03/04/2012. Lo stato dell arte e le normative vigenti. Enrico Gugliotti. Pagina 1 PONTEGGI IN LEGNO. Pagina 2
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1 PONTEGGI Lo stato dell arte e le normative vigenti Enrico Gugliotti Pagina 1 PONTEGGI IN LEGNO Pagina 2 1
2 Per millenni in Europa, Africa e Medio Oriente i ponteggi sono stati costruiti in legno. Pagina 3 Le buche pontaie presenti sulle facciate degli edifici storici ne sono la testimonianza. Pagina 4 2
3 Il D.P.R. 164/1956 prima e il D.Lgs. 81/2008 dopo disciplinano innanzitutto la realizzazione di ponteggi in legno, da cui derivano tutti i successivi sistemi costruiti in metallo. Si vedano in merito: Titolo IV Capo II Sezione IV Allegato XVIII Paragrafi 2.1.XXX Pagina 5 Impalcati Allegato XVIII Paragrafo Se la distanza tra due traversi consecutivi i non supera 120 cm, è consentito l uso di tavole di spessore 4 cm e larghezza non inferiore a 20 cm. Se la distanza tra due traversi consecutivi supera 120 cm ma non è superiore a 180 cm, si devono utilizzare tavole in legno con dimensioni minime di 400x20x5 o 400x30x4 cm. Pagina 6 3
4 Allegato XVIII Paragrafo Le tavole devono appoggiare su almeno tre traversi e, in corrispondenza di uno di questi, le estremità devono essere sovrapposte per almeno 40 cm. Paragrafo (art.138 c.2) Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti. È consentito un distacco non superiore a 20 cm tra il bordo dell impalcato e l opera servita. Pagina 7 Sottoponti Articolo 128 Gli impalcati devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. La costruzione può essere omessa per: i ponti sospesi (si veda l allegato V paragrafo 4.4) le torri di carico (novità introdotta dal D.Lgs. 106/2009) i ponti a sbalzo (si veda art. 127 e all. XVIII parag ) lavori di manutenzione fino a 5 giorni ponteggi metallici nei cui libretti siano incluse specifiche configurazioni senza sottoponte di sicurezza (art. 138 lettera d) abrogato dal D.Lgs. 106/2009. Pagina 8 4
5 Allegato XVIII Paragrafo Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Il parapetto deve essere alto non meno di 1 metro dall estradosso del piano di calpestio a cui è posto a protezione e la tavola fermapiede non meno di 20 cm. Il vuoto lasciato tra due parapetti consecutivi o tra un parapetto e l estremità superiore della tavola fermapiede non deve superare 60 cm. Pagina 9 PONTEGGI A TUBI E GIUNTI Pagina 10 5
6 Ferdinando Innocenti Pagina 11 Negli anni 30 iniziano a essere impiegati i ponteggi metallici. Pagina 12 6
7 Grazie all estrema versatilità, il sistema a tubi e giunti viene impiegato per numerose applicazioni. Pagina 13 Combinato disposto dagli articoli 131 comma 1 e 138 comma 5: Per i ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, valgono le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Deroghe disposte dall art. 138 comma 5: l altezza del montante deve superare di almeno 1 m l ultimo impalcato; l altezza del parapetto non deve essere inferiore a 95 cm; l altezza del fermapiede non deve essere inferiore a 15 cm. Pagina 14 7
8 At Art. 135 comma 1: Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante. Pagina 15 Articolo 131 comma 6: Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell autorizzazione. Se il fabbricante non esiste più il ponteggio non è utilizzabile. In caso di incidente dovuto a difetti di fabbricazione del ponteggio, il legale rappresentante dell azienda costruttrice non sarebbe più perseguibile. Si veda anche la Circolare MLPS n. 29 del 27/08/2010, quesito 2. Pagina 16 8
9 Allegato XIX 1 Verifiche degli elementi di ponteggio prima di ogni montaggio A Ponteggi metallici a telai prefabbricati B Ponteggi metallici a montanti e traversi prefabbricati C Ponteggi metallici a tubi e giunti Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Controllo marchio come da libretto: se il marchio non è rilevabile occorre scartare l elemento. Pagina 17 Articolo 131 comma 5: L autorizzazione alla costruzione e all impiego è soggetta a rinnovo ogni dieci anni. Devoto-Oli, Vocabolario della lingua italiana, Le Monnier. Rinnovo: ripresentazione di un atto a una scadenza. Il fabbricante deve ripresentare una richiesta di rinnovo, allo scadere del decimo anno dal rilascio della prima autorizzazione. Pagina 18 9
