RIELLO SPA: TREMONTI TER: LA DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

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1 RIELLO SPA: TREMONTI TER: LA DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI L agevolazione degli investimenti effettuati dalle imprese introdotta dal D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 di Massimo Mastromartino A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 1

2 SOMMARIO 1. INTRODUZIONE Pag LA NORMATIVA Pag LE PRECEDENTI AGEVOLAZIONI Pag L agevolazione Tremonti Pag L agevolazione Tremonti bis Pag AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO. Pag Soggetti neo costituiti.. Pag BENI AGEVOLABILI Pag La nozione di investimento... Pag Il requisito della novità dei beni Pag La strumentalità dei beni. Pag Beni acquisiti con contratto di leasing. Pag Beni autoprodotti Pag Beni acquisiti mediante contratto di appalto Pag Beni di importo inferiore a euro 516,46.. Pag MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL INVESTIMENTO Pag LA DESTINAZIONE DEI BENI A STRUTTURE PRODUTTIVE SITUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO.. Pag COME SI CALCOLA L AGEVOLAZIONE Pag Costo fiscale agevolato Pag Assenza del confronto con la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente.. Pag Irrilevanza dei disinvestimenti Pag Riporto a nuovo delle perdite Pag Soggetti in contabilità ordinaria. Pag Soggetti in contabilità semplificata. Pag. 24 A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 2

3 9. EFFETTI FINANZIARI DEL BENEFICIO Pag REVOCA DEL BENEFICIO. Pag La revoca dell agevolazione in presenza di operazioni straordinarie Pag CUMULABILITA CON ALTRE AGEVOLAZIONI Pag TABELLA RIEPILOGATIVA DELL AGEVOLAZIONE Pag. 30 A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 3

4 1. INTRODUZIONE In data 1 luglio 2009, è stato emanato il D.L. n. 78, convertito successivamente nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, con il quale viene riproposta l agevolazione che prevede la possibilità, per i titolari di reddito d impresa, di detassare gli investimenti effettuati. L articolo 5 del predetto decreto costituisce di fatto, anche se con importanti differenze, una riedizione dell agevolazione Tremonti e Tremonti bis, e, per tale ragione viene, comunemente, denominata Tremonti ter. In attesa dei chiarimenti ufficiali dell Agenzia delle entrate, si propongono alcune prime considerazioni alla luce dei chiarimenti forniti in relazione alle precedenti analoghe agevolazioni. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 4

5 2. LA NORMATIVA Si riporta il contenuto dell articolo 5 del D.L. n. 78/2009. Art. 5 Detassazione degli investimenti in macchinari 1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta L agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta di effettuazione degli investimenti. 2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. 3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto. 3-bis. L incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 5

6 3. LE PRECEDENTI AGEVOLAZIONI TREMONTI Come accennato nel paragrafo precedente, la nuova disposizione costituisce di fatto una riproposizione, con alcune importanti varianti, di passate agevolazioni denominate appunto Agevolazione Tremonti e AgevolazioneTremonti bis. Si ripropongono, per un confronto, i testi normativi delle precedenti agevolazioni. 3.1 L agevolazione Tremonti Il D.L. n. 357 del 10 giugno 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 489 dell 8 agosto 1994 aveva introdotto per la prima volta la detassazione degli investimenti e prevedeva quanto di seguito riportato: Art. 3 Detassazione del reddito d'impresa reinvestito 1. E' escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. 1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo (comma aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489). 2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 6

7 2-bis. I fabbricanti, titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto (comma aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489). 3.2 L agevolazione Tremonti bis Una riproposizione del bonus è avvenuta con la legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in cui si disponeva: Art. 4 Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito 1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 7

8 quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura. 5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. 6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili. 7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'irpef e dell'irpeg è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 8

