Allegato A) Nuove procedure finalizzate al rilascio dell Attestazione della idoneità abitativa in applicazione dell art. 29, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n 286 del 25.7.1998 e s.m. e i. A cura: Settore Pianificazione Economico Territoriale Pagina 1 di 10
art. 1 Ambito di applicazione Il presente Regolamento disciplina il procedimento di rilascio di attestazione di idoneità abitativa ai soli effetti del D. Lgs. 25 luglio1998, n. 286 e ss. mm. ed ii., in tutti i casi in cui la Legge in materia di sicurezza, di immigrazione e sulla condizione dello straniero lo preveda. Il procedimento di rilascio dell attestazione di idoneità dell alloggio è subordinato alla Conformità edilizia ed agibilità (ovvero ex Abitabilità) dello stesso, quindi qualora il proprietario dell alloggio non ne sia in possesso dovrà provvedere alla richiesta dello stesso. L attestazione di idoneità dell alloggio rilasciata ai fini del D.Lgs 286/98 non costituisce Certificazione di conformità edilizia ed agibilità. L attestazione di idoneità dell alloggio rilasciata ai fini del D.Lgs 286/98 verrà rilasciata secondo le procedure previste dalla Delibera di Giunta Comunale n.. art. 2 - Struttura comunale competente Il procedimento amministrativo relativo al rilascio dell Attestazione di idoneità alloggiativa è di competenza del Settore Pianificazione Economico Territoriale. L Ufficio stranieri comunale garantisce la propria collaborazione in relazione alle competenze specifiche ed alle informazioni maturate nel corso del tempo. L Ufficio anagrafe comunale/urp collabora nella verifica dei dati anagrafici in proprio possesso. Esso ha competenza in merito all informazioni da rendere ai soggetti interessati, rilascio della modulistica occorrente, e verifica degli effettivi residenti nell alloggio. Il Responsabile del Procedimento amministrativo è il Responsabile del Settore Pianificazione Economico Territoriale. art. 3 - Procedimento di rilascio dell Attestazione L Attestazione di idoneita abitativa dell alloggio accerta ed attesta: i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione; i requisiti minimi di superficie dell alloggio in relazione al numero previsto degli occupanti (rapporto superficie/numero occupanti che l alloggio può contenere); Pagina 2 di 10
La richiesta di rilascio del certificato di idoneità abitativa dell alloggio va presentata dal proprietario dell unità immobiliare ad uso abitativo compilando in ogni sua parte l apposito Modulo predisposto dal Comune, e disponibile all Ufficio URP. Il richiedente dovrà presentare la domanda, in bollo, unitamente alla documentazione occorrente al rilascio, al Protocollo del Comune, o, in alternativa, all Ufficio URP o al Settore Pianificazione Economico Territoriale (nei soli giorni di apertura al pubblico). L Ufficio comunale ricevente provvederà a rilasciare copia dell avvenuta presentazione della domanda al soggetto richiedente; a tal fine dovrà essere presentata anche una copia della sola domanda, già compilata, che verrà restituita al richiedente con timbro di arrivo. L istanza verrà assunta al protocollo ed assegnata all ufficio competente del Settore Pianificazione Economico Territoriale. Al fine di verificare i requisiti di idoneità del soggetto richiedente e dei residenti/occupanti, copia dell istanza sarà trasmessa, a cura del Settore Pianificazione Economico Territoriale all Ufficio Anagrafe/URP, entro il termine di 10 giorni dalla presentazione della richiesta. Gli Uffici comunali destinatari dovranno fornire eventuali informazioni che possono determinare motivi ostativi al rilascio dell Attestazione di idoneità alloggiativa entro il termine perentorio di giorni 10 dal ricevimento della istanza. In particolare l ufficio Anagrafe effettuerà dei controlli volti ad accertare gli effettivi residenti nell alloggio, in base ai dati in possesso dell ufficio, e trasmetterà l elenco dei residenti all ufficio competente del Settore Pianificazione Economico Territoriale. L ufficio competente del Settore Pianificazione Economico Territoriale, a seguito dei dati trasmessi dagli altri uffici, provvederà a verificare che la domanda contenga tutte le indicazioni utili all individuazione dell alloggio, accerta la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente, e procede alla relativa istruttoria tecnico amministrativa, con riguardo alla : - verifica del possesso di titoli abilitativi/legittimanti lo stato di fatto dell unità abitativa; - verifica del possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità (ovvero ex abitabilità) riferita all unità abitativa. Nel corso dell istruttoria tecnica occorrente al rilascio