Le normative relative all avvio, trasformazione, trasferimento, gestione e cessazione dell attività d impresa sono state recentemente modificate.
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- Marco Bondi
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1 Cos'è lo Sportello Unico Attività Produttive Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, già nella sua definizione data dal D.P.R. n. 447/1998, ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa (negli impianti produttivi di beni e servizi vanno compresi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni). Lo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP - del Comune di Cantù (disciplinato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21 gennaio 2011) è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento. Sono attività produttive le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge. Sono impianti produttivi i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi. Lo Sportello Unico Attività Produttive - SUAP è l unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi: 1. esercizio di attività produttive; 2. prestazione di servizi. Non sono attribuite allo SUAP le funzioni in materia di opere edilizie relative alle strutture all interno delle quali si esplicano le suddette attività, per le quali la competenza resta assegnata ai Settori Urbanistica ed Edilizia Privata. Non sono attribuite allo SUAP le funzioni in materia di commercio su aree pubbliche, per le quali la competenza resta assegnata al Comando Polizia Locale. Le normative relative all avvio, trasformazione, trasferimento, gestione e cessazione dell attività d impresa sono state recentemente modificate. L art. 38 del D.L n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ha dato un impulso di semplificazione, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha dato indicazioni specifiche finalizzate alla semplificazione della materia. Il decreto legislativo n. 59 del 2010 ha attuato nel nostro ordinamento la direttiva servizi, adottata dall'unione europea per superare gli ostacoli di natura giuridica che si frappongono alla libertà di stabilimento dei prestatori comunitari, cioè alla possibilità per un operatore economico di svolgere una attività in uno o più stati membri dell Unione, e alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri.
2 La Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 78/2010, ha ridefinito l articolo 19 della Legge n. 241/1990, introducendo la Segnalazione certificata d inizio attività (SCIA), oltre a modificare le modalità di svolgimento della conferenza di servizi. Il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159, ha normato i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese. Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ha modificato la regolamentazione riguardante gli Sportelli Unici per le Attività Produttive, in sostituzione del D.P.R. n. 447 del 1998 che viene abrogato, anche se in due momenti diversi. Si evidenzia che la disciplina del D.P.R. n. 160/2010 è entrata in vigore il 29 marzo 2011 per l attivazione di attività soggette a SCIA (procedimento automatizzato), entrerà in vigore dal 1 ottobre 2011 per la presentazione di istanze NON SOGGETTE a SCIA (procedimento ordinario). Il D.L. n. 70/2011 convertito in Legge n. 106/2011 ha modificato l art. 19 della Legge n. Il D.L. n. 98/2011 convertito in Legge n. 111/2011 ha modificato l art. 19 della Legge n. Il D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 ha modificato l art. 19 della Legge n. La riforma degli Sportelli Unici delle Attività Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, impone ai Comuni di mettere in atto una serie di adeguamenti regolamentari, organizzativi e tecnologici per un ulteriore semplificazione in materia di procedure e strumenti per l avvio, la trasformazione, la gestione e la cessazione dell attività d'impresa. Le disposizioni di tale Regolamento sono efficaci dal 29 marzo 2011 per la parte relativa all organizzazione del SUAP e all avvio del procedimento telematico obbligatorio previsto nei casi di applicabilità della SCIA di cui all art. 19 della Legge 241/1990. A seguito delle novità apportate: - il SUAP è l unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività e dovrà assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento; - sono esclusi dall applicazione del citato Regolamento soltanto gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale. - il SUAP comunale dovrà operare esclusivamente in modalità telematica, anche per quanto attiene ai pagamenti.
