MANUALE GESTIONE RIFIUTI. Linee guida per gli adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti

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1 MANUALE GESTIONE RIFIUTI Linee guida per gli adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti

2 INDICE IL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/ pag. 3 FINALITA ED OBIETTIVI RECUPERO DEI RIFIUTI. 3 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. 5 CATEGORIE DI RIFIUTI (Allegato D.Lgs. n. 152/2006).. 6 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato D.Lgs. n. 152/2006). 7 OPERAZIONI DI RECUPERO (Allegato D.Lgs. n. 152/2006) PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DEFINIZIONI. 9 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI. 13 ESCLUSIONI. 15 Terre e rocce da scavo.. 15 DIVIETO DI MISCELAZIONE 20 ABBANDONO.. 20 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO.. 20 REGISTRO DI CARICO E SCARICO.. 22 DICHIARAZIONE ANNUALE.. 23 DEPOSITO TEMPORANEO 24 ONERI E RESPONSABILITA E DEI PRODUTTORI E DETENTORI 25 Emissione: USO INTERNO Pagina 1 di 44

3 2. PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CRITERI PER L ATTRIBUZIONE DEL CODICE RIFIUTO (C.E.R.). 26 CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DEI RIFUTI PERICOLOSI. 28 CONTENUTO E MODALITA OPERATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI.. 30 INVENTARIO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI Rifiuti di varia natura PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI.. 37 ELENCO DELLE FIGURE Figura 1: Classificazione dei rifiuti. 13 Figura 1a: Rifiuti Urbani.. 14 Figura 1b: Rifiuti Speciali 14 Figura 1c: Esonero dalla dichiarazione annuale (M.U.D.).. 23 Figura 2: Condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti.. 24 Figura 3: Procedimento di attribuzione del codice. 27 Figura 4: Criteri per l individuazione dei rifiuti pericolosi. 29 Figura 5: Contenuti e responsabilità del Registro di Carico-Scarico 33 Figura 6: Contenuti del Formulario di Identificazione Rifiuto 34 ELENCO DELLE TABELLE Decisione 2000/532/CE mod. e integrata dalla Decisione 2001/118/CE Articolo DOCUMENTI ALLEGATI All.1: Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico All.2: Modalità di tenuta e di compilazione del formulario All.3: Condizioni per il mantenimento del deposito temporaneo All.4: Guida alla compilazione del modello unico di dichiarazione (M.U.D.) GR-M-rev.02 USO INTERNO Pagina 2 di 44

4 IL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/2006 Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 con entrata in vigore il 29 aprile Tale decreto, in attuazione della Legge n. 308 del 15/12/2004, raccoglie le Norme in materia ambientale, rappresentando una sorta di Testo Unico della disciplina ambientale stessa, per le seguenti materie: a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d impatto ambientale (VIA) e per l autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall inquinamento e la gestione delle risorse idriche; c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; d) nella parte quinta, la tutela dell aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all ambiente. FINALITA ED OBIETTIVI La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario chi inquina paga. A tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del D. Lgs. 152/2006, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati. RECUPERO DEI RIFIUTI 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a) Il reimpiego ed il riciclaggio; b) Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; USO INTERNO Pagina 3 di 44

5 c) adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; d) utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia. 2. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, campagne di informazione e tutte le altre iniziative utili. 3. Alle imprese che intendono modificare i propri cicli produttivi al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica. 4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. 12. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l obbligo, di disfarsene. 13. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo, di disfarsene. 14. I soggetti che trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano deciso, o abbiano l obbligo, di disfarsene. USO INTERNO Pagina 4 di 44

6 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. 2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero. 3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) Realizzare l autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) Permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) Utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell ambiente e della salute pubblica; 4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche approvate con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenendo conto di eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a livello comunitario. 5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero. 6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall articolo 107, comma Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE. 8. È ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dell ente gestore. USO INTERNO Pagina 5 di 44

7 CATEGORIE DI RIFIUTI (Allegato A D.Lgs. n. 152/2006) Le principali categorie di rifiuti previste dall art.183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006, individuano tipologie di lavorazioni o di prodotti per le quali viene data la definizione di rifiuto, e precisamente: Q 1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati Q 9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell aria, filtri usati, ecc.); Q 2 Prodotti fuori norma; Q 10 Residui di lavorazione/ sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.) Q 3 Prodotti scaduti; Q 4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all incidente in questione; Q 11 Residui provenienti dall estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.) Q 12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.) Q 5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.) Q 13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata; Q 6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.) Q 14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.) Q 7 Sostanze divenute inadatte all impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.) Q 15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni Q 8 Residui di processi industriali ( ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.) Q 16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate USO INTERNO Pagina 6 di 44

8 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato B D.Lgs. n. 152/2006) Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all ambiente. D 1 Deposito sul suolo o nel suolo (ad es. discarica) D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) D 3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali). D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) D 9 Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essicazione, calcinazione, ecc.) D 10 Incenerimento a terra D 11 Incenerimento in mare D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall ambiente) D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell ambiente idrico eccetto l immersione D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12. USO INTERNO Pagina 7 di 44

9 OPERAZIONI DI RECUPERO (Allegato C D.Lgs. n. 152/2006) Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all ambiente. R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R 8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R 2 Rigenerazione / recupero di solventi R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R 3 Riciclo / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (compre le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R 4 Riciclo / recupero dei metalli o dei composti metallici R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell agricoltura o dell ecologia R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R 10. R 5 Riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R 11. R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R 13 Messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. R 14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente. USO INTERNO Pagina 8 di 44

