REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DEI REFERENDUM CONSULTIVI



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Comune di Rosate (Provincia di Milano) REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DEI REFERENDUM CONSULTIVI Testo approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 2 marzo 1995 Modificato con deliberazione C.C. n. 12 del 31.03.07 (art. 9 Raccolta delle firme) Modificato con deliberazione di C.C. n 37 del 30/09/2013 1

INDICE ART. 1 FINALITA ART. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA RICHIESTA DI INDIZIONE DI REFERENDUM ART. 3 COSTITUZIONE DEL COMITATO PROMOTORE ART. 4 RICHIESTA DI GIUDIZIO PRELIMINARE DI AMMISSIBILITA ART. 5 RICHIESTA DI REFERENDUM ART. 6 COMMISSIONE PER L AMMISSIBILITA DI UN REFERENDUM ART. 7 GIUDIZI DI AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA ART.8 EVENTI DI MODIFICA DELLA MATERIA OGGETTO DI REFERENDUM ART. 9 RACCOLTA DELLE FIRME ART. 10 INDIZIONE DEI REFERENDUM ART. 11 REFERENDUM CONTEMPORANEI ART. 12 OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE ART. 13 SVOLGIMENTO E VALIDITA DELLA VOTAZIONE ART. 14 RISULTATO ED EFFETTO DEI REFERENDUM ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI. 2

Art. 1 FINALITA' Il presente regolamento disciplina l'effettuazione dei referendum consultivi e abrogativi previsti dall'art. 40 dello statuto comunale. Con la consultazione referendaria i cittadini del Comune esprimono la loro volontà in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d interesse della comunità locale. Art. 2 SOGGETTI AMMESSI ALLA RICHIESTA DI INDIZIONE DI REFERENDUM Possono fare richiesta di effettuazione di referendum i soggetti elencati dall'art.41 dello statuto e cioè Statuto: a) Il Consiglio Comunale, su proposta di uno o più consiglieri, con una delibera votata con maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune: "referendum di iniziativa consiliare". b) La Giunta Municipale: "referendum di iniziativa della Giunta". c) Almeno un quinto dei cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno alla data della richiesta: "referendum di iniziativa popolare". Art. 3 COSTITUZIONE DEL COMITATO PROMOTORE Prima di ogni richiesta di referendum d iniziativa popolare o di giudizio preliminare di ammissibilità di cui al successivo art. 4 dovrà essere consegnato al protocollo del comune, redatto su carta semplice, l'atto costitutivo di un comitato promotore del referendum composto da cinque persone di cui almeno quattro residenti a Rosate. L'atto deve riportare le generalità e le firme di tutti i componenti e l'indicazione di quale fra loro è designato quale "coordinatore del comitato promotore". Nell'atto costitutivo del comitato promotore dovrà essere riportato il testo completo del quesito che s intende sottoporre a referendum o del quale s intende chiedere il giudizio preliminare di ammissibilità e il nome di un esperto in materia giuridica candidato a far parte della commissione per l'ammissibilità di cui all'art. 6. Il testo del quesito dovrà avere una forma la più possibile chiara e sintetica. Il comitato promotore di un referendum ha il diritto di essere ascoltato dalla commissione per l'ammissibilità e può incontrare esponenti dell'amministrazione in merito alla proposta di referendum. Il coordinatore del comitato promotore può ritirare la proposta di referendum fino a sessanta giorni prima della sua effettuazione, ma non può modificare in alcun modo il testo riportato nell' atto di costituzione. Art. 4 RICHIESTA DI GIUDIZIO PRELIMINARE DI AMMISSIBILITA' Il comitato promotore di referendum d iniziativa popolare può chiedere un preventivo giudizio di ammissibilità di un quesito referendario indirizzando al Sindaco la relativa richiesta. Tale richiesta sarà posta entro trenta giorni all'esame della commissione prevista dal successivo art. 6. 3

