%ROOHWWLQR8IILFLDOHQGHO Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicem bre 2004, n. 57-14407 Approvazione disposizioni attuat ive dell art 2 della legge regionale 31 m aggio 2004 n. 14. Norm e di indirizzo program m atico regionale per la razionalizzazione e l am m odernam ento della ret e distribut iva dei carburant i A relazione dell Assessore Pichett o Fratin: Vista la Legge regionale 31 m aggio 2004, n. 14 recant e Norm e per la razionalizzazione e am m odernam ent o della rete distribut iva dei carburant i ed in particolare l art icolo 2 che stabilisce che la Giunta regionale adot ti un provvedim ent o am m inistrativo in att uazione della m edesim a legge regionale, indicandone i contenut i e gli indirizzi; preso att o che, com e disposto dal richiam ato articolo 2, in m erit o al provvedim ento am m inistrativo di cui trattasi sono state sent ite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentat ive dei consum atori, dei gestori e delle im prese del settore, che si sono espresse favorevolm ente form ulando alcune osservazioni che sono state recepit e, laddove è stato possibile, sem pre con l obiett ivo di contem perare le diversificate esigenze m anifestate dai diversi operatori del settore; considerat o che, al fine di rendere operat iva la legge regionale n. 14/ 04 ed al fine di procedere alla razionalizzazione e all am m odernam ento della ret e distribut iva carburant i della Regione Piem ont e, si rende necessario approvare le disposizioni di cui sopra che costituiscono part e integrant e e sostanziale del presente atto; acquisit o il parere favorevole della conferenza Regione-Autonom ie Locali nella seduta del 20.10.2004; acquisit o, alt resì, il parere favorevole espresso in data 09.12.2004 dalla VI I Com m issione consiliare su proposta dell Assessore Gilberto Pichetto Frat in; la Giunta regionale, unanim e, delibera di approvare, per i m otivi in prem essa specificati, le disposizioni att uat ive dell art. 2 della legge regionale 31 m aggio 2004, n. 14, recante Norm e per la razionalizzazione e l am m odernam ent o della rete distributiva dei carburanti, contenute nell allegato A Provvedim ent i att uativi e nell allegat o B Bacini di utenza: elenco com uni, che cost ituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollett ino Ufficiale della Regione Piem onte ai sensi dell art. 65 dello Statuto e dell art. 14 del D.P.G.R. n. 8/ R/ 2002. (om issis) PROVVEDI MENTI ATTUATI VI CAPO 1 DEFI NI ZI ONI Allegat o A
Art. 1 (Ret e stradale) 1. Gli im pianti che costit uiscono la ret e stradale si dist inguono convenzionalm ente in: a) im pianti generici: b) im pianti dotat i di apparecchiature post-pagam ent o: c) im piant i funzionanti esclusivam ente con apparecchiature self-service pre-pagam ent o. 2. Si int ende per erogatore l insiem e delle attrezzature che realizzano il trasferim ento autom at ico del carburante dal serbatoio dell im pianto al serbat oio dell autom ezzo, m isurando contem poraneam ent e i volum i e/ o le quant ità t rasferite. Esso è com posto da: a) una pom pa o un sistem a di adduzione; b) un contatore o un m isuratore; c) una pistola o una valvola di intercettazione; d) t ubazioni che lo connettono. 3. Si int ende per colonnina l apparecchiatura contenent e uno o più erogatori. 4. Si int ende per Self-service pre-pagam ento il com plesso di apparecchiature -a m oneta e/ o lettura ott ica- per l erogazione autom at ica di carburante senza l assistenza di apposito personale. 