10 Circolare MLPS n. 29 del 27/08/2010 Risposta al quesito 1: La validità si intende estesa fino al 14 maggio L impresa potrà impiegare i ponteggi anche dopo la scadenza dell autorizzazione.? Pagina 19 Articolo 133 e Allegato XIX paragrafo 2 punto 2: I ponteggi di altezza superiore a 20 m e quelli realizzati al di fuori degli schemi tipo contenuti nei rispettivi libretti di autorizzazione ministeriale, devono essere eretti in base ad un progetto firmato da ingegnere o architetto abilitati. Pagina 20 10
11 Alcuni casi in cui si deve procedere alla redazione di un progetto: - Realizzazione di ancoraggi in maniera difforme rispetto a quanto indicato nel libretto di autorizzazione. Pagina 21 Alcuni casi in cui si deve procedere alla redazione di un progetto: - Realizzazione di ancoraggi con frequenza inferiore rispetto a quella citata nell art. 125 comma 6. Pagina 22 11
12 - Montaggio di reti o teli sul ponteggio (Allegato XIX Paragrafo 2 punto 4). Pagina 23 - Coperture. Pagina 24 12
13 - Platee. Pagina 25 - Castelli per elevatori (Allegato XVIII Paragrafo 3.1.3). Pagina 26 13
14 Allegato XVIII Paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 I castelli devono avere i montanti controventati ogni due piani di ponteggio e devono essere ancorati a tutte le legature. In corrispondenza del varco lasciato per il passaggio del secchio, deve essere montata una tavola fermapiede alta almeno 30 cm. Il montante su cui viene applicato l argano elevatore deve essere raddoppiato. Si veda in proposito anche la circolare MLPS n. 29/2010, risposta al quesito 4. Dal lato interno devono essere applicati due staffoni alti almeno 120 cm e sporgenti almeno 20 cm. Pagina 27 Pagina 28 14
15 A seguito dell entrata in vigore del D.Lgs 106/2009, che ha abrogato la lettera d dell art. 136, i ponteggi su ruote ricadono esclusivamente nella sezione VI del titolo IV. Pagina 29 PONTEGGI PREFABBRICATI Pagina 30 15
16 I ponteggi vengono frequentemente impiegati per la realizzazione di ponteggi di facciata. Pagina 31 Nascono così negli anni 60 i ponteggi a telai prefabbricati che verranno corredati da impalcati metallici a partire dagli anni 80. Pagina 32 16
17 Un pezzo particolare realizzato al fuori della procedura prevista dall articolo 132 e quindi sprovvisto di libretto di autorizzazione ministeriale, non può essere utilizzato neanche in presenza di un progetto redatto ai sensi dell articolo 133 e tantomeno di una specifica relazione di calcolo firmata da un professionista. Pagina 33 Ripartizione dal carico al piede Allegato XVIII paragrafo : La piastra di base deve essere corredata da elementi di ripartizione del carico al piede del montante. Circolare MLPS n. 29 del 27/08/2010 quesito 6: Gli elementi di ripartizione del carico posti al di sotto delle basette possono essere realizzati con qualsiasi materiale purché rispettino le indicazioni contenute nel PiMUS. Pagina 34 17
18 Articolo 136 comma 4 lettere a, b e c: Il datore di lavoro assicura che lo scivolamento degli elementi di appoggio è impedito, il piano di appoggio ha una portata sufficiente e il ponteggio è stabile. Pagina 35 Principali differenze tra i vari tipi di telai prefabbricati Classificazione numero 1 rapidità di montaggio e smontaggio; basso costo di acquisto. Telaio a perni Telaio a boccole stabilità; attitudine alla zincatura a caldo; maggiore versatilità grazie alla disponibilità di diverse misure di campate. Pagina 36 18
19 Principali differenze tra i vari tipi di telai prefabbricati Classificazione numero 2 rapidità di montaggio; maggior numero di accessori disponibili; maggiore facilità di impiego alla base e in sommità. Telaio a portale Telaio ad H percezione di maggior sicurezza; in caso di facciate senza sporgenze, non necessita di accessori specifici sommitali. Pagina 37 Art. 111 comma 1: Il datore di lavoro in caso di lavori in quota sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, dando la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Pagina 38 19
