AUDIZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione agricoltura e produzione agroalimentare
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- Amedeo Lorenzi
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1 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 AUDIZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione agricoltura e produzione agroalimentare 17 maggio 2016 CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI Via XXIV Maggio, Roma Telefono: coldiretti@coldiretti.it Sito web:
2 SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione agricoltura e produzione agroalimentare 17 maggio 2016 AUDIZIONE COLDIRETTI Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/ La perdita di fertilità dei suoli in Italia Il suolo, in quanto laboratorio biologico straordinariamente differenziato, può essere considerato come un complesso corpo vivente, in continua evoluzione e, sotto alcuni aspetti, ancora poco conosciuto, che fornisce alla comunità gli elementi necessari al proprio sostentamento. Il suolo è anche, però, una risorsa fragile e non rinnovabile, troppo spesso trattata come un contenitore degli scarti della produzione oppure come un mezzo da sfruttare con una scarsa consapevolezza degli effetti derivanti dalla perdita delle sue funzioni. Le scorrette pratiche agricole, la concentrazione in aree localizzate della popolazione, delle attività economiche e delle infrastrutture, le variazioni d uso e gli effetti locali dei cambiamenti ambientali globali possono originare gravi processi degradativi che limitano o inibiscono totalmente la funzionalità del suolo e che spesso diventano evidenti solo quando sono irreversibili o in uno stato talmente avanzato da renderne estremamente oneroso ed economicamente poco vantaggioso il ripristino. La risorsa suolo deve essere, quindi, protetta ed utilizzata nel modo idoneo, in relazione alle intrinseche proprietà, affinché possa continuare a svolgere la sua insostituibile ed efficiente funzione. Il carbonio organico (OC Organic Carbon) costituisce circa il 60% della sostanza organica presente nei suoli e svolge un essenziale funzione positiva su molte proprietà del suolo: favorisce l aggregazione e la stabilità delle particelle del terreno con l effetto di ridurre l erosione, il compattamento, il crepacciamento e la formazione di croste superficiali; si lega in modo efficace con numerose sostanze, potenziando la fertilità del suolo e la sua capacità tampone; migliora l attività microbica e la disponibilità per le piante di elementi nutritivi come azoto e fosforo. La conoscenza del contenuto di carbonio organico nei suoli del nostro Paese costituisce, quindi, un elemento di grande rilievo per determinarne lo stato. Per esempio, per quanto riguarda i suoli agrari, in relazione alla natura dei suoli e delle aree climatiche, un livello di carbonio organico pari all 1,2% (equivalente al 2% circa di sostanza organica) nella maggior parte delle situazioni pedoclimatiche è in grado di garantire il mantenimento delle proprietà fondamentali del terreno, quali il rifornimento di elementi nutritivi per le piante, la formazione 2
3 degli aggregati organo-minerali, la capacità di ritenzione dell acqua e molte altre funzioni importanti per la vita dei microrganismi e delle piante. Inoltre, considerando che il serbatoio di carbonio suolo-vegetazione, sebbene di entità inferiore a quello oceanico e a quello fossile, risulta il più importante e direttamente influenzabile dall azione umana, la conoscenza della quantità di carbonio stoccato rappresenta la base di partenza per il calcolo degli assorbimenti di gas serra. Secondo l ISPRA 1, la situazione della fertilità dei suoli italiani non è rassicurante, sebbene sia allineata ai valori degli altri Paesi europei: circa l'80% dei suoli ha un tenore di carbonio organico minore del 2%, di cui una grossa percentuale ha un valore di carbonio organico minore dell'1%. Tutto ciò si traduce in una grande percentuale di suoli con valori di sostanza organica minori o poco più alti del 2%. Diversi sono i fattori che concorrono alla perdita di