CONVENZIONE Associazione Avvocati di Milano aderente all Associazione Nazionale Forense SEZIONE INFORTUNI. Condizioni Aggiuntive

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1 CONVENZIONE Associazione Avvocati di Milano aderente all Associazione Nazionale Forense SEZIONE INFORTUNI Allegato n 1 che forma parte integrante della polizza Infortuni n, contraente Condizioni Aggiuntive Si conviene fra le Parti che: Le presenti Condizioni Aggiuntive integrano e prevalgono in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali della Polizza Infortuni Rischi Speciali mod. U1031A ed. 04/2004, che si intendono qui richiamate. 1) PERSONE NON ASSICURABILI A integrazione di quanto convenuto nell art Persone non assicurabili e cessazione dell assicurazione delle Norme che Regolano l Assicurazione Infortuni Condizioni di Polizza Mod. U1031A Ed. 01/04/2004, non sono assicurabili i familiari conviventi degli iscritti agli Ordini degli Avvocati o agli Albi dei Praticanti che abbiano occupazioni professionali diverse da quelle di seguito elencate: Agenti di borsa Agenti di commercio Agenti di assicurazione Amministratori Antiquari senza restauro Architetti senza accesso a cantieri/fabbriche Avvocati Procuratori Legali Magistrati Casalinghe Commercialisti Concessionari auto e motoveicoli Dirigenti senza accesso a cantieri/fabbriche Enologi Farmacisti Fotografi solo in studio Geometri senza accesso a cantieri/fabbriche Giornalisti Impiegati Imprenditori senza accesso a cantieri/fabbriche Ingegneri senza accesso a cantieri/fabbriche Mediatori escluso bestiame Medici Negozianti di abiti Negozianti di articoli fotografici, ottica Negozianti di articoli in pelle, calzature Negozianti di libri, cartolerie Negozianti di casalinghi Negozianti di elettrodomestici esclusa installazione Negozianti di colori e vernici, ferramenta Negozianti di frutta, verdura, fiori, piante Negozianti di giocattoli, articoli sportivi Negozianti di oreficerie, orologerie Negozianti di profumerie, tabaccherie, drogherie Negozianti di vini, liquori Notai Pensionati Studenti Insegnanti escluso sport e laboratori Qualora in caso di sinistro si accerti che l occupazione professionale del familiare (rientrante fra quelle sopra indicate) per cui è stato pagato il premio è diversa da quella indicata sul certificato di adesione, l indennizzo sarà corrisposto in base a quanto disciplinato all art. 4.3 Determinazione dell indennizzo per il rischio professionale delle Norme per la liquidazione dei Sinistri Condizioni di Polizza Mod. U1031A Ed. 01/04/ ) GARANZIA INVALIDITA PERMANENTE L art. 4.6 Liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente e relative franchigie delle Norme per la Liquidazione dei Sinistri Infortuni Condizioni di Polizza mod. U1031A Ed. 01/04/2004, si intende abrogato e sostituito dal seguente testo:

