Interventi di sostegno al reddito nazionali e provinciali e di politica del lavoro

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1 Interventi di sostegno al reddito nazionali e provinciali e di politica del lavoro anno

2 Indice pag. 3 - massimali 2012 per disoccupazione, CIGS e mobilità (Circolare INPS n. 20 del 8 febbraio 2012) pag. 3 - trattamenti di integrazione salariale pag. 4 - indennità di mobilità pag. 5 - indennità ordinaria di disoccupazione pag. 6 - Contratti di solidarietà difensivi per le imprese in regime di cigs (Legge 863/84) Tipo "A" pag. 7 - Contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della cigs (Art. 5, CO. 5, L. 236/1993) Tipo "B" pag. 8 - cassa integrazione in deroga pag. 9 - mobilità in deroga pag sospensione con intervento ente bilaterale pag indennità regionale di mobilità pag Interventi della Provincia di Trento a tutela dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per crisi di mercato pag Obbligo di condizionalità per beneficiare dei sussidi per disoccupati o sospesi dichiarati in esubero pag Intervento di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi pag Rimborsi a fronte della partecipazione a percorsi formativi Agenzia del Lavoro per disoccupati e sospesi pag Nuovi requisiti per l accesso al Progettone, Lavori socialmente utili di cui LP 32/1990. alla pag Lavori socialmente utili, Piano Politica del Lavoro, Intervento 19, ex Azione 10 2

3 Massimali 2012 per disoccupazione, CIGS e mobilità (Circolare INPS n. 20 del 8 febbraio 2012) L INPS, con Circolare n. 20 del 8 febbraio 2012, ha aggiornato gli importi dei massimali dei trattamenti di disoccupazione, cassa integrazione e indennità di mobilità. In base all articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 è disposto, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno a partire dal 2008, che gli aumenti dei massimali sono rideterminati nella misura del 100 per cento dell aumento derivante dalla variazione annuale dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Inoltre, l articolo 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria per il 2010) ha disposto che, con effetto dal 1 gennaio 2010, che anche la rivalutazione annuale dei trattamenti speciali di disoccupazione per l edilizia di cui alla legge 427/75 avviene ora in tale misura. Trattamenti di integrazione salariale Vengono erogati nella misura dell 80% della retribuzione di riferimento, comprensiva dei ratei di eventuali mensilità aggiuntive entro e non oltre i massimali. Gli importi riguardanti i massimali sono fissati, per l anno 2012, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente, è pari al 5,84 %: 1. Tetto basso euro 931,28 876,89 2. Tetto alto euro 1.119, ,95 Settore edile (intemperie stagionali) 1. Tetto basso euro 1.117, ,28 2. Tetto alto euro 1.343, ,74 L importo della retribuzione mensile superato il quale si applica il massimale di cui al punto 2, è fissato, a decorrere dal 1 gennaio 2012, in euro 2014,77. INTEGRAZIONE PROVINCIALE: l indennità è integrata alle condizioni e secondo le modalità fissate dalla normativa provinciale. 3

4 Indennità di mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione per l edilizia Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2011 sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente, è pari al 5,84 %: 1. Tetto basso euro 931,28 876,89 2. Tetto alto euro 1.119, ,95 L importo della retribuzione mensile superato il quale si applica il massimale di cui al punto 2 è fissato, a decorrere dal 1 gennaio 2012, in euro 2014,77. Dal 13 mese in avanti l indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20% della stessa ma non trova più applicazione la trattenuta del 5,84%. Si ricorda che il massimale su cui viene calcolata l indennità negli anni successivi al primo, è quello in vigore al momento del licenziamento e non è soggetto a rivalutazione. Trattamento speciale di disoccupazione per l edilizia per fine lavoro L importo, per effetto della nuova norma citata in introduzione, passa per l anno 2012 a euro 608,90 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a euro 573,34. Trattamento disoccupazione speciale edilizia legge 223/1991 e legge 451/1994 Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell indennità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2011 sono, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istituita dall articolo 26 della legge n. 41/1986, che attualmente, è pari al 5,84 %, i seguenti: 1. Tetto basso euro 931,28 876,89 2. Tetto alto euro 1.119, ,95 L importo della retribuzione mensile superato il quale si applica il massimale di cui al punto 2 è fissato, a decorrere dal 1 gennaio 2012, in euro 2014,77. Dal 13 mese in avanti l indennità di mobilità subisce una riduzione nella misura del 20% della stessa ma non trova più applicazione la trattenuta del 5,84%. Si ricorda che il massimale su cui viene calcolata l indennità negli anni successivi al primo, è quello in vigore al momento del licenziamento e non è soggetto a rivalutazione. INTEGRAZIONE PROVINCIALE: 6,6 per ogni giorno di disoccupazione per un massimo di 180 giorni, condizionata alla stipula del Patto di Servizio con il Centro per l Impiego e alla partecipazione alle azioni di politica attiva del lavoro proposte. 4