20 L obiettivo può essere raggiunto con l impiego di ponteggi a protezione intrinseca o con parapetti provvisori. Pagina 39 Filmato Pagina 40 20
21 I parapetti provvisori non rientrano nel campo delle attrezzature di lavoro definite nell art. 69 per cui non sono obbligatori né la marcatura CE né la conformità all allegato V. Ai sensi dell art. 15 il datore di lavoro sceglie le attrezzature con l obiettivo di ridurre al minimo i rischi: in relazione alle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnico (EN 13374); limitando al minimo il numero dei lavoratori esposti; limitando al minimo il periodo di esposizione al rischio. Pagina 41 Art. 115 comma 1: Nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l uso specifico e conformi alle norme tecniche. Pagina 42 21
22 Nel lavoro di riorganizzazione del testo è interessante rilevare la soppressione del comma 2 dell'articolo 115, che riguardava il limite di 1,5 m per la caduta libera, esteso a 4 m in presenza di assorbitore di energia. Si trattava di un refuso proveniente dal DPR 164 del 1956 e dal DM 466 del 1992, in cui venivano posti dei limiti dimensionali assoluti ai componenti dei sistemi anticaduta. Il D.Lgs 475 del 1992 ha inserito le norme tecniche inerenti i DPI tra le norme giuridiche spostando il problema del dimensionamento in capo agli enti notificati, in fase di rilascio del marchio CE. Pagina 43 Art. 115 comma 3: Il sistema di protezione deve essere assicurato a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. Pagina 44 22
23 I sistemi di protezione contro le cadute dall alto provvisti di una certificazione specifica per l uso sui ponteggi non necessitano di alcuna verifica di resistenza a patto che si verifichino le condizioni previste nelle istruzioni d uso. Pagina 45 In caso di utilizzo di DPI su una linea di ancoraggio flessibile orizzontale, sprovvista di specifiche istruzioni d uso per i ponteggi, occorrerà la verifica di resistenza del punto di ancoraggio effettuata da ingegnere qualificato ai sensi della norma tecnica EN 795 paragrafo Pagina 46 23
24 Resta comunque l obbligo, da parte del redattore del Pimus, di calcolo e verifica del tirante d aria. AL = Abbassamento della linea di ancoraggio LC = Lunghezza del cordino LA = Lunghezza dell assorbitore di energia AA = Allungamento dell assorbitore di energia HA = distanza dai piedi dell operatore al punto di connessione sull imbracatura SI = Spostamento del punto di connessione sull imbracatura DT = Distanza di sicurezza da terra (1 m) Pagina 47 Nei casi in cui si faccia uso di DPI conformi alle norme tecniche: EN 354 Cordini EN 355 Assorbitori di energia EN 360 Dispositivi retrattili EN 362 Connettori il punto di ancoraggio dovrà essere conforme alla EN 795. Pagina 48 24
25 Resta comunque l obbligo, da parte del redattore del Pimus, di calcolo e verifica del tirante d aria anche in conseguenza dell effetto pendolo. DB = Distanza tra punto di ancoraggio e bordo di caduta HH = Altezza dell ancoraggio dal piano di calpestio LT = Lunghezza totale oae del cordino cod o comprensivo dell assorbitore di energia Pagina 49 Il sistema multidirezionale o multipiano Pagina 50 25
26 Il sistema multidirezionale è costituito da montanti su cui si possono fissare accessori diretti almeno nelle due direzioni orizzontali ortogonali (4 vie) o anche diagonalmente, sia nel piano orizzontale che in quello verticale (8 vie). Pagina 51 La tipologia più diffusa in Europa è quella ad 8 vie con disco saldato su montante ogni 50 cm. Pagina 52 26
27 Il disco presenta 8 fori, tipicamente disposti a raggiera ogni 45 gradi, 4 più piccoli per l inserimento di correnti e traversi e 4 più grandi per l inserimento delle diagonali. Pagina 53 Gli accessori sono provvisti di clampe saldate alle estremità predisposte per l aggancio sul montante. Ogni clampa è provvista di un cuneo per il fissaggio sul disco. Pagina 54 27