Ottenuto il giudizio di ammissibilità, il comitato promotore dovrà inoltrare apposita richiesta di consultazione referendaria sul quesito ammesso. Art. 5 RICHIESTA DI REFERENDUM La richiesta di referendum effettuata dal comitato promotore dovrà indicare il soggetto richiedente fra quelli indicati all'art. 2 e riportare il testo del quesito referendario o della proposta di delibera che si vuole sottoporre a consultazione. Nel caso di richiesta d iniziativa consiliare il o i consiglieri promotori dovranno inoltrare tale richiesta al Sindaco, che la porrà all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per la votazione prevista al precedente art. 2 entro sessanta giorno dalla presentazione. Nel caso che la proposta raggiunga la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il consiglio nominerà i due esperti componenti della commissione per l'ammissibilità di cui all'art. 6. Nel caso di referendum d iniziativa della Giunta, la richiesta, sarà sottoposta al Consiglio Comunale che ne prenderà atto entro sessanta gg dall'esecutività della delibera di Giunta e contestualmente nominerà la commissione per l'ammissibilità. Nel caso di referendum d iniziativa popolare, la richiesta sarà indirizzata al Sindaco, che la sottoporrà entro sessanta giorni dalla data di presentazione al consiglio Comunale per la nomina dei due esperti componenti della commissione per l'ammissibilità. Nel frattempo si predisporranno le operazioni per la raccolta delle firme come indicato al successivo art. 9. Nel caso di referendum d iniziativa popolare, l'ufficio comunale competente determinerà il numero dei cittadini residenti al giorno della richiesta e il quorum delle firme da raggiungere arrotondato per eccesso. Art. 6 COMMISSIONE PER L'AMMISSIBILITA' DI UN REFERENDUM La Commissione per l'ammissibilità di un referendum o una richiesta preliminare di ammissibilità è formata da tre componenti: il segretario comunale che la presiede e due esperti in materia giuridica eletti dal Consiglio Comunale esterni all amministrazione, uno indicato dai gruppi di maggioranza e uno indicato da quelli di minoranza. Nel caso di referendum d iniziativa popolare uno degli esperti è eletto sulla base dell'indicazione del comitato promotore, previa presentazione di un curriculum vitae che attesti le competenze richieste. La Commissione è insediata entro sette giorni dall'avvenuta esecutività della delibera consiliare di nomina. Art. 7 GIUDIZI DI AMMISSIBILITA' O NON AMMISSIBILITA' Il giudizio di ammissibilità o di non ammissibilità è espresso per iscritto, facendo specifico riferimento al testo di referendum proposto, sulla base delle leggi dello stato, della Regione, dello statuto Comunale e del presente Regolamento. 4

Il giudizio è espresso dalla commissione entro venti giorni dal deposito della richiesta di ammissibilità. Il giudizio d inammissibilità rende nulla un eventuale raccolta delle firme già effettuata. La commissione può accompagnare un eventuale giudizio d inammissibilità, previo accordo con il comitato promotore, con un testo modificato del referendum, che presentato entro trenta giorni come richiesta di nuovo referendum permette di considerare acquisito il giudizio positivo di ammissibilità. Il giudizio della commissione è impugnabile solo davanti al Giudice Amministrativo, quando sussistono i motivi previsti dalla legge. Art. 8 EVENTI DI MODIFICA DELLA MATERIA OGGETTO DI REFERENDUM Nessun atto dell'amministrazione successivo alla costituzione di un comitato per un referendum può influire sul giudizio di ammissibilità o sul processo di effettuazione del referendum. L'Amministrazione può adottare provvedimenti in merito alla materia da sottoporre a referendum, ma dovrà esplicitamente considerare quali potrebbero essere le conseguenze secondo l esito della consultazione, indicando gli eventuali rimedi. L'Amministrazione può incontrare il comitato promotore per concordare risoluzioni che permettano il ritiro della proposta di consultazione. Art. 9 RACCOLTA DELLE FIRME Entro quindici giorni dalla richiesta di un referendum d iniziativa popolare, il Sindaco insedia la Commissione Elettorale Comunale integrata dal coordinatore del Comitato promotore. Entro sette giorni dall'insediamento della Commissione può avere inizio la raccolta delle firme. La suddetta data d inizio va comunicata al Presidente della Commissione Elettorale e le operazioni dovranno concludersi entro 90 (novanta) giorni. Le firme sono apposte su moduli predisposti dal Comune, numerati e vidimati dal Segretario Comunale. Ciascuno dei moduli deve contenere, all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, il quesito da sottoporre a referendum. Accanto alla firma sono indicati le generalità del sottoscrittore e gli estremi di un suo documento d identità. Le firme possono essere autenticate da un notaio, segretario comunale, impiegati comunali delegati dal Sindaco, consiglieri comunali in carica. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o da impiegati comunali sono esenti da spese. Altri tipi di spese di autenticazione sono a carico del comitato promotore. Le firme sono sempre raccolte alla presenza dell'incaricato alle autenticazioni; possono assistere uno o due delegati del comitato promotore. Per le autenticazioni delle firme da parte del Segretario Comunale o degli impiegati comunali delegati, le date e gli orari dovranno essere concordati con il Segretario Comunale, entro 15 (quindici) giorni dalla fine della raccolta i fogli sono esaminati dall'ufficio Anagrafe per la verifica delle 5

