RESPONSABILITA TECNICHE E AGGIORNAMENTO DEI PROFESSIONISTI DELLA PREVENZIONE INCENDI



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Transcript:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza RESPONSABILITA TECNICHE E AGGIORNAMENTO DEI PROFESSIONISTI DELLA PREVENZIONE INCENDI dott. ing. Marco Di Felice Ordine Ingegneri della Provincia di Vicenza

DPR 151/2011 Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi

Decreto 05/08/2011 Procedure e requisiti per l autorizzazione e l iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell Interno (ex L. 818/1984 ora DLgs 139/2006 art. 16): modifica i requisiti per l iscrizione agli elenchi dei professionisti antincendio introduce l aggiornamento obbligatorio di 40 ore in 5 anni per i tecnici iscritti negli elenchi del Ministero dell Interno affida agli Ordini e Collegi professionali l organizzazione dei corsi di aggiornamento e la sospensione dagli elenchi dei professionisti inadempienti La validità dei corsi o seminari di aggiornamento è subordinata alla trasmissione del programma al Dipartimento VVF SP DC

Circolare del 4 ottobre 2011 Prime indicazioni sulle modalità applicative del Decreto 05/08/2011. Si precisa che le nuove materie da sviluppare nei corsi base devono avere una durata di almeno 30 ore su un complessivo di almeno 120 ore: procedure di prevenzione incendi sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA) attività a rischio di incidente rilevante

Chi sono gli iscritti agli elenchi? Il Decreto ministeriale 25 marzo 1985 individuava inizialmente come professionisti iscrivibili negli elenchi del Ministero dell'interno: Ingegneri Architetti Geometri Periti Industriali Chimici Quindi solo professionisti dell area tecnica e chimici

Attualmente invece i professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell Interno (dati ottobre 2011) sono: Tipo Professionista N professionisti % su iscritti elenchi % su iscritti ordini INGEGNERI 43.232 50,49% 19% ARCHITETTI 17.802 20,79% 12% GEOMETRI 13.233 15,45% PERITI INDUSTRIALI 9.263 10,82% AGROTECNICI 863 1,01% CHIMICI 646 0,75% AGRONOMI/FORESTALI 311 0,36% PERITI AGRARI 274 0,32% TOTALE 85.624 100,00%

Conseguenze dell introduzione dell aggiornamento obbligatorio L Ordine degli Ingegneri della provincia di Vicenza conta quasi 2200 iscritti di cui circa 800 liberi professionisti; circa 400 sono gli iscritti agli elenchi del Ministero dell Interno, quasi tutti liberi professionisti. Con l introduzione degli obblighi di aggiornamento si prevede una riduzione del numero di iscritti agli elenchi, che potrebbe anche dimezzarsi nei prossimi 5 anni, per un effetto di bonifica dovuto sia all impegno derivante dall obbligo di formazione, sia soprattutto per effetto dell evoluzione della disciplina della prevenzione incendi che diventa sempre più materia per specialisti.

Per i tecnici chi si occupano solo saltuariamente di prevenzione incendi, diventa ormai difficile ed impegnativo mantenersi aggiornati ed informati sull evoluzione tecnica e procedurale della materia, vista la consistente mole di produzione legislativa e normativa. Le circostanze porteranno quindi ad una scrematura degli elenchi, per auto selezione degli addetti ai lavori. Si auspica al pari, anche la maggiore specializzazione dei pochi rimasti a dedicarsi alla disciplina della prevenzione incendi. Quindi, come negli obiettivi del legislatore, ci attendiamo anche un elevazione del livello di qualifica e preparazione degli addetti ai lavori.

Nuovi procedimenti Anche perché il 07/10/2011 è entrato in vigore il DPR 151/2011 sulla semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi con i seguenti effetti e conseguenze: introduzione dei nuovi elenchi di attività soggette nuovi procedimenti con riduzione del carico di lavoro sui Comandi provinciali dei VVF nuova modulistica di contro, trasferimento ai professionisti di una consistente mole di responsabilità (SCIA, asseverazioni), oltre a quelle già sostenute (CERT.REI, collaudi, ecc.)

