CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA AD IMPRESE DI DIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE. Rilasciate a



Documenti analoghi
Condizioni Generali di Licenza ad Imprese di Diffusione Radiofonica in ambito Locale

Condizioni Generali di Licenza ad Imprese di Diffusione Televisiva in ambito Locale

ACCORDO PER LA ESAZIONE TELEMATICA DEL DIRITTO DI SEGUITO

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

LICENZA PER L UTILIZZAZIONE DELLE OPERE MUSICALI AMMINISTRATE DALLA SIAE IN SITI WEB NON MUSICALI n. /I/... URL DEL SITO OGGETTO DELLA LICENZA...

Privacy Policy del sito Web meseum.network

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E. GUIDA PRATICA AI CONTRATTI DI LICENZA DELLA SIAE PER LA PRODUZIONE DI

LUNCH UPA Milano, marzo 2012 Stefania Ercolani SIAE Direttore Ufficio Multimedialità

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

Scheda Descrittiva degli elaborati digitali

LICENZA D USO di SOFTWARE

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

(delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante Regolamento per l organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione )

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

Imposta di bollo sui documenti informatici

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

RISOLUZIONE N.12/E. Roma, 09 febbraio 2004

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

DISCIPLINARE DI INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLA NEWSLETTER SEMESTRALE EDITA DAL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE DELLA PROVINCIA DA SVOLGERSI NEL

La programmazione televisiva disposizioni normative e regolamentari

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Oggi ho sentito parlare del diritto d autore! Ah si e che cosa è il diritto d autore?

PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO. Atti n /15.4/2013/1 ***** TRA

Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

Ministero della Salute

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

Allegato A CONVENZIONE

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

COMUNE DI CUTRO Provincia di Crotone Regolamento per l organizzazione del Servizio Notifiche

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

CONTRATTO PER LA MOBILITA GRATUITA GARANTITA. L anno, il giorno del mese di in, TRA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (Categorie A, B)

Indirizzo di posta elettronica Telefono Cellulare

Regolamento interno per l accreditamento di eventi formativi organizzati da soggetti terzi

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 17 OTTOBRE 2014

ISTRUZIONI PER L ADESIONE ALLA CONVENZIONE FEDERFARMA - SCF 2014

TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE ALL INIZIATIVA PROMOZIONALE PORTA I TUOI AMICI IN VODAFONE

Istruzione Operativa Richiesta di Offerta on-line in busta chiusa digitale

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (sottocategoria A1, categorie A, B, B + E e patenti superiori)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE


ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca. Acquisizione Beni e Servizi

Manuale delle Procedure ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO REFLUI CER CER (N. /200..

Tariffa A SUISA. Emissioni della SSR SRG SUISA. Cooperativa degli autori ed editori di musica

in ( ) C.A.P. Via/Piazza n nella persona del legale rappresentante Sig. n tel. fax provvista di licenza/autorizzazione all esercizio n.

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

EUROCONSULTANCY-RE. Privacy Policy

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO ASSOENERGIA

1. PREMESSA MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3

Prestito Personale Private

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

DELIBERA N. 538/01/CSP. Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite L AUTORITA

Lombardia Informatica S.p.A. Servizio di Posta Elettronica Certificata Web Privacy Policy

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n MODULO DI ADESIONE

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

Consorzio Sviluppo Italia

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA


COMUNE di EMPOLI Settore Lavori Pubblici AVVISO PUBBLICO

Finanziamento separato della pre-produzione Progetto: xy Numero di riferimento BLS: xy. Data. Dichiarazione d impegno unilaterale

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO

Regolamento Contrattuale

Servizi per l Autopubblicazione in formato digitale Condizioni e Termini per la Prestazione dei Servizi

Transcript:

CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA AD IMPRESE DI DIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE Rilasciate a.. con sede in.capitale sociale.., iscritta al Registro delle Imprese di.. al n.., codice fiscale e Partita IVA rappresentata da..nella qualità di legale rappresentante, qui di seguito Licenziataria Premesso che La Licenziataria svolge dall Italia attività di comunicazione al pubblico via satellite di programmi televisivi inseriti in palinsesti allestiti in virtù di sue scelte e decisioni, e sotto la propria responsabilità. Nell ambito di tale attività la Licenziataria intende utilizzare nel palinsesto del canale televisivo diffuso via satellite opere appartenenti ai repertori tutelati dalla SIAE (per le Sezioni Musica, D.O.R., Lirica e O.L.A.F.) nonché dalle Società d Autori da essa rappresentate. Le Parti concordano quanto segue: CAPO I Premesse e allegati 1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Licenza. CAPO II Opere del Repertorio Musicale 2.1. Con la presente Licenza, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 16, 16 bis, 61 e 180, la SIAE concede alla Licenziataria, con validità per l intera impronta coperta dai satelliti utilizzati e per le utilizzazioni effettuate sul canale indicato in premessa, l autorizzazione: a) alla comunicazione al pubblico via satellite, svolta a propria cura o a cura di terzi, delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica) ed utilizzate dal vivo in programmi televisivi inseriti in palinsesti allestiti in virtù di scelte e decisioni, e sotto la responsabilità, della Licenziataria stessa; b) alla comunicazione al pubblico via satellite, svolta a propria cura o a cura di terzi, delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica), registrate su dischi, 1

