Moneta elettronica. Servizi finanziari. Quadro normativo
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- Leo Patti
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1 Moneta elettronica. Servizi finanziari. Quadro normativo Il denaro ha un valore legale, ed ha definizione legale in diverse forme: moneta, banconote, moneta elettronica, moneta scritturale. La moneta e le banconote costituiscono uno strumento finanziario che nelle operazioni di pagamento non necessitano di un servizio finanziario. Le altre forme di moneta per essere utilizzate nelle operazioni di pagamento richiedono per loro definizione legale un servizio finanziario erogato da intermediari (banca, istituti monetari, istituti di pagamento) autorizzati; solo in limitate operazioni di pagamento ben definiti dalla normativa (Tub bancario e Legge ) è possibile utilizzare la moneta elettronica senza l'utilizzo di servizi finanziari erogati da intermediari autorizzati e quindi tramite gli strumenti amministrativi finanziari messi a disposizione per le aziende dal codice civile (bilancio, giornale scritture contabili). Nel presente articolo verrà posto interesse alla moneta elettronica, alla logica legale di definizione, alla logica legale per l'utilizzo. Da osservare che la legge ha ulteriormente ristretto l'ambito in cui è possibile effettuare operazioni di pagamento con moneta elettronica senza un servizio finanziario erogato da intermediari autorizzati per salvaguardare il mercato dei medesimi servizi finanziari erogati dagli esercenti autorizzati, intermediari finanziari a condizione (banche, istituti monetari, istituti di pagamento). ATTENZIONE: l'amministrazione degli esercenti autorizzati all'erogazione commerciale dei servizi finanziari, (MEF, Banca Italia) ha il potere demandato di limitare le possibilità di erogazione dei servizi finanziari alle aziende per salvaguardare il medesimo mercato, MAI potranno vietare ad una azienda di incassare nel proprio deposito elettronico in sede (e non presso un terzo autorizzato intermediario) moneta elettronica tramite servizi finanziari erogati da intermediari autorizzati. Mai potrà farlo perché violerebbe i principi base del commercio (riferimento articolo Indipendenza bancaria, History), violerebbe la costituzione della Repubblica Italiana e non pochi articoli delle stesse normative finanziare esistenti. Quindi può limitare l'accesso ai servizi finanziari (autorizzazione all'esercizio), ma non il possesso di moneta
2 elettronica che non deve dipendere dai servizi finanziari. Ben diverso è l'aspetto della emissione della moneta elettronica che può avvenire solo tramite servizi finanziari erogati da esercenti autorizzati, intermediari quali banche, istituti monetari, stato sia perché autorizzato sia in veste di Autorità Pubblica e quindi non dipendente dalla posseduta autorizzazione. QUADRO NORMATIVO SERVIZI FINANZIARI - MONETA ELETTRONICA. TUB BANCARIO versione aggiornata del Articolo uno, comma 2, lettera h-ter. Legge numero 11 del Articolo 1, comma 1, lettera b,3 (servizi di pagamento) - Articolo 1, comma 1, lettera c, (definizione operazione di pagamento) - Articolo 1, comma 1, lettera e, lettera f (definizione di pagatore e beneficiario) - Articolo 1, comma 1, lettera d, (sistema di pagamento "che una azienda può utilizzare per operazioni di pagamento limitate all'articolo 2, comma 2, lettera p. - Da aggiungere gli strumenti amministrativi finanziari che una azienda possiede per il codice civile. Articolo 1, comma 1, lettera d (utile, per operazioni di pagamento tra filiazioni, aziende controllate, collegate, amministrazione finanziaria "stato", trasferimento fondi depositi in azienda, conto presso intermediario autorizzato). Articolo 2, comma 2 lettera p (operazioni di pagamento tra filiazioni che non richiedono servizi finanziari erogati da intermediari autorizzati; "da applicare un po di logica legale"). Intermediario: intermediario finanziario a condizione: banca, istituto monetario, istituto di pagamento. LOGICA LEGALE: la moneta elettronica per l'articolo 1, comma 2, lettera h- ter del TUB bancario (e per il TUB bancario) deve essere emessa da un intermediario (banca o istituto monetario), deve essere accettata da soggetti diversi dall'emettitore in operazioni di pagamento. L'articolo 2, comma 2 lettera p, legge consente operazioni di pagamento senza intermediario autorizzato, (collegate, controllate, stato) per tanto una azienda può avere deposito in azienda sia in contanti che moneta elettronica a vincolo legale che la moneta elettronica all'origine sia stata emessa da intermediario autorizzato, incassata da operazioni di pagamento nel rispetto del quadro normativo di sopra.
