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Transcript:

«VISION, LA NOSTRA STORIA INIZIA COSì... STRATEGY, TEAM, ACTION. WITH US.» Work Revolution è in grado di proporre soluzioni innovative per la gestione delle esigenze di Personale; nasce dall unione di professionalità provenienti dal mondo del lavoro. Mette a frutto le differenti esperienze riuscendo ad offrire al Cliente un servizio più efficace ed efficiente, sintetizzando la capacità d intervento rapido e la capacità di selezione del personale, proponendo un servizio nuovo e più completo rispetto al panorama delle Società operanti sul mercato. I vantaggi del nostro servizio: Nessuna Vostra gestione amministrativa, solo una fattura di servizi Il lavoratore non è un Vostro dipendente (nessun costo aggiunto) Lavorazione conto terzi in loco

PIERO COLOSIO Presidente IL NOSTRO TEAM RICCARDO COLOSIO Amministratore ANTONIO SESTO Dottor commercialista Work Revolution è in grado di proporre, grazie alla propria esperienza e organizzazione, una nuova e più completa collaborazione con le Aziende clienti: la gestione di un intera area aziendale. L attività di Work Revolution è pervasa dalla massima trasparenza di costi e ricavi e dalla trasparenza del costo del lavoratore. Tutti i nostri lavoratori sono assicurati per gli infortuni che possono subire e i danni che posso arrecare a terzi e ai beni dell Azienda appaltante (ospitante). RENATO PULCINI Avvocato

NOI CI OCCUPIAMO DI TUTTI I SETTORI L'affitto Ramo d'azienda si applica su tutti i settori: è una lavorazione conto terzi in loco. La situazione economica che ci troviamo ad affrontare non permette alle imprese di sfruttare al massimo la propria capacità produttiva, per questo, lo strumento dell affitto del ramo di azienda può rappresentare un valido strumento per esternalizzare una parte della propria attività, a costi sicuramente inferiori rispetto a produrre direttamente.

COS è L AFFITTO RAMO D AZIENDA Definizione L affitto d azienda è un contratto con il quale il concedente trasferisce all affittuario il diritto di godimento di un azienda (complesso di beni organizzato dall imprenditore per l esercizio dell impresa, art. 2555 c.c.) a fronte del pagamento di un canone periodico e per un periodo di tempo determinato. L istituto è previsto dal codice civile all art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l usufrutto dell azienda. Art. 2562 - Affitto dell azienda Le disposizioni dell articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell azienda Art. 2561 - Usufrutto dell azienda L usufruttuario dell azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l efficienza dell organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell azienda, si applica l articolo 1015. La differenza tra le consistenze di inventario all inizio e al termine dell usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell usufrutto. Locazione e affitto La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art. 1571 c.c.) L affitto è un particolare tipo di locazione che ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, in cui l affittuario deve curare la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell interesse della produzione (art. 1615 c.c.) L affitto d azienda costituisce una variante dell affitto di un bene produttivo, in cui il bene produttivo è rappresentato dal complesso di beni organizzato dall imprenditore per l esercizio dell impresa.

Distinzione da altri tipi contrattuali La differenza tra la locazione di immobile e l affitto d azienda è stata individuata nella circostanza che: Nella prima ipotesi, l immobile concesso in godimento viene considerato, nell economia del contratto, come oggetto principale dell accordo, con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi, i quali assumono carattere di accessorietà. Nella seconda, al contrario, l immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso di beni legati fra loro da un vincolo di interdipendenza e di complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo. Oggetto Oggetto del contratto d affitto può essere l intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell attività; è opportuno che il contratto descriva dettagliatamente i beni che compongono l azienda. Per ragioni contabili e di bilancio è opportuno allegare un inventario, dettagliato e completo, del patrimonio aziendale concesso in affitto, suddiviso secondo le seguenti categorie: beni strumentali materiali beni immateriali relativi all azienda scorte I marchi e i brevetti dell azienda in affitto rientrano sostanzialmente nel regime della licenza di diritti di proprietà industriale. Qualora si desideri trascrivere all Ufficio Brevetti il diritto di licenza acquisito dall affittuario potrebbe essere preferibile porre la licenza ad oggetto di un contratto autonomo Durata La legge non prevede vincoli di durata del contratto d affitto: qualora nel contratto sia stabilito un termine finale lo scadere di esso costituirà la causa naturale di scioglimento del rapporto; allorché, invece, nessun termine sia stato pattuito, sarà applicabile l art. 1616 c.c., il quale prevede che le parti possano recedere dal contratto dando congruo preavviso; e se si tratta di un affitto d azienda ultranovennale nel quale sia compreso un bene immobile vige l obbligo di trascrizione (art. 2643 c.c.), ai fini sia dell opponibilità nei confronti di terzi, sia della risoluzione del conflitto tra più titolari del diritto personale di godimento sullo stesso bene. Divieto di concorrenza L art. 2557 c.c. dispone che il locatore, per tutta la durata del contratto di affitto, non possa iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela di quella affittata, ferma restando la legittimità di sue attività preesistenti, sia pure concorrenziali. Secondo l orientamento giurisprudenziale, salvo diversa pattuizione tra le parti, il divieto sussiste anche in capo all affittuario alla scadenza del contratto di affitto e per la durata di cinque anni (Cass. 20.12.1992 n. 13762 e 23.09.1995 n. 10105).

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