28 Il montaggio e lo smontaggio avvengono con un semplice colpo di martello. Pagina 55 Principali differenze tra ponteggi multidirezionali Clampa Stampata a freddo Stampata a caldo Pagina 56 28
29 Principali differenze tra ponteggi multidirezionali Posizione dei dischi sui montanti Centrati Decentrati (simmetrici) (asimmetrici) Pagina 57 Principali differenze tra ponteggi multidirezionali Diametro del tubo delle diagonali Come correnti Ridotto Pagina 58 29
30 Il sistema multidirezionale può essere utilizzato per realizzare piazzole e torri di carico a patto però che sia progettato in modo tale da resistere almeno ai carichi previsti per la classe 5 della norma tecnica EN , tabella 3. Classe 5: 450 kg/mq unif. distrib. 750 kg/mq sul 40% della superficie Classe 6: 600 kg/mq unif. distrib kg/mq sul 50% della superficie Pagina 59 Ai sensi dell articolo 124 comma 1, il deposito di materiali sui ponteggi di servizio è consentito solo per il tempo strettamente necessario all esecuzione dei lavori. Ogni deposito che si protragga oltre l orario di lavoro è vietato a meno che non si tratti di una piano esplicitamente adibito a deposito e stoccaggio dei materiali (piazzola o torre di carico). Pagina 60 30
31 La modifica all art. 128 comma 2 del testo unico, introdotta dal D.Lgs. 106/2009, ha eliminato l obbligo di realizzazione del sottoponte per le torri di carico (ma non per le piazzole a sbalzo), i ponti sospesi realizzati in conformità all allegato V paragrafo 4.4, i ponti a sbalzo realizzati secondo quanto disposto dall art. 127 e i lavori di durata non superiore a 5 giorni, mentre ha l ha reso obbligatorio in tutti gli altri casi. Pagina 61 La modifica all art. 125 comma 4 del testo unico, introdotta dal D.Lgs. 106/2009, unitamente a quanto disposto dall art. 138 comma 5 lettera a, ha sensibilmente modificato la configurazione del ponteggio a livello dell ultimo lti impalcato. Pagina 62 31
32 4 m? Pagina 63...Dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull ultimo impalcato Soluzione 1: Parapetti temporanei specifici per coperture. Pagina 64 32
33 Soluzione 2: realizzare i parapetti sul montante interno del ponteggio. Pagina 65 Soluzione 3: realizzare il ponteggio in modo che l ultimo impalcato risulti ad un altezza tale per cui la misura dall estradosso della copertura all estradosso dell impalcato non sia maggiore di 50 cm (art. 146 comma 3). Pagina 66 33
34 ...e la distanza tra il bordo esterno della copertura e l interno dei parapetti non sia inferiore a 60 cm. Pagina 67 Per realizzare un impalcato molto vicino alla copertura i ponteggi a telai prefabbricati potrebbero creare problemi. Pagina 68 34
35 Anche il ponteggio a protezione intrinseca potrebbe risultare inidoneo a causa della insufficiente altezza del montante esterno. Pagina 69 Per attuare la soluzione 3 risultano invece utili gli altri due sistemi costruttivi, soprattutto il multidirezionale con montante asimmetrico e spinotto mobile. Pagina 70 35
36 Circolare MLPS n. 29 del 27/08/2010 Risposta al quesito 3: L impiego di ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che operano sulle coperture è possibile a condizione che il parapetto si realizzato in posizione diversa dall ultimo impalcato e che sia redatto uno specifico progetto. Pagina 71 Ponteggi misti In caso di utilizzo di ponteggi prefabbricati, ovvero telai o multidirezionale, i tubi e giunti utilizzabili per ancoraggi, collegamenti e integrazioni devono essere di tipo autorizzato e appartenere ad un unico fabbricante, che non necessariamente deve essere lo stesso produttore del ponteggio prefabbricato. Tale promiscuità non può essere sanata neanche con progetto redatto ai sensi dell art Pagina 72 36