nastri e altri supporti analoghi (fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni, relativo ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore) e così utilizzate in programmi televisivi inseriti in palinsesti allestiti in virtù di scelte e decisioni, e sotto la responsabilità, della Licenziataria stessa; c) alla registrazione delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica) su supporti che la Licenziataria realizza per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla attività di comunicazione al pubblico via satellite, svolta a propria cura o a cura di terzi, con divieto di fare qualsiasi altro uso di dette registrazioni e fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni, relativo ai diritti connessi all esercizio del diritto d autore (esclusa comunque la registrazione in opere cinematografiche e assimilate di cui agli artt. 44-50 della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni). d) alla esecuzione, rappresentazione e recitazione delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica), dal vivo o mediante l uso di registrazioni anche effettuate legittimamente da terzi, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: l esecuzione, rappresentazione e recitazione sia organizzata direttamente dalla Licenziataria; si svolga negli studi della Licenziataria o in luogo aperto ed accessibile gratuitamente dal pubblico; la partecipazione del pubblico avvenga nei ristretti limiti delle esigenze funzionali del programma. Tale previsione non si estende alla pubblica esecuzione, rappresentazione o recitazione delle opere nel corso di manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo, compresa quella effettuata a mezzo di apparecchi riceventi all interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico. Tali forme di utilizzazione dovranno essere autorizzate separatamente. 2.2. Con la presente Licenza la SIAE autorizza inoltre la Licenziataria: a) alla comunicazione al pubblico delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica) in modalità Digitale Terrestre; b) alla comunicazione al pubblico delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica) tramite diffusione televisiva attraverso i Siti Web di cui la Licenziataria è eventualmente titolare. a condizione, in entrambi i casi, che la comunicazione al pubblico delle opere in forma integrale o parziale venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni (simulcasting), con quella del palinsesto diffuso dall Italia via satellite e fermo restando che i ricavi connessi a tali modalità di utilizzazione vengano computati fra i proventi disciplinati dal successivo articolo 8. 2.2.1. E esclusa dalla presente autorizzazione, con specifico riferimento alle utilizzazioni di cui alla precedente lettera b), la messa a disposizione di opere appartenenti al Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica), in modalità streaming on demand, downloading e catch-up, tramite l accesso - a titolo gratuito o a pagamento - ai Siti Web di cui la Licenziataria è titolare. Tali forme di utilizzazione devono essere autorizzate con apposita, separata Licenza. 2

2.2.2. E altresì esclusa dalla presente autorizzazione, con specifico riferimento alle utilizzazioni di cui alla precedente lettera b), la messa a disposizione di opere appartenenti al Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica) su canali disponibili esclusivamente in webcasting, tramite l accesso - a titolo gratuito o a pagamento ai Siti Web di cui la Licenziataria è titolare, con programmazione predefinita (di flusso continuo ovvero con contenuti video non individualmente accessibili). Tale forma di utilizzazione deve essere autorizzata con apposita, separata Licenza. 2.3. Quanto all inclusione dei palinsesti della Licenziataria allestiti in virtù di scelte e decisioni, e sotto la responsabilità, della Licenziataria stessa, nelle offerte di altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni, sui loro Siti Web (compresa la modalità IPTV), su Reti di Telefonia Mobile (compresa la modalità DVB-H), sul Digitale Terrestre e su Satellite, resta inteso quanto segue: a) i palinsesti dovranno essere diffusi -in forma parziale o totale- in simultanea, senza modificazioni o integrazioni (Simulcasting); b) la Licenziataria si obbliga ad informare gli altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni in questione, che essi dovranno ottenere apposita, separata Licenza dalla SIAE e corrispondere ad essa i compensi calcolati sugli specifici e distinti ricavi loro derivanti dalle utilizzazioni dei repertori tutelati dalla SIAE e realizzati tramite la diffusione parziale o totale dei palinsesti della Licenziataria, nelle loro specifiche offerte, in simultanea, senza modificazioni o integrazioni (Simulcasting); c) per le utilizzazioni del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica), effettuate tramite l inclusione dei palinsesti allestiti - in virtù di scelte e decisioni e sotto la responsabilità della Licenziataria stessa- nelle offerte di altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni, sui loro Siti Web, (compresa la modalità IPTV), su Reti di Telefonia Mobile (compresa la modalità DVB-H), sul Digitale Terrestre e su Satellite, i corrispettivi erogati alla Licenziataria a tale titolo dagli operatori di cui sopra costituiranno componenti della base per il calcolo del compenso SIAE di cui al successivo articolo 8 senza alcun abbattimento; 3. Sono sempre fatti salvi, in ogni caso, i diritti morali degli autori. 4. Del Repertorio della Sezione Musica fanno parte: a) le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali di vario genere, compresi i relativi eventuali testi letterari; i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni musicali inserite in video clip. Tuttavia, si intendono compresi nel Repertorio di competenza, rispettivamente, delle Sezioni Lirica e Drammatica e Opere Radiotelevisive (D.O.R.) della SIAE i brani musicali staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste ed opere analoghe, che sono utilizzati in forma scenica per una durata superiore a dieci minuti primi ciascuno; 3