9 4. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO L articolo 5 del decreto legge n. 78/2009 prevede che in sede di determinazione del reddito di impresa, i contribuenti possono dedurre il 50% del valore degli investimenti relativi ad alcune tipologie di macchinari ed apparecchiature nuovi, effettuati in un arco temporale compreso tra il 1 luglio 2009 e il 30 giugno Possono beneficiare dell agevolazione i titolari di reddito d impresa indipendentemente dalla natura giuridica degli stessi e dall attività dai medesimi svolta. Persone fisiche esercenti attività commerciale (comprese imprese familiari o aziende coniugali) S.N.C. e S.A.S. Società di armamento e società di fatto con attività commerciale SOGGETTI AGEVOLATI S.P.A., S.R.L. e S.A.P.A. Società cooperative, di mutua assicurazione e consortili a rilevanza sia interna che esterna Enti pubblici e privati anche non aventi come oggetto esclusivo e principale l esercizio di una attività commerciale Enti pubblici e privati aventi come oggetto esclusivo e principale l esercizio di una attività commerciale L Amministrazione finanziaria con la circolare 90/E/2001, emanata a commento della seconda legge Tremonti, ha precisato che possono far ricorso all agevolazione anche i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari e con l applicazione dell imposta sostitutiva. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 9

10 Alla luce del predetto chiarimento, si ritiene, possano beneficiare della Tremonti ter: Applicazione TREMONTI TER Nuove iniziative produttive (art. 13, Legge n. 388/2001) Imposta sostitutiva 10% nei primi 3 anni di attività Contribuenti Minimi (art. 1, co , Legge n. 244/2007) Imposta sostitutiva 20% Nel caso dei soggetti rientranti nel regime dei minimi, tuttavia, si rileva che sebbene gli stessi siano ammessi alla possibilità di godere di tale beneficio, la portata del bonus risulterà, comunque, limitata dal momento che gli stessi non potranno acquisire beni strumentali per un importo superiore a euro nel triennio (se vogliono permanere nel regime agevolato). Come è possibile notare, sono esclusi dall agevolazione: i professionisti, che invece potevano accedere al beneficio in occasione delle precedenti formulazioni della legge Tremonti; le persone fisiche esercenti attività agricole non produttive di reddito di impresa; gli enti non commerciali non titolari di reddito di impresa. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 10

11 4.1 Soggetti neo costituiti Nell articolo 5 del decreto legge n. 78 più volte citato, manca la precisazione, presente invece nel comma 3 dell articolo 4 della legge n. 383/2001, secondo la quale l incentivo fiscale si applicava, altresì, alle imprese in attività alla data di entrate in vigore della legge anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Mancando nella riproposizione dell agevolazione il riferimento appena citato, si ritiene che la Tremonti-ter sia utilizzabile anche dai soggetti costituiti successivamente al 1 luglio 2009 ma, comunque, entro il 30 giugno 2010, data limite entro la quale devono essere effettuati gli investimenti. Appare evidente, tuttavia, che anche in questa ulteriore riproposizione del beneficio, sono da escludersi quelle imprese cessate anteriormente all inizio del periodo interessato dall agevolazione (1 luglio 2009). A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 11

12 5. BENI AGEVOLABILI I beni oggetto dell agevolazione sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 16 novembre Sulla base delle disposizioni contenute nel citato decreto, quindi, i beni oggetto dell incentivo sono così individuati: CODICE ATECO DESCRIZIONE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche Fabbricazione di altre pompe e compressori Fabbricazione di altri rubinetti e valvole Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) Fabbricazione di cuscinetti a sfere 28.2 ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori Fabbricazione di caldaie per riscaldamento Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli Fabbricazione di carriole Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione di cartucce toner Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) Fabbricazione di utensili portatili a motore Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 12

13 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca 28.3 MACCHINE PER L AGRICOLTRA E LA SILVICOLTURA Fabbricazione di trattori agricoli Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) Fabbricazione di macchine per la galvanostegia Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca 28.9 ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) L ambito applicativo del bonus, spettando esclusivamente per l acquisto di macchinari ad apparecchiature di cui alla divisione 28 della tabella Ateco 2007, è decisamente più limitato rispetto a quello previsto dalle vecchie edizioni dell agevolazione. Occorre anche evidenziare che per meglio comprendere l ambito dei beni oggetto dell agevolazione è utile consultare anche le tabelle relative alle altre divisioni, con le relative note esplicative, in quanto i beni in esse comprese non sono agevolabili. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 13

