Giunta Regionale della Campania



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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 19 del 08 aprile 2002 REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 marzo 2002 - Deliberazione n. 1079 - Area Generale di Coordinamento Att. Soc. - Ass. Soc. Sport Tempo Libero - Spettacolo - Indirizzi ai comuni per la selezione di soggetti del terzo settore ai fini della gestione della rete integrata di interventi e servizi sociali ai sensi della legge 328/2000. Premesso omissis che con la legge n. 328/00 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) lo Stato assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali; che la programmazione e l organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli Enti Locali e alle Regioni; che alla gestione ed all offerta dei servizi provvedono soggetti nonché in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella reali concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti; che per l erogazione di servizi socio-sanitari integrati i Comuni devono predisporre, d intesa con l ASL percorsi assistenziali finalizzati all integrazione o reintegrazione sociale delle fasce deboli, con particolare riferimento a minori, disabili, anziani, malati di mente, soggetti dipendenti e immigrati. che ai fini dell affidamento dei servizi previsti dalla Legge 328/00, gli Enti Pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza. e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentono ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale; che i Comuni singoli e associati devono, programmare gli interventi di politiche sociali incentivando la crescita qualitativa e lo sviluppo dei soggetti del terzo settore, considerando le vocazioni e le caratteristiche di ognuno: in una logica di sussidiarietà che favorisca l affermazione e la crescita delle competenze; che nei termini sopra indicati, le amministrazioni Comunali singole e associate, nel rispetto delle norme statali e comunitarie, sull aggiudicazione di servizi a soggetti esterni, utilizzano preferibilmente forme negoziali, meno rigide dell asta pubblica, quali la licitazione, la trattativa privata ed in particolare l appalto concorso, che consentono per le particolari attività di tipo sociale, progetti personalizzati da parte del soggetto appaltante elaborati sulla base di elementi e dati pre-individuati dalla pubblica amministrazione; che la Regione, attraverso un monitoraggio attento dello stato di applicazione della legge 328/00 e i Comuni singoli o associati, operino verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione degli operatori. che le organizzazioni del terzo settore, ciascuna secondo le proprie caratteristiche, contribuiscono alla promozione di nuovi servizi nella logica dell allargamento dei diritti, della promozione di forme di cittadinanza attiva e per realizzare percorsi di autonomia, integrazione e processi di inclusione, rinnovando e rendendo più efficiente l intera gamma dei servizi; VISTA - la L. 328/00 in particolare gli art. 1, 5, 11 - il D.P.R. 3 maggio 2001 recante il Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2001/2003 - il D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell articolo 5 della legge 328/2000 - la L. 266/91 Legge quadro sul Volontariato - la L. 381/91 disciplina sulla cooperazione sociale - il d.lgs. 460/97 Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 19 del 08 aprile 2002 1 / 5

- la L. 383/00 Disciplina delle associazioni di promozione sociale VISTE le delibere della G.R. n. 1826 e 1824 del 4/5/2001 che hanno definito le Linee di programmazione sociali e la suddivisione in ambiti territoriali per la predisposizione dei piani di zona; RILEVATO che i provvedimenti nazionali e quelli regionali, nelle more della definizione, delle procedure di accreditamento, consentono di dare avvio ad, un percorso tecnico- amministrativo per la regolamentazione dei rapporti tra Comuni, singoli e associati, e terzo settore per la selezione di soggetti che possano co-progettare e/o gestire prestazioni e servizi del sistema integrato previsto ai sensi della L. 328/00. che per quanto ottiene l affidamento in gestione dei servizi sociali la richiamata legge 328/2000 ed il DPCM 30 marzo 2001, introducono rilevanti novità, sottolineando le funzioni di programmazione, e coordinamento degli enti pubblici e riconoscendo al terzo settore, un ruolo primario nella coprogettazione dei servizi, oltre che nella realizzazione concertata degli stessi; che l apporto del terzo settore diventa pertanto non occasionale ma permette di allargare il ventaglio di offerte e di disporre di servizi flessibili e più adattabili alle esigenze della domanda sociale e del mercato del lavoro ATTESO CHE il ricorso ali soggetti Terzo settore, da parte dei Comuni per i servizi alla persona, deve ai sensi del DPCM 30 marzo 2001: a) favorire la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni b) privilegiare il rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativo; c) promuovere il miglioramento continuo dei servizi e degli interventi anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità; d) favorire, all interno delle forme di aggiudicazione o negoziali l utilizzo di quelle che maggiormente consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore, quali l appalto concorso. CONSIDERATO che sono individuati come soggetti del terzo settore, ai fini dell affidamento in gestione dei servizi sociali, secondo la legge 328/2000 ed il DPCM 30 marzo 2001: f) altri soggetti sociali senza scopo di lucro PRECISATO che laddove si ammettono alle procedure concorsuali per l affidamento in gestione dei servizi sociali altri soggetti privati ai sensi dell art. 11 comma 5 della legge 328/00 si applicano le condizioni espresse nel provvedimento CONSIDERATO che ai sensi della L. 266/91, non si può prevedere per le organizzazioni di volontariato la DATO ATTO della necessità di individuare criteri e indirizzi per rendere omogeneo, uniforme e trasparente ai sensi dell azione amministrativa, il processo di affidamento di servizi su tutto il territorio regionale, e della necessità di razionalizzare l offerto di servizi, e perseguire il miglioramento della qualità, la Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 19 del 08 aprile 2002 2 / 5

