Guida. Agli Adempimenti Operativi Trasferimenti di Quote di S.R.L. Inter Vivos e Mortis Causa. Aggiornamento Aprile 2013

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1 Guida Agli Adempimenti Operativi Trasferimenti di Quote di S.R.L. Inter Vivos e Mortis Causa Aggiornamento Aprile 2013 Il Conservatore del R.I. di Cagliari Rossella Pinna 1

2 Sommario Trasferimento quote sociali per atto tra vivi pag. 3 Trasferimento per atto tra vivi a cura del Notaio pag. 3 Trasferimento per atto tra vivi a cura del professionista abilitato pag. 3 ex art. 36 comma1 D.L. n.112/2008, convertito in L. n. 133/2008 Casi di trasferimento quote inter vivos pag. 6 I. Pignoramento (costituzione modificazione ed estinzione) pag. 6 II. Sequestro di quote (costituzione- estinzione) pag. 7 III. Pegno di quote (costituzione, modificazione, estinzione) pag. 7 IV. Usufrutto di quote (costituzione, modificazione, estinzione) pag. 7 V. Trasferimento di quota per recesso socio pag. 8 VI. Intestazione e Reintestazione di quote pag. 9 VII. Ipotesi di rinuncia al mandato fiduciario pag. 9 Trasferimento per successione a causa di morte pag.10 Dichiarazione socio unico e ricostituzione della pluralità dei soci pag.12 2

3 Trasferimento quote sociali per atto tra vivi art c.c c.c. art. 5 D.lgs. 06/02/2004, n. 37 Trasferimento per atto tra vivi a cura del Notaio Soggetto obbligato: il notaio Termine: 30 giorni dalla data dell atto Diritti di segreteria: 90,00 con modalità telematica modello S (codice atto A18); copia autenticata dell atto di trasferimento dichiarata dal notaio conforme all originale ai sensi dell art. 23 comma 5^ D.lgs , n. 82; distinta firmata digitalmente dal notaio. Trasferimento per atto tra vivi a cura del professionista abilitato - art. 36 comma 1 D.L. 112/08, convertito in L. n. 133/08 Soggetto obbligato: professionista iscritto nella sezione A dell Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Termine: 30 giorni dalla data dell atto Diritti di segreteria: 90,00 con modalità telematica Imposta di bollo secondo la normativa vigente un modulo S (codice atto A18); distinta Fedra firmata digitalmente dal professionista iscritto nella sezione A dell Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La data atto da inserire nel riquadro B è la data della marcatura temporale. originale informatico dell atto di trasferimento della quota in formato pdf/a, firmato digitalmente dai contraenti con marcatura temporale (file con estensione.rel.p7m rilasciato dall Agenzia delle Entrate contenente l atto di cessione di quote e la ricevuta di avvenuta registrazione) documentazione eventualmente necessaria a seconda del caso concreto (a titolo puramente esemplificativo si ricorda: autorizzazione del Giudice nel caso di quote intestate a minore e/o soggetto incapace copia dell eventuale procura alla stipula dell atto da parte di uno dei contraenti copia dell autorizzazione della Banca d Italia d.lgs. 385/93, ISVAP d.lgs. 209/2005 etc.) 3

4 Atti che i dottori commercialisti non possono iscrivere (elenco non esaustivo e riguarda casi in cui la legge individua la legittimazione al deposito in capo a soggetti differenti) cessione di diritti particolari patrimoniali o amministrativi connessi alla proprietà di una quota cedibili o meno separatamente dalla quota; cessione di quote quando sia in corso un aumento di capitale e con il medesimo atto si ceda anche il diritto di opzione con sottoscrizione differita; cessioni di quote nel corso di una procedura di riduzione del capitale; cessioni quote che di fatto comportino la modificazione dello statuto con l adozione di un verbale di assemblea straordinaria; cessioni conseguenti atti di fusioni e scissioni, conferimento, cessione d azienda o ramo d azienda; intestazioni fiduciarie; recesso del socio con utilizzo di riserve disponibili e aumento non proporzionale delle quote dei soci restanti; atti di donazione atti di successione mortis causae; patti di famiglia; costituzione in fondo patrimoniale; trasferimenti contenuti in atti pubblici (es. sentenze di divorzio, arbitrati, conciliazioni con valore di atto pubblico); costituzione in trust e atti di destinazione ai sensi dell articolo 2645 ter del codice civile; acquisizione delle quote alla massa fallimentare e cessione delle stesse nel corso di procedura fallimentare; sequestro di quote; domande giudiziali essendo escluso il principio dell effetto prenotativo Per gli atti di costituzione di usufrutto e pegno Si rinvia al parere contrario del Ministero dello Sviluppo Economico (Parere Ministero Sviluppo Economico prot. n del ) 4

