Le sanzioni economiche all Iran dopo l Accordo di Vienna. Regime attuale e prospettive di una progressiva revoca
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1 Le sanzioni economiche all Iran dopo l Accordo di Vienna Regime attuale e prospettive di una progressiva revoca
2 Le sanzioni economiche all Iran: quando perché chi Le sanzioni economiche imposte all Iran risalgono ai primi anni 80. A quel tempo esse erano finalizzate a dissuadere l Iran dalla sua azione di supporto al terrorismo internazionale. Negli anni 90 l obiettivo mutò: era necessario porre un freno alla corsa dell Iran verso il programma nucleare. Tale impegno è proseguito all alba del nuovo millennio, arrivando a coinvolgere numerosi attori internazionali al fine di impedire lo sviluppo programma nucleare militare di Teheran. Attualmente gli attori internazionali che sanzionano l Iran sono di due tipi: a. organismi internazionali (ONU e Unione Europea) b. singoli Stati (ad esempio Stati Uniti, Regno Unito ed altri Stati) In questa sede sarà prestata maggiore attenzione al regime sanzionatorio dall Unione Europea, riguardo gli altri regimi saranno compiute solo alcune osservazioni.
3 Il regime sanzionatorio dell Unione Europea L Unione Europea impone sanzioni che si possono sostanziare in due modalità: costituendo regimi misti di sanzioni, applicando misure supplementari rispetto a quelle decise dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; adottando sanzioni autonome. Nel caso della Repubblica Islamica dell Iran, l UE ha deciso di operare attraverso un sistema di sanzioni economiche autonome, rispetto a quelle imposte dall ONU. Suddetta gamma di sanzioni compre svariati settori: commercio, finanza, trasporti, etc.
4 Il regime sanzionatorio dell Unione Europea Le sanzioni nei confronti dell Iran: lo status quo L Unione Europea ha provveduto all instaurazione di un regime ben definito di sanzioni principalmente con due regolamenti. 1. Regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio del 12 aprile Questo strumento concerne misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi; 2. Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo Questo strumento prevede tre tipi di misure restrittive: le sanzioni oggettive/merceologiche, le sanzioni soggettive e, infine, le sanzioni finanziarie.
5 Il regime sanzionatorio dell Unione Europea 1. Regolamento (UE) n. 359/2011, modificato dal Reg. UE n. 264/2012. L Unione Europea, mediante suddetto regolamento, ha imposto sanzioni in conseguenza alla questione dei diritti umani. Attraverso suddette misure si intende evitare che in Iran, siano poste in essere condotte contrarie ai diritti umani. Il Regolamento, nella suo impianto generale, imponeva esclusivamente misure restrittive in capo a persone che, in qualità di complici o responsabili, avessero ordinato o attuato gravi violazioni dei diritti umani [si tratta delle persone fisiche e giuridiche espressamente indicate nell Allegato I del presente regolamento]. Le misure si sostanziavano principalmente nel congelamento dei fondi e delle risorse economiche di tali soggetti. Con il Regolamento num. 264 del 2012, però, è stata ampliata la portata sanzionatoria del reg. 359/2011: oltre all allargamento dell elenco di persone fisiche e giuridiche di cui all Allegato I, sono stati disposti precisi divieti: divieto di vendita, trasferimento, fornitura ed esportazione di attrezzature che possono risultare utili per la repressione interna; divieto di assistenza tecnica o attività di intermediazione connessi ad attrezzature che possono risultare utili per la repressione interna; divieto di finanziamenti direttamente o indirettamente connessi ad attrezzature che possono risultare utili per la repressione interna; divieto di partecipare ad attività volte ad eludere i precedenti divieti; divieto di compravendita, fornitura, trasferimento, esportazione di tecnologie e software senza il rilascio di un autorizzazione dall autorità competente dello Stato.