del certificato richiesto potrà essere effettuato un sopralluogo nell alloggio al fine di effettuare delle verifiche, metriche e della consistenza dello stesso. Entro il termine fissato per la conclusione del procedimento di Attestazione, l Ufficio competente del Settore Pianificazione Economico Territoriale, concluderà l istruttoria di verifica ed assumerà la propria determinazione in merito all istanza. Il procedimento di rilascio dell attestazione di idoneità dell alloggio è subordinato prioritariamente alla verifica del requisito di agibilità dell alloggio medesimo. E dunque necessario che il soggetto interessato dimostri di essere in possesso del Certificato di conformità edilizia e agibilità. In caso di sua mancanza, il proprietario dell alloggio dovrà necessariamente presentare apposita istanza secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Pagina 3 di 10
Fanno eccezione gli edifici ultimati in data precedente l entrata in vigore del T.U. delle Leggi sanitarie R.D. 27.7.1934 n 1265 (entrata in vigore: 19.8.1934), per i quali dovrà essere prodotta una specifica Dichiarazione di conformità, redatta, ai sensi dell art. 481 del C.P., da tecnico professionista abilitato, che attesti inoltre la presenza dei requisiti minimi di abitabilità di seguito descritti: Dati contenuti nella domanda: - i dati anagrafici del richiedente (proprietario) completi degli estremi di un documento di riconoscimento; - il nome, cognome, grado di parentela e data di nascita dei familiari che si intendono ricongiungere o il nome e il cognome dei soggetti per i quali si intende prestare garanzia; - i dati identificativi (toponomastici e catastali) e dimensionali (Superficie utile abitabile) dell alloggio per il quale si richiede il rilascio dell attestazione di idoneità. Documentazione minima da allegare a corredo della domanda: La domanda per l ottenimento dell attestazione di idoneità dell alloggio dovrà essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione minima: - Copia della carta di identità del proprietario dell alloggio o, se straniero, del documento di soggiorno; - copia del titolo di proprietà che documenti il possesso dell alloggio da parte del richiedente; - Indicazione degli estremi del Certificato di conformità edilizia e Agibilità rilasciato o, in caso di assenza, dall istanza di rilascio del Certificato medesimo (sono fatti salvi i casi di edifici ultimati in data antecedente il 19.8.1934 per i quali è richiesta apposita Dichiarazione di conformità tecnica a firma di tecnico professionista abilitato); - Copia certificazione impianti, ai sensi del D.M. n 37/2008, ovvero dichiarazione di rispondenza per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008 (nel caso in cui non sia già agli atti del Comune, ovvero per nuovi interventi effettuati sugli impianti) - si precisa che nel caso di edifici provvisti del Certificato di agibilità rilasciato antecedentemente l entrata in vigore del D.P.R. n 425/1994 e per edifici realizzati prima del 19.8.1934, dovrà essere prodotta copia delle Dichiarazioni di conformità relative agli impianti esistenti, rilasciate ai sensi di Legge (DM 37/08), od in alternativa Collaudo tecnico redatto da professionista abilitato. Per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata redatta o non sia reperibile, fatte salve le relative sanzioni, l atto può essere sostituito da una Dichiarazione di rispondenza resa da professionista iscritto all albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in seguito a sopralluogo ed accertamenti. Per gli impianti per i quali non è necessario un progetto redatto da professionista abilitato, la Dichiarazione di rispondenza può essere emessa da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. - Copia planimetria catastale dell unità immobiliare Pagina 4 di 10
- Estremi del titolo edilizio abilitativo che legittima lo stato di fatto attuale dell alloggio (fatto salvo quanto previsto nel caso di edifici non di recente costruzione, di seguito illustrato); - Ricevuta attestante l avvenuto pagamento dei diritti di segreteria dovuti. Per gli alloggi realizzati in epoca non recente e non riconducibili a titoli edilizi abilitativi (fatta salva comunque la verifica di legittimità degli stessi degli Uffici comunali competenti), dovrà essere inoltre prodotta la seguente ulteriore documentazione: - Documentazione attestante l epoca del fabbricato (dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal proprietario e dal tecnico abilitato e resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui viene attestato l anno di ultimazione dell immobile); - Elaborato grafico (pianta alloggio) firmato