4. La tutela assicurativa INAIL
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- Faustino Turco
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1 4. La tutela assicurativa INAIL L infortunio sul lavoro Che cos è l infortunio sul lavoro: l evento lesivo che produce danno al lavoratore la cui causa, sia violenta, cioè acuta, di forza efficiente e di intensità concentrata, è riconducibile a motivi derivanti dallo svolgimento del lavoro. Esempi: - caduta dall alto o lungo una scala; - colpito da... - feritosi con... La denuncia di infortunio Obbligo dell assicurato: comunicare immediatamente qualsiasi infortunio, anche lieve, al datore di lavoro (D.L.). Obbligo del datore di lavoro: - comunicare all INAIL entro due giorni, o entro 24 ore se l infortunio ha causato la morte o il pericolo di vita, gli infortuni occorsi ai dipendenti giudicati guaribili con prognosi superiore a tre giorni allegando la relativa certificazione medica (primo certificato di infortunio); - comunicare alle Autorità di pubblica sicurezza del Comune ove è avvenuto l infortunio, entro due giorni, ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l inabilità al lavoro superiore a tre giorni (art.54 DPR 1124 del ). Il referto alle Autorità giudiziaria (art. 365 del Codice Penale) Il medico che compila il certificato ha l obbligo di trasmettere all Autorità giudiziaria un apposita comunicazione (referto), per i casi di infortunio o malattia professionale che possono presentare i caratteri perseguibili d ufficio. Responsabilità civile del datore di lavoro (art. 10 DPR 1124/65) L assicurazione INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Egli non è esonerato dalla responsabilità civile quando l evento lesivo (infortunio o malattia professionale) sia stato causato da fatto costituente reato perseguibile d ufficio commesso dal datore di lavoro o da persona del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile. 45
2 Le malattie professionali Cosa è la malattia professionale (m.p.) Si può parlare di malattia professionale (o tecnopatia) quando: - la malattia si contrae per esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro svolto (polveri e sostanze chimiche nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute, ); - il rischio agisce in modo diluito e prolungato nel tempo (causa lenta). Nel nostro sistema giuridico con l introduzione del sistema misto a seguito delle Sentenze n.179 e 206 della Corte Costituzionale del 1988 e dell articolo 10 del D.Lgs 38 del 2000, le malattie professionali che sono ammesse alla tutela assicurativa sono: Le Malattie professionali tabellate che sono quelle contratte nell esercizio e a causa di determinate lavorazioni, elencate in tabelle allegate a specifici provvedimenti legislativi. Le tabelle riportano, oltre alla malattia e alla lavorazione, anche il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro. Tali malattie sono tutelate con presunzione legale d origine. Attualmente è in vigore il D.P.R. 336/94 che prevede 58 malattie per l industria e 27 malattie per l agricoltura. Con norme speciali sono assicurate la silicosi, la asbestosi e le malattie da raggi X del personale sanitario. Le Malattie professionali non tabellate che sono quelle non elencate nelle tabelle delle quali il lavoratore dimostri l origine professionale. Le denunce delle malattie non tabellate sono andate man mano aumentando e rappresentano oramai la maggioranza, mentre vi è una diminuzione delle malattie tabellate. Le malattie muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico: - sono malattie al momento non tabellate ; - l INAIL ha emanato delle direttive con la circolare 80/97 affinché, come per tutte le altre malattie non tabellate, sia facilitato l onere della prova, cioè la dimostrazione dell origine lavorativa della malattia da parte del lavoratore. Ha altresì emanato delle specifiche linee guida per la trattazione di tali patologie, in particolare con le circolari 81/2000 e 25/2004. La denuncia di malattia professionale Obbligo del lavoratore Il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro il certificato rilasciato dal medico certificatore entro 15 gg dalla manifestazione della malattia, altrimenti decade il suo diritto all indennizzo relativamente al periodo antecedente alla denuncia. Obbligo del D.L. Il D.L. deve trasmettere la denuncia di malattia professionale all INAIL, corredata da certificato medico entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto dal lavoratore la segnalazione della malattia professionale. Adempimenti del medico certificatore - Deve compilare il relativo certificato da consegnare al lavoratore, ai fini dell accesso alle prestazioni assicurative dell INAIL. 46
