LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL ESERCIZIO 2014
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1 INFORMATIVA N MAGGIO 2015 BILANCIO LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL ESERCIZIO 2014 Artt. 2430, 2432, 2433, 2482-bis e 2482-ter, C.c. Principio contabile OIC n. 28 Con la chiusura del bilancio viene evidenziato il risultato dell esercizio (utile / perdita) in relazione al quale gli amministratori delle società di capitali devono proporre ai soci, in sede di approvazione, la relativa destinazione. In sintesi: in caso di utile, la scelta è tra l accantonamento / riporto a nuovo / distribuzione ai soci. In quest ultimo caso è necessario provvedere alla registrazione del verbale presso l Agenzia delle Entrate; in caso di perdita, è possibile rinviare la stessa all esercizio successivo ovvero coprirla attingendo alle riserve esistenti a Patrimonio netto.
2 IF n pagina 2 di 10 Con la predisposizione del bilancio viene determinato il risultato dell esercizio che può concretizzarsi in un utile o in una perdita. In relazione a tale risultato gli amministratori delle società di capitali, in sede di approvazione del bilancio, propongono ai soci la relativa destinazione. Le possibili scelte possono essere così sintetizzate. Utile Perdita Accantonamento a riserva legale accantonamento a riserva statutaria accantonamento ad altre riserve destinazione a promotori e soci fondatori, amministratori, dipendenti e possessori di strumenti finanziari emessi a seguito dell apporto di opere / servizi copertura perdite esercizi precedenti riporto a nuovo distribuzione ai soci Rinvio all esercizio successivo copertura con utilizzo di riserve (di utili o di capitale) presenti a Patrimonio netto In caso di perdita qualificata ex artt (per le spa) e 2482-ter, C.c. (per le srl), sussiste l obbligo di ricostituzione del capitale sociale (salva la trasformazione della società o lo scioglimento della stessa ex art. 2484, C.c.). ACCANTONAMENTO A RISERVA DESTINAZIONE DELL UTILE L utile dell esercizio va obbligatoriamente accantonato a riserva legale e, se previsto, a riserva statutaria. Come specificato dal nuovo OIC n. 28, le riserve di utili vanno iscritte nel bilancio dell esercizio successivo a quello da cui l utile emerge in quanto, generalmente, è necessaria l approvazione del bilancio da parte dei soci e la delibera di destinazione dell utile (così, ad esempio, quanto accantonato a riserva in sede di destinazione dell utile 2014 sarà evidenziato nel bilancio 2015). Riserva legale Come disposto dall art. 2430, C.c.: dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. Di conseguenza, annualmente, va destinato a riserva legale almeno il 5% dell utile, fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale. Peraltro va considerato che: qualora l importo della riserva si riduca al di sotto del limite, è necessario provvedere al relativo reintegro, accantonando alla stessa almeno il 5% degli utili netti annuali; la riserva in esame è indisponibile e può essere utilizzata solo a copertura delle perdite. Secondo quanto specificato dall ADC Milano nella Norma di comportamento n. 162, lo statuto può prevedere un maggiore accantonamento a riserva legale ovvero, di volta in volta, l assemblea in sede di approvazione del bilancio, può destinare alla stessa una maggiore percentuale dell utile. In entrambe le ipotesi anche la parte di riserva costituita dall accantonamento eccedente il minimo (5%) è soggetta al vincolo di indisponibilità, ancorché la stessa abbia origine «volontaria». Infatti, i terzi a tutela del cui interesse alla preservazione del capitale è stabilita l indisponibilità della riserva legale non possono sapere se la riserva legale esistente è stata costituita in modo volontariamente accelerato o in stretta applicazione dell accantonamento minimo di legge. Qualora, invece, sia superato il limite del 20% del capitale sociale, l ADC ritiene che, posto che lo stesso non appare derogabile, l eccedenza risulti disponibile.
