IL CONTRATTO DI RETE - BREVI CENNI LA RETE DI IMPRESE: CARATTERISTICHE E OPPORTUNITA 1
IL CONTRATTO DI RETE NORMATIVA E PRASSI Articolo 3, commi 4-ter e 4-quater D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 (convertito in L. 9 aprile 2009 n. 33) L. 23 luglio 2009, n. 99 Articolo 42, D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122) Circolare A.E. 14 aprile 2011 n. 15 Circolare A.E. 18 giugno 2013, n. 20/E Articolo 45 D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (convertito in L. 7 agosto 2012 n.134) Articolo 36 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221) 2
IL CONTRATTO DI RETE - IPOTESI DI APPLICAZIONE Principalmente tra società appartenenti alla medesima filiera produttiva o comunque complementari (difficilmente tra società concorrenti): 1. creazione di gruppi di vendita e/o acquisto (es. sistema di distribuzione online dei prodotti dei partecipanti); 2. definizione di standard tecnici di produzione e coordinamento della filiera nel rispetto di tali standard; 3. sviluppo di nuovi prodotti o processi produttivi (attività di ricerca); 4. creazione di un sistema di accreditamento di fornitori fidelizzati; 5. snellimento di grandi organizzazioni integrate (outsourcing delle lavorazioni, dei servizi, delle competenze). 3
IL CONTRATTO DI RETE - OBBIETTIVI E FINALITA' NUOVO STRUMENTO CONTRATTUALE CHE CONSENTE ALLE IMPRESE: 1) di aggregarsi o di effettuare alleanze; 2) di porre in essere strategie di crescita e di sviluppo condivise; 3) di crescere in competenza ed in competitività; MEDIANTE IL CONTRATTO DI RETE: più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese. 4
IL CONTRATTO DI RETE - OBBIETTIVI E FINALITA' Definire un identità della rete che possa essere riconosciuta e apprezzata anche da soggetti terzi: banche, fornitori, clienti, potenziali nuovi aderenti, P.A., ecc. Assicurare che le parti condividano le ragioni della collaborazione. Salvaguardare l autonomia decisionale e funzionale delle imprese aderenti. Prevenire eventuali comportamenti abusivi. 5
IL CONTRATTO DI RETE - ELEMENTI NECESSARI Redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente dai partecipanti alla rete o sottoscritto con l assistenza di una organizzazione professionale agricola (per i contratti nel settore agricolo). Iscrizione presso il Registro delle Imprese (efficacia dal momento dell ultima iscrizione). Indicazione della sede e della denominazione della rete (se prevista istituzione del fondo patrimoniale comune). Presenza di almeno due imprenditori. Indicazione degli obbiettivi strategici e delle modalità per misurare l avanzamento verso tali obbiettivi. Definizione di un programma di rete: diritti e obblighi dei partecipanti e modalità di realizzazione dello scopo comune. Durata del contratto. Modalità di adesione di altri imprenditori. Regole per l assunzione delle decisioni dei partecipanti sulle materie di interesse comune. 6
IL CONTRATTO DI RETE I SOGGETTI POSSONO ADERIRE ALLA RETE: Imprenditori, tanto individuali quanto una società (anche società semplici e società agricole) Consorzi con attività esterna Imprese straniere (è opportuno però che le imprese straniere prive di una sede secondaria in Italia aderiscano al contratto in un secondo momento) NON POSSONO ADERIRE ALLA RETE: Professionisti Pubbliche amministrazioni per le attività svolte nell esercizio delle loro funzioni 7
IL CONTRATTO DI RETE - IL PROGRAMMA COMUNE Elemento fondamentale del contratto di rete: 1. Collaborazione in forme e ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese. 2. Scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica. 3. Esercizio in comune di una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa. 8
