Convenzione tra. MILANO ASSICURAZIONI Spa Divisione Nuova Maa Agenzia di Arezzo 5016 CORSI ASSICURAZIONI. A.M.I.C.O. S.c.r.l.

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1 Convenzione tra MILANO ASSICURAZIONI Spa Divisione Nuova Maa Agenzia di Arezzo 5016 CORSI ASSICURAZIONI e A.M.I.C.O. S.c.r.l. 1 MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. Fondata nel Sede Legale, Direzione generale e uffici: ASSAGO MILANOFIORI (MI) Strada 6, Palazzo A13 Tel Telefax: MILANO Cap. Soc. Autorizzata all esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L n. 966) Uffici: MILANO Milano - Via Senigallia, 18/2

2 DEFINIZIONI DEFINIZIONI RELATIVE ALL ASSICURAZIONE IN GENERALE Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro POLIZZA Il documento che prova l assicurazione PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa SOCIETA La MILANO ASSICURAZIONI - Divisione Nuova Maa

3 DEFINIZIONI RELATIVE AI SETTORI DI GARANZIA Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FABBRICATO Con il termine Fabbricato deve intendersi: il complesso delle opere edili (comprese le opere di fondazione e/o interrate), o una sua porzione, compresa la quota delle Parti costituenti proprietà comune, sito nelle ubicazioni indicate. Sono inoltre considerati Fabbricato: gli impianti fissi a servizio del fabbricato (idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e/o condizionamento, di allarme, di apertura/chiusura cancelli elettrificati e/o elettronici etc.) gli impianti autonomi a servizio anche di singole unità, fissi, infissi, gli impianti di misurazione anche se di proprietà di terzi (gas, luce, acqua, telefono), gli ascensori e i montacarichi, le antenne, gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico, le moquettes, le tappezzerie, le tinteggiature e i rivestimenti, tutte le pertinenze (anche se separate) site negli spazi anche adiacenti quali: boxes, centrali termiche, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, muri di cinta, recinzioni (escluse comunque quelle vegetali), giardini, anche con piante di alto fusto, cancellate e cancelli. FRANCHIGIA L importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, deve essere detratto dall indennizzo liquidabile a termini di polizza per restare a carico esclusivo dell Assicurato. IMPLOSIONE Cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna. INCENDIO Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.) Forma di assicurazione in base alla quale l indennizzo viene effettuato fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all art.1907 del Codice Civile.

4 SCOPERTO L importo risultante dall applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sull indennizzo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, deve essere detratto dalla suddetta forma, per restare a carico esclusivo dell Assicurato. SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi anche allo stato gassoso, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. VALORE A NUOVO La spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo del fabbricato. DICHIARAZIONI CONTRATTUALI A) Si conviene inoltre, di comune accordo tra le Parti, che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data sempre l interpretazione più estensiva e favorevole all Assicurato e/o Contraente. B) A parziale deroga dell Art del Codice Civile, di comune accordo tra le Parti, si conviene che i diritti derivanti dal presente contratto, si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro su cui il diritto si fonda o dal precedente atto interruttivo della prescrizione. C) L Assicurato e/o il Contraente sono sollevati dall obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza di mt. 20 dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, esistono cose e/o condizioni capaci di aggravare il rischio. L Assicurato e/o il Contraente sono altresì esonerati dall obbligo di dichiarare i danni che abbiano colpito, nell ultimo quinquennio, le cose oggetto dell Assicurazione. D) Premesso che i Fabbricati oggetto della presente Convenzione, sono per la stragrande maggioranza costruiti e coperti in cemento armato e/o materiali incombustibili, con solai e armatura del tetto in cemento armato e/o materiale incombustibile, destinati e/o adibiti a civili abitazioni, e/o uffici, e/o studi professionali, la Società prende comunque atto che in alcuni Fabbricati possono essere presenti attività commerciali, artigianali, piccole industrie etc. e comunque non rientranti tra i cosiddetti rischi civili. In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società prende atto di tale circostanza e non applicherà, per questo, la Regola Proporzionale prevista dall Art.1907 del Codice Civile.

