Reti-soggetto e reti-contratto: l evoluzione delle reti di imprese

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Reti-soggetto e reti-contratto: l evoluzione delle reti di imprese di Enrico Sestini (*) La normativa sulle reti di imprese si è arricchita di importanti novità, con la pubblicazione della Legge 134/2012 e del D.L. 179/2012. Premessa Le principali esigenze che hanno portato il legislatore all evoluzione oggetto del contributo sono: il potenziamento dell operatività delle reti di imprese attraverso l attribuzione a certe condizioni della soggettività giuridica; la limitazione del rischio degli associati al solo fondo comune, sempre se si verificano certe condizioni; l estensione alla rete di imprese di una serie di prerogative al momento riservate ai soli consorzi; la semplificazione delle procedure costitutive delle reti di imprese. Innovazioni La soggettività giuridica delle reti L innovazione principale ha riguardato la nascita delle reti-soggetto, ovvero delle reti di imprese dotate di soggettività giuridica, a fianco delle preesistenti reti-contratto, non dotate di alcuna soggettività giuridica. La soggettività giuridica va intesa come idoneità ad essere titolare di diritti e doveri, o più in generale di situazioni giuridiche soggettive; consiste quindi nell avere capacità giuridica. Il che è diverso dall avere personalità giuridica, ovvero essere un soggetto portatore di un interesse proprio superiore e non riferibile ai soggetti che lo costituiscono e ne fanno parte: l interesse della persona giuridica può al limite essere diverso ed anche in contrasto con l interesse dei singoli che vi partecipano. In particolare, nell art. 45 della Legge 134/ 2012 viene sancito che se il contratto prevede l istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un attività anche commerciale con i terzi: la pubblicità (costitutiva) si intende adempiuta mediante l iscrizione del contratto nel Registro delle Imprese del luogo dove ha sede la rete, quindi la rete non è piùsoggetta a iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, con efficacia del contratto a decorrere da quando è stata eseguita l ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari; il contratto può essere redatto per atto pubblico, per scrittura privata autenticata, o per atto firmato digitalmente ad opera di un notaio (art. 25 D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni). Nella bozza della legge sottoposta ad approvazione era previsto anche l art. 24, che avrebbe permesso di creare reti di imprese senza l intervento del notaio; ma questo articolo è stato eliminato in fase di conversione in legge; la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, e solo con l iscrizione nel Registro delle Imprese la rete acquista soggettività giuridica; altrimenti questa manca; al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai consorzi (artt. 2614 e 2615 c.c.): per le obbligazioni assunte in nome della rete dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. Le obbligazioni as- Nota: (*) Ebus Srl - Temporary management e internazionalizzazione d impresa 2/2013 7

8 sunte dagli organi della rete per conto dei singoli associati rispondono questi ultimi solidalmente (art. 1292 c.c. e seguenti). In caso d insolvenza nei rapporti tra gli associati il debito dell insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote; in ogni caso, viene ribadito in modo assoluto che i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune per le obbligazioni contratte dall organo comune in relazione al programma di rete. Basta quindi specificare negli ordini emessi dalla rete ai fornitori che questi sono in esecuzione del programma di rete, eventualmente allegando la delibera che attribuisce all organo comune i poteri e copia del programma di rete, per garantire gli associati da azioni di rivalsa dei fornitori sui singoli associati; entro due mesi dalla chiusura dell esercizio annuale l organo comune deve redigere una situazione patrimoniale, con le stesse caratteristiche di quella richiesta per le società di capitali, ed in linea con quanto richiesto ai consorzi l iscrizione avviene attraverso un modello standard tipizzato (peraltro non ancora pubblicato) che deve contenere: il nome o la denominazione sociale di ogni partecipante nonché la denominazione e la sede della rete; l indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l avanzamento verso tali obiettivi; la definizione di un programma di rete, che contenga l enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l ufficio di organo comune per l esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto; l organo comune agisce in rappresentanza della rete quando essa acquista soggettività giuridica, o degli imprenditori anche