5. Si int ende per Self-service post-pagam ent o il com plesso di apparecchiature per il com ando e controllo a distanza dell erogatore da parte di apposito incaricato, con pagam ent o dopo che l utent e ha effettuat o il rifornim ento. 6. Per determ inare l erogato di vendita di ciascun im pianto devono essere presi in considerazione i prodott i: benzine, gasolio, gpl e m etano per aut otrazione, idrogeno, sulla base dei dati risultant i dai fogli di chiusura dei registri di carico e scarico dell Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) o dei dat i com unicati dagli interessati per quanto riguarda il m etano. Art. 2 (Tipologie nuovi im piant i) 1.Tutt i i nuovi im pianti devono essere dotat i alm eno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagam ent o, assicurare la presenza di apposit o personale nell orario m inim o di cui al successivo art. 16 e devono rispettare le distanze, le superfici e gli ult eriori criteri e param et ri definiti dal present e atto am m inistrativo. 2. I nuovi im piant i dotati di apparecchiat ure self-service post-pagam ent o devono essere in possesso dei requisit i di cui al com m a precedente ed inoltre essere dot ati, oltre che di autonom i servizi all auto ed all autom obilista, anche di autonom e attività com m erciali integrative su superfici non superiori a quelle definit e dall art. 4, com m a 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114/ 98 ( Riform a della disciplina relat iva al set tore del com m ercio, a norm a dell art icolo 4, com m a 4, della legge 15 m arzo 1997, n. 59) e/ o di pubblici esercizi (som m inistrazione di alim ent i e bevande ).
La Regione potrà stabilire altri requisit i ed event uali ult eriori attività int egrative. 3.Gli im piant i funzionanti esclusivam ent e con apparecchiature self-service pre-pagam ento, sulla base di quant o stabilito dalla program m azione regionale, nelle aree dalla stessa individuat e, possono derogare dal rispetto dei requisit i di superficie di cui al successivo art. 12. Per il funzionam ento di tale tipologia di im piant o deve essere garantita adeguata sorveglianza. 1. Cost ituisce m odifica all im pianto: CAPO 2 PROVVEDI MENTI RI GUARDANTI GLI I MPI ANTI Art. 3 (Modifiche degli im piant i) a) aggiunta di carburant i non precedent em ente erogati; b) variazione del num ero di colonnine; c) sostituzione di distributori a sem plice o doppia erogazione con altri a erogazione doppia o m ultipla per prodotti già erogat i; d) cam bio di destinazione dei serbatoi e/ o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogat i; e) variazione del num ero e/ o della capacità di stoccaggio dei serbat oi; g) installazione di dispositivi self-service post-pagam ent o; h) installazione di dispositivi self-service pre-pagam ent o; i ) detenzione e/ o aum ento di stoccaggio degli oli lubrificant i; l) detenzione e/ o aum ento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldam ento dei locali degli im piant i e di tutti gli alt ri prodott i non destinati alla vendita al pubblico; 2. Le m odifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispett o delle norm e di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a sem plice com unicazione. La corretta realizzazione delle m odifiche di cui ai punti a), b), e) ed h) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato. 3. Nel caso di m odifica di cui al punto g) alla com unicazione deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di not orietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante che l im piant o è dotat o di autonom e at tività com m erciali int egrative su superfici non superiori a quelle definite dall art. 4, com m a 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114/ 98 ( Riform a della disciplina relat iva al sett ore del com m ercio, a norm a dell art icolo 4, com m a 4, della legge 15 m arzo 1997, n. 59) e/ o di pubblici esercizi ( som m inistrazione di alim ent i e bevande). Art.4 (Trasferim ento della t it olarità degli im pianti stradali) I n caso di trasferim ento della t itolarità di un im piant o, le part i interessate ne danno com unicazione al Com une in cui è localizzato l im pianto, alla Regione e al com petent e Ufficio Tecnico di Finanza ent ro 15 giorni dalla cessione dell im pianto. Art. 5 ( Sospensioni facoltat ive)