5 SETTORE 1 DANNI MATERIALI AL FABBRICATO Art.1 Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato assicurato da: A) INCENDIO, anche se determinato da COLPA GRAVE dell Assicurato, o dolo e colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge. B) ESPLOSIONE e SCOPPIO, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi, anche se determinati da COLPA GRAVE dell Assicurato, o da dolo e colpa grave delle persone di cui questi debba rispondere a norma di legge; C) IMPLOSIONE D) AZIONE DEL FULMINE E) CADUTA DI AEROMOBILI, METEORITI, SATELLITI ARTIFICIALI E VELIVOLI SPAZIALI, loro parti o cose da essi trasportate. F) BANG SONICO determinato dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili. G) URTO DI VEICOLI STRADALI non appartenenti né in uso all Assicurato o ai suoi familiari. H) FUMO, GAS e VAPORI fuoriusciti per guasto o rottura degli impianti di riscaldamento del fabbricato, oppure sviluppatisi a seguito di eventi sopra previsti. I) ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell impianto. La Società indennizza altresì: L) i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche od altri FENOMENI ELETTRICI da qualsiasi motivo occasionati, alle macchine ed agli impianti fissi elettrici ed elettronici, compresi singoli componenti, al servizio del fabbricato assicurato. Sono esclusi i danni: da manomissione e quelli riconducibili a difetti di manutenzione; alle lampade elettriche. La garanzia è prestata senza l applicazione di alcuna franchigia, ma con il massimo indennizzo di 2600,00 per ciascun periodo assicurativo.

6 M) i danni di ACQUA CONDOTTA fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, di pluviali e grondaie, installati nel fabbricato assicurato. Sono esclusi i danni: dovuti ad umidità e stillicidio; da rigurgiti di fogna; da gelo; nonché le spese per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. La garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia per sinistro di Euro 103,00. N) Le spese di DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO dei residuati del sinistro al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 20% dell indennizzo liquidato a termini di polizza. O) I GUASTI arrecati al fabbricato allo scopo di impedire o di arrestare l evento dannoso. P) I DANNI RELATIVI A FURTO DI FISSI ED INFISSI o i guasti cagionati agli stessi dai ladri, purché di proprietà e di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli appartamenti, delle cantine e dei ripostigli sottotetto.la garanzia è prestata fino alla concorrenza di 1040,00 per sinistro. Se l assicurazione riguarda un singolo appartamento in condominio o un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare la presente garanzia riguarda la globalità di tali enti. Q) Le spese di RIMPIAZZO COMBUSTIBILE (nafta gasolio - kerosene), in caso di spargimento di tali liquidi a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per ogni sinistro del 1% (uno per cento) della somma assicurata. GARANZIE COMPLEMENTARI E CONDIZIONI PARTICOLARI Spese di Urbanizzazione ed oneri dovuti al Comune Nella somma assicurata alla voce Fabbricato devono intendersi compresi i costi e gli oneri che dovessero gravare sull Assicurato o che lo stesso dovesse pagare ad Enti e Autorità Pubbliche in caso di ricostruzione dei fabbricati a seguito di sinistro indennizzabile dalla presente polizza. Onorari dei Periti La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l Assicurato avrà scelto e nominato in conformità al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari spettanti all Assicurato a seguito della nomina del terzo (3 ) Perito. Tale estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% (cinque per cento) dell indennizzo e comunque non oltre 5000,00 (Cinquemila/00) per fabbricato assicurato.

7 Operazioni peritali Di comune accordo si conviene che le operazioni peritali devono, normalmente, essere effettuate entro giorni 5 (cinque) dalla data della denuncia effettuata dalla Contraente o da chi provoca o subisce il danno risarcibile a termini di polizza. In caso di urgenza segnalata dal Contraente (la Società Cooperativa Amico S.c.r.l.) il perito dovrà recarsi, entro i 2 (due) giorni successivi, nel luogo del sinistro per verificarne le cause e stimare i danni. Quanto sopra, fermo restando l obbligo, da parte dell Assicurato, di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro. Perdita dei canoni di affitto La Società rimborsa la perdita dei canoni di affitto e locazione dovuti a sinistro, indennizzabile a seguito degli eventi previsti dalla presente polizza, per il massimo di un anno dalla data del sinistro. Se i locali sono occupati dagli Assicurati, intendendosi per tali i Condomini, agli stessi verrà corrisposto un rimborso pari alla pigione presumibile dei locali occupati, per il tempo massimo come sopra pattuito. Deroga al Certificato di chiusura istruttoria Il Contraente o l Assicurato sono legittimati ad ottenere dalla Società, dietro espressa richiesta, il pagamento dell indennizzo e/o dell anticipo dello stesso, anche prima della chiusura dell eventuale Istruttoria, purché non sia configurata, in fase di indagini, la eventualità di comportamento doloso da parte dell Assicurato o del Contraente. Art.2 Esclusioni Sono esclusi i danni: a) causati con dolo dell Assicurato o del Contraente; b) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe; c) agli apparecchi ed agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio o un implosione dovuti ad usura, corrosione o difetto di materiale; d) arrecati a parchi, alberi di alto fusto, recinzioni vegetali; e) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, sommosse e scioperi, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare e di invasione, di trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché di contaminazione radioattiva.