5 AVVERTENZE Sottoscrizione commercialista dell istanza telematica al R.I. Soggetto obbligato alla presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese dell atto di trasferimento di quote di S.R.L. secondo la nuova modalità è il professionista iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Sezione A Commercialisti dell Albo Unico) munito della firma digitale e appositamente incaricato. Il professionista firma la sola distinta fedra (istanza di presentazione) ed in quanto incaricato non può delegare altri alla sottoscrizione dell istanza (distinta). L atto di cessione quote deve essere allegato in originale firmato digitalmente dalle parti contraenti (vedi il terzo paragrafo). Il professionista deve essere munito di dispositivo di firma con certificato di ruolo. Diversamente se non in possesso del predetto dispositivo il professionista dovrà comprovare, con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, la sua qualifica nel riquadro note del modello S nei seguenti termini: Il sottoscritto.nato a..il, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A Commercialisti dell Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di.. al numero.. Dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all esercizio della professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti. Data atto di cessione quote L atto deve essere marcato temporalmente: la marcatura temporale (validazione temporale) attribuisce al documento informatico una data ed un ora certa all atto dell apposizione della sottoscrizione digitale dell ultimo contraente. I contraenti possono essere infatti più di due ed apporre la firma digitale in momenti diversi. La data dell atto è dunque quella della marcatura temporale. Pertanto se si indica una data nell atto la stessa deve coincidere con quella della marcatura temporale. Formato del file contenente l atto di cessione quote L atto deve essere in formato digitale e deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i contraenti e da tutti coloro che intervengono nell atto (es: coniuge in comunione dei beni che autorizza l intestazione solo all altro coniuge; soggetti che rinunciano al diritto di prelazione; etc.). Il file contenente l originale informatico dell atto di trasferimento delle quote deve necessariamente essere in formato PDF/A (formato che esclude la possibilità che il documento contenga macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o dati nello stesso rappresentati). Non sono inoltre ammesse procedure di digitalizzazione di secondo grado (es. atto di trasferimento di quote redatto su carta, firmato manualmente, poi acquisito a mezzo scansione e infine sottoscritto digitalmente dalle parti.) Questi procedimenti determinano, infatti, la creazione di una copia digitale (semplice) dell atto di trasferimento, e non dell originale informatico come richiesto dalla norma. Dopo la firma il formato deve avere l estensione p7m e dopo l apposizione della marcatura temporale l estensione m7m. Il professionista incaricato che appone la firma digitale sull atto lo deve fare contestualmente all ultima firma digitale delle parti: non può quindi apporla per ultimo. Riassumendo: nell apporre le firme digitali sull atto si ha la seguente sequenza: a) 1 a firma digitale: il file si presenta in formato pdf; b) 2 e altre firme digitali: il file si presenta in formato p7m; c) tutte le firme più quella conclusiva: il file da p7m assumerà l estensione m7m. L operazione di marcatura può essere fatta una sola volta: i files m7m non potranno più essere (successivamente) firmati digitalmente. Sottoscrizione del contratto da parte del procuratore del contraente E ammessa la sottoscrizione dell atto da parte del procuratore del contraente. La verifica della identità e della capacità di agire delle parti presenti in atto e quindi anche della legittimazione a contrarre in nome e per conto delle parti rappresentate, è controllo che spetta all intermediario commercialista del cui esito verrà fatta menzione nell'atto di cessione, mediante indicazione del titolo corrispondente. 5