condizioni di validità della firma con particolare riguardo all'età di diciotto anni e alla condizione di residente nel Comune alla data della richiesta della raccolta. La Commissione Elettorale Comunale determina, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione del verbale dell'ufficio Anagrafe, sulla base del conteggio delle firme valide se la raccolta ha raggiunto il quorum stabilito né dà comunicazione al Sindaco. Art. 10 INDIZIONE DI UN REFERENDUM Il referendum è indetto dal Sindaco sulla base di una delibera del Consiglio Comunale da adottare entro 30 (trenta) giorni dalla formulazione del giudizio di ammissibilità o, nel caso di referendum d iniziativa popolare, dalla comunicazione di raggiungimento del quorum di firme, se l'ammissibilità è già stata accertata. La data della votazione sarà stabilita almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento delle operazioni e non potrà coincidere con quella di altre consultazioni elettorali. Non è ammesso più di un turno di consultazioni referendarie comunali l anno. Art. 11 REFERENDUM CONTEMPORANEI E' ammessa l'effettuazione di più referendum contemporanei fino a un massimo di tre. Sia la raccolta delle firme, sia la votazione per più referendum può avvenire contemporaneamente purché in modo distinto. Nel caso si superi il numero di tre richieste, saranno ammesse alla votazione le prime tre secondo l'ordine di presentazione, con subentro delle successive se qualcuna delle prime è dichiarata non ammissibile. All'iniziativa popolare è garantita comunque l'effettuazione di almeno due referendum, anche se le relative richieste sono state presentate in data successiva a quelle d iniziativa consiliare o della Giunta. Art. 12 OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE La modulistica relativa e necessaria alle operazioni di voto è predisposta dall'ufficio elettorale. Entro quarantacinque giorni da quello della votazione, il Sindaco provvede che sia esposto un manifesto d indizione del o dei referendum, che riporti il testo del o dei quesiti, il giorno e l'ora della votazione, le modalità di espressione del voto, il quorum dei partecipanti necessario per rendere valida la consultazione. Due copie di ogni manifesto sono apposte nella parte riservata al pubblico in tutte le sezioni elettorali. I certificati elettorali saranno preparati e distribuiti a tutti i residenti aventi diritto al voto entro cinque giorni dalla votazione. I seggi elettorali saranno organizzati come per le consultazioni nazionali. 6

La Commissione Elettorale Comunale nomina il presidente e tre scrutatori per ogni saggio estraendoli per sorteggio dagli appositi albi. Il segretario è nominato dal presidente previa comunicazione all Ufficio Elettorale. ART. 13 SVOLGIMENTO E VALIDITA DELLA VOTAZIONE Hanno diritto al voto tutti i cittadini residenti nel Comune di Rosate ed aventi la maggiore età nel giorno della votazione. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. La consultazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. La consultazione si svolge ininterrottamente dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nella giornata di domenica. Saranno ammessi alla votazione gli aventi diritto presenti nel seggio alla chiusura dello stesso. Per ogni referendum devono essere consegnate al votante distinte schede di colore diverso. Per quanto riguarda la validità di espressione del voto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia elettorale. Le operazioni di spoglio tutto il materiale relativo a ogni referendum, compreso l originale del verbale, contenuto in plichi sigillati e separati sarà consegnato all Ufficio elettorale del Comune. I plichi potranno essere aperti solo dalla competente commissione elettorale comunale. La consultazione referendaria è valida se ha votato il 50% più uno degli aventi diritto. Art. 14 RISULTATO ED EFFETTO DEI REFERENDUM I risultati di ogni sezione e le eventuali contestazioni sono trascritti su copia del verbale sottoscritto dal presidente, segretario e scrutatori del seggio. Il Presidente dell'ufficio della prima sezione riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato e li trasmette al Sindaco. Le eventuali contestazioni inerenti alla votazione e risultanti dai verbali, saranno decise dalla competente commissione elettorale comunale. Come risultato del referendum è considerato quello determinato dalla maggioranza assoluta dei voti espressi. Il Sindaco sottoporrà al consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla chiusura di tutte le operazioni inerenti tutti i referendum, il risultato degli stessi. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di tenere conto dei risultati dei referendum, motivando adeguatamente nel caso ritenga di doversi discostare dall'esito della consultazione. Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si osservano, poiché applicabili, le disposizioni di legge inerenti ai referendum dello Stato e successive modificazioni. 7

Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti il referendum fanno capo al Comune e sono impegnate dalla Giunta Comunale. 8