3 IF n pagina 3 di 10 Va infine evidenziato che, con riguardo alle srl semplificate di cui all art bis, C.c., caratterizzate dal fatto che l ammontare del capitale sociale deve essere almeno pari a 1 e inferiore a , il 20% dell utile netto annuale va destinato a riserva legale finché la stessa non raggiunga, unitamente al capitale, l ammontare di Al raggiungimento di tale importo, come precisato dal Comitato Notarile del Triveneto nella Massima R.A.6 pubblicata nel mese di settembre 2014, torna applicabile il disposto di cui al citato art. 2430, con la destinazione del 5% degli utili annuali finché la riserva legale risulti pari al 20% del capitale sociale. Riserva statutaria La costituzione obbligatoria di tale riserva è collegata ad una specifica disposizione statutaria e non, come nel caso della riserva legale, ad una previsione di legge. Secondo quanto specificato dal nuovo OIC n. 28, nella voce di bilancio riserve statutarie vanno iscritte tutte le tipologie di riserve previste dallo statuto. In relazione alle stesse lo statuto deve stabilire: la percentuale di utile destinata a tale accantonamento; il limite massimo accantonabile; i vincoli ed i limiti di utilizzo; le modalità di formazione e movimentazione. Altre riserve L utile può essere accantonato anche in altre riserve, non obbligatorie, la cui costituzione ricade nella competenza dell assemblea dei soci. Tra queste rientra la riserva straordinaria (o facoltativa), generalmente di tipo generico, salvo che l assemblea ne disponga una specifica destinazione. DESTINAZIONE A PROMOTORI / SOCI FONDATORI / AMMINISTRATORI Ai sensi degli artt e 2341, C.c., l atto costitutivo può prevedere la destinazione dell utile in misura non superiore al 10% degli utili netti annuali e per un periodo non superiore a 5 anni, a favore dei promotori, indipendentemente dalla qualità di soci e dei soci fondatori. Come disposto dall art. 2432, C.c., l ammontare spettante va individuato sull utile al netto della quota destinata a riserva legale. Va inoltre evidenziato che per gli amministratori, come disposto dall art. 2389, C.c. tutto o parte del compenso può essere rappresentato dalla partecipazione agli utili. UTILIZZO A COPERTURA DI PERDITE PREGRESSE L utile dell esercizio può essere utilizzato per la copertura di perdite di esercizi precedenti. RIPORTO A NUOVO L utile, dopo gli accantonamenti obbligatori a riserva, può essere riportato all esercizio successivo. DISTRIBUZIONE AI SOCI La distribuzione degli utili ai soci può essere deliberata dall assemblea, ai sensi dell art. 2433, C.c., in sede di approvazione del bilancio ovvero con apposita delibera successiva. Approvazione del bilancio con distribuzione di utili Nel caso in cui in sede di approvazione del bilancio sia deliberata anche la distribuzione dell utile dell esercizio entro 20 giorni dalla data dell assemblea il relativo verbale, come precisato nella RM , n. 174/E, va registrato previo versamento dell imposta di registro nella misura fissa di 200, tramite mod. F23 (codice tributo 109T ). Ai fini della registrazione, da effettuare tramite il mod. 69, è necessario presentare all Agenzia delle Entrate 2 copie del verbale stesso nonché la ricevuta del versamento.
4 IF n pagina 4 di 10 Non sono dovuti i diritti di segreteria in quanto, come specificato dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione , n. 24/E, non possono essere più richiesti i c.d. tributi speciali connessi con la registrazione di atti pubblici, scritture private non autenticate e atti giudiziari, con annotazione a margine o in calce degli estremi di registrazione. In calce al verbale dell assemblea va apposta, oltre alla dichiarazione di conformità con l originale, quella dell'avvenuta registrazione, con indicazione della data, del numero e dell Ufficio ricevente, utilizzando la seguente dicitura: Registrazione effettuata presso l Ufficio delle Entrate di... in data.. al n... oppure In corso di registrazione (*) (*) se il numero non è stato ancora assegnato (alcune CCIAA non ammettono tale ultima indicazione). Qualora la registrazione del verbale sia effettuata da un soggetto a tal fine delegato dal legale rappresentante della società, si riscontra la necessità di presentare all Agenzia delle Entrate la seguente documentazione: copia del documento d identità del delegante; apposita delega, compilata utilizzando il seguente fac-simile: SRL Sede in ( ) Via n. C.F / iscrizione Registro delle Imprese di ( ) REA di ( ) n. Capitale sociale i.v. Spett.le Agenzia delle Entrate Ufficio di ( ) Il/la sottoscritto/a, nato/a a ( ) il e residente in ( ) Via n., codice fiscale, in qualità di legale rappresentante della con sede in Via n., codice fiscale / iscrizione Registro delle Imprese di ( ) partita IVA, DELEGA il/la sig./sig.ra, nato/a a ( ) il e residente in ( ) Via n., codice fiscale, documento n., rilasciato da, scadenza, a presentare presso i Vs. uffici, per la registrazione, il verbale relativo alla distribuzione degli utili societari redatto in data. In fede. Luogo e data La delibera va depositata (con il bilancio e gli altri documenti allegati) entro 30 giorni, a cura degli amministratori, presso il Registro delle Imprese.
