Le Guide. Nuove imprese, la scelta del modello più efficace. professionalità quotidiana. a cura di Riccardo Patimo

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Le Guide professionalità quotidiana Nuove imprese, la scelta del modello più efficace a cura di Riccardo Patimo Modelli societari: - S.r.l. a capitale ridotto - S.r.l. semplificata - Start-up innovativa Fonti di finanziamento Risorse umane: i contratti Agevolazioni Gestione dell insuccesso In collaborazione con Modulistica Atto costitutivo di S.r.l.s. e S.r.l.c.r. Start-up innovativa: oggetto sociale Business Plan Documentazione

Analizzare i sistemi di governance in Italia e nel resto del mondo per valutarne l impatto sulle aziende, contribuendo al dibattito e al dialogo tra il mondo professionale, quello delle imprese, quello accademico e quello legislativo nazionale ed internazionale. È questo lo scopo dell Istituto per il Governo societario: nato nel 2010 e costituito da una pluralità di soggetti che operano, a diverso titolo, nella realtà imprenditoriale, l IGS si pone come organismo imparziale e indipendente in grado di aggregare competenze e istanze trasversali per la soluzione di problemi tecnici di comune interesse. Tra i soci fondatori figurano il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, l Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la LUISS Business School e Unipol - Gruppo Finanziario.

Presentazione I nuovi tipi societari: tra business e governance Prof. Paolo Moretti Presidente dell Istituto del Governo Societario Nell attuale contesto economico, caratterizzato da una generalizzata fase recessiva in cui i governi europei sono costretti a ridurre i deficit dei bilanci pubblici senza poter intervenire efficacemente con provvedimenti diretti a sostenere lo sviluppo e la crescita economica, l avvio di nuove attività imprenditoriali costituisce il rimedio più efficace e coraggioso per superare la crisi economica. Proprio nel tentativo di superare questo momento delicato della nostra economia e di favorire sviluppo ed occupazione, soprattutto giovanile, il Governo italiano ha dato vita a tre nuovi tipi di società di capitali: le S.r.l. semplificate, quelle a capitale ridotto e le nuove Start-up innovative. Il fiorire e prosperare di nuove imprese è tipico dei periodi di crescita dell economia, in cui il dinamismo dei mercati crea continue nuove opportunità e la fiducia, nel successo di nuove iniziative, raggiunge i massimi livelli. Tali condizioni favoriscono, inoltre, il reperimento di capitali, sia a titolo di rischio che sotto forma di finanziamenti di terzi, perché si riduce il numero degli insuccessi e, anche in tale eventualità, le perdite realizzate risultano contenute. Tutto l opposto di quanto accade in questo particolare momento storico, caratterizzato da una generalizzata fase recessiva in cui i governi europei sono costretti a rispettare le norme comunitarie e a ridurre i deficit dei bilanci pubblici senza poter intervenire efficacemente con provvedimenti diretti a sostenere lo sviluppo e la crescita economica. È proprio in questo contesto, però, che l avvio di nuove attività imprenditoriali costituisce il rimedio più efficace e coraggioso per superare la crisi economica in atto. Il Governo, nel tentativo di superare questo delicato momento della nostra economia e favorire lo sviluppo e l occupazione, soprattutto giovanile, ha dato vita (in parte adeguandosi a modelli già esistenti in altri paesi europei), a tre nuovi tipi di società di capitali: le S.r.l. semplificate, quelle a capitale ridotto e le nuove Start-up innovative. Le S.r.l. semplificate e quelle a capitale ridotto rappresentano un valido strumento per fare business con il beneficio di una responsabilità limitata e con un investimento minimo per i soci sottoscrittori del capitale sociale che, infatti, può essere costituito da un solo euro. Sotto il profilo della governance, le S.r.l. semplificate dispongono, però, di minore flessibilità, in quanto l amministrazione non può essere affidata a soggetti esterni. Questo aspetto, unito ai limiti posti all età dei soci, che per legge deve essere inferiore ai 35 anni e al divieto di farvi partecipare le persone giuridiche, ne fa un modello societario destinato ad agevolare e stimolare i giovani nell avvio di attività imprenditoriali. Queste società, infatti, in virtù dei vincoli appena illustrati, beneficiano anche del contenimento dei costi di costituzione, in pratica ridotti alla sola imposta di registro. 1