1. La sospensione dell attività dell im piant o deve essere com unicat a dal titolare dell aut orizzazione al com une ove è localizzato l im pianto e decorre dalla data di chiusura effettiva del punt o vendita. 2. L att ività di un im pianto non può essere sospesa per un periodo superiore ad un anno nell arco di due anni. 3. Nei casi in cui l interruzione sia dovuta a lavori pubblici, ad interventi sulla viabilità o per causa di cam biam ent i strutt urali dell im pianto, il Com une può autorizzare sospensioni per periodi superiori ad un anno. Art. 6 ( Com unicazioni alla Regione) Ai sensi di quant o previsto dall articolo 10, com m a 2 della legge regionale 31 m aggio 2004, n. 14, il Com une deve com unicare alla Regione: - I l rilascio delle aut orizzazioni per nuove installazioni; - Le m odifiche intervenute sugli im piant i; - Le chiusure e/ o gli sm antellam enti di im pianti nonché le sospensioni (obbligat orie) dell attività; - Le revoche, le decadenze e le sanzioni int ervenut e sugli im piant i; - Ogni altra inform azione che la Regione richiede con apposita nota. I l titolare dell aut orizzazione deve com unicare alla Regione: - Le attività int egrat ive present i sugli im pianti; - I l cam bio di bandiera degli im piant i; - I l cam bio di gestione degli im piant i; - Ogni altra inform azione che la Regione richiede con apposita nota. I l gestore deve com unicare alla Regione: - Ogni inform azione che la Regione richiede con apposita nota. CAPO 3 CRI TERI DI I NCOMPATI BI LI TA Art. 7 (Verifiche com unali. I ncom patibilità degli im pianti esistent i.) 1. Allo scopo di perseguire l obiettivo della razionalizzazione e dell am m odernam ento del sistem a distributivo anche att raverso la riduzione del num ero degli im pianti i Com uni provvedono a sottoporre a verifica gli im piant i esistenti. 2. I Com uni che non hanno effett uato le verifiche di cui all art. 1, com m a 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così com e m odificato dall art. 3, com m a 1, del D.Lgs. n. 346/ 99 effettuano le verifiche al fine dell accertam ento delle incom patibilità degli im pianti esistent i sulla base delle
sottoriportate fattispecie, entro sei m esi dall entrata in vigore del presente provvedim ent o. Tali verifiche sono sostit ut ive di quelle di cui al citat o art. 1, com m a 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, fatt e salve com unque le ulteriori norm e in m at eria. 3. Coloro che intendono sottoporre i propri im piant i alle m odifiche di cui ai punt i a), b), e), g) ed h) del precedente art. 3 possono procedere solo nell ipot esi in cui sia stata effettuata la verifica com unale o, in m ancanza, abbiano presentato al Com une dichiarazione sostitut iva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incom patibilità di cui al successivo art. 8. 1. Ricadono nelle fatt ispecie di incom patibilità: Art. 8 (I ncom patibilità. Definizioni e procedura) a) gli im pianti sit uat i in zone a t raffico lim itat o in m odo perm anente, all interno dei cent ri abitati; b) gli im pianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei cent ri abitati; c) gli im piant i ricadent i all interno di curve aventi raggio m inore od uguale a 100 m et ri, salvo si tratti di unico im pianto in com uni m ontani, al di fuori dei cent ri abitati. d) gli im pianti privi di sede propria con profondit à inferiore a m t 2,20 dalla carreggiata, per i quali il rifornim ento avviene sulla sede stradale, all interno dei centri abit ati ; e) gli im piant i privi di sede propria con profondit à inferiore a m t 2,40 dalla carreggiata, per i quali il rifornim ento avviene sulla sede stradale, fuori dai cent ri abitati; Per com provat i problem i di sicurezza e viabilità del traffico il Com une, nei casi di cui alle lettere d) ed e), può aum entare fino a m t 2,80 la profondità della carreggiata. 