10 1. PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 1.1 DEFINIZIONI Ai fini della parte quarta del D. Lgs. 152/2006, si intende per: a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi (*) o abbia deciso (*) o abbia l'obbligo di disfarsi (*); (*) L art.14 del D.L. n.138 del 08 luglio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.158), interpreta in maniera autentica le parole sottolineate, esplicitando ulteriormente la definizione di rifiuto in: a 1 ) si disfi : qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997; b 1 ) abbia deciso :la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997, sostanze, materiali o beni; c 1 ) abbia l obbligo di disfarsi :l obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell elenco dei rifiuti pericolosi di cui all allegato D del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997 (l elenco D è stato abrogato con la decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, vedere paragrafo classificazione dei rifiuti); Non ricorre infine la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: - se gli stessi possono essere o sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all ambiente; - se gli stessi possono essere o sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell allegato C del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio b) Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; c) Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene; d) Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; e) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; f) Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero. USO INTERNO Pagina 9 di 44

11 g) Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto; h) Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto; i) Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti; l) Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; m) Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure 2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità; 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure 3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità; 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti USO INTERNO Pagina 10 di 44

12 pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi; n) Sottoprodotto: i prodotti dell attività dell impresa che, pur non costituendo l oggetto dell attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l impresa stessa direttamente per il consumo o per l impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest ultimo fine, per trasformazione preliminare s intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell impianto dove avviene l effettivo utilizzo. L utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive; o) Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani; p) Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico; q) Materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell articolo 181; r) Combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione; s) Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l articolo 229; t) Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e USO INTERNO Pagina 11 di 44

13 usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; u) Materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare; 2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1); v) Gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'albo di cui all articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; z) Emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico; aa) Scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; bb) Inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all introduzione nell aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell ambiente; cc) Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d); dd) Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada. USO INTERNO Pagina 12 di 44

14 1.2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Ai sensi dell art. 184 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati: a) Secondo l origine in: Rifiuti Urbani Rifiuti Speciali elenco completo dei rifiuti urbani e speciali (art. 184, commi 2 e 3), è riportato alle figure 1.a e 1.b. b) Secondo le caratteristiche di pericolosità, in: Rifiuti Pericolosi Rifiuti non pericolosi La figura 1 illustra schematicamente la classificazione dei rifiuti. Fig. 1 -CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI RIFIUTI URBANI SPECIALI non pericolosi non pericolosi pericolosi pericolosi Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta. Il decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio del 2/5/2006 istituisce l elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio Il provvedimento si articola nei seguenti allegati: Allegato A: elenco dei rifiuti conformemente alla decisione della Commissione di cui sopra; Allegato B: schema trasposizione codici CER dei rifiuti dagli Allegati del D.Lgs. 22/97 ai codici dell Allegato D del D.Lgs. 152/2006 ai sensi della decisione della Commissione di cui sopra; Allegato C: schema di trasposizione dei codici CER di cui agli All.1, Suball.1 e All.2 del D.M. 5/2/98 con i corrispondenti codici ai sensi della decisione della Commissione di cui sopra. USO INTERNO Pagina 13 di 44

15 RIFIUTI ASSIMILABILI Spetterà ai Comuni (art. 198, comma 2, lettera g), attraverso un regolamento, stabilire assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento. RIFIUTI URBANI Fig. 1 a sono RIFIUTI URBANI rifiuti domestici anche ingombranti, da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione rifiuti non pericolosi assimilati ai rifuti urbani per qualita' e quantita' rifiuti dallo spazzamento delle strade rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenineti da attivita' cimiteriale RIFIUTI SPECIALI Fig.1 b sono RIFIUTI SPECIALI rifiuti da attivita' agricole ed agro-industriali rifiuti derivanti da attivita' di demolizione, costruzione nonch i rifiuti pericolosi dalle attivita' di scavo rifiuti da lavorazioni industriali rifiuti da lavorazioni artigianali rifiuti da attivita' commerciali rifiuti da attivita' di servizio rifiuti derivanti da attivita' di recupero smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi rifiuti da attivita' sanitarie i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti il combustibile derivato da rifiuti i rifiuti derivati dalle attivita' di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani USO INTERNO Pagina 14 di 44

16 1.3 ESCLUSIONI La disciplina del D.Lgs. 152/2006, non si applica (art. 185): - agli effluenti gassosi emessi nell atmosfera; - agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue; - ai rifiuti radioattivi; - ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall estrazione, dal trattamento, dall ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; - alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza; - le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa; - ai materiali esplosivi in disuso; - i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471; - il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo; - materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti; - i sistemi d arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dal la parte quarta del presente decreto; - i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del D.P.R. 5/6/1976, n. 1076, recante il regolamento per l amministrazione e la contabilità degli organismi dell esercito, della marina e dell aeronautica Terre e rocce da scavo 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non USO INTERNO Pagina 15 di 44

17 costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma Ai fini del presente articolo, le opere il cui progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale costituiscono unico ciclo produttivo, anche qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti utilizzi, a condizione che tali utilizzi siano tutti progettualmente previsti. 3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo. I limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di cui all Allegato 2 del titolo V della parte quarta del presente decreto, sono determinati con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino all emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di cui al comma 3 deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione che origina tali materiali. 5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò sia espressamente previsto, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato. 6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione. 7. Ai fini del parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, di cui ai commi 1 e 5, per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi da 1 a 6 è allegata una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che nell esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, come autorizzata dall autorità competente, ove ciò sia espressamente previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione. USO INTERNO Pagina 16 di 44