L intento di stimolare i giovani a dar vita a nuove imprese appare meritevole, vista la propensione di questi a proporre idee innovative; nel contempo, però, la nuova S.r.l. semplificata non appare certo priva di rischi. Infatti, la naturale attitudine dei giovani ad accettare sfide di vario tipo può spesso portare a comportamenti poco prudenti e quindi non del tutto adatti ad affrontare mercati turbolenti e difficili come quelli attuali. Peraltro, l eventualità che tali società vengano dotate di un sindaco o di un revisore, fuori dai casi di obbligatorietà previsti dai commi 2 e 3 dell art. 2477 c.c., appare piuttosto remota. La rigidità dell atto costitutivo, che deve obbligatoriamente essere redatto in base al modello approvato con D.M. 23 giugno 2012, n. 138, non rende neppure possibile prevedere la nomina di un collegio sindacale facoltativo. Solo se l attività svolta dalla società dovesse portare al superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti previsti dall art. 2435-bis c.c. la società sarebbe costretta a nominare un organo di controllo ma proprio il capitale sociale contenuto e il divieto di usare conferimenti in natura per la sua formazione, potrebbero rendere difficile, per tali soggetti, il raggiungimento delle soglie indicate nell art. 2435-bis. Problemi simili sembrano porsi anche per le S.r.l. a capitale ridotto, destinate a soggetti più maturi (l età dei soci, in questo caso, deve essere superiore a 35 anni), per le quali valgono le regole già viste per le S.r.l. semplificate per la formazione del capitale sociale ma che, almeno, possono contare su una maggiore libertà, in termini di redazione dell atto costitutivo, e sulla possibilità di affidare l amministrazione anche a soggetti esterni. In sostanza, nelle S.r.l. con capitale a un euro, l esigenza di assicurare alle nuove imprese modelli agili e snelli per l avvio del business appare prevalente rispetto a quella di introdurre peculiari modalità di tutela dei possibili stakeholders, soprattutto nel caso delle S.r.l. semplificate in cui l amministrazione della società non può neppure essere affidata a soggetti esterni dotati di sufficiente esperienza nella gestione della impresa che si vuole avviare. Problemi del tutto diversi si pongono con le nuove Start-up innovative, il cui scopo dichiarato è quello di stimolare al massimo le imprese che vogliono sfruttare le opportunità offerte dall innovazione tecnologica. Infatti, questi soggetti per essere considerati innovativi e quindi godere dei vantaggi riservati a tali società, devono possedere i seguenti requisiti: 1) le spese per ricerca e sviluppo, senza contare quelle per l acquisto di immobili, siano superiori al 30% del maggiore tra spese totali e valore della produzione; 2) almeno 1/3 della forza lavoro complessiva sia in possesso di titolo di dottorato o stia svolgendo un dottorato presso un università italiana o straniera, oppure possegga una laurea e abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all estero; 3) la società sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all oggetto sociale o all attività di impresa. Le società che dimostrano di avere tali caratteristiche possono avvalersi di speciali strumenti 2

per soddisfare il proprio fabbisogno finanziario e godere di non poche agevolazioni nei contratti di assunzione del proprio personale. Tali benefici sono però circoscritti ai primi 4 anni di attività. Ne risulta un modello societario di tipo transitorio, destinato ad operare per un limitato periodo di tempo e al solo fine di agevolare la partenza dell attività. Queste società non subiscono limitazioni in termini di entità del capitale sociale e di tipologia dei conferimenti, né ciò sarebbe coerente con gli scopi che le hanno viste nascere, visto che l innovazione tecnologica richiede sempre forti investimenti iniziali. I nuovi modelli societari, di recente introduzione, rappresentano i provvedimenti legislativi messi in campo per tentare di superare l attuale fase recessiva dell economia. È noto, infatti, che per sostenere e incentivare la crescita occorre dinamizzare i mercati e ciò può essere fatto solo stimolando l ingresso di nuovi players che ne accettino le sfide. Il Quotidiano IPSOA, con la nuova Guida dedicata all avvio delle imprese, propone un efficace strumento di informazione per tutti coloro che intendono intraprendere una nuova attività e che devono decidere quale modello societario sia più idoneo per raggiungere gli obiettivi programmati. Nello speciale vengono, infatti, presentate le caratteristiche peculiari dei nuovi modelli societari e trattati i problemi specifici che si pongono in fase di start-up (analisi delle fonti di finanziamento e redazione del business plan) fino ad arrivare agli strumenti applicabili in caso di insuccesso, il tutto integrato con una sezione dedicata alla modulistica di supporto. L Istituto del Governo Societario, nell ambito della propria attività, dedicata allo studio e all analisi dei modelli di governance adottabili dalle aziende,intende approfondire le nuove tematiche per cercare di modernizzare le tecniche di finanziamento, organizzative e gestionali delle nuove società ai fini di Buon governo societario nell interesse di tutti gli Stakeholder. 3