2. Gli im pianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra sono sott opost i a revoca, salvo che nei casi in cui il t itolare della relat iva autorizzazione adegui gli im piant i m edesim i nel term ine fissato dal com une. 3. I l Com une, verificata l esistenza di una delle fattispecie di incom pat ibilità ed in m ancanza del relat ivo adeguam ento, da effett uarsi nei t erm ini stabilit i dal Com une, revoca l aut orizzazione e ne da contestuale com unicazione al t itolare dell autorizzazione dell im pianto, al gestore dell im piant o, alla Regione, al com petent e U.T.F. e al Com ando Provinciale Vigili del Fuoco. La revoca deve cont enere: a) l indicazione della dat a di revoca dell autorizzazione; b) l ordine alla disattivazione, allo sm ant ellam ento dell im pianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rim ozione di t utte le attrezzature costituenti l im pianto situat e sopra suolo e sott osuolo nonché alla bonifica del suolo m ediant e idonea docum entazione att estante che i lim it i di accettabilit à della contam inazione del suolo e delle acque sotterranee sono pienam ente rispondent i a quelli stabilit i dalle tabelle 1 e 2 del D.M. 471/ 99, in att uazione dell art. 17 del D.Lgs. 22/ 97. 4. Le operazioni di cui alle lett. b) del com m a precedent e non possono prot rarsi oltre dodici m esi dalla data di revoca o di aut orizzazione allo sm ant ellam ento, quando prevista, salvo diverso term ine fissato dal Com une.
CAPO 4 BACI NI DI UTENZA E ATTI VI TA I NTEGRATI VE Art. 9 ( Bacini di ut enza) 1.I l bacino di ut enza regionale è un am bito t erritoriale om ogeneo definito in base ai seguent i param et ri: - carburant e erogato - veicoli circolanti - num ero di abitant i - num ero di punt i vendita esistenti 2. Sulla base di quant o previsto dall art. 2 della legge regionale 31 m aggio 2004, n. 14, a garanzia di una art icolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenom eni di squilibrio territ oriale sono individuat i, ai fini della localizzazione degli im pianti stradali, i seguent i bacini di ut enza regionali com posti da insiem e di com uni, anche fra loro non cont igui, in funzione dell obiettivo individuato per ogni bacino nel successivo 10: a) zone A (alt o grado di copert ura, alt o livello di efficienza); b) zone B (alt o grado di copert ura, basso livello di efficienza); c) zone C (basso grado di copert ura, alto livello di efficienza); d) zone D (basso grado di copert ura, basso livello di efficienza). 3. L elenco dei com uni appartenent i ai quattro bacini di ut enza regionali è riportato nell allegat o B. Art. 10 (Obiettivi di bacino e strum ent i) 1.L obiett ivo per ciascun bacino regionale, di cui al punto precedent e, è definit o com e segue: a) zone A: m igliorare la qualità e quant ità dei servizi accessori alla vendita di carburant i ; b) zone B: favorire un aum ent o quant itat ivo m edio per im pianto del carburant e erogato ed un m iglioram ent o qualitat ivo dei servizi accessori; c) zone C: m igliorare la copert ura del servizio distributivo carburant i sul territ orio ed im plem entare i servizi accessori: d) zone D: garant ire il servizio di distribuzione carburanti al fine di evitare disservizi in t ale zona. Art. 11 (Zone om ogenee a livello com unale) 1. Ai fini della localizzazione degli im piant i il t erritorio com unale è ripart ito in 4 zone om ogenee, così definit e:
Zona 1. Cent ri storici: le part i del t erritorio int eressate da agglom erati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di part icolare pregio am bientale, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zona A) ; Zona 2. Zone residenziali: le part i del territ orio parzialm ente o t otalm ente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalent em ente alla residenza (zone B e C del citat o D.M. 1444) ; Zona 3. Zone per insediam ent i produt tivi ( industriali-artigianali e per servizi com m erciali di vario tipo) : le part i del territorio destinate a nuovi o preesistent i insediam ent i per im piant i industriali o ad essi assim ilat i e le part i del territorio destinat e ad at trezzature ed im piant i di interesse generale ( zone D ed F del citato D.M. 1444) ; Zona 4. Zone agricole: le part i del t erritorio destinate ad attività agricole ( zona E). Art. 12 ( Superficie m inim a dell area di localizzazione dell im pianto) 1. Per i fini di cui all art.2, lettera c) della legge regionale 31.5.2004, l area di nuovo insediam ento dell im pianto, com prensiva degli accessi, deve avere superfici m inim e, espresse in m etri quadri, così indicate: Bacino di ut enza regionale Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zone A 1500 1700 2000 Zone B 1000 1000 1200 Zone C 500 700 1000 Zone D 400 500 700 2. Nelle zone A sono am m esse solam ente nuove installazioni di im pianti dotati di apparecchiature self service post-pagam ento di cui al punto 2 del precedent e art. 2. 3. Per gli im piant i funzionanti esclusivam ente con apparecchiature self service pre-pagam ent o ( installat i o trasform at i) collocat i nelle aree svantaggiat e, così com e definite al successivo art. 22, non è richiesta una superficie m inim a m a è richiesta com unque la presenza del fuoristrada. 4. Non sono definite le superfici per la zona om ogenea 1 (cent ro storico) in quanto non sono am m issibili nuovi insediam enti in tale zona. 5. Nelle zone B, C e D la superficie m inim a dei nuovi im piant i che hanno al proprio int erno attività com m erciali (esercizi com m erciali al det taglio, bar, edicole, ristorant i e sim ili) deve essere aum entata del 30% rispett o a quella prevista al com m a 1 del present e art icolo. Art. 13 (Distanze m inim e per le nuove posizioni) 1. I l posizionam ent o dei nuovi im piant i, di cui all art. 2, com m i 1 e 2, deve avvenire tenendo conto sia dell appart enenza del com une ad uno dei quat tro bacini regionali, nonché delle quattro zone om ogenee a livello com unale, in funzione dei valori precisati nella seguente tabella. Bacino regionale Zone om ogenee com unali (distanze in m etri) Zona 2 Zona 3 Zona 4 A 500 800 1000 B 600 1000 1500 C-D 800 1500 2000
2. Non sono definite le distanze per la zona om ogenea 1 (centro storico) in quant o in tale zona non sono am m issibili nuovi insediam ent i. 3. Le distanze sono m isurat e con riferim ent o al percorso stradale m inim o tra gli accessi di due im pianti sulla viabilità pubblica. 4. La distanza t ra im pianti di com uni confinant i che appartengono a diverso bacino regionale e/ o a diverse zone om ogenee com unali è det erm inata dalla m edia arit m etica delle distanze indicate nella suddetta t abella. 5. I n caso di installazione di nuovi im piant i stradali di carburant i all int erno di aree di pert inenza di struttura di dettaglio m oderno, le distanze sono calcolate avendo com e riferim ento l accesso della struttura di dettaglio m oderno m edesim a sulla pubblica via più vicina ad un im piant o esistente, indipendent em ent e dal posizionam ento delle strutture del punt o vendita all interno del piazzale. Art. 14 ( Attività int egrat ive negli im pianti) 1. I nuovi im piant i possono essere dotat i, oltre che di autonom i servizi all auto e all autom obilista, di aut onom e attività com m erciali e/ o di pubblici esercizi (som m inistrazione di alim enti e bevande). 2. I nuovi im piant i dotati di disposit ivi self-service post-pagam ent o devono avere, olt re che autonom i servizi all auto e all autom obilista, autonom e attività com m erciali e/ o di pubblici esercizi (som m inistrazione di alim ent i e bevande). Nel caso di att ività com m erciali queste devono avere una superficie net ta di vendita non inferiore a m q. 30 e non superiore a quella degli esercizi di vicinat o di cui all articolo 4, com m a 1, lettera d), del decret o legislativo 31 m arzo 1998, n.114. 3. Gli im pianti già esistenti che int endono dotarsi di disposit ivi self-service post-pagam ent o devono installare, oltre che autonom i servizi all auto e all aut om obilista, aut onom e attività com m erciali e/ o di pubblici esercizi (som m inistrazione di alim ent i e bevande) di superficie netta di vendita non inferiore a m q. 30 e non superiore, per le sole att ività com m erciali, a quella degli esercizi di vicinato di cui all art icolo 4, com m a 1, lett era d), del decreto legislat ivo 31 m arzo 1998, n.114. 