18 8. Nel caso in cui non sia possibile l immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed all atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell interessato. 9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione su istanza dell interessato. 10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava. Specificazioni ed Integrazioni (Terre e Rocce da scavo in via generale) L`art. 186, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 disciplina in via generale la gestione come non rifiuto delle terre e rocce da scavo nonché i residui della lavorazione della pietra e rinvia ad un successivo decreto l individuazione dei limiti massimi accettabili e le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione per il successivo riutilizzo nelle tipologie di opere previste dal successivo comma 5 (reinterri, riempimenti, rilevati, macinati, ecc.). Con il Decreto del Ministero dell'ambiente 2 maggio 2006 (G.U. 10/5/2006, n. 107) sono stati individuati non solo i limiti massimi e le modalità di analisi, ma è stato anche precisato il significato dell'espressione "trasformazioni preliminari" riportata dall'art. 186, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (che a sua volta riprendeva le indicazioni della Legge 443/2001). La precisazione del Decreto ministeriale è importante poiché è l assenza di trasformazioni preliminari che consente di considerare il materiale come non rifiuto. In linea generale il decreto indica che per "trasformazioni preliminari" si intendono tutti quei comportamenti finalizzati ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce. Ciò premesso il decreto contiene delle ulteriori precisazioni e cioè: a) l attività di vagliatura di terre e rocce, se finalizzata ad ottenere due ammassi con percentuali diverse di inquinanti rispetto a quella dell unico ammasso originario, costituisce una trasformazione preliminare e quindi il materiale deve essere trattato come rifiuto; b) attività di macinazione delle terre e rocce, non rappresenta una trasformazione preliminare; c) l attività di vagliatura che non varia la concentrazione di inquinanti dell ammasso originario non rappresenta una trasformazione preliminare; d) se le terre e rocce entrate in contatto con l acqua (es. materiale di perforazione senza presenza di altre sostanze), vengono essiccate mediante stesura al suolo ciò non rappresenta una trasformazione preliminare; e) se le terre e rocce, per essere riutilizzate necessitano di essere stabilizzate mediante trattamento a calce ciò non rappresenta una trasformazione preliminare. Analisi e campionamento: Il campionamento e analisi delle terre e rocce sono a carico del produttore o del committente, vanno eseguite in occasione della prima produzione ed ogni volta si verifichino variazioni del processo produttivo della natura delle terre e rocce. Il campionamento, è effettuato su un campione rappresentativo del materiale di cui alla norma UNI La preparazione dei campioni avviene secondo la medesima norma nonché le indicazioni di cui all art. 3 del decreto. USO INTERNO Pagina 17 di 44

19 Limiti massimi accettabili: In linea generale la composizione media dell intera massa campionata non deve superare la concentrazione di inquinanti prevista dalla Tabella 1 colonna B (siti con destinazione commerciale e industriale) dell Allegato 5 del Titolo V (Bonifiche) della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Se il materiale viene destinato a reinterri, rilevati, riempimenti di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale si possono verificare due fattispecie: A) concentrazione di inquinanti nei limiti della Tabella 1 colonna A dell Allegato 5: riutilizzo ammesso; B) concentrazione di inquinanti superiore ai limiti della Tabella 1 colonna B dell'allegato 5: riutilizzo ammesso a condizione che venga effettuata un analisi di rischio sito - specifica (Allegato 1 Titolo V, Parte IV D.Lgs. n. 152/2006). Gli esiti dell analisi devono dimostrare che la concentrazione dei contaminanti sia inferiore alla concentrazione soglia di rischio del sito di destinazione. In questo secondo caso copia della documentazione deve essere allegata alla richiesta di riutilizzo presentata all ARPA per le opere non soggette a VIA. Aree agricole: Sino all emanazione di uno specifico regolamento per reinterri e riempimenti, nelle aree agricole si dovrà fare riferimento ai limiti di concentrazione di inquinanti previsti dalla Tabella 1 colonna B dell Allegato 5. Specificazioni ed Integrazioni Piccoli Cantieri (Decreto 2 maggio 2006 in vigore dal 31 G.U. 16 maggio 2006 n. 112) art. 266, ultimo comma, prevede un regime semplificato per la gestione come non rifiuto delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri la cui produzione non superi 6000 mc. Ambito di applicazione: Terre e rocce da scavo, purché non provenienti da siti contaminati (D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V) e prodotte a seguito della realizzazione di opere edili o della manutenzione di reti o di infrastrutture. Condizioni: Le terre e rocce non sono rifiuti se l impresa titolare del cantiere da cui derivano presenta all ARPA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.Lgs. n. 445/2000) che attesti: - che nello scavo non sono state impiegate sostanze o metodologie inquinanti; - che individui il cantiere di produzione; - che la produzione non supera i 6000 mc; - che individui i siti di destinazione dei materiali e la relativa quantità. La dichiarazione dovrà essere presentata almeno 7 gg. prima dell inizio dei lavori. Deposito: Se il materiale non è immediatamente riutilizzabile va comunque effettuata una comunicazione all ARPA indicando il luogo di deposito del materiale che potrà essere anche esterno al luogo di produzione. La comunicazione andrà integrata con un ulteriore comunicazione da effettuarsi sempre all ARPA 7 gg. prima del riutilizzo. Se il riutilizzo non avviene entro 12 mesi occorre darne comunicazione alla Provincia (che può disporre, con adeguata motivazione, la rimozione del materiale). USO INTERNO Pagina 18 di 44

20 Altri adempimenti: La copia della comunicazione all ARPA deve essere conservata per tre anni presso la sede legale dell impresa titolare del cantiere. Varie: Il riutilizzo del materiale all interno dello stesso cantiere non è soggetto ad alcuna comunicazione. Nota importante: Stante che la condizione preliminare e pregiudiziale per applicare quanto detto sopra è la provenienza dei materiali da siti non contaminati, l impresa titolare del cantiere dovrà porre la massima attenzione ed effettuare gli accertamenti necessari in tutte quelle situazioni che possano rappresentare delle criticità quali: scavi in siti industriali dismessi e non, siti con serbatoi interrati, siti sui quali possono essere avvenuti sversamenti di sostanze pericolose, piazzali di parcheggio e manovra, fossati e scoline stradali, suoli agricoli già adibiti a vigneto, frutteto ecc... USO INTERNO Pagina 19 di 44