individuali partecipanti al contratto (salvo che sia diversamente disposto nello stesso) in assenza della soggettività, nei casi di procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall ordinamento, nonché all utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità Il contratto di rete nel settore agricolo può inoltre essere sottoscritto dalle parti con l assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole. Detta assistenza è ammessa ai fini degli adempimenti pubblicitari richiesti. Le reti di imprese diventano soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi del D.Lgs. 163/ 2006, e a queste vengono estese le disposizioni contenute nell art.37, in precedenza limitate ai soli raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti. Reti-soggetto e reti-contratto Le novità della Legge 134/2012 e del D.L. 179/ 2012 configurano quindi due possibili tipi di rete di imprese: una «leggera», la cosiddetta rete-contratto senza soggettività giuridica e con estensione a tutti gli associati della responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte per nome e per contro della rete; ed una tipologia di rete di imprese «pesante», la cosiddetta rete «soggetto» che dispone necessariamente di fondo patrimoniale ed organo comune, che può avere soggettività giuridica se ne fa richiesta, che deve depositare un bilancio con le stesse caratteristiche di una società di capitali; e che limita la responsabilità patrimoniale degli associati al fondo patrimo- 2/2013

niale purché l organo comune abbia agito nei limiti del mandato ricevuto e non abbia agito per nome e per conto di un associato. Le reti-contratto sono prive di soggettività giuridica e l adesione al contratto di rete non comporta estinzione o modifica della soggettività tributaria delle imprese partecipanti. Da un punto di vista economico sono «una libera aggregazione tra imprenditori» e pertanto rientrano tra le organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica alle quali viene attribuito su richiesta il codice fiscale ai sensi dell art.2 del D.P.R. 605/1973, ferma restando l esclusione della soggettività tributaria ai sensi della C.M. 70/E dell Agenzia delle Entrate. In termini di responsabilità patrimoniale, nelle reti-contratto il rapporto tra imprese partecipanti e organo comune rientra nello schema del mandato ed è definito nel contratto di rete. In caso di organo comune con un mandato con rappresentanza gli effetti civilistici (art. 1704 del c.c.) e fiscali delle operazioni poste in essere sono imputati direttamente alle singole imprese mandanti. La rete risulta quindi trasparente agli associati, e ai fini IVA devono essere emesse tante fatture attive o passive quante sono le imprese mandanti. In caso di organo comune con un mandato senza rappresentanza (quindi necessariamente fornito di personalità giuridica e di soggettività tributaria passiva) questo resta centro di imputazione dei diritti e obblighi derivanti dagli atti compiuti con terzi, con diritto di riversarne gli effetti in capo alle imprese mandanti; riceve ed emette le fatture con riemissione alle e dalle imprese mandanti; rileva nelle proprie scritture contabili le operazioni effettuate per conto delle imprese mandanti. In compenso la rete-contratto non è obbligata a dotarsi di fondo patrimoniale comune, non deve nominare un organo comune e non deve istituire una contabilità per redigere il bilancio. Ma deve iscriversi nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante con efficacia del contratto a decorrere da quando è stata eseguita l ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le reti-soggetto devono invece disporre di fondo comune, organo comune, contabilità per redigere un bilancio equivalente a quello delle società di capitali; non sono obbligate ma possono richiedere la soggettività giuridica per diventare centro di attribuzione di diritti e di obblighi; limitano la responsabilità patrimoniale degli associati al fondo comune per le obbligazioni contratte dall organo comune in relazione al programma di rete; iscrivono il contratto nel Registro delle Imprese del luogo dove hanno la sede. La situazione patrimoniale delle reti che hanno richiesto l iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese è un bilancio di esercizio che va redatto e deposi- La situazione tato dall organo comune; non è esplicitamente previsto un regime di approvazione, ma si presume cha vada approvato dagli associati con una maggioranza definita nel contratto di rete; i termini di redazione e deposito richiamano quelli disposti per la situazione patrimoniale dei consorzi: trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni relative al bilancio delle società di capitali. È quindi un bilancio vero e proprio, completo di nota