Direzione Regionale della Toscana



Documenti analoghi
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi. Dispone

Risoluzione del 26/08/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

I regimi contabili: obblighi, opzioni e revoche a cura di Daniele Fezzardi

The Hub Trentino Alto Adige

Le novità normative introdotte restringono notevolmente la platea dei soggetti che potranno continuare ad applicare l attuale regime dei minimi.

SCELTA DEL REGIME FISCALE

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

STUDIO ACCARDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA NUOVO REGIME DEI MINIMI

I REGIMI FISCALI E CONTABILI IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

START UP PROFESSIONALE PROFESSIONE PSICOLOGO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI FISCALI E CONTABILI

QUADRO SINOTTICO CONCERNENTE LE MODIFICHE AL REGIME DEI MINIMI DI CUI ALL'ART. 27 DEL D.L. N. 98/2011

REGIME FISCALE PER CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI. revisione del sistema di tassazione e nuovo regime contributivo per le imprese di minori dimensioni

CIRCOLARE N.24/E. Roma,30 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Regime fiscale agevolato per autonomi

ATTUALMENTE SONO 5 I REGIMI CONTABILI VIGENTI, OGNUNO DEI QUALI SI DISTINGUE PER OBBLIGHI CHE NE DERIVANO E PER I SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRVI.

N. 33 FISCAL NEWS Il regime degli ex minimi. Premessa. La circolare di aggiornamento professionale

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

CONTRIBUENTI MININI E SUPERMINIMI

1. Termini per la presentazione delle dichiarazioni tramite le banche o gli uffici postali e per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2001.

Studio Aldrovandi. Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2013 AL 15 MARZO 2013

SCRITTURE E REGIMI CONTABILI

OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

ONLUS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

OGGETTO: Proroga dei termini di versamento collegati alle dichiarazioni dei redditi 2011 Differimento delle scadenze di agosto 2011

Rag. VITO MAURIZIO CULICCHIA - Commercialista - Revisore dei Conti

Art. 2 Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011

Circolare N. 2 del 8 Gennaio 2015

IL NUOVO REGIME DEI MINIMI A CONFRONTO

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

Studio Tributario e Societario

Circolare Studio Prot. N 10/15 del 03/03/2015

Art. 27 del decreto legge n. 98 /2011 della manovra correttiva: regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Circolari per la Clientela

RISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

RISOLUZIONE N. 84/E QUESITO

PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

Agevolazioni fiscali per le nuove iniziative e per investimenti nell Energy Saving

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

News per i Clienti dello studio

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

COMUNICAZIONE IVA 2010 E CHIARIMENTI UFFICIALI PER COMPENSAZIONI IVA

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

Alle ditte Clienti Loro sedi. Oggetto: Informativa n. 8 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione;

La notizia in breve. UNICO 2011: è ufficiale la proroga dei versamenti

I termini di stampa dei registri e libri contabili

VADEMECUM PER L APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, , Ascoli Piceno (AP) info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E

Imprese: nuovi limiti per la contabilità semplificata

TUTTE LE DATE DI RIFERIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2005 E PER I VERSAMENTI DELLE RELATIVE IMPOSTE

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

Oggetto: Nuove modalità di versamento dell imposta di bollo su documenti informatici

Risoluzione n. 114/E

RISOLUZIONE n. 85/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

NOVITA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE. NUOVE IPOTESI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO. Luca Mariotti Dottore Commercialista

LA FISCALITA DELLE PMI

1)RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI AMBITO FISCALE (Articolo 13-ter, D.L. n. 83/ Circolare n. 40/E dell 8 ottobre 2012 )

Compensazioni crediti Irpef, Ires, Irap e addizionali: visto di conformità obbligatorio sopra euro

NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Nuovi minimi, le istruzioni del Provvedimento attuativo

Oggetto: cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo

Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

SCADENZARIO PER LE ASD APRILE

RIEPILOGO SULLA COSI DETTA CEDOLARE SECCA LEGISLAZIONE DOTTRINA - RISPOSTE A QUESITI FAC SIMILI.

Dottore Commercialista

Transcript:

Direzione Regionale della Toscana IL REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13 legge n. 388/2000) GENNAIO 2008