3 Il Comune di Cantù, che già nel 2003 aveva attivato lo SUAP in forma singola, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, si sta attivando per provvedere all istituzione di un nuovo e diverso SUAP, che sia conforme alle nuove disposizioni normative con particolare riferimento all art. 4 del D.P.R. n. 160/2010. Nel nuovo contesto normativo il ruolo dello Sportello Unico per le Attività Produttive è riconfermato quale soggetto pubblico che: - si relaziona con altre amministrazioni pubbliche secondo modalità esclusivamente telematiche in ambito locale, regionale e nazionale, al fine di garantire un efficace evasione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione e controllo; - acquisisce le domande, segnalazioni, comunicazioni, nonché gli elaborati tecnici che le imprese inoltrano direttamente, o che sono spedite allo SUAP dalle Agenzie per le imprese, dalle Camere di Commercio o dalle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento; - riscuote il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali, regionali e dai regolamenti comunali, e provvede al loro trasferimento alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso. Il Comune di Cantù, nei termini di legge, ha riorganizzato il proprio SUAP ed ha così potuto attestare la conformità ai requisiti tecnici minimi di adeguatezza, utilizzando la procedura telematica indicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, trasmettendola al suddetto Ministero (27 gennaio 2011). Il recente cambiamento della normativa e la necessità di facilitare l'incremento delle attività economiche in un momento di profonda crisi economica, hanno indotto l Assessorato ad avviare un processo che porterà a riqualificare i servizi offerti agli imprenditori ed operatori economici, facilitando le comunicazioni attraverso l'uso di strumenti telematici e fornendo servizi d informazione per coadiuvare gli imprenditori nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche come condizione per accrescere il livello di fiducia nei confronti della P.A.. Il contributo del Comune di Cantù al sistema economico locale parte dall avvio di un processo di adeguamento tecnologico attraverso la digitalizzazione e dematerializzazione dei flussi informativi e documentali, anche adottando strategie per facilitare la comunicazione telematica tra gli imprenditori e l Amministrazione Comunale, attraverso una riqualificazione del Portale istituzionale, avvalendosi anche del supporto che verrà fornito dal Portale A tale proposito il Comune di Cantù ha effettuato l accreditamento presso il MISE, ed il soggetto che intende attivare una nuova impresa potrà accedere al sito del Comune anche dal portale L Assessorato da subito ha approfondito la cooperazione con la CCIAA di Como e con Infocamere, attraverso l adesione alla proposta di sperimentazione delle DIAP telematiche. Infocamere ha recentemente integrato l applicativo StarWeb, già utilizzato per la predisposizione di pratiche di comunicazione unica, con ulteriori funzionalità, per consentire: - la compilazione online, su modulistica regionale unificata, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività SCIA (attualmente in fase di sperimentazione); - la loro trasmissione, unitamente agli allegati previsti, al Registro Imprese per via telematica, quale ulteriore componente della Comunicazione Unica;
4 - il successivo inoltro, su casella di posta elettronica certificata (PEC), al Comune. E stata inoltre attivata la collaborazione con la piattaforma MUTA, sistema operativo di Regione Lombardia, per la presentazione e gestione delle SCIA. I requisiti dello Sportello Unico per le attività produttive In capo al SUAP del Comune di Cantù sussistono i requisiti tecnici minimi di adeguatezza, intesi come un punto di partenza per innescare articolati processi d innovazione tecnologica, organizzativa e istituzionale necessari per garantire una puntuale soddisfazione dei principi normativi e di efficienza/efficacia per lo svolgimento dell attività amministrativa. I requisiti tecnici minimi, secondo quanto previsto dall allegato tecnico, di cui all art. 12 comma 5 del DPR 160/2010, si sostanziano nel possesso: 1. di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale, cui fa riferimento lo SUAP, per ricevere la documentazione dalle imprese, per inviare le ricevute e gli atti relativi ai procedimenti, per trasmettere gli atti, le comunicazioni e i relativi allegati alle altre amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, e ricevere dalle stesse comunicazioni e atti in formato elettronico. Il Comune di Cantù è dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale, collegata al sistema di protocollo informatico e iscritta all indice della PA digitale. Questa scelta soddisfa i requisiti minimi previsti dalla legge, al momento non si ritiene di dover riservare una casella di PEC dedicata allo SUAP; 2. della firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello, per la sottoscrizione degli atti in formato elettronico (sono stati dotati di firma digitale sia il Dirigente che il Funzionario dello SUAP); 3. di un applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente è già disponibile il software Dike di Infocert, integrabile negli applicativi utilizzati dall Ufficio; 4. di un sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della corrispondenza, come previsto dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 e dal DPCM del 31 ottobre 2000, sistema già in uso; 5. di un area riservata al SUAP nell ambito del sito istituzionale, che sia in grado di: - fornire informazioni sulle procedure amministrative; - fornire la modulistica di riferimento; - consentire l accesso alle procedure telematiche di compilazione delle pratiche; - consentire all utente di verificare lo stato di avanzamento della propria pratica. Si avvisano gli utenti che la normativa, la disciplina delle diverse attività, la procedura di inizio delle attività e la relativa modulistica, potranno subire variazioni, che saranno prontamente comunicate attraverso il sito. Si resta infatti in attesa dei provvedimenti che dovranno essere emanati alla luce delle recenti disposizioni in materia di semplificazione delle attività per favorire lo sviluppo, con particolare riferimento a: - art. 29 comma 1-bis del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, che prevede che trascorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (dal 13 luglio 2011) ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.
5 - art. 3, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, che dispone che Comuni, Province, Regioni e Stato entro un anno a far data dall entrata in vigore della legge di conversione del decreto (dal 17 settembre 2011) debbano adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui, in alcune tassative tematiche, l iniziativa e l attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge; - art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, che impone a Regioni ed enti locali di adeguare, entro 90 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione, i propri ordinamenti alle prescrizioni che individuano quale principio generale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell ambiente, ivi incluso l ambiente urbano, e dei beni culturali; - art. 34 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, che dispone in materia di Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli preventivi; - disposizioni in materia di liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese di cui al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, che dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni.
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