ACCORDO DI COLLABORAZIONE tra la Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell Est Europeo FINEST S.p.A. con sede a Pordenone, in via dei Molini, 4, codice fiscale 01234190930, capitale sociale Euro 137.176.770,15=, iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone, società soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste, in persona della propria Vice Presidente, a tale atto autorizzata in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di data 23.03.2012 (di seguito FINEST ) le Associazioni di Imprese Italiane aderenti alla Federazione Confindustria Balcani, ovvero: 1. Confindustria Romania con sede nazionale a Bucarest, presso il Bucureşti Bd. Unirii nr. 76, Bl. J3 A, Mezanin, sector 3; 2. Confindustria Bulgaria con sede in Viale Dragan Tsankov 36, 1040 Sofia; 3. Confindustria Bosnia Erzegovina, con sede in Ulica Čekaluša 39, 71000 Sarajevo; 4. Confindustria Moldova con sede in Via Bucuresti 36/2 Mun.Chisinau; 5. Associazione dell Imprenditoria Italo Macedone, con sede in Ul. Lazar Tanev 13, 1000 Skopje; 6. Sistema Confindustria Serbia, con sede in Reljina 4/3, 11 000 Belgrado; nelle persone dei rispettivi Presidenti/Delegati di seguito individuate come le parti. (di seguito Le Associazioni aderenti a Confindustria Balcani ) PREMESSO a) che FINEST, in conformità alla normativa che l ha istituita e disciplina la sua attività (Legge 19/1991 e successive modificazioni e integrazioni) ha per oggetto sociale il finanziamento e la partecipazione ad imprese e società estere e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi dell Europa centrale e balcanica nonché nei Paesi già appartenenti all Unione Sovietica, promosse o partecipate da imprese italiane aventi stabile e prevalente organizzazione nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella Regione Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano; b) che quindi FINEST è interessata ad assistere le aziende suddette nei processi attinenti la fase di internazionalizzazione anche con riguardo alle problematiche finanziarie derivanti da operazioni commerciali di export; 1
c) che FINEST intende altresì stipulare accordi con le Associazione di categoria per essere più vicina alle aziende potenzialmente beneficiarie dei servizi di cui ai punti precedenti; d) che le Associazioni aderenti a Confindustria Balcani oltre a svolgere servizi di assistenza e consulenza, alle proprie aziende associate interessate ai processi di internazionalizzazione, si pone come finalità quella di rappresentare un efficace punto di riferimento per tutte le imprese italiane che operano o opereranno nell area dei Balcani, tutelare e assistere direttamente gli interessi delle imprese associate, favorire l insediamento delle imprese del sistema confederale nell area e la loro penetrazione nei mercati, assicurare assistenza e supporto logistico per l organizzazione di iniziative di sviluppo del business dei soci, divenire un interlocutore qualificato, sulle questioni economiche, per le istituzioni italiane ed i Paesi terzi, contribuendo ad elaborare, con i competenti Organi, privati e pubblici, eventuali programmi e piani per lo sviluppo industriale nella regione balcanica, utilizzare il know-how espressione del sistema Confindustria per accrescere la sfera di influenza verso gli interlocutori esterni ed elaborare studi e ricerche, nonchè realizzare eventi, convegni e workshop sui temi di interesse degli associati; e) che il presente accordo non preclude la stipula di ulteriori accordi con altri Enti ed Associazioni da parte sia di Finest che delle Associazioni aderenti a Confindustria Balcani, in quanto non si intende in esclusiva; tutto ciò premesso e considerato come parte integrante del presente accordo, tra le Parti SI CONVIENE 1. Oggetto: servizio di assistenza informativa Il servizio di assistenza informativa offerto da FINEST avrà ad oggetto: a) orientamento alla copertura del fabbisogno finanziario volto alla realizzazione di progetti di investimento mediante l utilizzo della strumentazione offerta da FINEST ex l. 19/1991 e ex l. 100/1990, da società finanziarie regionali e/ o da istituti di credito; b) informazione e orientamento circa l offerta di garanzie fideiussorie a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese; c) informazioni sul rischio paese e sul rischio commerciale; d) informazione su prodotti di SIMEST SpA e SACE SpA, ed eventuale coinvolgimento della Stessa in caso di richiesta da parte delle Associazioni aderenti a Confindustria Balcani. 2