8 Art.3 Oggetto dell Assicurazione SETTORE 2 RESPONSABILITA CIVILE A) Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) La Società risponde, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella scheda di polizza, di quanto l Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o per danneggiamenti a cose od animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato e alla conduzione delle parti comuni. E compresa la responsabilità per i danni a terzi derivanti da: 1. CADUTA DI NEVE O GHIACCIO dai tetti causata dalla mancata rimozione. 2. GHIACCIO formatosi nelle parti antistanti il perimetro del fabbricato. 3. CADUTA DI ANTENNE. 4. CADUTA DI ASCENSORI MONTACARICHI. 5. FUORIUSCITA D ACQUA se conseguente a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, di pluviali e grondaie, installati nel fabbricato assicurato. La garanzia è prestata con la franchigia di Euro 103,00 per sinistro. 6. PROPRIETA DEI VIALI INTERNI E DEI CORTILI, dei giardini e dei parchi, compresi gli alberi di alto fusto, esclusi i danni da lavori di potatura e abbattimento. 7. INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO, anche esterno. 8. INTERRUZIONE O SOSPENSIONE di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, con il massimo risarcimento di ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. 9. INQUINAMENTO ACCIDENTALE dell acqua, dell aria e del suolo limitatamente ai danni a cose conseguenti. La garanzia è prestata fino a concorrenza di ,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, con uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di 1.549,00, per singolo sinistro. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n 1124 e dell art.13 del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione.

9 b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n 1124 e dell art.13 del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n 38, cagionati a tutti i lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6% (sei per cento). L assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. Dall assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali, salvo il caso in cui siano espressamente previste in polizza. L assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell Art.14 della Legge 12 Giugno 1984 n 222. BUONA FEDE INAIL Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie di R.C.O. il fatto che l assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all INAIL, con gli obblighi per l assicurazione di legge a condizione che l irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. Art.4 Delimitazione dell assicurazione esclusioni Non sono considerati terzi: a) se con lui conviventi, il coniuge, i genitori e i figli dell Assicurato o del coniuge, nonché qualsiasi altra persona; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente la manutenzione e pulizia del fabbricato assicurato e dei relativi impianti, nonché la conduzione di quest ultimi. Sono esclusi i danni: d) provocati da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; e) provocati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; f) provocati da esercizio, da parte dell Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni o da attività personale dell Assicurato, degli inquilini e condomini o loro familiari; g) da furto; h) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo (salvo quanto previsto dall Art.3) lett. A punto 9 (INQUINAMENTO ACCIDENTALE); i) alle cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; j) da spargimento d acqua a seguito di rigurgiti di fogne e da gelo; k) da trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive. Art.5 Fabbricati in condominio Se l assicurazione è stipulata da un condominio per l intera proprietà, sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni per i quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

10 SETTORE 3 LASTRE Art.6 Oggetto dell assicurazione La Società indennizza, nei limiti delle somme indicate nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura delle lastre, integre e senza difetti, di vetro, cristallo, mezzo cristallo, specchio, pertinenti esclusivamente a ingressi, scale e vani di uso comune, targhe e iscrizioni professionali stabilmente installate nel fabbricato o sulle facciate esterne ad esso, dovuti a: cause accidentali o a fatto di terzi o a fatto involontario dell Assicurato; uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento e cose da esso trasportate; furto o tentativo di furto; tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi e serrate, atti vandalici e dolosi. Se l assicurazione riguarda un singolo appartamento in condominio o un singolo fabbricato adibito a dimora unifamiliare la presente garanzia riguarda la globalità di tali enti. Art.7 Esclusioni Sono esclusi dalla garanzia i danni: a) indennizzabili in base al SETTORE 1 DANNI MATERIALI AL FABBRICATO, salvo per l importo eventualmente rimasto scoperto; b) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da occupazione militare e da invasione; c) causati con dolo dell Assicurato o del Contraente e dei suoi familiari; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, franamenti e smottamenti; e) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni e cornici; f) ai bordi delle lastre scorrevoli; g) ai lucernari; h) derivanti da emanazioni di calore o da radiazioni atomiche;

