Attività 39 : Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti

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1 Attività 39 : Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti Attività 40 : Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a kg Attività 41 : Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive Un teatro di posa di circa 130 mq dove vengono effettuate esclusivamente riprese cinematografiche, anche senza presenza di pubblico, rientra nell'attività 41 del d.p.r. 151/2011. L'attività è in categoria A se il numero di presenze complessive è inferiore a 25. Attività 42 : Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m 2 Attività 43 : Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a kg; Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a kg; Attività 44 : Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a kg Una attività per il riciclo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche nella quale si effettua smontaggio e recupero, senza lavorazioni con sostanze pericolose, senza lavorazioni a caldo, con superficie coperta di 2000 mq e con meno di kg di materiali combustibili in ciclo di lavorazione e/o in deposito, non rientra fra quelle ricomprese dall'allegato al d.p.r. 151/2011. Un deposito di materiale plastico con quantitativi superiori a kg provenienti da selezione di rifiuti urbani, posto su area esterna a cielo libero di pertinenza e ad uso esclusivo della ditta selezionatrice, senza alcuna soprastante copertura di protezione, con distanza di protezione esterna superiore a 100 m, costituisce deposito anche se il materiale non è contenuto all'interno di fabbricati o strutture. Pertanto, il caso indicato rientra nel punto 44 dell'allegato I al d.p.r. 151/2011. Attività 45 : Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili Attività 46 : Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a kg Attività 47 : Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a kg; Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a kg.

2 Un deposito di cavi in un luogo all'aperto con quantità complessivamente superiore a kg, ma suddivisa in più ammassi ciascuno dei quali con massa inferiore a kg e distanziati tra loro in maniera tale che un eventuale incendio di uno non si possa propagare ad un altro, costituisce deposito anche se il materiale non è contenuto all'interno di fabbricati o strutture. Pertanto, il caso indicato rientra nel punto 47 dell'allegato I al d.p.r. 151/2011. Attività 48 : Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m 3 Con l'attività n. 48 del d.p.r. 151/2011 vengono introdotte come nuove attività (in categoria B) le macchine elettriche con liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc. Qualora siano presenti macchine elettriche, come ad esempio trasformatori, con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativo superiore ad 1 mc, si configura l'attività 48 del d.p.r. 151/2011 e, pertanto, trattandosi di nuova attività, si devono completare gli adempimenti entro il 7 ottobre 2014 (la Legge 98/2013 di conversione del Decreto Legge 69/2013 ha prorogato di un anno il termine transitorio per le aziende che non rientravano nel campo di applicazione della precedente normativa antincendi e che sono successivamente rientrate nel campo di applicazione del DPR 151/2011. Le aziende, gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del DPR 151/2011, hanno tempo fino al 7 ottobre 2014 per espletare gli adempimenti derivanti dal DPR 151/2011). La documentazione necessaria è stabilita dal d.m. 7 agosto Ai fini della determinazione del parametro minimo di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, le macchine inserite all'interno di un'unica cabina di trasformazione costituiscono un unico centro di pericolo e, pertanto, i relativi quantitativi di olio debbono essere sommati. Attività 49 : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kw Con riferimento alle attività n. 49, nei casi in cui presso uno stesso sito operativo vengano installati in aree diverse più gruppi elettrogeni, si configurano distinte attività ricomprese al punto 49.del d.p.r. 151/2011. Ad esempio: 2 gruppi della potenza rispettiva di 300 kw e 350 kw, configurano due attività 49 sottocategoria.a. Un impianto per la produzione di energia elettrica, funzionante grazie ad una centrale a biogas, rientra tra le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, in base al d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, se la potenza complessiva installata è superiore a 25 kw. Qualora non venga superato tale livello di potenza complessiva, può rientrare fra le attività soggette se la centrale di biogas produce quantità di gas in ciclo e/o in deposito superiore a 25 Nmc/h (attività 1 dell'allegato I al d.p.r. 151/2011), oppure se il deposito di gas supera una capacità geometrica di 0,75 mc. (attività 4A dell'allegato I citato). Ai sensi del punto 49 dell'allegato al d.p.r.1 agosto 2011, n. 151, i gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici risultano soggetti alla presentazione della SCIA se di potenza complessiva superiore a 25 kw. CASO: all'interno di un locale tecnico sono installati due gruppi elettrogeni di cui uno, di riserva, entrerà in azione esclusivamente al blocco dell'altro. Ai fini della assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, occorre calcolare la potenza come somma delle potenze singole dei due gruppi, oppure occorre considerare la potenza di un solo gruppo? Nel caso in questione i gruppi sono da 255 kw cadauno pertanto, qualora si consideri la potenza di un solo gruppo, si ricade nella categoria A soggetta a SCIA; se si considera la somma delle potenze si ricade diversamente nella categoria B. In via generale, l'installazione del secondo gruppo elettrogeno non deve