IL CONTRATTO DI RETE - ELEMENTI ACCESSORI FONDO PATRIMONIALE COMUNE: 1. Criteri di valutazione dei conferimenti 2. Regole per la gestione del fondo 3. Non può essere soggetto a divisione né aggredito dai creditori particolari dei partecipanti alla rete 4. Consente attribuzione alla rete di un regime di autonomia patrimoniale (delle obbligazioni contratte dalla rete risponde solamente il fondo e se la rete è iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede le è attribuita anche la soggettività giuridica) ORGANO COMUNE DI GESTIONE: 1. Determinazione dei poteri 2. Agisce in rappresentanza della rete (mandatario) quando essa acquista soggettività giuridica ed, in mancanza, in rappresentanza dei singoli partecipanti, salvo che sia diversamente disposto, nelle procedure di programmazione negoziata con la PA, per l accesso al credito, ecc. PREVISIONE DI CAUSE DI RECESSO FACOLTATIVO ANTICIPATO 9
IL CONRATTO DI RETE: FONDO E ORGANO COMUNE Qualora il contratto di rete preveda l istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un attività con i terzi: 1. Il fondo patrimoniale comune: (a) non può essere diviso; (b) non può essere aggredito dai creditori particolari dei partecipanti; (c) risponde da solo delle obbligazioni contratte dalla rete; 2. Entro due mesi la rete deve redigere una situazione patrimoniale osservando le norme relative alla redazione del bilancio delle società per azioni; 3. Negli atti e nella corrispondenza devono essere indicati: sede, ufficio e numero di iscrizione al Registro delle imprese. 10
IL CONTRATTO DI RETE RETE SOGGETTO REQUISTITI CARATTERISTICHE Istituzione fondo patrimoniale comune Istituzione organo comune destinato a svolgere attività, anche commerciale, con i terzi Indicazione, in sede di atto costitutivo, della denominazione e della sede della rete Iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede Soggettività giuridica e tributaria Rete assume obbligazioni ed acquista diritti a mezzo dell organo comune Il fondo patrimoniale fa capo alla rete e costituisce un patrimonio autonomo rispetto a quello dei singoli partecipanti (non divisibile ed non aggredibile dai creditori dei partecipanti) e risponde delle obbligazioni assunte dall organo comune in relazione al programma di rete Obbligo di redigere annualmente e di depositare una situazione patrimoniale osservando le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle S.p.A. I rapporti tra le imprese partecipanti e la rete sono considerati rapporti di natura partecipativa analoghi a quelli societari. Impossibilità di fruire dell agevolazione fiscale prevista dall art. 42, co. 2 quater del D.L. 78/2010 (in ogni caso, ad oggi, non più operante) 11
IL CONTRATTO DI RETE RETE CONTRATTO REQUISTITI CARATTERISTICHE Istituzione fondo patrimoniale comune Istituzione organo comune destinato a svolgere attività, anche commerciale, con i terzi Indicazione, in sede di atto costitutivo, della denominazione e della sede della rete Iscrizione del contratto di rete nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante No soggettività giuridica né tributaria La rete non è titolare del fondo patrimoniale che fa capo collettivamente ai singoli partecipanti Il fondo patrimoniale costituisce un patrimonio autonomo rispetto a quello dei singoli partecipanti (non divisibile ed non aggredibile dai creditori dei partecipanti) e risponde delle obbligazioni assunte dall organo comune in relazione al programma di rete Rete non assume obbligazioni a mezzo dell organo comune che agisce come mandatario in rappresentanza dei partecipanti La titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, ai partecipanti (emissione di tante fatture quanti sono i partecipanti) Obbligo di redigere annualmente e di depositare una situazione patrimoniale osservando le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle S.p.A. 12
