POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ED ALTRI RISCHI (KASKO DIPENDENTI) stipulata tra la. Azienda Sanitaria Locale n 4 Chiavarese



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POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ED ALTRI RISCHI (KASKO DIPENDENTI) stipulata tra la Azienda Sanitaria Locale n 4 Chiavarese e l'impresa di Assicurazioni: e le Coassicuratrici: Decorrenza: ore 24,00 del 31/12/2008 Scadenza : ore 24,00 del 31/12/2011 1

DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: CONTRAENTE : il soggetto che stipula il contratto di assicurazione SOCIETA : la Compagnia Assicuratrice ASSICURATO : il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia Assicuratrice RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice in caso di sinistro FRANCHIGIA : l importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato SCOPERTO : la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell Assicurato ACCESSORIO : parte secondaria, complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto i profili della sicurezza o del comfort OPTIONAL : accessorio fornito dalla casa costruttrice all atto dell acquisto, con supplemento al prezzo base di listino AUDIO-FONO-VISIVI : l installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, mangianastri, lettori CD, televisori, registratori ed altri apparecchi similari), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino; DEGRADO : deprezzamento dovuto all età o allo stato di conservazione del mezzo 2

Art.1) Durata della polizza NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Il presente contratto si intende stipulato per la seguente durata dalle ore 24.00 del 31.12.2008 fino alle ore 24.00 del 31.12.2011, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Ove, in base alle proprie valutazioni, il Contraente lo ritenga opportuno e se compatibile con la normativa vigente, è tuttavia in facoltà di quest ultimo richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, con lettera raccomandata da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza. E comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna in tal caso a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza. Art.2) Veicoli assicurati La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli (comprese le parti accessorie e gli optionals stabilmente incorporati) utilizzati dai dipendenti, medici a rapporto convenzionale, direttori e membri del collegio sindacale (collegio dei revisori), intestati agli stessi al P.R.A. (o ai loro familiari conviventi, come risultanti dallo stato di famiglia), in occasione di trasferte o per adempimenti di normale servizio e /o di ufficio, oppure per ragioni di servizio di pronta disponibilità (urgenza e/o reperibilità). La garanzia è prestata soltanto in presenza di apposita autorizzazione, rilasciata preventivamente dall azienda, all uso del mezzo. Art.3) Descrizione dei veicoli assicurati Per l'identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente che, su richiesta della Società, si impegna a fornirla per le necessarie verifiche. Art.4) Calcolo del premio Il premio finito anticipato viene calcolato come segue: Totale KM preventivati 100.000 x Euro/km...... = Euro, che costituisce il premio minimo di polizza per ogni annualità assicurativa. Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, o periodo di minor durata del contratto, il premio verrà regolato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi dalle persone di cui all Art. 2 nel periodo interessato, che il Contraente si impegna a comunicare alla Società nei termini e modi previsti dal successivo Art. 5. 3

Art.5) Decorrenza dell Assicurazione, pagamento e regolazione del premio L' assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 del c.c., entro 30 giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Il premio annuo convenuto sarà corrisposto dal Contraente, senza applicazione di alcun sovrappremio, in 2 rate semestrali di pari importo, scadenti rispettivamente alle ore 24.00 del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni annualità assicurativa. Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, 1'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società od alla Sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza. Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo corrispondente indicato all Art. 4 che precede ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Art.6) Rischi assicurati Si intendono assicurati i danni di seguito precisati, verificatisi in occasione dell'utilizzo per servizio dei veicoli di cui all'art.2. 4

6.1 Danni accidentali La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada. In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro come risultante dall'art.10.3. In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro come risulta dall'art.10.3, dedotto il valore di recupero. Esclusioni: La garanzia non opera: - per i danni a causa di traino attivo o passivo, nonchè di manovra a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuori strada; - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuto all uso di sostanze stupefacenti. Resta peraltro inteso che la polizza sarà ugualmente operante qualora il conducente sia munito di patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro; - se il veicolo è utilizzato per attività illecite; - durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove; - per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento; - per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività. 6.2 Eventi sociopolitici e naturali La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi. La Società inoltre risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, allagamenti, fulminio, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve. Il valore del danno (totale o parziale) risarcibile, verrà determinato secondo le modalità menzionate all'art.10. 6.3 Caduta di aeromobili od altri corpi volanti La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonchè meteoriti e relative scorie possono cagionare ai veicoli assicurati. 6.4 Rottura cristalli La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 516,00= per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. 6.5 Incendio La Società risponde dei danni subiti dai veicoli assicurati a seguito di incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell impianto di alimentazione. 5