5 Indennità ordinaria di disoccupazione Viene erogata nella misura del 60% della retribuzione media di riferimento (comprensiva dei ratei di eventuali mensilità aggiuntive) per i primi 6 mesi, del 50% per i due mesi successivi, del 40% per i restanti mesi di beneficio; per una durata massima di 8 mesi per persone di età inferiore a 50 anni al momento del licenziamento e 12 mesi in caso di età pari o superiore a 50 anni. Gli importi massimi mensili dell indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro 931,28 ed a euro 1.119,32. L importo della retribuzione mensile superato il quale si applica il secondo massimale è fissato, a decorrere dal 1 gennaio 2012, in euro 2014,77. Per quanto riguarda l indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all attività svolta nel corso dell anno 2011, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno (euro 906,80 ed euro 1.089,89). INTEGRAZIONE PROVINCIALE: l indennità è integrata alle condizioni e secondo le modalità fissate dalla normativa provinciale. 5

6 Contratti di solidarietà difensivi per le imprese in regime di Cigs (legge 863/84) Tipo A Possono fare ricorso ai contratti di solidarietà di "tipo A" tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. A CHI SPETTA A tutto il personale dipendente ad esclusione di: dirigenti; apprendisti; lavoratori a domicilio; lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni; lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali. I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l azienda dimostri il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. QUANTO SPETTA La norma generale prevede, per le ore di riduzione di orario, un integrazione pari al 60% della retribuzione persa. Il D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge 102 del 2009 e successive proroghe, ha incrementato, per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, l'ammontare dell'integrazione spettante ai soli lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva, stipulati in base all'art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. La misura dell'integrazione è elevata all 80% della retribuzione persa. Per questo trattamento di integrazione salariale non operano i massimali. DURATA I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno). Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista un nuovo contratto, per le medesime unità aziendali, può essere stipulato trascorsi dodici mesi dal termine del precedente accordo. 6

7 Contratti di solidarietà difensivi per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cigs (art. 5, comma 5, L. 236/1993) Tipo B Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l'istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione. A CHI SPETTA Ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da: imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991; imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter, comma 9, lettera d, legge n. 33/2009); imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali; imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l'azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità. QUANTO SPETTA Un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l'azienda. Per questo trattamento di integrazione salariale non operano i massimali. DURATA Massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione di continuità. 7

8 Cassa integrazione in deroga E stato siglato il 30 dicembre 2011, tra Provincia Autonoma di Trento e le parti sociali il protocollo d intesa per l anno 2012, in materia di azioni per affrontare l emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica. Con tale protocollo è regolato anche l intervento di cassa integrazione guadagni in deroga per l anno 2012 a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale, dipendenti di aziende aventi sede (legale o operativa) in provincia di Trento, che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore sociale o che hanno esaurito gli strumenti ordinari o la cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. L erogazione della cig in deroga per l anno 2012 è concessa agli stessi destinatari, alle medesime condizioni ed alle medesime modalità già previste nei protocolli d intesa sottoscritti in precedenza. A decorrere dal 1 gennaio 2011 possono beneficiare della cig in deroga anche gli apprendisti dipendenti di aziende coinvolte in procedure di cigs per cessazione di attività. A decorrere dal 1 gennaio 2012 possono accedere alla cig in deroga anche aziende cessate o sottoposte a procedure concorsuali e si può utilizzare, oltre la sospensione, anche la riduzione di orario. L entità del trattamento è equivalente a quello cigs. La durata massima per il 2012, per singolo lavoratore è di 1040 ore. I trattamenti già concessi possono essere prorogati per un ulteriore periodo massimo di 1040 ore. In caso di prima proroga la misura del trattamento è ridotta del 10%, nel caso di seconda del 30%, in caso di proroghe successive del 40%. INTEGRAZIONE PROVINCIALE: l indennità è integrata alle condizioni e secondo le modalità fissate dalla normativa provinciale. 8

