Affisso all albo dell Università di Pavia in data 11 aprile 2006

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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Pavia, 11 aprile 2006 Affisso all albo dell Università di Pavia in data 11 aprile 2006 Repertorio N. 819-2006 Prot. : 12924 Titolo: I Classe: 1 Oggetto: Modificazioni al Regolamento per i criteri di verifica e controllo dell attività e dei risultati del Direttore Amministrativo e dei dirigenti dell Università degli Studi di Pavia. IL RETTORE - VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 (Istituzione del Ministero dell Università e ricerca scientifica e tecnologica); - VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29 (Razionalizzazione delle organizzazioni delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n.421); - VISTO il vigente Statuto dell Università degli Studi di Pavia, emanato con decreto rettorale 12 settembre 1996, pubblicato sul Supplemento ordinario n.158 della Gazzetta Ufficiale n.224 del 24 settembre 1996 e successive modificazioni, ed in particolare le disposizioni di cui al Titolo VI (Organizzazione amministrativa); - VISTE e richiamate le deliberazioni adottate in materia di organizzazione dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 28 novembre 1996, 29 maggio 1997, 29 aprile 1999, 27 giugno 2002, 19 dicembre 2002 e 25 marzo 2003; - VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); - VISTA la Legge 15 maggio 1997, n.127 (Misure urgenti per lo snellimento dell attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo); - VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell art.11, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59); - VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1998, n.387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.80); - VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e risultati dell attività

svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59); - VISTO il vigente C.C.N.L. dei Dirigenti delle Università, sottoscritto in data 5 aprile 2001; - VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); - VISTO il Decreto Interministeriale 23 maggio 2001 (Criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle Università degli Studi); - VISTA la Legge 15 luglio 2002, n.145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze tra pubblico e privato); - ATTESO che sono state informate e/o consultate le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di Ateneo; - VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Personale e Pianta Organica e dalla Giunta di Ateneo nelle sedute, rispettivamente, del 27 e del 30 maggio scorso; - VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 giugno scorso, con la quale è stato approvato il Regolamento in ordine ai Criteri da adottarsi per la verifica ed il controllo dell attività e dei risultati del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti dell Università degli Studi di Pavia; - VISTO il decreto rettorale n.115 del 2 luglio 2003 con il quale è stato emanato il Regolamento di cui trattasi; - VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2005 con la quale sono state apportate modificazione al Regolamento in ordine ai Criteri da adottarsi per la verifica ed il controllo dell attività e dei risultati del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti dell Università degli Studi di Pavia; - RITENUTO necessario apportare le modificazioni in esame; DECRETA Art.1 Il Regolamento in ordine ai Criteri da adottarsi per la verifica ed il controllo dell attività e dei risultati del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti dell Università degli Studi di Pavia è modificato come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Art.2 Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del Regolamento nell albo ufficiale dell Università. IL RETTORE (Prof. Angiolino Stella) (F.to Stella) CGP/sr