21 1.4 DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI Ai sensi dell art. 187 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all allegato G, o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, c. 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 1.5 ABBANDONO Ai sensi dell art. 192, è fatto divieto di: 1. Abbandonare 2. Depositare senza controllo RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE 3. Immettere nelle acque superficiali e sotterranee 1.6 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (Art. 193) 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) Nome e indirizzo del produttore o del detentore; b) Origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) Impianto di destinazione; d) Data e percorso dell instradamento; e) Nome ed indirizzo del destinatario. 2. a) Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore e controfirmato dal trasportatore; b) una copia deve rimanere al produttore o al detentore; c) le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite: - una dal destinatario; - due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. USO INTERNO Pagina 20 di 44

22 3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. 4. Le disposizioni sul formulario non si applicano: Al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; Ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri; 6. Il modello uniforme di formulario di identificazione è quello previsto dal Decreto Ministeriale n.145 del 01 aprile I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dall ufficio del registro o dalle camere di commercio e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. 7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con la disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del 1 febbraio La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto. 10. Il documento commerciale, di cui all articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. 12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all articolo 183, comma 1, lettera l), purchè le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. 13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n USO INTERNO Pagina 21 di 44

23 1.7 REGISTRO DI CARICO E SCARICO (Art. 190) 1. Soggetti obbligati e tempi di registrazione I soggetti obbligati alla dichiarazione annuale dei rifiuti (M.U.D.), ovvero i soggetti pubblici e privati che: producono, trasportano, stoccano-trattano-smaltiscono rifiuti speciali e rifiuti solidi urbani ed assimilati, devono tenere un registro di carico e scarico, su cui devono annotare: le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate: Produttori: almeno entro 10 gg lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; Raccolta e trasporto: almeno entro 10 gg lavorativi dalla effettuazione del trasporto; Commercianti, intermediari e consorzi: almeno entro 10 gg lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; Recupero e smaltimento: entro 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. 2. Luogo di tenuta, contenuti e conservazione dei documenti I registri sono tenuti presso: Ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti; La sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto; La sede dei commercianti e degli intermediari. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato. I registri devono essere conservati: Per cinque anni dalla data dell ultima registrazione, eccetto i registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell attività devono essere consegnati all autorità che ha rilasciato l autorizzazione. USO INTERNO Pagina 22 di 44

24 Il modello uniforme di registro di carico e scarico è quello previsto dal Decreto Ministeriale n.148 del 01 aprile DICHIARAZIONE ANNUALE (M.U.D.) (CATASTO art.189) Annualmente vige l obbligo di comunicare al catasto dei rifiuti: A Quantità A Caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività svolte Tale obbligo riguarda: Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto; Sono esclusi da tale regime: Fig.1 c Imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a ESONERO Qualora i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione. USO INTERNO Pagina 23 di 44

25 1.9 DEPOSITO TEMPORANEO soggetto, unicamente, al registro di carico e scarico ed al divieto di miscelazione. Le condizioni di mantenimento sono illustrate nella figura 2. Rifiuti Pericolosi Fig. 2 -CONDIZIONI PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI Rifiuti Non Pericolosi Asporto bimestrale o deposito < 10 mc Asporto annuale in stabilimenti siti nelle isole minori Asporto trimestrale o deposito < 20 mc Deposito comunque non superiore a 1 anno REQUISITI: -policlorodibenzendiossine, policlorodibenzenfurani, policlorodibenzenfenoli < 2,5 ppm; -policlorodifenili, policlorotrifenili < 25 ppm; -Deposito per tipi omogenei: divieto di miscelazione; -Rispetto delle norme di sicurezza, di imballaggio e di etichettatura dei rifiuti pericolosi. OBBLIGHI: - Compilazione del registro di carico / scarico; - Comunicazione annuale modello unico (MUD) USO INTERNO Pagina 24 di 44

26 1.10 ONERI E RESPONSABILITA DEI PRODUTTORI E DETENTORI 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonchè dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve ai propri obblighi con le seguenti priorità: a) autosmaltimento dei rifiuti; b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; c) conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350 Km e quantità eccedenti le 25 tonnellate. e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall art.16 D.Lgs. n.22/ La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di identificazione rifiuto controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione. 4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti. USO INTERNO Pagina 25 di 44

27 2. PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 2.1 CRITERI PER L ATTRIBUZIONE DEL CODICE RIFIUTO (C.E.R.) Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) in vigore dal 1 gennaio 2002 è articolato come quello originario, in 20 classi o capitoli (cosiddetto codice a due cifre ), la cui denominazione, però, in alcuni casi risulta parzialmente variata. Le singole classi (o capitoli) sono a loro volta suddivise in un numero variabile di sottoclassi (o sottocapitoli; codice a quattro cifre ). Ai fini della corretta attribuzione del codice (codice finale del rifiuto= sei cifre), seguire i seguenti criteri: 1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese diverse combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce e non alla voce Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. 3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all attività identificata al precedente punto 1. Lo schema rappresentato nella figura 3, esplicita il procedimento di attribuzione del codice da attribuire al rifiuto. USO INTERNO Pagina 26 di 44

