INDENNITA DI ESCLUSIVITA MEDICA e BLOCCO degli. L art. 9, co. 1 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 ha sancito il blocco

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1 INDENNITA DI ESCLUSIVITA MEDICA e BLOCCO degli INCREMENTI RETRIBUTIVI ex ART. 9, co. 1 del D.L. n. 78/2010. a cura di DAVIDE FELICE e LAURA RACHELI L art. 9, co. 1 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 ha sancito il blocco degli incrementi retributivi dei dirigenti medici per gli anni 2011, 2012 e 2013; blocco prorogato sino al , così come previsto dal D.P.R. n. 122/2013. Il contenuto delle suindicate norme ha sollevato però dubbi circa l effettiva applicazione delle medesime, poiché il legislatore, richiamando un generico trattamento ordinariamente spettante per l anno 2010, non ha specificato quali voci retributive siano effettivamente soggette al blocco de quo o quali siano i criteri di individuazione delle stesse. L incertezza normativa non ha originariamente trovato una soluzione nemmeno con un interpretazione a contrariis delle suddette disposizioni, ovvero attraverso l individuazione di quegli emolumenti che non sarebbero soggetti al blocco. Il legislatore infatti non chiarisce quali siano gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva ; effetti esclusi dall ambito applicativo dell art. 9, co. 1 del D.L. n. 78/2010. Tale incertezza normativa ha dato origine alla querelle che ha coinvolto dirigenti medici del S.S.N., sindacati di categoria e Aziende Ospedaliere in merito all applicazione o meno delle suindicate disposizioni alla indennità di esclusività, emolumento che viene corrisposto a quei professionisti che decidono di svolgere la propria attività lavorativa in regime di intramoenia. Molti dirigenti medici del S.S.N. infatti, pur possedendo i requisiti necessari per il percepimento di detta voce retributiva, si sono visti negare, da parte delle rispettive Aziende 1

2 Ospedaliere, la corresponsione della medesima, sulla base del blocco degli incrementi disposto con D.L. n. 78/2010 e successivamente prorogato con D.P.R. n. 122/2013. E, pertanto, opportuno chiedersi se l indennità di esclusività sia da ricomprendersi nel cosiddetto trattamento ordinariamente spettante ai dirigenti ovvero se tale voce retributiva sia esclusa dalla portata normativa delle norme de quibus, verificando, a tal fine, se sia legittimo o meno il rifiuto da parte delle Aziende Ospedaliere del S.S.N. di corrispondere la medesima, anche alla luce delle più recenti pronunce di merito e di legittimità. QUADRO NORMATIVO di RIFERIMENTO L indennità di esclusività è un emolumento che venne introdotto dall art. 1, co. 12 della L. n. 662/1996 secondo cui: Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni [ ], indicano altresì i criteri per l attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. La norma de qua venne successivamente recepita nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale della dirigenza medico veterinaria sottoscritto il quadriennio 1998/2001, nel quale, all art. 42, si precisa che le parti prevedono l istituzione di una indennità per l esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari e che Resta fermo, in ogni caso, il mantenimento dell indennità nei confronti di quei dirigenti che, pur in un diverso assetto normativo, manterranno la propria opzione per l esclusività del rapporto di lavoro. 2

3 L art. 27 del CCNL 2000 biennio economico 2000/2001 individua i professionisti a cui spetta il suindicato emolumento, ovvero: a) dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa; b) dirigenti con incarichi di direzione di struttura semplice o di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo con esperienza professionale nel S.S.N. superiore a 15 anni; c) dirigenti con incarichi di direzione di struttura semplice o di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo con esperienza professionale nel S.S.N. tra 5 e 15 anni; d) dirigenti con esperienza professionale nel S.S.N. sino a 5 anni. Per ciò che concerne la natura della suindicata indennità l art. 5, II comma, del CCNL del 2000 biennio economico 2000/2001 prevedeva che essa costituisce un elemento distinto dalla retribuzione che non viene calcolata al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.. L art. 12 del CCNL del 2010 biennio economico 2008/2009, pur riconfermando la legittimità della corresponsione di detto emolumento, ha però disapplicato l art. 5, II comma, secondo capoverso, del CCNL del 2000 biennio economico 2000/2001. L indennità di esclusività comunque non rientra nelle voci retributive relative al trattamento fondamentale né in quello accessorio previste dal CCNL del 2000 biennio economico 1998/1999 e succ. modifiche, così come specificato anche nella Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 11/17/CR06/C1, bensì negli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva. Infatti per voci retributive del trattamento fondamentale si intendono: a) lo stipendio tabellare (compresa l indennità integrativa speciale); 3