3 Una azienda per il quadro normativo di sopra può trasferire fondi in moneta elettronica dal deposito in azienda verso un conto di pagamento presso un intermediario autorizzato, quale operazione e di per se un servizio finanziario erogabile dall'intermediario autorizzato e per cui viene applicato l'articolo 1, comma 1, lettera d e l'articolo 2, comma 2, lettera p del decreto legge Esempio: per il TUB bancario lo Stato, la Repubblica Italiana è autorizzato ad emettere servizi di pagamento (oltre a strumenti di pagamento, ovviamente, "banconote o altro), per tanto una azienda con moneta elettronica a deposito in azienda può pagare le imposte tramite F24, F23, il quale equivale ad un ordine di pagamento con addebito nel deposito in azienda ed accredito alla tesoreria dello Stato allo stesso modo con cui il pagatore (Articolo 1, comma 1, lettera e, lettera f, legge ) può ordinare presso un intermediario autorizzato una operazione di pagamento da effettuarsi tramite un servizio di pagamento il cui addebito avviene al deposito in azienda di moneta elettronica e l'accredito (tramite il servizio finanziario) al beneficiario che allo stesso modo può essere un conto presso un intermediario o un deposito in azienda. Importante è che l'operazione di pagamento (al di fuori dell'ambito dell'articolo 2, comma 2, lettera p, legge ) avvenga con un servizio finanziario erogato da un autorizzato intermediario (banca, istituto monetario, istituto di pagamento). Lo stato è autorizzato all'erogazione dei servizi di pagamento sia per ovvi motivi (in veste di Autorità Pubblica, Autorità monetaria) che per la logica del TUB bancario nell'articolo 114-sexies, Titolo V-ter. (stesso per l'emissione della moneta elettronica). Nota: l'articolo 2, comma 2, lettera p, legge nell'afferma che il presente decreto no si applica quando:... operazioni di pagamento tra filiazioni senza un prestatore di servizi esterno alle filiazioni, gruppo, collegate (codice civile)... ha l'ovvia logica legale: il servizio di pagamento che consente di effettuare una operazione di pagamento quando vincolato dalla normativa legge (e TUB) può essere prestato solo da un intermediario autorizzato e quindi esclude che una azienda possa incassare moneta elettronica senza intermediario. Nei casi in cui l'operazione di pagamento non è vincolata alla normativa legge può essere effettuata senza intermediario finanziario, quindi tra imprese collegate (contratto da cui è possibile presumere un controllo della assemblea di almeno il 10% per aziende con azioni quotate in borsa oppure almeno il 20% in assenza di azioni quotate in
4 borsa, codice civile), gruppi aziendali. Importante, solo le operazioni di pagamento per cui si applica il decreto legge possono essere effettuate esclusivamente con servizi finanziari emessi da un intermediari autorizzati. Da ricordare che lo strumento finanziario (fondi) moneta elettronica e la moneta scritturale per le operazioni di pagamento al di fuori dell'articolo 2, comma 2, lettera p, legge possono essere utilizzati solo tramite servizi finanziari erogati da un intermediario autorizzato nel rispetto della medesima normativa legge Ovvia logica legale è che un intermediario in attività è obbligato dalla autorizzazione al commercio e dalla autorizzazione all'esercizio di intermediario ad erogare servizi finanziari al consumatore, se così reclama nel mercato altrimenti si espone a possibile revoca della autorizzazione al commercio violando gli obblighi del commerciante, alla possibile revoca della autorizzazione per l'erogazione dei servizi finanziari violando i requisiti professionali ed onorabilità, si espone a reati penali perchè causa dolo al consumatore tramite inganno reclamando erogazione di servizi finanziari nel mercato che poi di fatto nega al consumatore. Spesso alla normativa viene attribuita una logica che non è l'unica possibile, quella legale ma solo una interpretazione soggettiva; per evitare che tale dubbio si possa insinuare tra i lettori del presente si evidenzia che il Gruppo HTNET dall'applicazione della logica legale del quadro normativo di sopra ha pagato 8,5 milioni dii tasse alla Repubblica Italiana di cui 7,5 milioni di Euro indeducibili con addebito al deposito elettronico in azienda (strumento finanziario: moneta elettronica), il servizio finanziario utilizzato in tali operazioni di pagamento è emesso dallo stato perché autorizzato ad erogare servizi di pagamento, perché ha potere comunque di farlo in veste di autorità pubblica (in questo caso ha erogato i servizi pagamento necessari perché autorizzato). In conclusione una azienda può possedere in sede moneta elettronica in deposito elettronico, può effettuare tutte le operazioni di pagamento con la moneta elettronica depositata in sede tramite servizi finanziari erogati da intermediari autorizzati; solo in limitati ambiti potrà effettuare operazioni di pagamento con il deposito elettronico in sede di moneta elettronica senza utilizzare servizi di pagamento erogati da intermediari autorizzati e quindi con servizi finanziari erogati autonomamente che in breve si possono riassumere tramite gli strumenti amministrativi finanziari quali bilancio e giornale scritture contabili.
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