DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

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VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale Divisione Analisi macroprudenziale Area Impatto della Regolamentazione DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ANALISI D IMPATTO INTEGRATIVA

La determinazione della zona di competenza territoriale: ipotesi alternative per valutare il rapporto tra soci e residenti. La presente analisi integra l analisi d impatto pubblicata in accompagnamento alla consultazione sulle nuove Disposizioni di vigilanza sulle banche di credito cooperativo 1. In particolare, per tenere conto delle osservazioni ricevute, la disciplina in materia di determinazione della zona di competenza territoriale presentata in consultazione (di seguito, opzione 1) viene confrontata con una possibile opzione alternativa (opzione 2). Descrizione delle opzioni. Secondo l opzione 1, presentata nel documento di consultazione, la zona di competenza territoriale ricomprende: a) i comuni ove la banca ha la sede e proprie succursali; b) i comuni limitrofi a quelli indicati alla precedente lettera a); c) i comuni limitrofi a quelli indicati alle precedenti lettere a) e b) ove la banca ha un numero di soci almeno pari a: o 2,5% della popolazione residente, se il comune ha fino a 50 mila abitanti; o 0,3% della popolazione residente se il comune ha più di 50 mila abitanti. Fra tutti i comuni della zona di competenza deve esistere contiguità territoriale. [ ] Ai fini dell identificazione del livello minimo di presenza sul territorio è stato scelto un indicatore che valuta la numerosità dei soci in un dato comune rispetto agli abitanti del comune. Si è ritenuto infatti che tale indicatore sia meglio in grado di cogliere la capacità di penetrazione del mercato da parte della banca e la sua presenza sul territorio, rispetto a quello che commisura i soci in un comune alla compagine sociale complessiva. L opzione presentata in consultazione si caratterizza per una voluta semplicità di calcolo: essa prevede, infatti, la ripartizione dei comuni in due cluster, in relazione al numero di abitanti (fino a 50.000 abitanti; oltre i 50.000 abitanti), cui corrispondono diverse percentuali minime di presenza 2 ; inoltre, in base alle previsioni poste in consultazione, 1 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2017/disposizionivigilanza-bcc/index.html 2 La calibrazione delle percentuali è stata effettuata sulla base del valore mediano del rapporto tra soci e residenti osservato per i comuni appartenenti ai due cluster.

secondo questa opzione a ciascun comune si applicherebbe la percentuale propria del cluster dimensionale di appartenenza (metodo di calcolo semplice ). L opzione in discorso non prevede, invece, un limite (cap) al numero minimo di soci. In sede di consultazione è stato chiesto di pronunciarsi sull opzione adottata e in particolare sul numero dei cluster e sulla loro dimensione. In merito a questi aspetti sono state formulate le seguenti richieste: i) prevedere più di due cluster, per tenere conto dell elevata variabilità delle diverse situazioni; ii) calibrare le percentuali di presenza minima in modo meno severo, soprattutto per i comuni di più piccole dimensioni; iii) inserire un cap che limiti il numero di soci necessario nei comuni di maggiori dimensioni; iv) eliminare l effetto scalino per i comuni con poco più di 50 mila abitanti, per i quali il numero di soci richiesto sarebbe più basso rispetto a quelli con meno di 50 mila abitanti. Tenendo conto dei commenti pervenuti, nella misura in cui sono stati ritenuti utili a perseguire gli obiettivi della revisione normativa, è stata identificata un opzione alternativa (opzione 2) per la definizione della zona di competenza territoriale. Secondo l opzione 2, la zona di competenza territoriale ricomprende: a) i comuni ove la banca ha sede e proprie succursali o un numero di soci, rapportato alla popolazione residente, almeno pari a quello calcolato secondo la seguente metodologia: Popolazione residente nel comune (per scaglioni) Percentuale N minimo di soci richiesto 3 fino a 20.000 1,5 1,5% della popolazione oltre 20.000 e fino a 50.000 0,6 oltre 50.000 e fino a 200.000 0,3 300 + 0,6% della parte eccedente i 20.000 abitanti 480 + 0,3% della parte eccedente i 50.000 abitanti oltre 200.000 più di 930 b) i comuni limitrofi a quelli indicati alla precedente lettera a). [ ] Fra tutti i comuni della zona di competenza deve esistere contiguità territoriale. [ ] 3 Arrotondamenti all unità superiore. Ad esempio, in un comune con 30 abitanti (30*1,5% = 0,45), il numero minimo di soci è arrotondato a 1.

