ALLEGATO B Relazione illustrativa dello schema di regolamento Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici

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1 ALLEGATO B Relazione illustrativa dello schema di regolamento Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici Oggetto, esigenze e finalità Il presente schema costituisce una attuazione dell articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) il quale prevede l'emanazione di uno o più regolamenti relativi alla efficienza energetica in edilizia. Con il precedente decreto del Presidente della giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 17/r Regolamento di attuazione dell articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica erano state emanate norme regolamentari in materia di certificazione energetica e sistema informativo per l'efficienza energetica in edilizia. Erano state invece rimandate ad ulteriori eventuali atti altre tematiche tipiche dell'efficienza energetica in edilizia, ovvero l applicazione di requisiti minimi obbligatori in materia di prestazioni energetiche degli edifici e l ispezione periodica degli impianti di climatizzazione. Per quanto riguarda i requisiti minimi obbligatori di efficienza energetica la presenza di una normativa statale ampia e pervasiva (d.p.r. 59/2009, d.lgs. 28/2011) non ha reso ad oggi necessario un intervento regolamentare regionale. Per quanto riguarda l ispezione periodica degli impianti di climatizzazione vi è, da una parte, una stratificata disciplina statale, dall'altra vi sono anche spazi per una regolamentazione locale: a suo tempo l'intervento regionale si è quindi concretizzato nella approvazione, con deliberazione della Giunta regionale n. 697 del 08 ottobre 2007, di una circolare di attuazione della norma statale vigente a quel momento (l allegato L al d.lgs. 192/2005). Tale circolare costituiva riferimento per l elaborazione da parte degli enti locali dei propri regolamenti sull esercizio delle funzioni di controllo loro assegnate. Va infatti ricordato che, storicamente, gli enti che svolgono materialmente le funzioni di controllo sugli impianti termici sono i Comuni sopra 40 mila abitanti e le Province per la restante parte del territorio. Questo riparto, a suo tempo dettato dalla legge 10/1991 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia è stato poi confermato in Toscana dalla l.r. 39/2005. D'altronde la normativa statale relativa ai controlli sugli impianti termici è stata recentemente modificata: con il d.p.r. 16 aprile 2013, n.74 è stato approvato, in sostituzione dell'allegato L al d.lgs. 192/2005, il regolamento statale in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari; con il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 sono state aggiornate alcune norme di base del d.lgs. 192/2005 al fine di recepire la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (che ha sostituito la precedente dir. 2002/91/CE, avente medesimo argomento); con il d.m. 10 febbraio 2014 sono stati approvati i nuovi modelli di Libretto di impianto per la climatizzazione e di Rapporto di efficienza energetica previsti dal d.p.r. 74/2013. Tale nuova disciplina statale sui controlli agli impianti termici innanzitutto richiede alle Regioni una attività diretta nella sua applicazione; inoltre vuole promuovere l'omogeneizzazione dei comportamenti degli organismi che svolgono i controlli.