6 Registrazione Preliminarmente al deposito al Registro delle Imprese l atto deve essere sottoposto a registrazione presso l Agenzia delle Entrate. Si fa presente che l art. 65 del D.P.R. n. 131/1986 in generale vieta all ufficio registro delle imprese di ricevere atti che, soggetti ad imposta di registro, non siano stati preventivamente sottoposti a registrazione fiscale, con conseguente annullamento/rigetto dell istanza di iscrizione dell atto di trasferimento delle quote di cui non si comprovi l avvenuta registrazione. Peraltro la preventiva registrazione è richiesta dalla stessa L. n. 133/2008. La registrazione può essere richiesta all Agenzia delle Entrate con il sistema Entratel. Al termine della registrazione, Entratel restituisce un file firmato digitalmente, rel.p7m.: tale file è l atto registrato. La tassa è dovuta per ogni passaggio di quote indipendentemente dal fatto che siano contenuti in un unico atto. Dal sono attive le procedure per la gestione automatica dei file in versione rel.p7m. Lo strumento che gestisce tale formato è Tyco, disponibile in webtelemaco per l invio delle pratiche. Il professionista incaricato, pertanto, presenta un unico file in formato.rel.p7m contenente l atto di cessione in formato pdf/a firmato digitalmente dalle parti, il modulo di domanda del deposito e la ricevuta dell avvenuta registrazione al competente Agenzia delle entrate. Il termine per la registrazione dell atto è di 20 giorni; quello per la presentazione al Registro delle imprese è di 30 gg. a pena di sanzione Entrambi i termini decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale. Art c.c. Pignoramento (costituzione modificazione ed estinzione) Soggetto obbligato: amministratore e/o soggetto che ha proceduto al pignoramento soggetto che ha proceduto all estinzione Termine: nessuno Diritti di segreteria: 90,00 con modalità telematica modello S (codice atto A18); copia dell atto (costitutivo, modificativo ed estintivo) di pignoramento e dell avvenuta notifica, dichiarato conforme all originale ai sensi dell art. 47 D.P.R. n.445/200 ; distinta firmata dal amministratore e/o soggetto che ha proceduto al pignoramento, alla sua modifica ed estinzione, digitalmente o con procura rilasciato al terzo intermediario/domicilitario della pratica Sequestro di quote (costituzione- estinzione) Art bis c.c. artt. 670 c.p.c., 671 c.p.c. art. 321 c.p.p. Soggetto obbligato: amministratore, soggetto che ha proceduto al sequestro, custode nominato dal Giudice, creditore, nel caso di sequestro conservativo Termine: nessuno Diritti di segreteria: 90,00 con modalità telematica modello S (codice atto A18); 6

7 copia dell atto giudiziario dichiarata conforme all originale ai sensi dell art. 47 D.P.R. n.445/200 ; distinta firmata dal soggetto obbligato digitalmente o con procura rilasciato al terzo intermediario/domicilitario della pratica Ipotesi di sequestro previste dalla normativa vigente: Giudiziario (art.670 c.p.c.): quando è controversa la proprietà o il possesso di una quota ed è opportuno provvedere alla sua custodia o gestione temporanea; è autorizzato dal giudice; nel disporre il sequestro il giudice nomina il custode. Sequestro conservativo (art.671 c.p.c.): quando il creditore ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito; è autorizzato dal giudice su istanza del creditore, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento; si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. Sequestro conservativo ex artt c.p.p.: è disposto dal giudice con ordinanza, sulla quota dell imputato, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, su istanza del pubblico ministero, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all erario; su istanza della parte civile, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Pegno di quote (costituzione, modificazione, estinzione) Art e 2471 bis c.c. Soggetto obbligato: il notaio Termine: 30 giorni data atto Diritti di segreteria 90,00. Modello S (codice atto A18) copia dell atto di costituzione, modificazione, estinzione di pegno dichiarata conforme all originale dal soggetto che presenta l istanza (notaio) Distinta firmata digitalmente dal soggetto che presenta l istanza (notaio) Usufrutto di quote (costituzione, modificazione, estinzione) artt e 2471bis c.c. Soggetto obbligato: il notaio Termine: 30 giorni data atto Diritti di segreteria 90,00. Modello S (codice atto A18) 7

8 copia dell atto di costituzione, modificazioni ed estinzione di usufrutto dichiarata conforme all originale dal soggetto che presenta l istanza (Notaio). Distinta firmata digitalmente dal soggetto che presenta l istanza (Notaio) N.B. Nella sola ipotesi di estinzione del diritto di usufrutto per decesso dell usufruttuario, caso in cui alla morte dell usufruttuario, il diritto di usufrutto si estingue automaticamente (art.979 c.c.), la comunicazione al Registro Imprese della riunione del diritto di nuda proprietà e di usufrutto dovrà essere effettuata nel modo che segue: Soggetto obbligato: l amministratore, il nudo proprietario Termine: nessuno Diritti di segreteria 90,00. Modello S, codice atto A18, con data atto pari alla data del decesso; Allegati: dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell art.47 D.P.R.445/2000 attestante la data del decesso dell usufruttuario, dichiarata conforme all originale sempre ai sensi dell art.47 D.P.R.445/2000 e sottoscritta dal soggetto obbligato. Distinta fedra firmata digitalmente dall amministratore, nudo proprietario o con procura rilasciato al terzo intermediario/domicilitario della pratica Trasferimento di quota per recesso socio artt c.c. e 2473-bis c.c. (circolare MISE. Prot. n del 13/12/2012) ipotesi di rimborso al socio recedente o escluso mediante utilizzo di riserve disponibili Termine: nessuno Soggetti obbligati: amministratore Diritti di segreteria: 90,00 con modalità telematica Modello S2 (codice atto A99; codice forma Atto Altra forma codice: X) e modello Note compilato con la seguente dicitura : Recesso (ovvero esclusione) del socio.. con liquidazione della quota effettuata mediante utilizzo di riserve disponibili e proporzionale accrescimento delle partecipazioni degli altri soci ; Modello S (codice Atto 508) compilato nella parte relativa all elenco soci, avendo cura di rispettare il principio di proporzionalità; copia semplice (scansione ottica) della delibera della società che dispone la liquidazione della quota al socio receduto o escluso mediante utilizzo delle riserve disponibili e il conseguente accrescimento della partecipazione dei soci rimasti; distinta Fedra firmata dal soggetto legittimato digitalmente o con procura al terzo intermediario dell invio telematico 8

