MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE Con la presente scrittura privata, da fare valere ad ogni effetto di legge, tra le sottoscritte parti: e Paolo Ciceri in qualità di Presidente della Associazione Provinciale Allevatori di Milano con sede in Milano, Viale Isonzo,27 C.F.80093830158, di seguito indicata come APA o mandatario, delegata all espletamento degli adempimenti previsti dal Decreto Ministero della Salute 31 gennaio 2002 e successive modifiche, PREMESSO CHE - APA ai sensi e per gli effetti dell art. 14 del Decreto Ministero della Salute 31 gennaio 2002 e succ. mod., recante Disposizione in materia di funzionamento dell anagrafe bovina può prestare assistenza ai detentori di animali per gli adempimenti previsti dall art. 7 del decreto citato; - che nello svolgimento delle attività suddette, APA ai sensi di legge, è tenuta ad acquisire apposito mandato dal detentore di animali, il quale deve avere contenuti specifici in relazione agli impegni del mandante; - che il mandante si impegna a fornire ad APA dati completi e veritieri, a collaborare con APA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate ed a consentire l attività di controllo dell APA nei casi di cui all art. 2, comma 2, dello stesso decreto; - che il mandato deve anche contenere le indicazioni riguardanti i compiti, che APA si impegna a realizzare per conto del mandante;
- che le prestazioni di servizi in favore del mandante sono esercitate su richiesta specifica da parte dello stesso; tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue: Articolo 1 Premesse e allegati 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto. Articolo 2 Oggetto 2.1 Con il presente contratto il mandante dà mandato ad APA di compiere, per suo conto ed in suo nome, le attività di seguito indicate: a) conferimento ad APA del mandato d acquisto di marche auricolari unicamente per nuove identificazioni; b) costituzione, aggiornamento e conservazione del fascicolo dell allevamento del mandante relativamente all anagrafe in relazione ove questo esista - al fascicolo dell azienda agricola registrata nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL); c) assistenza al mandante nella corretta gestione delle procedure ( solo in caso di accesso diretto alla BDR) d) ricezione ed accettazione della documentazione prevista dal D.M. 31 gennaio 2002 e successive modifiche ricevuta dal mandante; e) inserimento nell Anagrafe Bovina Informatizzata Regionale delle informazioni contenute nella documentazione ricevuta dal mandante; f) aggiornamento ove necessario - dei dati presenti in BDR relativi all allevamento mandante e registrati precedentemente alla firma del mandato da enti diversi; g) supporto al mandante nella risoluzione della mancata registrazione degli eventi (iscrizioni - movimentazioni) indicati nella documentazione trasmessa (cedole, passaporti, modelli 4) a causa dell impossibilità a validare i dati per incongruenza con i dati presenti nell Anagrafe Bovina Informatizzata Regionale. h) conservazione ed esibizione del presente contratto di mandato alle competenti autorità; 2.2 Eventuali ulteriori prestazioni richieste dal mandante ad APA ancorché strumentali o connesse a quelle di cui al precedente comma 2.1. sono comunque estranee al presente mandato e rientrano nell esclusiva disponibilità di APA.
Articolo 3 Esclusiva 3.1. Il presente mandato si intende conferito ad APA in esclusiva con riferimento alle attività di cui all art. 2 comma 2.1. 3.2. Le parti danno atto che in caso di violazione dell esclusiva, APA è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità connessa ad eventuali ritardi nell esitazione delle pratiche ad essa affidate e/o nell erogazione degli aiuti. Articolo 4 Rappresentanza verso terzi 4.1. Per l esecuzione del presente contratto APA è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l espletamento dell incarico, anche se qui non espressamente menzionati, tutto con promessa di rato e valido del suo operato, nel rispetto degli obblighi di legge, avanti a qualsiasi organismo/ente convenzionato con APA ovvero committente di APA. Articolo 5 Durata 5.1. Il presente contratto ha durata a far tempo dal 01.01.2009 sino al 31.12.2009. Successivamente si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se una delle parti non abbia dato disdetta comunicata per iscritto a mezzo raccomandata AR da inviarsi entro 3 mesi dalla scadenza annuale. 5.2. Nel caso in cui l espletamento dell incarico richieda tempo superiore, il mandato s intende automaticamente prolungato per il periodo necessario a tale fine. Articolo 6 Obblighi delle parti 6.1. Il mandante si obbliga a: a) fornire ad A.P.A dati completi e veritieri; b) collaborare con A.P.A ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate; 6.2. Il mandante si obbliga inoltre a rispondere ad eventuali richieste di informazioni ritenute da A.P.A essenziali per la corretta esecuzione del presente mandato. In particolare il mandante si obbliga a fornire al mandatario dati, documenti e le informazioni nei tempi previamente concordati tra le parti al fine di consentire al mandatario di adempiere, nel rispetto dei termini fissati dalla normativa di settore, agli obblighi derivanti dal presente contratto. 6.3. Nell esecuzione del presente contratto A.P.A non risponde di errori e/o inadempienze derivanti in tutto o in parte dalla mancata o tardiva acquisizione di informazioni e documenti. 6.4. Il mandatario, deve adempiere l incarico ricevuto secondo il disposto dell art. 1710 del codice civile e nei limiti delle attività previste dalla legge e dal presente contratto.
Articolo 7 Oneri delle prestazioni I costi per l espletamento del servizio esposti nell allegato A sono a totale carico dell allevatore. Articolo 8 Assistenza in sede di contenzioso 8.1. Nell ambito delle attività di cui all art. 2 del presente mandato, il mandante affida altresì ad APA, l incarico di rappresentarlo in tutte le fasi di contenzioso, pregresso o futuro, insorto avanti a qualsiasi organismo/ente convenzionato con APA ovvero committente di APA. Articolo 9 Trattamento dei dati personali 9.1. Nell esecuzione del presente contratto, il trattamento dei dati personali riferiti al mandante avverrà nel rispetto di quanto previsto dal DLGS N.196 del 2003 e successive modifiche, in materia di tutela della privacy. Articolo 10 Recesso 10.1. Il mandatario potrà recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, nel caso in cui il mandante non adempia gli obblighi previsti dall art. 6 nonché nel caso in cui accerti la violazione della clausola di esclusiva. Il recesso sarà comunicato dal mandatario per mezzo di lettera raccomandata AR. Articolo 11 Norme generali 11.1. Le parti, per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si rimettono alle norme contenute nel codice civile in materia di mandato. Articolo 12 Foro competente Per ogni controversia in ordine all interpretazione, esecuzione, ed efficacia del presente atto è competente il foro di MILANO. Letto, confermato e sottoscritto in triplice copia a il giorno.. Il mandante Il mandatario
Consenso al trattamento dei dati personali Il sottoscritto dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi ad APA, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza. Il mandante