9 Mobilità in deroga L entità del trattamento è equivalente a quello della mobilità. In caso di prima proroga la misura del trattamento è ridotta del 10%, nel caso di seconda del 30%, in caso di proroghe successive del 40%. La durata massima per il 2012, per singolo lavoratore è di 8 mesi. Lavoratori beneficiari: a) lavoratori, compresi gli apprendisti, licenziati per giustificato motivo oggettivo, o dimessisi per giusta causa per mancata corresponsione della retribuzione b) lavoratori cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati, per motivi riconducibili a situazioni di mercato c) lavoratori apprendisti, qualora al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro non confermi il rapporto per motivi riconducibili a situazioni di mercato d) lavoratori con età pari o superiore a 50 anni al momento del licenziamento, iscritti in lista di mobilità, senza diritto alla indennità di mobilità nazionale, cui scada l indennità di disoccupazione nel corso dell anno 2012, che abbiano assolto all obbligo di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. e) lavoratori con età pari o superiore a 50 anni al momento del licenziamento, iscritti in lista di mobilità, senza diritto alla indennità di mobilità nazionale, che hanno goduto del trattamento nel corso del 2011, che abbiano assolto all obbligo di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (proroga senza soluzione di continuità). Requisiti richiesti Il trattamento di mobilità in deroga è riconosciuto ai lavoratori in possesso di almeno 12 mesi di anzianità aziendale, di cui sei mesi di lavoro effettivamente prestato, che non abbiano diritto al trattamento di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 e all indennità di disoccupazione ordinaria, o, per i lavoratori di cui alla lett. d) ed e), che abbiano cessato di percepire il trattamento di disoccupazione o di mobilità. INTEGRAZIONE PROVINCIALE: 6,6 per ogni giorno di disoccupazione per un massimo di 180 giorni, condizionata alla stipula del Patto di Servizio con il Centro per l Impiego e alla partecipazione alle azioni di politica attiva del lavoro proposte. 9

10 Sospensione con intervento ente bilaterale (EBAT - Sospensione dei dipendenti per difficoltà congiunturali per l'anno 2012) L'ente bilaterale dell'artigianato in Trentino (EBAT) garantisce l'applicazione della Legge ai dipendenti delle aziende artigiane che potranno utilizzare un periodo di sospensione e poi eventualmente accedere alla Cassa in Deroga. Con la sigla della convenzione con INPS, EBAT ha messo a punto le procedure per poter attivare la richiesta di sospensione per difficoltà congiunturali - dovute a cause non dipendenti dall'imprenditore o dalla ciclicità - per tutti i dipendenti delle aziende artigiane in regola con i versamenti. A partire dal gennaio 2012 è possibile avviare la procedura di sospensione dei dipendenti che non possono trovare collocazione nel sistema produttivo aziendale. Il Comitato di Gestione di Ebat può autorizzare fino a 90 giornate. Il Comitato di Gestione di Ebat valuterà le domande in modo da evitare che si richiedano giornate di sospensione che poi non vengono usufruite. Durata dell intervento, massimo 90 giorni nell anno Entità dell intervento, equivalente, per il 2012, a quello cigs. INTEGRAZIONE PROVINCIALE: 6,6 per ogni giorno di disoccupazione per un massimo di 180 giorni, condizionata alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro. 10

11 Indennità regionale di mobilità E un intervento a sostegno delle persone inserite nelle liste di mobilità e che non hanno diritto all indennità di mobilità prevista dalle leggi statali. L assegno è erogato per un massimo di 12 mesi ed è pari all 80 per cento della retribuzione in godimento e comunque non superiore all importo netto relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l indennità di mobilità statale. Da tale importo viene detratto quanto percepito a titolo di indennità di disoccupazione dall INPS. L importo del massimale per l anno 2011 ammontava ad euro 853,84, per il 2012 ammonta a 876,89. Spetta: ai/alle lavoratori/trici disoccupati/e residenti e domiciliati/e in regione ed inseriti/e nelle rispettive liste di mobilità provinciali che non hanno diritto all indennità di mobilità prevista da leggi statali, purché la disoccupazione si sia protratta per almeno 90 giorni. Il/la lavoratore/trice, alla data del licenziamento, deve poter far valere un anzianità aziendale di 12 mesi di cui gli ultimi tre con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima azienda. Il/la lavoratore/trice deve inoltre essere immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali. INTEGRAZIONE PROVINCIALE: 6,6 per ogni giorno di disoccupazione per un massimo di 180 giorni, condizionata alla stipula del Patto di Servizio con il Centro per l Impiego e alla partecipazione alle azioni di politica attiva del lavoro proposte. 11