fertilità dei suoli. Una delle cause principali è la trasformazione da un uso naturale (quali foreste e aree umide) ad un uso semi-naturale (agricoltura con pratiche agronomiche inadeguate) o cosa peggiore artificiale (quali edilizia, industria, infrastrutture). Tali transizioni, oltre a determinare la perdita (nella maggior parte dei casi) permanente e irreversibile, di suolo fertile, causano ulteriori impatti negativi: frammentazione del territorio, riduzione della biodiversità, alterazioni del ciclo idrogeologico e modificazioni microclimatiche. Inoltre, la crescita e la diffusione delle aree urbane e delle relative infrastrutture determinano un aumento del fabbisogno di trasporto e del consumo di energia, con conseguente aumento dell inquinamento acustico, delle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra. I cambiamenti climatici indotti, incrementando l aridità, determinano una minore lisciviazione ed un conseguente aumento della salinizzazione. 2. La distribuzione dei fertilizzanti in Italia Secondo l Istat 2, nel 2013 sono stati distribuiti in totale 41,1 milioni di quintali di fertilizzanti, 13,4% in meno rispetto all anno precedente. Rispetto al 2012, alla diminuzione (-23,9%) dei concimi in generale (minerali, organici e organi minerali), corrisponde un incremento degli ammendanti (+3,3%) e anche dei substrati (+6,1%) e correttivi (+12,2%) che si confermano come il settore emergente. La diminuzione rilevata conferma la più generale tendenza alla flessione in atto da diversi anni: nel periodo , i fertilizzanti sono diminuiti del 23,4%. Nel 2002 il quantitativo complessivo di fertilizzanti distribuito in Italia ammontava a quintali, mentre secondo l ultimo rapporto Istat il totale dei fertilizzanti impiegati è sceso a quintali. Anche rispetto al 2002 si nota la netta flessione dei concimi minerali e un aumento, invece, nell uso di ammendanti e correttivi
4 Più in particolare, la quantità dei concimi minerali ammontava a 19,4 milioni di quintali (di cui il 62,5% costituito dai minerali semplici e il restante 36,5% dai minerali composti). Le quantità dei concimi organici e organominerali distribuiti sul territorio erano pari, rispettivamente a 2,4 e 2,1 milioni di quintali. La distribuzione degli ammendanti risultava pari a 12,6 milioni di quintali. I correttivi ammontavano a 3,4 milioni di quintali; i substrati di coltivazione a circa 952 mila quintali. Il 66% dei prodotti fertilizzanti è stato distribuito nelle regioni settentrionali, il 16% in quelle centrali e il 18% nel Mezzogiorno. 3. La legislazione nazionale sui fertilizzanti Prosegue, ormai da dieci anni, la tendenza alla riduzione dell impiego di fertilizzanti nell agricoltura italiana. Tale andamento non è dovuto solo al miglioramento delle pratiche agronomiche di concimazione in attuazione dalla Politica Agricola Comunitaria, ma ad una serie di difficoltà legate da un lato, all andamento dei prezzi dei prodotti agricoli e dei concimi e, dall altro lato, a nuove norme, spesso non coordinate tra loro e che si sovrappongono rispetto ad alcune disposizioni. Tra queste si segnalano: - il Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"; - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale; - il Reg (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); - il Reg. (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE. In particolare, le norme previste dal regolamento così detto REACH, pur avendo l obiettivo condivisibile di ottenere livelli di massima sicurezza nell impiego delle sostanze chimiche, introducono pesanti oneri sui produttori ed importatori di fertilizzanti che finiscono per ripercuotersi sugli utilizzatori finali. Al fine di promuovere ed orientare lo sviluppo del settore dei fertilizzanti nell interesse delle imprese agricole è, quindi, indispensabile garantire un applicazione coerente delle diverse norme. 4
