Capitolo 12 La contrattazione collettiva nel pubblico impiego
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- Eugenio Costantini
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1 Edizioni Simone - Vol. 10 Compendio di Diritto Sindacale Capitolo 12 La contrattazione collettiva nel pubblico impiego Sommario 1. Evoluzione normativa Elementi di specialità della contrattazione collettiva nel settore pubblico e ambito di applicazione Il sistema delle fonti Segue: La contrattazione collettiva I soggetti della contrattazione La formazione e l efficacia del contratto collettivo. 1. Evoluzione normativa Nel quadro complessivo delle relazioni sindacali, la contrattazione collettiva nell area del pubblico impiego, cioè dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha ormai acquistato un importanza ed una posizione pari a quella del settore privato. L evoluzione della disciplina, infatti, ha portato al superamento della vecchia teoria del pubblico impiego basata sul concetto di supremazia dell ente o del soggetto datoriale (con la corrispondente soggezione del dipendente), posizione che si traduceva nella regolamentazione del rapporto di lavoro da parte di atti di natura legislativa e/o regolamentare (quindi pubblicistica). Se in precedenza, infatti, la posizione di supremazia spettava alla P.A. datrice di lavoro, oggi l elemento chiave è la contrattualizzazione del lavoro, caratterizzata da una relazione paritaria tra i soggetti. È in tale prospettiva che si colloca il D.Lgs , n. 29, con cui viene sancita la privatizzazione: il rapporto di lavoro dei pubblici impiegati viene contrattualizzato nasce e viene regolato dal contratto ed assoggettato alla disciplina del lavoro privato e alla contrattazione collettiva. In questa fase viene delineandosi, tra l altro, la distinzione tra organizzazione amministrativa e regolazione e gestione del rapporto di lavoro: mentre la prima continua ad essere disciplinata in regime di diritto pubblico, la seconda, cioè la gestione dei rapporti di lavoro in quanto tali, viene rimessa alla regolamentazione di diritto comune, alle norme del codice civile e ai contratti collettivi negoziati con le organizzazioni sindacali, al pari di quanto accade nelle imprese private. Il processo di riforma ha subìto un importante accelerazione sia attraverso l emanazione dei primi contratti collettivi quadriennali, destinati a rappresentare il momento del definitivo passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina del lavoro pubblico, negli anni 1994 e 1995, sia grazie al D.Lgs. 80/1998 (cd. seconda privatizzazione), con cui viene meglio delineata la separazione delle fonti pubblicistiche e privatistiche, precisata la distinzione tra politica e amministrazione quale criterio di distribuzione delle competenze, ridefinita la responsabilità dirigenziale, marcata la devoluzione delle controversie di lavoro pubblico al G.O. e, soprattutto, rafforzato il ruolo della contrattazione collettiva. Il D.Lgs. 29/1993 è, poi, confluito nel D.Lgs , n. 165 (cd. Testo Unico sul pubblico impiego), che domina l attuale panorama normativo e che contiene le norme
2 230 Capitolo 12 generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (anch esso sottoposto, specie negli ultimi anni, ad importanti riforme, che hanno inciso anche sull assetto delle parti del pubblico impiego e della contrattazione collettiva. Facciamo riferimento, in particolare, alla riforma Brunetta del 2009 e alla riforma Madia Di tali innovazioni si parlerà infra). Il D.Lgs. 165/2001 costituisce il testo normativo di riferimento per la disciplina dei pubblici uffici e del lavoro nelle PP.AA. Il Titolo III del provvedimento, in particolare, è quello che si occupa della contrattazione collettiva e della rappresentatività sindacale (artt bis D.Lgs. 165/2001). 2. Elementi di specialità della contrattazione collettiva nel settore pubblico e ambito di applicazione La privatizzazione del pubblico impiego (prima il D.Lgs. 29/1993 e ora il D.Lgs. 165/2001) ha abolito la complessa procedura (ex L. 93/1983) che subordinava l acquisto di efficacia del contratto collettivo al recepimento dello stesso in un atto a carattere normativo (D.P.R.). Di conseguenza, la contrattazione collettiva ha assunto un ruolo fondamentale nell ambito della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, analogamente a quanto avviene nel settore privato. Tuttavia, come è stato evidenziato in dottrina, permangono significativi elementi di specialità che caratterizzano e distinguono la contrattazione collettiva del lavoro pubblico: quest ultima è disciplinata dalla legge, ovvero dalle disposizioni