b) le composizioni musicali di qualsiasi genere compreso il relativo eventuale testo letterario inserite nella colonna sonora delle opere cinematografiche ed assimilate. 5.1. Indipendentemente dalla presente Licenza, la Licenziataria o chi per essa dovrà direttamente ottenere il preventivo esplicito consenso degli Aventi Diritto per l utilizzazione delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica): a) a fini pubblicitari, come nel caso di musiche inserite in spot pubblicitari o comunque di abbinamento ripetuto di una determinata composizione musicale ad un determinato messaggio pubblicitario, esclusi gli annunci di programmi della stessa impresa o i messaggi di utilità sociale; b) come segnali giornalieri di inizio o di termine delle trasmissioni della Licenziataria o come sigle o segnali identificativi di rubriche fisse proprie della Licenziataria; c) con lo scorrimento a video dei testi letterari in contemporanea all esecuzione di una determinata composizione musicale (es. KARAOKE). 5.2. Il preventivo esplicito consenso degli Aventi Diritto dovrà essere ottenuto anche per l utilizzazione specifica di composizioni musicali in forme di Autopubblicità ossia in promo che non abbiano le caratteristiche di annunci di programmi della stessa impresa che richiamino appuntamenti televisivi. 6. Le opere oggetto della presente licenza verranno utilizzate - integralmente o parzialmente - nella forma originale, nel rispetto delle buone norme dell arte e della tecnica, nonché del diritto morale degli autori. Sono consentiti unicamente gli adattamenti, le modificazioni e le soppressioni richiesti dalle particolari esigenze del mezzo radiotelevisivo e che non incidano su elementi creativi dell opera. 7. Come corrispettivo dell utilizzazione del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica) definito all articolo 4, la Licenziataria verserà alla SIAE un compenso annuo calcolato percentualmente sui Proventi del canale televisivo realizzati nel medesimo anno. La misura dell aliquota percentuale è determinata in base alla tipologia del palinsesto adottato dalla Licenziataria al momento della sottoscrizione della presente Licenza, secondo i parametri previsti all Allegato 1, che ne costituisce parte integrante. 8. Per Proventi del canale televisivo si intendono i ricavi risultanti, per ogni anno di validità della presente Licenza, dal bilancio certificato della Licenziataria per il medesimo esercizio e relativi: 1) ai corrispettivi derivanti dalla diffusione televisiva di messaggi e annunci pubblicitari di qualsiasi genere, ivi comprese le sponsorizzazioni e ogni forma di pubblicità - compresa quella su reti telematiche - versati da enti o ditte inserzioniste (pubblicità televisiva), come risultanti dal bilancio della concessionaria di pubblicità per il medesimo esercizio, con l indicazione dei ricavi pubblicitari lordi riferibili ai programmi diffusi dalla Licenziataria e per la quota parte ad essa imputabile rispetto ad altre eventuali imprese di diffusione televisiva; 2) ai corrispettivi ricavati da operatori satellitari per l inclusione, nelle loro specifiche offerte, dei programmi televisivi della Licenziataria; 4