14 Si evidenzia che tra i beni di maggior utilizzo risultano esclusi dall agevolazione gli immobili, gli autoveicoli ed i computer, i mobili e le attrezzature per ufficio, strumenti di misurazione, motori elettrici e generatori. Tra gli investimenti ammessi, invece, non rientrano i beni immateriali (marchi, brevetti, knowhow, etc.). Rispetto all ultima versione della Tremonti in cui veniva specificato che Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti, l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura., l attuale normativa non riproduce la definizione di investimento agevolabile, ma, si limita, semplicemente, a rinviare all elenco dei macchinari e delle apparecchiature contenute nella divisione 28 Ateco Si è dell avviso che i singoli beni risultino agevolabili anche se destinati ad essere incorporati in impianti complessi non di nuova realizzazione. In pratica la sostituzione, all interno di un impianto già esistente, di un componente ricompreso nella divisione 28 dovrebbe permettere l accesso all agevolazione. Diversamente, si ritiene restino esclusi dall agevolazione i beni che, pur rientrando nella citata divisione, rappresentano materiali di consumo (es. cartucce toner codice ). 5.1 La nozione di investimento In premessa occorre far presente che la norma dispone l agevolazione con generico riferimento al valore degli investimenti, talché sembra ipotizzabile che sia ricompreso nella nozione di investimento non solo l acquisto, ma anche la costruzione del bene. Inoltre, è da ritenersi che, in conformità a quanto chiarito in passato, rilevi anche l investimento in leasing, posto che non si devono produrre discriminazioni tra le due forme di investimento. Per la quantificazione del componente negativo di reddito, pari al 50% dell investimento, è da ritenersi si debba fare riferimento alla nozione di costo in base a quanto previsto dall articolo 110 del TUIR, comprendendo anche gli oneri di diretta imputazione, quali: A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 14

15 1. progettazione; 2. spese di trasporto; 3. perizie; 4. montaggio e posa in opera; 5. prove e messa a punto; 6. collaudo; 7. interessi passivi relativi a mutui finalizzati alla costruzione capitalizzati sul bene. Come noto, l art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR, da ultimo modificata dall art. 11, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 38 del 2005, stabilisce che per i beni materiali e immateriali strumentali per l esercizio dell impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. 5.2 Il requisito della novità dei beni La detassazione degli investimenti riguarda beni e apparecchiature i quali devono essere caratterizzati, necessariamente, dall elemento della novità. In questo modo anche la Tremonti ter si adegua alle precedenti disposizioni, sgombrando il dubbio, alimentato dalla formulazione originaria dell articolo 5 del D.L. n. 78/2009, che la stessa potesse applicarsi anche su beni usati. A tal riguardo ( 1 ) l Amministrazione precisò che: sono esclusi dall agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati; il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né produttore né rivenditore a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato in uso) né da parte del cedente, né di altro soggetto. E' necessario precisare che deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni; il bene esposto nella show room, ma mai utilizzato, può essere agevolato; nel caso di beni complessi, alla cui realizzazione hanno concorso anche beni usati, l agevolazione può essere fruita se il cedente attesta che l impiego dei beni usati non è di rilevante entità rispetto al costo complessivo. 1 Circolare n. 90/E/2001, par. 3 e circolare n. 4/E/2002. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 15

