GESTIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE DIURNE A FAVORE DI MINORI E DI SUPPORTO ALL AFFIDO FAMILIARE



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Allegato 1) CITTÀ DI COLOGNO MONZESE AREA SERVIZI ALLA PERSONA Servizio Servizi Sociali GESTIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE DIURNE A FAVORE DI MINORI E DI SUPPORTO ALL AFFIDO FAMILIARE Periodo 01 Aprile 2015-31 Marzo 2019 SCHEMA CONVENZIONE

Indice : ART. 1. - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE...5 ART. 2. - MODALITÀ GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ...6 2.1. ATTIVITÀ EDUCATIVE DIURNE A FAVORE DI MINORI..6 2.2. ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL AFFIDO FAMILIARE 8 ART. 3. - RISORSE UMANE...9 ART. 4. - PROPOSTE INTEGRATIVE MIGLIORATIVE...10 ART. 5. - RESPONSABILI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI...10 ART. 6. - STRUTTURE E ATTREZZATURE E RELATIVI ONERI...11 ART. 7. - GARANZIE E RESPONSABILITÀ - COPERTURE ASSICURATIVE...11 ART. 8. - RIMBORSO SPESE...12 ART. 9. - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI...12 ART. 10. - VERIFICHE - CONTROLLI. RENDICONTAZIONE ATTIVITA E RISORSE IMPIEGATE...13 ART. 11. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI...13 ART. 12. - SICUREZZA...13 ART. 13. - PENALI...14 ART. 14. RISOLUZIONE...14 ART. 15. CONTROVERSIE...14 ART. 16. SPESE CONTRATTUALI...14 3

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLOGNO MONZESE E L ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DENOMINATA ISCRITTA NEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE DIURNE A FAVORE DI MINORI E DI SUPPORTO ALL AFFIDO FAMILIARE. L anno duemila il giorno del mese di in, fra il Comune di, indicato di seguito per brevità il Comune, con sede a Cologno Monzese, Via della Resistenza n.1 C.F. 033553020153 rappresentato da nato a il abilitato alla sottoscrizione sulla base delle attribuzioni Dirigenziali assegnate E l'organizzazione di volontariato, indicata di seguito per brevità Organizzazione, con sede legale a via n., C.F. /Partita IVA nella persona del suo legale rappresentante sig. nato il a residente a Via, abilitato alla sottoscrizione del presente atto costituita in data con atto n. iscritta: nel registro generale regionale del volontariato in data con (indicare l'atto regionale o provinciale di iscrizione) n nel registro regionale delle persone giuridiche N. in data / / ; 4

Premesso che: - La legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato e la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso - rispettivamente agli articoli 7 e 9 - prevedono la possibilità per le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale del volontariato da almeno sei mesi di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza alle condizioni previste negli articoli citati; - L Organizzazione è stata individuata attraverso Bando di selezione pubblica per la proposta di progetto e per la conseguente gestione della attività di cui alla presente convenzione, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. del / / ; - L Organizzazione possiede i requisiti necessari per svolgere l attività oggetto della convenzione e tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1. - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE Il Comune di avvia con l'organizzazione, che accetta, il seguente rapporto di collaborazione per le attività integrative al sistema di interventi predisposti dall Area Servizi alla Persona - Servizio Minori e Famiglia, finalizzate a: a) garantire interventi educativi individualizzati e di integrazione sociale a favore di minori in condizioni di disagio socio-familiare, comportamentale e relazionale, ad esclusione di soggetti portatori di handicap pregiudizievoli all inserimento nel gruppo, attraverso la frequenza diurna ad attività educative e laboratoriali presso la sede/struttura dell Organizzazione con il fine di produrre, attraverso adeguati strumenti, cambiamenti evolutivi e di ridurre situazioni di disagio minorile; b) disporre di una rete di famiglie, con esperienza di affido familiare per la promozione della cultura dell accoglienza e per supportare le famiglie in difficoltà attraverso il sostegno e l affiancamento nella gestione della quotidianità dei figli (accompagnamento a scuola, aiuto per i compiti ecc.); I destinatari delle attività oggetto della presente convenzione sono: - minori in carico al Servizio Sociale Comunale, di età compresa tra i 6 e i 16 anni che presentano difficoltà socio-familiari, comportamentali e relazionali; - famiglie con minori in difficoltà; - famiglie disponibili all accoglienza. La presente convenzione ha validità di n. 48 mesi dalla data di avvio delle attività. 5

