PROPOSTA DI LEGGE N. 191/9^DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE



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Transcript:

Consiglio regionale r della Calabria ESAME ABBINATO: 1. PROPOSTA DI LEGGE N. 191/9^DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE Magaro RECANTE: tracciabilita informatica del procedimento amministrativo 2. PROPOSTA DI LEGGE N. 204/9^DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE NICOLO RECANTE: NORME SULLA TRASPARENZA PER FAVORIRE IL CONTROLLO E LA LEGALITA DELL ATTIVITA AMMINISTRATIVA 3. PROPOSTA DI LEGGE N. 224/9^DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MAGARo RECANTE: Misure per la trasparenza e la tracciabilità dell'utilizzazione delle provvidenze economiche erogate dalla Regione Calabria" tracciabilità informatica del procedimento amministrativo e Misure PER la trasparenza, IL CONTROLLO E LA LEGALITA RELATORE: A. GRILLO IL DIRIGENTE F.TO PIETRO MODAFFERI IL PRESIDENTE F.TO GIUSEPPE CAPUTO

Relazione Il testo costituisce un documento unitario rispetto alla proposta di legge n. 191/9^di iniziativa del Consigliere Magarò recante: Tracciabilità informatica del procedimento amministrativo, alla proposta di legge n. 204/9^di iniziativa del Consigliere Nicolò recante: Norme sulla trasparenza per favorire il controllo e la legalità dell attività amministrativa ed alla proposta di legge n. 224/9^di iniziativa del Consigliere Magarò recante: Misure per la trasparenza e la tracciabilità dell'utilizzazione delle provvidenze economiche erogate dalla Regione Calabria. Le norme contenute nei progetti di legge originari sono state inserite e coordinate organicamente nel testo proposto dal relatore, che è stato approvato dalla Commissione, con il titolo Tracciabilità informatica del procedimento amministrativo e misure per la trasparenza, il controllo e la legalità dell attività amministrativa. Le ragioni della proposta di legge traggono origine da diverse considerazioni che concorrono tutte a sostenerla, qui di seguito esposte. L azione della pubblica amministrazione in un economia concorrenziale deve essere coerente con le regole del corretto e competitivo funzionamento del mercato oltre che con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. La pubblica amministrazione è, dunque, uno dei protagonisti del mercato con il ruolo insostituibile di volano di crescita dell economia, a condizione di non costituire essa stessa un ostacolo o rallentatore della competizione nel mercato. L efficiente, efficace ed economico agire della pubblica amministrazione non è soltanto un requisito che qualifica la spesa pubblica ma è soprattutto un parametro economico che incide sulla competitività dei soggetti del mercato (imprese e consumatori) e contribuisce ad arginare le infiltrazioni malsane nell economia di mercato. Il procedimento amministrativo è il «baluardo» della legalità dell azione amministrativa e, qualora proiettato su azioni pubbliche erogatrici, riceve un ulteriore declinazione qualificatrice nel fattore tempo: un azione legale e tempestiva risulta coerente al buon funzionamento del mercato, là dove un azione legale e intempestiva si manifesta incongrua rispetto al mercato e impropria rispetto alla stessa legalità. Occorre dunque che in un ordinamento democratico, di diritto e sociale, la funzione del controllo sia esercitabile a mezzo dello strumento della conoscibilità. Più si rende conoscibile l assetto e lo svolgimento degli interessi divisati nel singolo procedimento amministrativo più si consente il controllo diffuso dell azione amministrativa nel contraddittorio con gli interessi legittimi. In tale prospettiva è ineludibile il rilievo che l informatica è la tecnologia moderna con la quale è possibile governare le informazioni tramutandole in beni giuridici, ossia in utilità apprensibili dalle quali ricavare il massimo dell utilità sociale e del bene comune. L informatica è al contempo l agevole strumento rivelatore di disfunzioni, ritardi e incongruenze dell azione amministrativa la cui conoscenza non viene affidata soltanto e in modo autoreferenziale alla medesima pubblica amministrazione, ma ai controinteressati, cioè ai cittadini che manifestano interessi legittimi al corretto e tempestivo agire della cosa pubblica. La pubblica amministrazione regionale posta dinanzi a colpevoli inadempienze dovrà sanzionarle consentendo di tal modo l avvio di un sistema penalizzante per quanti non si rendono corretti interpreti del principio di legalità tempestiva. La proposta licenziata consta di 9 articoli. Le disposizioni contenute sono suddivise in tre capi: Il Capo I - Tracciabilità informatica del procedimento amministrativo consta di 4 articoli. Obbiettivo del presente capo è quello di dare maggiore efficacia, efficacia, economicità e trasparenza del procedimento Pagina 2 di 7