4. Qualora l aut onom a attività integrativa riguardi i pubblici esercizi (som m inistrazione di alim enti e bevande), il Com une, previa verifica delle condizioni di cui al com m a precedent e, rilascia l aut orizzazione anche in deroga ai contingent i dei singoli piani di settore. I n tale caso l autorizzazione è connessa all im pianto di carburant e, non può essere ceduta aut onom am ente e decade con la chiusura definitiva dell im piant o. La t itolarità di tale autorizzazione spetta al soggetto t itolare della licenza di esercizio rilasciata dall U.T.F., ai sensi dell art. 19 della legge 57/ 2001, salvo sua rinuncia a favore del t itolare dell autorizzazione dell im pianto. CAPO 5 ORARI Art. 15 (Principi generali) 1. I com uni della Regione determ inano gli orari di apert ura e chiusura degli im piant i stradali di distribuzione carburant i per uso di aut otrazione.
2. Al fine di garant ire la regolarità e la cont inuit à del servizio di distribuzione carburant i, le com pagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornim ento dei prodotti, specie agli im pianti che effettuano l apert ura turnata nei giorni dom enicali, festivi ed infrasettim anali o il servizio notturno. 3. Le Am m inistrazioni com unali, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell orario di servizio degli im pianti e delle apert ure turnate nei giorni dom enicali, fest ivi ed infraset tim anali, con l obbligo di esporli in m odo visibile all utenza. Art.16 (Orari di apert ura) 1. Per l espletam ent o dell att ività di distribuzione carburant i per uso di autot razione l orario m inim o settim anale di apert ura degli im pianti stradali è di cinquantadue ore. 2. I com uni, nel rispetto del citat o orario settim anale m inim o, det erm inano gli orari di apertura e chiusura degli im piant i di distribuzione carburant i secondo le seguent i m odalità: a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00; b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00; c) dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30; d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00; e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00; f) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30; g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00; h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30. 3. La scelta di una delle opzioni di cui sopra è com unicata dai gestori all Am m inistrazione com unale com pet ent e, a m ezzo di lettera raccom andata con ricevuta di ritorno, alm eno 30 giorni prim a dell inizio del periodo di cui all opzione prescelta. La scelta del gestore può essere m odificata solo in occasione dell ent rata in vigore dell ora legale e dell ora solare. L Am m inistrazione com unale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta m ot ivi di incom patibilità con le esigenze di pubblico servizio. 4. Fatto salvo quant o disposto dal com m a 2, sentit e le OO.SS. dei gest ori e dei t itolari delle autorizzazioni, la Giunta regionale, con le procedure di cui alla L.R. n. 14/ 04, può prevedere la facoltà di apertura degli im piant i di distribuzione carburant i t utti i giorni della settim ana, dalle ore sette alle ore vent idue, anche su base provinciale. Nel rispetto di tali lim iti il gestore può liberam ent e determ inare l orario di apert ura e chiusura del proprio im pianto, non superando com unque il lim ite delle tredici ore giornaliere. 5. Nel caso di cui al com m a 4, il gestore è tenut o a com unicare al Com une, con le m odalità e condizioni di cui al precedente com m a 3, e a rendere not o al pubblico l orario di effettiva apert ura e chiusura dell im pianto m ediante cart elli o alt ri m ezzi idonei di inform azione. 6. E consentit o lo scarico delle autocisterne per il rifornim ento degli im pianti di distribuzione carburant i anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e com unque in accordo col gestore.