2 Va anche detto che nella prima fase di attuazione della nuova regolamentazione sono emersi dubbi e difficoltà applicative che hanno creato disorientamento fra gli operatori come fra le amministrazioni locali chiamate ad metterla in atto. Tutto questo ha comportato richieste alla Regione da più parti, dalle associazioni dei manutentori degli impianti, dalle amministrazioni e dagli organismi di controllo, fino ai singoli cittadini, di un intervento normativo che sciogliesse alcuni punti critici, colmasse alcuni vuoti delle norme statali e assicurasse una maggior omogeneità di comportamento in Toscana nel campo dei controlli e delle ispezioni agli impianti termici. Lo schema in oggetto vuole dare una adeguata risposta a tali richieste regolamentando in modo omogeneo per il territorio toscano le attività di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti di climatizzazione, sia estiva che invernale. Lo schema prende atto della disciplina nazionale dettata in origine (e per alcuni aspetti ancora) dal d.p.r. 412/1993 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10. La regolamentazione regionale avviene nel rispetto dei principi non derogabili dettati dalle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE e dal decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 di recepimento delle norme europee (aggiornato con il decreto legge 63/2013, alla direttiva 2010/31/UE), anche alla luce della clausola di cedevolezza di cui all articolo 17 del d.lgs. 192/2005. L articolo 17 del d.lgs. 192/2005 prevede infatti che: le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Ricordiamo che l energia è materia di legislazione concorrente per cui la Regione può costituire una propria regolamentazione che non sia meramente applicativa delle disposizioni statali, pur nel rispetto delle norme di principio e degli standard minimi individuati dallo Stato. Comunque le norme del d.lgs. 192/2005 non sono in alcun aspetto toccate dal regolamento regionale, avendo sostanzialmente caratteristiche di norme di principio. Il presente regolamento invece si confronta con la normativa dettata dal succitato d.p.r. 74/2013, tiene conto dei suoi contenuti, sostanzialmente ricalca i temi dello stesso, rispetta gli standard minimi di controllo da questo individuati, ma non lo ricopia in modo pedissequo: in particolare lo schema regionale reintroduce un minimo di ispezioni a campione sugli impianti termici autocertificati, mentre il regolamento statale si limitava per questi a considerare un solo controllo documentale effettuato sui rapporti cartacei inviati dai manutentori. Vi è anche nello schema in oggetto una periodicità di controlli per gli impianti installati all interno degli appartamenti parzialmente rafforzata. E previsto che possa essere aggiornata ed ampliata la modulistica statale vigente. Al riguardo a valle del regolamento verrà emanato un decreto che, sulla scorta di quanto fatto da altre regioni, colmerà alcuni vuoti della modulistica statale. Il regolamento stabilisce inoltre un unico range di costi a carico dei privati per le ispezioni e per i bollini (i contributi versati in occasione della trasmissione alla PA dei rapporti di controllo). Viene ulteriormente precisata la differenza, già confermata dal d.p.r. 74/2013, fra le manutenzioni finalizzate al corretto funzionamento degli impianti e i controlli finalizzati all efficientamento energetico degli stessi. Infine si precisano e rafforzano i flussi informativi che dovranno portare alla costituzione di un unico e completo catasto regionale sugli impianti termici (già previsto sia dalle norme nazionali che

3 regionali). A regime con il catasto regionale potranno interagire, con modalità telematiche, oltre alle autorità competenti e alla Regione, anche i responsabili di impianto e i manutentori. ********************************************************* Contenuti dello schema di regolamento Il regolamento provvede a determinare, in applicazione della legge regionale: le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione nonché preparazione dell acqua calda sanitaria; le modalità per la trasmissione alle autorità competenti dei rapporti di controllo della efficienza energetica effettuati dal manutentore su detti impianti; le specifiche attività di accertamento e ispezione sugli impianti termici, svolte dalle autorità competenti; gli importi dei contributi per le autorità competenti e le relative modalità di versamento; il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali degli ispettori degli impianti; le modalità di organizzazione del catasto degli impianti termici, e la sua integrazione nel generale Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (di cui all articolo 23 ter della l.r. 39/2005); il monitoraggio delle risultanze complessive degli accertamenti e ispezioni effettuati dalle autorità competenti e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici; il coordinamento dei controlli suddetti sugli impianti di climatizzazione con i controlli sugli stessi impianti, previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), e finalizzati a tutelare la qualità dell aria. Descrizione articolato Lo schema di regolamento è composto da 20 articoli. Si illustra il loro contenuto: CAPO I (oggetto e ambito di applicazione) o Articolo 1 (Oggetto): è definito l oggetto del regolamento, come già descritto sopra, considerati i temi sugli impianti complessivamente demandati al regolamento dall articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e i temi (più dettagliati) specificati nel d.p.r. 74/2013; o Articolo 2 (Definizioni): sono specificate le definizioni utilizzate nell'ambito del regolamento, derivanti fondamentalmente dal d.lgs. 192/2005; o Articolo 3 (Ambito di applicazione): è chiarita la tipologia di impianti interessata dal regolamento. Si tratta degli impianti di climatizzazione sia invernale che estiva, nonché di produzione di acqua calda sanitaria. È specificata l esclusione per gli impianti inseriti in cicli di processo produttivi (anche se parte del calore prodotto è destinato alla climatizzazione dei locali) e degli impianti disattivati. o Articolo 4 (Autorità competenti e organismi che effettuano accertamenti e ispezioni sugli impianti termici): ai sensi della l.r. 39/2005 autorità competenti alle attività di accertamento e ispezione sono i Comuni con popolazione superiore a abitanti e le Province per la restante parte del territorio. Vengono qui date le indicazioni sulla possibilità di avvalersi anche di altri organismi pubblici o privati, di cui sia garantita la qualificazione e l indipendenza, per lo svolgimento di tali attività. Capo II (Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici)