ART. 2. - MODALITÀ GENERALI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ Le attività si realizzeranno in base alla proposta progettuale dell Organizzazione che dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni generali. 2.1. ATTIVITÀ EDUCATIVE DIURNE A FAVORE DI MINORI A) Sede Le attività dovranno svolgersi in una sede, di seguito denominata Centro individuata dall Organizzazione, sita sul territorio comunale, che dovrà essere in possesso degli standard strutturali e gestionali previsti dalla vigente normativa regionale per le unità di offerta sociali dell Area Minori quale Centro di Aggregazione Giovanile. B) Capienza/posti L Organizzazione mette a disposizione, nella sede del Centro di via - - e per la durata della presente convenzione, di minimo n. 15 posti a tempo pieno (frequenza giornaliera), a favore di bambini, pre-adolescenti e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 16, che presentino problemi di disagio familiare, sociale, comportamentale e relazionale, su segnalazione del Servizio Minori e Famiglia dell Ente. Si impegna, altresì, ad accogliere i minori anche a tempo parziale (frequenza inferiore a 5 giorni settimanali) e/o per attività laboratoriali in casi concordati e comunque entro il limite minimo dei posti giornalieri messi a disposizione. C) Calendario delle attività Le attività si svolgeranno, di norma, dal lunedì al venerdì, indicativamente nella fascia oraria dalle 14:00 alle ore 19:00, per un periodo non inferiore a 43 settimane annue, garantendo comunque piena copertura dell anno scolastico, come da calendario annuale da concordare con il Servizio Sociale. Diverse articolazioni dell orario e del periodo di apertura del Centro, fermo restando l ammontare del budget di affidamento delle attività e gli standard minimi richiesti, potranno essere proposte in sede progettuale o successivamente concordate tra le parti in base ai bisogni rilevati. All inizio dell anno scolastico, entro il 30 settembre, l Organizzazione, previo accordo con il Comune, dovrà comunicare all utenza il calendario dettagliato di apertura e chiusura del Centro. D) Trasporto L Organizzazione garantisce con automezzi propri l eventuale trasporto giornaliero degli utenti da scuola e/o da casa alla sede del Centro, o per ogni altro eventuale spostamento per gite, attività territoriali ed extra territoriali previste dalla programmazione del Centro. E) Attivazione degli interventi e contenuti progettuali La gestione, comprese le ammissioni e le dimissioni degli utenti, dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, criteri e procedure sotto riportate. Il Servizio Minori e Famiglia del Comune sulla base della rilevazione dei bisogni formalizzerà la proposta di inserimento al Centro, al fine di perseguire i seguenti obiettivi generali: - saper leggere i bisogni individuali per progettualità specifiche e flessibili in grado di rispondere ai bisogni espressi dal minore e dalla propria famiglia; - offrire progetti educativi personalizzati che tengano conto delle differenti età dei minori con particolare riferimento ai bisogni espressi da pre-adolescenti e adolescenti; 6