28 Il rifiuto da catalogare Fig. 3 -PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE appartiene ad una delle 'famiglie' dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20? NO appartiene ad una delle 'famiglie' dei capitoli 13, 14, 15? SI può essergli attribuito un codice appropriato? (esclusi codici 99) SI SI NO NO può essergli attribuito un codice appropriato? SI può essergli attribuito un codice appropriato del capitolo 16? NO SI ricominciare considerando anche i codici 99 CODICE USO INTERNO Pagina 27 di 44

29 2.2 CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI Con il nuovo catalogo, per tutta una serie di rifiuti la classificazione come pericolosi o meno richiede (anche) un accertamento analitico o comunque è correlata all effettiva presenza di concreti fattori di pericolosità. Nel CER 2002 i rifiuti contrassegnati nell elenco con un asterisco sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non siano rifiuti domestici. In sintesi: tutti i rifiuti contrassegnati da asterisco e descritti o individuati in ragione della presenza di una o più, specifiche o generiche, sostanze pericolose (esempio: << contenente mercurio>>, ovvero << contenente metalli pesanti>>, ovvero ancora << contenente sostanze pericolose>>) devono essere classificati pericolosi (anche attribuendovi i relativi codici) solo se quella o quelle sostanze superano la concentrazioni limite fissate nell art. 2 della decisione 2000/532/CE come sostituito dalla decisione 2001/118/CE. Decisione 2000/532/CE mod. e integrata dalla Decisione 2001/118/CE Articolo 2 Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 (*) del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: - punto di infiammabilità < 55 C - una o più Sost. Class. (**) come molto tossiche in Concent. Totale > 0,1% - una o più Sost. Class. come tossiche in Concent. Totale > 3% - una o più Sost. Class. come nocive in Concent. Totale > 25% - una o più Sost. Corrosive Class. come R35 in Concent. Totale > 1% - una o più Sost. Corrosive Class. come R34 in Concent. Totale > 5% - una o più Sost. Irritanti Class. come R41 in Concent. Totale > 10% - una o più Sost. Irritanti Class. come R36,R37,R38 in Concent. Totale > 20% - una Sost. riconosciuta come Cancerogena (cat.1 o 2) in Concentrazione > 0,1% - una Sost. riconosciuta come Cancerogena (cat. 3) in Concentrazione > 0,1% - una Sost. riconosciuta come Tossica per il ciclo riproduttivo (cat.1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > 0,5% - una Sost. riconosciuta come Tossica per il ciclo riproduttivo (cat. 3) classificata come R60 o R61 in concentrazione > 5% - una Sost. Mutagena della cat.1 o 2 class. come R46 in Concentrazione > 0,1% - una Sost. Mutagena della cat. 3 class. come R40 in Concentrazione > 1% (*) L espressione sostanza tossica per il ciclo riproduttivo è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE. (**) La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE. La figura 4, illustra i criteri per l individuazione dei rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi. USO INTERNO Pagina 28 di 44

30 Fig. 4 -INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI CER 2002 codici con asterisco codici senza asterisco il rifiuto è descritto senza riferimenti a sostanze pericolose esempio in ragione della presenza di sostanze pericolose * liquidi per freni Analisi * pastiglie per freni contenenti amianto * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose esempi oltre i limiti dell'art.2 dec. 2000/532/CE entro i limiti dell'art.2 dec. 2000/532/CE il rifiuto è pericoloso il rifiuto è pericoloso il rifiuto non è pericoloso il rifiuto non è pericoloso gli deve essere attribuito un'altro pastiglie per codice freni diverse da liquidi antigelo esempi diversi da quelli i rifiuti domestici sono comunque non pericolosi USO INTERNO Pagina 29 di 44

31 2.3 CONTENUTO E MODALITA OPERATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI Viene di seguito riportata la sequenza logica delle operazioni e delle verifiche da effettuare per la corretta gestione dei rifiuti prodotti da attività e/o da lavorazioni Classificazione del rifiuto: eventuale esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti; rifiuto urbano, rifiuto urbano pericoloso, rifiuto speciale assimilato agli urbani, rifiuto speciale assimilato agli urbani pericoloso, rifiuto speciale, rifiuto speciale pericoloso. Fare riferimento al flusso schema di figura 4 (pag.26) per l individuazione dei rifiuti pericolosi Deposito temporaneo: I rifiuti prodotti nel sito possono essere stoccati provvisoriamente in attesa del conferimento a recupero o a smaltimento con l obbligo di rispettare: la verifica delle condizioni per il deposito temporaneo (fig. 2 - pag. 21); le norme tecniche di sicurezza; il divieto di miscelazione tra categorie diverse di rifiuti, in particolare di quelli pericolosi. La figura 2 schematizza le condizioni necessarie per effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nel sito Scelta della modalità di recupero o smaltimento del rifiuto: autosmaltimento (previa comunicazione alla Provincia per i rifiuti non pericolosi, con relativa iscrizione all apposito registro provinciale e versamento del diritto di iscrizione annuale oppure autorizzazione della Regione - o Provincia delegata - per quelli pericolosi, con relativa iscrizione all albo gestione rifiuti), conferimento a terzi abilitati, conferimento al Servizio pubblico con apposita convenzione, esportazione, con i relativi obblighi di legge prescritti. USO INTERNO Pagina 30 di 44