4 o Articolo 5 (Documentazione a corredo degli impianti termici): con l articolo in esame sono elencati i documenti necessari a corredo degli impianti (libretto d impianto, dichiarazione di conformità ex d.m. 37/2008, ecc.). Viene specificato l obbligo della presenza delle istruzioni di manutenzione specifiche di quel dato impianto. o Articolo 6 (Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente): vengono ripresi i riferimenti per i limiti di temperatura e di periodicità temporale da rispettare, già individuati dalla norma statale. Sono fatte salve le ordinanze del Sindaco che possono restringere o ampliare tali limiti. o Articolo 7 (Responsabile dell esercizio e della manutenzione dell impianto termico): sono ripresi dalla norma statale gli obblighi e le disposizioni a cui deve attenersi il responsabile dell impianto. Agli obblighi succitati sono quindi collegati gli obblighi, ricadenti sullo stesso soggetto, derivanti dal d.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) a tutela della qualità dell aria. o Articolo 8 (Controllo e manutenzione degli impianti termici): sono ricordate le caratteristiche professionali del manutentore e indicati gli obblighi a cui attenersi nello svolgimento di tali attività, tra cui la redazione e sottoscrizione. in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. di un rapporto di controllo e manutenzione in cui sono riportate le azioni effettuate. E altresì specificato l obbligo di dotazione di un libretto d impianto secondo modello modificabile con atto regionale. Il libretto segue l impianto nei suoi passaggi di proprietà. o Articolo 9 (Obblighi di controllo dell efficienza energetica degli impianti termici): viene richiamata la potenza minima degli impianti per il quali è obbligatorio il controllo di efficienza energetica. Vengono precisati tempi e casistiche in cui tale controllo deve essere effettuato. Rispetto alla norma nazionale si richiede un controllo più frequente per gli impianti installati all interno di locali abitati (vedi anche la tabella di cui all Allegato A al regolamento). o Articolo 10 (Modalità di controllo dell efficienza energetica degli impianti termici): sono richiamate le parti dell impianto (sottosistema di generazione, sistema di regolazione della temperature, eventuale sistema di trattamento dell acqua) che vengono sottoposte a verifica di efficienza energetica, nonché i limiti di rendimento che devono essere rispettati. Sono fornite anche prescrizioni in merito alla strumentazione utilizzata per le verifiche succitate. E previsto che al termine del controllo di efficienza il manutentore compili, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica secondo modello regionale. E infine prevista la trasmissione telematica alle autorità competenti dei rapporti di efficienza. Capo III (Accertamento ed ispezione sugli impianti termici) o Articolo 11 (Accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici): l articolo, oltre a chiarire il ruolo delle autorità competenti nell ambito degli accertamenti e ispezioni volte alla verifica dell osservanza delle norme, fornisce anche indicazioni in merito ai provvedimenti da mettere in atto nel riscontro di eventuale situazione di pericolo. Dà disposizioni dettagliate sui casi in cui effettuare ispezioni in loco. E previsto anche un minimo di ispezioni a campione per gli impianti singoli autocertificati. o Articolo 12 (Modalità di ispezione degli impianti termici): definisce i contenuti e le modalità delle ispezioni, nonché gli obblighi del tecnico ispettore per la redazione del rapporto di prova. o Articolo 13 (Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici): prevede range, differenziati in riferimento alla potenza degli impianti, (individuati nella tabella 1 all Allegato B al regolamento) al cui interno le amministrazioni fisseranno i contributi dovuti dai responsabili degli impianti, a copertura dei costi dell attività di accertamento e ispezione: i cosiddetti bollini. Sono definiti anche i range dei costi a carico dei responsabili nel caso di ispezioni eccezionali, susseguenti a mancanze nel loro operato (vedi tabella 2 all Allegato B al regolamento). E precisato che gli introiti derivanti da detti contributi e costi sono destinati unicamente alle attività citate.