16 Esempio Società A realizza un investimento astrattamente agevolabile in epoca precedente alla Tremonti (e quindi non agevolabile) completandolo nel secondo semestre 2009 Società A cede il macchinario alla controllata B Società B provvede a concederlo in affitto alla medesima A In questa ipotesi, restando nei limiti della previsione ministeriale, la società B ottiene l agevolazione sull intero costo del bene. L esempio riportato sopra dimostra come un comportamento apparentemente corretto possa invece mascherare una condotta di fatto elusiva che per tale ragione può essere eccepita dall Amministrazione finanziaria. Il bene nuovo può essere anche acquistato da privati che, in tal caso, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di novità del bene. Al riguardo, tuttavia, va segnalato che, a fini accertativi, risulta molto difficoltoso dimostrare l effettiva novità del bene, atteso che il soggetto privato non possiede alcuna contabilità dalla quale rilevare, ad esempio, gli ammortamenti del cespite ceduto, chiara prova dell utilizzo del bene. In proposito, potrebbe costituire, per l amministrazione finanziaria, indice di avvenuto utilizzo la presenza di allacci per utenze elettriche, idriche e comunicazioni ai fini dei rifiuti solidi urbani. 5.3 La strumentalità dei beni Diversamente, da quanto stabilito dalla Tremonti bis, non viene più fatto un esplicito riferimento al fatto che i beni devono essere strumentali per l attività d impresa. L attuale norma utilizza, unicamente, il termine investimenti, pertanto, una prima lettura potrebbe indurre ad affermare che sono agevolabili anche i beni non strumentali per l esercizio dell attività che costituiscono un mero investimento per l impresa. Nella relazione illustrativa del provvedimento, viene evidenziato che la finalità è quella di fornire impulsi positivi che facciano fronte all attuale momento di crisi economica e pertanto viene disposta la detassazione di determinati beni strumentali (classificati nella voce 28 ATECO) che, in base ai dati statistici, sostengono più di altri l export di prodotti italiani all estero. Pertanto, il requisito della strumentalità del bene acquisito risulta palese dal citato documento. Sul punto, comunque, è necessario un intervento ufficiale dell Agenzia delle entrate. Nella circolare n. 90/E/2001 è già stato chiarito che rientrano nell agevolazione anche i beni concessi a terzi in comodato d uso purchè strumentali ed inerenti all attività del comodante, che potrà avvalersi dell agevolazione (cfr. paragrafo 3 della citata circolare). A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 16

17 5.4 Beni acquisiti mediante contratto di leasing In considerazione che la norma nulla dice in merito alle modalità di acquisizione dei beni oggetto di agevolazione ma si limita a prevede che sono agevolabili gli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature. fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. si è dell avviso che siano agevolabili anche i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. Riprendiamo i chiarimenti al riguardo forniti con la circolare n. 90/E/2001, che si ritengono ancora validi: l agevolazione non spetta al concedente ma solo all utilizzatore dei beni in quanto il destinatario dell investimenti risulta essere quest ultimo; il costo rilevante per il calcolo dell agevolazione è quello sostenuto dal concedente per l acquisto del bene, non rilevando, al riguardo, il prezzo pattuito per il riscatto; nel caso in cui per l utilizzatore l IVA sui canoni di locazione sia indetraibile ai sensi dell art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini dell agevolazione assume rilievo anche l IVA pagata dal locatore sull acquisto del bene. Il leasing operativo Si ritiene che non siano agevolabili per l utilizzatore i beni acquisiti mediante contratto di leasing operativo che, a causa della non previsione del riscatto da parte del conduttore al termine della locazione, è fattispecie giuridicamente riconducibile alla nozione di affitto di bene. Sul punto l Agenzia delle entrate con la circolare n. 41/E del 13 maggio 2002 ha chiarito che, poiché il contratto di leasing operativo assume natura prettamente finanziaria, si esclude che l acquisto di beni da parte delle società di leasing (iscritte nell Elenco speciale degli intermediari finanziari) si configuri come investimento in senso economico e che le stesse, conseguentemente, possano fruire dell agevolazione della detassazione. Nella sostanza, l agevolazione non spetta né all utilizzatore, né alla società di leasing. Investimenti in lease back Si ritiene che possano beneficiare dell agevolazione anche i beni costruiti in economia o in appalto e ceduti a società di leasing con contratto di lease back. Sembra, inoltre, ammissibile che il beneficio possa essere fruito anche nel caso in cui il bene ceduto con contratto di lease back sia stato acquistato da terzi, anziché costruito in economia o in appalto. La C.M. n. 90/E del 2001 ha precisato che, ai fini dell applicazione dell agevolazione, la cessione del bene alla società di A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 17