9 artt c.c. e 2473-bis c.c. (circolare MISE prot del 15/04/2013) ipotesi di recesso con rinuncia al rimborso della partecipazione da parte del socio recedente con conseguente accrescimento delle quote degli altri soci Termine: nessuno Soggetti obbligati: amministratore Diritti di segreteria: 120,00 su supporto informatico digitale, 90,00 con modalità telematica un modulo S2 (codice atto A99; codice forma Atto Altra forma codice: X) e modello Note compilato con la seguente dicitura : Recesso del socio.. con rinuncia alla liquidazione della quota proporzionale accrescimento delle partecipazioni degli altri soci ; un modulo S (codice Atto 508) compilato nella parte relativa all elenco soci, avendo cura di rispettare il principio di proporzionalità; allegati: copia semplice (scansione ottica) della delibera della società in cui si da atto della volontà di recesso espressa dal socio, della rinuncia alla liquidazione della quota al conseguente accrescimento della partecipazione dei soci rimasti; distinta Fedra firmata dal soggetto legittimato digitalmente o con procura al terzo intermediario dell invio telematico/domiciliatario artt. 2470, L , n Soggetto obbligato: il notaio Termine: 30 giorni data atto Diritti di segreteria 90,00. Intestazione e Reintestazione di quote Ipotesi di rinuncia al mandato fiduciario Modello S (codice atto A18) copia dell atto dichiarata conforme all originale dal soggetto che presenta l istanza (Notaio). Distinta firmata digitalmente dal soggetto che presenta l istanza (Notaio) Per intestazione fiduciaria si intende l intestazione di quote a favore di una società fiduciaria, affinchè amministri, per conto del proprietario della quota stessa, la sua partecipazione nella società. La società fiduciaria risulterà quindi l unica intestataria della quota, pur non essendone proprietaria. Non costituiscono oggetto di pubblicità al registro imprese gli atti compiuti dalla società fiduciaria in nome e per conto del fiduciante, in virtù dell incarico conferito. N.B. Nella ipotesi di rinuncia al mandato fiduciario la comunicazione al Registro Imprese 9

10 verrà accettata anche da parte della società fiduciaria, del soggetto fiduciante, in alternativa al Notaio. In tal caso l istanza telematica sarà composta da: Modello S (codice atto A18) copia della lettera e/o atto di rinuncia al mandato (con sottoscrizione autenticata da notaio) e la copia scansionata della prova dell avvenuta notificazione dell atto, dichiarate conformi all originale dal soggetto legittimato alla presentazione dell istanza (il Notaio, nel caso di scrittura privata autenticata). Se l istanza viene presentata dal soggetto fiduciante non occorre allegare la copia della prova dell avvenuta notificazione Distinta firmata digitalmente dal soggetto che presenta l istanza (Notaio, legale rappresentante della società fiduciaria, fiduciante) TRASFERIMENTO PER SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE Art comma 2^ c.c. Termine: nessuno Soggetti obbligati: Notaio, erede e/o legatario Diritti di segreteria: 90,00 con modalità telematica Modello S (codice atto A18); copia scansionata della dichiarazione di successione riportante gli estremi di presentazione all Agenzia delle Entrate in pdf/a; oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da tutti gli eredi e legatari, e dichiarata conforme all originale (sempre ai sensi del citato art. 47) dal soggetto obbligato alla denuncia, attestante: notizia e data del decesso del socio; indicazione e qualifica degli eredi e dei legatari; data in cui è stata presentata all Agenzia delle Entrate la denuncia di successione copia autentica del testamento, se sussistente (o della pubblicazione del testamento se olografo o segreto) dichiarata conforme all originale dal Notaio; in caso di legato: copia del testamento, dichiarato conforme all originale dal Notaio ; In caso di comproprietà della partecipazione: copia scansionata dichiarata conforme dell atto di nomina del rappresentante comune dal soggetto obbligato alla denuncia nel caso in cui fra gli eredi figuri un minore: copia scansionata dell'autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 terzo comma del codice civile, ai fini dell'accettazione dell'eredità nonché il provvedimento di nomina del tutore o del curatore speciale, i cui dati anagrafici devono essere indicati nel riquadro note della relativa occorrenza distinta dovrà essere sottoscritta a seconda dei casi dal Notaio, da uno degli eredi o dei legatari, dal rappresentante comune, dal tutore e/o curatore digitalmente se in possesso di smart card o con procura al terzo intermediario/domiciliatario 10