5 o Articolo 14 (Riconoscimento e qualificazione dei tecnici ispettori): l articolo richiama i requisiti minimi per i tecnici ispettori definiti dalla normativa nazionale, ne precisa alcuni aspetti applicativi. Gli ispettori devono possedere una formazione tecnica e professionale di base relativa alla tipologia di impianto o, in alternativa, una formazione (acquisita con un corso specifico) nel campo delle ispezioni degli impianti termici oppure comprovata esperienza professionale nello stesso campo. Con deliberazione di giunta possono essere individuati aggiornamenti obbligatori, come vuole la norma statale. Viene indicata anche la possibilità di istituire percorsi regionali di ulteriore qualificazione sul tema. Capo IV (Catasto e monitoraggio degli impianti termici) o Articolo 15 (Catasto degli impianti termici): Già nel regolamento regionale 17/2010 era prevista una deliberazione di giunta con cui individuare nel dettaglio i flussi di dati che avrebbero implementato il Sistema informativo regionale sull efficienza energetica, di cui il catasto degli impianti termici fa parte. Qui vengono precisati alcuni dati minimi, inerenti gli impianti termici, che i distributori di combustibile devono comunque periodicamente fornire. E inoltre precisato, come da recente normativa nazionale, che in tali flussi di dati sono ricompresi anche i fornitori di energia elettrica: è sempre più diffusa infatti la climatizzazione con sistemi a pompe di calore elettriche. E infine previsto che ad ogni impianto sarà assegnato un codice identificativo univoco che lo seguirà in tutta la durata di funzionamento. Quanto sopra dovrà quindi rafforzare l accatastamento degli impianti da parte delle autorità competenti per giungere alla formazione del catasto regionale degli impianti termici. A regime con il Catasto potranno interagire telematicamente tutti gli attori coinvolti. o Articolo 16 (Relazione biennale di monitoraggio): l articolo dà indicazioni alle autorità competenti in merito alla trasmissione alla Regione, a partire dal 31/09/2015, dei dati necessari per la predisposizione della relazione periodica da inviare al Ministero sullo stato degli impianti termici del proprio territorio, ai fini dell ottemperanza degli obblighi di cui al d.p.r. 74/2013 Capo V (Norme finali e transitorie) o Articolo 17 (Linee guida): si precisa che con apposita deliberazione di Giunta si approveranno linee guida per omogeneizzare e semplificare i singoli aspetti delle attività oggetto del presente regolamento, attraverso un insieme di buone pratiche a disposizione sia delle autorità competenti sia dei responsabili d impianto come dei manutentori. o Articolo 18 (Disposizioni transitorie concernenti i modelli documentali da utilizzare ai sensi degli articoli 8, 10, 12): si stabilisce che fino all'emanazione dei modelli regionali si applicano i modelli statali di cui al d.m. 10 febbraio Come modello di rapporto di prova potrà invece essere utilizzato il modello contenuto nelle linee guida prodotte sul tema da Enea. o Articolo 19 (Disposizioni transitorie relative agli obblighi di trasmissione telematica): Si precisa che, nelle more dell attivazione da parte della Regione di strumenti telematici regionali di trasmissione delle schede identificative di impianto, dei libretti, dei rapporti di efficienza energetica, si utilizzano le modalità di trasmissione individuate dalle autorità competenti. Si stabiliscono altresì un insieme di dati minimi che i distributori di combustibile, come i distributori di energia, sono tenuti da subito a fornire per l implementazione del catasto degli impianti. o Articolo 20 (Disposizioni transitorie relative alla compilazione del libretto di impianto): Si precisano tempi certi entro cui i nuovi libretti di impianto devono essere in ogni caso completati. o Articolo 21 (Disposizioni transitorie relative ai generatori alimentati da fonte biomassa): Si precisa che, fino alla definizione di appropriate norme UNI, per i generatori a biomassa non si procede al controllo del rendimento di combustione. o Articolo 22 (Entrata in vigore): indica la data del 1/02/2015 per l entrata in vigore del disposto, fatti salvi i specifici riferimenti a determinati articoli. Detta altresì l obbligo delle Autorità competenti a conformarsi al presente regolamento entro il 31 dicembre 2015, dichiarando

6 direttamente disapplicate le loro disposizioni successivamente a tale data: è quindi individuato un adeguato tempo per adeguare i processi alle nuove disposizioni. o Articolo 23 (Disposizioni finali): Si rimanda all osservanza delle norme nazionali per quanto non qui disciplinato. o Allegato A: precisa la periodicità a regime dei controlli di efficienza energetica, differenziata per tipologia e per taglia di impianto. o Allegato B: individua gli importi minimi e massimi che formano i range al cui interno le autorità competenti devono fissare i contributi, a carico dei responsabili di impianto, di cui all articolo 13.

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