Atleta Esposito Giuseppe Ricorso per lo scioglimento del vincolo dalla società A. S Cosenza Pallavolo La Commissione Tesseramento Atleti composta da: Avv. Patrizia Soldini (Presidente) Avv. Luciano Mennella (Componente) Avv. Domenico Naso (Componente) Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede Osserva il ricorso dell atleta merita accoglimento. La ratio su cui si basa il suddetto ricorso per scioglimento del vincolo consiste nelle seguenti motivazioni: 1. cessione dei diritti sportivi inerenti al campionato di serie B/2 maschile ad altra società; 2. presupposti ambientali ed organizzativi per una decrescita tecnica dell atleta; L atleta Giuseppe Esposito presentava ricorso per scioglimento coattivo del vincolo in data 28/8/2007, dopo aver regolarmente attivato la procedura di svincolo con una lettera di messa in mora inviata alla società in data 26/7/2007. Il sodalizio, regolarmente costituitosi, in via principale si opponeva alla detta richiesta di svincolo ed in via subordinata 1
chiedeva il giusto indennizzo per il lavoro fatto negli anni in favore del ricorrente. Il ricorso trova la propria motivazione in quanto previsto dall art. 34 n. 3 lett. B) del regolamento di affiliazione e tesseramento della FIPAV il quale espressamente prevede che il vincolo si scioglie in via coattiva per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all iscrizione ad un campionato da parte dell associato vincolante. Nel caso de quo è stato accertato, in quanto ammesso dallo stesso sodalizio, che la A.S. Cosenza Pallavolo ha ceduto i diritti relativi al campionato di serie B/2 maschile dell anno 2007/2008 per ragioni economiche. Pertanto, essendosi verificata la condizione di cui all art. 34, comma 3, lettera b), del succitato regolamento il ricorso presentato dall atleta merita integrale accoglimento. D altronde, dal tenore della norma non risulta che alcuna condizione possa essere apposta allo scioglimento del vincolo, ma che esso debba essere positivamente o negativamente deliberato nella sua interezza. E indubbio che lo stesso sodalizio decideva di cedere i diritti del campionato nazionale per motivazioni economiche nonostante annoverasse tra le proprie fila atleti che da anni avevano militato in tale categoria e che subirebbero un ingiusto decrescimento 2
tecnico a causa di tale scelta qualora fossero costretti a partecipare ad un campionato regionale. Oggettiva è, pertanto, l impossibilità di proseguire il suddetto rapporto sportivo tra atleta e sodalizio vincolante. P.Q.M ritenuta sussistere la causa di scioglimento coatto del vincolo prevista dall art. 34, comma 3, lett. B) del R.A.T., accoglie il ricorso dell atleta Giuseppe Esposito e, per l effetto, dispone lo scioglimento del vincolo dalla società A.S. Cosenza Pallavolo. Dispone la restituzione della tassa. Affissione Albo 19 ottobre 2007 Deposito motivazione 24 ottobre 2007 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini 3
Atleta Cittadino Marco Ricorso per lo scioglimento del vincolo dalla società A. S Cosenza Pallavolo La Commissione Tesseramento Atleti composta da: Avv. Patrizia Soldini (Presidente) Avv. Luciano Mennella (Componente) Avv. Naso Domenico (Componente) Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito dell istruttoria e della riunione fissata per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede, la Commissione Osserva il ricorso dell atleta merita accoglimento. La ratio su cui si basa il suddetto ricorso per scioglimento del vincolo consiste nelle seguenti motivazioni: 1. cessione dei diritti sportivi inerenti al campionato di serie B/2 maschile ad altra società; 2. presupposti ambientali ed organizzativi per una decrescita tecnica dell atleta; L atleta Marco Cittadino presentava ricorso per scioglimento coattivo del vincolo in data 24/8/2007, dopo aver regolarmente attivato la procedura di svincolo con una lettera di messa in mora inviata alla società in data 27/7/2007. 1
Il sodalizio, regolarmente costituitosi, in via principale si opponeva alla detta richiesta di svincolo ed in via subordinata chiedeva il giusto indennizzo per il lavoro fatto negli anni in favore del ricorrente. Il ricorso trova la propria motivazione in quanto previsto dall art. 34 n. 3 lett. B) del regolamento di affiliazione e tesseramento della FIPAV il quale espressamente prevede che il vincolo si scioglie in via coattiva per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all iscrizione ad un campionato da parte dell associato vincolante. Nel caso de quo è stato accertato, in quanto ammesso dallo stesso sodalizio, che la A.S. Cosenza Pallavolo ha ceduto i diritti relativi al campionato di serie B/2 maschile dell anno 2007/2008 per ragioni economiche. Pertanto, essendosi verificata la condizione di cui all art. 34, comma 3, lettera b), del succitato regolamento il ricorso presentato dall atleta merita integrale accoglimento. D altronde, dal tenore della norma non risulta che alcuna condizione possa essere apposta allo scioglimento del vincolo, ma che esso debba essere positivamente o negativamente deliberato nella sua interezza. E indubbio che lo stesso sodalizio decideva di cedere i diritti del campionato nazionale per motivazioni economiche nonostante annoverasse tra le proprie fila atleti che da anni avevano militato 2
in tale categoria e che subirebbero un ingiusto decrescimento tecnico a causa di tale scelta qualora fossero costretti a partecipare ad un campionato regionale. Oggettiva è, pertanto, l impossibilità di proseguire il suddetto rapporto sportivo tra atleta e sodalizio vincolante. P.Q.M ritenuta sussistere la causa di scioglimento coatto del vincolo prevista dall art. 34, comma 3, lett. B) del R.A.T., accoglie il ricorso dell atleta Marco Cittadino e, per l effetto, dispone lo scioglimento del vincolo dalla società A.S. Cosenza Pallavolo. Dispone la restituzione della tassa versata dall atleta ricorrente e l incameramento di quella versata dalla società opponente. Affissione Albo 19 ottobre 2007 Deposito motivazione 24 ottobre 2007 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini 3