37 La modifica apportata dal D.Lgs. 106/2009 all allegato XIX parte 2 comporta, per colui che redige il PiMUS, l obbligo di firmare il disegno esecutivo del ponteggio, nel caso in cui questo ricada in una delle configurazioni previste dal libretto di autorizzazione ministeriale. La firma ha valore di attestazione di conformità del disegno esecutivo ad uno degli schemi tipo contenuti nel libretto di autorizzazione ministeriale. La firma non è necessaria in presenza di un progetto redatto ai sensi dell articolo 133. Pagina 73 Il D.Lgs. 106/2009 ha eliminato tutte le sanzioni per il preposto contenute nel titolo IV rimandandole all articolo 56 che contiene le sanzioni derivanti dagli inadempimenti ai doveri contenuti nell articolo 19. Pertanto t si ribadiscono per il preposto i ruoli di sovrintendenza e vigilanza sugli altri lavoratori in particolare in merito a: osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché di emergenza; uso di DPI e sistemi di protezione collettiva in conformità alle istruzioni i i che li accompagnano; segnalazione ai superiori di malfunzionamenti e situazioni di pericolo. Pagina 74 37
38 Il preposto non è il soggetto che redige il Pimus ma solo colui che è responsabile della sua attuazione, in ogni sua parte, comprese le procedure di emergenza. Non è tantomeno colui che decide la natura e la sequenza delle operazioni da eseguire e non ha alcun potere di modificare o inventare procedure né per sé né per gli altri componenti della squadra che lui dirige. Ha invece il dovere di mettere le proprie competenze e conoscenze al servizio degli altri componenti della squadra, collaborare all attuazione delle procedure decise dal datore di lavoro e fermare le operazioni in caso di pericolo. Pagina 75 Il preposto è anche il soggetto a cui fanno capo le verifiche che devono essere obbligatoriamente eseguite sui ponteggi e che si trovano indicate nel PiMUS. Pagina 76 38
39 Verifiche pre-impianto Allegato XIX parte 1 Sono finalizzate principalmente a scartare i pezzi inutilizzabili e non conformi a quanto indicato dal libretto di autorizzazione ministeriale ed eventualmente dal progettista. Pagina 77 Per tutti i tre i sistemi costruttivi valgono comunque le seguenti regole comuni: tutti i componenti devono recare il marchio del fabbricante; tutti i componenti devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione con i metodi indicati dal produttore del ponteggio. Pagina 78 39
40 Verifiche di fine montaggio Allegato XIX parte 2 Le verifiche di fine montaggio sono volte a controllare: la conformità del ponteggio realizzato al disegno esecutivo o al progetto; la presenza di tutti i documenti necessari per l utilizzo; la efficace realizzazione degli ancoraggi. Pagina 79 Verifiche periodiche e straordinarie Allegato XIX parte 2 Le verifiche post-impianto sono volte a controllare lo stato del ponteggio in relazione all uso ed ai fenomeni eccezionali. Pagina 80 40
41 La frequenza dei controlli ordinari è stabilita dal datore di lavoro dell impresa incaricata del montaggio dei ponteggi ed è indicata nel PiMUS. In seguito a fenomeni naturali eccezionali o a eventi accidentali, prima di riutilizzare il ponteggio devono essere comunque disposti controlli straordinari. Pagina 81 Tutte le verifiche devono essere annotate nella copia di cantiere del PiMUS e devono recare data e firma del preposto incaricato dal datore di lavoro. Secondo quanto disposto dall art. 137 comma 1 e dall allegato XXII par. 10, tutte le verifiche devono essere eseguite da un preposto formato ai sensi dell art. 136 commi 6 e 7. Pagina 82 41
42 Nel PiMUS, redatto sotto la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell art. 136 comma 1, devono essere indicati i componenti della squadra di montaggio, tutti in forza presso la stessa azienda, in numero sufficiente i per l attuazione di tutte le procedure, comprese quelle di emergenza, in ogni caso non meno di due. Nel caso in cui nel PiMUS sia previsto l utilizzo di DPI di terza categoria, i componenti della squadra di montaggio dovranno dimostrare di aver frequentato il corso di cui all art. 136 comma 7. Pagina 83 Si prega indirizzare eventuali richieste di contatto ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: direzione@progein.it enrico.gugliotti@qs3.it it Pagina 84 42
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