MCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi
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1 Amt für Gemeinden Graubünden Uffizi da vischnancas dal Grischun Ufficio per i comuni dei Grigioni MCA2 Modello contabile armonizzato 2 per i comuni grigionesi Raccomandazione per la prassi n. 8 Finanziamenti speciali, prefinanziamenti, fondi, fondazioni, legati Versione del 1 gennaio 2015
2 Indice 1. Basi legali Finanziamenti speciali In generale Presentazione dei conti Iscrizione a bilancio Interesse figurativo Compensazioni interne Scioglimento Prefinanziamenti In generale Costituzione Iscrizione a bilancio Scioglimento Fondi, fondazioni, legati In generale Iscrizione a bilancio Allegati Attribuzione iscrizione a bilancio di finanziamenti speciali e fondi...10 Editore Ufficio per i comuni dei Grigioni Grabenstrasse Coira 2
3 1. Basi legali Con l'anno contabile 2013, il Cantone ha introdotto il MCA2. Nei comuni, nel 2013 è iniziata l'attuazione in comuni pilota. L'introduzione completa del MCA2 nei comuni grigionesi avverrà entro il Il modello contabile armonizzato 2 (MCA2) per i comuni grigionesi si basa sugli atti normativi seguenti: legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (LGF; CSC ) ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFCom; CSC ) Le disposizioni della LGF valgono per i comuni politici, per quanto non valgano disposizioni cantonali divergenti o per quanto la legge non disciplini esplicitamente fattispecie cantonali. Per le organizzazioni regionali e le corporazioni di comuni, nonché per i comuni patriziali la legge vale per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali. 3
4 2. Finanziamenti speciali 2.1 In generale Si procede a finanziamenti speciali se dei mezzi sono vincolati per legge all'adempimento di determinati compiti pubblici (art. 22 LGF). I finanziamenti speciali vanno creati solo nei casi in cui tra il compito svolto e il compenso diretto versato dai beneficiari vi è un nesso causale. Non possono essere utilizzati per un altro compito. La destinazione di imposte principali non può essere vincolata. 2.2 Presentazione dei conti Spese e ricavi dei finanziamenti speciali vengono registrati nel conto economico, le uscite e le entrate per investimenti nel conto degli investimenti. Di norma, ai fini di una contabilità analitica a costi integrali, al finanziamento speciale vanno addebitate tutte le spese e uscite e accreditati i ricavi e le entrate diretti e figurativi. I finanziamenti speciali registrati nel conto economico devono essere compensati alla fine del periodo contabile. Le eccedenze di spesa o di ricavi vengono trasferite nel relativo conto di bilancio. I saldi possono rappresentare impegni (dell'ente pubblico verso il finanziamento speciale) o anticipi (del finanziamento speciale verso l'ente pubblico). Alla fine del periodo contabile anche le entrate relative a finanziamenti speciali comprese nel conto degli investimenti vengono iscritte al passivo nel relativo conto d'anticipo o d'impegno, a condizione che non possano essere accreditate a un investimento iscritto all'attivo. 4
5 2.3 Iscrizione a bilancio I finanziamenti speciali vanno distinti in finanziamenti speciali con capitale di terzi e finanziamenti speciali con capitale proprio (art. 17 OGFCom). Vengono attribuiti al capitale proprio se per essi: a) il comune può modificare la base giuridica, oppure b) se la base giuridica si fonda su un diritto di rango superiore che lascia però al comune un considerevole margine di manovra. Gli anticipi per finanziamenti speciali sono consentiti solo provvisoriamente, se la legge non dispone altrimenti (art. 22 cpv. 3 LGF). È necessario evitare di gestire finanziamenti speciali cronicamente in disavanzo. 2.4 Interesse figurativo Gli anticipi e gli impegni nonché i beni amministrativi iscritti all'attivo dei finanziamenti speciali vanno assoggettati a interessi figurativi. Il tasso d'interesse viene fissato annualmente dal Dipartimento delle finanze e dei comuni (art. 17 cpv. 2 OGFCom) e pubblicato a inizio anno sul Foglio ufficiale cantonale. 2.5 Compensazioni interne Le compensazioni interne sono accrediti e addebiti tra unità amministrative del comune per prestazioni fornite. Esse vanno attuate se sono necessarie per la fatturazione nei confronti di terzi, nonché per la compensazione nei confronti di finanziamenti speciali (art. 16 cpv. 2 OGFCom). Esse vanno indicate per quanto possibile tramite forfetarie e orientate ai costi effettivi. 2.6 Scioglimento L'esecutivo scioglie i finanziamenti speciali il cui scopo di utilizzo è venuto meno o non può più essere perseguito in modo adeguato (art. 17 cpv. 3 OGFCom). 5