SOGGETTI AMMESSI Possono beneficiare del regime agevolato in esame: le persone fisiche che iniziano un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 53 e 55 del d.p.r. n. 917/1986; le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del citato d.p.r. n. 917/1986; in tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta dal titolare dell'impresa. MODALITA PER USUFRUIRNE I soggetti che intendono avvalersi del regime fiscale agevolato comunicano la scelta operata in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, utilizzando il modello con il quale si richiede la partita Iva (mod. AA9/8). CONDIZIONI PER USUFRUIRNE Le condizioni per poter usufruire del regime fiscale agevolato sono quattro: il soggetto non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, un'attività artistica, professionale o d'impresa, fatte salve le ipotesi di praticantato obbligatoriamente previsto ai fini dell'esercizio di arti o professioni. La semplice apertura di partita IVA non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato del presente articolo, occorrendo a tal fine l'effettivo esercizio dell'attività; la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Viene considerata mera prosecuzione dell'attività in precedenza esercitata quella che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità (utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti); l'ammontare dei compensi non deve superare il limite di euro 30.987,41 per l'attività professionale o artistica ovvero l'ammontare dei ricavi non deve superare il limite di euro 30.987,41 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di euro 61.974,82 per le imprese esercenti altre attività (la condizione deve essere dichiarata nel modello AA7 di inizio attività e l importo non deve essere ragguagliato all anno); siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi. DURATA Il regime agevolato si applica al periodo d'imposta in cui l attività è iniziata ed ai due successivi. 2

AGEVOLAZIONI FISCALI Il regime agevolato prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell IRPEF pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o del reddito d impresa determinato nei modi ordinari. L imposta viene versata unicamente a saldo (non sono dovuti acconti) entro i termini ordinari ed è rateizzabile. Sul reddito soggetto ad imposta sostitutiva, inoltre, non sono dovute le addizionali regionali e comunali IRPEF. Nel caso di compensi ordinariamente soggetti a ritenuta d acconto, i sostituti d'imposta che li corrispondono ad un soggetto che fruisce del regime agevolato non devono operare la ritenuta (in tal caso sulla fattura o parcella dovrà essere indicato prestazione non soggetta a ritenuta d acconto ai sensi dell art. 13 della legge 388/2000 ). SEMPLIFICAZIONI CONTABILI I soggetti ammessi al regime agevolato sono esonerati: dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'irap e dell'iva; dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'iva; dal versamento dell'acconto annuale dell'iva; dal versamento delle addizionali comunali e regionali all'irpef. Restano fermi, invece, i seguenti obblighi: conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; fatturazione e certificazione dei corrispettivi, ove prescritto; presentazione delle dichiarazioni annuali; versamento dell'acconto e del saldo dell'irap; tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (libro matricola e gli altri libri imposti dalla legislazione sulla lavoro). 3

DECADENZA Il regime agevolato cessa di avere efficacia ed il soggetto è assoggettato a tassazione ordinaria a decorrere: dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano euro 30.987,41 ovvero euro 61.974,83 per le imprese aventi per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50% tali importi (cioè euro 46.481,12, o euro 92.962,25 per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi); in tale caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito di lavoro autonomo o d impresa conseguito nel periodo d'imposta. Una volta decaduti dal regime agevolato è necessario adempiere tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte dirette, IRAP ed IVA. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Inoltre, ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale in esame si applicano le norme inerenti gli studi di settore. Pertanto, nel caso in cui nei periodi d'imposta successivi al primo il risultato degli studi di settore sia superiore al limite dei compensi indicati si decade dall'agevolazione. In ogni caso, il soggetto che fruisce dell'imposta sostitutiva senza averne titolo è assoggettabile alle sanzioni previste dal d.lgs. n. 471 del 1997 in materia di infedele dichiarazione. TUTORAGGIO I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato in esame possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell Agenzia delle Entrate. L assistenza dell Ufficio viene richiesta al momento dell apertura della partita IVA, compilando un apposito modulo. Contestualmente deve essere richiesta la prima parte del Pincode e la password di accesso ai servizi telematici (Fisconline). Il soggetto tutorato deve provvedere ad inserire trimestralmente, attraverso il programma RFA Web, disponibile sui servizi telematici del portale dell Agenzia delle Entrate, i dati contabili delle operazioni effettuate (compensi e spese ai fini delle imposte sui redditi, operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ai fini dell IVA), ed a validarli entro il 10 del mese successivo a ciascun 4

trimestre, a pena di decadenza dal tutoraggio. Il Sistema informativo dell'agenzia delle Entrate consente di: elaborare i dati contabili trasmessi dal contribuente; liquidare le imposte; predisporre i modelli F24 per il versamento delle imposte eventualmente dovute; predisporre il modello per l'eventuale richiesta del rimborso dell'iva; predisporre i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attività esercitata dal contribuente. PER SAPERNE DI PIU Art. 13 legge n. 388/2000 Circolare 7/E del 2001; Circolare 8/E del 2001; Circolare 23/E del 2001; Circolare 37/E del 2001; Circolare 57/E del 2001; Circolare 59/E del 2001; Circolare 86/E del 2001. Redazione: Ufficio di Firenze 3 Progetto grafico: Area di Staff DR Toscana Ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it La guida è consultabile anche su http://toscana.agenziaentrate.it 5