32 2.3.4 Registrazione del carico e dello scarico del rifiuto: codifica di ogni rifiuto prodotto, come da Catalogo Europeo Rifiuti CER; utilizzo del registro numerato, per tutte le tipologie di rifiuti; compilazione del registro entro 10 gg dal carico (produzione del rifiuto) e dallo scarico (cessione del rifiuto). La scheda della figura 5, schematizza le modalità di compilazione e tenuta del registro di carico / scarico Formulario di identificazione Compilazione del formulario di identificazione, quando il trasporto dei rifiuti è affidato a Terzi oppure quando è effettuato con mezzi propri in quantità superiori a 30 kg o litri al giorno. Il formulario non è previsto per rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico. Controllo del ricevimento di una copia del formulario - firmata dal destinatario come attestazione dell avvenuto recupero o smaltimento - nei tempi prescritti (3 mesi o 6 mesi per i rifiuti esportati) e, in caso di mancato ricevimento, obbligo di comunicazione alla Provincia o alla Regione per i rifiuti esportati. La scheda della figura 6 schematizza gli obblighi relativi alla compilazione del formulario di identificazione Comunicazione annuale per il Catasto dei rifiuti con il MUD: codifica di ogni rifiuto prodotto, come da Catalogo Europeo Rifiuti CER; obbligo di compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD, per i produttori di rifiuti pericolosi; scadenza 30 aprile di ogni anno (o data stabilita da specifico Decreto Ministeriale). obbligo di comunicazione annuale non riguarda i rifiuti conferiti al Servizio pubblico di raccolta Verifica della documentazione obbligatoria prescritta per trasportatori, recuperatori e smaltitori. Il sito - quando cede i propri rifiuti a terzi per il trasporto, il recupero o lo smaltimento - deve controllare la completezza dei documenti richiesti dalla legge per gli operatori. In particolare: (1) Per la cessione di rifiuti individuati e avviati a recupero con procedure semplificate : il trasportatore deve essere iscritto alla sezione regionale dell albo gestione rifiuti; il recuperatore deve avere comunicato alla Provincia competente l esercizio delle attività di recupero, deve essere iscritto nell apposito registro provinciale e deve avere pagato i relativi diritti di iscrizione. (2) Per la cessione di rifiuti avviati a smaltimento o ad altre forme autorizzate di recupero (non individuate tra quelle con procedure semplificate ): il trasportatore deve essere iscritto all albo gestione rifiuti; USO INTERNO Pagina 32 di 44

33 lo smaltitore deve essere autorizzato dalla Regione competente (o Provincia delegata), deve essere iscritto all albo gestione rifiuti (se gestisce un impianto di titolarità di terzi) e deve avere pagato la garanzia finanziaria Iscrizione all'albo gestione rifiuti Il sito è tenuto all'iscrizione all'albo nel caso in cui trasporti con propri mezzi i rifiuti pericolosi prodotti in quantità superiori a 30 kg o 30 l al giorno. Fig. 5 REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI PRODOTTI Principali Contenuti Responsabilità CHE COSA CHI / QUANDO Produttore, detentore Origine e caratteristiche del rifiuto (eventuale classe di pericolosità) Produttore, Entro 10 gg dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo Data di carico o di scarico Destinazione Quantità Integrazione con formulario identificazione (estremi seriali e numerici) I fogli del registro devono essere numerati La Circolare 4 agosto 1998 (n. GAB/DEC/812/98), esplicita e dettaglia tutti gli aspetti inerenti la compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati. USO INTERNO Pagina 33 di 44

34 Fig. 6 - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI Principali Contenuti CHE COSA Produttore, detentore Data Origine e caratteristiche del rifiuto Trasportatore, destinatario - Percorso Integrazione con il registro di carico / scarico (estremi seriali e numerici) Quantità 4 copie: 1 rimane al sito, 1 rimane al trasportatore; 1 rimane al destinatario finale; 1 deve essere ritornata al sito firmata dal destinatario entro 3 mesi. In caso di mancato ricevimento, il sito deve dare comunicazione alla Provincia. I fogli del formulario devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del Registro o Camera di Commercio e annotati sul registro IVA Acquisti (con gli estremi seriali e numerici del formulario) INVENTARIO GENERALE DI SCARTI E RIFIUTI Gli scarti e rifiuti più comunemente prodotti, sono riportati nella seguente tabella. E un elenco non esaustivo, predisposto con lo scopo di facilitare l identificazione, la codifica e la descrizione dei rifiuti prodotti. Nella prima colonna è indicata la descrizione di uso comune del rifiuto generato, mentre nella seconda è riportata la descrizione con riferimento agli elenchi di legge (C.E.R.), in forma più estesa ed la relativa codifica nella terza colonna. USO INTERNO Pagina 34 di 44

35 DESCRIZIONE DI USO COMUNE DESCRIZIONE CON RIFERIMENTO AGLI ELENCHE DI LEGGE CODICE C.E.R. Imballaggi in carta e cartone Imballaggi in carta e cartone Imballaggi in plastica Imballaggi in plastica Imballaggi in legno Imballaggi in legno Imballaggi in metallo Imballaggi metallici Imballaggi in materiali misti Imballaggi in materiali misti Imballaggi in vetro Imballaggi in vetro Lampade e tubi fluorescenti Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio * Inchiostri di scarto contenenti o non solventi alogenati Toner per stampa esaurito Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose * Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose * Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce App.e macchinari fuori uso (frigoriferi, computer, telecamere, ecc.) Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci e * App. fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da a ) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc. USO INTERNO Pagina 35 di 44

36 Apparecchiature e macchinari fuori uso (computer, telecamere, ecc.) Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso * Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce Indumenti e altri materiali tessili Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce * Rottami metallici misti di ferro, acciaio e ghisa Rottami metallici misti di ferro, acciaio e ghisa da costruzioni e demolizioni Rottami metallici misti non ferrosi Rottami metallici misti non ferrosi da costruzioni e demolizioni Veicoli fuori uso Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose Veicoli fuori uso (2) * 2) Voce così sostituita con decisione 2001/119/CE del 22 gennaio USO INTERNO Pagina 36 di 44

