n. 43/2013 Pag. 3451 Il restyling del reclamo e della mediazione tributaria di Giuseppe Rossi L art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/92, ha previsto, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell Agenzia delle entrate (1), l istituto del reclamo/mediazione. La legge n. 147/2013 (cd. legge di Stabilità 2014 in n. 41-42/2013, pag. 3243), prevede un restyling della procedura del reclamo e della mediazione tributaria sia di natura processuale che di natura procedimentale e, in particolare, una mitigazione della sanzione processuale prevista in caso di inosservanza del procedimento amministrativo di reclamo. L improcedibilità sostituisce l inammissibilità Il nuovo comma 2 dell articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992, ex art. 1, c. 611, lett. a), L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (2), configura l improcedibilità, in sostituzione dell inammissibilità; ciò comporta che, qualora il contribuente salti la procedura di reclamo, sarà comunque possibile accedere alla fase giudiziale, poiché in fase di costituzione in giudizio, l Ufficio eccepirà l improcedibilità della domanda e il presidente, se dello stesso avviso, potrà concedere un Nota (1) Si ricorda che l istituto del reclamo deve essere applicato solo per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative a tutti gli atti impugnabili, ex articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, emessi esclusivamente dall Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1 aprile 2012. Rientrano fra quelli per i quali è obbligatorio presentare istanza di mediazione, anche gli atti emessi a partire dal 1 dicembre 2012 dagli Uffici provinciali - Territorio dell Agenzia. Nota (2) Per comodità espositiva si riporta il testo del comma 611, dell art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: «611. Al fine di potenziare l efficienza dell Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative: a) all articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione ; 2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: L esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi ; 3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali ; 4) dopo il comma 9 è inserito il seguente: 9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2 ; b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all entrata in vigore della presente legge.».
Pag. 3452 n. 43/2013 23/11/2013 nuovo termine di trattazione per consentire la mediazione. Nella nuova procedura di mediazione tributaria, si passa dalla declaratoria d inammissibilità alla declaratoria di improcedibilità; ciò significa che, se per errore si presenta il ricorso, quando invece era obbligatoria la mediazione tributaria, il giudice interrompe il processo e dà ugualmente, al contribuente, la possibilità di avviare la mediazione, senza dichiarare il ricorso inammissibile. Così, il presidente della Commissione, accertate le cause di improcedibilità, dovrà rinviare la trattazione della causa per permettere alle parti di procedere con la mediazione. In buona sostanza, si consente al ricorrente una seconda chance. Dal mancato espletamento dell adempimento preliminare non scaturirà la declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma la mera improcedibilità dello stesso, rilevabile dal giudice ma su eccezione dell Agenzia delle Entrate. Nell ipotesi in cui il contribuente proporrà direttamente ricorso ovvero si costituirà in giudizio prima della decorrenza dei 90 giorni, il processo incardinato, verrà semplicemente sospeso sino all esperimento del tentativo di mediazione. L ufficio in giudizio non potrà più opporre l inammissibilità del ricorso, ma potrà chiederne solo l improcedibilità. Pertanto, i giudici della C.T.P. - su richiesta dell ufficio e se lo riterranno opportuno - potranno dichiarare l improcedibilità del ricorso e non più l inammissibilità, rinviando così l udienza in una data successiva affinché possa essere svolta prima la fase di reclamo/mediazione. Prima chi non proponeva il previo reclamo perdeva la causa per effetto della declaratoria di inammissibilità; per i ricorsi concernenti gli atti notificati dal 2 marzo 2014, invece, si vedrà attribuire dal giudice un termine per effettuare nuovamente la procedura preliminare, potendo quindi sanare la dimenticanza. Rilevanza dell esito del procedimento anche ai fini contributivi La legge di stabilità estende gli effetti di tale mediazione anche ai contributi previdenziali. In particolare, con la modifica del comma 8 del sopracitato articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, si estende l esito del procedimento di reclamo e mediazione anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Trattasi di modifica, con aggravio per il contribuente; si prevede che sui maggiori redditi accertati e oggetto di accordo con il Fisco sarà previsto l obbligo di pagare anche i contributi previdenziali. Computo dei termini per la costituzione giudizio Secondo quanto indicato nella circolare n. 9/2012 ( 10.1 - in n. 5/2012, pag. 357), la sospensione di diritto dal 1 agosto al 15 settembre non trovava applicazione nel corso della procedura di mediazione vera e propria, che deve pertanto concludersi comunque nel termine di novanta giorni, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale. La legge di stabilità 2014 ha, invece, ritenuto applicabili al procedimento di mediazione le disposizioni sui termini processuali. Dal che, dovrebbe dedursi, anche l applicazione delle disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. Inoltre, le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 9, dell articolo 17, del D.Lgs. n. 546/92 (che prevedevano che nell ipotesi in cui l agenzia respingeva il reclamo prima del decorso dei termini di 90 giorni dall istanza, i termini per la costituzione in giudizio decorrevano dal ricevimento del diniego, così come in caso di accoglimento parziale i termini decorrevano dalla notifica del relativo atto) sono state sostituite dalla previsione secondo cui, ai fini del computo del termine di 90 giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali. In pratica con le modifiche della legge di stabilità, qualora il diniego da parte dell ufficio sia comunicato entro i 90 giorni previsti dalla procedura, si attenderà comunque il termine previsto dalla mediazione per il computo dei 30 giorni per l eventuale e successiva costituzione in giudizio. Le modifiche normative fanno decorrere i termini per la costituzione in giudizio, comunque, dallo spirare del periodo di 90 giorni, indipendentemente dal fatto che l Ufficio si esprima antecedentemente sull istanza. È prevista, in luogo dell attuale termine
n. 43/2013 Pag. 3453 di presentazione del ricorso nei casi di diniego o di accoglimento parziale, l applicazione dei termini processuali (quindi, in sostanza, il termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso avverrà comunque decorsi 90 giorni dalla presentazione del reclamo - e non dalla data di accoglimento parziale o di diniego del reclamo). Sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all atto oggetto di reclamo Viene stabilita la sospensione della riscossione delle somme dovute fino al momento della costituzione in giudizio. La presentazione del reclamo sospenderà la riscossione. Per gli atti di valore non superiore a 20 mila euro, notificati dal 2 marzo 2014 e soggetti al reclamo, la riscossione delle somme sarà automaticamente sospesa fino al momento in cui scattano i termini per la costituzione in giudizio, ossia fino allo spirare dei novanta giorni dalla notifica del reclamo. La sospensione della riscossione sarà dunque applicata automaticamente fino al novantesimo giorno dalla notifica del reclamo all ufficio. La sospensione sarà applicata per tutti i 90 giorni previsti per la procedura di mediazione, tranne che nei casi di improcedibilità della domanda. Per quanto riguarda la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all oggetto di reclamo, il nuovo comma 9-bis ne prevede la sospensione fino alla data di costituzione in giudizio del ricorrente ma, in assenza di mediazione e in caso di improcedibilità, saranno dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d imposta. Tale modifica è particolarmente importante. Nella disciplina vigente, infatti, il termine per il pagamento delle imposte dovute non è interrotto dalla presentazione del reclamo con la conseguenza che il contribuente si trova senza alcuna tutela cautelare per il periodo di tempo che intercorre fra la notifica del reclamo all Agenzia delle Entrate e la successiva, eventuale, istanza di sospensione giudiziale che può essere presentata in Commissione tributaria solo dopo la costituzione in giudizio (3). Con la sospensione della riscossione viene meno il problema per il contribuente della impossibilità di accedere alla tutela cautelare in pendenza dei termini per la mediazione. Saranno sempre dovuti gli interessi. Con la novità il contribuente sarà tutelato in quanto: sospendendo direttamente la riscossione si garantisce i contribuenti che hanno proposto reclamo contro le cartelle di pagamento o contro i cd. atti impoesattivi dal rischio di un esecuzione in pendenza dei termini della procedura; sospendendo il pagamento delle somme dovute in base all atto di reclamo invece si evita che l Agenzia delle entrate possa affidare a Equitalia le somme da