- offrire strumenti educativi finalizzati a sostenere i processi di crescita dei minori attraverso la promozione delle loro risorse, lo sviluppo delle capacità individuali, dell autostima, dell autonomia e delle competenze relazionali; - strutturare attività di sostegno per conseguire il successo scolastico; - far sperimentare relazioni significative e di fiducia con il gruppo di pari e con gli adulti, per favorire processi di integrazione sociale e interculturale; - promuovere le competenze educative genitoriali. Le fasi della presa in carico da parte del Centro sono le seguenti: 1. Percorso precedente alla presa in carico: - Predisposizione di una scheda di segnalazione da parte del Servizio Sociale comunale nella quale viene riportata l anamnesi (situazione familiare, sfera relazionale e comportamentale del minore, percorso scolastico, interventi in atto) e la definizione di una prima ipotesi di intervento; - Incontro di presentazione nella sede del Servizio Sociale tra l Assistente Sociale referente, il Coordinatore del Centro, il minore e la sua famiglia, finalizzato alla condivisione degli obiettivi che si intendono raggiungere; - Accompagnamento a cura dell Assistente Sociale del minore e della sua famiglia presso la sede del Centro. 2. Fase di pre-inserimento - Tale fase prevede un massimo di quattro incontri programmati dal Coordinatore presso il Centro con i genitori e con il minore per un approfondimento della reciproca conoscenza e per raccogliere gli elementi utili per l ipotesi progettuale. 3. Presa in carico : - Predisposizione di un ipotesi progettuale d intesa tra il Centro e il Servizio Sociale; - Verifica di tale ipotesi tramite un periodo di osservazione non superiore a 2 mesi; - Condivisione tra il Centro e il Servizio Sociale del progetto educativo individualizzato (PEI) contenente il programma di intervento (tempi della fase di osservazione, obiettivi, durata e modalità di attuazione del progetto, tempi di verifica e di eventuale riprogettazione, conclusione). - La famiglia sarà coinvolta in tutte le fasi progettuali e sarà chiamata a sottoscrivere un Patto di collaborazione inerente la realizzazione del progetto. 4. Chiusura del percorso : - Conclusione del percorso e restituzione all'interessato e ai familiari dei risultati raggiunti; - Stesura e trasmissione al Servizio Sociale del report finale dell intervento a chiusura del percorso. Sarà cura del Coordinatore trasmettere periodicamente una relazione di verifica di ciascun progetto individualizzato (almeno una durante l anno scolastico). Sulla base degli obiettivi del PEI e in accordo con l Assistente Sociale referente del caso e la famiglia, il Coordinatore insieme agli educatori interessati parteciperà alle riunioni con le Scuole. Le Assistenti Sociali del Servizio Minori e Famiglia, di norma, entro il 30 giugno di ogni anno trasmetteranno le proposte di nuovi inserimenti e di conferma del proseguimento dei progetti già 7

avviati. In ogni caso le segnalazioni per nuove proposte di inserimento potranno essere presentate nel corso dell anno. 2.2. ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL AFFIDO FAMILIARE L attività dovrà prevedere una serie di azioni e interventi finalizzati a supportare famiglie, portatrici di difficoltà e fragilità nella gestione quotidiana dei propri figli, individuate e segnalate dal Servizio Sociale con l obiettivo di: - Offrire un sostegno al nucleo familiare in relazione ai bisogni evolutivi dei minori e alle necessità legate alla gestione della quotidianità e della conciliazione del tempo lavoro con il tempo famiglia; - Promuovere la creazione di una rete sociale di solidarietà tra famiglie appartenenti alla stessa realtà territoriale, attraverso azioni diversificate come ad esempio: - accompagnamenti dei figli minori a scuola, a visite mediche, a terapie di supporto ecc.; - affiancamento per sostegno scolastico a favore dei figli minori; Le fasi della presa in carico da parte dell Organizzazione sono le seguenti: 1. Predisposizione di una scheda di segnalazione da parte del Servizio Sociale comunale nella quale viene riportata l anamnesi (situazione familiare, interventi in atto) e la definizione di una prima ipotesi di intervento; 2. Incontro di presentazione nella sede del Servizio Sociale tra l Assistente Sociale proponente, il referente del gruppo famiglie (Tutor), la famiglia segnalata, finalizzato alla condivisione degli obiettivi e delle azioni da mettere in atto; 3. Sottoscrizione da parte della famiglia coinvolta, del referente del gruppo famiglie (Tutor) e del Servizio Sociale di un patto di collaborazione contenente il progetto di intervento (obiettivi, tempi e modalità di attuazione del progetto, tempi di verifica e di eventuale riprogettazione, conclusione); 4. Stesura e trasmissione al Servizio Sociale di una relazione annuale sui progetti avviati. L Organizzazione garantirà la disponibilità di una rete di volontari (famiglie e/o singoli) del territorio formate sulle tematiche dell accoglienza e della solidarietà. Inoltre l Organizzazione garantirà un minimo di n. 10 incontri annuali di almeno due ore ciascuno di supervisione e formazione a famiglie e/o singoli disponibili all accoglienza e all affido familiare, da effettuarsi in una sede individuata dall Organizzazione in orari concordati con le famiglie stesse. I partecipanti al gruppo di sostegno a famiglie disponibili all accoglienza e all affido familiare, reperite attraverso i canali di promozione dell Organizzazione, possono essere segnalate dal Servizio Sociale Comunale. Il Comune individuerà un assistente sociale quale referente tecnico che avrà il compito di: - Favorire il raccordo tra il Coordinatore delle attività oggetto della presente Convenzione e gli Assistenti Sociali comunali di riferimento circa gli aspetti generali inerenti la programmazione e la metodologia degli interventi; 8

