Capitolo V Criteri generali per la liquidazione



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Capitolo V Criteri generali per la liquidazione Sommario: 1. Liquidazione onorari a carico del soccombente - 2. Cause di particolare importanza - 3. Liquidazione onorari a carico del cliente. Prestazione richiesta con urgenza - 4. Cause di straordinaria importanza - 5. Assistenza e difesa di più parti - 6. Assistenza e difesa di una parte contro più parti - 7. Riferimenti bibliografici. 1. Liquidazione onorari a carico del soccombente Con riferimento all attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria, il decreto n. 55/2014 (ma già il previgente D.M. n. 140/2012 sui parametri), all art. 4, comma 1 statuisce che Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell urgenza e del pregio dell attività prestata, dell importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento. Il riportato articolato statuisce, quindi, che nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto - nella individuazione del valore parametrico - della natura e del valore della controversia, dell importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell autorità adito, con speciale riguardo all attività svolta dall avvocato davanti al giudice. Con riferimento alla previgente disciplina tariffaria si era affermato che il giudice non aveva l obbligo di motivare specificamente quando liquidava gli onorari nel rispetto dei minimi e dei massimi. Si era specificato (Cass. 30 ottobre 2009, n. 23059) che il giudice in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocati, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l onere di dare adeguata motivazione dell eliminazione e della riduzione di voci da lui operata. Nella liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il valore della causa è determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa, e non a quella domandata, ma soltanto in caso di accoglimento parziale della domanda; nel caso di rigetto della domanda, invece, si ha riguardo alla somma domandata (Cass. 15 luglio 2004, n. 13113). Liquidazione carico soccombente Wolters Kluwer 159 186547_006_CARBONE_PART_02_CH_05.indd 159

Parcelle avvocati e fatturazione elettronica verso la P.A. Valore della controversia Appellabilità parziale sentenza e valore controversia In ordine al valore della controversia nella liquidazione delle spese giudiziali a carico della parte soccombente, la Cassazione a Sezioni Unite, con sent. 11 settembre 2007, n. 19014, in Foro it., 2008, I, 1527, con nota di G. Scarselli, ha risolto il contrasto giurisprudenziale e fissato le regole che devono presiedere la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente ex art. 91 c.p.c.; ha statuito che il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato sulla base di quanto richiesto dalla parte attrice nell atto introduttivo del giudizio tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta nel giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell intera domanda. In caso di accoglimento totale della domanda in un grado di giudizio e di impugnazione del convenuto limitatamente ad una parte della somma attribuita, con conseguente passaggio in giudicato della condanna in relazione alla somma non contestata (o anche in caso di accoglimento parziale con acquiescenza del soccombente e appello dell attore per la parte di somma negata in primo grado), il valore dei successivi gradi di giudizio va rapportato alla sola somma ancora in contestazione (Cass., SS.UU., 11 settembre 2007, n. 19014 cit.; Cass. 7 marzo 2005, n. 4843). Ne consegue che nelle ipotesi nelle quali il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l atto di impugnazione, costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all attività difensiva svolta nel grado (Cass., SS.UU., n. 19014/2007 cit.). In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti del difensore a carico della parte soccombente, la regola posta dall art. 5 del decreto sui parametri, secondo la quale, nelle cause per pagamento di somme o liquidazione di danni, in parziale deroga al principio della determinazione del valore della controversia dalla domanda ex art. 10 c.p.c., si deve avere riguardo alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (regola che ovviamente si riferisce solo all ipotesi in cui detta parte abbia, nella domanda, affermato la sussistenza di un suo credito maggiore rispetto a quello poi riconosciuto a lei effettivamente spettante) va interpretata nel senso che la somma da considerare è quella riconosciuta spettante con riferimento al momento della domanda medesima; con la conseguenza che non possono essere computati la rivalutazione, gli interessi, le spese e i danni successivi alla proposizione della domanda giudiziale in primo grado (Cass. 4 febbraio 2005, n. 2274, in Foro it., 2005, I, 2763 con nota di richiami). 160 Wolters Kluwer 186547_006_CARBONE_PART_02_CH_05.indd 160