3) ai corrispettivi ricavati da altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni per l inclusione, nelle loro specifiche offerte, dei programmi televisivi della Licenziataria, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al precedente articolo 2.3; 4) ad ogni altro introito direttamente connesso all attività di diffusione televisiva dei programmi di cui la Licenziataria ha responsabilità editoriale. 9. Sugli introiti di cui al punto 1) del precedente articolo 8 sarà applicato un abbattimento forfetario nella misura del 35% a titolo di spese di raccolta pubblicitaria e spese di agenzia. 10. Per l utilizzazione del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica),come definito al precedente articolo 4, tenuto conto delle caratteristiche del palinsesto del canale.., l aliquota percentuale del corrispettivo di cui all articolo 7 è fissata nel.. (Allegato 1). Tale percentuale è applicata ai Proventi del canale televisivo come definiti ai precedenti articoli 8 e 9. Qualora, nel periodo di validità della presente Licenza, i palinsesti adottati dalla Licenziataria subiscano sostanziali modificazioni, tali da mutarne definitivamente l assetto, la misura dell aliquota di compenso sarà riesaminata sulla base delle modifiche apportate al palinsesto e dei parametri previsti all Allegato 1. Qualora, a seguito del riesame, venga definita una diversa aliquota percentuale, la stessa sarà applicata per il calcolo del compenso a far data dal momento in cui sono intervenute le modificazioni dei palinsesti e per il periodo residuo di validità della Licenza. 11. La Licenziataria si obbliga a trasmettere o far trasmettere alla SIAE, su supporti cartacei e informatici, rapporti analitici relativi alle programmazioni effettuate, secondo modalità definite di comune accordo con la SIAE. Tali rapporti analitici dovranno riportare dati idonei alle esigenze della SIAE relative alla ripartizione dei compensi quali, a titolo esemplificativo, l identificazione delle opere (titolo e autore), la durata di ciascuna utilizzazione, il tipo di utilizzazione e le modalità tecniche (dal vivo o registrata) dell utilizzazione. A fronte della fornitura dei dati di programmazione relativi alle opere utilizzate (Report) rispondenti alle esigenze di ripartizione dei compensi agli Aventi Diritto, è riconosciuta una deduzione del per l anno, del per l anno e del per l anno.. Per ogni anno di attività e comunque fissato un Minimo di compenso pari ad Euro 1.200,00 (mille/200) + IVA salvo conguaglio. Tale compenso dovrà comunque essere aggiornato per gli anni delle variazioni annue dell indice del costo della vita elaborato e pubblicato dall Istituto Centrale di statistica (ISTAT) di Roma. 12. Per ogni anno di validità della presente Licenza i compensi, come determinati dagli articoli 7, 8, 9,10 e 11, saranno corrisposti in sei acconti bimestrali + IVA, il cui versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di 5

competenza; tuttavia la Licenziataria si impegna a corrispondere alla SIAE l acconto relativo all ultimo bimestre di ogni anno entro il giorno 15 del mese di dicembre dello stesso anno. I compensi annuali saranno sempre provvisoriamente calcolati sulla base dei compensi definitivi dell anno precedente, salvo conguaglio da corrispondere in un'unica soluzione, al momento delle disponibilità dei bilanci definitivi certificati, relativi all anno di competenza. 13. La Licenziataria si obbliga a trasmettere alla SIAE copia dei bilanci definitivi certificati, relativi ad ogni singolo esercizio, entro 15 giorni dalla loro approvazione oltre ad ogni dichiarazione e documentazione utile all esatta identificazione dei ricavi realizzati, come definiti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell articolo 8. 14. Quanto ai ricavi derivanti dalla diffusione televisiva di messaggi e annunci pubblicitari di qualsiasi genere, ivi comprese le sponsorizzazioni e ogni forma di pubblicità - compresa quella su reti telematiche - versati da enti o ditte inserzioniste (pubblicità televisiva, di cui al punto 1) dell articolo 8, la Licenziataria dovrà produrre, per la definizione del compenso definitivo ai sensi dell articolo 12, per ogni anno di validità della presente Licenza : I. copia del bilancio della concessionaria di pubblicità per il medesimo esercizio,con l indicazione dei ricavi pubblicitari lordi riferibili ai programmi diffusi dalla Licenziataria per il tramite del canale.., e per la quota parte ad essi imputabile II. rispetto ad altre eventuali imprese di diffusione; ogni dichiarazione e documentazione, propria e/o della concessionaria di pubblicità, utile all esatta identificazione dei ricavi stessi realizzati. Qualora la Licenziataria eserciti altre attività oltre a quella di comunicazione al pubblico via satellite e alle altre forme di comunicazione al pubblico autorizzate dalla presente Licenza, essa si impegna a documentare distintamente i ricavi acquisiti in relazione a dette forme di comunicazione al pubblico e quelli realizzati in relazione a ciascuna delle altre attività. 15. La Licenziataria si obbliga ad annunciare e/o indicare il nome degli autori delle composizioni musicali trasmesse ogniqualvolta ciò non sia impedito da obiettive esigenze tecnico-funzionali della programmazione. CAPO III Opere del Repertorio delle Sezioni Lirica, D.O.R e O.L.A.F. 16. La presente Licenza, alle condizioni generali e a quelle particolari appresso specificamente indicate, autorizza anche l utilizzazione - nelle forme e con le modalità previste agli articoli 2.1 e 2.2, nonché alle condizioni di cui agli articoli 2.3 e 3 - delle opere che appartengono al Repertorio della Sezione Lirica, della Sezione Drammatica e Opere Radiotelevisive (D.O.R.) e della Sezione Opere Letterarie e Arti Figurative (O.L.A.F.) della SIAE. - Per opere del Repertorio della Sezione Lirica si intendono: opere liriche, oratori, opere analoghe drammatico-musicali, balletti, opere coreografiche ed assimilabili. La Sezione cura la percezione dei compensi, affidata alla Società, su specifico mandato per le utilizzazioni delle edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio e delle 6

opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d autore, ivi comprese le opere musicali e drammaticomusicali di competenza di altre Sezioni. -Per opere del Repertorio della Sezione D.O.R, si intendono: opere drammatiche, operette, riviste, commedie musicali, opere analoghe drammaticomusicali ed opere create appositamente per la comunicazione al pubblico mediante radiotelevisione o qualunque altro mezzo di diffusione a distanza. - Per opere del Repertorio della Sezione O.L.A.F si intendono: a) opere letterarie in senso stretto, come poesie, novelle, racconti, romanzi e simili pubblicate per le stampe o create appositamente per la televisione, utilizzate nella loro forma originale (recitazione o lettura); b) opere dell arte figurativa (pittura, disegno, fotografia, scultura e simili). Non hanno rilevanza, ai fini del pagamento del compenso, le utilizzazioni di opere dell arte figurativa effettuate nell ambito di notiziari di attualità e cronaca concernenti mostre e analoghe manifestazioni annunciate o in corso riguardanti le opere utilizzate.. 17. L utilizzazione di opere di competenza delle Sezioni Lirica e D.O.R. e delle opere letterarie del Repertorio della Sezione O.L.A.F., deve essere espressamente consentita dall autore o dai suoi aventi causa (eredi, cessionari o concessionari, editori per le opere liriche, i balletti, gli oratori, le operette e commedie musicali e opere analoghe). A tal fine la Licenziataria segnalerà alla competente Sezione (Lirica, D.O.R. e O.L.A.F.) della SIAE, almeno 60 giorni prima della data prevista per la diffusione, il titolo dell opera, il nome dell autore e del compositore e dell eventuale editore, il nome dell elaboratore o traduttore, il genere, la durata e la data. La SIAE comunicherà, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prima della data prevista per la prima diffusione, l autorizzazione o il divieto dell avente diritto. Qualora la comunicazione della SIAE non dovesse pervenire alla Licenziataria entro il termine predetto, si dovrà inequivocabilmente ritenere che la Licenziataria non è autorizzata a diffondere l opera. La segnalazione non è necessaria salvo eccezioni che la SIAE, ad istanza degli aventi diritto, comunicherà alla Licenziataria per la diffusione di parti o brani staccati di opere dei repertori D.O.R. e Lirica di durata inferiore a dieci minuti primi, nonché di balletti e oratori in esecuzione non scenica, nonché, per quanto riguarda il repertorio della Sezione OL.A.F, per le diffusioni di opere e brani di opere letterarie di durata inferiore a venti minuti primi. 18. Le utilizzazioni di opere appartenenti al Repertorio delle Sezioni Lirica, D.O.R. e O.L.A.F. effettuate dalla Licenziataria senza la preventiva segnalazione di cui all articolo 17 si considerano come effettuate illecitamente. La SIAE si riserva al riguardo ogni azione e ragione nei confronti dell impresa e non garantisce la stessa relativamente ad azioni o turbative da parte dei titolari dei diritti di autore delle opere medesime. 19. Il compenso per opere del Repertorio delle Sezioni Lirica, D.O.R. e O.L.A.F. della SIAE è dovuto nella misura ed in conformità alle tariffe esposte nella tabella riportata nell Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Licenza. Gli importi dovuti alla SIAE riportati nella tabella si intendono variati di anno in anno secondo le variazioni dell indice ISTAT del costo della vita. 7