11 SETTORE 4 GARANZIE OPZIONALI (sempre operanti) Art.8 Garanzie Opzionali A) Eventi Speciali Ferme restando le esclusioni di cui all art.2 e, salvo quanto di seguito espressamente derogato, si conviene quanto segue: 1) Eventi Sociopolitici La Società, a parziale deroga dell art.2 lett. e) delle norme di assicurazione, indennizza fino a concorrenza della somma assicurata: I danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato; Gli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato da scioperanti o persone (dipendenti o non del contraente/assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Ferme restando le esclusioni di cui all Art.2 e, salvo quanto di seguito espressamente derogato, si conviene che sono compresi i danni di imbrattamento di muri esterni e di sottrazione di qualsiasi genere, ferma restando la franchigia di 103,00 per singolo sinistro. L indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 100% (cento per cento) della somma assicurata. La garanzia è prestata senza l applicazione di alcuna franchigia. 2) Ordigni esplosivi La Società, a parziale deroga dell art.1 lett. b) delle norme di assicurazione, indennizza fino a concorrenza della somma assicurata i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti al precedente punto 1). La Società e l Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento di recedere dalla presente garanzia opzionale con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa, trascorso il preavviso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa alla presente garanzia per il periodo di rischio non corso. B) Eventi atmosferici La Società indennizza fino a concorrenza della somma assicurata: I danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento e cose da esso trasportate e/o abbattute, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti della zona, assicurati o non, nonché il crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve.

12 Sono esclusi i danni: a. causati da: Fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; Mareggiate e penetrazione di acqua marina; Formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi si scarico; Gelo; Cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra. b. subiti da: Insegne, antenne e consimili installazioni esterne; Tettoie, tende esterne; Vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; Lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. I danni di bagnamento che si verificassero all interno del fabbricato sono indennizzabili solo se arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi sopra descritti. L indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 100% (cento per cento) della somma assicurata. La garanzia è prestata senza l applicazione di alcuna franchigia. La Società e l Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia opzionale con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa, trascorso il preavviso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa alla presente garanzia per il periodo di rischio non corso. C) Ricerca guasti In caso di danno indennizzabile a termini della garanzia Acqua Condotta, la Società, a parziale deroga dell art.1 lett. M delle norme di assicurazione, indennizza le spese necessariamente sostenute per: Ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata; Demolire e ricostruire le suddette parti di fabbricato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10 per mille della somma assicurata con il massimo di ,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo e con l applicazione di una franchigia di Euro 103,00 per sinistro. Sono inoltre da considerarsi indennizzabili le spese di ricerca e/o ripristino e/o riparazione effettuate con sonde e/o bypass, o altre tecnologie avanzate, purché l importo di tali spese non superi quelle di un tradizionale intervento. La garanzia Ricerca Guasti è inoltre prestata per impianti situati all esterno del fabbricato principale: anche in tal caso la franchigia è fissata in 103,00. La Società e l Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia opzionale con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa, trascorso il preavviso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa alla presente garanzia per il periodo di rischio non corso.