12 Interventi della Provincia di Trento a tutela dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per crisi di mercato (protocollo d'intesa del 31 dicembre 2011 tra Provincia e parti sociali per l'estensione ALL ANNO 2012 DELLE AZIONI PER AFFRONTARE L EMERGENZA OCCUPAZIONALE CONSEGUENTE ALLA CRISI ECONOMICA) Descrizione I soggetti che cessano l attività lavorativa tra il ed il , è riconosciuta un indennità di sostegno al reddito, al duplice scopo di alleviare gli effetti della congiuntura negativa e di sostenere i consumi. Ai soggetti disoccupati è riconosciuta la possibilità di frequentare percorsi formativi, anche integrati e personalizzati, di orientamento e accompagnamento per la riqualificazione professionale o, comunque, per il miglioramento delle competenze generali e professionali, al fine di accrescere la loro occupabilità ed adattabilità. Per tali soggetti verranno definite successivamente le priorità, modalità e condizioni di intervento. Nel dettaglio, i soggetti beneficiari, i requisiti richiesti, la durata e la misura degli interventi sono quelli indicati di seguito. Destinatari degli interventi di sostegno al reddito Sono destinatari di questi interventi le seguenti categorie di lavoratori: 1. lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto di lavoro. Nell ambito del lavoro pubblico, sono interessati dagli interventi i lavoratori il cui contratto a tempo determinato non sia stato rinnovato, a far data dal , in conseguenza di significative contrazioni delle risorse ordinarie che alimentano il bilancio e l ente datore di lavoro abbia proceduto a realizzare piani di riorganizzazione e di riduzione del personale in servizio. 2. lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo, iscritti in lista di mobilità statale o provinciale. 3. lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto; 4. apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo o non confermati al termine del periodo di apprendistato; 5. collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro; 6. associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera che hanno perso il lavoro; 7. lavoratori dimessisi per giusta causa per mancata o ritardata erogazione della retribuzione. Sono esclusi dagli interventi: a. i lavoratori domestici; b. i lavoratori impiegati in attività stagionali dei settori turistico e agricolo; c. i lavoratori assunti in occasione di un intensificazione ricorrente dell attività produttiva; d. i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia; e. i lavoratori occupati nelle attività previste dall Azione 10 del Documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio e nelle attività della legge provinciale n. 32 del 1990; 8. i lavoratori assunti per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro. 12

13 Requisiti richiesti per l accesso agli interventi Il beneficiario di ciascuno degli interventi di sostegno al reddito previsti da questa azione deve, a pena di esclusione dal sostegno al reddito: a) essere stato licenziato o aver cessato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione a progetto, di apprendistato o di associazione in partecipazione per motivi riconducibili a situazioni di mercato, verificabile da dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale aziendale ovvero, in mancanza, dal ricorso a periodi di sospensione del rapporto di lavoro, da altri licenziamenti per riduzione di personale o dalla cessazione dell attività di impresa. Il presente requisito non è richiesto nei confronti dei lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto. b) essere in stato di disoccupazione ed essere privo di occupazione da almeno 7 giorni di calendario; c) essere disponibile a sottoscrivere alla stipula del Patto di Servizio con il Centro per l Impiego e alla partecipazione alle azioni di politica attiva del lavoro proposte. d) essere disponibili ad accettare ogni offerta di un lavoro secondo i criteri previsti per la gestione della lista di mobilità; e) essere domiciliati e residenti in provincia di Trento al momento della cessazione dell attività lavorativa. Con riguardo a ciascuna categoria di beneficiari dell indennità, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti. a) Lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto L intervento è riservato a coloro che possiedano un anzianità lavorativa presso l ultimo datore di lavoro di almeno 180 giorni immediatamente antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori dipendenti di agenzie di somministrazione il computo dei centoottanta giorni può realizzarsi anche mediante il cumulo di più rapporti di lavoro attivati nell arco degli ultimi 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. I lavoratori somministrati possono raggiungere i 180 giorni di anzianità lavorativa anche sommando al rapporto in somministrazione un successivo rapporto di lavoro dipendente presso l utilizzatore, instaurato senza soluzione di continuità. I lavoratori con contratto di lavoro intermittente possono accedere agli interventi di sostegno al reddito purché possano far valere centottanta giorni di lavoro effettivo. b) Lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo L intervento è riservato a coloro che siano iscritti in lista di mobilità statale o provinciale e beneficiari della relativa indennità statale o regionale. I lavoratori iscritti in lista non beneficiari di indennità di mobilità statale o regionale devono essere in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centoottanta giorni di cui alla lettera a). Possono altresì beneficiare dell intervento i lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori che siano in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centottanta giorni di cui alla lettera a), pur non essendo in possesso dei requisiti previsti per l iscrizione nella lista di mobilità provinciale. c) Lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto L intervento è riservato a coloro che siano in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centoottanta giorni di cui alla lettera a) e la cui inidoneità sopravvenuta alla prestazione sia stata certificata ai sensi di legge. d) Apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo. L intervento è riservato agli apprendisti licenziati dopo un periodo di almeno centoottanta giorni o non confermati al termine del periodo di 13