3 - Deve denunciare, per finalità preventive e statistico-epidemiologiche, alla Direzione Provinciale del Lavoro le malattie professionali comprese in un elenco approvato con decreto ministeriale. L obbligo della denuncia è previsto dall art. 139, del DPR 1124/65 e la sua omissione è sanzionata. Copia di tale denuncia deve essere inviata alla ASL e alla Sede INAIL competente per territorio e in tal modo confluisce nel registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Il D.M. del 27 Aprile 2004, che ha sostituito il precedente D.M. del 18 Aprile 1973, elenca le malattie raggruppandole in tre liste: lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile. Per quanto concerne le malattie muscoloscheletriche da sovraccarico biomeccanico, tale Decreto Ministeriale, che ha finalità statistico-epidemiologiche e preventive, inserisce nella lista I, oltre a specifiche osteoangioneuropatie da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, le spondilodiscopatie del tratto lombare e l ernia discale lombare per la movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo, sindromi da sovraccarico biomeccanico della spalla, alcune sindromi da sovraccarico del gomito e del polso-mano per i microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno di lavoro, nonché la borsite, la tendinopatia del quadricipite femorale e la meniscopatia degenerativa da microtraumi e posture incongrue a carico del ginocchio per attività eseguite con continuità durante il turno lavorativo. Nella lista II, oltre ad alcune sindromi da sovraccarico dell arto superiore relative a microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo, sono riportate la talalgia plantare (entesopatia), la tendinite del tendine di Achille e la sindrome del tunnel tarsale per traumi e posture incongrue a carico del piede e della caviglia per attività eseguite durante il turno lavorativo. Infine sono considerate malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità le spondilodiscopatie del tratto lombare e l ernia discale lombare in lavoratori esposti a vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici. La lista III annovera come malattie la cui origine lavorativa è possibile la sindrome dello stretto toracico (esclusa la forma vascolare) e il Morbo di Dupuytren relativi ad esposizione a microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per le attività eseguite con ritmi continuativi e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo. Per consultare le tabelle allegate al D.M. del 27 aprile 2004, con le liste I, II e III, si può consultare l indirizzo internet: Le prestazioni dell Inail per infortuni e malattie professionali L Iter: - L INAIL riceve la documentazione (certificato medico e denuncia d infortunio o di malattia professionale /tecnopatia). 47
4 - Il lavoratore viene invitato presso la Sede per la istruttoria amministrativa del suo caso; sarà poi sottoposto a visita medica. Le prestazioni che l INAIL eroga all assicurato infortunato o tecnopatico, a fronte di specifici requisiti, sono sia di natura economica che sanitaria e qui si elencano le principali: - cure ambulatoriali, - indennità giornaliera per l inabilità temporanea, - indennizzo - in capitale o in rendita in base al grado di menomazione - per la menomazione della integrità psico-fisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali (eventi a decorrere dal 25 Luglio 2000, precedentemente veniva erogata una rendita per inabilità permanente), - rendita ai superstiti, - assegno di incollocabilità, - speciale assegno continuativo mensile, - cure idrofangotermali e soggiorni climatici, - fornitura di protesi, ortesi e presidi, - assegno per assistenza personale continuativa, - rendita di passaggio (in caso di silicosi o asbestosi). Le prestazioni economiche sono corrisposte anche se il datore di lavoro non è in regola con gli obblighi contributivi, ad eccezione del caso dei lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti). Si ricorda che dal marzo 2001 è in vigore una particolare assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici la cui prestazione è la rendita per invalidità permanente. Tale assicurazione, dal maggio 2006, prevede anche la rendita ai superstiti nei casi di infortunio mortale. 48
5 Per saperne di più tramite Internet - la sezione del sito internet dell Agenzia Europea di Bilbao dedicata alla campagna 2007 sui disturbi muscoloscheletrici (DMS). - la sezione tutela delle condizioni di lavoro nel sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. - il sito del Ministero della Salute. - il sito dell ISPESL, Focal Point italiano dell Agenzia Europea di Bilbao. - il sito dell Istituto Italiano di Medicina Sociale (IIMS) ed in particolare la sezione Informazione è Prevenzione. - il sito dell INAIL. 49
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