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DIRITTO BANCARIO: Carattere usurario dei tassi di mora nei contratti del credito a cura di Emanuele Andreis A tale riguardo, giova richiamare il passaggio della sentenza predetto in cui la Corte di Cassazione, con principio che si condivide, precisa che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratoti, così richiamando anche Corte Costituzionale sent. N. 29 del 25.2.2002. In altri termini, facendone applicazione nella fattispecie concreta, i giudici di legittimità hanno confermato che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento, con tale pattuizione, del tasso soglia, senza tuttavia aver espresso il principio ritenuto dall opponente, ossia che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro e a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente. E infatti pacifico, come già rilevato, che gli interesssi pattuiti dalle parti, in sé considerati, erano rispettosi del c.d. tasso soglia, così come è indubbio che ove si cumulassero interessi corrispettivi e moratori, tale soglia verrebbe superata. Trib. Milano, sez. III, G.U. dott.ssa F. Bisegna, ordinanza 22 maggio 2014 Il tasso di mora nominale è oggetto di autonoma verifica rispetto al tasso soglia e ciò in ragione della sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all entità dell inadempienza. Ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all epoca del stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art.1815 comma 2 c.c. (e quindi non applicabile), con l effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi. 1

Trib. Milano, sez. VI, dott.ssa L. Cosentini, ordinanza 28 gennaio 2014 Non pare corretto sindacare il rispetto del tasso-soglia legale mediante la comparazione del tasso creativo derivante dall'aggregazione giurisprudenziale con un T.E.G.M. che, a torto o a ragione, programmaticamente non contempla gli interessi moratori se non nella forma disaggregata. Non è chi non veda, allora, come il superamento del tasso-soglia così generato sia, né più né meno, che il precipitato di una comparazione artificiosa di dati del tutto disomogenei. Ove, difatti, si volesse condividere la ricostruzione accusatoria, occorrerebbe necessariamente discostarsi dalle rilevazioni del TEGM di cui ai decreti ministeriali, rivedendolo in aumento attraverso poderosa CTU destinata ad accertare il valore aggiuntivo medio nazionale dei saggi di mora. Solo in esito a tale enorme sforzo gnoseologico sarebbe, quindi, possibile comparare i numeri così ottenuti con i tassi all inclusive asseritamente predicati dall'art. 644 c.p. Trib. Verona, sez. III civ., Sentenza 30 aprile 2014 Le pronunce in commento sono tra le prime, di merito, ad avere affrontato la questione del rapporto tra interessi di mora contrattualmente pattuiti e norme antiusura, alla luce di alcune recenti sentenze della Suprema Corte che hanno costituito lo spunto, per alcuni, per cercare di affermare la tesi secondo cui il tasso di mora previsto in contratto andrebbe sempre e in ogni caso sommato al tasso di interesse corrispettivo ai fini della verifica del rispetto delle soglie previste dalla normativa in materia di usura. La fattispecie penalmente rilevante dell usura è integrata, ai sensi dell art. 644 c.p. 1, dalla pattuizione, come corrispettivo di una prestazione di denaro, «sotto qualsiasi forma ( ) 1 La l. n. 108 del 1996 ha riscritto la norma, integrandovi l art. 644-bis c.p., novella del 1992 (l. n. 356), subendo poi un intervento adeguativo delle sanzioni con la c.d. ex-cirielli: la l. n. 251/2005 ha portato la reclusione a un minimo di due e a un massimo di dieci anni, nonchè la multa a un minimo di 5.000,00 Euro e a un massimo di 30.000,00 Euro. Sulla riforma, si veda inter alia M. BERTOLINO, Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 3, p. 784 ss. 2