13 D) Gelo 1) Settore Danni Materiali La Società, a parziale deroga dell art. 1 lett. M) delle norme di assicurazione indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da spargimento d acqua, conseguente a rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento del fabbricato stesso, causata da gelo. Sono esclusi i danni: Da spargimento d acqua causata da condutture installate all esterno della costruzione o interrate; Ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui al precedente punto C), a condizione che tale garanzia sia operante. 2) Settore Responsabilità Civile A parziale deroga dell art.4 lett. I) delle norme di assicurazione, la Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi da fuoriuscita di acqua condotta conseguente a rottura degli impianti idrici causata da gelo. La garanzia è prestata con una franchigia di 103,00 per sinistro. La Società e l Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia opzionale con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa, trascorso il preavviso rimborsa la parte di premio imponibile relativa alla presente garanzia, per il periodo di rischio non corso. E) Occlusioni / Rigurgito di fogna 1) Settore Danni Materiali La Società indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da spargimento di acqua condotta dagli impianti di pertinenza del fabbricato conseguente ad occlusione degli impianti stessi. Inoltre a parziale deroga dell art. 1 lett. M), sono compresi i danni da fuoriuscita di acqua condotta dagli impianti di pertinenza del fabbricato, in conseguenza di rigurgito di fogna. Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia di cui al precedente punto C), a condizione che tale garanzia sia operante. La garanzia è prestata con una franchigia di 103,00 per sinistro e con il massimo di 5.200,00 per ciascun periodo assicurativo annuo. 2) Settore Responsabilità Civile La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi: c) da spargimento di acqua condotta conseguente ad occlusione degli impianti installati nel fabbricato assicurato; d) a deroga dell art. 4 lett. m), da rigurgito di fogna fuoriuscito dall impianto di pertinenza del fabbricato. La garanzia prevista dal comma b) viene prestata con una franchigia di 51,00 per sinistro.

14 La Società e l Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia opzionale con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa, trascorso il preavviso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa alla presente garanzia per il periodo di rischio non corso. F ) Responsabilità Civile della Conduzione La Società si obbliga a tenere indenni i conduttori (condomini o locatari) dei locali adibiti ad abitazioni, uffici e/o studi professionali esistenti nel fabbricato assicurato, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali, in relazione ai seguenti rischi: Relativamente ai conduttori di appartamenti, per la Responsabilità Civile derivante ai medesimi ed ai componenti il loro nucleo familiare, da fatti colposi verificatisi nell ambito della vita privata e di relazione; Relativamente ai conduttori di uffici o studi professionali, per la Responsabilità Civile loro derivante dall uso e dalla gestione dei locali occupati e dall arredamento ivi esistente; Per la Responsabilità Civile derivante dalla conduzione delle dipendenze dei predetti appartamenti e/o uffici o studi professionali. La garanzia è prestata per il medesimo massimale convenuto in polizza per la Responsabilità Civile verso terzi, il quale resta ad ogni effetto unico anche se è coinvolta la responsabilità di più di uno degli assicurati. La Società e l Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia opzionale con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa, trascorso il preavviso rimborsa la parte di premio imponibile relativa alla presente garanzia, per il periodo di rischio non corso. G) Grandine Fermo quanto disposto nell estensione di garanzia B) Eventi Atmosferici e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni subiti da serramenti, vetrate, lucernari in genere, lastre in cemento, amianto e manufatti in materia plastica, con applicazione di una franchigia per singolo sinistro di 103,00. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano in ciascuno anno assicurativo, somma maggiore ad ,00 per ogni fabbricato assicurato. H) Sovraccarico di Neve La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati direttamente provocati dal peso della neve. La Società non risarcisce i danni causati: Da valanghe e slavine; Da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; Ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; Ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; Ai lucernari, vetrate e serramenti in genere a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

15 Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che: Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10% (dieci per cento) dell indennizzo medesimo con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore ad 103,00. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano in ciascun periodo di assicurazione, somma maggiore ad ,00 per ogni fabbricato assicurato. I) Acqua Piovana La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da acqua piovana. Sono tuttavia esclusi dall assicurazione: I danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; I danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, da bacini e dighe anche derivata da acqua piovana; I danni indiretti consequenziali o da inattività di qualsiasi specie; I danni alle cose e/o enti posti all aperto e/o sotto tettoie; I danni alle cose mobili poste a meno di 10 cm. dal livello del pavimento dei locali ubicati a pian terreno; I danni causati da cedimenti e/o franamenti del terreno; Agli effetti della presente estensione di garanzia: Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di 103,00. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano in ciascun periodo di assicurazione, somma maggiore ad ,00 per ogni fabbricato assicurato. L) Caduta di Alberi La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da caduta di alberi o parte di essi. Agli effetti della presente estensione di garanzia: Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di 103,00. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano in ciascun periodo di assicurazione, somma maggiore ad ,00 sull insieme dei fabbricati assicurati. M) Intasamento e/o rottura Gronde e Pluviali sia esterni che incassati La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli Enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali, come pure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di 103,00. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano in ciascun periodo di assicurazione, somma maggiore ad ,00 sull insieme dei fabbricati assicurati. N) Condutture interrate La Società indennizza l Assicurato dei danni materiali e diretti alle cose assicurate, da spargimento di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di condutture completamente interrate all esterno del fabbricato descritto in polizza, purchè nell area circostante e nei relativi camminamenti di collegamento.