riscuotere in via provvisoria. La sospensione durerà fino al termine per la costituzione in giudizio del contribuente: e ciò perché, quest ultimo, da tale momento, potrà richiedere alla Commissione tributaria la sospensione della cartella e, per gli avvisi di accertamento esecutivi, dell ulteriore sospensione di 180 giorni decorrenti dall affidamento delle somme a Equitalia. Sintesi della novità normativa In conclusione, le novità dalla Legge di stabilità 2014 in ordine all istituto del reclamo/mediazione sono le seguenti: l esito del procedimento di mediazione incide anche sui contributi previdenziali ed assistenziali, senza sanzioni ed interessi; alla procedura di mediazione si applicano le disposizioni sui termini processuali; la riscossione delle somme dovute è sospesa fino al momento della costituzione in giudizio, salvi i casi di improcedibilità; la presentazione del reclamo non è più con- Nota (3) Per i sospetti di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 17-bis e 47, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 dell impedimento al contribuente, che ricorre avverso l atto e chiede la sospensione dell esecuzione dell atto impugnato, di depositare, presso la segreteria della Commissione Tributaria, il ricorso con istanza di sospensione, fino allo scadere di novanta giorni previsti dall art. 17 del D.Lgs. 546/1992, vedi: C.T.P. di Perugia, Sez. II, Ord. n. 18 del 7 febbraio 2013 (in n. 5/2013, pag. 314); C.T.P. di Campobasso, Sez. II, Ord. n. 75 del 17 aprile 2013 (in n. 10/2013, pag. 635); C.T.P. di Benevento, Sez. VII, n. 126 del 18 aprile 2013 (in n. 14/2013, pag. 891).
Pag. 3454 n. 43/2013 23/11/2013 dizione di ammissibilità del ricorso ma è condizione di procedibilità. Inoltre, in caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine 90 giorni previsto dal comma 9, dell articolo 17-bis, del D.Lgs. n. 546/92, l Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, potrà eccepire l improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileverà sussistente l improcedibilità, rinvierà la trattazione per consentire la mediazione. Le modifiche apportate all art. 17-bis e sopra descritte troveranno applicazione solo con riferimento agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno dall entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2014 (Legge n. 147/2013). Tali modifiche saranno applicate agli atti notificati a decorrere dal 60 giorno successivo all entrata in vigore della legge di Stabilità. Le novità, si applicano agli atti notificati dal 2 marzo 2014. Le modifiche non operano retroattivamente. Atti notificati fino al 1 marzo 2014 Per gli atti notificati fino al 1 marzo 2014 sussiste un preciso (4) orientamento giurisprudenziale secondo cui è inammissibile, ex art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/92, il ricorso depositato in giudizio prima del tentativo del procedimento di mediazione. Solo in caso di mancata conclusione positiva del tentativo di definizione in sede amministrativa, il contribuente può adire la Commissione per l attivazione del contenzioso. Per il caso di costituzione in giudizio prima del termine il giudice deve dichiarare l inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini prescritti. Secondo diverso orientamento giurisprudenziale la disciplina sul procedimento di reclamo e mediazione, prima del restyling operato dalla legge di stabilità 2014, sanziona con l inammissibilità del ricorso soltanto la mancata presentazione del reclamo. Trattandosi di una norma che limita e/o condiziona l esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall art. 24 Cost., tale norma va interpretata in senso restrittivo e non estensivo. Pertanto, l interposizione del reclamo soddisfa la sola e unica condizione di ammissibilità prevista dalla norma, non dovendosi considerare tale anche il, previo, decorso del termine di 90 giorni per potersi costituire in giudizio. È corretto sostenere che il deposito ante tempus del reclamo/ricorso presso la Commissione tributaria provinciale non determina l inammissibilità del ricorso. È giusto sostenere che la sola e unica condizione di ammissibilità, prevista dall art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, prima del restyling operato dalla legge di stabilità 2014, è la proposizione del reclamo. In tal senso depongono la formulazione letterale dell art. 17-bis, comma 2, nonché il principio generale (Cass., SS.UU., 24 luglio 2013, n. 17931 riportata in massima a pag. 3456) che impone un apprezzamento prudente delle norme sull inammissibilità degli atti giudiziali, per far sì che il processo possa pervenire ad una pronuncia sul merito del rapporto formante oggetto del contendere. Le norme