14 apprendistato. Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti per attivare l intervento previsto dalla normativa statale, deve obbligatoriamente presentare domanda all INPS. La Provincia integra il contributo statale qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente Azione. e) Collaboratori a progetto e associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera che hanno perso il lavoro I collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera per aver diritto all intervento devono essere in possesso dei seguenti requisiti: aver svolto in via esclusiva attività di collaborazione a progetto per almeno 6 mesi nei 24 precedenti la cessazione dell attività lavorativa, di cui almeno 3 consecutivi nel periodo immediatamente antecedente la cessazione dell attività suddetta. aver operato in regime di monocommittenza. aver percepito un reddito dall ultimo contratto a progetto pari ad almeno euro lordi 600 mensili e non superiori ad euro lordi mensili. Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti per attivare l intervento previsto dalla normativa statale, deve obbligatoriamente presentare domanda all INPS. La Provincia integra il contributo statale, nel limite della somma massima prevista dalla Provincia, qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente Azione. Misura dell intervento 1. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie indicate come destinatarie degli inteventi, aventi titolo all indennità di disoccupazione ordinaria o speciale dell edilizia erogata dallo Stato, o di mobilità statale anche in deroga e regionale, è corrisposta un indennità di sostegno al reddito di euro 6,60 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, ad integrazione dell indennità di disoccupazione o di mobilità spettante. Non beneficiano di questa indennità integrativa gli apprendisti beneficiari di mobilità in deroga. 2. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie su indicate, in possesso dei requisiti per il diritto all indennità di disoccupazione con requisiti ridotti o agricola erogata dallo Stato, è corrisposta un indennità di sostegno al reddito di importo pari ad euro 13,30 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione. 3. Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie indicate come destinatarie degli inteventi privi dei requisiti per ottenere una delle indennità statali di disoccupazione o di mobilità è corrisposta un indennità di sostegno al reddito di importo pari ad euro 20 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione. Per i lavoratori dipendenti impiegati con contratto di lavoro a tempo parziale gli importi indicati ai punti 1., 2., 3., sono decurtati di una percentuale pari a quella di riduzione dell orario di lavoro svolto. Condizioni dell intervento Il sostegno al reddito provinciale viene concesso subordinatamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per beneficiare degli interventi statali. Qualora il lavoratore abbia titolo all intervento statale, l intervento provinciale sarà integrativo di quello statale. Per ottenere il sostegno al reddito il lavoratore deve sottoscrivere il patto di servizio e partecipare a percorsi di politica attiva del lavoro proposti. 14

15 Durata del sostegno al reddito 1. L indennità è erogata, a far data dal primo giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, per un massimo di 180 giorni. L erogazione dell indennità viene sospesa nel caso in cui il lavoratore trovi altra occupazione che dia titolo alla sospensione dello stato di disoccupazione, ai sensi del regolamento provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, e riprende a conclusione di questa occupazione, su richiesta del lavoratore da presentare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla conclusione dell attività lavorativa. Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione, il sostegno al reddito cessa con la medesima decorrenza. Il sostegno al reddito non è compatibile con l istituto della conservazione dello stato di disoccupazione. 2. Per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il sostegno al reddito è erogato per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni e secondo le modalità previste per l erogazione dell indennità di mobilità. Procedura per la presentazione dell istanza di sostegno al reddito La procedura per accedere agli interventi di sostegno al reddito a favore dei soggetti aventi titolo all indennità di mobilità nazionale viene attivata a seguito di accordo con l Inps secondo criteri di semplificazione. Obbligo di condizionalità per beneficiare dei sussidi provinciali per disoccupati o sospesi dichiarati in esubero 1. Indicazioni per il corretto assolvimento dell obbligo di attivazione da parte delle persone che sono nelle seguenti situazioni: a) disoccupati che hanno presentato domanda di sostegno al reddito provinciale; b) disoccupati con diritto all indennità di mobilità; c) lavoratori beneficiari della cassa integrazione guadagni dichiarati in esubero; 2. Fra l Agenzia del lavoro, tramite i Centri per l impiego, e ciascuna delle persone appartenenti alle categorie a) e b) di cui al punto 1. viene stipulato un Patto di Servizio che riporta i singoli interventi, le condizioni ed i tempi della loro realizzazione; 3. Alle persone appartenenti alla categoria c) di cui al precedente punto 1. è fatto obbligo di attivarsi nella ricerca di una nuova occupazione e di accettare le offerte di inserimento lavorativo e di politica del lavoro proposte dall Agenzia del Lavoro; 4. Le azioni di politica attiva prevedibili nel Patto di servizio sono: percorsi di orientamento, servizi di formazione, tirocini formativi e di orientamento, partecipazione ai lavori socialmente utili, sostegno all avvio di lavoro autonomo e altri servizi per l occupazione; 5. Il patto di servizio dovrà riportare la data entro la quale il lavoratore deve iniziare l intervento o gli interventi di politica attiva del lavoro; 6. E considerato ammissibile lo svolgimento di corsi promossi dall Agenzia del lavoro nonché da parte di strutture diverse da quest ultima (purché la frequenza possa essere debitamente certificata, attraverso la consegna di idonea documentazione presso il Centro per l impiego e purché il lavoratore possa dichiarare la data di inizio e le caratteristiche dell iniziativa), l iscrizione all Università, la frequenza di percorsi per l acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica 15