contenute prima nel D.Lgs. 29/1993 ed oggi nel D.Lgs. 165/2001 (e succ. mod. e integr.), mentre in ambito privato sono gli stessi soggetti contraenti, cioè associazioni datoriali e sindacati, a stabilire regole e procedure di negoziazione. Di conseguenza, il contratto collettivo stipulato nel settore pubblico, per parte della dottrina, non potrebbe definirsi di diritto comune e, quindi, non sarebbe regolato dalle disposizioni della legge in materia contrattuale, come quello vigente in ambito privatistico; a conferma si cita la possibilità, ex art. 63 D.Lgs. 165/2001, del ricorso in Cassazione in caso di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi (PERSIANI); dalla parte datoriale vi è un soggetto, cioè l ARAN, istituzionalmente deputato a rappresentare le Pubbliche Amministrazioni, con la rilevante conseguenza del carattere vincolante dei contratti collettivi da esso sottoscritti alle amministrazioni che sono tenute alla loro applicazione; dalla parte dei lavoratori, il contratto collettivo è stipulato da associazioni sindacali i cui requisiti di rappresentatività sono misurati secondo parametri oggettivi di accertamento stabiliti dalla legge stessa; il contratto collettivo ha lo scopo di agevolare l applicazione della disciplina privatistica del lavoro ai pubblici dipendenti (ed infatti, non a caso si parla di privatizzazione e contrattualizzazione del pubblico impiego), il cui rapporto di lavoro
3 La contrattazione collettiva nel pubblico impiego 231 presenta peculiari connotazioni, e al contempo di cercare di contemperare l interesse collettivo dei lavoratori con l interesse pubblico generale al buon andamento della Pubblica Amministrazione (PERSIANI); la contrattazione non trova applicazione per la generalità dei pubblici impiegati, essendovi lavoratori che rimangono in regime di diritto pubblico, come pure vi sono delle materie che esulano dall ambito di competenza della fonte negoziale. Proprio con riferimento all ambito di applicazione della normativa di privatizzazione, si tenga presente che la disciplina contrattuale si applica ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle seguenti amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001): amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni ad ordinamento autonomo; Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi ed associazioni; istituzioni universitarie; istituti autonomi case popolari; Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali; amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; Agenzia per la rappresentanza negoziale della P.A. e Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999; CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), almeno fino alla revisione organica della disciplina di settore. L art. 3 D.Lgs. 165/2001 individua le categorie di dipendenti escluse dall applicazione della normativa di diritto comune e dal processo di contrattualizzazione del pubblico impiego. Si tratta di eccezioni che trovano la propria ratio nelle caratteristiche di specialità dei rapporti di cui si tratta. Rimangono infatti assoggettati ai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e i procuratori dello Stato; il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato; il personale delle carriere diplomatica e prefettizia, quest ultima a partire dalla qualifica di vice-consigliere di prefettura; i dipendenti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall art. 1 del D.Lgs. C.p.S. 691/1947 (risparmio, funzione creditizia e valutaria), e dalle leggi 281/1985 (tutela del risparmio, valori mobiliari) e 287/1990 (tutela della concorrenza e del mercato); Capo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Professori e ricercatori universitari (a tempo determinato e indeterminato); Personale della carriera dirigenziale penitenziaria. 3. Il sistema delle fonti A) Atti di macro e micro organizzazione Per capire il sistema delle fonti che regolano il pubblico impiego occorre partire dalla distinzione tra atti di macro e atti di micro organizzazione. Dalla privatizzazione del lavoro pubblico è infatti discesa una importante conseguenza: non più tutti gli atti della P.A. datrice di lavoro sono atti amministrativi propriamente
