Impugnazione del Licenziamento e Tutele La procedura di conciliazione preventiva

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1 Impugnazione del Licenziamento e Tutele La procedura di conciliazione preventiva Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Art. 7 L. n. 604/1966 così come modificato dalla L. n. 92/2012 Avv. Filippo Mengucci Esperto in Diritto del Lavoro, della Previdenza, dell Assistenza e delle Discipline Sociali Foro di Roma Sala delle Bandiere Piazza Adriana Roma 29 gennaio /01/2018 M.F. 1

2 Presupposti del g. m. o. Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento si configura quando la risoluzione del rapporto si renda necessaria per ragioni inerenti all attività produttiva, all organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa; 29/01/2018 M.F. 2

3 Onere probatorio COSA DEVE DIMOSTRARE IL DATORE DI LAVORO? Il datore di lavoro che voglia validamente recedere per GMO da un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato deve provare in giudizio quanto segue: 1) La sussistenza delle ragioni addotte 2) Il nesso di causalità con il recesso 3) L impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse con riguardo all'organizzazione aziendale (complessiva) in essere al momento del recesso, compatibili con il suo profilo professionale o anche, di livello inferiore (art cod. civ.) 29/01/2018 M.F. 3

4 Procedura obbligatoria Tentativo obbligatorio di conciliazione nel licenziamento per G.M.O. La legge n. 92/2012 modificando l art. 7 della L. n. 604/66, prevede che il datore di lavoro [imprenditore e non imprenditore che nei sei mesi antecedenti, in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto occupa più di 15 dipendenti (5, se trattasi di imprenditore agricolo), oppure più di 15 lavoratori in ambito comunale o più di 60 dipendenti su scala nazionale] che intende intimare un licenziamento per GMO deve esperire il Tentativo Obbligatorio di Conciliazione Caso di recesso del contratto versus rinegoziazione 29/01/2018 M.F. 4

5 Aspetto sostanziale, Aspetto procedurale e Sanzione LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: 1) Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti l attività produttiva, all organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (art. 3, co. 1, L. 604/1966); 2) Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere preceduto da richiesta di conciliazione del datore rivolta alla Direzione Territoriale Lavoro (I.T.L.) e trasmessa a lavoratore (nuovo testo art. 7 L. 604/1966: procedura di conciliazione); Sanzione, OMESSA ATTIVAZIONE PROCEDURA = INEFFICACIA = RISARCIMENTO DANNO DA 6 A 12 MESI RETRIBUZIONE a seconda del grado di violazione, SALVO PROVA DIFETTO GIUSTIFICAZIONE: IN QUESTO CASO REINTEGRA O RIASSUNZIONE 29/01/2018 M.F. 5

6 Dettaglio Procedura LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: PROCEDURA 1) Nella richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione, il datore deve dichiarare l intenzione di licenziare per motivo oggettivo, indicare i motivi, l impossibilità di collocare il lavoratore in altra posizione lavorativa compatibile con il suo profilo professionale o, anche di livello inferiore e le eventuali misure di assistenza alla sua ricollocazione; 2) l I.T.L.convoca le parti nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione dell a comunicazione (intenzione) dell azienda; 3) Le parti possono farsi assistere dal sindacato, da un avvocato o da un consulente del lavoro; 4) Esame soluzioni alternative a recesso con obbligo chiusura entro 20 gg da convocazione (salvo diversi accordi tra le parti); 5) Se il tentativo fallisce, il datore può comunicare il licenziamento. 29/01/2018 M.F. 6

7 Fattispecie escluse Tentativo obbligatorio di conciliazione si applica a tutti i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ad eccezione del licenziamento per: 1. Superamento del periodo di comporto 2. Cambio di appalto 3. Fine cantiere (in edilizia )o fine fase lavorativa 4. Durante il periodo di prova 5. Dirigenti 6. Apprendisti al termine del periodo formativo 29/01/2018 M.F. 7