6.6 Furto E compreso in garanzia il furto dei veicoli assicurati. Art.7) Massimo indennizzo La Società non indennizzerà per singolo veicolo somma superiore a Euro 15.500,00= per singolo sinistro e per ogni mezzo assicurato a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale, a deroga completa dell art. 1907 Codice Civile. Art.8) Soccorso stradale La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 260,00= per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui al precedente Art. 6. Art.9) Scoperto/Franchigia In caso di sinistro graverà sulla somma indennizzabile a termini di polizza uno scoperto pari al 10% con un minimo di franchigia di 155,00= per ciascun sinistro. Resta inteso che la Società liquiderà all Assicurato l importo indennizzabile al netto dello scoperto o franchigia di cui sopra. Art.10) Denuncia e criteri di liquidazione dei sinistri 10.1 Denuncia del sinistro In caso di sinistro il Contraente deve inoltrare la denuncia scritta alla Società entro 15 giorni da quando il competente ufficio ne ha avuto conoscenza. 10.2 Pagamento dell'indennizzo Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici o di furto). 10.3 Perdita totale - Tabella Indennizzi - Clausola Arbitrale Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro. In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'assicurato: - il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione; - il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi. Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due Periti, uno per parte. Tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle 6

parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito è ripartita a metà. Art.11) Colpa grave dell'assicurato La Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell'assicurato. Art.12) Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonchè per i paesi previsti dalla "carta verde". Art.13) Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 120 giorni, rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia dell'impresa stessa a valersi della facoltà di recesso. Art.14) Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali le Parti sono tenute devono essere fatte per iscritto. Art.15) Foro competente Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente. Art.16) Altre assicurazioni Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C., ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. Art.17) Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio- Buona Fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli ari. 1892-1893 -1894 C.C.. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato, così come di una circostanza eventualmente aggravante il rischio ai sensi dell art. 1898 del C.C., sia durante il corso della validità della presente polizza che all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo semprechè 7

tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato. Art.18) Diritto di surrogazione La Società conserva il diritto di surrogazione, spettantele ai sensi dell art. 1916 del C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti degli Assicurati e dei trasportati. Art.19) Imposte Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto o atti discendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dall'impresa. Art.20) Rinvio alle norme di legge Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di legge. Art.21) Coassicurazione e delega Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni. Si dà e si prende atto che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici. Art.22) Obblighi informativi della Società per i sinistri La Società alle scadenze del quarto mese successivo ad ogni annualità assicurativa si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso: numero del sinistro; data di accadimento; data di denuncia; tipologia di avvenimento; importo pagato; importo riservato; importo franchigia; data del pagamento o della chiusura senza seguito ; sinistri respinti (possibilmente mettendo a disposizione le motivazioni scritte) Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. 8

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente possibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. LA SOCIETA IL CONTRAENTE...... 9

ASL n. 4 Chiavarese SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 6) L'Impresa di Assicurazioni sottoscritta presenta offerta per l'aggiudicazione del contratto di Assicurazione: Danni Accidentali ai veicoli di Dipendenti in occasione di missioni o adempimenti di servizio (Kasko) nei seguenti termini: CALCOLO DEL PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO Preventivo Km annui, percorsi in missione di servizio: Km. 100.000 - Premio lordo unitario per Km - Premio annuo lordo anticipato (minimo annuo) (in cifre) (in lettere) Il premio annuo convenuto sarà corrisposto dal Contraente, senza applicazione di alcun sovrappremio, in 2 rate semestrali di uguale importo scadenti rispettivamente alle ore 24.00 del 31/12 e del 30/6 di ogni annualità assicurativa. Quota di ritenzione % Quota di ritenzione % (Delegataria / Mandataria) (Coassicuratrice / Mandante) LA SOCIETA' (1) (1) L Offerta Economica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell Impresa offerente o da procuratore fornito di idonei poteri 10