Cambia quindi il panorama delle responsabilità tecniche del professionista Il tecnico/consulente della prevenzione incendi ha tradizionalmente ricoperto un ruolo di mediazione tra committente e istituzione (Comando VVF), curando gli interessi dell uno nel rispetto delle prescrizioni dell altra, non sempre con successo. frequenti sono infatti i casi di rallentamento (anche di anni) dei tempi di messa a norma di alcune attività, a causa dell impegnativo onere economico degli adeguamenti necessari, spesso non chiari o non comunicati da subito al committente. Il tecnico cambia ora il ruolo e la posizione rispetto agli altri soggetti coinvolti: il professionista diventa responsabile ultimo del procedimento, con riferimento alla SCIA e relative asseverazioni delle attività di categoria A e B. La pratica di prevenzione incendi in categoria A e B viene chiusa dal tecnico, salvo l eventuale visita di controllo a campione da parte dei VVF. Visita di controllo che però assumerà ora un carattere ispettivo e non già di verifica finale di corrispondenza tra progetto approvato ed attività avviata.

Doppio ruolo del professionista Nel corso dell iter della pratica il professionista è indotto a rivestire il doppio ruolo di: consulente (presentazione della richiesta di valutazione del progetto) controllore (SCIA e asseverazione) a metà del gioco si scavalca la scrivania del Comando e ci si siede a fianco del funzionario!!

DPR 151/2011: prima e dopo Era comodo, prima del DPR 151/2011, presentare un progetto talvolta approssimativo o non completo, visto che poi arrivava la prescrizione del Comando VVF che sanava la non conformità Era comodo prima, nei confronti del cliente, attribuire al Comando la responsabilità di aver introdotto nel progetto dispositivi e prescrizioni economicamente onerosi quanto sarà difficile ora convincere il committente ad adottare le misure di prevenzione e protezione che gli prescriveremo, senza un confronto oggettivo ed autoritario da parte dell istituzione.

Il committente fatica ad accettare il cambio di passo introdotto dal DPR 151/2011 Esempi: autorimesse: ora attività soggette se superficie coperta >200 m 2, anche se ricoverano <9 autoveicoli; ma il D.M. 01/02/1986 andava ottemperato anche prima! diesel tank: ora attività soggette indipendentemente dal luogo di installazione e tipo di mezzi riforniti; ma il D. 19/03/1990 doveva comunque essere osservato! Rischio di assistere all asta tra i tecnici che pretendono meno, sia in termini economici che di opere di adeguamento

Responsabilità del progettista: siamo già alle sentenze Dalla sottoscrizione di un CERT-REI falso o errato deriva una responsabilità penale individuale e diretta del professionista, a prescindere dal fatto di avere ottenuto un parere favorevole al progetto da parte dell organo di vigilanza (Comando provinciale VVF) ed a prescindere dal fatto che ne sia derivato un danno conseguente.

Ulteriore selezione dei tecnici della prevenzione incendi? Anche per queste ragioni ci saranno sempre meno tecnici (non specialisti della prevenzione incendi) disposti a cimentarsi nella disciplina, lasciando ai più esperti le responsabilità delle asseverazioni e certificazioni. Ulteriore motivo per annoverare la prevenzione incendi tra le specializzazioni dell ingegneria, nell intento di qualificare sempre più la preparazione dei tecnici che si occuperanno di questa disciplina in forma esclusiva. Di qui l impegno continuo di noi tecnici per offrire al mercato una professionalità sempre più spinta e propositiva, con il supporto di Ordini e Collegi, deputati alla tenuta degli elenchi ed all organizzazione della formazione e dell aggiornamento continuo.

ma allora anche un equo compenso al professionista antincendio A fronte di questo impegno dei tecnici, si chiede al mercato di ristorare adeguatamente tanta professionalità e tali assunzioni di responsabilità. In tempi di liberalizzazione (?) e di abolizione di ogni parametro e riferimento tariffario non significa che i progetti e le consulenze perderanno il loro valore o verranno regalati Il committente scelga la sicurezza antincendio (come la sicurezza nei luoghi di lavoro, in generale) sulla base della fiducia, della qualità e della professionalità del tecnico, non già con i criteri del puro risparmio o dell elusione delle regole del gioco.

Si scelga di fare prevenzione incendi con lo stesso spirito e criterio con cui si sceglie il medico quando si hanno problemi di salute o l avvocato quando si vogliono far valere i propri diritti: non si bada a spese quando c è in gioco la nostra salute e la nostra libertà, perché quindi risparmiare sull incolumità dei lavoratori o sulla salvaguardia dei beni? La sicurezza e la prevenzione incendi sono investimenti a lungo termine, di cui non si vede il ritorno economico immediato, ma che aiutano nel tempo a non incorrere in rari ma gravi episodi catastrofici per le vite, per i beni e per la continuità delle attività produttive.

Grazie