RIELLO SPA: TREMONTI TER: LA DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
|
|
- Marilena Mosca
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 RIELLO SPA: TREMONTI TER: LA DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI L agevolazione degli investimenti effettuati dalle imprese introdotta dal D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 di Massimo Mastromartino A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 1
2 SOMMARIO 1. INTRODUZIONE Pag LA NORMATIVA Pag LE PRECEDENTI AGEVOLAZIONI Pag L agevolazione Tremonti Pag L agevolazione Tremonti bis Pag AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO. Pag Soggetti neo costituiti.. Pag BENI AGEVOLABILI Pag La nozione di investimento... Pag Il requisito della novità dei beni Pag La strumentalità dei beni. Pag Beni acquisiti con contratto di leasing. Pag Beni autoprodotti Pag Beni acquisiti mediante contratto di appalto Pag Beni di importo inferiore a euro 516,46.. Pag MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL INVESTIMENTO Pag LA DESTINAZIONE DEI BENI A STRUTTURE PRODUTTIVE SITUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO.. Pag COME SI CALCOLA L AGEVOLAZIONE Pag Costo fiscale agevolato Pag Assenza del confronto con la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente.. Pag Irrilevanza dei disinvestimenti Pag Riporto a nuovo delle perdite Pag Soggetti in contabilità ordinaria. Pag Soggetti in contabilità semplificata. Pag. 24 A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 2
3 9. EFFETTI FINANZIARI DEL BENEFICIO Pag REVOCA DEL BENEFICIO. Pag La revoca dell agevolazione in presenza di operazioni straordinarie Pag CUMULABILITA CON ALTRE AGEVOLAZIONI Pag TABELLA RIEPILOGATIVA DELL AGEVOLAZIONE Pag. 30 A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 3
4 1. INTRODUZIONE In data 1 luglio 2009, è stato emanato il D.L. n. 78, convertito successivamente nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, con il quale viene riproposta l agevolazione che prevede la possibilità, per i titolari di reddito d impresa, di detassare gli investimenti effettuati. L articolo 5 del predetto decreto costituisce di fatto, anche se con importanti differenze, una riedizione dell agevolazione Tremonti e Tremonti bis, e, per tale ragione viene, comunemente, denominata Tremonti ter. In attesa dei chiarimenti ufficiali dell Agenzia delle entrate, si propongono alcune prime considerazioni alla luce dei chiarimenti forniti in relazione alle precedenti analoghe agevolazioni. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 4
5 2. LA NORMATIVA Si riporta il contenuto dell articolo 5 del D.L. n. 78/2009. Art. 5 Detassazione degli investimenti in macchinari 1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta L agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta di effettuazione degli investimenti. 2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. 3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto. 3-bis. L incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 5
6 3. LE PRECEDENTI AGEVOLAZIONI TREMONTI Come accennato nel paragrafo precedente, la nuova disposizione costituisce di fatto una riproposizione, con alcune importanti varianti, di passate agevolazioni denominate appunto Agevolazione Tremonti e AgevolazioneTremonti bis. Si ripropongono, per un confronto, i testi normativi delle precedenti agevolazioni. 3.1 L agevolazione Tremonti Il D.L. n. 357 del 10 giugno 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 489 dell 8 agosto 1994 aveva introdotto per la prima volta la detassazione degli investimenti e prevedeva quanto di seguito riportato: Art. 3 Detassazione del reddito d'impresa reinvestito 1. E' escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. 1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo (comma aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489). 2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 6
7 2-bis. I fabbricanti, titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto (comma aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489). 3.2 L agevolazione Tremonti bis Una riproposizione del bonus è avvenuta con la legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in cui si disponeva: Art. 4 Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito 1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 7
8 quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura. 5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1 e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. 6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili. 7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'irpef e dell'irpeg è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 8
9 4. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO L articolo 5 del decreto legge n. 78/2009 prevede che in sede di determinazione del reddito di impresa, i contribuenti possono dedurre il 50% del valore degli investimenti relativi ad alcune tipologie di macchinari ed apparecchiature nuovi, effettuati in un arco temporale compreso tra il 1 luglio 2009 e il 30 giugno Possono beneficiare dell agevolazione i titolari di reddito d impresa indipendentemente dalla natura giuridica degli stessi e dall attività dai medesimi svolta. Persone fisiche esercenti attività commerciale (comprese imprese familiari o aziende coniugali) S.N.C. e S.A.S. Società di armamento e società di fatto con attività commerciale SOGGETTI AGEVOLATI S.P.A., S.R.L. e S.A.P.A. Società cooperative, di mutua assicurazione e consortili a rilevanza sia interna che esterna Enti pubblici e privati anche non aventi come oggetto esclusivo e principale l esercizio di una attività commerciale Enti pubblici e privati aventi come oggetto esclusivo e principale l esercizio di una attività commerciale L Amministrazione finanziaria con la circolare 90/E/2001, emanata a commento della seconda legge Tremonti, ha precisato che possono far ricorso all agevolazione anche i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari e con l applicazione dell imposta sostitutiva. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 9
10 Alla luce del predetto chiarimento, si ritiene, possano beneficiare della Tremonti ter: Applicazione TREMONTI TER Nuove iniziative produttive (art. 13, Legge n. 388/2001) Imposta sostitutiva 10% nei primi 3 anni di attività Contribuenti Minimi (art. 1, co , Legge n. 244/2007) Imposta sostitutiva 20% Nel caso dei soggetti rientranti nel regime dei minimi, tuttavia, si rileva che sebbene gli stessi siano ammessi alla possibilità di godere di tale beneficio, la portata del bonus risulterà, comunque, limitata dal momento che gli stessi non potranno acquisire beni strumentali per un importo superiore a euro nel triennio (se vogliono permanere nel regime agevolato). Come è possibile notare, sono esclusi dall agevolazione: i professionisti, che invece potevano accedere al beneficio in occasione delle precedenti formulazioni della legge Tremonti; le persone fisiche esercenti attività agricole non produttive di reddito di impresa; gli enti non commerciali non titolari di reddito di impresa. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 10