Tra le spese giudiziarie a carico della parte soccombente va compresa l imposta di registrazione della sentenza (Cass. 22 giugno 2000, n. 8481). In caso di pluralità di soccombenti si è affermato (Cass. 28 novembre 2007, n. 24757) che la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Interessi e rivalutazione Imposta registrazione sentenza 2. Cause di particolare importanza e/o di straordinaria importanza Scompare quanto prevedeva il comma 2 dell art. 5 della abrogata tariffa forense, norma in cui era previsto che la liquidazione degli onorari a carico del soccombente, per le cause di particolare importanza e/o di straordinaria importanza, per le questioni giuridiche trattate, poteva arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. La nuova normativa di cui al D.M. n. 55/2014, però, consente all avvocato piena libertà di pattuire con il cliente il compenso, e quindi la possibilità per l avvocato di pattuire con il cliente un compenso particolarmente alto se ritiene la causa di particolare e/o straordinaria importanza. Anche per la causa di straordinaria importanza (che è diversa da quella di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate ), il giudice, però, non può che fare riferimento ai criteri di liquidazione riportati nell art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 e nei commi 2 e 3 dell art. 4 del decreto n. 140/2012 sui parametri. Una causa è complessa quando consta di un insieme di questioni, quale che siano l importanza e le difficoltà di esse; ne consegue che la sua complessità non può ritenersi esclusa dalla scarsa importanza e facilità delle questioni affrontate e risolte (Cass. 28 ottobre 1978, n. 4934). Ai fini della valutazione di una causa come di straordinaria importanza non può prescindersi dai risultati del giudizio e dai vantaggi conseguiti dal cliente. A quanto sopra, aggiungasi, che dopo l entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, conv. in Legge n. 248/2006, e dall art. 9 del D.L. n. 1/2012, è consentito all avvocato stipulare con il cliente un patto scritto sul compenso pattuito, e anche fissare un compenso riferito ai vantaggi conseguiti dal cliente, ma anche, come già detto, per la causa di particolare e/o straordinaria importanza, stante la nuova formulazione dell art. 2233 c.c. Cause di particolare importanza Cause di straordinaria importanza 3. Liquidazione onorari a carico del cliente. Prestazione richiesta con urgenza Ai fini della liquidazione degli onorari al difensore per la prestazione professionale svolta in favore del cliente, l individuazione dello scaglione applicabile deve avvenire in ragione del valore della controversia, il quale, Wolters Kluwer 161 186547_006_CARBONE_PART_02_CH_05.indd 161