16 Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese: A condizione che sia operante la condizione opzionale C Ricerca Guasti; Anche se non sono riscontrabili danni al fabbricato conseguenti a spargimento di acqua condotta; Con il limite per sinistro di Euro 5000,00 con il limite per anno assicurativo di Euro ,00 e con la franchigia di Euro 103,00 per sinistro. Art. 9 Obblighi in caso di sinistro NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art del Codice Civile; darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 5 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell evento e l importo approssimativo del danno nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, farne denuncia all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l Agenzia ed il numero di polizza, inoltrandone copia alla Società. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Se l evento riguarda i danni relativi al SETTORE 2 RESPONSABILITA CIVILE la denuncia, preceduta da telegramma per i sinistri mortali o di notevole gravità, deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità. Art. 10 Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno (escluso il SETTORE 2 RESPONSABILITA CIVILE) è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

17 Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Art. 11 Mandato dei periti I periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 9; d) verificare l esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 12; e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell art. 10, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 12 Determinazione del danno SETTORE 1 DANNI MATERIALI AL FABBRICATO Per la determinazione dell ammontare del danno si stima: a) la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il valore dell area; b) il valore del fabbricato assicurato al momento del sinistro, che si ottiene applicando alla stima di cui al punto a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso ed a ogni altra circostanza concomitante. La determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo solo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette. L Assicurato acquista il diritto al pagamento dell indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene la Società limita l indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito dal punto b). Assicurazione parziale Deroga alla proporzionale Se dalle stime fatte risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, eccedeva al momento del sinistro la rispettiva somma assicurata, l Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno relativamente alla quale è risultata l eccedenza. Tuttavia, se al momento del sinistro, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 20% (venti per cento) la somma assicurata indicata, non si darà luogo all applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Anticipo sulla liquidazione del sinistro L Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, previa applicazione del deprezzamento stabilito al precedente punto b) qualora l Assicurato non dia garanzia della

18 ricostruzione, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ,00 e comunque non superiore a ,00. L obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell anticipo. SETTORE 3_-_LASTRE L ammontare del danno è dato dalla spesa necessaria per la sostituzione delle lastre danneggiate, comprese le spese di installazione, deducendo il valore dei residui. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all art del Codice Civile. Art. 13 Gestione delle vertenze di danno La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell avvenuta transazione. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per i legali od i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 14 Assicurazioni presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art 15 Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma o massimale maggiori di quelli assicurati. Art. 16 Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell atto di liquidazione del danno sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell interesse assicurato.

19 Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nel settore interessato per fatto commesso con dolo. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 17 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Art 18 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio, o la prima rata di premio, sono stati pagati. Altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento; i premi devono essere pagati all Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società. In caso di pagamento quadrimestrale il premio verrà incassato pro-rata fino al quadrimestre successivo. Se per effetto di aumento del capitale complessivamente assicurato, e/o per effetto di mutate Condizioni di polizza, il nuovo premio o rateo di premio, verrà incassato fino al quadrimestre successivo: le rate successive terranno conto delle variazioni intervenute e dovranno essere pagate all Agenzia cui è assegnata la polizza o alla Società. Se il Contraente non paga le rate di premio o i premi successivi l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza, ferme le successive rate e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell Art.1901 del Codice Civile. Art. 19 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 20 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile. Art. 21 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 22 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

20 Art. 23 Proroga dell assicurazione e periodo assicurativo In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 24 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art 25 Foro competente Foro competente è esclusivamente quello dell Autorità Giudiziaria dove ha sede l Assicurato e/o Contraente. Art. 26 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 27 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza (escluse le sezioni della Responsabilità Civile) Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art. 28 Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti dei condomini, dei loro inquilini e dell amministratore che sono responsabili dei danni coperti con le garanzie di cui alla presente polizza, a condizione che non ricorra il dolo del danneggiante e che l Assicurato non eserciti egli stesso l azione, per ottenere il risarcimento del danno liquidatogli dalla Società. Art. 29 Buona Fede L omissione da parte dell Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso: aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti il rischio si sono verificate o, conguaglio del premio per l intera annualità in corso.

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