5 IF n pagina 5 di 10 Delibera distribuzione utili Entro 20 giorni Entro 30 giorni Pagamento imposta di registro ( 200) Registrazione presso Agenzia Entrate tramite mod. 69 allegando: 2 copie del verbale con pagamento dell imposta di bollo pari a 16 ogni 4 pagine o 100 righe mod. F23 quietanzato delega del legale rappresentante Deposito Registro Imprese Limiti alla distribuzione Come espressamente disposto dal citato art. 2433, C.c, in presenza di una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. FAC SIMILE VERBALE APPROVAZIONE DEL BILANCIO DESTINAZIONE UTILE...omissis ORDINE DEL GIORNO Approvazione del bilancio dell esercizio chiuso al e destinazione del relativo risultato....omissis Passando all'ordine del giorno il Presidente procede alla lettura dello Stato patrimoniale e del Conto economico, che presenta un utile pari a... e, successivamente, della relativa Nota integrativa (e della Relazione sulla gestione) che si allegano al presente verbale. Dopo breve discussione, l assemblea DELIBERA di approvare il bilancio dell esercizio chiuso al ; di ripartire l utile, pari a...., come proposto dal Consiglio di Amministrazione (o Amministratore unico):.. a riserva legale;.. a riserva straordinaria / statutaria;.. a distribuzione ai soci;.. a copertura perdite esercizi precedenti. Poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore.., previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. DESTINAZIONE DELLA PERDITA Come accennato, al manifestarsi di una perdita la stessa può essere riportata all esercizio successivo ovvero può richiedere alcuni interventi di copertura da parte degli amministratori. È, infatti, necessario verificare se la stessa ha comportato o meno la riduzione del capitale sociale: 1. in misura non superiore a 1/3 dello stesso; 2. in misura superiore a 1/3 dello stesso. In tal caso il comportamento è distinto a seconda che il capitale sociale: risulti comunque superiore al minimo legale ( per le srl ordinarie; 1 per le srl semplificate); si riduca al di sotto del minimo legale.
6 IF n pagina 6 di 10 A tal fine va considerata, come sostenuto dalla prevalente dottrina e giurisprudenza (Cassazione , n , , n e , n. 8221; Tribunale di Roma e ), la perdita eccedente le riserve esistenti in bilancio. La perdita incide, quindi, sul capitale soltanto dopo aver eroso tutte le riserve (nell ordine, riserve facoltative, riserve straordinarie, fondi di rivalutazione monetaria, riserva sovrapprezzo e, infine, riserva legale), come evidenziato dal Consiglio nazionale del Notariato nella Massima , n e confermato dal Consiglio notarile di Milano nella Massima , n. 68. Ai fini della predetta valutazione: il capitale di riferimento è rappresentato dal capitale sociale sottoscritto e non soltanto da quello versato; devono essere considerate, oltre alla perdita dell esercizio, anche le perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo. PERDITE INFERIORI A 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE Nel caso in cui le perdite non determinano la riduzione di oltre 1/3 del capitale sociale, il Codice civile non prevede alcun obbligo in capo agli amministratori. In sede di approvazione del bilancio d esercizio può essere quindi disposto: il riporto a nuovo della perdita nell esercizio successivo; la copertura della perdita mediante l utilizzo di riserve. È comunque possibile (facoltà) prevedere la copertura della perdita mediante specifici versamenti da parte dei soci. Non è richiesto alcun intervento degli amministratori anche qualora, a seguito della perdita inferiore ad 1/3 del capitale sociale, lo stesso si riduca al di sotto del minimo legale. Esempio 1 La Rossi srl presenta al la seguente situazione: capitale sociale sottoscritto /3 = riserva legale riserva straordinaria perdita In tal caso: la perdita (19.000) è