6 Il regime sanzionatorio dell Unione Europea 2. Regolamento (UE) n. 267/2012 A. Restrizioni di natura oggettiva/merceologica (Allegati da I a VII-B, XI, XII): sono previste limitazioni alla conclusione di contratti in specifici ambiti merceologici. Sono definiti materiali, attrezzature e tecnologie per cui è necessaria la preventiva autorizzazione e altri per cui è vietata l esportazione. I. divieto di esportazione verso l'iran di armi e di molti beni a duplice uso. II. divieto di esportazione verso l Iran di prodotti che possono essere utilizzati in attività connesse all arricchimento dell uranio, al fine di evitarne che la Repubblica Islamica abbia nelle sue disponibilità beni suscettibili di favorire lo sviluppo del programma nucleare. III. divieto di vendita o fornitura di attrezzature essenziali utilizzate nel settore energetico: è imposto il blocco delle esportazioni verso l Iran di tecnologia e componenti per la raffinazione e l estrazione di gas naturale. È altresì previsto il divieto di importazione dall Iran di petrolio greggio, di gas naturale e di prodotti petrolchimici e petroliferi. IV. divieto di vendita di oro, altri metalli preziosi e diamanti; divieto di vendita di talune attrezzature navali, di determinate tipologie di software ecc.
7 Il regime sanzionatorio dell Unione Europea (segue) Regolamento (UE) n. 267/2012 B. Restrizioni di natura soggettiva: sono previste limitazioni relative alla conclusione di contratti con determinati soggetti indicati dagli allegati al Regolamento (Allegati VIII-IX); è previsto il congelamento dei beni di individui e imprese, espressamente indicate negli allegati, potenzialmente connessi con lo sviluppo del programma nucleare; sono imposte restrizioni alla circolazione di persone (ai soggetti di cui sopra non è consentito l ingresso sul territorio degli Stati membri dell UE); C. Restrizioni di natura finanziaria: è previsto il blocco delle transazioni finanziarie con banche iraniane, il congelamento dei beni della Banca centrale dell'iran e delle più importanti banche commerciali iraniane, insieme all'introduzione di un meccanismo di notifica ed autorizzazione per il trasferimento di fondi superiori a determinati importi verso istituti finanziari iraniani.
8 L Accordo di Vienna (JCPOA) I colloqui diplomatici tra l Iran e l E3/UE+3 (Francia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Russia e Cina) sono stati molto complessi. Un primo importante risultato è stato raggiunto il 24 novembre del 2013, quando a Ginevra, è stato stipulato un accordo interinale sulla questione nucleare detto Piano di Azione Congiunto tra l Iran e il Gruppo 5+1. L Unione Europea, sulla scia di suddetto primo accordo ha emanato la Decisione PESC num. 829 del 2014, che ha sospeso talune misure restrittive previste dall Unione Europea nei confronti dell'iran per un periodo di sei mesi. La sospensione è stata prorogata di altri sei mesi nel luglio 2014 e nel novembre In seguito all'accordo finale sulla questione nucleare iraniana raggiunto il 14 luglio 2015 a Vienna, il Consiglio ha prorogato la sospensione fino al 14 gennaio Le sanzioni sospese riguardano: il divieto di assicurazione e riassicurazione connesso all importazione, all acquisto o al trasporto di greggio iraniano; il divieto di importare, acquistare, trasportare prodotti petrolchimici iraniani e i servizi finanziari connessi; il divieto di commercio di oro e metalli preziosi (ad esclusione dei diamanti); aumento di dieci volte della soglia di autorizzazione in relazione ai trasferimenti di fondi da e verso l Iran. L UE, pertanto, ha attuato e mantenuto un opera di allentamento del regime sanzionatorio previsto nei confronti dell Iran. In tal modo, ha segnato i primi passi del percorso che dovrà compiersi con l attuazione dell Accordo di Vienna (Joint Comprehensive Plan of Action) del 14 luglio Tale Accordo plausibilmente permetterà una progressiva revoca delle sanzioni da parte di UE e ONU da realizzarsi di pari passo con le evidenze concrete circa la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano.