5 A tale proposito, occorre porre ordine rispetto ad alcuni prodotti che sono registrati come fertilizzanti ma che, in realtà, sono impiegati per la difesa fitopatologica, con il rischio di aggiramento ed elusione della disciplina in materia. E noto che, al momento, l autorizzazione all immissione in commercio dei prodotti fitosanitari prevede, sia a livello comunitario che nazionale, una serie di adempimenti a carico dei produttori e degli utilizzatori di tali prodotti tra cui l obbligo, per le imprese agricole, di avere l autorizzazione all acquisto ed all impiego dei prodotti fitosanitari. L autorizzazione all immissione in commercio dei fertilizzanti ed il loro impiego è soggetta a norme molto meno stringenti e, quindi, per alcuni principi attivi che svolgono duplice funzione - come, ad esempio, il rame occorre stabilire previe norme circa la specificazione delle modalità di impiego. 4. Osservazioni generali sulla proposta di proposta di regolamento 4.1. Considerazioni generali In linea generale, si condivide l obiettivo della proposta di regolamento volta a migliorare ed armonizzare il funzionamento del mercato interno dei prodotti fertilizzanti, anche al fine di mettere a disposizione delle imprese agricole una varietà ampia di prodotti dalle comprovate caratteristiche qualitative e di sicurezza ambientale e sanitaria. In tale prospettiva, risulta determinante segnalare come, anche nella disciplina dei fertilizzanti, debbano essere considerate prioritarie le esigenze di tutela ambientale e sanitaria a salvaguardia dell imprenditore agricolo e della qualità e sicurezza delle produzioni agricole, con specifico riferimento a quelle agroalimentari. Risulta, peraltro, che la Commissione nella fase di revisione del reg. CE 2003/2003 si sia ispirata alla legislazione italiana, considerata molto avanzata in quanto il D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88, disciplina tutte le diverse categorie di concimi organici e non organici e prevede un sistema di tracciabilità degli stessi. A seguito di alcuni primi incontri avvenuti con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e gli esperti di alcune università in materia di fertilizzanti sono emersi, tuttavia, alcuni aspetti della proposta di regolamento che destano alcune perplessità e diversi margini di miglioramento, come di seguito dettagliati Fissazione di valori limite Con riferimento alle previsioni del regolamento finalizzate alla fissazione di alcuni valori limite di sostanze presenti nei fertilizzanti, nel condividere l obiettivo della norma comunitaria di prevenire e ridurre la contaminazione del suolo risulta, comunque, importante procedere ad una valutazione puntuale dell impatto che avrebbe sull agricoltura europea ed italiana la restrizione di alcuni limiti (ad es. quello dell azoto totale nei fertilizzanti organici) in modo da calibrare con la massima adeguatezza possibile i parametri di riferimento e gli obiettivi di riduzione, assicurando la tutela ambientale, senza restringere inutilmente la gamma di prodotti disponibili ed utili. 5
6 In proposito, è opportuno assicurare che in fase di discussione della proposta di regolamento l agricoltura mediterranea non sia penalizzata a vantaggio delle agricolture nord europee le quali, in termini di fertilizzazione dei suoli, hanno esigenze spesso diverse. In merito, si deve considerare anche che l eventuale diminuzione della disponibilità di prodotti o la maggiore difficoltà di reperimento sul mercato degli stessi determinerebbe come conseguenza un sensibile aumento dei costi dei fertilizzanti a carico delle imprese agricole. Risulta, quindi, indispensabile approfondire con specifici studi d impatto le circostanze che inducono ad abbassare alcuni limiti o, in ogni caso, a modificarli rispetto alla disciplina vigente, così da poter valutare i casi in cui sia possibile ridurre il valore conciliando l esigenza di tutela ambientale con quella dei costi di produzione delle imprese agricole Concimi Organici, Organo-Minerali e Ammendanti L'inclusione nella proposta di regolamento della categoria dei concimi organo-minerali è un aspetto senz'altro positivo. Rispetto a tale settore, l'italia vantava lunga esperienza in termini industriali e i concimi organici, organo-minerali e ammendanti sono ampiamente utilizzati dalle imprese agricole. Come