partecipazione dei soggetti del terzo settore, l integrazione socio- sanitaria, secondo quanto richiesto dalla legge 59/97 nonché dallo stesso DPCM 30 marzo 2001 che detta indirizzi per l affidamento dei servizi sociali; RITENUTO di adottare i seguenti indirizzi nel confronti dei Comuni singoli e associati, in attuazione del DPCM 30.03.2001, per la selezione dei soggetti del terzo settore a cui affidare le attività della rete di protezione sociale: 1. Si considerano ai fini dell affidamento in gestione dei servizi sociali, secondo la legge 328/2000 ed il DPCM 30 marzo 2001, soggetti del le settore: f) altri, soggetti sociali senza scopo di lucro 2. laddove si ammettano alle procedure concorsuali per l affidamento in gestione dei servizi sociali altri soggetti privati si applicano le condizioni espresse nel provvedimento 3. Ai sensi della L. 266/91, non si possono prevedere per le organizzazioni di volontariato la 4. E obbligatoria l iscrizione all albo regionale del volontariato per le attività in cui sono coinvolte associazioni di volontariato; 5. Per promuovere il miglioramento della qualità, la riqualificazione dei servizi, nuova occupazione, gli Enti locali favoriscono la crescita del terzo settore, ricorrendo a forme, di aggiudicazione dei servizi, che consentano a tali soggetti la piena espressione della loro progettualità privilegiando, dove è possibile e funzionale, il ricorso all appalto concorso, quale strumento che più di altre procedure, consente oltre all espressione della progettualità la possibilità di valutare la qualità delle prestazioni offerte e del personale impiegato. 6. I Comuni, singoli o associati, ai fini dell aggiudicazione dei servizi non devono procedere all affidamento, dei servizi con il metodo del massimo ribasso (DPCM 30.3.2001, art. 4 ). 7. I Comuni singoli e associati, nel procedere, alla preliminare selezione dei soggetti a cui affidare la gestione, dei servizi sociali, devono tener conto dei seguenti requisiti di ammissibilità a) Fini statutari e mission congruenti con le attività previste dalla L. 328/00 b) Solidità economica e finanziaria (certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura del servizio per la cui gestione s intende concorrere) c) L adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti; d) Il rispetto dei contratti collettivi nazionali, e correttezza delle posizioni previdenziali, e) l impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate; f) esperienza nel settore di attività di tre anni nel caso di procedure d appalto e di almeno 1 anno per altre modalità di affidamento; 8. I Comuni, per i soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati procederanno nella valutazione delle offerte per l aggiudicazione dei servizi, utilizzando i limiti nell attribuzione dei pesi ai differenti fattori che concorrono a all individuazione dell offerta migliore, così come indicato nell allegato a) che è parte integrante del presente atto; 9. I Comuni al fine di determinare il costo minimo delle attività da affidare dovranno fare riferimento per il calcolo dei costi del personale contratti nazionali di categoria (Decreto del 9 marzo del 2001 dal Ministero del Lavoro) RITENUTO Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 19 del 08 aprile 2002 3 / 5

