Studio Legale Casella e Scudier Associazione Professionale



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Circolare n. 4/2012 del 22 novembre 2012 I REDDITI PER ATTIVITA PROFESSIONALI TRA OBBLIGO CONTRIBUTIVO INARCASSA E RIFORMA FORNERO DELLE COLLABORAZIONI: SPUNTI DA UNA RECENTE SENTENZA L obbligo di pagamento dei contributi previdenziali a Inarcassa da parte del professionista sussiste per tutti i redditi o solo per quelli derivanti dalle attività professionali protette e riservate agli iscritti in Albi? Della questione è tornata ad occuparsi la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14684, depositata in data 29.08.2012. Come noto, sul tema sussistono due orientamenti giurisprudenziali totalmente contrapposti. Una prima interpretazione meno restrittiva pone l'obbligo (di pagamento dei contributi previdenziali) solo per gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e, quindi, di effettività, in relazione ai contenuti tipici della stessa (così da ultimo Cass. Ord. n. 1139/2012 citata anche nella sentenza che qui si commenta). * I testi delle Circolari si trovano nel sito www.casellascudier.it

Con sentenza n. 14684, invece, la Corte aderisce all orientamento opposto, secondo cui per l assoggettamento a contribuzione non è necessario che si tratti di attività protetta ed è invece sufficiente che l attività svolta, anche se non professionalmente riservata, sia riconducibile alla base culturale e alle stesse competenze tecniche ordinariamente utilizzate nella professione. Su queste basi, la Corte ha rigettato il ricorso di un ingegnere elettronico che contestava la richiesta di Inarcassa di pagamento di contributi su redditi professionali derivanti dalle attività di consulenza per elaborazione dati e programmazione e per l'attività di amministratore di una società. Queste le motivazioni addotte dal Collegio: Omissis Ritiene il Collegio che, al fine di stabilire se i redditi prodotti dall attività di un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, soggetti, come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, il concetto di esercizio della professione debba essere interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell evoluzione subita nel modo contemporaneo (rispetto agli anni cui risale la

normativa di sistema dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali; evoluzione che ha comportato (come opportunamente si è sottolineato in dottrina) la progressiva estensione dell ambito proprio dell attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale e, specificatamente, per la professione di ingegnere, l assunzione di connotazioni ben più ampie e di applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste. Ne consegue che nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell esercizio dell attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione. Questa interpretazione, valida per tutte le categorie professionali e che si traduce nell escludere la sussistenza dell obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia,

in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista, è già stata suggerita dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 402 del 1991, resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza ai sensi dell art. 11, primo comma, della legge n. 576 del 1980 e nella quale si è esplicitamente affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell attività propria della libera professione; in sostanza le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune. In definitiva, secondo la lettura adeguatrice della Corte costituzionale, il parametro dell assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l attività stessa si fonda; e il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilità) è l estraneità dell attività stessa alla professione. Il Collegio è consapevole dell esistenza, nella giurisprudenza di questa Corte, di un diverso indirizzo interpretativo espresso, fra l altro, proprio in materia di previdenza

per gli ingegneri e architetti, da Cass. N. 11154/2004 e n. 3468/2005, citate dall odierno ricorrente e dalla recente Cass. Ord. N. 1139/2012, che vorrebbero soggette all obbligo di contribuzione alla Inarcassa le sole attività riservate ai suddetti professionisti dal r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 (artt. 51 e 52). Tuttavia, ritiene di dare continuità, per le ragioni sopra esposte, all orientamento (espresso, in particolare, da Cass. N. 20670/2004 sempre in tema di obbligo contributivo per gli ingegneri e architetti), per il quale è la oggettiva riconducibilità alla professione dell attività in concreto svolta dal professionista ancorchè questa non sia riservata per legge alla professione medesima e sia, quindi, altrimenti esercitabile a comportare l inclusione dei relativi compensi tra i corrispettivi che concorrono a formare la base di calcolo del contributo soggettivo obbligatorio e del contributo integrativo dovuti alle Casse di previdenza; con la precisazione che, a tal fine, rileva anche la circostanza che la competenza e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull esercizio dell attività in parola, nel senso che le prestazioni siano da ritenere rese (anche) grazie all impiego di esse. Non vale a contraddire questa conclusiva affermazione la tesi del ricorrente secondo cui la Legge 2 marzo 1949 n. 143, regolativa dell aspetto economico della