9 I tratti distintivi dell Accordo di Vienna L Accordo è costituito da un testo principale e cinque allegati tecnici: 1. nucleare; 2. sanzioni; 3. cooperazione energetica sul nucleare civile; 4. commissione congiunta; 5. implementazione Il punto centrale può essere così individuato: da un lato, è prevista la progressiva revoca delle sanzioni da parte dell Unione Europea e degli Stati Uniti (con una precisa road map prevista dall accordo) e il loro impegno a non reintrodurre le misure progressivamente eliminate; dall altro lato, l Iran dovrà impegnarsi nell opera di smantellamento degli impianti nucleari, al fine di dimostrare la natura esclusivamente pacifica del proprio programma nucleare. Interessante notare come nell accordo sia previsto un meccanismo di reintroduzione automatica delle sanzioni in caso di violazioni da parte della Repubblica Islamica (denominato snap-back mechanism).
10 Il percorso dell Accordo di Vienna (JCPOA) Unione Europea 5+1 e Iran Iran 14 luglio 2015: Finalisation Day, viene stipulato a Vienna l Accordo su un piano d azione congiunto globale. 20 luglio 2015: Risoluzione num del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che approva il JCPOA. 18 ottobre 2015: Adoption Day. Data incerta : Implementation Day. Il JCPOA entrerà nel vivo: gli strumenti necessari alla progressiva rimozione delle sanzioni iniziano a produrre i loro effetti. Entrerà in vigore il Reg. UE 1861/2015 che modifica il Reg. UE 267/2012 e dispone la revoca di numerose misure restrittive 18 ottobre 2023: Transition Day, 8 anni dopo l Implementation Day (termine anticipabile alla pubblicazione di un report da parte del direttore generale dell AIEA che accerti la natura pacifica delle attività nucleari iraniane). 18 ottobre 2025: Termination Day, solo laddove, nel frattempo, non sia stata ripristinata alcuna sanzione. 20 luglio 2015: il Consiglio dell Unione Europea approva il JCPOA. 31 luglio 2015: l UE adotta due regolamenti per attuare alcune misure del JCPOA (Reg. UE 2015/1327 e Reg. UE 2015/1328). 18 ottobre 2015: l UE adotta il Reg. 2015/1861, il Regolamento di esecuzione 2015/1862 e, infine, la Decisione PESC 2015/1863, per la revoca di parte delle misure restrittive, con efficacia a partire dall Implementation Day. Durante questo periodo, l Iran dovrà impegnarsi nell opera di smantellamento degli impianti nucleari. Dall esito delle ispezioni degli esperti dell AIEA (Agenzia Internazionale per l Energia Atomica) dipenderà la piena implementazione dell Accordo di Vienna.
11 Il percorso dell Accordo di Vienna (JCPOA) Finalisation Day Adoption Day Implementation Day Non è prevista una data precisa, dipende da quando il l AIEA emanerà il suo rapporto circa il rispetto da parte dell Iran degli adempimenti prioritari relativi al programma nucleare. L Iran e i Paesi del 5+ 1 stipulano a Vienna il JCPOA Il JCPOA entra in vigore; L UE adotta un Regolamento per la revoca di alcune misure restrittive, con efficacia a partire dall Implementation Day (Regolamento UE 2015/1861); L Iran inizia ad attuare certi adempimenti relativi alle attività nucleari. L UE abroga le misure restrittive elencate nell Allegato II del JCPOA: entra in vigore il Reg. UE 1861/2015 che modifica il Reg. UE 267/2012; Gli USA sospendono l applicazione delle sanzioni di cui all Allegato II del JCPOA; Le Nazioni Unite revocano tutte le risoluzioni emanate dal Consiglio di Sicurezza.
12 La road map dell Accordo di Vienna (JCPOA) Transition Day L'UE abroga le sanzioni ancora vigenti (ad esempio, divieto di esportazione in Iran di prodotti dual use e beni di cui all Allegato III del Reg. (UE) n. 267/2012); Gli USA abrogano alcune delle sanzioni ancora vigenti; L Iran ratifica il Protocollo aggiuntivo al Trattato di non proliferazione nucleare. Termination Day Termina il JCPOA; L UE abroga il Regolamento (UE) n. 267/2012.