Regolamento per i criteri di verifica e controllo dell attività e dei risultati del Direttore Amministrativo e dei dirigenti dell Università degli Studi di Pavia Art.1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi del combinato disposto di cui agli art.59 del vigente Statuto, artt.1, comma 1, lett. c) e 5 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286, artt.20,21 e 22 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art.35 del vigente CCNL del personale dirigente dell Area 1 nonché di cui all art.2, comma 2, del Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell Università di Pavia il procedimento di valutazione e verifica dell attività svolta e dei risultati conseguiti dal Direttore Amministrativo e dai dirigenti e le connesse responsabilità. 2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano specificamente al Direttore Amministrativo, ai Dirigenti di ruolo e a contratto in servizio presso l Università degli Studi di Pavia, incaricati di specifiche funzioni dirigenziale ai sensi dell art.19 del D.Lgs. n.165/2001. Art.2 Valutazione del personale dirigenziale. Principi generali 1. L Università, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei soggetti di cui all art.1, comma 2, del presente Regolamento, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative). 2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative del Direttore Amministrativo e dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell attività amministrativa e delle gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai sotto indicati principi: a) diretta conoscenza dell attività del valutato da parte dell organo proponente; b) approvazione e/o verifica della valutazione da parte dell organo competente; c) partecipazione al procedimento del valutato 3. Il procedimento di valutazione può essere anticipato, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale. Art.3 - Oggetto e criteri della valutazione 1. La verifica e la valutazione dei risultati raggiunti dai dirigenti di cui al precedente art. 2, in considerazione degli obiettivi assegnati all atto del conferimento dell incarico e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili al dirigente, ha ad oggetto: a) le prestazioni rese; b) l attività organizzativa posta in essere; c) il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati. 2. Gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) indicati al precedente comma sono verificati e valutati secondo i seguenti criteri: a) in relazione alle prestazioni rese: la verifica delle procedure in itinere, in funzione dello snellimento e della semplificazione delle stesse, garantendo in ogni caso la legittimità dell'azione amministrativa ed attivando forme adeguate di controllo; il confronto con altri contesti omogenei al fine di valutare comparativamente comportamenti, procedure, forme organizzative, ed adottare eventuali atti o comportamenti migliorativi; la disponibilità al confronto ed alla interazione con gli altri Uffici e Strutture dell'ateneo, al fine della ottimizzazione delle prestazioni rese in termini di efficacia, efficienza ed economicità; la capacità di individuare i problemi emergenti, le loro priorità, la soluzione ovvero, nel caso in cui l'adozione del provvedimento finale esuli dalla sua competenza, la capacità di segnalare la

problematica emersa nella sede opportuna, proponendone la soluzione ovvero coinvolgendo gli interlocutori adeguati per l'individuazione della risoluzione stessa; b) in relazione alla attività organizzativa posta in essere: il monitoraggio e l aggiornamento costante sulle nuove normative e sulle innovazioni tecniche e tecnologiche, al fine di verificarne la portata e l eventuale impatto sul lavoro della struttura; il lavoro per progetti, attraverso la predisposizione di puntuali programmi di lavoro e correlativo budget; i processi di innovazione introdotti; gli interventi organizzativi adottati sulla base delle risultanze della valutazione generale di ateneo effettuata dal Nucleo di Valutazione Interna e di eventuali altri organi di ciò incaricati; l attitudine a favorire il lavoro di gruppo ed il coinvolgimento dei propri collaboratori nell individuazione e soluzione di problemi, valorizzando particolari risultati di qualità per favorirne un futuro sviluppo professionale; il grado di adattamento dell organizzazione e dei processi della propria struttura alle esigenze dell amministrazione; c) in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, in termini di non raggiunto, parzialmente raggiunto, in larga parte raggiunto, pienamente raggiunto, tenuto conto combinatamente dei: risultati gestionali della programmazione; risultati di utilizzo delle risorse umane; risultati finanziari (corretto utilizzo delle risorse economiche programmate). 3. Ai fini della verifica e della valutazione degli elementi individuati al comma 1 del presente articolo, tenuto conto dei criteri di cui al precedente comma, l Amministrazione dovrà privilegiare: a) i risultati di gestione derivanti dall utilizzazione di meccanismi e sistemi di monitoraggio e rendicontazione; b) le valutazioni che emergono dalle relazioni del Nucleo di valutazione interna e di eventuali altri organi di ciò incaricati. 4. Il Direttore Amministrativo, in corso d anno, utilizza programmati momenti di monitoraggio, di verifica e di riflessione sullo stato di avanzamento delle attività e dei progetti assegnati al dirigente, e valuta l opportunità o necessità di apportare eventuali cambiamenti utili al raggiungimento dei risultati attesi. Art.4 Procedura di valutazione dei dirigenti 1. Il procedimento per la valutazione del personale dirigenziale si articola nelle sotto indicate fasi: a) definizione e programmazione degli obiettivi; b) monitoraggio e/o revisione della programmazione; c) valutazione delle prestazioni rese, dei comportamenti organizzativi e dei risultati raggiunti Art.5 Definizione e programmazione degli obiettivi 1. All atto della richiesta degli stanziamenti di bilancio necessari per l esercizio finanziario successivo, ciascun dirigente provvede alla preventiva motivata individuazione di possibili obiettivi da raggiungere nell anno successivo, con correlata indicazione delle priorità. 2. Entro il 1 febbraio di ogni anno, ciascun dirigente presenta al Direttore Amministrativo una dettagliata relazione sull attività svolta dall Area nell anno precedente e sui risultati conseguiti, in considerazione degli obiettivi assegnati all atto di conferimento dell incarico. In tale relazione si provvederà all eventuale revisione e/o riformulazione degli obiettivi e delle connesse priorità di cui al comma precedente, in relazione agli stanziamenti effettivamente ricevuti in sede di approvazione del bilancio di previsione per l esercizio finanziario successivo.