I nuovi modelli societari adottabili per l avvio di un impresa S.r.l. Semplificata al via Andrea Sergiacomo È entrato in vigore il 29 agosto scorso il D.M. Giustizia n. 138/2012 che approva l'atto costitutivo standard della S.r.l. semplificata. La società deve essere costituita presso il notaio con atto pubblico; nel ricevere l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata, il notaio accerta l identità e la sussistenza delle qualità soggettive dei soci, in particolare il requisito anagrafico (la S.r.l.s. può essere costituita da persone fisiche under 35 anni) e la corrispondenza dell atto costituivo al modello standard. La S.r.l. semplificata è disciplinata dall'art. 2463-bis c.c., introdotto dall'art. 3, comma 1, D.L. n. 1/2012 (convertito in legge n. 27/2012). La norma in questione dispone anzitutto che la S.r.l. semplificata può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età. Giova evidenziare che il limite dell'età è requisito essenziale per la costituzione della S.r.l. semplificata, in mancanza del quale la costituzione della stessa non è possibile; inoltre, dal tenore letterale della norma si evince che in questa tipologia di società non possono partecipare soggetti diversi dalle persone fisiche. Le caratteristiche principali della S.r.l. semplificata rispetto alla S.r.l. ordinaria possono essere riassunte nelle seguenti: 1) la S.r.l. semplificata deve essere costituita secondo uno schema standard (vedi infra) mediante atto pubblico tipizzato conforme al modello standard cosi come indicato in Gazzetta; 2) gli amministratori della società devono essere soci; 3) è nullo il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale a soggetti diversi dalle persone fisiche oppure a persone con età superiore ai 35 anni; 4) ammontare del capitale sociale deve essere pari almeno a 1 euro; 5) il capitale deve essere interamente versato all'atto della costituzione e non può essere costituito con conferimenti in natura; 6) il versamento non deve essere effettuato in banca ma nelle mani degli amministratori; 7) la S.r.l. semplificata può essere costituita sia con atto unilaterale che plurilaterale; 8) la S.r.l. semplificata deve indicare nella propria denominazione di essere una S.r.l. semplificata. Per quanto riguarda i costi di costituzione, è prescritto che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo; si sconterà l'imposta di registro di 168 euro per la registrazione dell'atto. 4

I nuovi modelli societari adottabili per l avvio di un impresa S.r.l. semplificata, l'individuazione dell'oggetto sociale Antonio Ciccia Avvocato in Torino L'atto costitutivo delle srls deve essere redatto sulla base del canovaccio ministeriale, che prevede poche e scarne clausole. Diventa determinante a tale proposito dare pienezza di significato al campo dell'attività sociale, che rimane ovviamente indeterminato nel modello ministeriale. L oggetto sociale rappresenta la formalizzazione delle attività per il cui esercizio la società viene costituita. L oggetto sociale non necessariamente esplicita una sola attività, potendo può comprendere più attività, anche non omogenee. Il decreto Liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova modalità di costituzione di S.r.l. - denominata società semplificata a responsabilità limitata. La relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione ha evidenziato come la disposizione tenda a favorire l ingresso dei giovani nel mondo dei lavoro - prevedendo il requisito dell età fino ai 35 anni in coerenza con l art. 27 del D.L. n. 98 del 2011 (circa il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile) - mediante la loro partecipazione a strutture associative prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impedirebbero l accesso a tale tipo di strutture da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti. Si ricorda al riguardo che, allo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese soprattutto da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2012 è stato modificato il regime fiscale semplificato dei cd. contribuenti minimi che si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un attività d impresa, arte o professione o che l abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Pertanto, il beneficio del c.d. forfettone (una tassazione forfettaria del 20% per i titolari di partite IVA e i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30.000 euro) è riservato a coloro i quali hanno iniziato l'attività negli ultimi tre anni e mezzo o vorranno iniziarla adesso. Nello stesso tempo per questi ultimi il beneficio è aumentato: a decorrere dal 1 gennaio 2012, l imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5% (in luogo del precedente 20%). 5