13 Il futuro prossimo delle sanzioni Riguardo il futuro delle sanzioni, preliminarmente va evidenziato come il Reg. UE 2011/359 e successive modifiche non cesserà di produrre i suoi effetti. Come si è visto, infatti, si tratta di uno strumento finalizzato a garantire il rispetto dei diritti umani, impendendo che siano svolte attività connesse a mezzi o persone aventi o suscettibili di avere un ruolo ai fini della repressione interna. Il JCPOA rileva, invece, ai fini delle misure restrittive determinate dal Reg. UE 267/2012 e successive modifiche. A tal proposito va rilevato come l Accordo stabilisca precisamente quali misure restrittive andranno revocate e in quale momento (cfr. Allegato V - Implementation ). È interessante comprendere quali saranno i passi successivi relativi alla revoca delle sanzioni. A tal proposito, va rilevato come l Accordo stabilisca precisamente le modalità di progressiva revoca delle sanzioni (si veda l Allegato V). In sintesi: un numero rilevante di misure restrittive inizieranno ad essere rimosse a partire dall Implementation Day, mentre altre resteranno in vigore almeno fino al Occorre rilevare, pertanto, che il futuro più prossimo non offre scenari di commercio libero tra Iran e Resto del Mondo, resteranno in vigore numerose divieti, necessità di richiedere autorizzazioni per il compimento di determinate operazioni, ecc. Cionondimeno, rispetto all impianto sanzionatorio attuale, vi sarà maggiore facilità e libertà di scambio.
14 Il futuro prossimo delle sanzioni: le sanzioni che saranno revocate In occasione dell Implementation Day, entrerà in vigore il Reg. UE 2015/1861, il quale dispone la revoca delle seguenti misure: divieto di esportazione verso l Iran di: o attrezzature e tecnologie fondamentali per i settori chiave dell industria del petrolio e del gas (prospezione di greggio e gas naturale; produzione di greggio e gas naturale; raffinazione; liquefazione di gas naturale) e attrezzature e tecnologie fondamentali per l industria petrolchimica in Iran (Allegato VI); o attrezzature o tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione del gas naturale e per l industria petrolchimica (Allegato VIA), oltre ai servizi connessi. [8, 9, 10]; divieto di importazione nell Unione di: o petrolio greggio e prodotti petroliferi (Allegato IV); gas naturale e altri idrocarburi gassosi (Allegato IVA); prodotti petrolchimici (Allegato V), oltre ai servizi connessi [11, 12, 13, 14 bis];
15 Il futuro prossimo delle sanzioni: le sanzioni che saranno revocate sanzioni relative a certi software per integrare i processi industriali (Allegato VII A) e servizi connessi [10 quinquies, 10 sexies, 10 septies] [si noti che tali misure saranno modificate parzialmente in occasione dell Implementation Day]; sanzioni relative a grafite e metalli grezzi o semilavorati (Allegato VII B) e servizi connessi [15bis, 15ter, 15 quater] [si noti che la revoca di suddette misure sarà effettuata solo parzialmente in occasione dell Implementation Day, saranno revocate totalmente in occasione del Transition Day]; sanzioni relative a oro, metalli preziosi e diamanti (Allegato VII) e servizi connessi [15 e 16]; sanzioni relative agli investimenti nei settori petrolifero e gasifero e nell industria petrolchimica, oltre ai servizi connessi [17(1),17(2)(b)e (c), 17(3), 17(4), 17(5), 20 e 21];
16 Il futuro prossimo delle sanzioni: le sanzioni che saranno revocate congelamento di fondi e risorse economiche appartenenti a certe persone ed entità (Allegati VIII e IX) [23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 28 ter, 29]; restrizioni relative al divieto di trasferimenti di fondi da e per l Iran, compreso il sistema di notifiche e richieste di autorizzazione [30, 30 bis, 30 ter e 31]; sanzioni relative a certe attività bancarie e servizi connessi [33] [per alcuni soggetti indicati nell Allegato II tali sanzioni rimarranno in vigore almeno fino al 2023]; sanzioni relative alle obbligazioni pubbliche iraniane e servizi connessi [34]; sanzioni relative alle assicurazioni e servizi connessi [35]; sanzioni relative al settore dei trasporti e servizi connessi [36 e 37] [il divieto di trasporto di attrezzature militari rimarrà in vigore fino al 2023, poiché si tratta di beni per cui è vietata l esportazione in Iran].