- Confrontarsi con il Coordinatore sui percorsi metodologici e per promuovere eventuali proposte migliorative per l efficacia del Progetto. ART. 3. - RISORSE UMANE Per lo svolgimento delle attività oggetto della presentente convenzione l Organizzazione mette a disposizione: - Un numero minimo di volontari, da precisare nella proposta progettuale, per le attività laboratoriali, presso il Centro, di supporto alle famiglie e altre attività diversificate, previste dalla proposta progettuale dell Organizzazione, con presenza variabile sulla base della programmazione settimanale, scelti dall Associazione in relazione alla loro capacità di stabilire rapporti significativi con i minori, i loro genitori e/o adulti di riferimento e con le famiglie in difficoltà; e un numero di dipendenti o prestatori d opera come di seguito specificato: N. 1 Coordinatore per un monte ore settimanale minimo di prestazioni effettive pari a 30 ore settimanali per n. 43 settimane annue, a cui compete la programmazione delle attività oggetto della convenzione, della loro organizzazione e gestione interna, comprese le riunioni di équipe degli operatori e dei volontari, della gestione dell attività di rete territoriale. Inoltre dovrà garantire un rapporto di collaborazione con il Servizio Sociale inviante. o REQUISITI RICHIESTI: Il Coordinatore dovrà avere una specifica preparazione e esperienza di almeno 3 anni di coordinamento di servizi a carattere pedagogico - educativo in possesso della Laurea in Pedagogia o altra Laurea specifica per l attività richiesta (Laurea o diploma in Servizio Sociale, Laurea in Scienze dell Educazione, Laurea in Psicologia); N. 3 Educatori (minimo richiesto) per un monte ore di prestazioni effettive non inferiore a 110 ore settimanali per n. 43 settimane annue. Nel monte ore settimanale complessivo sono comprese le ore di équipe, programmazione/verifica, supervisione, stesura dei progetti educativi individualizzati (PEI), relazioni, colloqui con i genitori, con gli insegnanti e con gli operatori degli altri servizi. o REQUISITI RICHIESTI: Laurea in Scienze dell Educazione o diploma di Educatore professionale con almeno un anno di esperienza in ambito minorile presso strutture pubbliche, istituzioni, unità di offerta sociale e/o socio-sanitaria. N. 1 Tutor per almeno n. 80 ore annue referente del gruppo delle famiglie disponibili all affido e per gli interventi di supporto alle famiglie in difficoltà. Il Tutor dovrà essere in possesso di adeguata preparazione ed esperienza oltreché di specifica Laurea (Laurea in Psicologia, Laurea in Scienze dell Educazione); N 1 Psicologico esterno all équipe per almeno n. 80 ore annue per attività di supervisione dell équipe degli operatori, dei volontari e del gruppo delle famiglie disponibili all accoglienza e/o all affido. La supervisione dovrà essere condotta da esperto/consulente con adeguata esperienza attestata dai curriculum; Eventuale altro personale da specificare nel progetto. 9