da tecnico abilitato in scala adeguata, con l indicazione di: vani, dimensione degli stessi, rapporti aeroilluminanti, altezze degli ambienti, superficie utile abitabile (Sua) complessiva; - Dichiarazione di conformità tecnica resa da tecnico professionista abilitato che asseveri, ai sensi dell art. 481 del C.P., che lo stesso non è stato oggetto di interventi successivi di cui all art. 21 L.R. 31/2002 (per cui sarebbe stato necessario richiedere il Certificato di conformità edilizia ed agibilità) e che abbiano influito sulla statica dell edificio, tali da determinare nuovo deposito di calcoli statici e collaudo statico, ed altresì attestante i requisiti minimi di abitabilità dell unità immobiliare (di seguito specificati). Contenuti della Dichiarazione di conformità tecnica: la dichiarazione redatta, ai sensi dell art. 481 del C.P., da tecnico professionista abilitato, è da produrre nel caso l istanza di Attestazione riguardi edifici ultimati in data precedente l entrata in vigore del T.U. delle Leggi sanitarie R.D. 27.7.1934 n 1265 (entrata in vigore: 19.8.1934). Nella Dichiarazione dovrà essere attestata la presenza dei seguenti requisiti minimi di abitabilità: - accesso all'edificio e all'abitazione sicuro sotto l'aspetto statico ed illuminato; - idoneità statica complessiva dell edificio; - disponibilità di un servizio igienico dotato di almeno un lavabo, wc e doccia, aerato direttamente (o con ventilazione forzata se cieco) e dotato di allacciamento idrico ed alla fognatura nera recapitante in rete fognaria pubblica ovvero, previo idoneo trattamento di depurazione, in acque superficiali; - altezza minima media dei locali 2,4 metri; - locale cucina dotato di aerazione diretta, ed in caso di uso di apparecchi funzionanti a gas, di ventilazione permanente verso l'esterno; - allacciamento idrico, fognario ed elettrico (dotato a valle del contatore di interruttore magneto-termico differenziale salvavita da 30 ma, con assenza di parti elettriche in tensione a vista accessibili); Pagina 5 di 10
- impianto di riscaldamento. In presenza di riscaldamento autonomo funzionante con apparecchi a gas, il tecnico professionista incaricato dovrà in particolare accertare e dichiarare che: - il locale dove è installato l'apparecchio è dotato di ventilazione permanente verso l'esterno e di condotto di evacuazione dei fumi all'esterno; In alternativa dovrà essere precisato se: - l alloggio è dotato di impianto di riscaldamento centralizzato - l alloggio è dotato di impianto di riscaldamento autonomo con apparecchi elettrici. Infine dovrà essere dichiarato: - di aver accertato anche la funzionalità e non solo l'esistenza dei requisiti di cui ai punti precedenti. Per tutti gli impianti installati dovrà comunque essere presentata Dichiarazione di rispondenza resa da professionista abilitato o da altro soggetto abilitato ai sensi di legge, ovvero, se installati dopo il 27/03/2008, Dichiarazione di Conformità, resa ai sensi del DM n. 37/08. Modalità di accertamento della consistenza e delle caratteristiche igienico-sanitarie degli alloggi Si possono prospettare le seguenti casistiche: 1 Caso: Richiesta di idoneità abitativa afferente unità immobiliare il cui stato di fatto è riconducibile ad un titolo edilizio abilitativo: In questa fattispecie è sufficiente che il richiedente indichi nella domanda di attestazione gli estremi del titolo edilizio abilitativo legittimante lo stato di fatto dell unità immobiliare. Trattandosi di unità immobiliari delle quali il Comune dispone agli atti di copie di elaborati grafici, connesse a relative pratiche edilizie, non è fatto obbligo al richiedente di allegare copia del progetto dell alloggio, occorrente per l individuazione dei parametri dimensionali utili alla valutazione del rapporto superficie/numero occupanti dell alloggio, e degli altri requisiti igienico-sanitari principali. 2 Caso: Richiesta di idoneità abitativa afferente unità immobiliare il cui stato di fatto non è riconducibile ad un titolo edilizio abilitativo: Nel caso non sia presente agli atti del Comune nessun elaborato grafico legittimante lo stato di fatto dell alloggio, dovrà essere allegata alla domanda un elaborato grafico rappresentativo della pianta dell alloggio medesimo in scala minima 1:100, debitamente quotata, con riportate le destinazioni dei locali, le altezze, le superfici nette, le dimensioni Pagina 6 di 10