6 3. Prefinanziamenti 3.1 In generale I prefinanziamenti sono mezzi a destinazione vincolata per progetti d'investimento non ancora decisi. In tal modo l'onere finanziario rappresentato da grandi progetti d'investimento viene distribuito su più anni. Non sono permessi prefinanziamenti per spese registrate nel conto economico. I prefinanziamenti possono essere costituiti soltanto se gli ammortamenti prescritti secondo la durata di utilizzo sono coperti, se un eventuale disavanzo di bilancio è stato estinto e se essi non portano a un'eccedenza di spesa nel conto economico (art. 18 cpv. 2 OGFCom). 3.2 Costituzione La costituzione di prefinanziamenti per progetti d'investimento necessita di una decisione dell'autorità competente (art. 18 cpv. 1 OCFCom). La competenza si determina prendendo a riferimento l'organo competente ("organo incaricato di allestire il preventivo") indicato nel regolamento comunale (o in un'altra base legislativa a livello comunale) per uscite di una determinata entità. I prefinanziamenti possono essere decisi contestualmente al preventivo o alla chiusura dei conti. Se la decisione in merito alla costituzione di un prefinanziamento avviene contestualmente alla chiusura dei conti, le decisioni (costituzione del prefinanziamento nonché approvazione del conto annuale) devono essere discusse in trattande separate. La decisione in merito al prefinanziamento non comporta l'approvazione del progetto. A tal fine è necessario un progetto di credito separato per l'investimento lordo, in merito al quale sarà tenuto a decidere l'organo competente indicato nel regolamento comunale. Se sussistono le condizioni per una deroga dal finanziamento per causalità, i prefinanziamenti da fondi generali sono ammessi anche con riferimento ad aziende che beneficiano di finanziamenti speciali. I prefinanziamenti sono considerati spese straordinarie (art. 12 cpv. 2 LGF). 6
7 3.3 Iscrizione a bilancio I prefinanziamenti sono iscritti a bilancio tra il capitale proprio. Per ogni progetto va tenuto un conto separato. La denominazione del conto di bilancio relativo al prefinanziamento va scelta in maniera tale da risultare funzionale anche durante lo scioglimento, ad esempio "prefinanziamento ammortamenti sala multiuso" invece di "prefinanziamento sala multiuso". I prefinanziamenti accumulati da mezzi fiscali generali non vanno assoggettati a interessi. 3.4 Scioglimento Lo scioglimento dei prefinanziamenti avviene a partire dalla messa in esercizio dell'investimento e per tutta la durata di utilizzo, rientrando tra i ricavi straordinari. Indipendentemente da ciò, si deve procedere agli ammortamenti pianificati conformemente alla categoria di immobilizzazione e alla durata di utilizzo (art. 18 cpv. 3 OGFCom). In questo modo si riducono le spese per gli ammortamenti annuali (ammortamenti ordinari dedotto lo scioglimento dei prefinanziamenti = spesa netta per ammortamenti). In caso di uno scioglimento unico dei prefinanziamenti, sull'investimento vanno eseguiti ammortamenti supplementari di pari entità. Durante l'intera durata di utilizzo, gli ammortamenti ordinari avverranno poi dal valore d'investimento "ridotto". Se il progetto di investimento non viene realizzato, i prefinanziamenti vanno sciolti (una tantum) a favore del conto economico (art. 18 cpv. 4 OGFCom). Se i mezzi vanno impiegati per la costituzione di un altro prefinanziamento, valgono le regole per la nuova costituzione di prefinanziamenti. Non è ammessa la modifica della destinazione d'uso nel bilancio in sostituzione di uno scioglimento e di una nuova costituzione del prefinanziamento (art. 18 cpv. 5 OGFCom). 7