parzialmente coperta dalle riserve, complessivamente pari a ( ); l eccedenza, pari a ( ), non determina una riduzione di oltre 1/3 del capitale sociale, ancorché quest ultimo si riduca sotto il minimo legale. PERDITE SUPERIORI A 1/3 DEL CAPITALE SOCIALE Qualora a causa delle perdite il capitale sociale si riduca di oltre 1/3, è necessario distinguere a seconda che lo stesso risulti o meno superiore al minimo legale. Riduzione del capitale entro il minimo legale Se il capitale sociale, per effetto delle perdite, si riduce ma entro il minimo legale si rende applicabile quanto disposto dall art bis, C.c, secondo il quale gli amministratori devono: convocare, senza indugio, l assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. A tal proposito, mentre parte della dottrina e giurisprudenza ritiene che la convocazione deve avvenire con un urgenza ragionevole (Tribunale di Milano ), altra parte sostiene la necessità di convocare l assemblea entro 30 giorni dalla data in cui gli amministratori accertano la perdita di oltre 1/3 del capitale;
7 IF n pagina 7 di 10 redigere una relazione sulla situazione patrimoniale della società quanto più possibile aggiornata. In mancanza di una previsione circa la data cui la stessa deve riferirsi, la giurisprudenza (Tribunale di Napoli , Corte d Appello di Milano ) nonché il Consiglio notarile di Milano nella Massima , n. II, ritiene congruo il termine di 4 mesi antecedenti la data dell assemblea. La relazione, secondo l orientamento prevalente (tra cui, Cassazione , n e Tribunale di Napoli ), deve consistere in un vero e proprio bilancio infrannuale, in corso d esercizio, composto dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico. La predisposizione del bilancio infrannuale non è comunque ritenuta necessaria se la perdita emerge in sede di approvazione del bilancio d esercizio e il ripianamento della stessa avviene nella medesima assemblea ovvero in una successiva, tenutasi in prossimità della prima. A tal proposito la Cassazione, nella citata sentenza , n. 8221, ha affermato che la situazione patrimoniale può, eventualmente, essere anche surrogata dall ultimo bilancio d esercizio, purché questo sia riferibile ad una data recente rispetto a quella di convocazione dell assemblea, sempre che medio tempore non siano sopravvenuti fatti significativi. A seguito della convocazione, l assemblea dei soci può: non prendere alcun provvedimento riportando la perdita a nuovo, qualora ritenga che la stessa derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento; deliberare la riduzione del capitale sociale, che in tal caso è comunque facoltativa. Tra gli opportuni provvedimenti assunti al fine di consentire la copertura della perdita, possono essere, tra l altro, fatti rientrare: gli apporti spontanei dei soci (versamenti a fondo perduto), come precisato dalla Cassazione nelle sentenze , n e , n. 8928; la rinuncia, da parte dei soci, ai crediti vantati nei confronti della società (ad esempio, per precedenti finanziamenti concessi alla società). Inoltre, secondo parte della giurisprudenza (Cassazione , n. 5740) per la copertura della perdita è altresì possibile utilizzare l utile di periodo, ossia il risultato positivo prodottosi tra la chiusura dell ultimo esercizio e la data di riferimento della relazione infrannuale, ancorché non risultante da un bilancio approvato (tale accorgimento va utilizzato con cautela in quanto l utile così quantificato non ha ancora assunto il carattere della definitività). Tale soluzione è stata accolta anche dal Consiglio notarile di Milano nella citata Massima n. 68. In ogni caso, se nell esercizio successivo la perdita non è diminuita a meno di 1/3, gli amministratori devono convocare l assemblea per l approvazione del bilancio e per la riduzione obbligatoria del capitale in