3 aumentare il livello di rischio stabilito dalla norma tecnica di riferimento. I casi particolari vanno valutati di volta in volta con il competente Comando VV.F., facendo riferimento al predetto principio. Attività 50 : Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti Attività 51 : Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti. Attività 52 : Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti Attività 53 : Officine per la riparazione di: a. veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m 2 ; b. materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m 2 ; Un'officina riparazione auto con centro revisioni, di superficie pari a 180 mq e con capacità inferiore a 9 posti auto, non è soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al d.p.r. 151/2011. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro dal punto di vista del rischio di incendio. Per un'autocarrozzeria soggetta (attività 53.1.B) occorrerà riferirsi alla valutazione del rischio ed ai generali criteri di prevenzione incendi di cui all'allegato I del d.m Si potrà fare riferimento al d.m per il calcolo della classe di resistenza al fuoco, in funzione del carico di incendio presente. L'attività di carrozzeria è soggetta agli adempimenti previsti dal d.p.r. 151/11 se supera i 300 m2 di superficie coperta (attività 53) e anche all'attività 74, qualora siano presenti impianti termici di potenzialità complessiva superiore a 116 kw. Pertanto, non si deve presentare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per una carrozzeria di 160 m2, con impianti termici di potenzialità complessiva non superiore a 116 kw, anche se già in possesso di CPI rilasciato secondo la previgente normativa. Nel caso di un'attività (n. 53 nella fattispecie) riportata nell'allegato al d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 senza indicazione in corrispondenza della colonna relativa alla categoria A, significa che per quella attività sono previste solo le categorie B e C. CASO: un edificio di mq da destinare alle attività di gommista e collaudi auto, con annesso deposito di gomme, inferiore a kg, senza possibilità di permanenza di autoveicoli all'interno durante le fasi non lavorative, non ricade nell'attività di cui al punto 69 del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 (locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq); l'attività sembrerebbe invece individuabile nella fattispecie di cui al punto 53 dello stesso decreto (officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq).

4 Nella attività 53 per superficie coperta è da prendere a riferimento quella totale, comprensiva dei magazzini, uffici e servizi. Un'officina per la riparazione di veicoli a motore (nello specifico trattori), che prima della emanazione del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, non era soggetta al certificato di prevenzione incendi in quanto di capienza inferiore a 9 mezzi, attualmente risulta ricompresa al punto 53 del d.p.r. 151, categoria B, avendo superficie superiore a 300 mq e inferiore a 1000 mq. Dato che per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 che, in virtù della previgente normativa (d.m.16 febbraio 1982) non risultavano soggette alle visite ed ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, devono espletare gli adempimenti previsti al citato decreto presidenziale entro il 07/10/2014. Pertanto, anche per il caso rappresentato, entro tale data, dovrà essere presentata SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Se nell'attività di collaudo e/o revisione veicoli non è presente l'officina per la riparazione ed i veicoli rimangono unicamente per il tempo necessario al collaudo o alla revisione, l'attività non si configura tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi. Attività 54 : Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti Attività 55 : Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m 2 Con riferimento all'attività di cui al punto 55 del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, la superficie di mq è da intendersi quella ricadente all'interno del perimetro dell'attività, quindi l'insieme degli spazi all'aperto e al coperto. Attività 56 : Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti Attività 57 : Cementifici con oltre 25 addetti Attività 58 : Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs.230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860) Attività 59 : Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs. 230/95) Attività 60 : Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione Attività 61 : Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]

5 Attività 62 : Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. Attività 63 : Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito Attività 64 : Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti Attività 65 : Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m 2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Un circolo culturale privato, all'interno del quale non si svolgono attività di spettacolo o di intrattenimento in genere, con una superficie complessiva di 1800 mq su due piani con 7 sale di riunioni da 60 mq cadauna, non è ricompreso al punto 65 dell'allegato I al d.p.r. 151/2011. Restano, comunque, in capo al responsabile dell'attività, le valutazioni e i relativi adempimenti inerenti alla sicurezza antincendi e al d.lvo 9 aprile 2008, n. 81. La ludoteca, intesa come luogo destinato al gioco e al divertimento, se di capienza superiore a 100 persone, ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2, rientra al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011. Le palestre inserite in complessi scolastici, se utilizzate per attività sportive extrascolastiche e con capienza superiore a 100 persone, ovvero con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, rientrano al punto 65 dell'allegato I al DPR 151/2011. Un salone pluriuso di proprietà di un Comune, avente superficie lorda in pianta di circa 600 mq, utilizzato ed aperto al pubblico occasionalmente (una ventina di volte l'anno) per spettacoli e trattenimenti in genere, è ricompreso al punto 65 dell'allegato I al d.p.r. 151/2011. Sono infatti soggetti agli obblighi del citato decreto i locali di spettacolo e di trattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq anche se utilizzati occasionalmente.