Art. 17 (Esenzioni) 1. Gli im pianti di m etano e di gas pet rolio liquefatto sono esonerat i dal rispett o della chiusura pom eridiana nonché dei turni di chiusura infrasett im anale e festiva, anche se collocati all interno di un com plesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzat i accorgim ent i finalizzati a separare tem poraneam ent e le att ività di erogazione dei diversi prodotti. Su richiesta del gestore, l orario di chiusura serale può essere posticipato fino alle ore 22. 2. Le colonnine di im pianti dotat e di apparecchiature self-service pre-pagam ent o svolgono servizio cont inuat ivo ed inint errott o. I l servizio, durant e l orario di chiusura degli im pianti, deve essere svolto senza l assistenza del gestore. L assistenza del gestore deve essere invece garant ita durant e il norm ale orario di apertura e nei t urni di apertura dom enicali, festivi ed infrasettim anali. 3. Le disposizioni di cui al com m a precedent e non si applicano agli im piant i funzionant i con self-service pre-pagam ento senza la presenza del gestore di cui al successivo art. 22. 4. Gli im pianti provvisti di apparecchiat ure self-service post-pagam ent o devono osservare gli orari ed i t urni fissati dal present e provvedim ento. 5. Le autonom e attività com m erciali int egrat ive di cui all art. 2, com m a 2 bis della legge 496/ 99, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli im piant i di distribuzione carburant i per aut otrazione m a seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive t ipologie. Art. 18 (Turni di riposo) 1. Nelle dom eniche e nei giorni festivi infrasettim anali deve essere determ inata un apertura di im pianti alm eno nella m isura del 25 per cento di quelli esistent i e funzionanti nel t erritorio com unale. Nei com uni ove sono esistent i e funzionant i due o tre im piant i, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispett ivam ente al 50 per cent o o al 33 per cent o oppure, com prendendo anche i com uni con un solo im pianto, può essere effettuata una turnazione a livello sovracom unale con i com uni confinanti. 2. I com uni det erm inano la t urnazione del riposo infrasett im anale, che deve essere effett uata da un num ero di im pianti non inferiore al 50 per cent o di quelli esistenti e funzionanti nel territ orio com unale. I com uni possono ridurre il lim ite di apertura fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di im pianti e com unque quando tale riduzione non crei pregiudizi all utenza. La t urnazione è effettuat a a scelta del gestore e com unque nelle ore pom eridiane. 3. Nella det erm inazione dei turni di riposo i com uni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel m odo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali dirett rici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale m aggiorm ent e percorse dall utenza. 4. Gli im pianti che effettuano l apertura dom enicale sospendono l att ività nell int era giornata del lunedì; se questo è festivo l att ività è sospesa nel prim o giorno feriale successivo. Art. 19 (Servizio notturno) 1. I l servizio notturno è svolt o dalle ore 22.00 e fino all inizio dell orario di apert ura giornaliera, nel rispetto dei t urni dom enicali e fest ivi.
