Corso di aggiornamento 25 Ottobre 2013

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Corso di aggiornamento 25 Ottobre 2013

LE NORME CHE REGOLAMENTANO LE MISSIONI

Articolo 6 D.L. 78 31/05/2010 Comma 12 A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo I della legge 31 dicembre 2009. n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009

Segue comma 12 Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.

Segue comma 12 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.

Segue comma 12 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

Direttive dettate dalla Direzione Generale dell Ateneo Considerata l'immediata efficacia della presente disposizione, nelle more della modifica del regolamento per la disciplina delle missioni dell'università di Catania, nonché dell'emanazione del decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con il quale saranno determinate 'le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero:

DIRETTIVE A) dal 31 maggio 2010 non possono più essere liquidate le diarie per missioni all'estero; B)per il rimborso a piè di lista delle spese affrontate in occasione di missioni all'estero, trovano applicazione i limiti stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

Si segnala, altresì, che, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 12, il personale dirigente e tecnico amministrativo non potrà più essere autorizzato all'uso di un proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio.

Decreto 23 marzo 2011

Premesse

Premesse

ART. 1 COMMA 1

ART. 1 COMMA1 PUNTO A

ART. 1 COMMA PUNTO B

Art. 1 COMMA1 PUNTO C e D

Art. 2

Art. 3

ART. 4 PUNTO 1

ART.4 PUNTO 2

ART.4 PUNTO 3 e 4

ART.4 PUNTO 5

Art. 5

Tabella rimborso pasti

Tabella Rimborso Alternativo

Applicazione ritenute su rimborso alternativo

Adeguamento INPS e INPDAP

Decreto n. 513 del 16 gennaio 1978

Art. 1

Segue Art.1

Art. 2 e 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6 e 7

Art. 8 e 9

Art. 10 e 11

LEGGE N. 417 DEL 26 LUGLIO 1978

GRAZIE!!!