6 Una caffetteria all'interno di un locale a piano terra di superficie lorda maggiore di 200 mq, in cui alcuni ambienti sono destinate a zone gioco (tavoli da biliardo), rientra nell'attività 65 del d.p.r. 1 agosto 2011, n Infatti, mentre i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/11, le sale giochi rientrano al punto 65 dell'allegato I al d.p.r Per una palestra superiore a 200 mq, inserita in una scuola già classificata attività 67, ad uso esclusivo della scuola e già inserita nella autorizzazione antincendi esistente (CPI o SCIA), non si configura come nuova attività e, pertanto, non è necessario presentare una nuova SCIA. Nel caso, invece, che la palestra sia compresa tra le nuove attività introdotte all'allegato I, esistente alla data di pubblicazione del D.P.R. 151/2011 e non precedentemente autorizzata gli enti e i privati responsabili, devono espletare i prescritti adempimenti entro il 7 ottobre Qualora una attività sportiva venga svolta al chiuso, all'interno di strutture pressostatiche,, all'interno delle quali si svolgono attività sportive (es. campi da tennis, piscine, campi da calcetto ecc.) e non vi siano aree di servizio annesse, la stessa non si configura né come "impianto sportivo" né come "complesso sportivo" così come definiti dal d.m. 18 marzo 1996 e pertanto non risulta ricompresa, indipendentemente dalla superficie, al punto 65 dell'allegato I al d.p.r. 151/2011). Nel caso in cui sia prevista la presenza di pubblico, l'attività sopra descritta risulterà soggetta ai controlli dei vigili del fuoco se la capienza è superiore a 100 persone. Nel caso di centri sportivi di superficie maggiore di 200 mq, con affollamento inferiore a 100 persone, l'attività rientra al punto 65, categoria B, del d.p.r. 1 agosto 2011, n Gli spazi esclusivamente dedicati all'attività sportiva, così come definiti dal D.M. 18 marzo 1996 ( campi da tennis, piscine, etc.), anche se al chiuso e con superficie lorda in pianta superiore a 200 mq, sono esenti dagli adempimenti stabiliti dal predetto d.p.r.. Dette attività dovranno comunque osservare, sotto la propria responsabilità, la normativa di prevenzione incendi applicabile. Le sale giochi di superficie superiore a 200 mq sono inquadrate nel punto 65 dell'allegato al d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, e quindi sono soggette ai controlli di prevenzione incendi. I ristoranti non rientrano tra le attività assoggettate ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del d.p.r. 1 agosto 2011, n Qualora la cucina a servizio del ristorante, sia alimentata a combustibile solido, liquido o gassoso ed abbia la potenzialità superiore a 116 kw, la stessa è inquadrabile nel punto 74 dell'allegato I al suddetto d.p.r.. Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento e, pertanto, non sono compresi dal punto 65 del d.p.r. 1 agosto 2011, n Un night club ricade nell'attività compresa al punto 65 dell'allegato al d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, ed è classificato sulla base dei valori di superficie e affollamento previsti. I locali di spettacolo, trattenimento, impianti sportivi ecc., individuati al punto 65 dell'allegato al d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 sono assoggettati ai controlli di prevenzione incendi se la capienza supera le 100 persone, ovvero se la superficie supera i 200 mq. Nel caso un locale di trattenimento abbia capienza inferiore a 100 persone ma superficie superiore a 200 mq, l'attività risulta soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ricadendo in particolare in categoria B.