11 4.1 Soggetti neo costituiti Nell articolo 5 del decreto legge n. 78 più volte citato, manca la precisazione, presente invece nel comma 3 dell articolo 4 della legge n. 383/2001, secondo la quale l incentivo fiscale si applicava, altresì, alle imprese in attività alla data di entrate in vigore della legge anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Mancando nella riproposizione dell agevolazione il riferimento appena citato, si ritiene che la Tremonti-ter sia utilizzabile anche dai soggetti costituiti successivamente al 1 luglio 2009 ma, comunque, entro il 30 giugno 2010, data limite entro la quale devono essere effettuati gli investimenti. Appare evidente, tuttavia, che anche in questa ulteriore riproposizione del beneficio, sono da escludersi quelle imprese cessate anteriormente all inizio del periodo interessato dall agevolazione (1 luglio 2009). A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 11
12 5. BENI AGEVOLABILI I beni oggetto dell agevolazione sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 16 novembre Sulla base delle disposizioni contenute nel citato decreto, quindi, i beni oggetto dell incentivo sono così individuati: CODICE ATECO DESCRIZIONE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche Fabbricazione di altre pompe e compressori Fabbricazione di altri rubinetti e valvole Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) Fabbricazione di cuscinetti a sfere 28.2 ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori Fabbricazione di caldaie per riscaldamento Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli Fabbricazione di carriole Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione di cartucce toner Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) Fabbricazione di utensili portatili a motore Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 12
13 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca 28.3 MACCHINE PER L AGRICOLTRA E LA SILVICOLTURA Fabbricazione di trattori agricoli Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) Fabbricazione di macchine per la galvanostegia Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca 28.9 ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) L ambito applicativo del bonus, spettando esclusivamente per l acquisto di macchinari ad apparecchiature di cui alla divisione 28 della tabella Ateco 2007, è decisamente più limitato rispetto a quello previsto dalle vecchie edizioni dell agevolazione. Occorre anche evidenziare che per meglio comprendere l ambito dei beni oggetto dell agevolazione è utile consultare anche le tabelle relative alle altre divisioni, con le relative note esplicative, in quanto i beni in esse comprese non sono agevolabili. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 13
14 Si evidenzia che tra i beni di maggior utilizzo risultano esclusi dall agevolazione gli immobili, gli autoveicoli ed i computer, i mobili e le attrezzature per ufficio, strumenti di misurazione, motori elettrici e generatori. Tra gli investimenti ammessi, invece, non rientrano i beni immateriali (marchi, brevetti, knowhow, etc.). Rispetto all ultima versione della Tremonti in cui veniva specificato che Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti, l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura., l attuale normativa non riproduce la definizione di investimento agevolabile, ma, si limita, semplicemente, a rinviare all elenco dei macchinari e delle apparecchiature contenute nella divisione 28 Ateco Si è dell avviso che i singoli beni risultino agevolabili anche se destinati ad essere incorporati in impianti complessi non di nuova realizzazione. In pratica la sostituzione, all interno di un impianto già esistente, di un componente ricompreso nella divisione 28 dovrebbe permettere l accesso all agevolazione. Diversamente, si ritiene restino esclusi dall agevolazione i beni che, pur rientrando nella citata divisione, rappresentano materiali di consumo (es. cartucce toner codice ). 5.1 La nozione di investimento In premessa occorre far presente che la norma dispone l agevolazione con generico riferimento al valore degli investimenti, talché sembra ipotizzabile che sia ricompreso nella nozione di investimento non solo l acquisto, ma anche la costruzione del bene. Inoltre, è da ritenersi che, in conformità a quanto chiarito in passato, rilevi anche l investimento in leasing, posto che non si devono produrre discriminazioni tra le due forme di investimento. Per la quantificazione del componente negativo di reddito, pari al 50% dell investimento, è da ritenersi si debba fare riferimento alla nozione di costo in base a quanto previsto dall articolo 110 del TUIR, comprendendo anche gli oneri di diretta imputazione, quali: A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 14
15 1. progettazione; 2. spese di trasporto; 3. perizie; 4. montaggio e posa in opera; 5. prove e messa a punto; 6. collaudo; 7. interessi passivi relativi a mutui finalizzati alla costruzione capitalizzati sul bene. Come noto, l art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR, da ultimo modificata dall art. 11, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 38 del 2005, stabilisce che per i beni materiali e immateriali strumentali per l esercizio dell impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. 5.2 Il requisito della novità dei beni La detassazione degli investimenti riguarda beni e apparecchiature i quali devono essere caratterizzati, necessariamente, dall elemento della novità. In questo modo anche la Tremonti ter si adegua alle precedenti disposizioni, sgombrando il dubbio, alimentato dalla formulazione originaria dell articolo 5 del D.L. n. 78/2009, che la stessa potesse applicarsi anche su beni usati. A tal riguardo ( 1 ) l Amministrazione precisò che: sono esclusi dall agevolazione i beni a qualunque titolo già utilizzati; il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né produttore né rivenditore a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato in uso) né da parte del cedente, né di altro soggetto. E' necessario precisare che deve comunque trattarsi di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni; il bene esposto nella show room, ma mai utilizzato, può essere agevolato; nel caso di beni complessi, alla cui realizzazione hanno concorso anche beni usati, l agevolazione può essere fruita se il cedente attesta che l impiego dei beni usati non è di rilevante entità rispetto al costo complessivo. 1 Circolare n. 90/E/2001, par. 3 e circolare n. 4/E/2002. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 15
16 Esempio Società A realizza un investimento astrattamente agevolabile in epoca precedente alla Tremonti (e quindi non agevolabile) completandolo nel secondo semestre 2009 Società A cede il macchinario alla controllata B Società B provvede a concederlo in affitto alla medesima A In questa ipotesi, restando nei limiti della previsione ministeriale, la società B ottiene l agevolazione sull intero costo del bene. L esempio riportato sopra dimostra come un comportamento apparentemente corretto possa invece mascherare una condotta di fatto elusiva che per tale ragione può essere eccepita dall Amministrazione finanziaria. Il bene nuovo può essere anche acquistato da privati che, in tal caso, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di novità del bene. Al riguardo, tuttavia, va segnalato che, a fini accertativi, risulta molto difficoltoso dimostrare l effettiva novità del bene, atteso che il soggetto privato non possiede alcuna contabilità dalla quale rilevare, ad esempio, gli ammortamenti del cespite ceduto, chiara prova dell utilizzo del bene. In proposito, potrebbe costituire, per l amministrazione finanziaria, indice di avvenuto utilizzo la presenza di allacci per utenze elettriche, idriche e comunicazioni ai fini dei rifiuti solidi urbani. 