11 Avvertenza Al trasferimento di partecipazioni a causa di morte tra più soggetti (non limitato da clausole statutarie) consegue sempre uno stato di comunione (artt. 566 ss. c.c.), con la sola eccezione dell ipotesi della successione testamentaria nella quale il de cuius abbia attribuito in maniera divisa la sua partecipazione ai sensi dell art. 734 c.c. Di conseguenza, nel modulo di domanda gli eredi devono essere indicati come aventi causa pro indiviso (Circ. MSE 3628/C dell ); La domanda di iscrizione della divisione della quota (caduta in comproprietà e così iscritta al RI) deve essere corredata dall atto di divisione della quota che, ai fini dell iscrizione al Registro Imprese, dovrà rivestire la forma autentica notarile. DIVISIONE DELLA QUOTA OGGETTO DELLA SUCCESSIONE Termine: 30 giorni data atto e comunque dopo aver trasmesso il trasferimento per successione a causa di morte Soggetti obbligati: Notaio Diritti di segreteria: 90,00 con modalità telematica Modello S (codice atto A18); Copia dell'atto di divisione in formato.pdf/a, firmata digitalmente dal notaio distinta firmata digitalmente dal Notaio 11

12 DICHIARAZIONE SOCIO UNICO E RICOSTITUZIONE PLURALITA DEI SOCI Art. 2470, comma 4^, 5^ e 6^ c.c. Soggetto obbligato: gli amministratori (anche il socio unico ai sensi dell art c. 6^) Termine: 30 giorni dalla data di variazione della compagine sociale Diritti di segreteria Euro 90,00 Imposta di bollo Euro 65,00 Modello S2 (codice atto A19) compilato al riquadro 2 per la variazione della forma giuridica; eventuale modello XX (note) con l indicazione dell atto/evento che ha determinato la variazione della compagine sociale; Modello S (eventuale) nel caso di presenti la necessità di riallineare l elenco soci Mod Int P relativo al socio unico (iscrizione o sua cancellazione) Ricevuta del deposito dell atto di cessione quote inter vivos e/o indicazione nel modello xx note degli estremi della ricevuta di protocollo R.I. relativa al deposito dell atto di cessione quote inter vivos e/o estremi di iscrizione nel R.I. della modifica dell atto costitutivo (se la variazione consegue ad una modifica ex art c.c.). Nel solo caso di presentazione da parte del socio si deve allegare la documentazione che comprovi l inadempimento da parte degli amministratori, dichiarata conforme all originale ai sensi dell art. 47 D.P.R. n. 455/2000. Distinta fedra firmata dal soggetto obbligato digitalmente o con procura al terzo intermediario dell invio telematico/domiciliatario N.B. L ultimo comma dell art c.c., stabilisce che, quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio (comma 4^), e/ o quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci (comma 5^), gli amministratori devono depositare nel registro delle imprese apposita dichiarazione entro trenta giorni dall avvenuta variazione della compagine sociale. L adempimento ricorre ogni volta che si verifichi una modifica della compagine sociale nei termini di cui ai comma 4 e 5 dell art c.c.. Il termine dei 30 gg. decorre a) dal deposito dell atto di cessione nel registro delle imprese (art c.c. come modificato dalla L. n. 2/2009 che elimina il libro soci); b) dal momento del deposito e iscrizione ai sensi dell art. 2470, c. 2, ultimo capoverso, c.c. (in caso di trasferimento mortis causa); c) dall iscrizione nel registro delle imprese dell atto di modifica dell atto costitutivo: in questo caso gli effetti nei confronti della società si producono, successivamente all iscrizione dell atto al RI ai sensi dell art e 2436, comma 5 cc.. La denuncia da parte del socio unico sarà accettata solo qualora gli amministratori non provvedano nei 30 giorni. 12

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