4 b) la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), se acquisita; c) il maturato economico ex art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL del ; d) la progressione economica orizzontale; e) gli eventuali assegni ad personam; f) la tredicesima mensilità; g) l indennità di specificità medica (solo per i dirigenti del S.S.N.); h) la retribuzione di posizione minima unificata (solo per i dirigenti del S.S.N.); i) il valore comune di indennità di qualificazione professionale (solo per i dirigenti del S.S.N.). Rientrano invece nel trattamento accessorio le seguenti voci: a) l indennità di comparto; b) l indennità di direzione e staff ex art. 37, co. 4, del CCNL del ; c) l indennità specifica delle categorie A e B1; d) l indennità centralinisti non vedenti ex L. n. 113/1995; e) la retribuzione di posizione titolari di Posizione organizzativa o di Alta professionalità e, per il S.S.N., anche l indennità di coordinamento; f) l indennità di docenza ex art. 37, co. 1, lett. e) del CCNL del ; g) i compensi per particolari responsabilità; h) l indennità di disagio; i) l indennità di maneggio valori; j) l indennità di rischio e, per il S.S.N., di rischio radiologico; k) l indennità di turno e di reperibilità; l) l indennità professionale specifica per il S.S.N.; 4

5 m) l indennità di struttura ex art. 44 CCNL del ; n) la retribuzione di posizione dei dirigenti regionali e, per il S.S.N., la retribuzione di posizione aziendale, l indennità di struttura complessa e l indennità di dipartimento. Il finanziamento e l effettivo versamento dell indennità di esclusività non sono subordinati alla costituzione di fondi aziendali, così come indicato dagli artt. 9, 10 e 11 del CCNL del 2010 biennio economico 2008/2009, i quali prevedono l accantonamento dei suddetti fondi per la corresponsione dei seguenti emolumenti: l indennità di specificità medica, la retribuzione di posizione, di equiparazione, lo specifico trattamento, l indennità di direzione di struttura complessa, il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. ***** L art. 9, co. 1 del D.L. n. 78/2010, nell ambito delle Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, sancisce che Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio non può superare, in ogni caso, il trattamento (ordinariamente spettante per) l anno 2010 (al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d anno ). Il D.P.R. n. 122/2013 ha poi prorogato l efficacia della suindicata norma sino al Stante l insorgere delle summenzionate problematiche interpretative, nelle date del e del , venne convocata la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per definire la portata normativa della disposizione di 5

6 cui all art. 9, co. 1 del D.L. n. 78/2010. Per ciò che interessa in questa sede, all esito della Conferenza venne disposto che Sono fatti salvi nel corso del triennio di riferimento, quindi non vengono ricompresi nel tetto del trattamento economico complessivo, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, vale a dire le variazioni retributive in aumenti conseguenti a eventi che incidono sulla prestazione lavorativa..., tra cui: l attribuzione ai dirigenti di prima nomina, dopo 5 anni di servizio, di un incarico con funzioni superiori; l indennità di esclusività conseguita per l effetto dell attribuzione di incarico di struttura complessa o di incarichi / funzioni diverse al maturare di superiori fasce di anzianità; passaggio dal regime di non esclusività a quello di esclusività. Si sottolinea per interesse che la direttiva imposta dalla Conferenza de qua venne successivamente recepita dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/3822 del 2012 che richiama le Aziende al rispetto delle indicazioni già impartite con la DGR n. IX/2633 del 6 dicembre 2011 e con i documenti approvati in sede di Conferenza delle Regioni il e il , con particolare riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, della fascia superiore dell indennità ai dirigenti cui, dopo 5 anni di esperienza professionale, e previa valutazione positiva, viene attribuito, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, un incarico fra quelli previsti dall art. 27, co. 1, lett. b) e c) del CCNL PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI In tema di indennità di esclusività e, per ciò che attiene all applicazione del 6