4 232 Capitolo 12 detti, aventi quindi carattere pubblicistico, ma solo quelli con cui le amministrazioni pubbliche definiscono secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi in base ai rispettivi ordinamenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Si tratta degli atti di macro organizzazione, ossia l organizzazione «alta» della P.A. medesima, che mantengono la propria connotazione pubblicistica (art. 2, co. 1, D.Lgs.165/2001). Nell ambito di queste leggi ed atti organizzativi, le determinazioni per l organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l organizzazione del lavoro nell ambito degli uffici, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione. Si tratta degli atti di micro organizzazione, che, al contrario di quelli di macro, sono soggetti a regime privatistico, in quanto emanati dalla P.A. datrice di lavoro nell organizzazione e nella gestione del rapporto stesso (cfr. l art. 5, co. 2, D.Lgs. 165/2001, come novellato dal D.Lgs. 75/2017, cd. riforma Madia). Pertanto: alla legge e ai regolamenti spetta delineare la struttura degli apparati pubblici; ad atti di diritto privato, viceversa, compete disciplinare il funzionamento degli uffici e gestire i rapporti di lavoro. B) L equilibrio tra legge e contratto La disciplina delle fonti regolatrici del pubblico impiego legge e contratto (individuale e collettivo) ha attraversato diversi momenti. Con la privatizzazione avviata dagli anni Novanta, in primo luogo, si è assistito al tramonto dell esclusiva operatività delle fonti aventi natura pubblicistica a favore del contratto, sia individuale che collettivo, che diventa la fonte principale della materia: ecco perché si parla anche di «contrattualizzazione» del pubblico impiego, nel senso che quest ultimo viene ricondotto alle norme di diritto privato (ossia al codice civile e alle leggi sul lavoro subordinato nelle imprese) e alla contrattazione collettiva (art. 2, co. 2, D.Lgs. 165/2001). Il successivo comma 3 del cit. art. 2 prevede, a sua volta, che anche i rapporti individuali di lavoro siano regolati contrattualmente. La riforma Brunetta del 2009, invece, ha ribaltato l assetto configuratosi con la privatizzazione: l equilibrio tra legge e contratto viene nuovamente spostato a favore della legge. Resta, difatti, ferma la previsione per cui ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici si estendono le norme privatistiche, ma fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, alle quali viene conferito carattere imperativo.
5 La contrattazione collettiva nel pubblico impiego 233 La garanzia di tale imperatività, a sua volta, si sostanzia nei meccanismi di cui agli artt e 1419 comma 2 c.c. (sostituzione automatica delle clausole difformi e conservazione del contratto affetto da nullità parziale). Inoltre, viene ribadito che eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge (art. 2, comma 2, D.Lgs. 165/2001, come riformulato nel 2009). Questa precisazione vuol intendere che: a) la legge prevale sul contratto anche se quest ultimo è successivo; b) gli atti normativi, a loro volta, possono essere derogati da una contrattazione successiva, ma solo se la legge stessa espressamente lo preveda. In sostanza, la contrattazione può avere forza derogatoria, ma solo se la legge glielo permetta. La situazione di complessità e le problematiche di coordinamento tra le fonti, venutesi a determinare dopo la riforma Brunetta anche a causa della lunga sospensione delle attività negoziali a livello nazionale (v. infra), è nuovamente mutata con l attuazione della riforma Madia e il D.Lgs. 75/2017. Esso ha, infatti, spostato nuovamente l equilibrio a favore del contratto. Mediante la novella dell art. 2, comma 2, D.Lgs. 165/2001, la riforma, da un lato, ha fatto salva la possibilità per i contratti collettivi di derogare a legge, regolamenti e statuto che abbiano già disciplinato il rapporto di lavoro; dall altro lato, ha abrogato la previsione per cui la derogabilità era ammessa solo se prevista dalla legge. Infine, ha disposto che i contratti abilitati a derogare siano solo quelli nazionali e pur sempre nel rispetto dei principi del T.U. pubblico impiego (v. infra). La nuova versione dell art. 2, comma 2, T.U. pubblico impiego, infatti oggi testualmente prevede che «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili». 4. Segue: La contrattazione collettiva A) Generalità Il sistema della contrattazione nel nostro ordinamento si colloca su due piani differenti: 1. contrattazione collettiva nazionale, concernente i singoli comparti del pubblico impiego (su cui v. infra); 2. contrattazione collettiva integrativa, posta a livello di singola amministrazione (questa corrisponde ai contratti collettivi aziendali o d impresa del settore privato). La differenza tra i due tipi di contratti è la seguente: la prima rappresenta il «perno» del sistema contrattuale complessivamente inteso, riguardando i singoli comparti. La seconda, invece, intende completare, «integrare» appunto, la disciplina generale dettata dal CCNL.