18 leasing nel contesto di una operazione di lease back non è rilevante ai fini della determinazione dell ammontare degli investimenti, né ai fini dell applicazione della norma antielusiva. Nel particolare caso, infatti, la cessione del bene non pregiudica in nessun modo la permanenza dell investimento presso l impresa utilizzatrice. Ovviamente, la contestuale acquisizione del bene in leasing non configura, per l utilizzatore, un ulteriore investimento che duplicherebbe i benefici. E ciò neppure nell ipotesi in cui il bene, non ancora entrato in funzione, fosse da considerare nuovo. Costituiscono motivo di revoca dell agevolazione sia il mancato esercizio del diritto di opzione, sia la cessione del contratto di leasing, prima del secondo periodo d imposta successivo. 5.5 Beni autoprodotti Nella circolare n. 90/E/01 veniva previsto che sono agevolabili anche i beni autoprodotti con la precisazione che se alla loro costruzione partecipano anche beni usati, questi non devono rappresentare una parte preponderante del bene finito. 5.6 Beni acquisiti mediante contratto di appalto Il costo da assumere è quello dell ultimazione della prestazione. La circolare n. 90/E/01, par. 3.1, aveva ammesso anche l agevolazione parziale riferita a stati d avanzamento, nel momento in cui siano accettati dal committente. 5.7 Beni di importo inferiore a euro 516,46 Rientrano nell agevolazione anche i beni il cui costo sia inferiore a 516,46 euro integralmente dedotto nell anno di sostenimento. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 18

19 6. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL INVESTIMENTO L investimento rileva ai fini dell agevolazione all atto dell acquisizione del bene, da assumere secondo i criteri stabiliti nell art. 109 del TUIR. Quindi, le spese relative ai beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione. Nel caso di contratto d appalto i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, nell ipotesi di stati d avanzamento lavori alla data di accettazione degli stessi. Resta, inoltre, da chiarire se i beni, come per la precedente Tremonti bis, possano essere realizzati anche in economia. In pratica se un imprenditore decide di realizzare in proprio un bene rientrante nella divisione 28 della divisione Ateco 2007 va precisato se, il medesimo, potrà o meno godere dell agevolazione. Il tenore letterale della norma pare non escludere tale possibilità, per tale ipotesi, la circolare n. 90/E/2001 (par. 3.1) prevedeva che i costi devono essere determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute, avuto riguardo ai criteri di competenza di cui all art. 109 del TUIR. Tra i costi agevolabili andavano ricompresi, ad esempio: materiali impiegati la mano d opera diretta COSTI AGEVOLABILI gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione dell impianto i costi industriali imputabili all impianto (stipendi dei tecnici, spese di mano d opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 19

20 7. LA DESTINAZIONE DEI BENI A STRUTTURE PRODUTTIVE SITUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO Come è possibile notare, rispetto alle passate edizioni dell agevolazione, manca in quella attuale un riferimento esplicito alla territorialità. Sul tema, infatti, come indicato nella circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001, l Amministrazione aveva chiarito che l incentivo doveva essere riconosciuto: per i soggetti residenti, a condizione che i beni agevolati appartenessero, sia contabilmente che economicamente, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente che gli stessi fossero utilizzati in Italia o all estero; per i soggetti non residenti, se gli investimenti riguardavano una stabile organizzazione ubicata nel territorio dello Stato italiano. Sul tema, si attendono chiarimenti ufficiali. La medesima circolare precisava che è irrilevante la circostanza che il bene acquisito sia stato prodotto da imprese italiane ovvero estere. A tale ultimo riguardo si segnala che l attuale formulazione normativa non esclude dall agevolazione i beni, della divisione 28, prodotti da imprese estere. Vale la pena, comunque, sottolineare che nella relazione tecnica al provvedimento il calcolo dell impatto in termini finanziari dell agevolazione sul bilancio dello Stato è avvenuto considerando esclusivamente i beni prodotti da imprese italiane. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 20