L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie competenze professionali per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione. I volontari dovranno essere prevalenti rispetto al personale dipendente. Il rapporto con personale dipendente o prestatori d opera è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia. Il personale dell'organizzazione operante a qualunque titolo risponde dell'operato esclusivamente al responsabile individuato dall'organizzazione. L Organizzazione si impegna a: a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro; b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; c) garantire la supervisione, la formazione e l aggiornamento dei volontari, degli operatori dipendenti o prestatori d opera usufruendo, anche delle proposte formative offerte dagli Enti pubblici a ciò preposti; d) trasmettere l elenco dei soci volontari e degli operatori, distinto in due prospetti, comprendenti l uno il personale volontario, l altro il personale retribuito, con l indicazione del titolo di studio e del curriculum professionale posseduto da ciascun operatore, il tipo di contratto di lavoro applicato con la specifica del livello di inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo e, per gli incarichi di lavoro autonomo professionale, la tipologia di incarico e il corrispettivo economico riconosciuto. Tali prospetti dovranno essere trasmessi all Area Servizi alla Persona entro 30 giorni dalla comunicazione di affido della gestione delle attività di cui alla presente convenzione. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata tempestivamente e comunque entro dieci giorni dal suo verificarsi. ART. 4. - PROPOSTE INTEGRATIVE MIGLIORATIVE Nell ambito dell offerta progettuale potranno essere presentate ulteriori proposte integrative migliorative finalizzate a realizzare attività ricreative, di socializzazione ed educative in periodi diversi da quelli indicati nella presente convenzione, nonché progetti, a fronte di bisogni rilevati, a favore di nuclei familiari in difficoltà personale. ART. 5. - RESPONSABILI DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI Sia l Organizzazione che il Comune sono tenute a individuare e segnalare all altra parte il responsabile della realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione. 10

L Organizzazione si impegna ad attuare in tutte le sue parti il Progetto proposto in sede di selezione pubblica per l affidamento in gestione delle attività di cui al precedente art. 1, nonché a rispettare tutte le norme previste dalla presente convenzione. L Organizzazione si impegna affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dal Comune stesso delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile individuato dall Organizzazione ogni evento che possa incidere sull attuazione dell intervento oggetto della presente convenzione. I responsabili vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti dei destinatari delle attività stesse. I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, tenendo anche conto dei riscontri relativi all attività di collaborazione tra il referente tecnico del Servizio Sociale e il Coordinatore. ART. 6. - STRUTTURE E ATTREZZATURE E RELATIVI ONERI L Organizzazione mette a disposizione la sede, gli arredi, tutti i mezzi e gli strumenti necessari per la realizzazione del progetto proposto ai sensi della presente convenzione. In particolare sono a carico dell Organizzazione: - le spese di elettricità, riscaldamento, gas, acqua e manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali della sede/sedi, compresa la pulizia degli stessi; - i collegamenti telefonici e a internet (compresa la stipulazione dei relativi contratti) e relative spese di consumo, fornitura di telefoni cellulari di servizio ai propri operatori e relative spese di consumo; - tutti gli oneri derivanti dall utilizzo degli automezzi messi a disposizione dall Organizzazione stessa per accompagnare gli utenti al Centro e viceversa e/o nei luoghi di realizzazione di progetti specifici; - supporti informatici, materiale di cancelleria, modulistica, cartelle sociali ecc. per la gestione tecnico-amministrativa; - tutto il materiale ludico-didattico necessario per le attività educative, laboratoriali, ricreative, il materiale di consumo quotidiano (es. merende, ecc.), tutti gli oneri derivanti dall organizzazione di gite e di ogni altro tipo di attività inerente l oggetto della convenzione. ART. 7. - GARANZIE E RESPONSABILITÀ - COPERTURE ASSICURATIVE L Organizzazione si assume ogni responsabilità sia civile che penale ai sensi di legge in seguito all espletamento di quanto richiesto dalla presente convenzione. L Organizzazione è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio ed ai loro beni ed a terzi nel corso dello svolgimento dell attività, imputabili alle strutture, agli strumenti utilizzati o a responsabilità dei propri operatori. 11