dimostrano i dati dell'istat esiste una larga preferenza per l'impiego di tali prodotti e sostanze di coltivazione, che risultano in aumento rispetto ai concimi minerali il cui utilizzo si è dimezzato nell arco di 10 anni. Tuttavia, la proposta di regolamento non considera alcune caratteristiche ed introduce limitazioni per il settore dei concimi organici, organo-minerali e ammendanti (vedi osservazioni ai singoli articoli) che, invece, a livello nazionale sono ampiamente disciplinati dal D.Lgs. 75/2010. Si fa riferimento ad es. alla possibilità di impiego di importanti matrici organiche di origine fossile (quali la torba, la lignite, ecc ), che in Italia sono sempre state utilizzate nella costituzione dei concimi organici, organo-minerali e ammendanti. Del resto, anche nell'ambito del COPA COGECA è stato evidenziato come uno degli obiettivi prioritari di questo nuovo regolamento dovrebbe essere proprio quello di valorizzare e sostenere l'impiego di fertilizzanti organici da parte delle imprese agricole in quanto costituiti da materiali residuali dell'attività agricola o, comunque, da sostanze di origine naturale assolutamente conformi ai principi della bioeconomia e dell'economia circolare. A tale proposito, si evidenzia che una criticità della proposta di regolamento è costituita dal fatto che non sono previste norme specifiche per il letame e per gli effluenti di allevamento prodotti dall attività zootecnica. La Commissione non ha stabilito alcun requisito né classificazione dei fertilizzanti ottenuti dalle deiezioni zootecniche. E essenziale, quindi, che nella proposta di regolamento le deiezioni zootecniche usate come fertilizzanti abbiano una specifica collocazione che le differenzi in modo netto rispetto agli altri fertilizzanti. Inoltre, nell ambito della stessa categoria è necessario che sia operata una distinzione tra le diverse parti delle deiezioni dopo che abbiano subito un trattamento. 6
7 4.4. Etichettatura In via generale, con riferimento all etichettatura dei prodotti a tutela dei profili di responsabilità degli utilizzatori, è necessario assicurare requisiti di uniformità anche rispetto alle modalità di presentazione e di comunicazione delle informazioni previste. Gli agricoltori hanno bisogno che in etichetta siano riportate informazioni specifiche rispetto alle modalità d impiego e di conservazione del prodotto al pari di quanto avviene per il settore dei fitofarmaci. Le etichette dovrebbero riportare informazioni sul tipo di prodotto (granulato, liquido ecc.); la stabilità e l omogeneità del concime (multinutriente, fertilizzanti complessi o miscele), il contenuto dei potenziali contaminanti (metalli pesanti, patogeni e inquinanti organici). E indispensabile assicurare che la correttezza dell etichettatura dei prodotti fertilizzanti prevista dalla proposta di regolamento possa essere verificata con metodi ufficiali d analisi. D altra parte, i tempi di introduzione delle norme tecniche - che potrebbero non coincidere con quelli previsti per l entrata in vigore del regolamento - impongono l adozione di uno specifico meccanismo transitorio che assicuri sufficienti garanzie per la suddetta verifica, anche a tutela dei profili di responsabilità degli utilizzatori Rifiuti, sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto Con riferimento al rapporto tra la disciplina in materia di fertilizzanti e quella in materia di rifiuti il regolamento non appare sufficientemente chiaro. In particolare, si ricorda come la direttiva quadro in materia di rifiuti distingua i concetti di sostanze agricole naturali impiegate nelle attività produttive e le nozioni di rifiuto, sottoprodotto e di cessazione della qualifica di rifiuto. Tale distinzione non emerge con chiarezza nel regolamento dove, al contrario, i concetti sembrano impiegati in modo sovrapposto. Con riferimento al rapporto tra rifiuti e sottoprodotti, in particolare, è necessario cogliere l occasione per consentire la più agevole dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per la qualifica di un residuo produttivo come sottoprodotto e non come