Il compenso è determinato - secondo le previsioni dell Allegato 2 - in relazione sia allo scaglione di introiti in cui si colloca la Licenziataria, sia all inquadramento delle opere utilizzate in una delle classi ivi previste. La definizione dello scaglione di introiti riferibile alla Licenziataria avviene con le medesime modalità previste all articolo 8 per il Repertorio della Sezione Musica, in base alle risultanze della documentazione trasmessa ai sensi degli articoli 13 e 14. In caso di passaggio dell emittente ad un diverso scaglione di introiti, le operazioni di conguaglio ovvero di recupero, concernenti le diffusioni dell anno in cui si è verificata la variazione - verranno effettuate entro i tre mesi successivi alla comunicazione del bilancio da parte della Licenziataria. La relativa tariffa, così rideterminata, sarà provvisoriamente utilizzata per le diffusioni dell anno seguente. Per ogni replica di un opera appartenente al Repertorio della Sezione D.O.R. o della Sezione Lirica effettuata entro sei mesi dalla prima diffusione, la Licenziataria corrisponderà alla SIAE un compenso pari al 35% di quanto dovuto per la prima diffusione. La replica effettuata dopo sei mesi dalla prima diffusione verrà considerata come prima diffusione e remunerata quindi con il 100% del compenso, mentre per le ulteriori repliche entro i successivi sei mesi la Licenziataria corrisponderà il 35% dei compensi dovuti per la prima diffusione. L obbligo della Licenziataria di corrispondere alla SIAE i compensi previsti al 1 comma del presente articolo non può essere derogato da eventuali pattuizioni inserite in contratti stipulati con terzi per la realizzazione delle opere, in quanto ai sensi dell articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, la Licenziataria assume la veste giuridica di soggetto diffusore. 20. La Licenziataria si obbliga a trasmettere, entro 30 giorni lavorativi dalla fine del mese successivo a quello di utilizzazione, alle Sezioni Lirica, D.O.R. e O.L.A.F., l elenco delle opere appartenenti ai loro repertori che sono state da essa diffuse nel mese precedente. Tale elenco dovrà contenere i seguenti elementi: data della trasmissione, durata in minuti e secondi della trasmissione (al netto di pubblicità), titolo, autore e/o traduttore e/o elaboratore (per le edizioni critiche il nome del loro autore) e la tipologia della trasmissione (prima diffusione o replica). In difetto di indicazioni circa la tipologia della trasmissione (prima diffusione o replica), la SIAE applicherà il compenso più favorevole agli autori. Le Sezioni Lirica, D.O.R. e O.L.A.F, dopo aver effettuato le verifiche di rispettiva competenza, emetteranno fattura con l indicazione del compenso dovuto, calcolato con i criteri di cui al precedente articolo 19. La Licenziataria effettuerà i pagamenti in favore delle singole Sezioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. La Licenziataria si obbliga a segnalare tempestivamente eventuali integrazioni e/o rettifiche dei dati contenuti nelle denunce mensili di cui al 2 comma del presente articolo e comunque a corrispondere agli autori, tramite la SIAE, il compenso calcolato in base alla tariffa vigente nell anno in corso di liquidazione. 21. Nella diffusione di opere dei repertori Lirica, D.O.R. e O.L.A.F., la Licenziataria si obbliga a menzionare, oltre agli autori del programma, anche gli autori delle opere eventualmente inserite nel programma stesso. 8

CAPO IV Disposizioni comuni 22. In caso di ritardato pagamento entro il 60 giorno dalle scadenze previste dall' articolo.12 di questa Licenza, la SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dell importo totale dei pagamenti dovuti, contabilizzato sulla base del periodo di riferimento. Qualora i ritardi comportino il superamento del limite di 60 giorni, oltre alla penale, sull importo dovuto per diritti d autore e non corrisposto entro i termini previsti saranno applicati in favore della SIAE gli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231. il Licenziatario sarà tenuto, altresì al risarcimento dell eventuale maggior danno derivante dal prolungarsi del ritardo, salvo in ogni caso il diritto della SIAE - ai sensi dell articolo 1456 del Codice Civile - di risolvere la presente Licenza, previa relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, In tal caso l ulteriore utilizzazione del repertorio SIAE sarà ritenuta illecita agli effetti degli articoli 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuata in assenza di autorizzazione. 23. La Licenziataria si obbliga a consentire, almeno una volta l anno, agli incaricati della SIAE ivi comprese ditte specializzate in revisioni contabili ogni controllo delle proprie scritture e documentazioni amministrative aventi rilevanza per l applicazione delle clausole della presente Licenza. Resta inteso che, per tale controllo, la SIAE farà pervenire alla Licenziataria un preavviso in tempi ragionevoli e che le operazioni di controllo avverranno negli orari abituali di ufficio per i giorni occorrenti al loro espletamento, senza che le verifiche arrechino impedimento alla normale attività della Licenziataria: in tal senso gli incaricati della SIAE concorderanno con la Licenziataria le modalità di accesso e di verifica. 24. Per eventuali controversie in materia di interpretazione o applicazione delle clausole della presente Licenza, le Parti individuano la giurisdizione esclusiva del Foro di Roma con esclusione di ogni altra competenza, anche in via alternativa. 25. Per le autorizzazioni concesse ai sensi della presente Licenza e nei limiti della stessa, la SIAE solleva la Licenziataria dai danni derivanti da difetto di autorizzazione, ad eccezione di quelli derivanti da eventuali azioni per la tutela del diritto morale dell autore. 9

