1. qualità del sito; 2. consumo di risorse; 3. carichi ambientali; 4. qualità ambientale indoor; 5. qualità del servizio.



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Transcript:

Il Quadro Normativo sulla Sostenibilità ambientale sviluppato dall Assessorato Politiche per la Casa, Terzo Settore, Servizio Civile e Tutela dei Consumatori, può sintetizzarsi come segue: - Legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (BUR 07/06/2008 n. 21), dal titolo Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia ; (con tale legge si abroga la Legge regionale 8 novembre 2004, n. 15 (BUR 10/11/2004 S.O. n.5), dal titolo Disposizioni per favorire l impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici ). - Deliberazione Giunta Regionale 5 febbraio 2010, n.72 (BUR 13/03/2010 S.O. n. 50), dal titolo Legge regionale n. 6 del 27 maggio 2008. Presa d atto del documento denominato Schema di Regolamento regionale «Sistema per la Certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia e l accreditamento dei soggetti certificatori». - Deliberazione Giunta Regionale 5 marzo 2010, n. 133 (BUR 20/03/2010 n. 11 S.O. 59), dal titolo Adozione del Protocollo ITACA Regione Lazio Residenziale e del Protocollo ITACA Regione Lazio non Residenziale, ai sensi della Lr 6 27 maggio 2008, Capo III, art. 7, c. 4. - Deliberazione Giunta Regionale 7 agosto 2009, n. 634 (BUR 28/11/2009 n. 44), dal titolo Approvazione dei criteri relativi al Protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all art. 7 della legge regionale 7 giugno 2008, n. 6 e definizione successivi adempimenti. Lo strumento per dare applicazione ai contenuti dei provvedimenti sopra elencati è il Protocollo ITACA Regione Lazio, il quale a sua volta, può essere utilizzato sulla base del REGOLAMENTO di cui all art. 9, comma 4 della L. R. 27 maggio 2008, n. 6. Tale Regolamento non riguarda in via esclusiva l applicazione del D. Lgs. n 192/2005 e di tutte le altre Norme a queste collegate, ma è finalizzato all utilizzo del Protocollo ITACA, adottato con D.G.R. n. 133/2010, quale strumento per valutare la sostenibilità ambientale degli edifici ai sensi della L. R. n. 6/2008. Peraltro, si sottolinea che mentre la certificazione di sostenibilità degli edifici ha carattere volontario e al suo interno ricomprende la certificazione energetica di cui al D. Lgs. n. 192/2005, quest ultima, come noto, ha carattere di obbligatorietà. Il Protocollo ITACA Regione Lazio è quindi lo strumento da adottare per stimare il livello di qualità ambientale di un edificio, e ciò può essere conseguito misurandone la prestazione rispetto a 49 criteri raggruppati in 18 categorie, a loro volta aggregate nelle seguenti 5 aree di valutazione: 1. qualità del sito; 2. consumo di risorse; 3. carichi ambientali; 4. qualità ambientale indoor; 5. qualità del servizio. Esaminando l area di valutazione Consumo di Risorse, si evidenzia come la parte energetica, pur incidendo sul sistema di valutazione per circa il 42%, costituisce solo una delle categorie comprese nell Area di Valutazione. 1