2 La liquidazione dell indennizzo relativo alla garanzia Invalidità Permanente verrà effettuato sull intera somma assicurata in relazione al grado di invalidità permanente accertato, con deduzione della franchigia del 5%; non si farà luogo a indennizzo qualora il grado di invalidità sia pari o inferiore alla prevista franchigia del 5%. Quando in conseguenza di infortunio indennizzabile a termine di polizza, l invalidità permanente accertata risulti: a) di grado pari o superiore al 15% della totale, la Società liquida l indennità senza deduzione di franchigie; b) pari o superiore al 50% della totale, la Società liquida l indennità al 100%. 3) VALUTAZIONE GARANZIA INVALIDITA PERMANENTE Si richiama la Condizione Particolare C) Tabella INAIL. (A deroga di quanto indicato sul libretto Condizioni di Polizza mod. U1031A Ed. 01/04/2004 la garanzia è operante senza richiamare alcun codice nella scheda di contrattuale Parte B del contratto) 4) RECESSO PER SINISTRO L art. 5.7 Recesso in caso di sinistro delle Norme che Regolano l Assicurazione in Generale - Condizioni di Polizza mod. U1031A Ed. 01/04/2004, si intende abrogato e sostituito dal seguente testo: Dopo la denuncia di un sinistro indennizzabile a termini di polizza ed entro 60 giorni dal pagamento dello stesso, il contraente può recedere dall assicurazione. Il recesso avrà effetto: a) dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso se la comunicazione avverrà entro 90 giorni prima di detta scadenza; b) dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione successivo, in caso contrario. La Società rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso per sinistro. 5) ALTRE ASSICURAZIONI L art. 5.8 Altre Assicurazioni delle Norme che Regolano l Assicurazione in Generale - Condizioni di Polizza mod. U1031A Ed. 01/04/2004 si intende abrogato e sostituito dal seguente testo: Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, salvo nei casi in cui la somma complessivamente assicurata non superi ,00 di, ai sensi dell art del Codice Civile. In caso di sinistro deve essere dato avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra consentirà alla Compagnia di non corrispondere l indennizzo. Limitatamente al caso in cui la polizza sia stipulata da una persona fisica, tale obbligo è esteso anche all Assicurato se persona diversa dal Contraente. 6) RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ALL ESTERO A seguito di infortunio, occorso al di fuori dei confini della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, la Società riconosce all Assicurato, il rimborso, sino a un massimo di per evento, delle spese documentate e sostenute, relativamente a: a) trasporto dal luogo dell infortunio all istituto di cura per il pronto soccorso; b) rimpatrio, con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico dall Istituto di cura, fino alla residenza in Italia. 7) MALATTIE TROPICALI La garanzia è estesa, durante la permanenza degli Assicurati all'estero, alle malattie tropicali quali: amebiasi, bilarziosi, dermotifo, dissenteria batterica, febbre ittero, emogloburina, meningite cerebrospinale, vaiolo, febbre ricorrente africana, infezione malarica, perniciosa e peste bubbonica, diagnosticate dai medici curanti, fino a concorrenza della somma assicurata e con un massimo di La malaria si intende parificata alle malattie tropicali. 2

3 Si conviene che non si darà luogo a indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 15% della totale; l indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente. La validità di questa garanzia è subordinata al fatto che l Assicurato al momento della partenza si trovi in perfette condizioni di salute e che si sia sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi dove si reca. In caso di divergenza sulla diagnosi della malattia la decisione è rimessa al collegio medico secondo quanto stabilito all art Arbitrato irrituale delle Norme per la liquidazione dei sinistri - Condizioni di Polizza mod. U1031A Ed. 01/04/ ) TERREMOTO A parziale deroga di quanto convenuto nell art. 1.6 Estensioni lett. b), delle Norme che Regolano l Assicurazione Infortuni - Condizioni di Polizza Mod. U1031A Ed. 01/04/2004, limitatamente agli infortuni derivanti da terremoto, la copertura è operante: a) in caso di morte, per un importo pari al 50% della somma assicurata per tale garanzia; b) in caso di invalidità permanente, verrà riconosciuto il 100% della somma assicurata purché sia accertata un Invalidità Permanente pari o superiore al 50%. 9) MORTE IN OCCASIONE USO VEICOLI In caso di infortunio occorso durante la guida o l uso in qualità di passeggero di veicoli, fermo quanto convenuto nell art. 1.9 Rischi Esclusi dall Assicurazione delle Norme che Regolano l Assicurazione Infortuni - Condizioni di Polizza mod. U1031A Ed. 01/04/2004, la somma assicurata relativa alla garanzia Morte s intende elevata da a per persona assicurata. SEZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA DEFINIZIONI Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato: Malattia: Malattie coesistenti: Malattie concorrenti: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. malattie o invalidità presenti nel soggetto, che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano sistemi organo-funzionali diversi. malattie o invalidità presenti nel soggetto, che determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da esso causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo-funzionale. 10) NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA 10.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società, in base alle dichiarazioni rese dall Assicurato nel questionario sanitario, che forma parte integrante del presente contratto, si obbliga a indennizzare, nei limiti del capitale convenuto nella Parte B del contratto nonché alle condizioni che seguono, i danni subiti dall Assicurato in conseguenza diretta ed esclusiva di una malattia che abbia determinato una invalidità permanente PRESTAZIONI La garanzia riguarda la malattia che ha come conseguenza una invalidità permanente. La garanzia è prestata a condizione che la malattia si manifesti dopo il 90 giorno successivo all effetto dell assicurazione e comunque non oltre la cessazione del presente contratto, e abbia per conseguenza diretta ed esclusiva una invalidità permanente di grado superiore al 49%. 3