professione di ingegnere e architetto, con la previsione della relativa tariffa, non indicherebbe espressamente l attività di consulente informatico e di amministratore di società commerciale da lui svolte, ove si consideri la estrema estensione, verificabile in base alla lettura della legge citata, delle attività tipicamente professionali esercitabili dall ingegnere e la non esaustività della tariffa medesima (basta guardare, in proposito, al contenuto dell art. 5 dell allegato alla legge, relativo alle prestazioni professionali retribuite con il sistema a discrezione ossia a criterio del professionista, che qualifica, come tali, una serie di attività di consulenza e ricerca, per poi concludere nel senso dell applicazione del medesimo sistema di determinazione degli onorari anche le prestazioni simili ). Né può ritenersi come invece sembrano ritenere le pronunce di questa Corte richiamate dal --- - che la coincidenza, da queste ravvisata, tra obbligo di iscrizione e contribuzione, da un lato, e l esercizio delle attività espressamente riservate agli ingegneri e architetti, dall altro, trovi fondamento nella legge professionale n. 1395 del 1923 e nel successivo regolamento approvato con r.d. n. 2537 del 1925, la lettura del complessivo dato normativo (in particolare, dell art. 7 della legge e degli artt. 51, 52 e 53 del regolamento) inducendo a concludere che, in realtà, le relative previsioni sono

intese a ripartire le competenze professionali tra ingegneri e architetti (vedi testualmente, l art. 53, il quale specifica che le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni di ingegnere e architetto. ) e non ad individuare, con elencazione di carattere tassativo, l intero ambito delle attività tipicamente professionali tipicamente professionali. Neppure, infine, può condividersi l interpretazione che la citata sentenza di questa Corte n. 3468/2005 ha dato dell art. 7 dello Statuto --- come obbligante alla iscrizione alla Cassa (e, ovviamente, al pagamento dei previsti contributi) i soli ingegneri e architetti che svolgono l attività ad essi riservata. Tale soluzione ermeneutica, infatti, non è conforme al precetto normativo primario della legge n. 6 del 1981 limitandosi il suo art. 21 a stabilire, senza altre precisazioni, che l iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità ma neppure è ricavabile univocamente dal tenore letterale del disposto statutario, la precisazione contenuta nell art. 7 e ad essi esclusivamente riservata apparendo riferibile, piuttosto che all attività professionale, alla iscrizione alla Cassa, quest ultima essendo, infatti, riservata solo a chi eserciti la libera professione.

Non vi è dubbio che la sentenza lasci spazio per qualche perplessità, non fosse altro per la difficoltà di definire in maniera netta il nesso di connessione tra una certa attività (non riservata) e la specifica cultura che deriva al professionista dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione. Le nozioni di affinità e di prestazioni contigue, infatti, appaiono suscettibili di una valutazione che lascia ampi margini di discrezionalità. Ma la sentenza è fonte di riflessione anche in riferimento ad altri settori dell ordinamento, recentemente interessati da significative modifiche normative. Si pensi, ad esempio, al tema delle collaborazioni coordinate e continuative ed alle presunzioni introdotte dall art. 1 comma 26 della legge n. 92/2012 (la cosiddetta Riforma Fornero del mercato del lavoro). Tale norma ha introdotto nella cosiddetta Legge Biagi l art. 69-bis, secondo il quale le prestazioni lavorative rese da titolari di partita IVA sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (quindi ora

con obbligo di progetto, pena la conversione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato) se ricorrono talune condizioni (durata superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; corrispettivo superiore all ottanta per cento; postazione fissa presso il committente); ma la presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati [.]. La delimitazione della nozione di attività professionali e la individuazione delle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di tale attività assumono evidentemente particolare rilevanza, in un ambito nel quale l ordinamento introduce elementi presuntivi di significativa portata.