Centro per l Impiego di Lucca



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COS È: La mobilità indennizzata è uno strumento che consente ai lavoratori licenziati per riduzione di personale oppure trasformazione o cessazione dell attività da parte di Aziende che abbiano un numero di dipendenti superiore a 15, di usufruire di un indennità da parte dell INPS pari al 100% della CIGS per i primi 12 mesi e all 80% della CIGS per il restante periodo; serve inoltre a facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro, fornendo ad una azienda che volesse assumere il lavoratore in mobilità sgravi contributivi per la durata: di un massimo di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato; di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato; di ulteriori 12 mesi per trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato (es: 12 mesi a tempo determinato + 12 mesi per trasformazione a tempo indeterminato: tot. 24 mesi) In via sperimentale, in seguito alle misure recentemente adottate per il sostegno al reddito, in caso di assunzione a tempo indeterminato pieno (o di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato pieno) l INPS eroga ai datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità indennizzata, un contributo mensile pari all indennità di mobilità che sarebbe stata erogata al lavoratore se non fosse stato assunto. DA RICORDARE I lavoratori in mobilità che vogliono intraprendere un attività autonoma, possono richiedere il pagamento anticipato dell indennità spettante per l intero periodo, detratte le mensilità eventualmente già percepite. La richiesta va effettuata entro 60 giorni dall inizio dell attività. DESTINATARI: possono percepire l indennità da parte dell INPS i lavoratori che hanno un anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivo e che presentino la domanda al Centro per l Impiego entro 60 giorni dalla data del licenziamento; la durata dell indennità varia in rapporto all età del lavoratore e cioè: fino a 39 anni di età spetta per un massimo di 12 mesi; da 40 a 49 anni di età spetta per un massimo di 24 mesi; oltre 50 anni di età spetta per un massimo di 36 mesi la durata della prestazione non può comunque superare l anzianità di servizio maturata dal lavoratore nell azienda che lo ha collocato in mobilità. MODELLI: i documenti necessari alla presentazione della domanda sono: lettera di licenziamento (in originale) indicante i motivi; verbale sindacale di accordo (che deve essere inviato al Centro per l Impiego dall azienda) dal 01/04/2011 le domande di indennità devono essere presentate all INPS esclusivamente per via telematica utilizzando il portale www.inps.it

tramite apposito PIN fornito dall INPS o tramite il Conctat Center (numero verde 803164) o per il tramite dei Patronati. REQUISITI: provenire da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (l apprendistato è considerato tale); aver terminato un rapporto di lavoro per una delle seguenti ragioni: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero: cessazione dell attività aziendale riduzione del personale per calo di lavoro; soppressione del posto di lavoro o della mansione legata a trasformazione di attività o di lavoro; per altro motivo comunque riconducibile ad uno di questi; dimissioni per giusta causa: le istanze di lavoratori che si sono dimessi dal posto di lavoro per giusta causa saranno accolte nei casi in cui risulti che le dimissioni del lavoratore sono involontarie e dovute a gravi motivi (es. mancata corresponsione dello stipendio per almeno 2 mensilità). A tale scopo è necessario che il lavoratore produca, all'atto della presentazione dell'istanza, una documentazione idonea a dimostrare l intenzione di adire ad un contenzioso (es. ricorso al tentativo di conciliazione, comunicazioni delle OO.SS., ecc.). Il lavoratore dovrà inoltre impegnarsi a comunicare l esito del contenzioso. In questo caso spetta però al lavoratore solo l indennità di disoccupazione ordinaria. Sono iscrivibili anche i lavoratori di imprese di servizi licenziati per fine appalto. N.B. L impresa che abbia fatto ricorso alla CIGS e non sia in grado di riammettere al lavoro tutti i dipendenti sospesi, può procedere alla messa in mobilità del personale in esubero senza essere vincolata al requisito numerico (5 licenziamenti nell arco di 120 gg.) previsto dall art. 24 L. 223/91 e può quindi procedere anche al licenziamento di un solo dipendente se previsto nell accordo sindacale. N. B.: il datore di lavoro da cui si è stati licenziati o cui si danno le dimissioni deve essere imprenditore ai sensi dell art. 2082 del C.C; TERMINI E SCADENZE: la domanda deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data del licenziamento o della comunicazione dei motivi dello stesso da parte del datore di lavoro, se successiva alla cessazione del rapporto stesso; è comunque preferibile presentarsi al C.P.I. entro