26. La presente Licenza rilasciata dalla SIAE ha effetto dal.. al.. E esclusa ogni possibilità di proroga o tacito rinnovo. 27. La SIAE ha la facoltà di recedere dalla presente Licenza, previa notifica del recesso da inviare almeno trenta giorni prima, nel caso di ripetute inadempienze da parte della Licenziataria di uno qualsiasi degli obblighi ad essa derivati dalle clausole della presente licenza che siano stati oggetto di formale contestazione da parte della SIAE ovvero negli altri casi consentiti dalla legge. 28. Sono fatti salvi i diritti spettanti: ai produttori fonografici ed altre categorie di aventi diritto ai sensi degli articoli 72 e 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni; alle emittenti radiofoniche e televisive ai sensi dell articolo 79 della medesima legge; agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi degli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 della medesima legge. Qualora nei palinsesti della Licenziataria fossero utilizzate opere cinematografiche o assimilate, l equo compenso spettante agli autori ai sensi dell articolo 46 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (posto a carico delle emittenti televisive per ciascuna utilizzazione delle opere cinematografiche e assimilate a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite) sarà oggetto di separato accordo. 29. E fatto espressamente divieto di qualsiasi forma di sub-licenza. In caso di violazione di tale divieto l efficacia della presente Licenza viene considerata decaduta previa comunicazione della SIAE espressa nei termini di legge. 10

30. Ogni comunicazione tra le Parti relativa alla presente Licenza dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi, ovvero ai diversi indirizzi preventivamente comunicati per iscritto, anche a mezzo e-mail: Per Per la SIAE:. Viale della Letteratura 30. 00144 Roma. e-mail:. Ufficioemittentiradiotelevisive@siae.it Data -------------------------- PER ACCETTAZIONE SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) Si approvano espressamente, ai sensi dell art. 1341 c.c., le clausole di cui agli articoli: 2.2 2.3 5 6-11 12 13 14 15-19 - 20 21-22 23-24 27-28- 29-30 PER ACCETTAZIONE: --------------------------------------------- 11

Informativa resa ai sensi dell art.13 del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL ART. 13 D. L.vo 196/03. 1) Ai sensi dell art. 4 D. L.vo 196/03 lett. a) si intende per trattamento dei dati qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l ausilio di strumenti elettronici, concernenti: raccolta modificazione interconnessione registrazione selezione blocco organizzazione estrazione cancellazione conservazione consultazione raffronto distruzione elaborazione utilizzo comunicazione diffusione di dati, anche se non registrati in una banca dati. 2) Si Informa che il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di gestione di banca-dati, forniti alla S.I.A.E. per la sottoscrizione del contratto saranno trattati per le seguenti finalità: a) disciplinare l autorizzazione per l utilizzo delle opere incluse nei repertori amministrati da S.I.A.E.; b) gestire i corrispettivi inerenti l utilizzo delle opere suddette; 3) Si Informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento, come sopra illustrato, il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento non consentirà alla S.I.A.E. di assolvere correttamente agli obblighi negoziali su di essa incombenti. 4) Si Informa che i dati in questione saranno trattati: su supporto digitale e/o cartaceo; da soggetti autorizzati all assolvimento di tali compiti, costantemente identificati ed incaricati ai sensi dell art. 4 lett. g) ed opportunamente istruiti dei vincoli posti dal D. L.vo 196/03; 12

con l impiego di misure di sicurezza atte a: - garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono; - evitare l indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 5) Si Informa che nell ambito delle finalità indicate nella presente informativa, i dati potranno essere comunicati a dipartimenti o uffici interni della S.I.A.E. 6) Il Titolare del trattamento dati è la S.I.A.E. con sede legale in Roma, Viale della Letteratura 30; Responsabile del trattamento dati è l Avv. Alessandra Amendola domiciliata c/o SIAE, Viale della Letteratura 30 Roma 7) La legge Le riconosce la titolarità dei diritti di cui all art. 7 del D. L.vo 196/03. 8) Ai sensi dell art. 10 n. 7 del D. L.vo 196/03 quando, a seguito della richiesta di cui all art. 7, commi 1 e 2 lettere a),b) e c), non risulta confermata l esistenza di dati che riguardano l interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. IL TITOLARE Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) 13

ALLEGATO 1 Percentuali di compenso per diritto di diffusione e diritto di registrazione ai fini della diffusione del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica) come definito all articolo 4 della Licenza. Ai fini del calcolo del compenso annuale dovuto alla SIAE per l'utilizzo del Repertorio Musicale da essa tutelato e definito all articolo 4 della Licenza, le percentuali di compenso da applicare alla base di calcolo, come determinata agli articoli 7, 8 e 9 della Licenza sono le seguenti, in relazione alla natura dei palinsesti e alle modalità dell'utilizzazione della musica nel loro ambito, rispettivamente per l attività di diffusione ( DIFF.) e per quella di registrazione ( REG.). DIFF. REG. 1) Emittenti musicali con palinsesti principalmente basati sulla diffusione di programmi con musica protagonista. 3,75 1,00 2) Emittenti generaliste con palinsesti principalmente basati sulla diffusione di Programmi misti, di norma comprendenti anche programmi musicali o di arte varia, show, opere cinematografiche e/o assimilate, opere teatrali. 2,60 0,70 3) Emittenti con palinsesti principalmente basati sulla diffusione di film e telefilm di corto e/o lungometraggio, grandi documentari e altre opere assimilate a quelle cine matografiche ( cartoni animati, serial TV, fiction, soap opera, ecc.) provviste di musiche di commento per sottolineare immagini ovvero elementi drammaturgici di cui costituiscono necessario complemento. 2,10 0,20 14