interessi o altri vantaggi usurari» (co. 1); tuttavia, tale norma non è di per sé esaustiva del precetto, in quanto delega (co. 3) ad altre fonti l onere di definire legalmente l usurarietà degli interessi. Detto compito spetta ex art. 2 l. n. 108/1996 al Ministro dell Economia e delle Finanze, che, sentita la Banca d Italia, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d Italia ( ) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi ( ) sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale ; al quarto comma dell art. 2 da ultimo citato viene finalmente definito il tasso soglia superando il quale qualunque pattuizione sarebbe divenuta usuraria: il tasso medio risultante dall ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 (il precedente virgolettato, n.d.r.) relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali 2. Lo scorso anno ha avuto particolare risonanza la sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, la quale definendo una controversia sull illegittimità degli interessi in un contratto di mutuo ha affermato che «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori», peraltro inscrivendosi nell alveo di un orientamento ormai piuttosto consolidato 3. La Corte (e chi l ha seguita) ritiene di richiamarsi al testo normativo e, in particolare, alle espressioni «sotto qualsiasi 2 Originariamente era previsto un più semplice aumento della metà, che risultava inferiore a quello concesso ora: per la precisione il tasso soglia risulta maggiore (rispetto alla previsione precedente) fintanto che i tassi medi abbiano valori inferiori al 16%, ciò che avviene nella stragrande maggioranza dei casi (sul punto cfr. V. TAVORMINA, in Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato, in Contratti, 2014, 1, p. 85 e part. in nota 1). 3 Nell ambito del quale è dato rintracciare sia pronunce di legittimità (Cass. civ., 22 aprile 2000, n. 5286; Cass. civ., 4 aprile 2003, n. 5324 e le successive Cass. civ., 11 gennaio 2013, nn. 6002-603), sia di merito (Trib. Roma, 10 luglio 1998, in Foro it., 1999, I, p. 343; Trib. Campobasso, 3 ottobre 2000, in Giur. merito, 2001, p. 674; Trib. Roma, 15 settembre 2004, in leggiditalia.it; App. Roma, 22 novembre 2006, in Dir. e prat. soc., 2007, p. 73; Trib. Vercelli, 16 novembre 2011, in leggiditalia.it; Trib. Napoli, 8 luglio 2013) e finanche della Corte costituzionale (sent. 25 febbraio 2002, n. 29), seppur in un obiter dictum irrilevante. 3

forma», rinvenibile nell art. 644, co. 1, c.p. relativamente agli interessi pattuiti oltre il tasso soglia, «a qualsiasi titolo», incluso nel seguente co. 4 con riferimento alle remunerazioni da includere nella determinazione del tasso usurario, nonché «a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento» con cui l art. 1 del d.l. n. 394/2000 conv. in l. n. 24/2001, latore di un asserita interpretazione autentica (che pare piuttosto tautologica), ribadisce l onnicomprensività del termine di comparazione. Ciononostante, in nessun caso è stato autorevolmente chiarito come dovrebbero assumere rilevanza gli interessi di mora nella verifica della liceità del contratto, così, a fronte dell interpretazione estensiva, sono state intraprese molte azioni tese all accertamento della nullità, ai sensi dell art. 1815 c.c., delle clausole inerenti gli interessi (reale obiettivo di tali pretese) 4. In realtà, il dettato normativo non consente tale esuberante soluzione come hanno magistralmente riconosciuto il Tribunale di Milano e il Tribunale di Verona e occorre perciò ridimensionare anche le conseguenze dell orientamento di legittimità. Innanzitutto è essenziale prendere in considerazione la completezza delle norme di riferimento e non espressioni decontestualizzate: l art. 644 c.p., al primo comma, descrivendo la condotta illecita specifica che gli interessi rilevanti sono quelli pattuiti «in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità» e, al quarto, afferma altresì che «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». È evidente che dette precisazioni impediscono l inclusione degli interessi moratori tra quelli da rapportare al tasso soglia, in quanto è pacifico che non siano affatto collegati alla erogazione del credito, bensì alla sua restituzione, rectius alla tardività della medesima. Dunque, l operazione ermeneutica che conduce a tale risultato è assolutamente praeter legem, se non contra legem, e 4 Il superamento del tasso soglia viene spesso argomentato sulla base di somme che includono fra i propri addendi oltre ai tassi di mora, anche la commissione di massimo scoperto (riguardo la quale si rinvia a A.A. DOLMETTA, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013, pp. 26 e 154) e altre commissioni specifiche di alcuni contratti (per esempio la commissione di factoring), senza alcuna attenzione all eterogeneità dei medesimi e alla grossolana irrilevanza dei risultati cui tale calcolo può pervenire. 4