5.3 La strumentalità dei beni Diversamente, da quanto stabilito dalla Tremonti bis, non viene più fatto un esplicito riferimento al fatto che i beni devono essere strumentali per l attività d impresa. L attuale norma utilizza, unicamente, il termine investimenti, pertanto, una prima lettura potrebbe indurre ad affermare che sono agevolabili anche i beni non strumentali per l esercizio dell attività che costituiscono un mero investimento per l impresa. Nella relazione illustrativa del provvedimento, viene evidenziato che la finalità è quella di fornire impulsi positivi che facciano fronte all attuale momento di crisi economica e pertanto viene disposta la detassazione di determinati beni strumentali (classificati nella voce 28 ATECO) che, in base ai dati statistici, sostengono più di altri l export di prodotti italiani all estero. Pertanto, il requisito della strumentalità del bene acquisito risulta palese dal citato documento. Sul punto, comunque, è necessario un intervento ufficiale dell Agenzia delle entrate. Nella circolare n. 90/E/2001 è già stato chiarito che rientrano nell agevolazione anche i beni concessi a terzi in comodato d uso purchè strumentali ed inerenti all attività del comodante, che potrà avvalersi dell agevolazione (cfr. paragrafo 3 della citata circolare). A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 16
17 5.4 Beni acquisiti mediante contratto di leasing In considerazione che la norma nulla dice in merito alle modalità di acquisizione dei beni oggetto di agevolazione ma si limita a prevede che sono agevolabili gli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature. fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. si è dell avviso che siano agevolabili anche i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. Riprendiamo i chiarimenti al riguardo forniti con la circolare n. 90/E/2001, che si ritengono ancora validi: l agevolazione non spetta al concedente ma solo all utilizzatore dei beni in quanto il destinatario dell investimenti risulta essere quest ultimo; il costo rilevante per il calcolo dell agevolazione è quello sostenuto dal concedente per l acquisto del bene, non rilevando, al riguardo, il prezzo pattuito per il riscatto; nel caso in cui per l utilizzatore l IVA sui canoni di locazione sia indetraibile ai sensi dell art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 ai fini dell agevolazione assume rilievo anche l IVA pagata dal locatore sull acquisto del bene. Il leasing operativo Si ritiene che non siano agevolabili per l utilizzatore i beni acquisiti mediante contratto di leasing operativo che, a causa della non previsione del riscatto da parte del conduttore al termine della locazione, è fattispecie giuridicamente riconducibile alla nozione di affitto di bene. Sul punto l Agenzia delle entrate con la circolare n. 41/E del 13 maggio 2002 ha chiarito che, poiché il contratto di leasing operativo assume natura prettamente finanziaria, si esclude che l acquisto di beni da parte delle società di leasing (iscritte nell Elenco speciale degli intermediari finanziari) si configuri come investimento in senso economico e che le stesse, conseguentemente, possano fruire dell agevolazione della detassazione. Nella sostanza, l agevolazione non spetta né all utilizzatore, né alla società di leasing. Investimenti in lease back Si ritiene che possano beneficiare dell agevolazione anche i beni costruiti in economia o in appalto e ceduti a società di leasing con contratto di lease back. Sembra, inoltre, ammissibile che il beneficio possa essere fruito anche nel caso in cui il bene ceduto con contratto di lease back sia stato acquistato da terzi, anziché costruito in economia o in appalto. La C.M. n. 90/E del 2001 ha precisato che, ai fini dell applicazione dell agevolazione, la cessione del bene alla società di A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 17
18 leasing nel contesto di una operazione di lease back non è rilevante ai fini della determinazione dell ammontare degli investimenti, né ai fini dell applicazione della norma antielusiva. Nel particolare caso, infatti, la cessione del bene non pregiudica in nessun modo la permanenza dell investimento presso l impresa utilizzatrice. Ovviamente, la contestuale acquisizione del bene in leasing non configura, per l utilizzatore, un ulteriore investimento che duplicherebbe i benefici. E ciò neppure nell ipotesi in cui il bene, non ancora entrato in funzione, fosse da considerare nuovo. Costituiscono motivo di revoca dell agevolazione sia il mancato esercizio del diritto di opzione, sia la cessione del contratto di leasing, prima del secondo periodo d imposta successivo. 5.5 Beni autoprodotti Nella circolare n. 90/E/01 veniva previsto che sono agevolabili anche i beni autoprodotti con la precisazione che se alla loro costruzione partecipano anche beni usati, questi non devono rappresentare una parte preponderante del bene finito. 5.6 Beni acquisiti mediante contratto di appalto Il costo da assumere è quello dell ultimazione della prestazione. La circolare n. 90/E/01, par. 3.1, aveva ammesso anche l agevolazione parziale riferita a stati d avanzamento, nel momento in cui siano accettati dal committente. 5.7 Beni di importo inferiore a euro 516,46 Rientrano nell agevolazione anche i beni il cui costo sia inferiore a 516,46 euro integralmente dedotto nell anno di sostenimento. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 18
19 6. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL INVESTIMENTO L investimento rileva ai fini dell agevolazione all atto dell acquisizione del bene, da assumere secondo i criteri stabiliti nell art. 109 del TUIR. Quindi, le spese relative ai beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione. Nel caso di contratto d appalto i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, nell ipotesi di stati d avanzamento lavori alla data di accettazione degli stessi. Resta, inoltre, da chiarire se i beni, come per la precedente Tremonti bis, possano essere realizzati anche in economia. In pratica se un imprenditore decide di realizzare in proprio un bene rientrante nella divisione 28 della divisione Ateco 2007 va precisato se, il medesimo, potrà o meno godere dell agevolazione. Il tenore letterale della norma pare non escludere tale possibilità, per tale ipotesi, la circolare n. 90/E/2001 (par. 3.1) prevedeva che i costi devono essere determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute, avuto riguardo ai criteri di competenza di cui all art. 109 del TUIR. Tra i costi agevolabili andavano ricompresi, ad esempio: materiali impiegati la mano d opera diretta COSTI AGEVOLABILI gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione dell impianto i costi industriali imputabili all impianto (stipendi dei tecnici, spese di mano d opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 19
20 7. LA DESTINAZIONE DEI BENI A STRUTTURE PRODUTTIVE SITUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO Come è possibile notare, rispetto alle passate edizioni dell agevolazione, manca in quella attuale un riferimento esplicito alla territorialità. Sul tema, infatti, come indicato nella circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001, l Amministrazione aveva chiarito che l incentivo doveva essere riconosciuto: per i soggetti residenti, a condizione che i beni agevolati appartenessero, sia contabilmente che economicamente, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente che gli stessi fossero utilizzati in Italia o all estero; per i soggetti non residenti, se gli investimenti riguardavano una stabile organizzazione ubicata nel territorio dello Stato italiano. Sul tema, si attendono chiarimenti ufficiali. La medesima circolare precisava che è irrilevante la circostanza che il bene acquisito sia stato prodotto da imprese italiane ovvero estere. A tale ultimo riguardo si segnala che l attuale formulazione normativa non esclude dall agevolazione i beni, della divisione 28, prodotti da imprese estere. Vale la pena, comunque, sottolineare che nella relazione tecnica al provvedimento il calcolo dell impatto in termini finanziari dell agevolazione sul bilancio dello Stato è avvenuto considerando esclusivamente i beni prodotti da imprese italiane. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 20