8 giorni dalla data del licenziamento per non avere decurtazioni, da parte dell INPS, dell indennità di disoccupazione eventualmente spettante; DURATA: l inserimento in lista di mobilità dura, in assenza di cause di esclusione,: 1 anno per chi, all atto della cessazione del rapporto di lavoro da cui entra in mobilità, ha meno di 40 anni; 2 anni per chi, all atto della cessazione del rapporto di lavoro da cui entra in mobilità, ha tra i 40 ed i 49 anni; 3 anni per chi, all atto della cessazione del rapporto di lavoro da cui entra in mobilità, ha già compiuto i 50 anni; tale durata può essere prorogata di un periodo uguale alla durata del lavoro a tempo determinato che l interessato dovesse contrarre durante la permanenza in lista; in ogni caso il limite massimo è costituito da un periodo doppio di quello iniziale; APPROVAZIONE: il Centro per l Impiego valuta il possesso dei requisiti per l inserimento in lista e procede all approvazione o al diniego; l esito sarà comunicato per scritto al lavoratore che, in caso di diniego, potrà presentare ricorso secondo le modalità indicate nella comunicazione; LAVORO: il lavoratore che, durante la permanenza in lista di mobilità, dovesse andare a lavorare: A TEMPO DETERMINATO: rimane iscritto; proroga la permanenza in lista per un periodo equivalente al periodo in cui ha lavorato (nei limiti massimi indicati sopra); può dare le dimissioni, per non più di 2 volte nel corso del periodo di iscrizione nelle liste di mobilità, senza perdere il diritto alla permanenza in lista; A TEMPO INDETERMINATO: se a tempo pieno viene cancellato dalla lista il primo giorno di lavoro e può rientrare solo per licenziamento da parte del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova ; se a part-time la permanenza in lista slitta in proporzione al numero di giorni lavorati per la durata massima del periodo prorogabile (doppio del periodo iniziale); CON CONTRATTI A PROGETTO (EX CO.CO.CO) l INPS non riconosce i benefici della mobilità: non riconosce sgravi contributivi all azienda e considera il lavoratore decaduto dalle liste di mobilità

CON COLLABORAZIONI OCCASIONALI Possono essere effettuate se la retribuzione corrisposta da ciascun committente non supera. 5.000,00 netti; in concomitanza di indennità corrisposta dall INPS, tale importo scende a. 3.000,00 netti; non è necessario darne comunicazione all INPS; CON LAVORO A CHIAMATA Può essere effettuato e comporta il differimento dell iscrizione nelle liste di mobilità in proporzione ai giorni lavorati. ADEMPIMENTI: Il lavoratore iscritto in lista di mobilità, quando dovesse iniziare un nuovo rapporto di lavoro, non è tenuto a comunicare nulla al Centro per l Impiego ma deve comunicarlo entro 5 giorni all INPS qualora percepisca un indennità; Il lavoratore il cui rapporto di lavoro dovesse essere prorogato o trasformato non deve comunicare nulla al Centro per l Impiego ma, anche in questo caso, deve comunicarlo all INPS se percettore di indennità QUANDO VIENE INTERROTTO IL PAGAMENTO Il pagamento dell indennità viene interrotto quando il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità per una delle seguenti cause: assunzione a tempo indeterminato riscossione dell indennità in un unica soluzione raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni del Centro per l Impiego mancata accettazione di un lavoro congruo cioè equivalente a quello precedente, con una retribuzione ridotta al massimo del 20% e che si svolga in un luogo distante non più di 50 Km. o non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore mancata frequentazione di un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni del competente Centro per l Impiego mancata comunicazione all INPS, entro 5 giorni, dell instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro N.B I lavoratori in mobilità hanno il diritto di precedenza in caso di assunzioni presso la stessa azienda (con le stesse mansioni e qualifica) entro 1 anno dal licenziamento.

OPPORTUNITA : Il Centro per l Impiego offre gratuitamente ai lavoratori in Mobilità, così come a tutti gli altri, servizi finalizzati alla ricerca di una nuova collocazione lavorativa. Il lavoratore dovrà utilizzare al meglio i vantaggi offerti dalla Mobilità in termini di incentivi economici, riservati alle aziende che assumono attingendo dalle liste di Mobilità. Il lavoratore potrà utilizzare i servizi di orientamento di primo e secondo livello, incontro domanda-offerta di lavoro, preselezione, consulenza per l avvio di impresa, informazione sulle opportunità formative offerte dal territorio. Per accedere ai servizi è sufficiente recarsi presso il Centro per l Impiego.