integrativa, che va depositato entro due mesi dalla chiusura dell esercizio, quindi prima dei quattro mesi concessi alle società di capitali. Resta da chiarire la posizione fiscale delle retisoggetto. Nella situazione attuale resta valida la Circolare 70/E, che nega la possibilità di attribuire alle reti di imprese la partita iva, negando quindi alle stesse la possibilità di emettere fatture. Tale circolare alla luce dell evoluzione normativa in corso appare superata. Nell analisi del rapporto tra soggettività giuridica e soggettività tributaria si contrappongono infatti due teorie. La prima di tipo monistico, secondo la quale in presenza di un ente dotato di soggettività giuridica esiste automaticamente un soggetto passivo di imposta. La seconda teoria di tipo dualistico, secondo la quale la soggettività tributaria può essere definita dal legislatore in funzione di esigenze proprie, rendendo la soggettività tributaria non obbligatoria in presenza della soggettività giuridica. La Circolare dell Agenzia delle Entrate può far appello a questa seconda teoria, anche se non se ne vede bene la ragione o l interesse. Infatti: patrimoniale delle reti che hanno richiesto l iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese è un vero e proprio bilancio di esercizio che va redatto e depositato dall organo comune. 2/2013 9

se si considera la soggettività passiva ai fini IRES, ai sensi dell art.73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, tra gli enti commerciali e non commerciali pubblici o privati soggetti a tale imposte, sono compresi oltre alle associazioni non riconosciute ed ai consorzi anche le organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti dei quali il presupposto di imposta si verifichi in modo unitario ed autonomo. Le reti di imprese presentano esattamente questo profilo; considerando il profilo oggettivo (artt. 2, 3, D.P.R. n. 633/1972) e soggettivo (art. 4, D.P.R. n. 633/1972) ai fini della soggettività passiva ai fini IVA, le reti sembrano adattarsi ampiamente alla fattispecie, laddove vi ricadono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica; l art. 9 della Direttiva n.112/ce/2006 chiarisce che si considera soggetto passivo chiunque eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo un attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività; l art. 4, co. 2, D.P.R. n. 633/1972 pone una presunzione legale assoluta di esercizio di impresa. Sembra quindi palese che una rete-soggetto, qualora sia una autonoma organizzazione con soggettività giuridica avendone fatta richiesta, benché resti priva di personalità giuridica, realizzi le condizioni per essere soggetto passivo ai fini IVA e soggetto passivo d imposta se esercita un attività commerciale o agricola. Questioni aperte: la partita iva Si attende una nuova circolare dell Agenzia delle Entrate che sostituisca la precedente in tema di attribuzione della partita iva alle reti di imprese dotate di soggettività giuridica, o che motivi il diniego alle reti che ne hanno già fatto richiesta. Va notato, che in caso di attribuzione alle reti di imprese della partita iva e assoggettamento delle stesse agli obblighi tributari si renderebbe incompatibile il regime agevolativo di sospensione di imposta sugli utili accantonati dai soci per costituire il fondo comune. La Commissione Europea aveva infatti giudicato la sospensione d imposta compatibile con il divieto di aiuti di Stato di cui all art. 107 del Trattato sul Funzionamento del Unione Europea, in quanto: possono accedervi tutte le imprese senza limiti settoriali, territoriali, dimensionali, di forme giuridiche e di durata del contratto; gli stanziamenti sono attribuiti proporzionalmente sulla base delle richieste; comporta un onere amministrativo (relativo alla stipulazione del contratto e alla registrazione nel Registro delle Imprese) minimo per le imprese; Resta da chiarire la stipulazione di un contratto di la posizione fiscale rete non da vita ad una impresa delle reti-soggetto. distinta. L attribuzione della soggettività giuridica ed eventualmente della soggettività passiva ai fini delle imposte sembra quindi entrare in contrasto con il quarto presupposto. Comunque, l agevolazione fiscale in oggetto è scaduta con l anno fiscale 2012 e non è stata rinnovata, per cui al momento non si presentano rischi di incompatibilità con la normativa europea. Quali conseguenze avrebbe l attribuzione della partita iva alle reti di imprese? Attualmente, una rete di imprese che svolge attività esterna non è in grado di emettere fatture. I principali motivi di aggregazione che portano alla costituzione delle reti di imprese al momento sono: 21% ricerca e sviluppo; 10% innovazione tecnologia; 16% ottimizzazione dei processi e sviluppo del know-how; 31% sinergie organizzative e di marketing; 22% crescita sui mercati esteri (1). Mentre nei primi tre casi l attività esterna non è necessaria ai fini del raggiungimento degli obiettivi della rete di imprese, negli ultimi due casi l attività esterna è parzialmente o totalmente necessaria. Nel 53% dei casi, cioè, le reti di imprese possono avere necessità o sono nella necessità di svolgere attività esterna. Quindi possono o devono fatturare, possono o devono ricevere fatture. Allo stato attuale, Nota: (1) Fonte dei dati: Confindustria, Retimpresa - settembre 2012. 10 2/2013