21 8. COME SI CALCOLA L AGEVOLAZIONE L agevolazione si concretizza, dal punto di vista contabile, per le imprese in contabilità ordinaria, in una variazione in diminuzione, pari al 50 per cento dell ammontare complessivo degli investimenti effettuati nel corso del periodo di imposta. Per le imprese in contabilità semplificata tale importo costituisce un componente negativo deducibile. Il medesimo investimento, inoltre, rappresenta, pro quota, un componente iscritto a conto economico in relazione all ammortamento che viene ordinariamente effettuato sui beni strumentali. L agevolazione in commento, così come quelle già sperimentate nel 1994 e nel 2001, non richiede una preventiva autorizzazione da parte dell Agenzia delle entrate e può considerarsi, di fatto, automatica. Il beneficio in commento non rileva ai fini IRAP, poiché la norma fa esclusivo riferimento al reddito di impresa ( 2 ). Esempio Tipologia di Società S.r.l. o S.p.a. - aliquota Ires: 27,5% Reddito prima della ,00 detassazione Tremonti: Ammontare del costo ,00 dell investimento realizzato: Componente negativo di ,00 : 2 = ,00 reddito: Reddito al netto della Tremonti: , ,00 = ,00 Risparmio d imposta: ,00 x 27.5% = 5.500,00 Se il soggetto che realizza l investimento è una impresa individuale o una società di persone, fermo restando il meccanismo sopra descritto, il risparmio è in funzione dell aliquota Irpef dell imprenditore, ovvero di quella dei soci. 8.1 Costo fiscale agevolato In base alle indicazione fornite dall Amministrazione finanziaria in occasione dell introduzione delle precedenti agevolazioni, il costo degli investimenti deve essere assunto secondo i principi A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 21
22 generali fissati dall articolo 110 del TUIR, comma 1, lettere a) e b), comprensivo dell IVA indetraibile. In particolare, secondo la citata lettera b), si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, quali ad esempio spese di trasporto, di montaggio eccetera, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Il costo va considerato al netto di eventuali contributi in conto impianti erogati all impresa, ancorché questi vengano contabilmente imputati al conto economico come suggerito dai principi contabili, in proporzione alle quote di ammortamento stanziate. Possono essere conteggiati gli interessi capitalizzati sul costo dei beni strumentali alle condizioni e nei limiti previsti dal citato articolo 110, comma 1 del Tuir, lettera b) e come espressamente chiarito dalla circolare dell Agenzia delle entrate n. 4/E del 18 gennaio L IVA indetraibile costituisce un costo accessorio e rileva per la detassazione, solamente nel caso in cui l indetraibilità sia oggettiva (art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972), ovvero totale ex articolo 36-bis o per pro rata di detraibilità pari a zero per effetto dell assenza di operazioni imponibili ( 3 ). 8.2 Assenza del confronto con la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente La manovra, come esposto in precedenza, pur costituendo una riproposizione dell agevolazione applicata in passato contiene alcune differenze sostanziali che ne semplificano la possibilità di utilizzazione. La prima differenza è rappresentata dall assenza del confronto con la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente. In particolare, l articolo 4 comma 1 della Legge n. 383/2001 (cd Tremonti bis) prevedeva l esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta agevolabile in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 2 In tal senso, anche, circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001 (par. 2). 3 Cfr. Risoluzione dell Agenzia delle entrate n. 297/E del 12 settembre A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 22
23 8.3 Irrilevanza dei disinvestimenti Un ulteriore elemento di differenziazione della Tremonti-ter dalle passate formulazioni del beneficio consiste nella irrilevanza dei disinvestimenti effettuati nel corso del periodo di imposta agevolato. In particolare, si fa notare che l agevolazione originaria inserita nell art. 3 del D.L. n. 357/1994 convertito nella legge n. 489/1994, in maniera esplicita prevedeva che: l ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo di imposta Nella seconda riproposizione del beneficio, avvenuta con la legge n. 383/2001 tale esplicita previsione non era stata riproposta. L agenzia delle entrate, tuttavia, dall analisi delle disposizioni aveva concluso che, così come nel caso della prima Tremonti, anche nella Tremonti bis, l ammontare degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta andava assunto al netto dei relativi disinvestimenti. Tale considerazione traeva spunto dal fatto che il comma 8 dell articolo 4 della legge n. 383/2001 richiamava quanto contenuto nell articolo 3 del D.L. n. 357/1994. Nella nuova Tremonti ter, invece, tale riferimento manca e per tale ragione, l eventuale cessione di cespiti (appartenenti o meno alla citata divisione 28) non dovrebbe assumere alcuna rilevanza ai fini della quantificazione dell investimento agevolabile. Tale conclusione viene rafforzata anche analizzando la relazione tecnica al decreto legge n. 78/2009 in cui, ai fini della quantificazione del minor gettito derivante dall agevolazione, si considerano gli investimenti lordi. 8.4 Riporto a nuovo delle perdite Il meccanismo di calcolo dell agevolazione prevede che la stessa possa essere fruita anche dai soggetti che chiudono il periodo di imposta in perdita Soggetti in contabilità ordinaria Nel caso di soggetti in contabilità ordinaria, l applicazione del beneficio può portare alle seguenti ipotesi: 1. determinazione di una perdita fiscale; 2. incremento di una perdita fiscale già esistente. Ai fini del riporto a nuovo delle suddette perdite, valgono i criteri ordinari previsti dal Tuir. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 23
24 In particolare l articolo 84, comma 2 dispone che le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere scomputate dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva Soggetti in contabilità semplificata Con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata a partire dal 2008 sono state ripristinate le regole per l utilizzo delle perdite previsto fino al Tali soggetti possono utilizzare le suddette perdite a riduzione del reddito complessivo, sino a concorrenza di quest ultimo; l eccedenza non può essere riportata nei periodi d imposta successivi. Pertanto, i soggetti in parola, possono beneficiare del bonus esclusivamente nel caso in cui conseguano nel periodo di imposta agevolato altri redditi da compensare. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 24