37 2.4.1 PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI Alcune particolari tipologie di rifiuti richiedono specifici obblighi, previsti dalla legge. In particolare: a) Rifiuti di imballaggio Devono essere preferibilmente raccolti separatamente e avviati a recupero. Comunque, è vietato smaltire nel flusso dei rifiuti urbani i rifiuti di imballaggi terziari o imballaggi di trasporto, come casse di cartone, fusti, pallets, film estensibile ecc. b) Veicoli fuori uso (D.Lgs. n. 209 del 24/6/2003 e s.m.i.) La disciplina dei veicoli fuori uso ovvero dei veicoli a fine vita costituenti un rifiuto ai sensi del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., si applica ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia. I veicoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 sono quelli appartenenti a : Categoria L2: veicoli a tre ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. E la cui velocità massima di costruzione qualunque sia il sistema di propulsione non supera i 50 km/h); Categoria M1: i veicoli con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente. Categoria N1, veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate. Un veicolo e' classificato fuori uso: a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. E', comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale e' stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario; b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorita' amministrativa o giudiziaria; d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorche' giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono. Non rientrano nella definizione di rifiuto (come veicolo fuori uso), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati. Il veicolo destinato alla demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, e' consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta. USO INTERNO Pagina 37 di 44

38 Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilita' civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo. Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonche', se assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprieta' e della carta di circolazione relativi al veicolo. Detto concessionario o gestore, entro 60 giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia (art.5, c.6). Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2003, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal D.P.R. 19/9/2000, n. 358 (art.5, c.8). Dal 1 luglio 2003 e' vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, esclusi i casi ed alle condizioni previsti nell'allegato II (art.9). I soggetti che effettuano le attivita' di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche' i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25/1/1994, n. 70, e successive modificazioni (art.11). Il D.Lgs. 209/2003 definisce inoltre i requisiti relativi al centro di raccolta e all impianto di trattamento dei veicoli fuori uso (Allegato I), l elenco delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo (Allegato III) e i requisiti minimi contenuti nel certificato di rottamazione (Allegato IV). c) Rifiuti sanitari pericolosi (D.P.R. n. 254 del 15/7/2003) Il D.P.R. n. 254 del 15/7/2003, disciplina: a) i rifiuti sanitari non pericolosi b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalita' di smaltimento f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche' i rifiuti derivanti da altre attivita' cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici. Sono esclusi i microrganismi geneticamente modificati di cui al D.Lgs. 12/4/2001, n. 206, ed i materiali normati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine USO INTERNO Pagina 38 di 44

39 animale non destinati al consumo umano, quali le carcasse degli animali da esperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche, provenienti dall'attivita' diagnostica degli Istituti zooprofilattici sperimentali delle facoltà di medicina veterinaria ed agraria e degli Istituti scientifici di ricerca. [ TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE (elenco esemplificativo) - ALLEGATO I (art. 2, comma 1, lettera a)) Composizione Tipo di rifiuto Regime giuridico 1. Rifiuti a rischio infettivo di cui all'art. 2, c. 1, lett. d) C.E.R o bis Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attivita' di ricerca e di diagnostica battereologica C.E.R o Assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni; - Bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test; - Bastoncini oculari non sterili - Bastoncini oftalmici di TNT - Cannule e drenaggi - Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi pleurici, ecc.) raccordi, sonde; - Circuiti circolazione extracorporea; - Cuvette monouso per prelievo bioptico endometriale; - Deflussori; - Fleboclisi contaminate; - Filtri di dialisi. Filtri esausti provenienti da cappe in assenza di rischio chimico); - Guanti monouso; - Materiale monouso: vials, pipette, provette, indumenti protettivi mascherine, occhiali, telini, lenzuola, calzari, seridrape, soprascarpe, camici; - Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, maglie tubolari); - Sacche (per trasfusioni, urinastomia, nutrizione parenterale); - Set di infusione; - Sonde rettali e gastriche; - Sondini (nasografici per broncoaspirazione, per ossigenoterapia, ecc.); - Spazzole, cateteri per prelievo citologico; - Speculum auricolare monouso; - Speculum vaginale; - Suturatrici automatiche monouso; - Gessi o bendaggi; - Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili; - Lettiere per animali da esperimento; - Contenitori vuoti; - Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo ; - Rifiuti di gabinetti dentistici; - Rifiuti di ristorazione; - Spazzatura - Piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni Pericolosi a rischio infettivo Pericolosi a rischio infettivo USO INTERNO Pagina 39 di 44

40 2. Rifiuti taglienti C.E.R o bis Rifiuti taglienti inutilizzati C.E.R o Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso Pericolosi a rischio infettivo - Aghi, siringhe, lame, rasoi Non pericolosi 3. Organi e parti anatomiche non riconoscibili - Piccoli animali da esperimento C.E.R o Contenitori vuoti, in base al materiale costitutivo dell'imballaggio va assegnato un codice C.E.R. della categoria 1501: Farmaci scaduti o inutilizzabili C.E.R o Sostanze chimiche di scarto C.E.R o Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili. Sezioni di animali da esperimento - Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione - Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici - Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario e veterinario o da attivita' di ricerca collegate, non pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Pericolosi a rischio infettivo Assimilati agli urbani se conformi alle caratteristiche di cui all'art. 5 del D.P.R. 254/2003 Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Non Pericolosi Non Pericolosi USO INTERNO Pagina 40 di 44

41 [ RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO (elenco esemplificativo) - ALLEGATO II (art. 2, comma 1, lettera a)) Denominazione Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore sanitario o da attivita' di ricerca collegate... Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore veterinario o da attivita' di ricerca collegate... Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da attivita' di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE... Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da attivita' di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE... C.E.R Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici Oli per circuiti idraulici contenenti PCB Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati Oli sintetici per circuiti idraulici Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili... Altri oli per circuiti idraulici... Soluzioni fissative Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa Materiali isolanti contenenti amianto... Lampade fluorescenti... Batterie al piombo... Batterie al nichel-cadmio... Batterie contenenti mercurio USO INTERNO Pagina 41 di 44