rifiuto, quando questo sia impiegato per la produzione di un fertilizzante. Anche con riferimento ai sottoprodotti di origine animale, le previsioni della direttiva quadro in materia di rifiuti non sono del tutto precise circa l inquadramento degli stessi come rifiuti o come sottoprodotti. Inoltre, nella proposta di regolamento in esame sarebbe opportuno distinguere l ipotesi del residuo produttivo - sottoprodotto impiegato direttamente come fertilizzante da quella dell utilizzo dello stesso come componente. Tale distinzione rileva in particolare con riferimento, ad esempio, alle materie fecali e al digestato che, a certe condizioni, possono essere impiegate direttamente con finalità fertilizzanti. 7
8 In secondo luogo, la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto dovrebbe essere riferita non al fertilizzante che, ottenute le caratteristiche, rappresenta il prodotto finale ma ai materiali impiegati per la sua realizzazione, eventualmente a seguito di un attività di recupero. In altre parole, l attività di recupero non è svolta sul fertilizzante, ma sui materiali di partenza, così che la norma risulta scorretta rispetto a quanto previsto dalla direttiva quadro in materia di rifiuti (direttiva 2008/98/CE). 5. Osservazioni puntuali al testo della proposta di regolamento considerando 15 - (Disciplina dei biostimolanti) Il considerando 15 della proposta di regolamento prevede che alcune sostanze, miscele e microrganismi, comunemente denominati come biostimolanti, possano essere disciplinati nell ambito della normativa sui fertilizzanti ed esclusi dal campo di applicazione di quella in materia di prodotti fitosanitari. Conseguentemente, l articolo 46 modifica il regolamento (CE) n.1107/2009. Al riguardo, è necessario assicurare che tale processo non si traduca, di fatto, in un elusione della normativa in materia di fitosanitari o in un aumento dei rischi sanitari ed ambientali. considerando 16) - prodotti fertilizzanti aventi più funzioni Secondo il considerando 16) del testo della proposta di Regolamento, sembrerebbe che i prodotti che hanno una o più funzioni, ad es. come concime e fitofarmaco, avranno finalmente un loro specifico inquadramento normativo. Il considerando, però, non chiarisce come saranno disciplinati tali prodotti per cui sarebbe opportuno che fosse individuato, con il supporto degli esperti, uno specifico elenco di tali sostanze allegato al regolamento, nonché la previsione di una norma che ne fornisca una definizione precisa. La previsione di una norma che riconosca formalmente l'esistenza di tali sostanze e che ne stabilisca la possibilità dell impiego nelle quantità e con le finalità previste per tale specifica tipologia di prodotti è molto rilevante in quanto la ricerca nel settore dei fertilizzanti sta individuando sempre più sostanze che possono avere plurimi usi, ma è necessario che nel regolamento sia garantito il rispetto delle discipline di riferimento relative alle modalità di impiego a seconda, ad esempio, che una stessa sostanza - come, per esempio, il rame - possa essere prodotta e impiegata con finalità fertilizzanti o di lotta fitopatologica. Articolo 1 - Ambito di applicazione Sembra utile valutare l inserimento, tra le disposizioni da far salve, anche della normativa in materia di agricoltura biologica salvo chiarire, con riferimento a quest ultima, il relativo campo di applicazione. 8
9 Sarebbe necessario introdurre, pertanto, un riferimento al Reg. CE n. 889/2008, che prevede l'elenco dei fertilizzanti autorizzati nel metodo di produzione biologico in quanto i due provvedimenti sono strettamente collegati. Per lo stesso motivo, il reg. CE n. 889/2008 dovrebbe essere inserito nell elenco riportato dal comma 2 dell'articolo 1. Parimenti, sarebbe opportuno, nella norma, un richiamo alla normativa sui rifiuti e sulla sicurezza alimentare in modo da stabilire un coordinamento con le altre discipline normative. ALLEGATO I PARTE II Categorie Funzionali del Prodotto (PFC) PFC 1 (A) Concime organico punto 1 - è necessario mantenere le modalità di impiego di alcune matrici organiche (quali la torba, la