8 IPOTESI SI COMUNICAZIONE PREVENTIVA Roma, lì Spett.le I.T.L. di di (già Direzione Territoriale del Lavoro) Via Maria Brighenti n Roma E p.c. Sig. Via n. 00 Roma RACCOMANDATA AR Oggetto: Comunicazione preventiva di licenziamento per motivi economici - richiesta attivazione commissione di conciliazione (art. 410 c.p.c.) art. 7, comma 1, L. n. 604/1966 come modificato art. 1 comma 40 L. 92/2012. Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell art. 7 della legge n. 604/1966 come modificata dall art. 1 c. 40 della legge n. 92/2012 la scrivente società in persona del sig., in qualità di procuratore della società, fiscale, con sede legale corrente in in Via n. ; Premesso che l azienda appartiene al settore Industria Metalmeccanica ed è aderente al CCNL PMI - Piccola Industria Confapi, che l azienda svolge attività di produzione software non connesso all edizione e relativa consulenza informatica ; che l'azienda ha i requisiti dimensionali di cui all art. 18, 8 comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed impegna, alla data, complessivi n.lavoratori; ciò premesso, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa in oggetto, Dichiara / Comunica a codesto Ispettorato Territoriale l intenzione di procedere al licenziamento del sig. ai sensi dell art. 3 della legge 604/1966 per giustificato motivo oggettivo. La necessità di risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente addetto a presso il punto di è motivato dalla decisione di procedere alla riduzione degli, per la persistente crisi e riduzione del fatturato. In merito, richiede l attivazione della commissione provinciale di conciliazione competente per territorio (art. 410 c.p.c.) al fine di dare avvio al tentativo obbligatorio di conciliazione del licenziamento per motivi economici che si vede costretta ad effettuare 29/01/2018 M.F. 8

9 IPOTESI SI COMUNICAZIONE PREVENTIVA (segue) ( ) Tale decisione risulta necessaria per garantire la continuità del servizio e soprattutto per conseguire una significativa riduzione dei costi operativi, sempre più indispensabile per affrontare i problemi contingenti e strutturali del mercato nel quale la Società scrivente opera, anche a fronte di forti perdite economiche ingenti come si può evincere da documenti contabili. La scelta è ricaduta sul Sig. anche in considerazione del suo profilo professionale. Si comunica, inoltre, che non è stato possibile reperire allo stato nella organizzazione di lavoro aziendale, una posizione cui assegnare il lavoratore coerente con il suo inquadramento o con inquadramento in mansioni anche inferiori per il profilo professionale specificato. Nella fattispecie tutte le posizioni disponibili con mansioni equivalenti o fungibili o anche inferiori, ad oggi in essere, sono occupate da altri lavoratori né il sig. possiede la formazione necessaria per occuparne altre. Non sono, inoltre, previste delle riorganizzazioni della pianta organica o riassetti aziendali tali da far presagire la possibilità di collocare il sig. in altra posizione lavorativa. Sarà cura della scrivente azienda, nel corso del primo incontro congiunto, integrare e dettagliare meglio queste brevi informazioni circa le ragioni economiche e/o produttive addotte, le quali rendono non rinviabile questa decisione. In attesa delle determinazioni di competenza, porge Distinti saluti Il datore di lavoro 29/01/2018 M.F. 9

10 IPOTESI SI COMUNICAZIONE PREVENTIVA (varianti) Precisa inoltre, al riguardo, di trovarsi nella impossibilità di trasferire il lavoratore nella sede legale di ovvero di ricollocare e/o riutilizzare lo stesso presso altre unità produttive sul territorio, anche nell ambito di diverse commesse, all interno della propria organizzazione. Altre possibili cause: cessazione attività produttiva nell unità locale UL di ; soppressione dell ambito cui era addetto il predetto lavoratore, esternalizzazione dei compiti e dei servizi a soggetti esterni all impresa per una più economica gestione della commessa lavorativa. NB attenzione che la norma stabilisce che l impresa deve indicare le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore nel caso in cui l impresa non sia nelle condizioni di poterla soddisfare tale clausola non deve essere indicata Comunica che allo stato attuale, sono possibili le seguenti misure di ricollocazione: disponibilità dell Azienda di attivarsi al fine di mettere in contatto il lavoratore con le agenzie di somministrazione collocate nella zona della sua residenza alle quali saranno inviate le referenze del Lavoratore. 29/01/2018 M.F. 10