Si riporta una sintesi dell Area di valutazione Consumo di Risorse : CATEGORIE Energia primaria non rinnovabile richiesta durante il ciclo della vita Energia da fonti rinnovabili Materiali eco-compatibili Acqua potabile CRITERI Energia primaria per riscaldamento Energia primaria per raffrescamento Energia primaria per acqua calda sanitaria Energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili Energia primaria per riscaldamento Materiali da fonti rinnovabili Materiali riciclati/recuperati; Materiali locali Acqua potabile per irrigazione Acqua potabile per usi indoor Dalle schede estratte dal PROTOCOLLO ITACA Regione Lazio Residenziale e non Residenziale, riportate alla fine della presente relazione, si prende atto come ciascuna area di valutazione sia costituita da più categorie di criteri, a loro volta, costituite da più criteri, ognuno con un proprio peso rispetto all area di valutazione cui appartiene e rispetto a tutto il Sistema di valutazione. A tal riguardo, si fa notare che una delle critiche, a mio parere condivisibile, indirizzate al Protocollo è che all interno dell Area di Valutazione Consumo di Risorse, alla categoria Materiali eco-compatibili, sia stata attribuita un peso significativo, pari al 12%, senza che ciò sia suffragato da elementi certi ricavabili dal Capitolato Tipo Prestazionale e dal Prezziario Regionale sui materiali bioedili, che costituiscono gli ulteriori due strumenti previsti dalla L. R. n. 6/2008, art. 11 per un corretto utilizzo del Protocollo, ma non ancora adottati dalla Regione. Tale indeterminatezza sul sistema di valutazione, in particolare, non consente una corretta applicabilità del Protocollo per gli articoli 13 e 14 della L. R. n. 6/2008, relativi agli incentivi ed ai contributi, in quanto, in assenza dei parametri ricavabili da detti strumenti non ancora adottati, lasciano alla discrezionalità dell Ente Pubblico la scelta di valutare l eco-compatibilità di un materiale rispetto ad un altro. È intenzione dell Assessorato approvare un Atto con il quale definire modalità di valutazione transitorie, in attesa dell approvazione dei due strumenti mancanti, eventualmente provvedendo a ridurre il peso della categoria Materiali eco-compatibili rispetto a tutto il sistema di valutazione. L argomento mette in rilievo come il Protocollo abbia caratteristiche di dinamicità al suo interno, in quanto permette di potere variare l importanza delle singole categorie o di alcuni criteri, attraverso l attribuzione di un diverso peso e/o lo spegnimento, per così dire di alcuni criteri. Ciò in relazione alla scelta della Pubblica Amministrazione di consentire l utilizzo del Protocollo nella sua interezza, ovvero parzialmente, privilegiando, per esempio, solo la parte energetica, in occasione di Bandi per la concessione di incentivi o contributi. Questa introduzione è doverosa per giustificare il ritardo della Regione Lazio per non avere ancora regolamentato le procedure previste dal D. Lgs. n. 192/2005 a riguardo degli attestati di certificazione energetica, il sistema di accreditamento dei certificatori, la costituzione dell Albo dei Certificatori, l invio telematico degli Attestati di Certificazione energetica, la formazione del Catasto Energetico, i controlli e le sanzioni da applicare. 2

La Regione Lazio ha avviato il percorso sulla certificazione, con riferimento a quella sulla sostenibilità ambientale, con l approvazione della D.G.R. n. 72/2010 e della D.G.R. n. 133/2010, sopra indicate. Con la D.G.R. n. 72 del 2010, come noto, la Regione Lazio ha proceduto ad una presa d atto del Regolamento sulla sostenibilità ambientale di cui alla L. r. n. 6/2008, definendo: a) la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici; b) le procedure, le modalità ed i tempi per l effettuazione dei controlli sugli interventi edilizi, per accertarne la conformità alla certificazione rilasciata; c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici e l individuazione dei requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 182/2005. Tale Regolamento è stato trasmesso all Ufficio Legislativo della Regione Lazio, subendo alcune modifiche su alcune disposizioni, ad esempio su quella, nel caso di incentivi consistenti in maggiori volumetrie, che introduceva il divieto del rilascio del certificato di agibilità dell edificio ove non fossero sussistiti i requisiti oggettivi per il rilascio della certificazione di sostenibilità. Un altro ostacolo all adozione del Regolamento è stata la Sentenza del TAR Puglia n. 2426 dell 11 giugno 2010, che, accogliendo il ricorso presentato dagli Ordini degli Ingegneri delle province di Bari, Foggia, Taranto e Lecce contro la Delibera 2272 del 24 novembre 2009 di approvazione del Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192, in estrema sintesi ha stabilito che sarebbero potuti essere rilasciati i certificati energetici anche in assenza dell'attestato regionale di frequenza ad uno corso di formazione, tranne che per le figure professionali individuate dal D. Lgs.19 agosto 2005 n. 192. Dalla sentenza, in sostanza, è emerso che le Regioni hanno la competenza di potere disciplinare solo quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale e che è di esclusiva competenza dello Stato la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per la qualificazione degli esperti che possono effettuare la certificazione energetica degli edifici, comportando la creazione di una nuova figura professionale. A seguito dell emissione di questa sentenza, l ufficio legislativo della Giunta ha inteso rivedere e apportare le modifiche al Regolamento, tenendo conto del contenuto della sentenza stessa, al fine di evitare che esso potesse essere impugnato. L urgenza di adozione del Regolamento di cui alla L. R. n. 6/2008 è dettata anche dalla presenza di altri provvedimenti assunti dall Assessorato alle Politiche della Casa, di cui il più importante è la L. R. 11 Agosto 2009, n. 21, Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale (BUR 21/08/2009 S.O. n. 142), cosiddetto Piano Casa, che fa espresso riferimento ai contenuti della L. R. n. 6/2008 ed al Protocollo ITACA. Tale L. R. n. 21/2009 all articolo 3 (Interventi di ampliamento degli edifici), comma 4 e all art 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici), comma 3, recita testualmente: Art. 3, comma 4 - Gli ampliamenti di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia) nonché dalla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche. Art. 4, comma 3 Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energeticoambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all articolo 7 della L.R. n. 6/2008. 3