trattandosi di diritto penale occorrerebbe, invece, un severo rispetto del principio della legalità, come declinato nei corollari di tassatività e determinatezza ex artt. 1 e 2 c.p. nonché, prima ancora, nell art. 25, co. 2, Cost. L attenzione al dato testuale complessivo è confortata da vasta giurisprudenza di merito 5 e di competenza specifica 6, nonché da autorevole dottrina 7 e finanche dalla Suprema Corte, seppure nelle sue sole sezioni penali 8 : le varie espressioni cui parte della giurisprudenza ha attribuito l importante ruolo di estendere l ambito di comparazione al tasso usurario sono in realtà riferite a specifiche componenti e non suscettibili dunque di provocare l inclusione de quo 9. Inoltre, con specifico riguardo agli interessi di mora, è stato notato che ha scarsa pregnanza anche l affermazione per cui la loro esclusione priverebbe di tutela contratti in cui a fronte di tassi corrispettivi ridotti si pattuissero moratori elevati (troppo elevati) e scadenze per i corrispettivi tali da provocarne la quasi automatica sostituzione con i moratori: il rimedio a contratti di quel tipo sarebbe evidentemente la nullità del 5 Cfr., inter alia, Trib. Firenze, 20 settembre 2000, Noschese c. Soc. Centro Leasing, in Gius, 2001, n. 4, p. 517; conf. Trib. Cagliari, 3 marzo 2000, Puddu c. Soc. Sarda Leasing, in Riv. Giur. Sarda, 2001, p. 69, con nota di PISU; Trib. Vercelli, sez. I, sent. 16 novembre 2011. 6 Da ultimo, particolarmente esaustive le pronunce di ABF Napoli, n. 125/2014 e più autorevolemente Collegio di Coordinamento ABF, 28 marzo 2014, n. 1875; Collegio di Coordinamento ABF, 30 aprile 2014, n. 2666, entrambe in diritto bancario.it, maggio 2014 7 Tra i più recenti interventi, S. NICASTRO E. GRIPPO, Nota a commento della sentenza di non luogo a procedere emessa in materia di usura bancaria, in diritto bancario.it, giugno 2013; M. SEMERARO, Interessi moratori e usura, ibid., febbraio 2014; e soprattutto con maggiore veemenza nei confronti dell orientamento difforme V. TAVORMINA, in Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato, in Contratti, 2014, pp. 85 ss. Più problematico l approccio di A.A. DOLMETTA, Su usura e interessi di mora: questioni attuali, in Banca, borsa, titoli di credito, 2013, pp. 506-7, il quale pur mantenendo ferma l incomparabilità dei tassi di mora non esclude la 8 Cass. pen., sez. II, 25 ottobre 2012, n. 5683. 9 In particolare, sotto qualsiasi forma nel comma 1 dell art. 644 c.p. non cancella il precedente inciso come corrispettivo.., che altrimenti non avrebbe alcuna utilità; e analoghe considerazioni valgono per a qualunque titolo nell art. 1 del d.l. n. 394/2000 conv. in l. n. 24/2001; mentre a qualsiasi titolo nell art. 644, co. 4, c.p. è addirittura specificamente riferito alle remunerazioni della prestazione, con ciò evidenziandosi una volta per tutte l errore di mira dell interpretazione qui osteggiata. Sul punto, ancora, si vedano i riferimenti di cui alla nota precedente, in particolare i contributi dei Proff. Dolmetta e Tavormina. Quest ultimo inoltre sottolinea anche il vigore dell art. 2- bis, comma 2, d.l. n. 185/2008, con cui il legislatore è tornato ad elencare più diffusamente le componenti-base del TEGM, menzionando interessi, ( ) commissioni e ( ) provvigioni derivanti [da] clausole ( ) che prevedono una remunerazione, a favore della banca, con ciò confermando che anche gli interessi che rilevano agli effetti antiusura sono esclusivamente quelli previsti come remunerazione. 5