amministrativo attraverso l uso delle moderne tecnologie informatiche (art. 1). Esaltando il ruolo della risorsa tecnologica si alimenta un controllo diffuso da parte dei cittadini. A tal fine il cittadino calabrese ha la facoltà di conoscere gli atti attraverso estrazione cartacea o informatica. Per contro la Regione Calabria dovrà assicurare la disponibilità degli atti in forma digitale attraverso la creazione della Banca dati unica dei procedimenti amministrativi (art.2) e l adozione del regolamento sulla gestione informatica e la tracciabilità dei procedimenti (art.3). Ad un diritto del cittadino si fa corrispondere un obbligo per l amministrazione ed un precisa responsabilità per i responsabili del procedimento i cui ritardi sono sanzionabili con misure di carattere pecuniario secondo quanto previsto dai CCNL (art. 4). Il Capo II - Norme sulla trasparenza per favorire il controllo e la legalità dell attività amministrativa consta di due articoli. L articolo 5 introduce le misure per favorire la trasparenza della attività amministrativa regionale, mediante l obbligo di rendere noti ed accessibili notizie relative, in particolare ad alcune tipologie di procedimenti; l attività di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, anche per segnalare eventuali anomalie, propedeutiche alla adozione di misure disciplinari e/o di responsabilità nei confronti di dipendenti inadempienti. L articolo 6, infine, introduce l'istituto del trasferimento cautelare per quei dipendenti regionali che siano stati rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per reati associativi di tipo mafioso. Il Capo III - Misure per la trasparenza e la tracciabilità dell utilizzazione delle provvidenze economiche erogate dalla Regione Calabria è composto da 3 articoli. Con l art. 7 è introdotto l obbligo della tracciabilità di tutte le provvidenze economiche erogate dalla Regione Calabria, a tal fine il beneficiario è obbligato a esibire idonea documentazione bancaria o postale secondo quanto previsto dall art. 8. Chiude il capo, l art. 9 in cui sono determinate le sanzioni per i beneficiari in caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel precedente art. 8. La presente proposta, infine non comporta costi aggiuntivi, per cui non si rende necessaria la relazione economica né la norma finanziaria. La banca dati prevista dall art. 2 non richiede l istituzione di nuovi uffici e può essere realizzata utilizzando le risorse e gli strumenti già in dotazione all amministrazione. Pagina 3 di 7

CAPO I Tracciabilità informatica del procedimento amministrativo Art. 1 (Principi) 1. Per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, ogni procedimento amministrativo di competenza della Regione Calabria deve essere dotato di adeguati supporti informatici allo scopo di renderne conoscibile agli interessati ogni atto. 2. La conoscenza e l estrazione degli atti può avvenire, a scelta dell interessato, in forma cartacea o magnetica nel rispetto dei principi in materia di accesso e di trattamento dei dati personali di cui rispettivamente alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la Regione Calabria assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell informazione in modalità digitale, attraverso le misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza più appropriate, in conformità alle regole tecniche ed ai principi stabiliti dal Codice dell amministrazione digitale dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Art. 2 (Banca Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi) 1. I procedimenti amministrativi di cui all articolo 1 sono conoscibili attraverso l accesso alla Banca Dati Unica dei Procedimenti Amministrativi Informatizzati (BDU-PAI) ove sono riversati, a cura dell ufficio regionale competente presso la Presidenza della Giunta Regionale, entro dieci giorni dall emissione dei testi integrali dei singoli atti. 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l Ufficio di Presidenza della Giunta Regionale elabora i dati statistici sullo stato dei procedimenti amministrativi e li trasmette al Consiglio Regionale. 3. Ogni ente pubblico e soggetto privato che a qualsiasi titolo partecipa al procedimento amministrativo di competenza regionale ha l obbligo di collaborare all informatizzazione degli atti. Art. 3 (Regolamento sulla gestione informatica e sulla tracciabilità del procedimento amministrativo) 1. La Giunta Regionale approva il regolamento sulla gestione informatica e sulla tracciabilità del procedimento amministrativo di competenza regionale entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge. Pagina 4 di 7