Nel confronto con l opzione 1, l opzione 2 presenta alcune rilevanti differenze: 1) il numero di cluster dimensionali passa da due a quattro 4 ; 2) i comuni in cui la banca ha una presenza minima in termini di soci sugli abitanti sono equiparati a quelli in cui la banca ha la propria sede e le proprie succursali 5 ; 3) la percentuale del primo cluster (fino a 20 mila abitanti) è stata calibrata su un valore inferiore alla mediana, tenendo conto dell elevata variabilità che il rapporto tra soci e residenti presenta nei comuni appartenenti a questo cluster dimensionale, sia tra le diverse regioni sia all interno della stessa regione 6 ; 4) è previsto un limite (cap) al numero minimo di soci. Il cap, fissato a 930 soci 7, è volto a non rendere troppo oneroso il raggiungimento della percentuale di presenza nei comuni di maggiori dimensioni; 5) per eliminare l effetto scalino si prevede un metodo di calcolo a scaglioni : in base ad esso, alla popolazione rientrante in ciascun cluster si applicherebbe la percentuale a esso relativa (ad esempio, in presenza di un comune di 25.000 abitanti si applicherebbe la percentuale di 1,5% per i primi 20.000 e quella dello 0,6% per i rimanenti 5.000 abitanti) 8. Valutazione delle opzioni. La tavola 1 e il grafico 2 rappresentati sotto riportano gli effetti delle due opzioni descritte in termini di numero minimo di soci in relazione ai residenti del comune e mostrano la preferibilità dell opzione 2. Quest ultima, aumentando il numero di classi dimensionali rispetto all opzione 1, risulterebbe maggiormente granulare. Inoltre, per effetto della diversa calibrazione delle soglie e dell applicazione del metodo di calcolo a scaglioni, il numero minimo di soci crescerebbe gradualmente all aumentare delle dimensioni del comune, senza alcun effetto scalino (che invece caratterizza l opzione 1; 4 fino a 20 mila abitanti, tra 20 e 50 mila, tra 50 e 200 mila e oltre 200 mila. 5 Tale scelta rende più coerente la norma con la calibrazione della relativa percentuale, in quanto quest ultima è stata elaborata sulla base dei rapporti tra soci e residenti osservati nei comuni dove le BCC hanno uno sportello. 6 Per il cluster fino a 20 mila abitanti la distribuzione dell indicatore ha una differenza interquartile pari al 6,7%, contro l 1,3% del cluster successivo. Anche tra regioni la variabilità è significativamente più elevata che negli altri cluster: la differenza interquartile varia da un minimo del 2,3% ad un massimo del 16,9% (tra 0,5% e 3,4% nel cluster successivo). 7 Tale valore corrisponde al numero di soci da raggiungere nei comuni con 200 mila abitanti. 8 Nell opzione 1, invece, la popolazione dell intero comune era moltiplicata per la percentuale corrispondente alle dimensioni del comune stesso.

cfr. grafico 2). L introduzione del cap, nel porre un limite al numero minimo di soci richiesto nei comuni molto popolati, garantisce l obiettivo di assicurare una base sociale significativa per includere il comune nell area di competenza ma ne mitiga l onerosità che per i comuni di elevate dimensioni può essere elevata.

Tavola 1: Numero minimo di soci, confronto tra opzioni abitanti nel comune 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 45.000 50.000 100.000 200.000 700.000 opzione 1 2 cluster senza scaglioni % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,3 0,3 0,3 n. minimo di soci 250 375 500 625 750 1.000 1.125 1.250 300 600 2.100 opzione 2 4 cluster con scaglioni % 1,5 1,5 1,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 cap n. minimo di soci 150 225 300 330 360 420 450 480 630 930 930 Grafico 2: Numero minimo di soci, confronto tra opzioni 2.500 2.000 Numero di csoci richiesto 1.500 1.000 500-10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 45.000 50.000 100.000 200.000 700.000 Residenti nel comune opzione 1 opzione 2