42 La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e' effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, e s.m.i.. Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilita' del produttore, tale termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, e s.m.i., deve avvenire entro cinque giorni; b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi; c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile; d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che puo' prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione. d) Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE (D.Lgs. n. 151 del 25/7/2005) Il D.Lgs. n. 151/2005 stabilisce misure e procedure finalizzate a: a. regolamentare la progettazione, fabbricazione e la commercializzazione dei componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di ridurre l'uso di materiali contenenti sostanze pericolose b. promuovere il reimpiego e le altre forme di recupero dei RAEE, stimolando l'utilizzo di metodi di progettazione per il riciclaggio, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento La nuova disciplina si applica, in modo differenziato, alle seguenti categorie di prodotti: 1. Grandi elettrodomestici (1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione, 1.2 Frigoriferi, 1.3 Congelatori, 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione conservazione e il deposito di alimenti, 1.5 Lavatrici, 1.6 Asciugatrici, 1.7 Lavastoviglie, 1.8 Apparecchi per la cottura, 1.9 Stufe elettriche, 1.10 Piastre riscaldanti elettriche, 1.11 Forni a microonde, 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti, 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento, 1.14 Radiatori elettrici, 1.15 Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani, 1.16 Ventilatori elettrici, 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal D.M. delle attività produttive 2 gennaio 2003, 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria). 2. Piccoli elettrodomestici (2.1. Aspirapolvere, 2.2 Scope meccaniche, 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia, 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili, 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti, 2.6 Tostapane, 2.7 Friggitrici, 2.8 Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, 2.9 Coltelli elettrici, 2.10 Apparecchi tagliacapelli asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo; 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare registrare il tempo; 2.12 Bilance). USO INTERNO Pagina 42 di 44

43 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (3.1 Trattamento dati centralizzato: mainframe; minicomputer; stampanti; 3.2 Informatica individuale: Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi); Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi); Notebook; Agende elettroniche, Stampanti, Copiatrici, Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, Terminali e sistemi utenti Fax, Telex, Telefoni, Telefoni pubblici a pagamento, Telefoni senza filo, Telefoni cellulari, Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione). 4. Apparecchiature di consumo (4.1 Apparecchi radio, 4.2 Apparecchi televisivi, 4.3 Videocamere, 4.4 Videoregistratori, 4.5 Registratori hi-fi, 4.6 Amplificatori audio, 4.7 Strumenti musicali, 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione). 5. Apparecchiature di illuminazione (5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fimi della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell' art. 10, comma 1, 5.2 Tubi fluorescenti, 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte, 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici; 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione). 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) (6.1 Trapani. 6.2 Seghe. 6.3 Macchine per cucire. 6.4 Apparecchiature per tomire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali, 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo, 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo, 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo, 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio). 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero (7.1 Treni elettrici e auto giocattolo, 7.2 Consolle di videogiochi, 7.3 Videogiochi, 7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.; 7.5 Apparecchiature sportive componenti elettrici o elettronici, 7.6 Macchine a gettoni). 8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) (8.1 Apparecchi di radioterapia, 8.2 Apparecchi di cardiologia, 8.3 Apparecchi di dialisi, 8.4 Ventilatori polmonari, 8.5 Apparecchi di medicina nucleare, 8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro, 8.7 Analizzatori, 8.8 Congelatori, 8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire. monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità). 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo (9.1 Rivelatori di fumo, 9.2 Regolatori di calore, 9.3 Termostati, 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio, 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra). 10.Distributori automatici (10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semi automatica di cibi e di bevande: a) di bevande calde; b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine; c) di prodotti solidi Distributori automatici di denaro contante. USO INTERNO Pagina 43 di 44

44 10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici). Con il provvedimento in oggetto parte la raccolta differenziata e la gestione finalizzata al recupero di televisori, computer, telefonini, videogame ed affini giunti a fine vita. L'obbligo di avviare il nuovo sistema di gestione dei rifiuti (insieme a quello di evitare in fase di costruzione l'utilizzo di determinate sostanze pericolose) graverà sui produttori; su distributori e venditori, invece, l'obbligo di assicurare il ritiro dei prodotti a fine vita all'atto di acquisto dei nuovi. I Comuni devono assicurare (entro il ) sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti elettrici ed elettronici. I distributori di nuovi prodotti devono assicurare (dal ), all'atto di vendita, il ritiro gratuito di quelli analoghi provenienti da nuclei domestici e giunti a fine vita; devono inoltre provvedere al loro conferimento presso centri di raccolta istituti per il recupero; I produttori (e terzi che agiscono per loro conto), entro il , devono istituire - su base individuale o collettiva - sistemi di trattamento e di recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici. Entro il 31 dicembre 2006 i produttori devono garantire il raggiungimento di determinati obiettivi di recupero, che vanno dal 70% all'80% in peso in relazione alla tipologia di appartenenza. Gli allegati 2 e 3 definiscono i requisiti tecnici degli impianti di trattamento e le modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento. Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura su ruote barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile. CONSORZI Per alcune tipologie di rifiuti, esistono consorzi (obbligatori o volontari) per il ritiro e il recupero. In questi casi i rifiuti vanno conferiti a questi consorzi, in particolare: Oli minerali usati (COOU) Batterie (COBAT) Oli e grassi vegetali e animali esausti (CONOE) Imballaggi (CONAI e i consorzi di materiali: alluminio CIAL, acciaio CNA, carta COMIECO, legno RILEGNO, plastica COREPLA, vetro COREVE) Politene (non da imballaggio) USO INTERNO Pagina 44 di 44

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