che prevedono condizioni di ammissibilità devono essere oggetto di stretta interpretazione, essendo le stesse una deroga all esercizio del diritto di agire in giudizio (garantito dall art. 24 della Costituzione), con la conseguenza che le sanzioni in oggetto non possono estendersi ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste. Una volta proposto il reclamo, niente preclude il relativo accoglimento od il perfezionamento della mediazione. In particolare, non lo impedisce l eventuale deposito del reclamo medesimo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. In buona sostanza, ciò che rileva è che il reclamo venga presentato all Agenzia delle entrate, poiché in tal caso è consentito l esercizio dell autotutela da parte di quest ultima e si consente la composizione in via di mediazione della lite potenziale. È ragionevole, prima del restyling operato dalla legge di stabilità 2014, che solo la notificazione all Amministrazione Nota (4) Vedi: Decreto presidenziale n. 214/02/2012 del 27 settembre 2012 della C.T.P. di Rieti, Ordinanza collegiale n. 105/05/2012 dell 1 ottobre 2012 della C.T.P. di Lucca, Decreto presidenziale n. 67/02/2012 del 14 novembre 2012 della C.T.P. di Verbania (in Finanza & Fisco n. 40/2012, pag. 3472), Decreto presidenziale, Sez. IV, del 5 dicembre 2012, n. 367, della C.T.P. di Pesaro (in n. 1/2013, pag. 35), C.T.P. di Cuneo, Sez. I, Sentenza n. 15 del 10 gennaio 2013 (in n. 47/2012, pag. 3970), Decreto presidenziale, Sez. I, del 9 gennaio 2013 della C.T.P. di Macerata (in n. 1/2013, pag. 36), Decreto presidenziale, Sez. I, del 24 gennaio 2013 della C.T.P. di Macerata (in n. 1/2013, pag. 37).
n. 43/2013 Pag. 3455 finanziaria del reclamo costituisca requisito di ammissibilità della domanda giudiziaria (C.T.P. di Reggio Emilia, Sez. III, Sent. 30 maggio 2013, n. 125 riportata in massima a pag. 3456 e integralmente in n. 18/2013, pag. 1232). L inammissibilità in caso di prematura costituzione in giudizio del ricorrente rappresenta una grave compromissione del diritto di difesa dell interessato, garantito dall art. 24 Cost. e, più specificamente, della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della Pubblica amministrazione garantita dall art. 113 Cost., ed assume così per la stessa Amministrazione, il carattere di privilegio ingiustificato. Le norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, debbono essere interpretate in modo da tutelare ad un tempo la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, nel contempo in modo da limitare al massimo l operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi (Cass., Sez. V Civile Tributaria, Sent. 8 settembre 2004, n. 18088 sottoriportata in massima). La soluzione dell inammissibilità, in definitiva, presta il fianco a notevoli dubbi. LE MASSIME (*) RICHIAMATE DALL AUTORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAS - Sez. V - Sentenza n. 18088 del 08/09/2004 Presidente: Cristarella Orestano F., Relatore: Paolini G. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento di appello - Atto di appello - Autorizzazione da parte dell Ufficio - Ex art. 52, comma secondo, D.Lgs. n. 546 del 1992 - Incidenza sul quomodo dell esercizio del potere di impugnazione - Esclusione - Art. 52 comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Procedimento di appello - Deposito del ricorso notificato nella segreteria della Commissione tributaria adita - In copia - Conseguenze - Inammissibilità dell appello - Esclusione - Fondamento - Artt. 22 e 52, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 137 e 148 c.p.c. In tema di contenzioso tributario, la norma di cui all art. 52, comma secondo, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - a termini della quale gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate e gli uffici del territorio del Ministero delle finanze devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate e dal responsabile del servizio contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio -, attiene solo all an del potere dell ufficio destinatario a proporre l impugnazione e non incide anche sul quomodo di esso, ossia non limita l arco delle censure articolabili da detto Ufficio per suffragare il gravame autorizzato. Vedi: Cass. 4770/2004 In tema di contenzioso tributario, ove l appellante abbia depositato nella segreteria della Commissione tributaria adita, non già l originale del ricorso, ossia l esemplare dell atto introduttivo dell appello restituito dall ufficiale giudiziario all esito del procedimento notificatorio con la relazione certificante la regolarità della vocativo in ius (*) Salvo diversa indicazione Massime elaborate dal Massimario della Corte di Cassazione.