21 8. COME SI CALCOLA L AGEVOLAZIONE L agevolazione si concretizza, dal punto di vista contabile, per le imprese in contabilità ordinaria, in una variazione in diminuzione, pari al 50 per cento dell ammontare complessivo degli investimenti effettuati nel corso del periodo di imposta. Per le imprese in contabilità semplificata tale importo costituisce un componente negativo deducibile. Il medesimo investimento, inoltre, rappresenta, pro quota, un componente iscritto a conto economico in relazione all ammortamento che viene ordinariamente effettuato sui beni strumentali. L agevolazione in commento, così come quelle già sperimentate nel 1994 e nel 2001, non richiede una preventiva autorizzazione da parte dell Agenzia delle entrate e può considerarsi, di fatto, automatica. Il beneficio in commento non rileva ai fini IRAP, poiché la norma fa esclusivo riferimento al reddito di impresa ( 2 ). Esempio Tipologia di Società S.r.l. o S.p.a. - aliquota Ires: 27,5% Reddito prima della ,00 detassazione Tremonti: Ammontare del costo ,00 dell investimento realizzato: Componente negativo di ,00 : 2 = ,00 reddito: Reddito al netto della Tremonti: , ,00 = ,00 Risparmio d imposta: ,00 x 27.5% = 5.500,00 Se il soggetto che realizza l investimento è una impresa individuale o una società di persone, fermo restando il meccanismo sopra descritto, il risparmio è in funzione dell aliquota Irpef dell imprenditore, ovvero di quella dei soci. 8.1 Costo fiscale agevolato In base alle indicazione fornite dall Amministrazione finanziaria in occasione dell introduzione delle precedenti agevolazioni, il costo degli investimenti deve essere assunto secondo i principi A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 21

22 generali fissati dall articolo 110 del TUIR, comma 1, lettere a) e b), comprensivo dell IVA indetraibile. In particolare, secondo la citata lettera b), si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, quali ad esempio spese di trasporto, di montaggio eccetera, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Il costo va considerato al netto di eventuali contributi in conto impianti erogati all impresa, ancorché questi vengano contabilmente imputati al conto economico come suggerito dai principi contabili, in proporzione alle quote di ammortamento stanziate. Possono essere conteggiati gli interessi capitalizzati sul costo dei beni strumentali alle condizioni e nei limiti previsti dal citato articolo 110, comma 1 del Tuir, lettera b) e come espressamente chiarito dalla circolare dell Agenzia delle entrate n. 4/E del 18 gennaio L IVA indetraibile costituisce un costo accessorio e rileva per la detassazione, solamente nel caso in cui l indetraibilità sia oggettiva (art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972), ovvero totale ex articolo 36-bis o per pro rata di detraibilità pari a zero per effetto dell assenza di operazioni imponibili ( 3 ). 8.2 Assenza del confronto con la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente La manovra, come esposto in precedenza, pur costituendo una riproposizione dell agevolazione applicata in passato contiene alcune differenze sostanziali che ne semplificano la possibilità di utilizzazione. La prima differenza è rappresentata dall assenza del confronto con la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente. In particolare, l articolo 4 comma 1 della Legge n. 383/2001 (cd Tremonti bis) prevedeva l esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta agevolabile in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 2 In tal senso, anche, circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 (par. 2). 3 Cfr. Risoluzione dell Agenzia delle entrate n. 297/E del 12 settembre A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 22

23 8.3 Irrilevanza dei disinvestimenti Un ulteriore elemento di differenziazione della Tremonti-ter dalle passate formulazioni del beneficio consiste nella irrilevanza dei disinvestimenti effettuati nel corso del periodo di imposta agevolato. In particolare, si fa notare che l agevolazione originaria inserita nell art. 3 del D.L. n. 357/1994 convertito nella legge n. 489/1994, in maniera esplicita prevedeva che: l ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo di imposta Nella seconda riproposizione del beneficio, avvenuta con la legge n. 383/2001 tale esplicita previsione non era stata riproposta. L agenzia delle entrate, tuttavia, dall analisi delle disposizioni aveva concluso che, così come nel caso della prima Tremonti, anche nella Tremonti bis, l ammontare degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta andava assunto al netto dei relativi disinvestimenti. Tale considerazione traeva spunto dal fatto che il comma 8 dell articolo 4 della legge n. 383/2001 richiamava quanto contenuto nell articolo 3 del D.L. n. 357/1994. Nella nuova Tremonti ter, invece, tale riferimento manca e per tale ragione, l eventuale cessione di cespiti (appartenenti o meno alla citata divisione 28) non dovrebbe assumere alcuna rilevanza ai fini della quantificazione dell investimento agevolabile. Tale conclusione viene rafforzata anche analizzando la relazione tecnica al decreto legge n. 78/2009 in cui, ai fini della quantificazione del minor gettito derivante dall agevolazione, si considerano gli investimenti lordi. 8.4 Riporto a nuovo delle perdite Il meccanismo di calcolo dell agevolazione prevede che la stessa possa essere fruita anche dai soggetti che chiudono il periodo di imposta in perdita Soggetti in contabilità ordinaria Nel caso di soggetti in contabilità ordinaria, l applicazione del beneficio può portare alle seguenti ipotesi: 1. determinazione di una perdita fiscale; 2. incremento di una perdita fiscale già esistente. Ai fini del riporto a nuovo delle suddette perdite, valgono i criteri ordinari previsti dal Tuir. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 23