delle aperture ed i rapporti aero-illuminanti, redatta da tecnico abilitato e sottoscritta dal proprietario. Inoltre in quest ultimo caso dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario congiuntamente al tecnico abilitato, con cui si attesti l epoca di realizzazione dell immobile. Modalità di accertamento della conformità edilizia e agibilità degli alloggi Si possono prospettare le seguenti casistiche: 1 caso: il Certificato di abitabilità, è stato rilasciato ai sensi delle disposizioni di legge previste dal T.U. delle Leggi sanitarie R.D. 27.7.1934 n 1265 (entrata in vigore: 19.8.1934): in questo caso l Ufficio verificherà cha la domanda sia accompagnata anche dai seguenti documenti: - Planimetria catastale; - Certificato di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme in materia vigenti, ovvero, per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008, in sostituzione dichiarazione di rispondenza resa da professionista abilitato o da altro soggetto abilitato ai sensi di legge. 2 caso: il Certificato di abitabilità, è stato rilasciato ai sensi delle disposizioni di legge previste dal D.P.R. n 425/1994: in questo caso non occorre integrare nessuna documentazione. 3 caso: il Certificato di abitabilità, è stato rilasciato ai sensi delle disposizioni di legge previste dalla Legge Regionale n 31/2002: non occorre integrare nessuna documentazione. 4 caso: edifici non in possesso di Certificato di conformità edilizia ed agibilità (ex Abitabilità): in questi casi dovrà essere richiesto di rilascio del Certificato di conformità edilizia ed agibilità ai sensi dell art. 21 della L.R. 31/2002 e ss. mm. ed. ii, presentata con le modalità di cui alla stessa Legge regionale e del Regolamento Urbanistico Edilizio vigente. Caso di edifici ultimati ante 19/08/1934 Nel caso di immobile ultimato antecedentemente all entrata in vigore del Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934 (in vigore dal 19/08/1934) e non oggetto di successivi interventi edilizi per cui ai sensi delle nome in vigore sarebbe stato obbligatorio richiedere il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, l Ufficio verificherà che la domanda sia accompagnata anche dai seguenti documenti: - dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal proprietario e dal tecnico abilitato e resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui viene attestato l anno di ultimazione dell immobile; - dichiarazione di Conformità tecnica resa da tecnico professionista abilitato che asseveri, ai sensi dell art. 481 del C.P., che lo stesso non è stato oggetto di interventi successivi di cui all art. 21 L.R. 31/2002 (per cui sarebbe stato obbligatorio richiedere il Pagina 7 di 10
certificato di conformità edilizia ed agibilità) e che abbiano influito sulla statica dell edificio, tali da determinare nuovo deposito di calcoli statici e collaudo statico, ed altresì attestante i requisiti minimi di abitabilità dell unità immobiliare così come previsti dalla delibera di Giunta n. 31/2010; - planimetria catastale; - dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme in materia vigenti (DM n. 37/2008), ovvero, per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008, in sostituzione dichiarazione di rispondenza resa da professionista abilitato o da altro soggetto abilitato ai sensi di legge. Certificazioni degli impianti Per tutti gli impianti installati nell alloggio deve essere presentata la rispettiva dichiarazione di conformità, ovvero il certificato di collaudo, ai sensi del D.M. n 37/2008 e ss. mm. ed. ii. Per gli impianti eseguiti prima del 27/03/2008, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata redatta o non sia reperibile, fatte salve le relative sanzioni, l atto può essere sostituito da una dichiarazione di rispondenza resa da professionista iscritto all albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in seguito a sopralluogo ed accertamenti. Per gli impianti per i quali non è necessario un progetto redatto da professionista abilitato, la dichiarazione di rispondenza può essere emessa da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Termine per la conclusione del procedimento: Il termine per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell Attestazione di idoneità dell alloggio è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di assunzione dell istanza al protocollo generale. L Ufficio competente potrà interrompere il termine per una sola volta, comunicando all interessato, entro giorni 15 (quindici) dall assunzione dell istanza al protocollo, la necessità di acquisire eventuale documentazione carente. Il procedimento risulterà altresì interrotto qualora risulti necessario il previo ottenimento del Certificato di conformità edilizia ed Agibilità, secondo quanto disciplinato dal RUE, fino alla data del suo rilascio. E comunque fatta salva la possibilità di avvalersi di quanto disposto dall art. 22, comma 7 bis della L.R. n 31/2002, che prevede la facoltà, da parte dell interessato, di presentare una dichiarazione redatta da professionista abilitato, corredata da certificazione di conformità dei lavori eseguiti, con la quale si attesta che sono state rispettate le norme vigenti in materia edilizia. In tale caso la ricevuta dell avvenuta presentazione, rilasciata Pagina 8 di 10