Parcelle avvocati e fatturazione elettronica verso la P.A. a sua volta, va determinato in base al decisum piuttosto che al deductum (Cass. 19 febbraio 2010, n. 3996). Valore controversia Prestazione richiesta con urgenza Compenso a carico cliente e soccombente Occorre evidenziare che l art. 9, D.L. n. 1/2012 concede all avvocato ampia libertà nella determinazione del compenso con il cliente, e che la pattuizione vincolerà le parti ma anche il giudice nella causa tra il cliente e l avvocato, il quale agisca per il recupero del credito professionale. Infatti il giudice accerterà se c è stata pattuizione contrattuale e, in caso positivo, applicherà quell accordo (ed il compenso pattuito), a meno che l accordo sia invalido o nullo o annullabile per qualche motivo (se non c è alcuna pattuizione, il giudice applicherà i parametri di cui al decreto n. 140/2012). Con specifico riferimento al compenso spettante all avvocato per una prestazione professionale richiesta con urgenza, soccorre l art. 4, comma 1, del decreto sui parametri, il quale consente al giudice di aumentare i valori dei parametri fino all 80% (e per la fase istruttoria fino al doppio). Quanto alla valutazione ai fini della liquidazione degli onorari dell urgenza richiesta per il compimento di singole attività, è di tutta evidenza che la disposizione va interpretata nel senso che l urgenza sia addebitabile alla condotta del cliente, o a termini brevi assegnati dal giudice, e non certo per urgenza conseguente ad inattività dell avvocato. Con riferimento alla previgente disciplina, si è affermato (Cass. 19 ottobre 1992, n. 11448; Cass. 18 marzo 1981, n. 1599; Cass. 20 gennaio 1976, n. 168) che allorché la tariffa forense prevede che nella liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente può tenersi conto, oltre che della natura e del valore della controversia, nonché dell importanza delle questioni trattate, anche dei risultati del giudizio e dei vantaggi, pur non patrimoniali, conseguiti dal cliente, è esclusa ogni considerazione del nesso di causalità tra vantaggio obiettivo conseguito dal cliente, a seguito del giudizio, e attività in concreto svolta dall avvocato, la quale, essendo diretta all apprezzamento di mezzi necessari per la difesa del cliente e non al conseguimento di un risultato, è valorizzata solo con riferimento alla natura della controversia e all importanza delle questioni trattate (il giudice, peraltro, non ha l obbligo, ma soltanto la facoltà, di tenere conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti dal cliente: Cass. 20 aprile 1977, n. 1620). Occorre ribadire che la liquidazione degli onorari dovuti all avvocato dal proprio cliente non può essere inferiore a quella nei confronti del soccombente (Cass. 12 agosto 2010, n. 18624). Occorre evidenziare, altresì, che al vincitore non è consentito il conseguimento di somme superiori rispetto a quelle dovute al proprio difensore, e ciò per non pervenire ad un arricchimento privo di concreta e ragionevole giustificazione (Cass. 4 febbraio 2005, n. 2274). 162 Wolters Kluwer 186547_006_CARBONE_PART_02_CH_05.indd 162

4. Assistenza e difesa di più parti Nel caso di assistenza e difesa di più parti, l art. 4, comma 2, del decreto n. 55/2014 sui parametri, statuisce espressamente che Quando in una causa l avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di venti. È venuto meno, quindi, il criterio, di aumentare il compenso unico per ogni parte processuale della previgente disciplina tariffaria. Il criterio della parcella unica deve presiedere anche alla liquidazione, a carico del soccombente, del compenso spettante al difensore di più parti vittoriose con identica situazione processuale, in base al principio generale secondo cui il soccombente non può essere tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa più di quanto questa debba al difensore, in relazione all attività concretamente svolta (Cass. 12 agosto 2010, n. 18624). La fattispecie di cui al riferito comma 2 dell art. 4 del decreto n. 55/2014 sui parametri, si riferisce all ipotesi di pluralità di soggetti aventi nello stesso processo una posizione giuridica, sostanziale e processuale, comune (Cass. 13 dicembre 1993, n. 11203; Cass. 19 febbraio 1993, n. 2026); identità di posizione processuale vuol dire identità di petitum e di causa petendi, come può avvenire nei giudizi di divisione o tra coeredi costituiti in giudizio (Cass. 3 aprile 1969, n. 1101, in Giur. it., 1971, I, 1, 612 e nota di G. Amorth, Parcella professionale e solidarietà tra clienti), ovvero quando più parti richiedono un identico provvedimento. Si è infatti specificato (Cass. 1 ottobre 2009, n. 21064) che ai fini della determinazione del compenso dovuto al difensore che abbia assistito in giudizio una pluralità di parti, deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche. La facoltà di aumentare la parcella nel caso di assistenza e difesa di più parti è attribuita al potere discrezionale del giudice (Cass. 21 marzo 1994, n. 2649; Cass. 6 novembre 1992, n. 12011). L applicazione della maggiorazione per l assistenza e difesa di ogni altro soggetto oltre il primo, infatti, costituisce l esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice (in quanto la legge dispone che il giudice può ), che, solo se viene esercitato, come ogni altro potere discrezionale in tema di liquidazione di spese processuali, richiede specifica motivazione. Un obbligo di motivazione sussiste, però, se la parte abbia non solo espressamente richiesto tale maggiorazione, ma anche che abbia sottoposto al giudice le ragioni che la giustificano, che non possono consistere nel solo fatto della pluralità di assistiti (Cass. 8 luglio 2010, n. 16153). Parcella unica e difesa di più parti Identità posizione processuale Wolters Kluwer 163 186547_006_CARBONE_PART_02_CH_05.indd 163