17 Come accennato prima, a decorrere dall Implementation Day, non saranno rimossi tutti i divieti e le autorizzazioni necessarie secondo quanto disposto dal Reg. UE 267/2012. In particolare, saranno in vigore, almeno fino al 2023, data prevista del Transition Day, le seguenti misure: A. divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, acquistare o trasportare i beni e le tecnologie elencati nell Allegato III o qualsiasi altro prodotto che possa contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio nucleari; B. restrizioni sul trasporto di attrezzature militari o nucleari o, in generale, di beni la cui fornitura in Iran è ad oggi vietata; C. sarà ancora necessario richiedere la preventiva autorizzazione alle autorità nazionali competenti per: a. per l esportazione di beni e tecnologie c.d. a duplice uso, che possono cioè avere sia una finalità civile che militare (Allegato I del Reg. UE); b. il commercio di software sviluppati per il settore militare e nucleare e i servizi connessi; c. per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l esportazione di grafite e metalli grezzi o semilavorati (Allegato VII B Reg. UE 2015/1861) e per la fornitura di assistenza tecnica, intermediazione o finanziamenti in relazione a suddetti prodotti. [Si noti che l Amministrazione competente a rilasciare queste autorizzazioni è il Ministero dello Sviluppo Economico.] Il futuro prossimo delle sanzioni: cosa rimarrà dopo l implementation day?
18 Cenni sul regime sanzionatorio statunitense Sin dagli anni 80, gli USA hanno imposto sanzioni restrittive in quasi ogni settore del commercio, fatto salvo il settore medicale e agricolo, ossia quei settori che portano beneficio alla popolazione iraniana. In particolare, sono proibiti: gli investimenti di operatori statunitensi nel settore petrolifero e gasifero iraniano; la vendita di strumenti, apparecchiature e componenti suscettibili di essere utilizzati nel settore energetico; i contratti di compravendita aventi ad oggetto carburanti per un valore superiore a 1 milione di dollari, strumenti e apparecchiature per la produzione e l importazione di questi; la vendita di tecnologia che potrebbe essere utilizzata per la realizzazione di armi di distruzione di massa; sono previste, altresì, sanzioni nel settore finanziario per cui alle istituzioni finanziarie iraniane è proibito l accesso al sistema finanziario statunitense.
19 Cenni sul regime sanzionatorio ONU Le ragioni che hanno comportato l istituzione del regime sanzionatorio delle Nazioni Unite risiedono nel processo di arricchimento dell uranio iniziato dall Iran e dal rifiuto di interromperlo e di collaborare con l Agenzia Internazionale per l Energia Atomica (AIEA). Dal 2006, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha richiesto più volte all Iran di cessare suddetto minaccioso processo. Al fine di convincere la Repubblica Islamica sono state disposte estese sanzioni. risoluzione num del 2006 [ risoluzione num del 2007 [ risoluzione num del 2008 [ risoluzione num del 2010 [
20 Cenni sul regime sanzionatorio ONU Attraverso tali risoluzioni, il Consiglio di Sicurezza ha adottato misure relative a: il blocco del rifornimento di armamenti pesanti (tra i quali i missili balistici) e di tecnologia nucleare (parr. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della risoluzione 1737 (2006); par. 8 della risoluzione 1803 (2009) e parr. 7, 9, 13 della risoluzione 1929 (2010)); il blocco delle esportazioni delle armi iraniane e di materiali connessi e il blocco del rifornimento di sette categorie di armi convenzionali e materiali connessi all Iran (par. 5 della risoluzione 1747 (2007) e par. 8 della risoluzione 1929 (2010)); il blocco dei viaggi e il congelamento dei beni di alcuni individui e imprese che si ritiene abbiano un ruolo nel programma nucleare iraniano (parr. 12, 13, 14 e 15 della risoluzione 1737 (2006); par. 4 della risoluzione 1747 (2007); par. 7 della risoluzione 1803 (2008); parr. 10, 11, 12 e 19 della risoluzione 1929 (2010))
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