Perdite: aspetti civilistici



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 89 25.03.2014 Perdite: aspetti civilistici Se la perdita supera 1/3 del capitale sociale, senza abbattere il capitale sociale al di sotto del minimo legale, da valutare la causa della perdita Categoria: Perdite Sottocategoria: Di società di capitali Per le società di capitali che hanno chiuso l esercizio 2013 in perdita, si rende necessario valutare l impatto delle perdite sul bilancio, nonché gli opportuni comportamenti da adottare in osservanza della norme civilistiche. I comportamenti da adottare dipendono dall ammontare della perdita e dal suo impatto sul capitale sociale. In particolare: se la perdita non supera 1/3 del capitale sociale, può essere riportata a nuovo senza limiti di tempo. Al verificarsi di una perdita che non determina la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, il Codice civile non prevede alcun obbligo in capo agli amministratori; se la perdita ha eroso il capitale riducendolo di oltre un terzo, gli amministratori devono convocare, senza indugio, l assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. Se la perdita è attribuibile ad una fase transitoria, l assembla dei soci potrà: - non prendere alcun provvedimento, riportando la perdita a nuovo, qualora si ritenga che la stessa derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento; - procedere con la copertura della perdita; - deliberare la riduzione del capitale sociale, che in tal caso è comunque facoltativa. Nel caso in cui, tuttavia, nel corso dell esercizio successivo la perdita superiore ad un terzo del capitale non venga riassorbita, si dovrà procedere alla riduzione del capitale sociale; se la perdita supera 1/3 del capitale sociale riducendo quest ultimo al di sotto del minimo legale (o anche in caso di perdita integrale di questo), si applica quanto disposto dall art. 2447, Cod. Civ.: 1

gli amministratori devono senza indugio convocare l assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto limite. In tale caso, le soluzioni percorribili sono: 1. copertura della perdita, affinché il capitale sociale ritorni almeno pari al minimo legale; 2. trasformazione della società in società di persone; 3. scioglimento della società e conseguente messa in liquidazione (art. 2484, n. 4 Cod. Civ.). Premessa Il perdurare della crisi economica rende probabile l ipotesi che l esercizio 2013 chiuda con una perdita. In tale caso, è necessario verificare le disposizioni civiliste che regolano la fattispecie. A tal proposito, è opportuno innanzitutto segnalare che l art. 2446 del Cod. Civ. (tale norma si riferisce alle S.P.A., per le S.R.L. la normativa di riferimento è l art. 2482 bis del Cod. Civ.) dispone quanto segue: Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. La citata disposizione normativa sancisce che: se, per effetto della perdita d esercizio, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti deve essere predisposta e presentata all assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società ESEMPIO La società Alfa SRL presentava la seguente situazione: - capitale sociale 60.000,00, - riserve per 110.000,00. Nel corso del 2013 realizza una perdita d esercizio pari ad euro 120.000. 2

SOLUZIONE Nel caso proposto, non si dovrà dare attuazione alla procedura di cui all art. 2446 del Cod. Civ., in quanto la perdita realizzata non riduce il capitale sociale di oltre un terzo. Infatti: riserve 110.000,00 + 1/3 capitale sociale (20.000,00) = 130.000,00; perdita d esercizio pari ad 120.000. ESEMPIO La società Alfa SRL presentava la seguente situazione: - capitale sociale 60.000,00, - riserve per 110.000,00. Nel corso del 2013 realizza una perdita d esercizio pari ad euro 140.000. SOLUZIONE Nel caso proposto, si dovrà dare attuazione alla procedura di cui all art. 2446 del Cod. Civ., in quanto la perdita realizzata riduce il capitale sociale di oltre un terzo. Infatti: riserve 110.000,00 + 1/3 capitale sociale (20.000,00) = 130.000,00; perdita d esercizio pari ad 140.000. Le grandezze di riferimento Gli esempi proposti evidenziano un primo elemento di criticità. La norma in esame, al fine di stabilire la rilevanza della perdita d esercizio utilizza il termine capitale. L utilizzo di tale termine non permette l individuazione in via immediata della grandezza di riferimento alla quale confrontare la perdita d esercizio. Più in dettaglio, si possono prospettare le seguenti situazioni: l'ammontare delle perdite va confrontato con l'ammontare del patrimonio netto, dato dalla sommatoria di capitale sociale e riserve; le riserve non vanno tenute in considerazione; pertanto, il confronto va condotto fra l'entità della perdita e l'ammontare del capitale sociale. Le riserve possono essere computate ai fini del terzo esclusivamente a fronte di una specifica delibera assembleare, che preveda l'utilizzo delle riserve a fronte della perdita verificatasi. La perdita incide sul capitale soltanto dopo aver eroso tutte le riserve Vari interventi giurisprudenziali hanno chiarito che, al fine di stabilire se la perdita ha eroso il capitale riducendolo di oltre un terzo, è necessario considerare la perdita eccedente le riserve esistenti in bilancio (Corte di Cassazione 06.11.99, n. 12347 e 02.04.2007, n. 8221; Tribunale di Roma 3