una rete di imprese in questa condizione deve dotarsi di un organo comune dotato di personalità giuridica e di partita iva, o deve assoggettarsi ad un complesso processo di suddivisione delle fatture in entrata od uscita. Entrambi i due approcci presentano complessità, specialmente nel caso di reti di imprese che hanno ricevuto contributi a fondo perduto da enti pubblici, ai quali devono dare puntuale rendiconto sull utilizzo dei fondi. Non a caso molte Regioni hanno creato società che svolgono il ruolo di organo comune, delle quali detengono interamente il capitale, e alle quali fanno arrivare i contributi regionali assegnati alla rete beneficiaria dei fondi. Tali società dispongono di personalità giuridica, hanno partita iva, svolgono attività esterna per conto della rete, e redigono un bilancio nel quale viene dato conto di come sono stati spesi i fondi e di come questi vanno imputati ai singoli associati. Si analizzi lo stato attuale nei termini di semplificazione normativa e di facilitazione allo svolgimento dell attività dei soggetti economici. Si ipotizzi che venga creata una rete, redigendo un contratto di rete, andando dal notaio e iscrivendo il contratto nel Registro delle Imprese di ogni singolo aderente. La rete inizia a svolgere una attività, che si supponga di tipo interno. Non dispone di fondo comune, e l organo comune è composto dai soci che periodicamente si ritrovano per decidere sulle cose da fare. Questa attività ha successo, e l aggregazione tra imprenditori, fine ultimo delle reti di imprese, inizia a dare i suoi frutti. Gli imprenditori aderenti decidono di rilanciare, espandendo l attività della rete, ad esempio creando un fondo comune per sostenere maggiori investimenti, e dotandosi di una struttura dedicata alla gestione dell attività. La rete inizia ad avere bisogno di siglare contratti ed assumere obbligazioni, per cui richiede la soggettività giuridica iscrivendosi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese del luogo ove la rete ha sede, ed istituendo una contabilità in grado di generare un bilancio di esercizio dello stesso tipo delle società di capitali. L aggregazione cresce, e gli imprenditori decidono di iniziare a svolgere attività esterna, ad esempio facendo fatturare alla rete i prodotti progettati o realizzati insieme, o svolgendo delle azioni di marketing o commerciali comune sui mercati esteri. Nella situazione attuale, gli imprenditori sono costretti a costituire una nuova società dotata di personalità giuridica e di partita iva, o nominare quale organo comune una società con tali caratteristiche. In entrambi i casi, il fulcro dell attività si sposta fuori dalla rete di imprese, e si è costretti a nuove spese e nuovi adempimenti. Nel caso di attribuzione della partita iva alle reti di imprese, la rete potrebbe semplicemente iniziare ad operare sul mercato facendo richiesta della partita iva e diventando soggetto passivo di imposta. Senza ulteriori complessità ed adempimenti. Probabilmente è questo lo scenario che è stato disegnato dal legislatore nel corso del 2012, creando i presupposti per rendere le reti di impresa un soggetto scalabile, che può nascere come semplice aggregazione tra imprenditori intorno ad un progetto condiviso al fine di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato. Un soggetto che non limita l autonomia degli imprenditori, non fa perdere il controllo dell azienda, e permette di crescere insieme ad altre imprese in funzione dei risultati ottenuti. Un soggetto che, in caso di successo, può crescere fino a svolgere attività sul mercato per conto degli associati senza grandi complessità procedurali. Una aggregazione lenta, progressiva, controllabile e senza traumi. A questo scenario manca solo un tassello, che non è stato ancora scritto dall Agenzia delle Entrate. L attribuzione della partita iva e della soggettività passiva d imposta alle reti di imprese che dispongono di soggettività giuridica semplificherebbe la loro operatività, e le metterebbe al riparo dalla necessità di dotarsi o costituire un altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica ed in grado di svolgere attività esterna in modo autonomo. 2/2013 11