Art. 4 (Responsabilità) 1. I dipendenti pubblici incaricati delle funzioni pubbliche regionali a cui è imputabile l omissione o il ritardo del procedimento sono passibili di sanzioni pecuniarie irrogate con le procedure e nella misura di cui ai CCNL e decentrati. 2. Resta impregiudicata ogni responsabilità civile, penale amministrativa e disciplinare connessa ai fatti di cui al presente articolo. 3. Le somme acquisite in applicazione del precedente comma 1 sono conferite al fondo di produttività del personale. CAPO II Norme sulla trasparenza per favorire il controllo e la legalità dell attività amministrativa Art. 5 (Misure per favorire la trasparenza amministrativa) 1. La Regione, nonché gli Enti, Istituti o Aziende da essa dipendenti o strumentali, sono tenuti a pubblicare sui rispettivi siti istituzionali, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, le informazioni relative ai procedimenti amministrativi di competenza e, in particolare, dei procedimenti di : a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta, secondo quanto previsto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l assunzione di personale e progressioni di carriera. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono, inoltre, al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, anche per evidenziare eventuali anomalie. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1 rendono noto, tramite il sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata, cui il cittadino possa accedere per trasmettere le istanze di cui all'articolo. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e ricevere informazioni sui provvedimenti ed i procedimenti amministrativi che lo riguardano. 4. Le amministrazioni di cui al comma 1, tramite gli strumenti di identificazione informatica di cui all articolo 65, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell amministrazione digitale), possono rendere accessibili ai soggetti interessati, le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi ed allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. Pagina 5 di 7

5. La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, individua le informazioni rilevanti ai fini della applicazione del comma 1 e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo. Art. 6 (Trasferimento cautelativo) 1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme statali vigenti, la Regione procede immediatamente al trasferimento di sede o alla attribuzione ad altro incarico del dipendente regionale rinviato a giudizio per i reati contro la pubblica amministrazione previsti dall articolo 3 della legge 27 marzo 2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) nonché per reati associativi di tipo mafioso. 2. Il dipendente, per i casi di cui al comma 1, è trasferito ad ufficio diverso da quello in cui presta servizio, con attribuzione di funzioni analoghe, per inquadramento e mansione, a quelle svolte in precedenza. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale dipendente da altra amministrazione in servizio presso l amministrazione regionale di cui al comma 1. 4. La sentenza definitiva di condanna pronunziata nei confronti dei dipendenti di cui ai commi 1 e 3, è al Procuratore regionale della Corte dei Conti. CAPO III Misure per la trasparenza e la tracciabilità dell utilizzazione delle provvidenze economiche erogate dalla Regione Calabria Art. 7 (Tracciabilità delle sovvenzioni regionali) 1. La Regione Calabria, nel rispetto del principio di trasparenza dell azione amministrativa, garantisce la tracciabilità dell utilizzazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere e a qualunque titolo concessi dalla stessa in favore di persone fisiche ed enti pubblici e privati. 2. La Regione Calabria persegue l obiettivo della trasparenza anche attraverso la previsione delle modalità di concessione delle provvidenze di cui al comma 1, nonché tramite la verifica della corrispondenza della causale della provvidenza concessa rispetto alla spesa realmente sostenuta dal beneficiario. Art. 8 (Obblighi del beneficiario) Pagina 6 di 7

1. La provvidenza economica concessa dalla Regione deve essere destinata alla specifica causale per la quale è stata attribuita. 2. Al fine della tracciabilità di cui al comma 1 dell'articolo 7, il beneficiario della provvidenza economica regionale è tenuto a esibire idonea documentazione bancaria o postale, comprovante l effettiva destinazione delle somme ricevute, in relazione alla originaria istanza di ammissione, con indicazione dei dati dei percettori finali. Art. 9 (Sanzioni) 1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all articolo 8, la provvidenza economica regionale è revocata e il beneficiario incorre, in via cumulativa, nelle seguenti sanzioni: a) restituzione della provvidenza economica regionale indebitamente utilizzata; b) cancellazione dall Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) istituito con deliberazione di Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 770; c) esclusione da qualsiasi provvidenza economica regionale per i successivi 5 anni, decorrenti dall accertamento dell inosservanza degli obblighi previsti dalla presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria. Pagina 7 di 7