Pag. 3456 n. 43/2013 23/11/2013 della parte appellata, ma una fotocopia dell atto medesimo restituitole dall ufficiale notificatore all esito del procedimento notificatorio recante in calce, sempre in fotocopia, la relazione di notificazione, di cui all art. 148 cod. proc. civ., certificante l avvenuta vocativo in ius dell appellata, risulta sostanzialmente osservato il combinato disposto degli artt. 22, comma primo, e cinquantaduesimo, comma secondo, D.Lgs. n. 546 del 1992, che prescrive, in caso di giudizio di appello dinanzi alla C.T.R., promosso con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a norma degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ., che l appellante debba, a pena di inammissibilità, costituirsi depositando nella segreteria del giudice adito l originale dell atto (ossia l esemplare restituito dall ufficiale giudiziario notificatore con la relazione di cui all art. 148 cod. proc. civ.) entro il termine di trenta giorni dalla data della realizzata notificazione. A tale conclusione si perviene osservando il canone ermeneutico secondo il quale è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi. Vedi: Cass. 6480/98, 3620/99, 4051/2001, 5257/2004, 12154/2004 CAS - Sez. U - Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 Presidente: Miani Canevari F., Relatore: Piccialli L. IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi e delle norme di diritto - Denuncia del vizio di omessa pronuncia - Riferimento univoco alla nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Sufficienza - Deduzione di mancanza o insufficienza della motivazione o di violazione di legge - Inammissibilità della censura - Artt. 112 e 360, comma 1 c.p.c. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - Sentenza - Omessa pronuncia Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l omessa pronuncia, da parte dell impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. Conf.: Cass. 14026/2012, 1370/2013 Vedi: Cass. 1196/2007, 12952/2007, 15882/2007, 7268/2012, 8585/2012 COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI C.T.P. Reggio Emilia - Sez. III - Sent. n. 125 del 30/05/2013 Presidente: Montanari, Relatore: Montanari CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Istituti deflativi delle liti - Reclamo - Mediazione tributaria - Controversia di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti emessi dall Agenzia delle Entrate - Costituzione in giudizio del ricorrente prima che siano scaduti i termini affinché il reclamo produca gli effetti del ricorso - Conseguenze - Inammissibilità - Esclusione - Ragioni - Condizioni di ammissibilità del ricorso - Divieto di interpretazione estensiva - Fondamento - Art. 17-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 - Art. 24 Cost. Il ricorso davanti alle commissioni tributarie nei confronti dell Agenzia delle entrate, per controversie di valore non superiore a ventimila euro, deve essere obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo. Tuttavia, la prematura costituzione in giudizio del ricorrente non rende inammissibile il ricorso, non potendo le disposizioni che prescrivono ipotesi di inammissibilità essere interpretate in senso estensivo; costituendo esse una deroga all esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall art. 24 Cost. Pertanto, in caso di costituzione in giudizio del ricorrente prima che siano scaduti i termini affinché il reclamo produca gli effetti del ricorso, così come previsto dal comma 9, dell art. 17-bis del D.Lgs. 546/92
n. 43/2013 Pag. 3457 e qualora non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento dello stesso ovvero non sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la mancata conclusione del procedimento del reclamo obbligatorio non è causa di inammissibilità del ricorso. (Massima non ufficiale) Vedi: Cass. Sez. L, 967/2004 In tema di procedimenti extra-giudiziali preordinati all esame precontenzioso della fondatezza delle ragioni del contribuente, sugli obblighi previsti dall art. 10 del D.P.R. n. 787/1980, che delineava un procedimento speciale, che prevedeva una moratoria per il deposito del ricorso da parte del contribuente e connessa dilazione dell incardinazione del processo, per attribuire al Centro di servizio un congruo spazio temporale per l esame in via amministrativa della fondatezza delle doglianze del contribuente: procedimento per certi versi simile al Reclamo previsto dall articolo 17-bis decreto legislativo n. 546 del 1992, vedi: Corte di Cassazione, sentenza n. 9113 del 05/07/2001 (in Finanza & Fisco n. 33/2001, pag. 4229) secondo la quale, il deposito effettuato anticipatamente non assurge a causa d inammissibilità dello stesso, ben potendo i giudici sospendere il giudizio in attesa del decorso del termine