24 In particolare l articolo 84, comma 2 dispone che le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere scomputate dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva Soggetti in contabilità semplificata Con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata a partire dal 2008 sono state ripristinate le regole per l utilizzo delle perdite previsto fino al Tali soggetti possono utilizzare le suddette perdite a riduzione del reddito complessivo, sino a concorrenza di quest ultimo; l eccedenza non può essere riportata nei periodi d imposta successivi. Pertanto, i soggetti in parola, possono beneficiare del bonus esclusivamente nel caso in cui conseguano nel periodo di imposta agevolato altri redditi da compensare. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 24

25 9. EFFETTI FINANZIARI DEL BENEFICIO L agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta di effettuazione degli investimenti. Gli effetti finanziari, quindi, si manifesteranno già nel modello Unico 2010 relativamente alle spese per investimenti effettuati nel periodo che si chiude, per i soggetti con periodo coincidente con l anno solare, il 31 dicembre Investimenti sostenuti dal al Deducibili in Unico 2010 (solo in sede di saldo) Investimenti sostenuti dal al Deducibili in Unico 2011 (solo in sede di saldo) La possibilità di fruire del beneficio esclusivamente in sede di determinazione e versamento del saldo di imposta, esclude la possibilità per i contribuenti che hanno effettuato ad esempio investimenti agevolabili nel corso del 2009 di computare l imposta di periodo derivante dal reddito detassato come riferimento per la determinazione dell acconto per il periodo di imposta successivo. Il calcolo degli acconti, quindi, dovrà essere effettuato facendo riferimento alle imposte teoricamente dovute per il 2009 (nel calcolo dell acconto per il 2010) o per il 2010 (acconti per il 2011) senza considerare gli effetti della detassazione. 1 e 2 ACCONTO per il 2010 e 2011 NON SI CONSIDERA LA DETASSAZIONE A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 25

26 10. REVOCA DEL BENEFICIO Ai sensi del comma 3 dell articolo 5 del D.L. n. 78/2009, il beneficio viene revocato nel caso in cui i beni agevolati sono ceduti a terzi, ovvero destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa prima che siano trascorsi 2 anni dal loro acquisto. In pratica, un soggetto che effettua degli investimenti per i quali benefica dell agevolazione, nel 2009 deve conservare gli stessi nel patrimonio d impresa fino al 31 dicembre Il comma 3-bis, inoltre, stabilisce che, indipendentemente dal fatto che siano trascorsi due periodi d imposta successivi a quello dell investimento, l agevolazione è revocata se i beni sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo spazio economico europeo ( 4 ). Cessione a terzi prima del 2 periodo di imposta successivo all acquisto Destinazione a finalità estranee prima del 2 periodo di imposta successivo all acquisto REVOCA in caso di Cessione a soggetti aventi stabile organizzazione in paesi non aderenti allo spazio economico europeo Dismissione Assegnazione ai soci Destinazione al consumo personale o familiare dell imprenditore Nel caso in cui l agevolazione venga revocata, nell esercizio in cui la stessa si verifica, l impresa dovrà operare una variazione in aumento pari al corrispettivo o al valore normale dei beni 4 L accordo sullo Spazio Economico Europeo è entrato in vigore il primo gennaio 1994, ne fanno parte, attualmente, i 27 paesi dell UE e i paesi dell EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio): Islanda, Lichtenstein e Norvegia. La Svizzera, anch essa membro dell EFTA, non fa parte di questo accordo. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 26