L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. L Organizzazione si impegna a trasmettere copia delle polizze assicurative stipulate (R.C.T., R.C.O. e R.C. auto) entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento delle attività. ART. 8. - RIMBORSO SPESE Per le attività oggetto della presente convenzione, il Comune si impegna a rimborsare all Organizzazione, ai sensi dell art. 7 della Legge n. 266/1991 e nel rispetto dell art. 5 della legge medesima, le spese sostenute per lo svolgimento delle attività, comprese quelle relative alla copertura assicurativa dei volontari, nei limiti di quanto economicamente offerto in sede di gara, ovvero annui. Il rimborso spese verrà pagato in n. 11 rate mensili (con esclusione del mese di agosto) di pari importo. La liquidazione del corrispettivo avverrà dietro presentazione di regolare nota spese, previo verifica della corretta esecuzione delle prestazioni. Ad ogni nota spese dovrà essere allegato il prospetto mensile delle ore effettuate dagli operatori. Il Comune liquiderà le note spese mensili emesse dall Organizzazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione, espletati i controlli del caso ai sensi della normativa vigente. Al fine del controllo della regolarità contributiva si consiglia di allegare alle note spesa, copia del DURC in corso di validità al fine di accelerare le procedure di liquidazione. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti a controlli finalizzati a verificare la regolarità contributiva, previdenziale e retributiva del personale, l affidataria non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo a risarcimento di danni o ad altra pretesa. Decorso un anno dall inizio delle attività, l Organizzazione, in caso di rinnovo contrattuale per le categorie dei lavoratori assunti, potrà richiedere un aumento del rimborso spese pari all incremento degli oneri diretti e indiretti previsti dal contratto per la frazione di anno interessata, fatto salvo l accertamento del rispetto del contratto stesso da parte dell Organizzazione. ART. 9. - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L Organizzazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Dovrà pertanto comunicare entro sette giorni dall inizio dell incarico: - l esistenza di uno o più conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche presso banche o presso la società Poste italiane Spa ed gli estremi identificativi del/i conto/i dedicati (Banca/Poste, Agenzia, IBAN, intestatario, etc.); - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L Organizzazione dovrà altresì provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 12

ART. 10. - VERIFICHE - CONTROLLI. RENDICONTAZIONE ATTIVITA E RISORSE IMPIEGATE Il Comune assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall Organizzazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell Organizzazione. I controlli sulla natura e sul buon svolgimento della convenzione, sono svolti dal Dirigente dell Area Servizi alla Persona o suo delegato. Eventuali modifiche e correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando l ammontare del rimborso spese di cui al precedente art. 8. saranno concordati tra i contraenti. L Organizzazione si impegna a trasmettere al Comune al termine di ciascun anno di durata della convenzione: - una relazione sull andamento tecnico della gestione delle attività, necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti. La relazione dovrà indicare la programmazione e gli obiettivi in atto, le valutazioni di efficacia degli interventi, la qualità del servizio percepita dall utenza, nonché tutti i dati rilevanti ai fini dell accertamento dello svolgimento delle attività. - una relazione contabile con specificate le spese sostenute per i costi del personale dipendente e/ o prestatore di opera, e quelle relative ai costi di gestione diversi da quelli del personale. Resta facoltà del Comune di richiedere in qualsiasi momento informazioni sullo svolgimento del servizio, attuare controlli a campione e chiedere idonea documentazione giustificativa a sostegno della rendicontazione. ART. 11. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L Organizzazione è tenuta al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza del D.Lgs. n. 196/2003. L Organizzazione si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell ambito dell attività prestata. Qualora l Area Servizi alla Persona venisse a conoscenza di atti che contravvengono il segreto d Ufficio, provvederà ad una specifica contestazione di addebito, riservandosi l adozione di ulteriori e più gravi provvedimenti. L Organizzazione dovrà comunicare, al momento della stipula della convenzione, il nominativo del titolare e del responsabile del trattamento dati. ART. 12. - SICUREZZA L Organizzazione dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 13

ART. 13. - PENALI Per ogni prestazione non erogata o erogata in modo difforme da quanto stabilito dalla presente convenzione, senza giustificato motivo, il Comune applicherà una decurtazione da un minimo di 100,00, da trattenersi sul rimborso relativo al mese successivo a quello in cui si è verificata la mancata prestazione. Viene fatta salva la possibilità di un diverso accordo tra le parti al fine di definire una adeguata compensazione. ART. 14. RISOLUZIONE Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 20 (venti) giorni per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni assunti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida. L'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 20 (venti) giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni assunti. La convenzione si risolve di diritto qualora sopraggiungano per l Organizzazione cause di carattere organizzativo e strutturale che compromettano la possibilità di attuarla o, qualora, nel corso della sua durata, l Organizzazione, per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro generale regionale del volontariato. ART. 15. CONTROVERSIE Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia. Foro competente è il foro di Monza ART. 16. SPESE CONTRATTUALI La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1, della Legge n.266/1991. 14