16 professionale, di corsi per l apprendimento della lingua italiana, per il conseguimento di una patente di guida ed ogni altra iniziativa formativa individuata nel Patto in quanto considerata utile a rafforzare l occupabilità; 7. Sono esclusi dall applicazione del principio di condizionalità coloro che: - possono essere ammessi (maturazione dei requisiti) alla pensione di vecchiaia o di anzianità entro 12 mesi o comunque entro il maggiore periodo di fruizione di indennità; - sono disabili e sono stati dichiarati in condizione temporaneamente non compatibile con lo svolgimento di attività di politica attiva del lavoro. Tale dichiarazione è attestata da parte dell operatore assegnato alle attività di inserimento lavorativo di persone disabili del Centro per l impiego competente; 8. E considerato rispettato il principio di condizionalità nei casi di svolgimento di attività lavorative di durata pari o superiore a 20 giorni consecutivi; 9. La disposizione di cui al punto 8. si applica ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro dal ; 10. La mancata osservanza delle misure concordate o proposte dall Agenzia, non dovuta a cause di forza maggiore, comporta la perdita del sostegno al reddito provinciale o dell indennità di mobilità regionale o in deroga, la segnalazione all INPS per la perdita del trattamento di sostegno al reddito nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente e, se le specifiche condizioni lo prevedono, la perdita dello stato di disoccupazione o dell iscrizione alle liste di mobilità; Intervento di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi A) INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO Destinatari Sono destinatari dell intervento di integrazione al reddito i lavoratori sospesi a partire dall anno 2010 per cassa integrazione guadagni o ai sensi dell art. 19 del DL 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2/2009. Sono esclusi i lavoratori sospesi per contratto di solidarietà e per evento meteorologico. Requisiti Il lavoratore sospeso deve maturare un numero minimo di ore di sospensione (c.d. periodo di carenza). Tale soglia minima è stabilita in 120 ore per ogni semestre a partire dall anno I periodi di sospensione inferiori alla soglia suindicata non vengono indennizzati. Il computo delle ore di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell orario di lavoro effettuato rispetto all orario contrattuale. Per ciascun semestre, l indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 100 ore di sospensione ulteriori rispetto al periodo di carenza richiesto. Per la maturazione del diritto all integrazione del reddito è richiesta la partecipazione regolare (almeno 80% delle ore complessive) ad almeno un corso di formazione per ogni semestre di riferimento. E previsto l esonero dall obbligo di formazione, se nel periodo di sospensione non sono disponibili corsi organizzati da Agenzia del lavoro o se si svolgono in un luogo che dista più di 50 Km o 80 minuti con i mezzi pubblici,dalla residenza domicilio del lavoratore. 16