lignite, ecc ) che possono continuare ad essere utilizzate nella produzione dei concimi organici; punti 3 e 4 - sarebbe opportuno specificare che i limiti per i microorganismi patogeni devono essere stabiliti solo per i prodotti fertilizzanti che contengono sottoprodotti di origine animale e loro derivati, di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009. PFC 1 (B) Concime organo-minerale punto 1 - è necessario assicurare le modalità di impiego di alcune matrici organiche (quali la torba, la lignite, ecc ) che possono continuare ad essere impiegate nella produzione dei concimi organo minerali. Tale possibilità, oltretutto, è già prevista dal D.lgs. 75/2010. punti 4 e 5 - è opportuno che i limiti per i microorganismi patogeni siano stabiliti solo per i prodotti fertilizzanti che contengono sottoprodotti di origine animale e loro derivati, di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009. PFC 1(C)(I) Concime inorganico a base di macroelementi punto 2 - il limite introdotto per il cadmio appare troppo restrittivo e non prende in considerazione gli studi più recenti effettuati sul ridotto accumulo di cadmio nel suolo. Il cadmio è presente naturalmente nelle rocce fosfatiche (fosforiti) dei Paesi dell area mediterranea, una delle poche risorse minerarie di fosforo presenti sul pianeta da cui dipende il 50% del mercato europeo per la produzione di concimi fosfatici ed un processo di decadmiazione, con le tecnologie attuali, risulta al momento impossibile da un punto di vista dei costi. Anche il COPA COGECA ha espresso preoccupazione riguardo la questione cadmio, in quanto, se dovesse rimanere il limite stabilito dall UE, si avrebbe un sensibile aumento del prezzo dei fertilizzanti fosfatici inorganici. In questo momento non ci sono 9
10 tecnologie che, con costi sostenibili, possano trattare le rocce fosfatiche per ridurre il contenuto di cadmio. L obiettivo della proposta di regolamento di incoraggiare ulteriori investimenti nel riciclo dei fosfati di origine organica è senz altro apprezzabile, ma occorre ancora molto tempo prima di poter avviare un procedimento industriale su larga scala. Si ritiene, pertanto, che non si possa fissare un limite al di sotto dei 60 mg di cadmio/kg per i concimi minerali, fin quando non sarà possibile ottenere il fosforo da fonti alternative o fin quando la tecnologia non sarà così avanzata da consentire la decadmiazione a costi sostenibili. PFC 3 (A) - Ammendante organico punto 1 - è necessario garantire le modalità di impiego di alcune matrici organiche (quali la torba, la lignite, ecc ) che possono continuare ad essere utilizzate nella produzione degli ammendanti organici; punto 2 il limite per il nichel potrebbe essere troppo alto per alcuni ammendanti a base di compost provenienti da alcune Regioni italiane che, per cause del tutto naturali, sono caratterizzate da un elevata presenza di nichel nel terreno. Sarebbe opportuno, pertanto, aumentare il limite di almeno il 35%; punto 5 - non sono previsti limiti massimi per i nutrienti, ma solo il minimo di Carbonio organico. Pertanto, sarebbe opportuno stabilire tali limiti massimi per i nutrienti al fine di evitare che i prodotti ammendanti siano utilizzati come concimi organici. I film plastici biodegradabili utilizzati per la pacciamatura, che sono disciplinati dal punto 5, tabella 3, Allegato 6 del D.Lgs. 75/2010, non sono menzionati né tra gli ammendanti (PFC 3), né tra i polimeri diversi dai polimeri nutrienti (Categorie di materiali nutrienti - CMC 10). Sarebbe opportuno introdurre questa categoria tra gli ammendanti soltanto se costituiti esclusivamente da derivati naturali di ultima generazione e non da prodotti destinati all alimentazione. ALLEGATO II Categorie di materiali costituenti (CMC) CMC 3 Compost Al fine di garantire che il prodotto non presenti alcun rischio sanitario è opportuno stabilire dei limiti sulle aflatossine. CMC 4 Digestato di colture energetiche Al fine di garantire che il prodotto non presenti alcun rischio sanitario è opportuno stabilire dei limiti sulle aflatossine. CMC 5 Digestato diverso di quello di colture energetiche 10
