Decreto legislativo del 3 Marzo 2011 N. 28. DM 28 dicembre 2012 CONTO TERMICO RELATORE: MANUEL GASPARRO

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Transcript:

Decreto legislativo del 3 Marzo 2011 N. 28 DM 28 dicembre 2012 CONTO TERMICO RELATORE: MANUEL GASPARRO Martedì 15 Gennaio 2013

D. Lgs. 28/2011 Decreto Legislativo N. 28 del 3 Marzo 2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE ART. 2 COMMA 1 Si applicano le seguenti definizioni: a) ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE : energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

D. Lgs. 28/2011 Art. 11 comma 3 QUOTA COPERTURA DEI FABBISOGNI PER RISCALDAMENTO, ACQUA SANITARIA RAFFRESCAMENTO TRAMITE FONTE RINNOVABILE 50% ACS dal 31/9/2011 20% TOTALE dal 31/05/2012 35% TOTALE dal 01/01/2014 50% TOTALE dal 01/01/2017 Il mancato rispetto di tali obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio

D. Lgs. 28/2011 Allegato 3 D.lgs. 28/2011 6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%

D. Lgs. 28/2011 Allegato 1 DLGS. 28/2011 9. Ai fini del soddisfacimento della quota di copertura di cui al paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili. Ovvero l isolamento non è fonte rinnovabile

D. Lgs. 28/2011 Allegato 3 DLGS. 28/2011 2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento

D. Lgs. 28/2011 Bonus volumetrici I progetti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5% Art. 12, comma 1

DM 28 Dicembre 2012 Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni Attuazione al regime di sostegno introdotto dal d.lgs. N. 28 del 3 Marzo 2011 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 Gennaio 2013

DM 28 Dicembre 2012 Il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. è il soggetto responsabile dell attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l erogazione degli incentivi Impegno assunto dall Italia in sede europea per il 2020 17 % di produzione energetica da fonti rinnovabili Livello di consumi finali lordi nel limite di 133.000.000 T.E.P. SOGLIA DI SPESA CUMULATA: 200 milioni di euro per pubbliche amministrazioni 700 milioni di euro per soggetti privati

DM 28 Dicembre 2012 SOGGETTI AMMESSI: Amministrazioni pubbliche Soggetti privati Imprese Società di gestione energia - ESCO INTERVENTI INCENTIVABILI: Interventi di incremento dell efficienza energetica dell edificio Interventi di piccole dimensioni relativi alla produzione di energia termica tramite fonte rinnovabile In particolare

DM 28 Dicembre 2012 Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato Sostituzione di chiusure trasparenti Sostituzione di impianti esistenti con impianti aventi generatore di calore a condensazione Installazione di sistemi di schermatura Sostituzione di impianti esistenti con impianti aventi generatore di calore in pompa di calore Sostituzione di impianti esistenti con impianti aventi generatore di calore a biomassa Installazione di collettori solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling.

DM 28 Dicembre 2012 SOGGETTI AMMESSI E DURATA DELL INCENTIVO Erogazione dell incentivo da parte del GSE in base alla tipologia dell intervento ed in rate annuali costanti per la durata di 2 o 5 anni

DM 28 Dicembre 2012 Art. 12 comma 1 Cumulabilità dell incentivo: Ricordiamo che: con legge del 7 agosto 2012, n. 134 le detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico sono state prorogate fino al 30 giugno 2013 Art. 12 comma 1 L incentivo previsto dal DM 28 dicembre 2012, però, può essere assegnato esclusivamente ad interventi che non accedono ad altri incentivi statali. Nel periodo di transizione, dunque, si potrà usufruire di uno dei due sistemi incentivanti a seconda della convenienza del caso specifico.

DM 28 Dicembre 2012 Opportunità offerte dal DM 28/12/2012: Possibilità di usufruire di un incentivo in conto capitale e di monetizzare in un lasso di tempo molto ridotto (per interventi di piccola entità 2 anni) Possibilità di accedere ad un sistema incentivante da parte delle amministrazioni pubbliche che non possono detrarre l IRPEF Possibilità di accesso al sistema incentivante anche per le nuove costruzioni nella quota eccedente quella strettamente necessaria per il rispetto del d.lgs N. 28 del 3 marzo 2011 sulla copertura dei fabbisogni dell edificio tramite fonte rinnovabile

Regime incentivante per il solare e solar cooling DM 28 Dicembre 2012

DM 28 Dicembre 2012 Regime incentivante per il solare e solar cooling Prestazioni richieste per i collettori solari Collettori con attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da laboratorio accreditato Garanzia pari a 5 anni sui collettori solari e 2 anni sui componenti elettronici Solar Keymark entro due anni dalla data di entrata in vigore del d.lgs.28 del 2011 Per i sistemi di solar cooling : Rapporto tra superficie solare lorda in mq e potenza frigorifera in kw deve essere maggiore di 2 Sup. solare (mq) / Potenza frigorifera (kw) > 2 Per impianti DEC 8 mq per ogni 1000 mc/h di aria trattata

DM 28 Dicembre 2012 Regime incentivante per il solare e solar cooling CONSIDERAZIONI: Penalizzante per le aziende del settore che puntano su qualità e prestazioni dei prodotti L incentivo è calcolato in base alla superficie lorda del collettore mentre tutte le certificazioni di rendimento dei prodotti fanno fede alla superficie captante o superficie di apertura Art. 8 comma 5 Entro un anno, il GSE predispone le linee guida per l installazione di contatori termici per la contabilizzazione e la trasmissione dei dati relativi all energia termica prodotta. Tali linee guida saranno impiegate ai fini di un applicazione di un sistema di contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del presente decreto.

Rendimento minimo richiesto per il solare : DM 28 Dicembre 2012

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