dallo Sportello unico per l edilizia, costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità ed i termini del procedimento finalizzato al rilascio dell Attestazione di idoneità alloggiativa non vengono interrotti. Decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che il richiedente abbia prodotto la documentazione richiesta, il procedimento si intende archiviato per mancato interesse. art. 4 - Requisiti minimi di abitabilità e dimensionali degli alloggi Si assumono come riferimento i requisiti prestazionali stabiliti dal RUE. Sono fatti salvi i casi relativi ad alloggi per i quali è sufficiente il rispetto dei requisiti minimi di abitabilità descritti al precedente articolo 2 (Procedimento di rilascio Dichiarazione di conformità tecnica). Ai fini della misurazione della superficie degli alloggi, si assume come parametro la definizione di Superficie utile abitabile (Sua), così come definita dal RUE vigente, che all art. 2.1.4, comma 1, recita testualmente: La superficie utile abitabile residenziale dell edificio è data dalla somma delle superfici di pavimento degli alloggi misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi ed al netto delle superfici non residenziali. La definizione è applicabile all uso U.1 (residenza), residenza collettiva (U.3), residenza agricola (A.1), nonché alle parti di edificio destinato alla residenza di custodia. Fanno parte della Sua, ai soli fini urbanistici, le superfici di soffitte/sottotetti di nuova realizzazione che non rispettino tutti i requisiti o caratteristiche che determinino l esclusione dalla Sua/Snr indicati al comma 3 seguente Le dimensioni minime degli alloggi richieste per ospitare i cittadini stranieri che intendono richiedere l attestazione della idoneità degli stessi, devono rispettare le seguenti misure, in applicazione del RUE, del D.M. 5.7.1975 e degli indirizzi emanati dalla Provincia di Modena: Alloggi monolocali: 1 persona mq 28,00 2 persone mq 38,00 Alloggi: 1/2 persone mq 38,00 3 persone mq 47,00 4 persone mq 52,00 Per ogni abitante successivo al quarto, sono richiesti mq 10 in più, nel rispetto della disciplina contenuta nel D.M. 5.7.1975. Pagina 9 di 10
La composizione minima prescritta per un alloggio (non monolocale) deve prevedere comunque la presenza di: - Soggiorno di mq 14,00 minimi (oltre allo spazio per l angolo cottura); - Camera singola di mq 9,00 minimi (oppure di mq 14,00 minimi se matrimoniale); - Bagno di mq 4,00 minimi. La misurazione delle superfici potrà avvenire con una tolleranza massima del 5%. art. 5 - Controlli I controlli saranno effettuati in conformità alle procedure operative di controllo ordinarie relative ai Certificati di conformità Edilizia e Agibilità già previste per gli interventi edilizi sottoposti a verifica, così come stabilito dall allegato G del RUE. Pertanto saranno sottoposte ad un controllo a campione minimo del 10% tutte le richieste di attestazione di idoneità alloggi presentate dopo la data di entrata in vigore dei presenti criteri. art. 6 - Validità dell Attestazione di idoneità alloggiativa L attestazione di idoneità alloggiativa conserva una validità di mesi 6 (sei) dalla data del suo rilascio. art. 7 - Diritti di segreteria A fronte di una attività istruttoria del Settore Pianificazione Economico Territoriale, che implica una verifica tecnico-amministrativa articolata che coinvolge altri Uffici comunali appartenenti ad altri Settori, è dovuto, per ogni richiesta di attestazione di idoneità, il versamento del diritto di segreteria di 30,00 (trenta/00), da corrispondere anticipatamente secondo le modalità stabilite dall Ente. Restano validi i diritti di segreteria già dovuti in relazione al rilascio del Certificato di Conformità edilizia e Agibilità, qualora richiesto. art. 8 - Periodo transitorio entrata in vigore I procedimenti relativi alle richieste non evase di attestazione di idoneità alloggiativa presentate prima dell approvazione del presente Regolamento, verranno conclusi in attuazione della previgente regolamentazione comunale. Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore l 1.3.2011. Dall entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia i criteri contenuti nella Deliberazione di Giunta comunale n 86 del 24.5.2001. Pagina 10 di 10