4 10.3 TERMINI DI ASPETTATIVA L assicurazione decorre dalle ore 24 del 90 giorno successivo a quello di effetto della presente polizza. Qualora la presente polizza sia stata emessa in sostituzione senza soluzione di continuità di altra polizza emessa dalla Società e riguardante gli stessi Assicurati e identica garanzia, il termine di aspettativa di cui sopra opera: a) dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni da quest ultima risultanti; b) dal giorno di decorrenza della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e diverse prestazioni da essa previste. Analogamente in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, i termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate RISCHI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE L assicurazione non è operante per le invalidità permanenti conseguenti a: a) stati patologici manifestatisi anteriormente alla stipulazione della polizza o nei 90 giorni successivi all effetto della stessa, indipendentemente dalla loro dichiarazione sul questionario sanitario; b) malattie professionali soggette all assicurazione di legge ed elencate nel D.P.R n e successive modifiche; c) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le patologie nevrotiche; d) malattie tropicali; e) intossicazioni conseguenti all abuso di alcool o a uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; f) trattamenti estetici cure dimagranti e dietetiche; g) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e ad accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); h) positività H.I.V. e A.I.D.S. e sindromi a esse correlate; i) guerra, insurrezioni; j) atti commessi volontariamente dall Assicurato contro la sua persona o da lui consentiti. 11) NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 11.1 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ La percentuale di invalidità permanente viene accertata entro 540 giorni dalla data della denuncia della malattia. La valutazione dell invalidità permanente viene effettuata in Italia. La Società corrisponde l indennità per le conseguenze dirette ed esclusive della malattia denunciata, obiettivamente constatabili, e che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Il grado di Invalidità Permanente viene determinato quando per effetto della remissione della malattia le minorazioni risultano: stabili, quantificabili e a esito non infausto a giudizio medico. Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, oltre a quanto disposto dall art Persone non assicurabili, sarà ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti. Nel corso dell assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Pertanto, nel caso in cui la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata indennizzata per una precedente malattia, la valutazione dell ulteriore indennità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. Se invece la precedente malattia ha determinato una invalidità non indennizzata perché l invalidità da essa residuata è stata ritenuta inferiore alla franchigia, nel caso gli esiti della nuova malattia concorrano con quelli precedentemente accertati, la valutazione andrà effettuata considerando anche il maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. Per la valutazione del grado di Invalidità Permanente la Società farà riferimento alla tabella allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 N e successive modifiche intervenute sino alla data di stipula del presente contratto. 4

5 Nei casi di Invalidità Permanente non previsti dal T.U. di cui sopra la percentuale dell invalidità permanente verrà stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assicurato a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Per le malattie che colpiscono l organo della vista o dell udito le valutazioni sono riferite al visus o alla capacità uditiva quali risultano dopo correzione ottica o dopo applicazione di protesi acustiche. Qualora, a giudizio del consulente medico della Società e del medico dell Assicurato, un adeguato trattamento terapeutico possa modificare positivamente il decorso della malattia denunciata e l Assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che residuerebbero se l Assicurato stesso si sottoponesse a detto trattamento, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di malattia che, secondo parere medico, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata, l Assicurato o il Contraente, entro trenta giorni, devono darne avviso per iscritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico attestante la natura, il decorso e le presumibili conseguenze della malattia, da copia della cartella clinica e ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti, nonché da un certificato medico attestante la guarigione clinica o remissione della malattia e che le relative minorazioni eventualmente residuate risultino stabili, e a esito non infausto. Trascorsi 90 giorni dalla data del certificato attestante la stabilizzazione della malattia e non oltre 360 giorni dalla data di denuncia della malattia, l Assicurato o il Contraente sono tenuti a far pervenire alla Società un certificato medico con l indicazione del grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato. L Assicurato deve fornire ogni informazione e consentire la visita dei medici della Società e qualsiasi indagine o accertamento ritenuto necessario, sciogliendo a tal fine il segreto professionale dei medici che lo hanno visitato e curato. Le spese relative ai certificati medici e a ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell Assicurato LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO La liquidazione dell indennizzo pari all intero capitale assicurato verrà effettuata, sempre che sia stato accertato un grado di invalidità permanente superiore al 49% della totale. Pertanto nessuna indennità viene riconosciuta quando l Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore al 50% della totale 5

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