proporzione alle perdite accertate (non è possibile una riduzione parziale del capitale sociale, ossia in misura inferiore alle perdite con rinvio a nuovo dell ammontare residuo). In tal caso la delibera va: assunta con le maggioranze richieste per le modifiche dell atto costitutivo; redatta da un notaio ai sensi dell art. 2480, C.c.. Ancorché l atto costitutivo preveda che il bilancio possa essere approvato dai soci mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto, qualora in tale sede si debba provvedere altresì alla riduzione del capitale per perdite, si renderà necessario l intervento dei soci in forma collegiale e pertanto la convocazione degli stessi in assemblea. In mancanza di una delibera assembleare, gli amministratori e i sindaci / revisore (se esistenti) devono chiedere che la riduzione del capitale sociale venga disposta dal Tribunale. Esempio 2 La Bianchi srl presenta al la seguente situazione: capitale sociale sottoscritto /3 = riserva legale riserva straordinaria perdita
8 IF n pagina 8 di 10 In tal caso: la perdita (36.000) è parzialmente coperta dalle riserve, complessivamente pari a ( ); l eccedenza, pari a ( ), determina la riduzione di oltre 1/3 del capitale; tuttavia il capitale non si riduce al di sotto del minimo legale. Infatti: = In tale ipotesi la copertura della perdita è facoltativa. Qualora nell esercizio successivo la perdita non sia diminuita a meno di 1/3, la società dovrà necessariamente provvedere alla copertura della stessa. Va rilevato che, ai sensi del citato art bis, per effetto del rinvio all art. 2446, C.c., se le quote di partecipazione dei soci sono indicate nell atto costitutivo senza valore nominale, ossia risultano espresse come una frazione del capitale sociale, la possibilità di deliberare la riduzione obbligatoria del capitale può essere attribuita agli amministratori. La delega agli amministratori può essere prevista dall atto costitutivo, da una sua modifica, ovvero da una deliberazione dell assemblea assunta con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. La delibera di riduzione del capitale effettuata dagli amministratori deve comunque essere redatta da un notaio. Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale Se a causa delle perdite di oltre 1/3 del capitale lo stesso si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori, come previsto dall art ter, C.c., devono convocare senza indugio l assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad un ammontare non inferiore a L assemblea può deliberare, in alternativa alla ricostituzione del capitale sociale, la trasformazione o lo scioglimento della società. Esempio 3 La Verdi srl presenta al la seguente situazione: capitale sociale sottoscritto /3 = riserva legale riserva straordinaria perdita In tal caso: la perdita (47.000) è parzialmente coperta dalle riserve, complessivamente pari a ( ); l eccedenza, pari a ( ), determina la riduzione di oltre 1/3 del capitale; il capitale si riduce al di sotto del minimo legale. Infatti: = L assemblea deve azzerare il capitale sociale e ricostituirlo per un ammontare almeno pari Coordinamento con la disciplina della srl semplificata Come affermato dal Notariato nello Studio , n. 892, le srl con capitale sociale di almeno , al verificarsi di una perdita superiore a 1/3 del capitale, possono adottare un capitale inferiore a euro purché almeno pari a 1 euro, il quale risulta pertanto essere il nuovo importo minimo legale del capitale sociale. Si potrebbero prospettare le seguenti situazioni. Capitale sociale Perdita Soluzione La società potrebbe limitarsi a ridurre il capitale a 6.000, senza essere obbligata a ricostituirlo fino a La società potrebbe azzerare il capitale, coprire la perdita residua di (ad esempio, con versamenti dei soci) e ricostituire il capitale ad almeno 1.