7 blocco degli incrementi retributivi, sono state individuate le seguenti pronunce di merito: 1) Il Tribunale di Brescia, Sez. Lavoro con Sentenza n. 839/2012 ha stabilito che ai fini del computo dell anzianità di servizio per il percepimento dell indennità di esclusività si deve tener conto dell intera durata del rapporto, sia con assunzione a tempo indeterminato che con assunzione a tempo determinato, anche in soluzione di continuità. Si evidenzia però che le pronunce della S.C. sul punto (Cass. n /2008 e Cass. n. 6958/2014) sono orientate ad individuare, quale presupposto per il computo dell anzianità, solo i periodi in cui il dirigente medico ha esercitato la professione senza soluzione di continuità, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. 2) Il Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, con Sentenza n. R.G. 9325/2011 ha sancito che il passaggio dal regime di extramoenia a quello di intramoenia non è soggetto al blocco previsto dall art. 9 del D.L. n. 78/2010 e ha condannato l Azienda Ospedaliera alla corresponsione delle differenze retributive non erogate ai propri dirigenti medici. RIFIUTO DI CORRESPONSIONE DELL INDENNITA di ESCLUSIVITA DA PARTE DELLE AA.OO. E DIRITTI DEI DIRIGENTI DEL S.S.N. Alla luce della complesso quadro normativo ut supra descritto e del più recente orientamento giurisprudenziale si può concludere che l indennità di esclusività non è una voce retributiva compresa nel trattamento fondamentale o accessorio previsti dal CCNL di categoria e non è, pertanto, soggetta all applicazione delle norme di cui all art. 9, co. 1 del D.L. n. 78/2010 e del D.P.R. n. 122/2013. Anche la Conferenza delle Regioni, nella proprie determinazioni, ha dichiarato 7

8 che l indennità di esclusività è un effetto derivante da eventi straordinari della dinamica retributiva, ed è esclusa quindi dalla portata normativa prevista dal blocco degli incrementi salariali. E compito di ogni regione adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati all applicazione delle sopra menzionate direttive. ***** Le linee guida interpretative dettate all esito della Conferenza de qua sono state puntualmente recepite dalla Regione Lombardia la quale, nella delibera di giunta n. IX/3822 del 2012, ha imposto alle Aziende Ospedaliere di attenersi ai canoni applicativi succitati, con particolare riferimento al riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, della fascia superiore dell indennità ai dirigenti che hanno maturato 5 anni di esperienza professionale, ai quali sono stati attribuiti un incarico tra quelli previsti all art. 27, lett. b) e c) del CCNL del 2000 biennio economico 2000/2001. Anche le recenti pronunce giurisprudenziali sul tema in oggetto (unica pronuncia: Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, con Sentenza n. R.G. 9325/2011), uniformandosi alle direttive ermeneutiche statali e alle specifiche normative regionali, hanno riconosciuto l illegittimità del rifiuto da parte delle Aziende Ospedaliere di corrispondere, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al CCNL dei medici veterinari, l indennità di esclusività, condannando le medesime al versamento delle differenze retributive spettanti ai dirigenti medici. Pertanto, il diritto a ricevere l indennità di esclusività medica è oggetto di una specifica ed espressa tutela sia a livello normativo che a livello giurisprudenziale, risultando pertanto illegittimo il rifiuto, da parte delle Aziende Ospedaliere, di corrispondere detto emolumento in funzione del blocco di cui all art. 9, co. 1 del 8

9 D.L. n. 78/2010. Brescia, 9 Maggio

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