6 234 Capitolo 12 La relativa disciplina nel pubblico impiego è contenuta nell art. 40 D.Lgs. 165/2001, come mod. dall art. 11 del D.Lgs. 75/2017 che, in maniera esattamente speculare a quanto esposto in precedenza sulle novità in ordine al sistema delle fonti e del rapporto legge-contratto, incide anche sulla contrattazione e sul relativo ambito di applicazione. B) La contrattazione collettiva nazionale La contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell art. 40, comma 1, D.Lgs. 165/2001 come novellato: disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal D.Lgs. 165/2001; è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, alla mobilità; è esclusa nelle materie attinenti all organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (categorie di personale non soggette alla privatizzazione). La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica (art. 40, comma 3, D.Lgs. 165/2001). C) La contrattazione collettiva integrativa Le pubbliche amministrazioni attivano, poi, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa (art. 40, co. 3bis, D.Lgs. 165/2001, come novellato dal D.Lgs. 75/2017). Quest ultima ha la funzione di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l impegno e la qualità della performance lavorativa e destinandovi, per l ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi e individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori (comunque denominati). La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; può inoltre avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata e alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. Nell ipotesi in cui non si raggiunga l accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, il comma 3ter dell art. 40 D.Lgs. 165/2001 dà la possibilità, all amministrazione interessata, di provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell accordo.
7 La contrattazione collettiva nel pubblico impiego 235 I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo. D) I contratti (o accordi) quadro Ai due livelli di contrattazione appenna citati se ne affianca un terzo, cd. «intercompartimentale»: si tratta dei contratti o accordi quadro, che investono argomenti o aspetti comuni a tutti i lavoratori pubblici. Ad esempio, vi sono stati, negli anni, accordi quadro su specifiche tematiche, come il TFR o la previdenza, le prerogative sindacali, lo scipero etc. 5. I soggetti della contrattazione A) ARAN L Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) è un organismo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio, al quale è attribuita la rappresentanza legale delle pubbliche amministrazioni. Essa esercita a livello nazionale ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e all assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell uniforme applicazione dei contratti collettivi. Assicura anche la raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe dei sindacati da ammettere alla contrattazione. Su richiesta delle amministrazioni, infine, può fornire assistenza ai fini della contrattazione integrativa (art. 46 D.Lgs. 165/2001). L ARAN può anche intervenire, al fine della corretta interpretazione dei contratti collettivi, nei giudizi sulle controversie di lavoro il cui esito possa avere ripercussioni di rilievo sui contratti nazionali o sulla spesa pubblica (art. 63bis D.Lgs. 165/2001). Essa, inoltre, cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti Regioni e Autonomie locali e Sanità e alle Commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. Allo stesso modo effettua anche il monitoraggio sull applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della Funzione pubblica, al Ministero dell economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa. B) Rappresentanze sindacali I rappresentanti dei lavoratori, invece, relativamente alla stipula dei contratti collettivi nazionali, sono le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto una rappre-