Parcelle avvocati e fatturazione elettronica verso la P.A. La facoltà del giudice di aumentare in base all art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 il compenso e, quindi, il valore parametrico delle varie fasi spettante al difensore di più persone aventi la medesima posizione processuale, ai sensi dell art. 4, comma 1, del decreto n. 55/2014 sui parametri, non è estensibile né alle spese, (né ai diritti di procuratore ormai abrogati), e si riferisce, in caso di riunione di cause, alla sola attività difensiva svolta dopo la riunione (Cass. 22 luglio 2009, n. 17095). Riunione cause in materia di lavoro In ipotesi di riunioni di cause in materia di lavoro e previdenza ai sensi dell art. 151, in cui il giudice abbia provveduto alla riunione di più cause, aventi il medesimo difensore, in materia di lavoro e di previdenza e assistenza, riunione obbligatoria ai sensi dell art. 151, comma 2, disposizioni attuazioni del c.p.c., si è affermato, con riferimento alla disciplina delle abrogate tariffe, che trova applicazione, per la liquidazione delle spese processuali, la disposizione dell art. 5, comma 4, della tariffa forense approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, e non l art. 151, ultimo comma, disposizioni di attuazione c.p.c., norma quest ultima applicabile in caso di riunione di cause con difensori diversi (Cass. 9 settembre 2008, n. 22931). Nell ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147). 5. Assistenza e difesa di una parte contro più parti La regola del compenso unico aumentabile in caso di difesa di più parti (e di cui al precedente paragrafo), è stata estesa dall art. 4, comma 1, del decreto n. 55/2014, anche al caso della difesa di una parte contro più parti. Infatti la norma statuisce che La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell avvenuta riunione e nel caso in cui l avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. Il compenso dovuto all avvocato che abbia difeso un solo cliente dalle identiche domande proposte da più attori va determinato, in base alla previgente disciplina dell art. 5, comma 5, D.M. n. 127/2004 (ora abrogato), sulla base non del valore cumulato delle varie domande, ma sulla base del valore di una sola domanda maggiorata del venti per cento per ciascuna domanda, fino ad un massimo di dieci (ovvero del cinque per cento per ciascuna domanda oltre la decima, fino ad un massimo di venti) (Cass. 28 aprile 2011, n. 9488). Il citato principio, del resto era già stata affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione con sentt. 28 marzo 1994, n. 2990 e 2 novembre 1993, n. 10805, atteso che nel caso di difesa di una parte contro più parti, la difesa può concretizzarsi in una attività difensiva ripetitiva, contro più parti aventi una identica posizione processuale. 164 Wolters Kluwer 186547_006_CARBONE_PART_02_CH_05.indd 164

6. Riferimenti bibliografici G. Amorth, Parcella professionale e solidarietà dei clienti, in Giur. it., 1971, I, 1, 613; A. Angeletti, Valore del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in Giur. it., 1968, I, 1, 875; E. Caputo, Influenza della domanda riconvenzionale sul valore della causa, in Giust. civ., 1977, II, 1370; L. Carbone, Criteri di liquidazione delle competenze professionali (a carico del cliente e del soccombente; contributo integrativo ed imponibile IVA), in Foro it., 1995, I, 1244; M. De Tilla, Liquidazione degli onorari: pluralità di difensori o di parti, in Giust. civ., 1995, I, 1032; L. Fiorino, Sulla liquidazione di onorari di avvocato contro il cliente, in Foro it., 1969, I, 1590; C. Lega, Il cliente dell avvocato, in Giur. it., 1968, I, 1, 299; L. Lipari, Onorari di avvocato per le cause dinanzi alla Corte costituzionale: prescindono dal valore della causa, in Temi rom., 1978, 273; G. Scarselli, Il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, in Foro it., 2008, I, 1527. Wolters Kluwer 165 186547_006_CARBONE_PART_02_CH_05.indd 165