Dalla lettura degli articoli si evince come la loro applicabilità sia legata all utilizzo del Protocollo ITACA, il quale, come già detto, per essere utilizzato ha necessità dell approvazione del Regolamento sulla Bioedilizia. Cito, per la sua validità, anche il progetto promosso dall ATER del Comune di Roma riguardante la riqualificazione di parte del quartiere Tiburtino III, come noto popoloso quartiere della periferia Sud-Est composto prevalentemente da case popolari, il cosiddetto progetto PASS, i cui riferimenti sono consultabili sul sito dell ATER. Attualmente il Regolamento è stato esaminato positivamente dagli uffici dell Assessorato e del Legislativo della Giunta ed è in fase di trasmissione alla competente Commissione consiliare. Gli aspetti che interessano di più i tecnici, si possono sintetizzare come segue: Formazione di un elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell attestato di certificazione energetica degli edifici; Le stesse figure professionali abilitate a rilasciare la certificazione energetica in base al D.Lgs. n. 115/2008, possono rilasciare anche la certificazione sulla sostenibilità ambientale; Rispetto a quanto già indicato nella D.G.R. n. 72/2010, all elenco dei tecnici in possesso di un titolo di studio tecnico-scientifico che possono essere abilitati al rilascio delle certificazioni dopo la partecipazione e il superamento di apposito corso di formazione, sono stati aggiunti quelli in possesso di laurea specialistica in Fisica e in Scienze dell Universo; Per i soggetti di cui al punto precedente è obbligatorio l aggiornamento annuale secondo modalità stabilite dalla Giunta Regionale; Introduzione di oneri istruttori per la copertura di costi sopportati dagli uffici regionali per l organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo. Con apposita D.G.R. da approvare successivamente all adozione del Regolamento verranno stabiliti: a) il modello del certificato di sostenibilità ambientale (*); b) il modello dell attestato di conformità del progetto (**); c) le soglie minime dei punteggi da raggiungere per l accesso a contributi e incentivi regionali legati alla sostenibilità ambientale degli edifici (Protocollo ITACA Regione Lazio) (***); d) i requisiti di valutazione dei materiali ecologicamente compatibili, in attesa della definizione del Capitolato Tecnico e del Prezziario regionale; e) la quantificazione degli oneri istruttori; f) il modello di domanda di iscrizione all elenco regionale dei soggetti abilitati ai fini dell attività di certificazione energetico-ambientale degli edifici; g) le linee guida per l effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento; h) le linee guida per garantire l uniformità sul territorio regionale nell effettuazione dei controlli a campione sull operato dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e sui certificati emessi, nonché per effettuare le verifiche, con cadenza triennale sui requisiti dei soggetti abilitati stessi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

(*) Certificato di sostenibilità ambientale dell edificio Il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel regolamento regionale, attestante il livello di sostenibilità ambientale dell'edificio in base ai criteri stabiliti nel protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all articolo 7 della L. R. n. 6/2008; (**) Attestato di conformità del progetto Il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel regolamento regionale, attestante il livello di sostenibilità ambientale del progetto in base ai criteri stabiliti nel protocollo regionale. (***) Punteggio Descrizione -1 Rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente. Rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti 0 vigenti, o, in caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la pratica corrente. 1 Rappresenta un lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. 2 Rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente. Rappresenta un notevole miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti 3 vigenti e alla pratica corrente. È da considerarsi come la migliore pratica (best practice). 4 Rappresenta un significativo incremento della migliore pratica. 5 Rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica, di carattere sperimentale. PIERLUIGI GARDI 5