27 fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l investimento per la parte allo stesso proporzionalmente riferibile ( 5 ). Nel caso in cui, nel medesimo periodo, l impresa sostenga delle spese per investimenti agevolabili, questi non modificano l entità della variazione in aumento ( 6 ). Esempio Anno 2009 Anno 2011 a) Investimento lordo b) Reddito detassato c) Prezzo di cessione d) Si assume come variazione in aumento in Unico 2012 l importo minore tra il corrispettivo di cessione ( ) e il 10% del reddito detassato ( ) La revoca dell agevolazione in presenza di operazioni straordinarie Il comma 3 dell articolo 5 del D.L. n. 78 prevede che l incentivo fiscale è revocato se l imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all acquisto. In base a tale disposizione, quindi, assumono particolare rilevanza eventuali operazioni straordinarie poste in essere da soggetti che beneficiano della Tremonti-ter. In passato, la difficoltà maggiore è stata quella di andare a definire in maniera corretta la media degli investimenti realizzati nel quinquennio precedente nel caso in cui fossero state effettuate operazioni straordinarie. Sul punto, si rileva che nelle ipotesi di operazioni fiscalmente neutre come ad esempio fusioni scissioni e conferimento di azienda, la condizione che prevede la revoca del bonus di cui al predetto articolo 5, comma 3, non opera. Le medesime considerazioni valgono anche nel caso di cessione di azienda; in questa fattispecie, infatti, poiché tale operazione rientra in un uno schema di riorganizzazione aziendale, il trasferimento del bene non realizza un comportamento di carattere elusivo dell impresa dato da un utilizzo improprio dell agevolazione fiscale. 5 Circ. n. 90/E/2001 par. 4 6 Cfr. C.M. n. 4/E del 18 gennaio 2002 A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 27

28 La cessione del bene, inoltre, effettuata nell ambito della cessione dell unica azienda dell imprenditore individuale ovvero donazione di azienda non determina la revoca del beneficio. La revoca, infine, continua ad operare con riferimento ai soggetti aventi causa nelle diverse operazioni di riorganizzazione. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 28

29 11. CUMULABILITA CON ALTRE AGEVOLAZIONI I chiarimenti relativi alla cumulabilità con altre agevolazioni forniti in occasione delle agevolazioni del 1994 e 2001 si ritiene possano essere applicati anche nel caso della Tremontiter. In particolare, si sottolinea che, come per le precedenti versioni, la Tremonti non costituisce un aiuto di Stato e, pertanto, il beneficio, in generale è cumulabile con altre agevolazioni purchè, queste ultime, non prevedano espressamente ipotesi di non cumulabilità. L Agenzia delle entrate, con la citata circolare 4/E/2002 ha chiarito che questa poteva essere cumulata con altre agevolazioni, come ad esempio nel caso di contributi di enti locali ovvero quelli disciplinati dalla legge del 28 novembre 1965 n (c.d. legge Sabatini). DIVIETO DI CUMULO CON LA DETRAZIONE DEL 55% PER LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO L articolo 10 del decreto attuativo 19 febbraio 2007 prevede che la detrazione del 55 per cento per lavori finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione 36% o nel caso specifico l agevolazione Tremonti - ter). Tuttavia, il divieto di cumulo non opera per altre agevolazioni, ad esempio finanziarie, oppure per agevolazioni fiscali previste da leggi diverse da quelle nazionali. Per completezza di analisi, si evidenzia che il medesimo divieto è disposto dall articolo 6, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 115/2008 Sul punto, tuttavia si attendono chiarimenti ufficiali. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 29

30 12. TABELLA RIEPILOGATIVA DELL AGEVOLAZIONE Riepilogando, le caratteristiche dell incentivo in esame sono così sintetizzabili: Ambito soggettivo Ambito oggettivo Incentivo Esercenti attività d impresa (ditte individuali o società) Per le attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro il beneficio è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 334/99 Acquisti di macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 Esclusione dalla tassazione del 50% del valore dell investimento Periodo di riferimento degli investimenti Acquisti effettuati dall al Periodo di utilizzo della detassazione L incentivo decorre dal periodo d imposta 2010 Revoca dell incentivo Nel caso in cui il bene oggetto dell investimento sia: ceduto a terzi destinato a finalità estranee all esercizio d impresa entro il 2 periodo d imposta successivo all acquisto A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 30

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