17 Misura La misura dell importo orario di integrazione salariale è fissata in due soglie, calibrate sull importo massimo dell assegno di cassa integrazione guadagni o di disoccupazione erogabile: 1. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all importo relativo al tetto basso previsto annualmente a livello nazionale sono corrisposti euro 1,5 per ogni ora di sospensione dal lavoro; 2. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all importo relativo al tetto alto previsto a livello nazionale, sono corrisposti euro 1 per ogni ora di sospensione dal lavoro. Rimborsi a fronte della partecipazione a percorsi formativi Agenzia del Lavoro per disoccupati e sospesi Si premette che l accesso ai corsi organizzati dall Agenzia del lavoro è consentito a coloro che sono iscritti ai centri per l impiego della provincia di Trento o, nel caso di sospensione dal lavoro, a coloro che sono dipendenti da unità produttive operanti in provincia di Trento. I disoccupati che, alla data di inizio del corso, sono privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito, a fronte della partecipazione a corsi di formazione avviati a partire dal 1 febbraio 2011, percepiranno un indennità di frequenza pari a: 140 per corsi da 40 ore 560 per corsi da 160 ore per corsi da 320 ore per corsi da 640 ore Nel caso di iniziative formative di durata diversa rispetto alla tipologia sopra indicata, l indennità forfetaria verrà definita dall Agenzia in misura direttamente proporzionale rispetto agli importi sopra definiti. L indennità di frequenza sarà corrisposta solo se il partecipante raggiunge una frequenza minima del 90 (novanta) per cento delle ore. Le modalità di liquidazione dell importo verranno definite dall Agenzia del lavoro secondo il criterio del pagamento in almeno due trance per percorsi di durata superiore a 200 ore. I disoccupati che hanno diritto, alla data di inizio del corso, ad interventi di sostegno al reddito di qualsiasi tipologia, ad esclusione del reddito di garanzia e delle indennità di invalidità, non percepiscono l indennità di frequenza. L indennità di frequenza non è concessa alle seguenti tipologie di persone: - corsisti inoccupati; - corsisti che non hanno avuto l ultimo rapporto di lavoro presso un unità produttiva con sede in provincia di Trento o in province confinanti, a meno che non si tratti di soggetti residenti in provincia di Trento alla data di cessazione del rapporto; - partecipanti a corsi di durata inferiore alle 40 ore Nelle giornate in cui il corso ha una durata di almeno 6 ore è previsto un buono pasto. I mezzi di trasporto pubblici all interno della provincia di Trento, per recarsi e tornare dal corso, sono gratuiti. 17

18 Nuovi requisiti per l accesso al Progettone Lavori socialmente utili di cui alla LP 32/1990 E stabilita la seguente regolamentazione delle condizioni di accesso, permanenza e fuoriuscita dal sistema provinciale dei lavori socialmente utili di cui alla L.P. n. 32/1990. Requisiti per l ingresso. Per accedere al sistema dei lavoratori socialmente utili di cui alla l.p. n. 32/1990 il soggetto interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. essere iscritto in lista di mobilità, ed aver goduto per l intero periodo di permanenza del relativo sostegno al reddito; 2. essere residente e domiciliato in provincia di Trento da almeno 5 anni continuativi immediatamente antecedenti il licenziamento o da 10 anni nel corso della vita purchè residente e domiciliato da almeno un anno in provincia di Trento al momento della domanda; 3. avere un età anagrafica, al momento del licenziamento, di almeno 49 anni per le donne e 53 per gli uomini; 4. avere, al momento del licenziamento, un anzianità contributiva minima contemplata nella sottostante tabella. Non è possibile l inserimento nei lavori socialmente utili di lavoratori/ici che abbiano raggiunto i requisiti minimi pensionistici; E T A a.c. per uomini a.c. per donne

19 LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE (PUNTI 3 E 4 DEL PRECEDENTE PARAGRAFO) VALE PER TUTTI COLORO CHE SONO LICENZIATI A FAR DATA DAL Per lavoratrici e lavoratori licenziati prima della data del 1/2/2012 continuano a valere i requisiti di accesso precedenti e cioè: - 45 anni per le donne e 50 per gli uomini al momento della domanda in caso di licenziamento precedente al 31/12/2010, con requisito contributivo di almeno 10 anni crescente con l età; - 46 anni per le donne e 51 per gli uomini al momento della domanda in caso di licenziamento intercorso tra il 1 gennaio 2011 e il 31 gennaio 2012, con requisito contributivo minimo 12 anni per gli uomini e 11 per le donne, crescente con l età. Periodo transitorio Restano ferme le regole previgenti alla propria deliberazione n. 357 di data 29 gennaio 2010 per i/le lavoratori/trici per i/le quali sono stati stipulati accordi di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità, ai sensi della legislazione vigente, che definiscono esuberi di personale, fino alla data del 30 giugno Per gli accordi stipulati tra il 1 luglio 2010 e il 31 gennaio 2012 valgono le regole della propria deliberazione n Per i lavoratori inseriti in lista di mobilità ai sensi della legge n. 236/1993, a seguito di licenziamenti avvenuti entro il , restano in vigore le regole della deliberazione n Condizioni per l ingresso Per l ingresso nel sistema dei lavori socialmente utili ai sensi della l.p. n. 32/1990 l interessato deve aver stipulato, ove proposto, durante il periodo di permanenza in lista di mobilità, il Patto di Servizio con l Agenzia del lavoro e deve aver adempiuto a quanto in esso previsto. Dovranno inoltre essere attivati specifici interventi, nell ambito della rete provinciale dei servizi al lavoro, per la ricollocazione all esterno di lavoratori/ici già inseriti/e nel Progettone. Modalità di assunzione Nel rispetto dell accordo tra la Provincia e parti sociali del in materia di azioni per affrontare l emergenza occupazionale, si stabilisce che la prima fase di inserimento lavorativo potrà avvenire, nel rispetto della normativa vigente, tramite contratto a tempo determinato, che potrà essere trasformato, alla scadenza, a tempo indeterminato. Limite di permanenza nel sistema Il rapporto di lavoro nell ambito dei lavori socialmente utili viene garantito fino al raggiungimento del diritto al percepimento della pensione di anzianità o di vecchiaia. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente regolamentazione. Indici di priorità per l assegnazione dei lavoratori per le assunzioni negli anni 2012 e Per gli anni 2012 e 2013 vengono adottati i seguenti indici di priorità, a fronte delle risorse programmate e dei posti di lavoro che si renderanno disponibili, con l obiettivo di trovare soluzioni lavorative per tutti/e i/le lavoratori/trici segnalati/e. Ferma restando la necessità di garantire in primo luogo, secondo quanto previsto dalla LP 32/1990, le esigenze dei lavoratori al fine di rispondere alle loro attitudini, potenzialità ed esperienze lavorative, tenendo conto delle loro condizioni fisiche e psichiche secondo i principi del 19