11 Al fine di garantire che il prodotto comporti nessun rischio di tipo sanitario è opportuno prevedere che vengano introdotti i limiti sulle aflatossine. CMC 6 Sottoprodotti dell industria alimentare La CMC 6 risulta essere molto riduttiva, includendo solamente la calce dell industria alimentare, le melasse e la borlanda. Si ritiene importante includere in questa CMC anche tutti gli altri sottoprodotti dell industria conserviera, di estrazione dei succhi di frutta, del vino e della birra, ecc. in forma di panelli o in altra forma; Al fine di garantire che il prodotto comporti nessun rischio di tipo sanitario è necessario prevedere che vengano introdotti i limiti sulle aflatossine. CMC 7 Microrganismi La lista positiva per i microrganismi è un elenco limitato, con solo quattro generi elencati. Tale lista è troppo restrittiva per un settore in costante evoluzione ed esclude molti microrganismi comunemente impiegati nei biostimolanti, tra cui alcuni lieviti, batteri lattici e propionici: come Pseudomonas, Bacillus e Trichoderma. In considerazione dell elevato tasso di innovazione di tale categoria di prodotti sarebbe opportuno introdurre una disposizione specifica che disciplini la possibilità di commercializzare con marchio CE prodotti biostimolanti che utilizzino microrganismi diversi da quelli contenuti nella tabella, purché questi siano autorizzati da un autorità europea (esempio l ECHA), previa presentazione di un dossier tecnico atto a garantire la salubrità, l efficacia ed il basso impatto ambientale del prodotto. CMC 11 Determinati sottoprodotti di origine animale La tabella dei sottoprodotti di origine animale che hanno raggiunto il punto finale della catena di fabbricazione, come stabilito dal Reg. (CE) n. 1069/2009 è, al momento, vuota. Sarebbe opportuno inserire già da ora i sottoprodotti di origine animale che soddisfano tali requisiti e integrare l'elenco successivamente. Si ritiene importante controllare l elaborazione di tale tabella, al fine di evitare che fertilizzanti organici ed organo-minerali di grande impiego nell'agricoltura italiana siano esclusi. ALLEGATO III Prescrizioni di etichettatura PARTE 1 PRESCRIZIONI GENERALI DI ETICHETTATURA Punto 2(e) la richiesta di indicare in etichetta tutti i costituenti di un fertilizzante che rappresentano oltre il 5% del peso del prodotto in ordine decrescente di peso secco, appare molto importante in quanto gli agricoltori devono essere messi nella condizione di conoscere esattamente quali sono le componenti del prodotto che intende utilizzare al fine di non introdurre nel suolo sostanze indesiderate. 11
12 Tuttavia, dovrebbe essere meglio specificato in che forma devono essere trascritte le informazioni sui componenti al fine di avere etichette armonizzate in tutta l'ue. È importante, pertanto, che siano inserite delle norme più puntuali in merito all'etichettatura dei fertilizzanti per garantire un'armonizzazione nelle informazioni a tutela dell utilizzatore professionale. PFC 6 Biostimolanti delle piante punto g Sarebbe opportuno richiedere che siano riportate informazioni come la dimensione raccomandata degli ugelli spruzzatori mentre la pressione dell irroratrice può essere solo un'indicazione di massima, in quanto gli strumenti di distribuzione del fertilizzante sono influenzati dalle condizioni atmosferiche e risulta impossibile dare delle indicazioni specifiche che potrebbero essere inappropriate rispetto alle condizioni in cui l'agricoltore deve effettuare le fertilizzazione. 3 NORME DI TOLLERANZA PFC 7 Miscela fisica di prodotti fertilizzanti Dovrebbe essere spiegato meglio il significato delle prescrizioni di etichettatura applicabili a ciascuno dei prodotti fertilizzanti da definire in riferimento alla miscela fisica finale. ALLEGATO IV Procedure di valutazione di conformità PARTE 1 APPLICABILITÀ DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ Punto 3, 1(c) La frase sottoprodotti dell industria alimentare andrebbe sostituita con: determinati sottoprodotti di origine animale. 12
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