contratto in frode alla legge 10. Altresì è stato rilevato che sarebbe assurdo dare rilevanza alla mora quando sanzionata mediante interessi e non quando si prevede una tutela del creditore di entità (e nome) diverso, la quale in alcun modo accederebbe al confronto con il tasso soglia 11. Ancora, si è osservato che sussisterebbe uno strumento (diverso dalla nullità del contratto per usura) in grado di preservare l equilibrio complessivo del sinallagma contrattuale, che consisterebbe nel potere d ufficio del Giudice di ridurre l ammontare degli interessi in caso di manifesta eccessività (art. 1384 c.c.) 12. In secondo luogo, giungendo all argomentazione decisiva, fatta propria in particolare dal Tribunale di Verona nella sentenza in commento, il tasso soglia (cui confrontare gli oneri contrattuali) è costruito sul TEGM rilevato secondo gli schemi su indicati; ebbene, tale TEGM non ha mai incluso il saggio di mora, come chiariscono sia i vari decreti ministeriali applicativi, sia il più recente Chiarimento della Banca d Italia del 3 luglio 2013. Pur riconoscendo che a tali soggetti non è demandata la funzione nomofilattica in sostituzione della Corte 13, è altrettanto inevitabile osservare (come evidenzia la pronuncia in commento) che l assenza degli interessi di mora tra gli elementi presi in considerazione esclude di fatto la loro comparabilità a un tasso soglia che non li contempla. D altronde ciò è più che comprensibile: oltre alle notazioni già proposte, si sottolinea ancora che detti interessi neppure sono sopportati dalla clientela nella gestione ordinaria dei finanziamenti, rectius della remunerazione/restituzione degli stessi. Pertanto si tratta di costi che non gravano fisiologicamente sul finanziato, se non in casi speciali di inadempimento appunto e, pertanto, non possono essere annoverati nella descrizione del tasso effettivo globale che invece computa le spese e i costi generalmente applicati. La loro comprensione in quest ultimo, renderebbe il medesimo un indicatore assolutamente equivoco e tramite il quale non si riuscirebbe a comprendere affatto la bontà del contratto stipulato. 10 Così V. TAVORMINA, in Banche e tassi usurari, cit., p. 87. 11 Cfr. S. NICASTRO E. GRIPPO, Nota, cit. 12 Cfr. M. SEMERARO, Interessi moratori e usura, cit. 13 Cfr. anche A.A. DOLMETTA, Su usura e interessi di mora, cit., p.505. 6

Occorre rilevare poi che l orientamento delle sezioni civili della Corte di legittimità di ricondurre anche il tasso di mora al confronto con la soglia usuraria, aveva già comunque indotto la Banca d Italia, dal 2002, ad individuare, attraverso apposite rilevazioni del mercato, il coefficiente in aumento da applicare al TEGM di riferimento per stabilire la nuova soglia di usura alla quale poter confrontare gli interessi risarcitori. Tale meccanismo, che ha quindi già da tempo risolto la questione almeno a livello pratico, è recepito nei decreti ministeriali trimestrali che stabiliscono le soglie di usura. Lo stesso principio è stato sostenuto, sempre recentemente, anche dal Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in due sentenze del 15 e del 18 aprile 2014 (i cui G.U. rispettivamente erano i dottori Mazzocchi e Sacchi). In particolare, tali pronunce di merito hanno chiarito come la nota sentenza della Cassazione 350/2013 non abbia stabilito che i tassi degli interessi corrispettivi debbano essere sommati con quelli degli interessi di mora e poi confrontati con la soglia d'usura. Nel caso specifico il tasso di mora era determinato semplicemente come il tasso corrispettivo maggiorato di uno spread fisso, ma da nessuna clausola del contratto era dato evincere che i due tassi corrispettivi e moratori dovessero essere sommati. La Cassazione, osserva il giudice napoletano, si è semplicemente limitata a ribadire che il tasso di mora deve rispettare la soglia d usura, ma non che esso debba essere sommato a quello corrispettivo. Il Tribunale ha avuto anche occasione di precisare che il tasso moratorio ha natura sostitutiva e non additiva rispetto a quello corrispettivo (d altronde, l interpretazione alternativa, della sommatoria, produrrebbe l assurdo risultato per cui il tasso di mora dovrebbe sempre essere notevolmente inferiore al tasso corrispettivo per evitare una volta sommato al corrispettivo il superamento della soglia) 14. Per i sostenitori della cumulabità in astratto degli interessi moratori con i corrispettivi, ai fini della verifica del superamento delle soglie di usura, pare, quindi, esserci ormai già poco spazio. 14 Entrambe in leggiditalia.it. Sul punto, si veda anche GIP Torino, ord. 10 giugno 2014, che, richiedendo la somma del tasso degli interessi corrispettivi con la maggiorazione (cosiddetto spread) prevista per calcolare i tassi moratori, considera il solo saggio di interesse concretamente applicato per la mora (e non la sua sommatoria con i corrispettivi). 7