. 3) con soggetti pubblici o privati che inseriranno in tutti i propri contratti e/o richieste stragiudiziali la dicitura scelgono come proprio Organismo di conciliazione quello istituito dall Associazione Forense Piombinese Mediazione Val di Cornia nel caso in cui non si addivenisse ad alcuna transazione della controversia. In tal caso le parti usufruiranno dell abbattimento del 10 % dell indennità di mediazione da valere sulle spese di mediazione, ferme restando quelle di avvio del procedimento.
8 I benefici derivanti dalle suddette convenzioni non sono cumulabili tra loro. In entrambi i casi il mediatore incaricato del singolo affare convenzionato, avrà diritto al compenso con le predette riduzioni. 11. Entrata in vigore e modifiche al regolamento. Allegati. Il presente Regolamento con i suoi allegati entreranno in vigore a far data dalla iscrizione dell Organismo nell apposito Registro Ministeriale. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo dell Organismo di Mediazione. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore. Gli allegati A), B) e C) sono parte integrante del presente Regolamento e disciplinano, rispettivamente il Codice Etico e le norme di comportamento dei mediatori, le spese di procedimento e la scheda di valutazione del servizio offerto dall Organismo di Mediazione.
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