2. Destinatari del servizio di assistenza informativa Il servizio di assistenza informativa di cui all articolo 1 del presente accordo sarà fornito da FINEST alle aziende segnalate dalle Associazioni aderenti a Confindustria Balcani e, per quanto riguarda l Area BALCANI se rientranti tra i soggetti ammessi al supporto di FINEST ai sensi della legislazione vigente. Le Associazioni aderenti a Confindustria Balcani segnaleranno a FINEST eventuali associati che intendano avvalersi del servizio di assistenza informativa che gliene facciano apposita richiesta impegnandosi a privilegiare FINEST nelle domande di intervento relative ad investimenti nei paesi di competenza di FINEST ai sensi della legge 19/91, nonché di altre normative che supportino le PMI nelle loro fasi di internazionalizzazione. Le Associazioni aderenti a Confindustria Balcani, nell esercizio della propria normale attività, si renderanno disponibili a collaborare con FINEST per la diffusione del servizio di assistenza informativa oggetto del presente accordo. 3. Esecuzione del servizio e divulgazione informativa c/o Finest FINEST offrirà il servizio di assistenza informativa oggetto del presente accordo direttamente agli associati, su richiesta delle Associazioni aderenti a Confindustria Balcani e sotto il coordinamento stretto delle stesse. Al fine di offrire il servizio di assistenza informativa direttamente agli associati che ne faranno richiesta, FINEST garantirà, a richiesta delle Associazioni aderenti a Confindustria Balcani, assistenza. I termini e le modalità di prestazione del servizio di assistenza informativa verranno di volta in volta definiti con gli associati successivamente all individuazione del prodotto più idoneo al singolo caso, in relazione a quanto previsto al precedente art. 1). Le Associazioni aderenti a Confindustria Balcani e FINEST si coordineranno al fine di promuovere, anche tramite i propri uffici, la disponibilità dei sevizi di assistenza informativa di cui all art. 1) del presente accordo. A tal fine verrà costituito un Comitato Tecnico, la cui struttura consisterà di 5 soggetti rappresentanti sia le Associazioni aderenti a Confindustria Balcani sia FINEST, atto a preselezionare progetti meritevoli del supporto di FINEST. In aggiunta a tutto quanto sopra, le Associazioni aderenti a Confindustria Balcani e FINEST reciprocamente si impegnano a consentire l una all altra l utilizzo e la divulgazione di tutte le informazioni, notizie e comunicazioni rese pubbliche che, in relazione all attività delle medesime potessero, a giudizio di ciascuna delle parti, essere utili agli associati o alla clientela di FINEST, sempre nel rispetto della normativa vigente. A tal fine ciascuna delle parti potrà utilizzare tali informazioni, notizie o comunicazioni diffondendole anche attraverso i propri siti Internet. 3
4. Esecuzione del servizio e divulgazione informativa A fare data dalla firma del presente accordo e per tutta la sua durata, le Associazioni aderenti a Confindustria Balcani si impegnano a svolgere attività di promozione dei servizi di FINEST e di raccolta di interessi, per conto di FINEST, concordando con FINEST momenti di incontro con le imprese che manifestassero interesse per i prodotti ed i servizi offerti da FINEST. La promozione potrà svolgersi con modalità da concordare di volta in volta, fin d ora ipotizzandosi: 1. la formazione gratuita, presso le sedi di FINEST, del personale impiegato da CONFINDUSTRIA BALCANI; 2. la messa a disposizione gratuita di materiale promozionale di FINEST e di una targhetta da affiggere all ingresso della Sede di CONFINDUSTRIA BALCANI o presso le singole CONFINDUSTRIE TERRITORIALI identificarlo come FINEST; 3. l organizzazione di incontri anche in forma collettiva, per promuovere i prodotti di FINEST anche all interno di seminari e conferenze destinati ad approfondire tematiche connesse alla operatività di FINEST; 4. la condivisione e la divulgazione di informazioni e notizie, utilizzando anche i siti Internet, di FINEST e CONFINDUSTRIA BALCANI, attraverso link reciproci o spazi dedicati alle attività del partner; 5. tale attività è da intendersi bilaterale tra i sottoscrittori. 