25 9. EFFETTI FINANZIARI DEL BENEFICIO L agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta di effettuazione degli investimenti. Gli effetti finanziari, quindi, si manifesteranno già nel modello Unico 2010 relativamente alle spese per investimenti effettuati nel periodo che si chiude, per i soggetti con periodo coincidente con l anno solare, il 31 dicembre Investimenti sostenuti dal al Deducibili in Unico 2010 (solo in sede di saldo) Investimenti sostenuti dal al Deducibili in Unico 2011 (solo in sede di saldo) La possibilità di fruire del beneficio esclusivamente in sede di determinazione e versamento del saldo di imposta, esclude la possibilità per i contribuenti che hanno effettuato ad esempio investimenti agevolabili nel corso del 2009 di computare l imposta di periodo derivante dal reddito detassato come riferimento per la determinazione dell acconto per il periodo di imposta successivo. Il calcolo degli acconti, quindi, dovrà essere effettuato facendo riferimento alle imposte teoricamente dovute per il 2009 (nel calcolo dell acconto per il 2010) o per il 2010 (acconti per il 2011) senza considerare gli effetti della detassazione. 1 e 2 ACCONTO per il 2010 e 2011 NON SI CONSIDERA LA DETASSAZIONE A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 25
26 10. REVOCA DEL BENEFICIO Ai sensi del comma 3 dell articolo 5 del D.L. n. 78/2009, il beneficio viene revocato nel caso in cui i beni agevolati sono ceduti a terzi, ovvero destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa prima che siano trascorsi 2 anni dal loro acquisto. In pratica, un soggetto che effettua degli investimenti per i quali benefica dell agevolazione, nel 2009 deve conservare gli stessi nel patrimonio d impresa fino al 31 dicembre Il comma 3-bis, inoltre, stabilisce che, indipendentemente dal fatto che siano trascorsi due periodi d imposta successivi a quello dell investimento, l agevolazione è revocata se i beni sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo spazio economico europeo ( 4 ). Cessione a terzi prima del 2 periodo di imposta successivo all acquisto Destinazione a finalità estranee prima del 2 periodo di imposta successivo all acquisto REVOCA in caso di Cessione a soggetti aventi stabile organizzazione in paesi non aderenti allo spazio economico europeo Dismissione Assegnazione ai soci Destinazione al consumo personale o familiare dell imprenditore Nel caso in cui l agevolazione venga revocata, nell esercizio in cui la stessa si verifica, l impresa dovrà operare una variazione in aumento pari al corrispettivo o al valore normale dei beni 4 L accordo sullo Spazio Economico Europeo è entrato in vigore il primo gennaio 1994, ne fanno parte, attualmente, i 27 paesi dell UE e i paesi dell EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio): Islanda, Lichtenstein e Norvegia. La Svizzera, anch essa membro dell EFTA, non fa parte di questo accordo. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 26
27 fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l investimento per la parte allo stesso proporzionalmente riferibile ( 5 ). Nel caso in cui, nel medesimo periodo, l impresa sostenga delle spese per investimenti agevolabili, questi non modificano l entità della variazione in aumento ( 6 ). Esempio Anno 2009 Anno 2011 a) Investimento lordo b) Reddito detassato c) Prezzo di cessione d) Si assume come variazione in aumento in Unico 2012 l importo minore tra il corrispettivo di cessione ( ) e il 10% del reddito detassato ( ) La revoca dell agevolazione in presenza di operazioni straordinarie Il comma 3 dell articolo 5 del D.L. n. 78 prevede che l incentivo fiscale è revocato se l imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all acquisto. In base a tale disposizione, quindi, assumono particolare rilevanza eventuali operazioni straordinarie poste in essere da soggetti che beneficiano della Tremonti-ter. In passato, la difficoltà maggiore è stata quella di andare a definire in maniera corretta la media degli investimenti realizzati nel quinquennio precedente nel caso in cui fossero state effettuate operazioni straordinarie. Sul punto, si rileva che nelle ipotesi di operazioni fiscalmente neutre come ad esempio fusioni scissioni e conferimento di azienda, la condizione che prevede la revoca del bonus di cui al predetto articolo 5, comma 3, non opera. Le medesime considerazioni valgono anche nel caso di cessione di azienda; in questa fattispecie, infatti, poiché tale operazione rientra in un uno schema di riorganizzazione aziendale, il trasferimento del bene non realizza un comportamento di carattere elusivo dell impresa dato da un utilizzo improprio dell agevolazione fiscale. 5 Circ. n. 90/E/2001 par. 4 6 Cfr. C.M. n. 4/E del 18 gennaio 2002 A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 27
28 La cessione del bene, inoltre, effettuata nell ambito della cessione dell unica azienda dell imprenditore individuale ovvero donazione di azienda non determina la revoca del beneficio. La revoca, infine, continua ad operare con riferimento ai soggetti aventi causa nelle diverse operazioni di riorganizzazione. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 28
29 11. CUMULABILITA CON ALTRE AGEVOLAZIONI I chiarimenti relativi alla cumulabilità con altre agevolazioni forniti in occasione delle agevolazioni del 1994 e 2001 si ritiene possano essere applicati anche nel caso della Tremontiter. In particolare, si sottolinea che, come per le precedenti versioni, la Tremonti non costituisce un aiuto di Stato e, pertanto, il beneficio, in generale è cumulabile con altre agevolazioni purchè, queste ultime, non prevedano espressamente ipotesi di non cumulabilità. L Agenzia delle entrate, con la citata circolare 4/E/2002 ha chiarito che questa poteva essere cumulata con altre agevolazioni, come ad esempio nel caso di contributi di enti locali ovvero quelli disciplinati dalla legge del 28 novembre 1965 n (c.d. legge Sabatini). DIVIETO DI CUMULO CON LA DETRAZIONE DEL 55% PER LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO L articolo 10 del decreto attuativo 19 febbraio 2007 prevede che la detrazione del 55 per cento per lavori finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione 36% o nel caso specifico l agevolazione Tremonti - ter). Tuttavia, il divieto di cumulo non opera per altre agevolazioni, ad esempio finanziarie, oppure per agevolazioni fiscali previste da leggi diverse da quelle nazionali. Per completezza di analisi, si evidenzia che il medesimo divieto è disposto dall articolo 6, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 115/2008 Sul punto, tuttavia si attendono chiarimenti ufficiali. A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 29
30 12. TABELLA RIEPILOGATIVA DELL AGEVOLAZIONE Riepilogando, le caratteristiche dell incentivo in esame sono così sintetizzabili: Ambito soggettivo Ambito oggettivo Incentivo Esercenti attività d impresa (ditte individuali o società) Per le attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro il beneficio è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 334/99 Acquisti di macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 Esclusione dalla tassazione del 50% del valore dell investimento Periodo di riferimento degli investimenti Acquisti effettuati dall al Periodo di utilizzo della detassazione L incentivo decorre dal periodo d imposta 2010 Revoca dell incentivo Nel caso in cui il bene oggetto dell investimento sia: ceduto a terzi destinato a finalità estranee all esercizio d impresa entro il 2 periodo d imposta successivo all acquisto A cura di Massimo Mastromartino Dottore Commercialista e Revisore contabile in Roma 30
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90 ART. 18 CREDITO DI IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90 ART. 18 CREDITO DI IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI Requisiti soggetto proponente Possono beneficiare dell agevolazione tutte le imprese attive, anche se con attività
DettagliFINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DA PARTE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE D.M.