7 Ai fini antincendio i centri fitness con relative pertinenze (saune, piscina, spogliatoi, ecc.) e le palestre sono da considerarsi attività analoghe e ricomprese sulla base delle proprie caratteristiche, al punto 65 del d.p.r. 1 agosto 2011, n Attività 66 : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Nel caso di un edificio composto da 10 appartamenti destinati a locazione a scopo turistico con n. 28 posti letto totali, "assimilabile a residenza turistico alberghiera (RTA)", prima di esercire l'attività occorre presentare la SCIA ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 151/2011,con modalità di presentazione della segnalazione e la documentazione necessaria indicata nel d.m. 7 agosto Qualora l'albergo abbia una capienza superiore a 25 posti-letto, anche se gli stessi sono suddivisi in strutture separate di capienza singola inferiore ai 25 posti letto, rientra al punto 66 del d.p.r. 151/2011. In questo caso le disposizioni di prevenzione incendi applicabili alle attività nelle singole strutture edilizie, sono quelle indicate al Titolo III dell'allegato al D.M. 9 aprile Un'attività di campeggio con più di 400 persone ricade in categoria B con valutazione preventiva del progetto da parte del Comando VV.F. competente. In attesa dell'emanazione della specifica regola tecnica, si applicano i criteri generali di prevenzione incendi di cui all'allegato I del D.M. 7 agosto Caso di un piccolo albergo con meno di 25 posti letto ed annesso ristorante con 100 posti a sedere: gli alberghi fino a 25 posti letto ed i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti procedurali stabiliti dal d.p.r. 1 agosto 2011, n Resta fermo comunque l'obbligo del rispetto delle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi per le attività alberghiere da parte del titolare. L'impianto di produzione calore e la cucina alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, qualora superino la di potenzialità di 116 kw, sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi. L'attività extra alberghiera di affittacamere, con capacità inferiore a 25 posti letto, non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al d.p.r. 1 agosto 2011, n Per tale attività devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare, la norma tecnica di riferimento (d.m. 9 aprile 1994, titolo III - disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto) e gli obblighi gestionali. Attività 67 : Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti Un asilo nido con meno di 30 persone presenti, non si configura al punto 67 del d.p.r. 151/2011. Restano, comunque, in capo al responsabile dell'attività le valutazioni e i relativi adempimenti inerenti alla sicurezza antincendi e al d.lvo 9 aprile 2008, n. 81. CASO: nello stesso fabbricato è presente una scuola elementare da 110 alunni e un asilo nido con 40 persone, aventi in comune locali accessori quali mensa, refettorio, ecc.. Nel caso dovranno essere rispettati, in attesa della specifica regola tecnica per gli asili, i criteri generali di prevenzione incendi riportati nell'allegato I al d.m. 7 agosto

8 2012. Il d.m. 26/08/1992, non essendo cogente per gli asili nido, potrà costituire unicamente un riferimento. Per le attività a rischio specifico, eventualmente presenti, dovranno essere osservate le relative regole tecniche. Ai sensi del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti sono classificate nell'attività 67, categorie A, B, C in base al numero di persone presenti. Quindi, un liceo con 20/25 persone presenti non ricade nell'attività di cui al punto 67 e non dovrà essere presentata SCIA al Comando, in quanto non costituente attività soggetta ai procedimenti stabiliti con il d.p.r. 1 agosto 2011, n In ogni caso per l'attività scolastica si dovranno seguire le prescrizioni indicate nel d.m. 26 agosto 1992 (G.U. n. 218 del 16 settembre 1992). Al punto 1.2 il d.m. suddivide le scuole, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili, di alunni e di personale docente e non docente, in sei tipi tra i quali il tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone. Alle scuole di tipo 0 si applicano le norme di sicurezza di cui al punto 11 del d.m. citato. Nel punto 67 del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 sono comprese le scuole di ogni ordine, grado e tipo, pertanto anche le scuole materne. Nel caso in cui il numero di persone presenti superi le 100 unità, la scuola è soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al d.p.r. 1 agosto 2011, n La regola tecnica di riferimento è il decreto ministeriale 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica". Un nido d'infanzia con oltre 30 persone precedentemente non soggetto a certificato di prevenzione incendi, con l'entrata in vigore del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 rientra in categoria B: ai sensi dell'art. 11, co. 4, del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, le nuove attività inserite nell'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la SCIA secondo le procedure previste dagli artt. 3 e 4, entro il 7 ottobre 2014 ( Legge 98/2013 di conversione del Decreto Legge 69/2013). Attività 68 : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m 2 Ai fini dell'assoggettabilità agli obblighi di cui al D.P.R. 151/2011, è l'attività di "struttura sanitaria" che deve possedere superficie maggiore di 500 mq e, pertanto, un immobile da 600 mq con un unico proprietario (adibito per 200 mq ad ambulatori per assistenza specialistica e per i restanti 400 mq ad uffici non pertinenti) non è da considerarsi come attività 68.2.A. Relativamente all'applicazione del DPR 151/2011, riguardo le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, la superficie da considerarsi è quella lorda. Qualora, quindi, uno studio medico abbia superficie complessiva superiore a 500 mq, lo stesso è ricompreso al punto 68 dell'allegato al d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151.

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