5. Ammontare del compenso pagamento La prestazione dei sevizi di assistenza informativa di cui all art. 1) verrà fornita da FINEST a titolo gratuito. Le commissioni per gli ulteriori servizi forniti da FINEST verranno fissate caso per caso da quest ultima e saranno fatturate da FINEST direttamente ed esclusivamente agli associati che ne abbiano fatto richiesta, dopo la preventivazione dei costi ed accettazione degli stessi da parte dei medesimi associati. 6. Durata dell accordo Recesso Il presente accordo entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione e avrà durata di 2 anni. E data peraltro facoltà ad entrambe le Parti di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento con preavviso da comunicare a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 7. Accordi precedenti Modifiche 4
Eventuali modifiche al presente accordo saranno valide solo se redatte per iscritto e sottoscritte dalle parti, a pena di nullità. Per quanto riguarda eventuali estensioni a nuovi servizi sarà necessario uno scambio di corrispondenza tra le parti. 8. Legge applicabile, foro competente e registrazione d uso Il presente accordo è regolato dalla legge sostanziale e processuale italiana. Ogni e qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti in merito alla interpretazione, applicazione o risoluzione del presente accordo è di competenza esclusiva del Foro di Pordenone. Le spese di registrazione del presente accordo, operazione che potrà essere effettuata anche solo in caso d uso, saranno a carico di entrambe le parti in eguale misura. 9. Segreto professionale FINEST si impegna a non divulgare notizie attinenti all attività ed alle strategie di CONFINDUSTRIA BALCANI durante e dopo la cessazione del presente accordo, di cui dovesse venire a conoscenza e a non farne uso in modo da arrecare danno e/o pregiudizio alcuno a CONFINDUSTRIA BALCANI. CONFINDUSTRIA BALCANI assicura, durante e dopo la cessazione del presente accordo, di mantenere il segreto e la massima confidenzialità su tutte le informazioni ed i dati inerenti l attività di consulenza/assistenza svolta da FINEST e a non divulgare, imitare o produrre alcun documento informativo segnalato come di provenienza di FINEST, di cui sia venuta a conoscenza nel corso del rapporto nascente dal presente accordo. 10. Clausole finali Le parti si danno espressamente e reciprocamente il consenso al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003. La circostanza che una delle parti non faccia valere in qualsiasi momento i propri diritti derivanti da una o più clausole del presente accordo, non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti, né potrà impedire di pretendere successivamente l osservanza di ogni e qualsiasi clausola contrattuale. Qualora una delle clausole del presente accordo dovesse risultare nulla o inefficace, lo stesso continuerà ad avere piena efficacia per la parte non inficiata da detta clausola. Il presente accordo racchiude l intera volontà delle parti in ordine al rapporto con lo stesso instaurato e prevarrà su ogni altro eventuale accordo od intesa in precedenza 5
concluso, che dovrà ritenersi automaticamente risolto a far data della conclusione del presente accordo. Qualsiasi patto in deroga alle disposizioni che precedono, di qualsiasi natura esso sia, sarà valido solo se redatto in forma scritta e successivo al presente accordo. Il presente accordo non può essere ceduto senza il previo consenso scritto di entrambe le parti. Nessuna esclusiva potrà sorgere dal presente accordo per nessuna delle parti. Si approvano espressamente per iscritto ai sensi degli art. 1341-1342 c.c. le seguenti clausole: 3 e 4 (Esecuzione del servizio); 5 (Ammontare del compenso Pagamento); 8 (Legge applicabile, foro competente e registrazione d uso); 9 (segreto professionale). Belgrado, lì 27 marzo 2012 FINEST IL VICE PRESIDENTE CONFINDUSTRIA BALCANI AIIM ASSOCIAZIONE DELL IMPRENDITORIA ITALIANA IN MACEDONIA CONFINDUSTRIA BOSNIA ERZEGOVINA CONFINDUSTRIA BULGARIA CONFINDUSTRIA MOLDOVA CONFINDUSTRIA ROMANIA SISTEMA CONFINDUSTRIA SERBIA 6