BENEFICIARI Piccole e medie imprese. FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DA PARTE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE D.M. 27 novembre 2013 INTERVENTI AMMESSI Gli investimenti
DettagliLA DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI C.D. TREMONTI-TER.
EMME CONSULTING S.N.C. di E. MARTINI E R. MULTARI & C. Verona, 2 ottobre 2009 LA DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI C.D. TREMONTI-TER. Nell ambito del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009,
DettagliCREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI, PRIME INFORMAZIONI
CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI, PRIME INFORMAZIONI Il Decreto Legge n. 91 del 25 giugno 2014 (Decreto Competitività) contiene una disposizione che riconosce alle imprese un
Dettagli! "! # $%# &'() *'' +
,! "! # $%# &'() *'',!" #$! $% & ' ( )) * )))),)))!! $,) ) ) ( -! '() $!./$" ). )0)!"%$ 1!))&) 11.%2 *"#$'( &'$ $ ( ) ) )(&3)(.1 (.$) 21 ))4)*#.%2' 5 0 11 ( 2,*"#$'('*#$ )(, )'*, $ %1)6$*7 -! & & , "!
DettagliBONUS MACCHINARI: credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
BONUS MACCHINARI: credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a cura di: Dott. Maurizio Belli Dott. Alberto Bandinelli Con atto del Senato n 1541 è stato convertito in legge il Decreto-Legge
DettagliDetassazione degli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature (c.d. "Tremonti-ter")
Detassazione degli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature (c.d. "Tremonti-ter") 1 PREMESSA Con l'art. 5 del DL 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, c.d. "manovra d'estate",
DettagliBONUS MACCHINARI E CREDITO DI IMPOSTA DEL 15%
BONUS MACCHINARI E CREDITO DI IMPOSTA DEL 15% AMBITO DI APPLICAZIONE. In riferimento all ambito di applicazione dell agevolazione si segnala che questa è riservata ai soggetti titolari di reddito d impresa:
DettagliDECRETO COMPETITIVITA Credito d imposta al 15% sugli investimenti in beni strumentali nuovi
DECRETO COMPETITIVITA Credito d imposta al 15% sugli investimenti in beni strumentali nuovi IN BREVE Il Decreto Competitività ha introdotto un credito d imposta del 15% sugli investimenti in beni strumentali
DettagliCONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA NELLA L. 116/2014. PARTE PRIMA
STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA Commercialisti Revisori dei conti FABIO BETTONI LAURA LOCATELLI RACHELE DENEGRI Circolare n.20 del 03 settembre 2014 CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA NELLA L.
DettagliOggetto: LA DETASSAZIONE DAL REDDITO D IMPRESA DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI E ATTREZZATURE (C.D. AGEVOLAZIONE TREMONTI-TER)
Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LA DETASSAZIONE DAL REDDITO D IMPRESA DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI E ATTREZZATURE (C.D. AGEVOLAZIONE TREMONTI-TER) L articolo 5 del D.L. n.78/09, convertito dalla
DettagliLA DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI ED APPARECCHIATURE
Circolare N. 61 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 8 settembre 2009 LA DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI ED APPARECCHIATURE Il DL 78/2009 (c.d. Manovra d Estate ), convertito dalla
DettagliTREMONTI-TER. art. 5 D.L. 78/ 09 C.M. 44/ 09. Dott. Davide Tersigni d.tersigni@devitoeassociati.com. Studio De Vito & Associati
TREMONTI-TER art. 5 D.L. 78/ 09 C.M. 44/ 09 Dott. Davide Tersigni d.tersigni@devitoeassociati.com 1 D.L. 01-07-2009, n. 78 Art. 5 - Detassazione degli investimenti in macchinari (testo in vigore dal 5
DettagliDecreto Competitività 2014: credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e modifiche alla disciplina ACE
Decreto Competitività 2014: credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e modifiche alla disciplina ACE Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24
DettagliDirettore Responsabile: Franco Bolner Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605. INFORMATIVA N. 202 Trento, 10.09.
Spa 38100 TRENTO Via Solteri, 74 INFORMATIVA FISCALE Direttore Responsabile: Franco Bolner Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605 INFORMATIVA N. 202 Trento, 10.09.2009 Settore:
DettagliCredito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Circolare 8 del 3 marzo 2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... 2 3 Ambito oggettivo di applicazione...