DIFF. REG. 4) Emittenti tematiche con palinsesti principalmente basati sulla dif fusione di programmi di vario specifico genere (es.: sport, finanza, motori, arte figurativa, moda, gastronomia, caccia, pesca, medicina, ecc.) con forme di utilizzazioni musicali di sottofondo o complementari, con esclusione di programmi specificatamente musicali e/o opere cinematografiche o altre a queste assimilate. 1,30 0,20 5) Emittenti anche comunitarie che diffondono programmi (notiziari generici o specifici televendite, ecc.) per loro natura privi di contenuto musicale se non in via occasionale e sporadica con utilizzazione di musica identificativa (es. sigle, stacchi, segnali di identificazione di rubriche fisse, intervalli, ecc.) e senza forme di utilizzazioni musicali di sottofondo o complementari. 0,45 0,05 6) Emittenti che diffondono esclusivamente eventi sportivi in diretta (con eventuali repliche), con esclusione di ogni altro tipo di programma (musicale, cinematografico e assimilato, documentari, servizi con sottofondo, ecc. ) con utilizzazione in via occasionale e sporadica di musica identificativa (es. sigle, stacchi, segnali di identificazione, intervalli, ecc.) 0,20 0,02 15

ALLEGATO 2 Compensi dovuti da emittenti televisive operanti in ambito nazionale per diritto di diffusione e per diritto di registrazione ai fini della diffusione del Repertorio delle Sezioni Lirica, D.O.R. e O.L.A.F., come definito all articolo 16 della Licenza. Compenso-base relativo alle diffusioni televisive effettuate dal 1/1/2015 per ogni minuto primo o frazione della durata effettiva della diffusione. Le frazioni successive al primo minuto si arrotondano fino a 30 per difetto e dal 31 per eccesso. a) Per emittenti con introiti fino ad euro 7.746.253 0,42 b) Per emittenti con introiti fino ad euro 15.493.707 0,77 c) Per emittenti con introiti fino ad euro 25.822.845 1,31 d) Per emittenti con introiti fino ad euro 51.645.690 2,67 e) Per emittenti con introiti fino ad euro 103.291.380 4,45 f) Per emittenti con introiti fino ad euro 206.582.760 6,32 g) Per emittenti con introiti oltre euro 206.582.760 8,64 Il compenso base va aggiornato secondo le variazioni dell indice ISTAT del costo della vita dell ultimo anno rispetto a quello dell anno precedente (articolo 19 della Licenza). Coefficiente di moltiplicazione del compenso-base A)- Opere del Repertorio della Sezione Lirica a) opere originali 25 b) elaborazioni tutelate di opere di pubblico dominio 12 c) edizioni critiche di opere di pubblico dominio 10,5 d) elaborazioni tutelate della sola parte letteraria di opere di pubblico dominio 4 B)- Opere del Repertorio della Sezione D.O.R a) produzioni originali con struttura drammaturgica 20 b) produzioni derivate e/o complementari 12 16

c) produzioni complementari fascia A 6 fascia B 3 C)- Opere del Repertorio della Sezione O.L.A.F. a) opere letterarie originali 20 b) opere letterarie derivate da altre preesistenti i cui aventi diritto non sono tutelati dalla SIAE 10 c) opere letterarie derivate da opere di pubblico dominio 15 d) opere dell arte figurativa 16.5 - per utilizzazione specifica: per durata superiore al minuto primo, supplemento di 5/60 per ciascuna tranche di 5 - per utilizzazione accessoria (sigle, sfondi, ecc.): una volta il compenso/minuto per ciascun ciclo di cinque emissioni o frazioni NOTE 1) - Relativamente alle opere del Repertorio della Sezione D.O.R.: a) la durata della diffusione ai fini del compenso-base è la durata del programma, quando si tratti di contenitori o simili; b) nel caso di commedie musicali od opere analoghe con musiche originali, il compensobase è aumentato del 50%. 2) Relativamente alle opere del Repertorio della Sezione Lirica: per la diffusione televisiva di coreografie su musica preesistente, ferma la separata remunerazione per i diritti della parte musicale, la misura dei compensi per la parte coreografica sarà calcolata moltiplicando il 50% del compenso base per il coefficiente di moltiplicazione relativo alla tipologia dell opera (opera originale, elaborazione di opera di pubblico dominio, edizione critica di opera di pubblico dominio). 17