di supportare i Comuni singoli e associati nella messa in essere dei servizi e delle attività previste nei piani di zona, con azioni di monitoraggio e di formazione per verificare e migliorare la qualità delle attività sociali, la professionalizzazione di vecchie e nuove e figure professionali anche a valere sulle misure del POR Campania. Sentito il parere della Conferenza delle Autonomie Locali, della Commissione interassessorile per la applicazione della L. 328 costituita, per delibera, n. 1358 del 30/3/2001, dell Osservatorio del volontariato, dei rappresentanti del Forum del terzo settore, delle rappresentanze sindacali regionali Cgl, Cisl, Uil Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi DELIBERA Per quanto espresso in narrativa che si intende qui integralmente riportato, di adottare i seguenti indirizzi nei confronti dei Comuni singoli e associati, in attuazione del DPCM 30.3.2001, per la selezione dei soggetti del terzo settore a cui affidare le attività della rete di protezione sociale: 1. Si considerano ai fini dell affidamento in gestione dei servizi sociali secondo la legge 328/2000 ed il DPCM 30 marzo 2001, soggetti del terzo settore: f) altri soggetti sociali senza scopo di lucro 2. Laddove si ammettano alle procedure concorsuali per l affidamento in gestione dei servizi sociali altri soggetti privati si applicano le condizioni espresse nel provvedimento 3. Ai sensi della L. 266/91, non si possono prevedere per le organizzazioni di volontariato la 4. E obbligatoria l iscrizione all albo regionale del volontariato per le attività in cui sono coinvolte associazioni di volontariato; 5. Per promuovere il miglioramento della qualità, la riqualificazione dei servizi, nuova occupazione, gli Enti locali favoriscono la crescita del terzo settore, ricorrendo a forme di aggiudicazione dei servizi, che consentano a tali soggetti la piena espressione della loro progettualità privilegiando, dove è possibile e funzionale, il ricorso dell appalto concorso, quale strumento che più di altre procedura, consente - oltre all espressione della progettualità la possibilità di valutare la qualità delle prestazioni offerte e del personale impiegato. 6. I Comuni, singoli o associati, ai fini dell aggiudicazione dei servizi non devono procedere all affidamento dei servizi con il metodo del massimo ribasso (DPCM 30.3.2001, art. 4.) 7. I Comuni singoli e associati, nel procedere alla preliminare selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi sociali, devono tener conto dei seguenti requisiti di ammissibilità a) Fini statutari e mission congruenti con le attività previste dalla L. 328/00 b) Solidità economica e finanziaria (certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura del servizio per la cui gestione s intende concorrere) c) L adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti; d) Il rispetto dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali; e) l impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate; f) esperienza nel settore di attività tre anni nel caso di procedure d appalto e di almeno 1 anno per altre modalità di affidamento; Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 19 del 08 aprile 2002 4 / 5

8. I Comuni, per i soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati procederanno nella valutazione delle offerte per l aggiudicazione dei servizi, utilizzando i limiti nell attribuzione dei pesi ai differenti fattori che concorrono all individuazione dell offerta migliore, così come indicato nell allegato a) che è parte integrante del presente atto; 9. I Comuni al fine di determinare il costo minimo delle attività da affidare dovranno fare riferimento per il calcolo dei costi del personale ai contratti nazionali di categoria (Decreto del 9 marzo del 2001 dal Ministero del Lavoro) di supportare i Comuni singoli e associati nella messa in essere dei servizi e delle attività previste nei piani di zona, con azioni di monitoraggio e di formazione per verificare e migliorare la qualità delle attività sociali, la professionalizzazione di vecchie e nuove figure professionali anche a volere sulle misure del POR Campania. di inviare la seguente deliberazione al Settore Assistenza sociale per quanto di competenza, al Settore Enti locali, al Settore Fasce deboli ai Sindaci dei Comuni capofila, al BURC per la pubblicazione. Il Segretario Di Giacomo Il Presidente Valiante Bollettino Ufficiale della Regione Campania n 19 del 08 aprile 2002 5 / 5