9 IF n pagina 9 di 10 AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE IN PRESENZA DI PERDITE In presenza di perdite, al fine di ridurre l incidenza delle stesse sul capitale sociale, in dottrina e giurisprudenza è alquanto dibattuta la questione della legittimità di effettuare un aumento a pagamento del capitale sociale. Il Consiglio notarile di Milano, nella Massima , n. 122, ritiene possibile deliberare detto aumento, a prescindere dall entità della perdita (inferiore o superiore ad 1/3 del capitale). A fronte di detta operazione, il capitale sociale risulta incrementato mentre le perdite rimangono iscritte in bilancio. Esempio 4 La Viola srl presenta al la seguente situazione: capitale sociale sottoscritto /3 = perdita La perdita di oltre 1/3 del capitale sociale riduce lo stesso al di sotto del limite legale. L assemblea provvede ad azzerare il capitale sociale e a ricostituirlo per un ammontare pari nonché a coprire la perdita residua di con versamenti a fondo perduto dei soci. In seguito all aumento il capitale sociale risulta pari a e non vi sono perdite in bilancio. Esempio 5 Con riferimento all esempio 4 si ipotizzi che la società deliberi l aumento a pagamento del capitale sociale senza preventivo azzeramento dello stesso. In tal caso, qualora la società provveda all aumento del capitale sociale a , la situazione diverrebbe la seguente: capitale sociale sottoscritto /3 = perdita Per effetto di tale aumento, la perdita risulta ora inferiore a 1/3 del capitale sociale. SRL SEMPLIFICATA Come accennato, alla srl semplificata sono applicabili in quanto compatibili le norme in materia di srl ordinaria. Per tale tipologia societaria è sorta la questione dell applicazione delle disposizioni ex artt bis e 2482-ter, C.c. in materia di perdite d esercizio. In merito il Consiglio notarile di Milano, nella Massima , n. 131, ha affermato che: non si può ritenere che l aver reso irrisorio l importo del capitale minimo previsto per le s.r.l. semplificate faccia per ciò solo venir meno ogni presidio a tutela del capitale sociale Per queste ragioni è corretto ritenere che il rinvio operato per le s.r.l. semplificate alle disposizioni previste per la s.r.l. «ordinaria», in quanto compatibili, debba essere inteso in modo tale da ritenere applicabile quanto previsto agli artt bis e 2482-ter c.c.. Anche il Notariato, nel citato Studio n. 892, ritiene applicabili alle srl semplificate le previsioni delle suddette disposizioni specificando che: con riguardo all art bis: il contenuto di tali disposizioni non sembra porsi in contrasto con la disciplina delle società con capitale inferiore a euro ; con riguardo all art ter, si possa supporre che: poiché l art ter c.c. contiene la disciplina della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, e poiché il minimo legale delle s.r.l. è oggi di 1 euro, la disciplina si applichi quando, per perdite superiori al terzo del capitale, questo risulti inferiore a un euro.
10 IF n pagina 10 di 10 FAC SIMILE VERBALE APPROVAZIONE DEL BILANCIO DESTINAZIONE PERDITA...omissis ORDINE DEL GIORNO Approvazione del bilancio dell esercizio chiuso al e destinazione del relativo risultato....omissis Passando all'ordine del giorno il Presidente procede alla lettura dello Stato patrimoniale e del Conto economico, che presenta una perdita pari a... e, successivamente, della relativa Nota integrativa (e della Relazione sulla gestione) che si allegano al presente verbale. Dopo breve discussione, l assemblea DELIBERA di approvare il bilancio dell esercizio chiuso al ; di riportare a nuovo la perdita, pari a, ovvero di coprire la perdita, pari a, mediante l utilizzo della riserva (straordinaria / statutaria, ecc.); ovvero di coprire parzialmente la perdita pari a mediante l utilizzo della riserva (straordinaria / statutaria, ecc.) per e di riportare a nuovo l importo pari a come proposto dal Consiglio di Amministrazione (o Amministratore unico). Poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore.., previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. SCRITTURE CONTABILI La destinazione dell utile / perdita 2014 va contabilizzata nel 2015 alla data dell assemblea di approvazione del bilancio. Esempio 6 Esempio 7 La Gialli srl ha conseguito nel 2014 un utile pari a , per il quale l assemblea dei soci tenutasi il ha approvato la seguente destinazione: 5% accantonato a riserva legale (1.600) 2% accantonato a riserva statutaria (640) a copertura perdite pregresse il residuo ad altre riserve. La scrittura contabile è la seguente: Utile d esercizio (A.IX) a Diversi ,00 a Riserva legale (A.IV) 1.600,00 a Riserva statutaria (A.V) 640,00 a Perdite portate a nuovo (A.VIII) ,00 a Altre riserve (A.VII) 4.760,00 La Rosa srl ha realizzato nel 2014 una perdita pari a L assemblea dei soci ha approvato in data il riporto a nuovo della stessa, posto che non si determina la riduzione di oltre 1/3 del capitale sociale. La scrittura contabile è la seguente: Perdite portate a nuovo (A.VIII) a Perdita d esercizio (A.XI) ,00
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