2. Per lo svolgim ento del servizio notturno occorre una specifica aut orizzazione rilasciata dal Sindaco com pet ente per territorio. 3. Ai fini del rilascio dell autorizzazione al servizio nott urno i com uni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunam ent e dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitat i e sulle vie di grande com unicazione, e la qualità dell organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli im pianti che offrono una vasta gam m a di prodott i petroliferi, assistenza ai m ezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Part icolare valutazione devono quindi avere anche le corrent i di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei m ezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offert e dal punt o di vendita. 4. Gli im pianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l orario di apert ura, pena la revoca dell autorizzazione stessa. Art. 20 (Deroghe) 1. I Com uni possono derogare alla presente disciplina ove vi sono esigenze legate a m anifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi im previsti, nonche per esigenze di caratt ere stagionale o t uristico. Art. 21 (Ferie) 1.La sospensione dell at tivita per ferie per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo, e autorizzata dai Com uni su dom anda dei gestori, d int esa con i tit olari degli im piant i. 2. Le sospensioni per ferie sono det erm inat e in m odo da assicurare il servizio all ut enza. CAPO 6 AREE CARENTI DI SERVI ZI O Art. 22 ( Aree t erritorialm ente svantaggiate ) 1. Al fine di garant ire il servizio di distribuzione carburant i nelle aree t errit orialm ente svantaggiat e, di cui all art. 2, com m a 1, lett era f) della L.R. 14/ 04, che, ai fini del presente provvedim ento sono individuate nei Com uni com presi in Com unità Montana,di cui alla L.R. 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i., è possibile installare im pianti funzionant i esclusivam ente con il servizio self-service pre-pagam ent o, di cui al precedent e art. 2, com m a 3, o trasform are, a seguito di com provate crisi di gestione, im piant i esistent i in im piant i funzionanti esclusivam ent e con il servizio self-service pre-pagam ent o, a condizione che l im piant o sia localizzato ad una distanza superiore a km. 3 dal più vicino punto di rifornim ent o. 2. La t rasform azione in im pianto funzionante esclusivam ent e con il servizio self-service prepagam ent o è autorizzata dal Com une ove è localizzato l im pianto previo accertam ent o delle condizioni di cui al precedente com m a. CAPO 7 PRELI EVO DI CARBURANTI I N RECI PI ENTI PRESSO GLI I MPI ANTI STRADALI E DI STRI BUTORI MOBI LI AD USO PRI VATO Art. 23 (Modalità)
1. Per il prelievo di carburant i in recipienti presso gli im piant i stradali gli ut ent i interessati devono fornire, al com une ove è localizzato l im pianto presso il quale intendono effett uare i rifornim ent i, idonea dichiarazione sostit ut iva di cert ificazione att estante la proprietà di m ezzi o im pianti non rifornibili di carburant e direttam ente presso gli im piant i stradali. I l com une, sulla base di tale dichiarazione, rilascia l attestazione contenent e l indicazione dell im pianto presso il quale devono essere effettuat i i rifornim ent i e le event uali prescrizioni dell aut orità sanitaria e dei Vigili del Fuoco concernent i la sicurezza dei recipienti. 2. L installazione e l ut ilizzo di cont enit ori-distributori m obili ad uso privat o per esclusivo rifornim ento di m acchine ed autom ezzi all int erno di aziende agricole, di cave per estrazione di m ateriali e di cant ieri st radali, ferroviari ed edili, di cui al D.M. 19 m arzo 1990, non necessita di autorizzazione. CAPO 8 MODI FI CA ED ABROGAZI ONE DI NORME Art. 24 (Modificazioni ed abrogazioni) 1. All art.17 della D.G.R. n. 48-29266 del 31.1.2000 (Determ inazione dei criteri e delle caratt eristiche delle aree sulle quali possono essere installat i gli im pianti stradali di distribuzione carburant i -art. 2, com m a 1 del D.L. 29.10.1999, n. 383, convert ito, con m odificazioni, dalla legge 29.12.1999, n. 496- )" dopo le parole: Gli accessi su strade di t ipo B,, la parola C è soppressa. 2. All art. 25 della D.G.R. n. 48-29266 del 31.1.2000, dopo le parole: l uscita dell im piant o, le parole ed im pedire le m anovre di svolta a sinistra sono soppresse. 3. Gli artt. 5, 8, 9, 10, 12 e 13 dell allegato A alla D.G.R. n. 48-29266 del 31.1.2000, sono abrogat i. 4. Alle istanze presentat e sino all ent rata in vigore del present e provvedim ent o si applica la norm at iva vigente alla data della loro presentazione.!" # $ %