Il regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile si applica anche oltre il quarto periodo d imposta successivo a quello di inizio dell attività, ma non oltre il periodo d imposta di compimento del 35 anno d età. In sostanza il regime fiscale agevolato si estende fino ai 35 anni, anche oltre il limite temporale dei 5 anni, per chi abbia iniziato l attività imprenditoriale in giovane età. Rimane fermo, peraltro, che chi intraprende un attività o l abbia intrapresa dopo il 31 dicembre 2007, avendo più di 35 anni di età, potrà godere del beneficio in esame entro il limite dei 5 anni. La legge stabilisce che l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico secondo un modello standard da definire con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno a 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto per la società a responsabilità limitata ordinaria, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro e essere versato all'organo amministrativo (il consiglio di amministrazione ovvero il socio o i soci nominati amministratori ex art. 2475 c.c.); 4) alcuni requisiti previsti dalla disciplina per la società a responsabilità limitata, vale a dire l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza, le persone cui è affidata l'amministrazione e l eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (ai sensi dei numeri 3), 6), 7), 8) del comma 2 dell'art. 2463); 5) il luogo e la data di sottoscrizione; 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. È vietata la cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età, determinandosi, in tali casi la nullità dell atto. Per quanto non espressamente previsto dall articolo in commento, si applica la disciplina della società a responsabilità limitata ordinaria. La costituzione della società semplificata a responsabilità limitata è divenuta operativa a 6

seguito dell'emanazione da parte del Ministro della Giustizia del D.M. 23 giugno 2012, n. 138 (in vigore dal 29 agosto 2012), con cui è stato tipizzato lo statuto standard e attraverso cui sono state individuate le modalità di accertamento delle qualità soggettive dei soci. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Infine, al Consiglio nazionale del notariato sono stati attribuiti compiti di vigilanza sulla corretta e tempestiva applicazione delle nuove norme da parte dei singoli notai. A tal fine il Consiglio pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale. L'atto costitutivo delle S.r.l.s. deve essere redatto sulla base del canovaccio ministeriale, che prevede poche e scarne clausole. Diventa determinante a tale proposito dare pienezza di significato al campo dell'attività sociale, che rimane ovviamente indeterminato nel modello ministeriale. L oggetto sociale rappresenta la formalizzazione delle attività per il cui esercizio la società viene costituita. L oggetto sociale non necessariamente esplicita una sola attività, potendo può comprendere più attività, anche non omogenee. La legge non determina in maniera tassativa l oggetto sociale, lasciato all'autonomia negoziale delle parti. Peraltro anche l individuazione dell'oggetto deve rispondere a principi generali, quali la possibilità e la liceità. Sussiste, quindi, il divieto di includere nell oggetto sociale attività contrarie a norme imperative, dovendosi tenere conto di eventuali riserve legislative a favore di determinate categorie di compagini societarie. Sussistono casi, poi, in cui la liceità dell'oggetto sociale è collegata all'esclusività dello stesso, oppure casi in cui la liceità dell'oggetto dipende da autorizzazioni di carattere amministrativo o speciali presupposti di legge, quali qualità soggettive degli amministratori. L'individuazione dell'oggetto sociale può apprezzarsi in negativo, chiarendo le conseguenze del compimento di atti estranei all'oggetto stesso, ancorchè non sia semplice distinguere l'attività gestionale consentita dall'attività extra-gestionale. Un criterio individuato in dottrina è quello per cui l'estraneità all'oggetto sociale di un atto va valutata in base al concreto rapporto di strumentalità tra lo specifico atto compiuto ed il programma economico stabilito nell'oggetto sociale. Ciò presuppone un sufficiente grado di determinazione dell'oggetto sociale nell'atto costitutivo cosicchè ogni atto gestionale possa valutarsi quale propedeutico all'effettivo perseguimento o attuazione dell'oggetto sociale. L'atto compiuto dagli amministratori in nome della società è, secondo la Cassazione, estraneo all'oggetto sociale se non è idoneo in concreto a soddisfare un interesse economico, sia pure mediato ed indiretto, ma giuridicamente rilevante della società. Con un correttivo quando si è in presenza di gruppi societari. L'appartenenza al medesimo gruppo societario consente, infatti, in linea di principio, di riconoscere connessioni 7