20 collocamento mirato ed individualizzato ed al contempo le richieste inoltrate dagli enti, saranno considerati, a parità di tali condizioni, i seguenti indici di priorità, da valutarsi in concorso tra di loro: a) esigenze tecniche ed organizzative; b) minor periodo mancante al raggiungimento del diritto alla erogazione della pensione; c) dall anno 2013, maggiori periodi di prolungamento della permanenza in mobilità a seguito di sospensione per rapporti di lavoro a termine. Gli indici di priorità di cui alle lettere a) e b) saranno adottati anche nei confronti dei lavoratori privi dei requisiti di accesso al sistema che non abbiano rifiutato proposte di impiego nell ambito dell Intervento 19 del Documento degli interventi di politica del lavoro. 20

21 Lavori socialmente utili piano politica del lavoro (intervento 19, ex Azione 10) 1. Per l anno 2012 il numero massimo di opportunità occupazionali sostenibili viene determinato nella misura di 1.160, eventualmente elevabili di ulteriori 40 unità riservate ai lavoratori disabili con disabilità di tipo psichico-intellettivo pari o superiore all 80 per cento ; 2. Si ammette la possibilità di ulteriori opportunità occupazionali nell ambito dell Intervento 19 e nel rispetto delle condizioni ivi previste, a condizione che gli enti proponenti i progetti si accollino interamente i relativi oneri. Destinatari Disoccupati residenti da almeno tre anni in provincia di Trento alla data della domanda. Disabili con invalidità di tipo psichico/intellettivo pari o superiore all 80%, individuati dagli operatori di riferimento della Legge 68/99 dell Agenzia del Lavoro. I soggetti, iscritti alle liste di cui al presente intervento approvate dalle competenti Commissioni per l impiego, devono appartenere alle seguenti categorie: a) disoccupati da più di 12 mesi, con più di 35 anni; b) disoccupati da più di tre mesi, con più di 50 anni; c) disoccupati invalidi ai sensi della legge n. 68/99; d) disoccupati in difficoltà occupazionale in quanto soggetti a processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione; disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di garanzia, segnalati dai servizi sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione. Non sono ammessi disoccupati iscritti in lista di mobilità o beneficiari della relativa indennità, né destinatari che abbiano maturato i requisiti minimi per fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia. Possono essere comunque ammessi i lavoratori destinatari appartenenti alle categorie di cui sopra beneficiari del reddito di garanzia o appartenenti ad un nucleo familiare che lo percepisce. Ferma restando l applicazione della normativa in materia di decadenza dallo stato di disoccupazione e di perdita degli ammortizzatori sociali, il rifiuto da parte del lavoratore all impiego nell ambito della presente operazione, nonché la mancata partecipazione ai corsi di formazione, in assenza di giustificato motivo comportano la cancellazione del lavoratore dalle liste e l esclusione dalla possibilità di iscrizione alle stesse per l anno successivo. 21

22 Per qualsiasi informazione, chiarimento, dubbio, rivolgersi alle sedi della CGIL del Trentino, al Patronato INCA, ai Sindacati di Categoria della CGIL CGIL DEL TRENTINO tel

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