3. Entro il 1 marzo di ogni anno, il Direttore Amministrativo, sulla base degli obiettivi strategici indicati dagli Organi di Governo in sede di approvazione del bilancio di previsione relativo all esercizio finanziario successivo e delle risorse finanziarie allocate in bilancio per il conseguimento degli stessi nonché tenuto conto di quanto indicato dai Dirigenti nella relazione di cui al comma 2, provvede, anche attraverso preventivi colloqui con i singoli dirigenti, ad assegnare a ciascuna Area dirigenziale gli specifici obiettivi per l anno di riferimento. 4. In sede di formale assegnazione degli obiettivi alle singole Aree dirigenziali, il Direttore Amministrativo dovrà contestualmente esplicitare: a) i risultati attesi in termini di prestazioni rese e comportamenti posti in essere; b) la rilevanza percentuale da attribuire ad ogni risultato al fine di pervenire ad una precisa individuazione delle priorità da raggiungere; c) i piani di azione; d) le modalità di verifica Art.6 Monitoraggio e/o revisione della programmazione 1. Ogni sei mesi il Direttore Amministrativo provvede, attraverso un colloquio con i singoli dirigenti, ad una verifica intermedia relativa allo sviluppo delle prestazioni e dei comportamenti adottati al fine di pervenire alla: a) individuazione di eventuali situazioni di criticità e delle connesse modalità e dei comportamenti atti ad assicurare la realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti; b) verifica circa l idoneità delle risorse finanziarie attribuite per la realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi; c) definizione di eventuali azioni correttive e/o ridefinizione degli obiettivi di cui all art.5. 2. Le risultanze dei colloqui sono sinteticamente verbalizzate; ciascun dirigente può far risultare a verbale le proprie osservazioni. Il verbale è sottoscritto da ciascun partecipante. 3. Il colloquio di cui al comma 1 può essere anticipato, anche a richiesta del dirigente interessato, laddove specifiche esigenze lo richiedano. Art.7 Valutazione dei dirigenti 1. Entro il 1 aprile di ogni anno, il Direttore Amministrativo formula la valutazione di ciascun Dirigente, attraverso la compilazione di apposite schede di valutazione allo scopo predisposte espressamente riferite a: a) prestazioni rese e comportamenti organizzativi posti in essere, sulla base dei criteri di cui all art.3 del presente Regolamento; b) livello di conseguimento dei risultati attesi; c) sintesi finale 2. La valutazione effettuata è formalmente comunicata agli interessati, i quali nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione, hanno facoltà di far pervenire al Direttore Amministrativo motivate osservazioni in ordine alla valutazione espressa. 3. Nel caso in cui il dirigente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente, il Direttore Amministrativo, entro venti giorni dal ricevimento delle osservazioni, comunica formalmente all interessato la propria motivata determinazione circa la conferma o la modifica della valutazione precedentemente espressa. 4. Attraverso la compilazione delle schede di valutazione di cui al comma 1, il Direttore Amministrativo, tenuto conto degli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente, della relazione predisposta dagli stessi, dei risultati di gestione derivanti dall utilizzazione di meccanismi e sistemi di monitoraggio e rendicontazione, nonché delle valutazioni che emergono dalle relazioni del Nucleo di Valutazione interna e di eventuali altri organi di ciò incaricati,