IL CONTRATTO DI RETE - VANTAGGI E CRITICITA' Condivisione attività di ricerca Ripartizione dei rischi VANTAGGI Specializzazione del core business Possibilità di affrontare nuovi mercati Miglioramento del rating bancario Possibilità di approcciare realtà imprenditoriali di maggiori dimensioni Mantenimento della propria autonomia 13
IL CONTRATTO DI RETE - PECULIARITA' RETE VS CONSORZIO RETE VS ATI/ATS/RTI Maggiore flessibilità Forma di collaborazione più stretta Mantenimento di una maggiore indipendenza ed autonomia delle imprese aderenti alla rete Finalità di accrescere capacità innovativa e competitività No scopo mutualistico Collaborazioni su progetti di tipo innovativo fondati sull uso coordinato di risorse strategiche complementari Carattere durevole e continuativo del rapporto di collaborazione di norma non limitato alla gestione di una singola operazione economica Focus su crescita della capacità innovativa e competitività Progetti innovativi fondati sull uso coordinato di risorse strategiche complementari 14
IL CONTRATTO DI RETE - PECULIARITA' PARTNERSHIP SOCIETARIE CONSORZIO A T I CONTRATTO DI RETE AUTONOMIA GIURIDICA NO SI SI SI AUTONOMIA PATRIMONIALE NO LIMITATA SI SI COMPLESSA COMPLESSA SNELLA SNELLA GOVERNANCE EQUILIBRI REGOLATI DAL CAPITALE APPORTATO CONDIZIONATA DALLE MAGGIORANZE IN ASSEMBLEA DEMANDATA AL CAPOFILA DEMANDATA AD UN SOGGETTO O ORGANO COMUNE C O M P L E S S A S N E L L A
IL CONTRATTO DI RETE E LE FARMACIE 1) IL RUOLO DEL CONSORZIO FARMACISTI RIUNITI Considerato che le qui presenti farmacie sono già aggregate in un consorzio che svolge attività di contrattazione collettiva e presta numerosi servizi ai propri consorziati, un eventuale contratto di rete dovrebbe naturalmente valorizzare il ruolo del Consorzio ed affiancarsi a quest ultimo perseguendo finalità ulteriori. La Rete potrebbe pertanto essere finalizzata a sviluppare un ulteriore e più limitata forma aggregazione tra alcune farmacie aderenti al Consorzio. In tale ipotetica Rete il Consorzio potrebbe pertanto svolgere il ruolo di promotore esterno della Rete e di prestatore dei servizi. 2) OBBIETTIVI DELLA RETE La Rete potrebbe essere finalizzata a qualificare l attività delle farmacie aderenti nei confronti dei clienti attraverso i seguenti strumenti: a)registrazione di un marchio dotato di forza qualificativa che distingua e accrediti le farmacie partecipanti alla Rete (il marchio potrebbe essere di titolarità del Consorzio e concesso il licenza alla Rete ovvero essere un marchio collettivo, ex art. 11 del Codice della Proprietà Industriale, in comproprietà tra gli aderenti); b)certificazione di qualità degli aderenti effettuata dal Consorzio il cui rilascio costituisca una condizione per la partecipazione alla Rete; c)creazione di una carta fedeltà gestita dal Consorzio e concessa in uso alla Rete. Resta inteso che tutti i servizi prestati dal Consorzio in favore della Rete dovrebbero essere erogati dietro pagamento di un corrispettivo che consenta al Consorzio di pareggiare i costi sostenuti. 16
IL CONTRATTO DI RETE E LE FARMACIE QUESITI La presenza del Consorzio rende comunque appetibile la costituzione di una rete tra le farmacie? E opportuno duplicare le strutture affiancando al Consorzio una rete sostenendone i conseguenti costi? CONSIDERAZIONI A nostro avviso attraverso il Consorzio potrebbero essere realizzati i medesime obbiettivi che potrebbero essere perseguiti attraverso la Rete. Lo stesso Consorzio potrebbe infatti: a)registrare un marchio dotato di forza qualificativa che distingua e accrediti i consorziati che richiedano di fruirne; b)rilasciare una certificazione di qualità dei consorziati il cui rilascio costituisca eventualmente condizione per poter utilizzare il Marchio; c)creare e gestire una carta fedeltà clienti. La possibilità di accentrare nel Consorzio anche la prestazione di tali servizi consentirebbe dunque di realizzare le finalità perseguibili attraverso la rete senza tuttavia doverne sostenere i costi relativi. 17