20.02.2001). La perdita dunque incide sul capitale soltanto dopo aver eroso tutte le riserve. 1 Alla luce di tale principio, è importante tener conto della c.d. "gerarchia delle riserve": dapprima si ricorre alle riserve più disponibili sino ad arrivare alle riserve meno disponibili: 1. riserve facoltative e straordinarie; 2. riserve statutarie; 3. riserva da rivalutazione; 4. versamento in conto capitale da parte dei soci; 5. riserva legale; 6. (da ultimo) capitale sociale. La procedura Sempre dalla lettura dell art. 2446 del Cod. Civ. sorgono altre due questioni da affrontare nell ipotesi di perdita che riduca il capitale di oltre un terzo: 1. la tempistica di convocazione dell assemblea; 2. le azioni attuabili dall assemblea dei soci. In merito al primo aspetto, pare utile ricordare che la norma in esame prevede, nell ipotesi di perdita che riduca il capitale di oltre un terzo, che gli amministratori convochino, senza indugio, l assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. La locuzione senza indugio certamente evidenzia tempi di attuazione rapidi, senza tuttavia stabilirli in maniera puntuale. Circa il significato da attribuire alla locuzione senza indugio : una parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono che la convocazione debba avvenire con un urgenza ragionevole (Tribunale di Milano 10.01.79); altra parte sostiene, in applicazione del disposto di cui all art. 2631, Cod. Civ., la necessità di provvedere alla convocazione entro 30 giorni dalla data in cui gli amministratori accertano la perdita di oltre un terzo del capitale. In merito al secondo aspetto, avvenuta la convocazione dell assemblea dei soci, questi ultimi dovranno valutare le azioni attuabili compatibilmente con le vigenti disposizioni. 1 In tal senso cfr. OIC 28. 4

In tal senso, si potrà: non prendere alcun provvedimento riportando la perdita a nuovo, qualora si ritenga che la stessa derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento; procedere con la copertura della perdita; deliberare la riduzione del capitale sociale, che in tal caso è comunque facoltativa. La soluzione dipenderà in gran parte dalle prospettive economiche che emergono dal business plan. Se risulta evidente l impossibilità di riassorbire la perdita, si dovrà procedere con la copertura della perdita ovvero la riduzione del capitale sociale (quest ultima obbligatoria nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo). Le scelte dell assemblea dei soci dipenderanno in gran parte dalle informazioni desumibili dalla situazione patrimoniale della società predisposta e presentata all assemblea da parte degli amministratori. In tale relazione vanno indicati: i motivi della crisi; i criteri di valutazione seguiti per accertare le perdite; le previsioni relative alle modalità di risoluzione delle difficoltà aziendali. ESEMPIO La società Alfa SRL presentava la seguente situazione: - capitale sociale 60.000,00, - riserve per 110.000,00. Nel corso del 2013 realizza una perdita d esercizio pari ad euro 140.000. Dalla relazione dell organo amministrativo si evince che la causa della perdita è dovuta ad eventi di carattere straordinario. SOLUZIONE In tale caso, l assemblea dei soci può deliberare il riporto a nuovo della perdita o la sua copertura con riserve esistenti in bilancio. Nel caso in cui, tuttavia, nel corso dell esercizio successivo la perdita superiore ad un terzo del capitale non venga riassorbita, si dovrà procedere alla riduzione del capitale sociale. 5

Perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale Se la perdita supera 1/3 del capitale sociale riducendo quest ultimo al di sotto del minimo legale (o anche in caso di perdita integrale di questo), si applica quanto disposto dall art. 2447, Cod. civ.: gli amministratori devono senza indugio convocare l assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto limite. In tale caso, le soluzioni percorribili sono: 1. copertura della perdita, affinché il capitale sociale ritorni almeno pari al minimo legale; 2. trasformazione della società in società di persone; 3. scioglimento della società e conseguente messa in liquidazione (art. 2484, n. 4) Cod. Civ.). ESEMPIO La società Beta SRL presentava la seguente situazione: - capitale sociale 50.000,00, - riserve per 50.000,00. Nel corso del 2013 realizza una perdita d esercizio pari ad euro 95.000. SOLUZIONE In tale caso, la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale. Le soluzioni adottabili: 1. copertura della perdita, affinché il capitale sociale ritorni almeno pari al minimo legale; 2. trasformazione della società in società di persone; 3. scioglimento della società e conseguente messa in liquidazione (art. 2484, n. 4) Cod.Civ.). Perdita che non supera 1/3 del capitale Se la perdita non supera 1/3 del capitale sociale, può essere riportata a nuovo senza limiti di tempo. Al verificarsi di una perdita che non determina la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, il Codice civile non prevede alcun obbligo in capo agli amministratori. In tal caso, in sede di approvazione del bilancio d esercizio, sarà deciso il riporto a nuovo della perdita nell esercizio successivo. È comunque possibile (facoltà): prevedere la copertura della perdita mediante specifici versamenti da parte dei soci; 6

l organo amministrativo può convocare l assemblea straordinaria, la quale è libera di decidere se procedere o meno con la riduzione del capitale. La rinuncia del socio al credito Nel caso in cui si rendesse necessario l apporto di nuovo capitale di rischio da parte dei soci, si potrà anche procedere con la rinuncia di crediti vantati dai soci nei confronti della società (ad esempio per precedenti finanziamenti concessi dai soci alla società). Sulla questione, l OIC 28 sancisce due principi: è necessario formalizzare la rinuncia; la rinuncia del finanziamento soci trasforma la rinuncia in apporto. Di seguito, si riporta un verbale di assemblea dal quale risulti la rinuncia dei soci al finanziamento e l individuazione della successiva destinazione delle somme in esame. Tabella n. 1- Rinuncia al rimborso finanziamento soci Beta S.r.l. Via.. C.F. e P. IVA Codice identificazione.. Rea C.C.I.A.A. di.. n... Capitale Sociale. interamente versato VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL... L'anno..., il giorno... del mese di..., alle ore... presso la Sede Sociale in..., si è riunita l'assemblea dei soci della Società a responsabilità limitata... per discutere e deliberare sul seguente: Ordine del giorno 1) Rinuncia al rimborso finanziamento soci 2) Varie ed eventuali Sono presenti in proprio... soci intestatari di quote per complessivi... rappresentanti il 100% del capitale sociale, come segue: -..., per una quota di... pari al...% del capitale sociale, Amministratore Unico; 7

-..., per una quota di... pari al...% del capitale sociale; -..., per una quota di... pari al...% del capitale. Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il signor..., Amministratore Unico, il quale constata e fa constatare la piena validità dell'odierna Assemblea, ancorché non formalmente convocata, in quanto totalitaria, essendo presenti in proprio... soci intestatari di quote per complessivi... costituenti l'intero capitale sociale. Su proposta del Presidente, l'assemblea chiama a fungere da Segretario il Signor... presente, che accetta e passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 1) Rinuncia al rimborso del finanziamento soci Passando alla discussione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra la possibilità di chiedere ai soci di rinunciare al rimborso di parte del finanziamento erogato, al fine di costituire una riserva di patrimonio netto da utilizzare per l'azzeramento della perdita in corso di formazione a fine esercizio. Dopo un ampio e approfondito dibattito, ottenuta la disponibilità dei soci finanziatori, procedutosi alle votazioni per alzata di mano, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare la proposta del Presidente e di costituire, con la rinuncia al rimborso del finanziamento infruttifero soci, una riserva di patrimonio di... da utilizzare per la copertura della perdita di esercizio. L'Assemblea delibera che le rinunce al rimborso avvengano in proporzione alla quota di finanziamento in precedenza concesso e precisamente: 2) Varie ed eventuali. Il Presidente, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, dichiara conclusa l'odierna Assemblea alle ore... previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. Il Segretario (...) Il Presidente (...) 8

Una volta formalizzata la rinuncia al rimborso del finanziamento soci, vi sarà la trasformazione del debito in una riserva di capitale. L OIC 28 afferma che: ha così natura di riserva di capitale quella che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, sia per partecipare alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale". Da un punta di vista contabile, l operazione comporta, nelle scritture della società, un mero giroconto dal passivo al patrimonio netto dell importo che la società aveva originariamente contabilizzato come debito verso il socio e che, per effetto della rinuncia del socio, si trasforma in un attribuzione definitiva del socio alla società, da iscrivere nel patrimonio netto di quest ultima, come di seguito riportato. 1. Al momento della rinuncia al rimborso da parte dei soci, avremo:.. Socio A c/finanziamento a Riserva per versamenti in conto copertura perdite - Riproduzione riservata - 9