formula al Consiglio di Amministrazione la propria valutazione in merito al risultato conseguito dai singoli dirigenti, esprimendo motivate proposte in materia di: a) corresponsione della retribuzione di risultato di cui alle disposizioni contenute nel Capo IV del vigente CCNL del personale dirigente dell Area 1; b) eventuale applicazione delle misure di cui all art.21 del D.Lgs. n.165, come modificato dall art.3, comma 2, della Legge n.145/2002; c) eventuali interventi formativi da avviare per l eliminazione dei gap riscontrati 5. Nel caso di mancata accettazione da parte dei Dirigenti della valutazione espressa dal Direttore Amministrativo, viene attivata una valutazione di seconda istanza effettuata da un Collegio di Valutazione nominato allo scopo dal Consiglio di Amministrazione. 6. Ai fini della valutazione di cui sopra, il Collegio di Valutazione può richiedere un colloquio informativo con i Dirigenti, laddove ritenuto necessario. 7. Le risultanze della valutazione finale effettuata, documentate in apposito verbale, sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione per l assunzione delle determinazioni di competenza. Art.8 Valutazione del Direttore Amministrativo 1. Entro il 1 aprile di ogni anno il Direttore Amministrativo, contestualmente alla valutazione dei Dirigenti di cui all art.8, trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione sull attività svolta, evidenziando i risultati conseguiti ed i rendimenti della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, in considerazione delle direttive e degli obiettivi indicati, per il periodo temporale di riferimento, dagli Organi di Governo. 2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono assegnati al Direttore Amministrativo contestualmente all approvazione del bilancio di previsione relativo all esercizio finanziario dell anno successivo; in mancanza di formale assegnazione da parte degli Organi di Governo, il Direttore Amministrativo risponde in solido degli obiettivi assegnati alle singole Aree Dirigenziali ai sensi dell art.5 del presente Regolamento. 3. La verifica e la valutazione dei risultati delle attività del Direttore Amministrativo è effettuata secondo le modalità e i criteri di cui agli artt.3 e 7 del presente Regolamento. 4. Nel caso di mancata accettazione da parte del Direttore Amministrativo della valutazione espressa dal Consiglio di Amministrazione, trova applicazione la valutazione di seconda istanza di cui all art.7, commi 5, 6 e 7 del presente Regolamento. Art.11 Responsabilità dirigenziali 1. La procedura di valutazione di cui al presente Regolamento costituisce presupposto per l applicazione delle misure di cui all art.21 del D.Lgs. n.165/2001 in materia di responsabilità dirigenziale, come modificato dall art.3, comma 2, Legge n.145/2002. In particolare, le misure di cui al comma 1 del sopraccitato art.21 si applicano allorché i risultati negativi dell attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione ovvero nei casi di gravi inosservanza delle direttive dell organo competente o di ripetuta valutazione negativa. 2. Restano ferme le disposizioni relative all eventuale responsabilità disciplinare dei dirigenti previste dal vigente CCNL del personale Dirigente dell Area 1. 3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio di Amministrazione. Art.12 Norme finali e transitorie 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni previste in materia di verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti, nonché in materia di responsabilità dirigenziali dal D.Lgs. n.289/99, D.Lgs. n.165/2001 e successive

modificazioni ed integrazioni e dal vigente CCNL per il personale dirigente dell Area 1, laddove compatibili ed applicabili. 2. In fase di prima applicazione delle disposizioni del presente Regolamenti, i termini di cui agli artt.5, 7 e 8 potranno subire variazioni. 3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nell Albo Ufficiale dell Ateneo.