economiche rilevanti tra gli interessi, formalmente distinti, dei vari soggetti giuridici che compongono il gruppo e quindi è tale da giustificare attività dirette al perseguimento di un interesse che esula da quello proprio e specifico delle singole società, inteso in senso stretto, ma vi è ricompreso in senso mediato. Tuttavia, precisa la Cassazione, la mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi non è sufficiente al fine di affermare la legittimità dell'atto sul piano dei limiti imposti dall'oggetto sociale, e l'amministratore ha l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta (Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2006, n. 26325). La Cassazione ha enunciato il principio pronunciandosi in materia di costituzione di ipoteca volontaria vincolante l'intero patrimonio immobiliare, formalmente estranea all'oggetto sociale, in favore di società appartenente al medesimo gruppo: la Corte ha confermato l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale, sottolineando che l'accertamento della legittimità dell'atto, formalmente estraneo allo scopo sociale, in nome dell'interesse di gruppo e del vantaggio che dal perseguimento di tale interesse può derivare alla società partecipata, deve essere particolarmente rigoroso quando non vi sia rapporto di controllo, ma semplice rapporto di collegamento, l'atto sia formalmente privo di corrispettivo per la società che eroghi la garanzia, e il presunto interesse di gruppo non sia stato neppure enunciato al momento della costituzione della garanzia. In ogni caso la previsione del divieto per la società di compiere atti estranei all'oggetto sociale è finalizzata alla tutela dell'interesse alla corretta gestione dell'impresa, con conseguente responsabilità per gli amministratori di società di capitali, da valutare nel caso concreto. 8

I nuovi modelli societari adottabili per l avvio di un impresa La nuova S.r.l. a capitale ridotto Andrea Sergiacomo Con il D.L. n. 83/2012 è stata introdotta una nuova tipologia societaria al fine di stimolare la crescita del sistemo economico. Tale forma vede l'introduzione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto; di fatto, gli operatori del settore potranno scegliere nel rispetto delle limitazioni normative tre tipologie societarie ovverosia la S.r.l. ordinaria, la S.r.l. semplificata e la S.r.l. a capitale ridotto. In riferimento alla S.r.l. ordinaria il cui capitale minimo deve essere di 10.000 euro, appare inopportuno fornire ulteriori chiarimenti stante il fatto che tale struttura societaria trova nel Codice civile ampia illustrazione normativa. Diverso è il caso se ci si riferisce alla S.r.l. semplificata e alla S.r.l. a capitale ridotto, per le quali soltanto nell'art. 2463-bis c.c. possono rintracciarsi i dettati normativi; non vi sono, tuttavia, al momento tutti gli elementi necessari per definire in maniera adeguata il loro funzionamento. Gli elementi che contraddistinguono la S.r.l. semplificata e la S.r.l. a capitale ridotto si rintracciano soprattutto nel fatto che: - nella S.r.l. semplificata occorre un atto costitutivo standard, - nella S.r.l. a capitale ridotto l'atto costitutivo non deve essere quello standard ma deve essere adottato un atto costitutivo diverso presumibilmente come quello che si adotta per le S.r.l. ordinarie. Giova evidenziare che - seppure il legislatore faccia riferimento, anche per le S.r.l. a capitale ridotto, al comma 2 dell'art. 2463-bis c.c., che evidenzia l'adozione di uno statuto standard - tale previsione non rileva in quanto di fatto tale rimando è effettuato al fine di cogliere soltanto alcuni elementi della norma citata. La S.r.l. a capitale ridotto deve contenere l'indicazione che si tratta di una società a capitale ridotto (che, si ricorda, deve andare da 1 euro sino a 9.999,99 euro); il capitale deve essere interamente versato all'atto della costituzione nelle mani degli amministratori. Si evidenzia che per le S.r.l. ordinarie occorre versare in banca in via transitoria il 25% del capitale sociale. Caratteristica pregnante di questa società è che i soci devono essere persone fisiche che hanno compiuto dai 35 anni di età in poi; questa condizione evidenzia da subito la differenza rispetto alla S.r.l. semplificata, in cui di fatto le persone fisiche devono avere meno di 35 anni di età. 9