8 236 Capitolo 12 sentatività non inferiore al 5% (a tal fine viene considerata la media tra il dato associativo ed il dato elettorale). Alla contrattazione collettiva nazionale partecipano, inoltre, le confederazioni alle quali siano affiliate le organizzazioni sindacali come sopra individuate (art. 43 D.Lgs. 165/2001). C) I comparti I comparti rappresentano l unità fondamentale della contrattazione collettiva nel pubblico impiego. Questi sono i diversi comparti, definiti nel corso del tempo: Ministeri; Enti pubblici non economici; Regioni e Autonomie locali; Servizio sanitario nazionale; Scuola; Università; Presidenza del Consiglio; Agenzie fiscali; Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale; Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione. I dirigenti, invece, sono ripartiti in otto aree corrispondenti ad analoghi comparti di contrattazione o raggruppamenti. La riforma Brunetta aveva previsto la riduzione dei comparti a quattro aree (mediante la riformulazione del comma 2 dell art. 40 D.Lgs. 165/2001). L accordo in tal senso è stato raggiunto, tra ARAN e sindacati, in data e, con il successivo CCNQ del , l ARAN e le firme sindacali hanno ridefinito i comparti e le aree di contrattazione, dando attuazione alla legge Brunetta. Le nuove aree, valevoli sia per il personale dirigenziale che non dirigenziale (a partire dal prossimo rinnovo dei contratti collettivi) sono le seguenti: Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e ricerca, Sanità. 6. La formazione e l efficacia del contratto collettivo A) Le fasi e l efficacia La procedura si apre con l emanazione degli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale da parte dei comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale (art. 47 D.Lgs. 165/2001, novellato dal D.Lgs. 150/2009 ma non dalla riforma Madia). Detti atti di indirizzo sono sottoposti al Governo che, nei successivi 20 giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l atto di indirizzo può essere inviato all ARAN, che formula un ipotesi di accordo che deve passare il vaglio del Governo e della Corte dei conti. Quest ultima deve rilasciare una certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio. Ottenuta la certificazione l ARAN e le organizzazioni sindacali possono passare alla firma dell accordo. I contratti e accordi collettivi nazionali nonché le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito dell ARAN e delle amministrazioni interessate. Il contratto collettivo, una volta sottoscritto, acquista efficacia erga omnes, cioè sia per le amministrazioni coinvolte, che per tutti i lavoratori interessati.
9 La contrattazione collettiva nel pubblico impiego 237 Quanto alla vincolatività dei contratti, il problema non si pone per la parte pubblica, essendo la stessa rappresentata da un organismo unitario, quale è l ARAN. L art. 40, co. 4, D.Lgs. 165/2001 esplicitamente dispone che «Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi [ ] e ne assicurano l osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti», mentre l art. 45, co. 2, impone alle amministrazioni di garantire ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. La vincolatività dei contratti assume aspetti più complessi nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L esclusione del recepimento del testo del contratto in un atto regolamentare ha posto, infatti, il problema dell applicazione uniforme e generalizzata a tutti i dipendenti, indipendentemente dall adesione degli stessi alle organizzazioni sindacali stipulanti. Sul punto si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza , n. 309, secondo la quale il pubblico dipendente rinviene nel contratto individuale di lavoro «la fonte regolatrice del proprio rapporto: l obbligo di conformarsi, negozialmente assunto, nasce proprio dal rinvio alla disciplina collettiva contenuta in tale contratto». Infatti, l obbligo per la P.A. di assicurare ai dipendenti un trattamento non inferiore a quello garantito dai contratti collettivi e «di applicare condizioni contrattuali uniformi» (DI STEFANO) impone alla stessa di richiamare, nei singoli contratti individuali di lavoro, i contratti collettivi. Detto rinvio consente ai contratti collettivi di spiegare effetti anche nei confronti dei lavoratori non legati alle organizzazioni sindacali firmatarie. A quale giudice sono devolute le controversie relative alle procedure di contrattazione collettiva? Tutte le controversie concernenti i procedimenti di contrattazione collettiva sono attribuite in via esclusiva al G.O. (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, , n. 5344). Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, «A seguito della riforma, da un lato il contratto collettivo esplica i suoi effetti autonomamente, in forza delle pattuizioni intervenute «inter partes», e, dall altro, per espressa determinazione del legislatore non sono configurabili posizioni di interesse legittimo nel corso del procedimento che precede la sua conclusione. Per tutti gli aspetti riguardanti la formazione e la conclusione del contratto collettivo ( ), sono configurabili posizioni di diritti ed obblighi fra le parti firmatarie del contratto medesimo, sicché per le relative controversie sussiste la giurisdizione dell Autorità giudiziaria ordinaria. Ciò premesso, da tali principi discende che i contratti decentrati che non sono altro che una filiazione dei contratti collettivi, delimitati ai soggetti firmatari dell accordo e vincolati alle regole stabilite in essi hanno la medesima natura dei contratti che li prevedono (e con cui si pongono in rapporto di stretto collegamento unilaterale), sicché sussiste la giurisdizione ordinaria anche in relazione alle controversie riguardanti la loro formazione e conclusione. Spetta pertanto al giudice ordinario verificare la legittimità degli atti con cui l ARAN ammette o meno alla contrattazione decentrata le associazioni sindacali non firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro» (C.d.S., sez. IV, , n. 3044). B) L interpretazione autentica dei contratti collettivi Qualora nascano controversie sull interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse (art. 49 D.Lgs. 165/2001, interpretazione autentica dei contratti collettivi). L eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all art. 47 (procedimento di contrattazione collettiva), sostituisce la clausola in questione sin dall inizio della vigenza del contratto.
10 238 Capitolo 12 Se tale accordo non comporta oneri aggiuntivi e non vi è divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. Il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego e la sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015 Si tenga presente che l attuale ordinamento del pubblico impiego è caratterizzato dal cd. blocco della contrattazione da cui discende anche quello degli adeguamenti stipendiali decorrente dal 2010, anno dal quale la contrattazione collettiva è ferma. Su tale situazione si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza , n. 178 che ha dichiarato l illegittimità costituzionale delle norme (in genere manovre di tipo finanziario) che, negli ultimi anni, hanno statuito il detto blocco dei contratti. Ha affermato, infatti, il Giudice delle Leggi, che la contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici: un blocco breve sarebbe pure stato ammissibile in un contesto di grave crisi economica come quello che lo ha determinato, ma l estensione per anni di tale situazione si pone in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall art. 39, primo comma, Cost. Si tratta, tuttavia, di una illegittimità costituzionale sopravvenuta: questo significa che gli effetti della sentenza n. 178/2015 decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati nella motivazione. Lo scopo delle riforme degli ultimi anni e, in particolare, della riforma Madia è, tra l altro, quello di creare le condizioni per la riapertura delle trattative sui CCNL del pubblico impiego. In data , infatti, si è svolto l incontro tra ARAN e Confederazioni sindacali del pubblico impiego per l avvio della stagione contrattuale , che ha fatto seguito alla sostanziale definizione delle linee di indirizzo per i rinnovi contrattuali. Questionario 1. Cosa si intende per privatizzazione del pubblico impiego? (par. 1) 2. Quali sono i profili che caratterizzano la contrattazione collettiva nella disciplina del pubblico impiego? (par. 2) 3. Qual è la differenza tra atti di macro e di micro-organizzazione? (par. 3) 4. Cosa sono i contratti collettivi di comparto? E i contratti integrativi? (par. 4) 5. Quali sono le attribuzioni dell ARAN? (par. 5) 6. Come si individuano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva del pubblico impiego? (par. 5) 7. Come si articola il procedimento di contrattazione collettiva nell ambito del pubblico impiego? (par. 6) 8. I contratti collettivi stipulati nel pubblico impiego hanno efficacia erga omnes? (par. 6) 9. Cosa accade nell ipotesi di controversia sull interpretazione dei contratti collettivi? (par. 6)
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