Dettagli221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015
Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo
Dettaglidottori commercialisti
dottori commercialisti Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Dott Giacomo Prandina www.dottcomm.net Vicenza, 5 Agosto 2014 INFORMATIVA N. 7-2014: CREDITO IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
DettagliCREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI La Tremonti Quater è l agevolazione per cui gli investimenti (acquisto / leasing / appalto) in macchinari di valore > di euro 10.000 (ognuno)
DettagliIl D.L. n. 78/2009 La detassazione degli utili reinvestiti in macchinari
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 9 20 LUGLIO 2009 Il D.L. n. 78/2009 La detassazione degli utili reinvestiti in macchinari
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
DettagliFOCUS MENSILE FISCALITA IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
20 MARZO 1 FOCUS MENSILE FISCALITA IL CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI Esame dell agevolazione alla luce anche dei chiarimenti contenuti nella circolare dell Agenzia delle Entrate
DettagliCircolare n. 5/2015 Ai Sigg. Clienti Loro Sedi ------------------- Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
-------------------------------------- Via C. Colombo, 436 00145 ROMA Tel. 06/5416800 06/5416801 Fax 06/59601838 Mail: info@studiosantececchi.it PEC : studiosantececchi@legalmail.it --------------------------------------
DettagliDECRETO COMPETITIVITÁ
Dott. Michael Brugnara Dott. Walter Schweigkofler Dott. Walter Weger 3. Lettera Circolare 2014 Indice: Decreto Renzi: 1.) Bonus per lavoratori dipendenti con un reddito annuo fino a 26.000... 1 2.) Riduzione
DettagliTremonti Ter. detassazione degli investimenti in alcuni macchinari ed impianti
1 Ottobre 2009 News per i clienti dello studio Tremonti Ter Ai gentili clienti Loro sedi detassazione degli investimenti in alcuni macchinari ed impianti Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliFiscal News N. 186. Bonus investimenti. La circolare di aggiornamento professionale 10.07.2014
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 186 10.07.2014 Bonus investimenti Investimenti da effettuare nel periodo 25.06.2014 30.06.2015 Categoria: Agevolazioni Sottocategoria: Varie L
DettagliBonus investimenti per le imprese e cumulabilità con altre agevolazioni fiscali
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Bonus investimenti per le imprese e cumulabilità con altre agevolazioni fiscali FLAVIO BRENNA 18 dicembre 2014 Milano S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI
DettagliCREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
Modena, 23 luglio 2014 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI Art. 4, Legge n. 383/2001 Art. 5, DL n. 78/2009 Art. 18, DL n. 91/2014 Circolari Agenzia Entrate 17.10.2001, n. 90/E;
DettagliInformativa n 2 19 febbraio 2010. Indice
Informativa n 2 19 febbraio 2010 Indice 1 - NOVITA INTRASTAT...2 2 - LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2009 E IL VISTO DI CONFORMITÀ...3 SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITA...3 3 - LA
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliCREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI Meccanismo di applicazione dell agevolazione Ambito oggettivo Ambito soggettivo
DettagliOggetto: IL NUOVO CREDITO D IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI IN IMPIANTI
Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: IL NUOVO CREDITO D IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI IN IMPIANTI È legge (la n.116 dell 11 agosto 2014 e pubblicata nella G.U. n.192 del 20.08.14) la previsione contenuta
DettagliSOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:
CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:
DettagliCREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI
2014 Studio Pavan Daniela dottore commercialista e revisore contabile via G. Garibaldi 104/A 35043 Monselice (PD) e-mail: daniela.pavan@studiopavan.eu sito web: http:// www.studiopavan.eu tel. 0429/73659
DettagliSOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007
SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto
DettagliMACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Circolare informativa area tributaria Decreto competitività tremonti quater e varie Ecco di seguito le novità più significative: Bonus acquisto beni strumentali tremonti quater È confermato il riconoscimento
DettagliTremonti-ter, le cause di decadenza Detassazione revocata per il bene ceduto extra-ue
Tremonti-ter, le cause di decadenza Detassazione revocata per il bene ceduto extra-ue Comporta la revoca della detassazione degli investimenti anche la cessione dei beni agevolati a soggetti aventi stabile
DettagliINVESTRIRE NELL AUTOLAVAGGIO LE AGEVOLAZIONI FISCALI SECONDO LA LEGGE TREMONTI-TER
ModenaFiere, 9-10-11 Maggio 2010 INVESTRIRE NELL AUTOLAVAGGIO LE AGEVOLAZIONI FISCALI SECONDO LA LEGGE TREMONTI-TER Edoardo Martignoni CHE COSA SI DEVE FARE PER OTTENERE LA DETASSAZIONE? INVESTIRE IN NUOVI
DettagliAuto in uso ai dipendenti
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 23 23.01.2014 Auto in uso ai dipendenti Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei
DettagliBonus macchinari: nuovo credito d imposta del 15% di quanto speso. (Art. 19 DL n. 91 del 24.06.2014)
N. 195 del 10.07.2014 La Memory A cura di Riccardo Malvestiti Bonus macchinari: nuovo credito d imposta del 15% di quanto speso (Art. 19 DL n. 91 del 24.06.2014) Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato
DettagliCircolare Informativa n. 2/2013
Dr. Carmelo Grillo Dottore commercialista Revisore contabile Dr. Santi Grillo Consulente del lavoro - Dottore commercialista Revisore contabile Circolare Informativa n. 2/2013 Olivarella, 14.01.2013 Ai
DettagliLA TREMONTI-TER TER. Dott. Giampiero GUARNERIO AGENDA
LA TREMONTI-TER TER Dott. Giampiero GUARNERIO Diretta 17 maggio 2010 AGENDA Che cosa è la Tremonti-ter Principali differenze rispetto alle precedenti versioni Quali soggetti ne possono beneficiare Quali
DettagliStudio Commercialisti Associati
Dott. Turrina Walter Rag. Poltronieri Davide Dott. Lanza Federica Studio Commercialisti Associati Commercialista Revisore Contabile Commercialista Consulente del Lavoro AI SIGNORI CLIENTI LORO SEDI Circolare
DettagliLe novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività) Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Le novità del DL n. 91/2014 (cd. decreto competitività) Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Le informazioni fornite nel presente documento hanno esclusivamente scopo informativo
DettagliIL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO*
IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO* PRECISAZIONI SU UN OPPORTUNITA DEL MERCATO ATTUALE DELLE AGEVOLAZIONI Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio u.s. del D.M.
DettagliOGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2011 OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliOGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge
DettagliLE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale
DettagliAgenzia delle Entrate: risoluzione 22/E del 2 aprile 2013
Agenzia delle Entrate: risoluzione 22/E del 2 aprile 2013 La risoluzione 22/E del 2 aprile 2013 dell Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi sull applicabilità della detrazione alle spese
DettagliRISOLUZIONE N. 22/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 22/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 aprile 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica. Applicabilità della detrazione fiscale del 36 per cento, prevista dall art. 16-bis del TUIR, alle spese
DettagliRISOLUZIONE N. 88/E. Roma, 01 aprile 2009
RISOLUZIONE N. 88/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 aprile 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Credito d imposta per investimenti in aree
DettagliCIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015
CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri
DettagliCOMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA DAL 2010
IVA FILMATO SOMMARIO VideoFisco 23.09.2009 Info al n. 0376-775130 ALTRI ASPETTI OPERATIVI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA DAL 2010 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 - Art. 10 D.L. 1.07.2009, n. 78, conv. L. 3.08.2009,
DettagliDeducibilità dei canoni di leasing
Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre
DettagliALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E di pochi giorni fa la circolare n. 51/E emessa dall Agenzia delle Entrate, con la quale si chiariscono i requisiti
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 giugno 2012 OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata 2 INDICE 1 Detrazione del 36 per cento...4 1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione
DettagliAggiornamenti n. 6/09
Aggiornamenti n. 6/09 08 luglio 2009 ARGOMENTI TRATTATI: AREA TAX PRIVATO: MANOVRA ESTIVA ANTI-CRISI, PRIME INDICAZIONI PAG. 1 MANOVRA ESTIVA ANTI-CRISI, PRIME INDICAZIONI Il 1 luglio è stato pubblicato
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
DettagliIL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime
DettagliCIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge
DettagliPadova, 7 luglio 2009. Ai Clienti dello Studio LORO SEDI
BALIN & ASSOCIATI Umberto Balin Margherita Cabianca Enrico Cecchinato Consulente del Lavoro Francesca Gardellin Viviana Pigal Raffaella Martellani Padova, 7 luglio 2009 Ai Clienti dello Studio LORO SEDI
DettagliOggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.
Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili
DettagliL ACQUISTO AUTONOMO DELL AREA NEL LEASING IMMOBILIARE
L ACQUISTO AUTONOMO DELL AREA NEL LEASING IMMOBILIARE - a cura dello studio Tributario Gigliotti & Associati - Se il terreno viene acquistato autonomamente, e successivamente la società di leasing procede
Dettagli2. Indicazioni obbligatorie sulla corrispondenza e sul sito web
31049 Valdobbiadene (TV) Via Piva 59/B - Tel. 0423/976355 (e c/o 975706) - Fax 0423/975936 Valdobbiadene, 10 settembre 2014 CIRCOLARE n. 3/13/2014 A TUTTI I CLIENTI Oggetto: 1. Dal D.L. 91/14 Art. 18 -
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 329 14.12.2015 Locazione immobili: agevolazioni fiscali Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Sblocca Italia L art. 21, D.L. n. 133/2014 prevede
DettagliCredito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo
A G E V O L A Z I O N I F I S C A L I Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo 31 LUGLIO 20151 1 PREMESSA Con il DM 27.5.2015, pubblicato sulla G.U. 29.7.2015 n. 174,
DettagliCircolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata
Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012 Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Legge di stabilità: stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Gentile cliente,
DettagliCIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
DettagliInformativa Studio Fantinello Carlo
Informativa Studio Fantinello Carlo N. 7 del 21.01.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Bonus macchinari per acquisti dal 25.06.2014 al 30.06.2015 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento
DettagliCIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE
CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliLa fiscalità della sanità integrativa
La fiscalità della sanità integrativa 1 Il trattamento tributario dei contributi Fonti normative Art. 10, comma 1, lettera e-ter del tuir 917/86(oneri deducibili) Art. 51, comma 2, lettera a) del tuir
DettagliSpese di rappresentanza
Spese di rappresentanza LE NUOVE REGOLE PER LA DEDUCIBILITA Trattamento fiscale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 La normativa previgente non forniva una definizione di spese di rappresentanza
DettagliLA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012
INFORMATIVA N. 082 26 MARZO 2013 IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Istruzioni mod. UNICO 2013 Nel mod. UNICO 2013 le imprese / lavoratori
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 54 25.02.2016 Nuovo regime forfettario 2016: agevolazioni start up Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi I contribuenti
DettagliSCRITTURE E REGIMI CONTABILI
SCRITTURE E REGIMI CONTABILI Parte III I regimi contabili per imprese e professionisti Dott. Alberto Marengo Dott. Umberto Terzuolo Dott. Piercarlo Bausola Regimi adottabili: I REGIMI CONTABILI PER IMPRESE
Dettagli4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.
4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. Nei precedenti corsi abbiamo dato notizia di una specifica agevolazione
DettagliCIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014
CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
DettagliSPAZIANI & LONGO ASSOCIATI
Circolare n. 11 del 28 marzo 2008 Spese auto IVA (art. 19 bis 1 DPR 633/72) Il regime di detraibilità dell Iva afferente le autovetture è stato modificato dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), alla
DettagliCircolare N. 135 del 2 Ottobre 2015
Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015 Brevetti, disegni, modelli, software e marchi detassati con il nuovo patent box Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il Ministero dello Sviluppo
DettagliRoma, 22 ottobre 2001
RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta
DettagliCIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014
CIRCOLARE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 luglio 2014 OGGETTO: Articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura
DettagliCircolare N.47 del 29 Marzo 2012. Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori
Circolare N.47 del 29 Marzo 2012 Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DettagliSTUDIO SERVIDIO VIA SANTO STEFANO, 11 40125 BOLOGNA ITALY TEL. (+39) 051 26.06.20 FAX (+39) 051 22.16.19. Bologna, 14 luglio 2014
DOTT. ANDREA ALBERGHINI DOTT. ALFREDO ODDONE DOTT. FEDERICO BENNI DOTT. DARIO CURTI DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI DOTT. PIETRO BUFANO Bologna, 14 luglio 2014 Oggetto: Circolare n. 13/2014 del 14 luglio 2014
DettagliFiscal News N. 83. Bonus mobili con tetto a 10.000. La circolare di aggiornamento professionale 20.03.2014
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 83 20.03.2014 Bonus mobili con tetto a 10.000 Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% La detrazione fiscale al 50% (in 10 anni) per l'acquisto
DettagliIl Ministro dell Economia e delle Finanze
Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza
DettagliPeriodico informativo n. 44/2013
Periodico informativo n. 44/2013 Impianto fotovoltaico e detrazione del 36% Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che a seguito di un chiarimento
DettagliRISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.
RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza
Dettaglidottori commercialisti
dottori commercialisti Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina Dott www.dottcomm.net Vicenza, 29 Ottobre 2015 INFORMATIVA N. 7-2015: IL CREDITO DI IMPOSTA IN R&S Con il DL n. 145/2013
DettagliLe norme tributarie disciplinanti la liquidazione
Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione
DettagliRISOLUZIONE N. 100/E
RISOLUZIONE N. 100/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 04 agosto 2006 OGGETTO: Interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Deducibilità fiscale degli ammortamenti dei beni materiali
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 3 dell 11 gennaio 2012 Regime dei nuovi contribuenti minimi - Agevolazioni per i soggetti esclusi dal nuovo regime INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime dei nuovi
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliCIRCOLARE N. 50/E. Roma,28 novembre 2005
CIRCOLARE N. 50/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 novembre 2005 Oggetto: Chiarimenti in merito all ammortamento dei beni strumentali per l esercizio di alcune attività regolate. Articolo
DettagliDETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AMBIENTALI. L. 388/2000, art. 6, commi da 13 a 19. (Tremonti ambientale)
Pagina 1 di 5 RIFERIMENTI NORMATIVI DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AMBIENTALI 13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non
DettagliRISOLUZIONE N. 3/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli
DettagliSTUDIO ACCARDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA NUOVO REGIME DEI MINIMI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA DOTT. MARIO ACCARDI E DOTT. CHIARA ACCARDI DOTTORI COMMERCIALISTI DOTT. MARIO ACCARDI DOTT. CHIARA ACCARDI DOTT. SANDRO SPATA DOTTORE COMMERCIALISTA NUOVO REGIME DEI MINIMI
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ
Dettagli