11 Esiti tentativo obbligatorio Il tentativo di conciliazione avanti alla Commissione di conciliazione RIESCE: Individuazione di una soluzione conservativa; Risoluzione consensuale del rapporto (con percezione NASPI); Affidamento lavoratore ad agenzia per l impiego e percezione NASPI Il tentativo di conciliazione avanti alla Commissione di conciliazione NON RIESCE: Il datore comunica il licenziamento con possibile contenzioso da parte del lavoratore che può ricorrere sempre al giudice del lavoro impugnando il recesso 29/01/2018 M.F. 11

12 Modalità di conclusione del tentativo obbligatorio Il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione presso l I.T.L. si considera concluso: Al raggiungimento dell accordo; Quando le parti ritengano di non proseguire nel tentativo ; Decorsi venti giorni dalla convocazione. 29/01/2018 M.F. 12

13 FALLIMENTO TENTATIVO OBBLIGATORIO Convocazione non effettuata; Si è verificata l assenza di una delle parti; Le parti non hanno trovato un accordo ; Abbandono di una delle parti. 29/01/2018 M.F. 13

14 Quando il datore di lavoro può comunicare il licenziamento Trascorsi 7 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell I.T.L. per mancata convocazione ; Mancata presentazione del lavoratore; Esito negativo del tentativo di conciliazione. 29/01/2018 M.F. 14

15 Cosa succede se fallisce il tentativo di conciliazione Il datore di lavoro comunica il licenziamento che ha effetto dal giorno in cui il procedimento è stato avviato (data ricezione comunicazione dall I.T.L.). ll lavoratore, a pena di decadenza, deve impugnare per iscritto il licenziamento entro 60 giorni dalla data in cui ne ha avuto notizia da parte del datore di lavoro 29/01/2018 M.F. 15

16 Decorrenza del termine di decadenza per impugnare il licenziamento In tema di impugnazione del licenziamento, quest ultimo, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza, per l'impugnazione del recesso, opera dalla comunicazione del licenziamento (cfr Corte di Cassazione Sentenza n dell ). 29/01/2018 M.F. 16

17 Secondo termine di decadenza e sua decorrenza L impugnazione non è efficace se non è seguita, entro 180 giorni, da deposito ricorso c/o cancelleria Tribunale Il termine per compiere l impugnazione giudiziale decorre da quello dell impugnazione extragiudiziale, e non dalla fine dei 60 giorni. E l esigenza di celerità indica anche che il termine «debba ricorrere dalla spedizione e non dalla ricezione dell atto» (cfr Corte di Cassazione, sentenza n dell ). 29/01/2018 M.F. 17

18 Accoglimento del ricorso per impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo PRIMA IPOTESI: Il giudice accerta la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ANNULLA il licenziamento, PUÒ (e non deve) ordinare la reintegrazione, e condanna il datore a pagare a favore del lavoratore indennità e contributi (art. 18, co. 7, L. 300/70) 29/01/2018 M.F. 18

19 Sanzione per manifesta infondatezza Impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ricorso accolto x MANIFESTA INFONDATEZZA del giustificato motivo oggettivo (POSSIBILE REINTEGRA), con condanna al pagamento di: INDENNITA MAX 12 MESI L indennità è commisurata ad ultima retribuzione globale di fatto da giorno licenziamento sino a quello di effettiva reintegra dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per svolgimento altre attività lavorative e quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza a ricerca nuova occupazione CONTRIBUTI Datore è condannato a versare i contributi dal giorno del licenziamento fino a effettiva reintegrazione, più interessi legali ma senza sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale tra la contribuzione che sarebbe maturata e quella accreditata per svolgimento altre attività: se i contributi afferiscono ad altra gestione, essi sono imputati d ufficio alla gestione corrispondente all attività del dipendente licenziato, con addebito dei costi al datore. 29/01/2018 M.F. 19

20 Accoglimento del ricorso per impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo SECONDA IPOTESI: Il giudice accerta che non ricorrono estremi del giustificato motivo oggettivo ma NON ne ravvisa la manifesta infondatezza. Dichiara comunque RISOLTO il rapporto con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore a pagare un indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità 29/01/2018 M.F. 20

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