8 4. Fondi, fondazioni, legati 4.1 In generale Per fondo si intende generalmente un "patrimonio speciale" separato dal patrimonio generale dell'ente pubblico che serve a uno scopo più o meno determinato. Oltre ai finanziamenti speciali (cfr. numero 2 di cui sopra) e ai prefinanziamenti (cfr. numero 3 di cui sopra), i fondi rappresentano la terza tipologia di finanziamenti particolari. Segue una rappresentazione schematica di fondi, fondazioni e legati: costituiti dal comune liberalità di privati fondi donazioni, legati base legale disponibile base legale non disponibile Basi legali disponibili Se un atto normativo prevede la costituzione di un fondo, l'alimentazione del fondo avviene mediante l'afflusso di determinati ricavi derivanti dai beni patrimoniali. Ciò significa che beni liberamente disponibili vengono assegnati a un fondo a destinazione vincolata. Dato che il fondo è previsto dalla legge e gli aventi diritto di voto hanno approvato tale legge (e l'uscita risultava pertanto prevedibile in sede di decisione riguardo all'atto normativo), l'attribuzione va qualificata come uscita vincolata e non come uscita liberamente determinabile. Contestualmente gli aventi diritto di voto rinunciano anche alla partecipazione per quanto concerne la disposizione dei mezzi del fondo (Caviezel, pag. 131 segg.; ZBl 1984, pag. 173 con riferimento a DTF 96 I 708 segg.). Sia per quanto riguarda l'alimentazione del fondo, sia per quanto concerne la concessione di mezzi dallo stesso, sotto il profilo del diritto finanziario si tratta di uscite vincolate, dato che lo scopo di utilizzazione dei fondi è già determinato e il patrimonio del fondo si qualifica quale bene amministrativo. 8
9 Basi legali non disponibili Se il comune tuttavia costituisce un fondo senza che vi sia un obbligo di legge, parti dei beni patrimoniali vengono vincolate a un determinato scopo senza una relativa base giuridica. In tal caso le attribuzioni al fondo vanno considerate quali uscite nuovamente determinabili, motivo per cui in caso di superamento dei limiti di credito stabiliti a livello comunale devono essere sottoposte a un referendum finanziario. Liberalità di privati In varie occasioni i comuni ricevono un patrimonio in seguito a una donazione, a istituzione d'erede o legato, a condizione che questo sia destinato a un determinato scopo (ad es. di tipo morale, di pubblica utilità, di beneficenza, culturale; finanziamento di un compito pubblico). In tal caso può trattarsi di donazioni e testamenti (lasciti) legati a determinate condizioni, di fondazioni (non autonome) o anche di risultati di pubbliche raccolte. A causa del vincolo a uno scopo (più o meno rigido a seconda del caso specifico), tali fondi non rientrano tra i beni patrimoniali, bensì costituiscono un patrimonio speciale. Comuni che accettano fondi privati vincolati a determinate condizioni e oneri non sono tenuti solamente alla gestione fedele, ma anche all'utilizzo conforme alla destinazione. 4.2 Iscrizione a bilancio A seconda del tipo di destinazione vincolata dei legati e delle fondazioni questi vengono inseriti a bilancio come finanziamenti speciali nel capitale di terzi o nel capitale proprio (cfr. art. 17 OGFCom). Se le destinazioni d'uso sono descritte in maniera precisa e restrittiva, i capitali vanno registrati come fondi tra il capitale di terzi (conto "2091 Impegni verso fondi nel capitale di terzi"). Se la destinazione d'uso dei mezzi invece è formulata in maniera aperta e il comune di conseguenza ha un margine di manovra e di decisione maggiore in merito all'impiego del denaro, questi devono essere iscritti tra i fondi nel capitale proprio (conto 2910). I versamenti e i prelevamenti avvengono per tramite del conto "35x versamenti in fondi" o del conto "45x prelevamenti da fondi". 9
10 Il comune può modificare la base giuridica di rango superiore? La base giuridica si fonda su un diritto di rango superiore che lascia però al comune un considerevole margine di manovra? Capitale proprio Capitale di terzi MCA2 Modello contabile armonizzato per i comuni grigionesi 5. Allegati 5.1 Attribuzione iscrizione a bilancio di finanziamenti speciali e fondi in ordine alfabetico Criterio Attribuzione Conto di bilancio Finanziamenti speciali Smaltimento dei rifiuti No Sì X Smaltimento delle acque di scarico No Sì X Conto dei ricavi delle vendite di terreno No Sì X Approvvigionamento energetico - rete elettrica No Sì X Approvvigionamento energetico - commercio di elettricità No Sì X Contributi sostitutivi per costruzione di rifugi No No X Deposito forestale, rimboschimento compensativo No No X Antenna collettiva, rete via cavo No Sì X Imprese commerciali (cave di ghiaia, sciovie, campeggi) Sì Sì X Parcheggi coperti Sì Sì X Approvvigionamento idrico No Sì X Fondi / lasciti Fondo manutenzione tombe X Lasciti X X 10
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